Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 11 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3662/2024 promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e rappresentate e
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
difese dall' avv. Antonino Patti, giuste procure in atti;
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. Controparte_2
-resistente-
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 4 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti ricorrenti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2024 le ricorrenti in epigrafe indicate, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di contratti a tempo determinato, CP_1
negli anni scolastici e presso gli Istituti scolastici segnatamente indicati in ricorso, senza fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, c.d. “Carta docenti”, previsto dall'articolo 1 comma 121 della L.107/2015, solo in favore dei docenti a tempo indeterminato, adivano questo Tribunale in
1
[...]
, al pagamento delle somme dovute ad Controparte_3
ognuna delle ricorrenti per quanto di competenza e segnatamente, euro 500 per l'ins. Pt_1 [...]
; euro 500 per l'ins. ; euro 500 per l'ins. ; euro 500 per Pt_1 Parte_2 Parte_6
l'ins. ; euro 500,00 per l'ins. ; euro 500,00 per l'ins. Parte_5 Parte_3 [...]
; Euro 3.000,00 per l'insegnate Parte_4 Parte_8
; euro 3.000,00 per l'insegnate ; euro 500 per l'insegnate
[...] Parte_7 Parte_9
, per l'ins. euro 1.500,00; per l'insegnante euro 1.500,00;
[...] Parte_10 Parte_11
per l'Ing. euro 1000,00 e chiedono, parimenti, il riconoscimento, Parte_12
ricorrendone i presupposti, anche per gli anni successi, con vittoria di spese di lite e onorari, per le quali si chiede sin d'ora la distrazione.”.
A fondamento delle spiegate domande precisavano di aver chiesto al convenuto, con diffida CP_1
regolarmente notificata, il riconoscimento in autotutela della c.d. "Carta docenti", senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Evidenziavano che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha riconosciuto sussistente il diritto dei precari alla fruizione del chiesto bonus, riformando una precedente pronuncia del tar Lazio di segno opposto e affermando che: “il docente a tempo determinato” deve avere il “beneficio della
c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 10 giugno 2024, si costituiva tardivamente in giudizio il , il quale formulava le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare Controparte_1
il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; -Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244).
1.3 Con ordinanza del 3 dicembre 2024 disposta la separazione delle cause promosse dalle ricorrenti e da quella promossa dalle altre ricorrenti, veniva dichiarata Parte_12 Parte_8
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania adito, in relazione alla causa promossa da
2 , in favore del Tribunale di Ragusa, e, in relazione alla causa promossa da Parte_12 [...]
in favore del Tribunale di Caltagirone. Con la superiore ordinanza veniva, altresì, Parte_8 disposto che “la causa potrà essere riassunta nel termine di tre mesi” innanzi ai Tribunali competenti, nonché la compensazione delle spese.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 11 febbraio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita nei termini che seguono.
2. Reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato, fatta eccezione per la pretesa relativa all'anno scolastico 2020/2021 fatta valere dalla ricorrente per la pretesa relativa all'anno Parte_10
scolastico 2019/2020 fatta valere dalla ricorrente e per la pretesa relativa agli Parte_7
anni scolastici successivi fatta valere da tutte le ricorrenti, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1
3 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
4 tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3
punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti
5 attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
3. Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalle ricorrenti a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
3.1 Come emerge dai contratti allegati al ricorso, segnatamente per la ricorrente - Parte_10
in ossequio alle richieste di integrazione di cui all'ordinanza dell'1.7.2024 - alle note del 10.09.2024, le ricorrenti hanno espletato servizio - salvo quanto più avanti si dirà rispetto alla ricorrente
[...] con riferimento al servizio espletato nell'anno scolastico 2020/2021- con incarichi a tempo Pt_10 determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico (e comunque sempre prima del 31 dicembre), fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, legge n. 124/1999,
e, riguardo alla ricorrente , relativamente all'anno scolastico 2016/2017, con Parte_7
incarichi per supplenze temporanee che hanno ricoperto un lasso temporale (id est: dal 24.10.2016 all'11.11. 2016, dal 17.11.2016 al 12.01.2017, dal 13.1.2017 al 30.06.2017) non inferiore a quello previsto per le supplenze ai sensi della l. 124/1999 art. 4, co 2.
In particolare: le ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno espletato servizio nell'a.s. Parte_5 Parte_6 Parte_9
2022/2023, dal 05.09.2022 al 30.06.2023, come docenti a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, con il
6 conseguente diritto a fruire, ciascuna, del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nel detto anno, e così per € 500,00; la ricorrente ha espletato servizio nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022 Parte_10
e nell'a.s. 2022/2023 dal 05.09.2022 al 30.06.2023, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per € 1.000,00 ; la ricorrente ha espletato servizio nell'a. s. 2015/2016 dal 14.09.2015 al Parte_7
17.09.2015, dal 18.09.2015 al 12.11.2015, dal 13.11.2015 al 30.06.2016, nell'a. s. 2017/2018 dal
14.09.2017 al 30.06.2018 e nell'a.s. 2018/2019 dal 27.09.2018 al 30.06.2019, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, nell'a.s. 2016/2017, la ricorrente ha espletato servizio in virtù di plurimi contratti per supplenze temporanee e segnatamente, dal 24.10.2016 all'11.11. 2016, dal 17.11.2016 al
12.01.2017, dal 13.1.2017 al 30.06.2017, che hanno ricoperto un lasso temporale non inferiore a quello previsto per le supplenze ai sensi della l. 124/1994 art. 4, co 2, soddisfacendo in tal modo il requisito dell'annualità, sì come statuito dalla recente sentenza n. 29961/2023 della Corte di
Cassazione di cui appresso si dirà.
Da quanto sopra discende, quindi, il conseguente diritto della ricorrente a fruire Parte_7 del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, e così per € 2.000,00.
Non risulta invece provato dalla suddetta ricorrente, non essendo stata prodotta apposita documentazione, il servizio espletato, secondo quanto allegato in ricorso, nell'a.s. 2019/2020, pertanto, la domanda volta all'ottenimento del beneficio in esame per il suddetto anno scolastico va rigettata.
La ricorrente ha espletato servizio nell'a.s. 2020/2021 dal 14.10.2020 al 30.06.2021, Parte_11 nell'a.s. 2021/2022 dal 15.10.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 19.10.2022 al 30.06.2023, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico
7 di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per € 1.500,00.
3.2 La situazione lavorativa delle ricorrenti nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
3.3 Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
4. Non altrettanto può dirsi con riguardo alla ricorrente in relazione all'anno Parte_10
scolastico 2020/2021, nel quale la stessa ha prestato servizio non già fino al 30 giugno 2021, ma dal
02.11.2020 al 13.11.2020, dal 14.11.2020 al 30.04.2021 e dal 01.05.2021 al 09.06.2021.
In relazione a tale anno scolastico deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa.
Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella citata sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre
2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta
Docente, alla didattica “annua”. Ha, peraltro, affermato la Suprema Corte che “
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta
8 infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo:
d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. E se è vero che la Suprema Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che “Semmai - […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l. 124/1994 art. 4, co. 1 e 2.
4.1. Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento da parte della docente del Parte_10 beneficio in esame per l'anno scolastico 2020/2021, giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa.
5. Va, altresì, ritenuta inammissibile la generica domanda delle ricorrenti formulata nelle conclusioni del ricorso e volta al riconoscimento della Carta del docente “anche per gli anni successivi”, del tutto poiché inammissibile.
6. Per tutto quanto sopra esposto va, in definitiva, accertato il diritto delle ricorrenti a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico 2022/2023 da , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, per il servizio prestato negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Parte_9
2018/2019 da per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022 e Parte_7
2022/2023 da e per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_10
2022/2023 da con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al Parte_11 CP_1
fine di rendere effettivamente fruibile alle ricorrenti la carta elettronica del docente, alle medesime
9 condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza numero 10367/2024 e da questo giudice condivisi, secondo cui: “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art.
4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del
10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
Ne discende che l'importo di € 1029,50, quale compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte in base al valore della domanda più elevata (€ 2.000,00), va prima ridotto del 30% ai sensi del d.m. n. 55/2014 articolo 4, comma 4, divenendo pari ad € 720,65; quindi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.m. cit., va maggiorato del 30% fino ai primi dieci ricorrenti. Ne discende che i compensi professionali devono essere determinati in misura pari ad € 2.666,45 (€
720,65+1.945,80).
Le spese vanno distratte ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore delle ricorrenti dichiaratosi antistatario.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- accerta il diritto delle ricorrenti di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla attribuzione della Carta elettronica nei
[...] CP_4 termini e per le ragioni di cui in motivazione in favore: di per € 500,00, Parte_1 di per € 500,00, di per € 500,00, di Parte_2 Parte_3 Parte_4 per € 500,00, di per € 500,00, di per € 500,00, di Parte_5 Parte_6 Parte_7 per € 2.000,00, di per € 500,00, di per €
[...] Parte_9 Parte_10
1.000,00, di per € 1.500,00, per tutte oltre accessori dal dovuto al soddisfo Parte_11 nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
- rigetta la domanda spiegata da limitatamente all'anno scolastico Parte_7
2019/2020; la domanda spiegata da limitatamente all'anno scolastico Parte_10
2020/2021;
- dichiara inammissibile la domanda spiegata da tutte le ricorrenti anche per gli anni successivi;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle Controparte_1
ricorrenti, spese che si liquidano in complessivi € 2.666,45 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore, avvocato Antonino Patti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
11