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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.03.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1598/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Dimasi;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.03.2024 esponeva: Parte_2
- che in data 22.10.2021, in esito a revisione, l' di Messina la aveva riconosciuta invalida CP_1 nella misura del 50%, sospendendo l'erogazione dell'assegno di invalidità civile lei corrisposto in esito alla domanda 6091883500168;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 6085/2021
R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 16.02.2024, la aveva dichiarata invalida nella misura del 60%;
- che in data 04.03.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, condannando l' al riconoscimento della CP_1
1 chiesta prestazione dalla domanda amministrativa o dalla diversa data accertata dal Ctu, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 20.09.2024, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di condanna al riconoscimento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
3. L'udienza del 26.3.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile
(giudizio iscritto al n. R.G. 6085/2021 acquisito e riunito alla presente cotroversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Lieve Paraparesi in esito a Mielite trasversa acuta. Asma bronchiale. Artrosi polidistrettuale” e che, conseguentemente, il grado di invalidità era pari al 60%.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
2 Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha confermato che la ricorrente è affetta da “Lieve Paraparesi Pt_1 in esito a Mielite trasversa acuta. Asma bronchiale. Artrosi polidistrettuale”.
Inoltre in riscontro ai rilievi mossi da parte ricorrente il ctu ha evidenziato che“- in merito all'Apparato Cardio-circolatorio alla visita non è stata messa in luce alcuna evidenza patologica obiettivamente/documentalmente riscontrabile che riconduca ad una compromissione funzionale, ovvero, la
Funzione cardiaca appare conservata come dimostrato da un quadro clinico nel quale sono assenti 1) Dispnea segno primario, immancabile ed evidentissimo di alterazione emodinamica. 2) Rantoli ovvero quei Rumori umidi che sono un reperto obiettivo caratterizzante, obbligatoriamente ed invariabilmente, la presenza di un'insufficienza cardiaca. 3) Edema (e/o Succulenza) perimalleolare e pretibiale bilaterale a carico degli arti inferiori, predittivo segno clinico inevitabilmente e costantemente associato al Deficit contrattile del Ventricolo sinistro. A conferma di quanto descritto nell'esame obiettivo, dirimente appare la Visita cardiologica
(30/10/19) che attesta “…non evidenze di specifica organicità cardiaca riconoscibile in atto all'esame fisico ed all'ECG basale. Normali i parametri clinici di compenso emodinamico.” tale esame prodotto agli atti evidenzia che, allo stato attuale, non è ravvisabile Organopatia riconducibile ad una Miocardiopatia o
Valvulopatia con insufficienza cardiaca”.
Con riferimento alla mielite traversa acuta, il perito ha osservato che “la Visita effettuata dallo scrivente ha evidenziato un discreto miglioramento dei segni clinici rispetto a quanto documentato in precedenza infatti all'E.O è stato rilevato “… Cambi di postura autonomi. Deambulazione autonoma, (riferita n.d.a.) faticosa, tendenzialmente paraparetica;
si appoggia a bastone canadese.” con evidente miglioramento clinico evidenziato alle prove di neurologiche ( 2 negativa) rispetto alle prodotte Visite specialistiche Per_1 risalenti, comunque, al 2019 ed al 2021”.
Circa la sofferenza vascolare cerebrale, egli ne ha ribadito l'irrilevanza evidenziando come
“alla visita la ricorrente, ancorchè depressa, è apparsa vigile e cosciente, presente a se stessa, orientata nel tempo e nello spazio, dotata di adeguato Senso di critica e di giudizio, ed ancora, l'interazione con
l'interlocutore ha evidenziato sufficienti capacità mnesiche ed eloquio adeguato”.
Quanto alle affezioni dell'apparato locomotore, ha sottolineato come “l'Esame obiettivo, infatti, ha evidenziato la presenza di un patrimonio muscolare adeguato al raggiungimento ed al mantenimento degli atteggiamenti posturali mettendo in luce, pur in presenza di andatura “tendenzialmente” paraparetica, una conservata e sufficiente “capacità di Deambulazione autonoma””.
Infine, circa l'apparato respiratorio, il ctu ha esposto come la visita non abbia “evidenziato nè
1) Dispnea né 2) Iperfonesi timpanica né 3) Ipomobilità percussoria delle Basi polmonari, né quel corteo di rumori aggiunti quali ronchi- fischi- sibili reperti obiettivi che (qualora presenti) avrebbero determinato
3 l'evidenza clinica della compromissione dell'apparato respiratorio. Alla visita è stato, comunque, evidenziata la presenza di un “respiro tendenzialmente aspro” congruente con la Visita cardiologica (30/10/19) agli atti attestante “Note di Broncopatia in fase di quiescenza clinica…”; quanto rilevato alla visita medico-legale appare congruente con quanto certificato agli atti “MV lievemente ridotto su tutto l'ambito, non stasi, non
Broncostenosi…” evidenziando un'appena sfumata organopatia;
riconducibile ad una:- “Asma bronchiale.” di cui alla voce tabellare (cod. 6003- 21%)”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale - il ricorso va rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 934,80 oltre spese generali ed accessori di legge per la fase di atp ed in euro € 2.695,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali per tale fase;
- pone a definitivo carico della ricorrente le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 27.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.03.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1598/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Dimasi;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.03.2024 esponeva: Parte_2
- che in data 22.10.2021, in esito a revisione, l' di Messina la aveva riconosciuta invalida CP_1 nella misura del 50%, sospendendo l'erogazione dell'assegno di invalidità civile lei corrisposto in esito alla domanda 6091883500168;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 6085/2021
R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 16.02.2024, la aveva dichiarata invalida nella misura del 60%;
- che in data 04.03.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, condannando l' al riconoscimento della CP_1
1 chiesta prestazione dalla domanda amministrativa o dalla diversa data accertata dal Ctu, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 20.09.2024, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di condanna al riconoscimento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
3. L'udienza del 26.3.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile
(giudizio iscritto al n. R.G. 6085/2021 acquisito e riunito alla presente cotroversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Lieve Paraparesi in esito a Mielite trasversa acuta. Asma bronchiale. Artrosi polidistrettuale” e che, conseguentemente, il grado di invalidità era pari al 60%.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
2 Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha confermato che la ricorrente è affetta da “Lieve Paraparesi Pt_1 in esito a Mielite trasversa acuta. Asma bronchiale. Artrosi polidistrettuale”.
Inoltre in riscontro ai rilievi mossi da parte ricorrente il ctu ha evidenziato che“- in merito all'Apparato Cardio-circolatorio alla visita non è stata messa in luce alcuna evidenza patologica obiettivamente/documentalmente riscontrabile che riconduca ad una compromissione funzionale, ovvero, la
Funzione cardiaca appare conservata come dimostrato da un quadro clinico nel quale sono assenti 1) Dispnea segno primario, immancabile ed evidentissimo di alterazione emodinamica. 2) Rantoli ovvero quei Rumori umidi che sono un reperto obiettivo caratterizzante, obbligatoriamente ed invariabilmente, la presenza di un'insufficienza cardiaca. 3) Edema (e/o Succulenza) perimalleolare e pretibiale bilaterale a carico degli arti inferiori, predittivo segno clinico inevitabilmente e costantemente associato al Deficit contrattile del Ventricolo sinistro. A conferma di quanto descritto nell'esame obiettivo, dirimente appare la Visita cardiologica
(30/10/19) che attesta “…non evidenze di specifica organicità cardiaca riconoscibile in atto all'esame fisico ed all'ECG basale. Normali i parametri clinici di compenso emodinamico.” tale esame prodotto agli atti evidenzia che, allo stato attuale, non è ravvisabile Organopatia riconducibile ad una Miocardiopatia o
Valvulopatia con insufficienza cardiaca”.
Con riferimento alla mielite traversa acuta, il perito ha osservato che “la Visita effettuata dallo scrivente ha evidenziato un discreto miglioramento dei segni clinici rispetto a quanto documentato in precedenza infatti all'E.O è stato rilevato “… Cambi di postura autonomi. Deambulazione autonoma, (riferita n.d.a.) faticosa, tendenzialmente paraparetica;
si appoggia a bastone canadese.” con evidente miglioramento clinico evidenziato alle prove di neurologiche ( 2 negativa) rispetto alle prodotte Visite specialistiche Per_1 risalenti, comunque, al 2019 ed al 2021”.
Circa la sofferenza vascolare cerebrale, egli ne ha ribadito l'irrilevanza evidenziando come
“alla visita la ricorrente, ancorchè depressa, è apparsa vigile e cosciente, presente a se stessa, orientata nel tempo e nello spazio, dotata di adeguato Senso di critica e di giudizio, ed ancora, l'interazione con
l'interlocutore ha evidenziato sufficienti capacità mnesiche ed eloquio adeguato”.
Quanto alle affezioni dell'apparato locomotore, ha sottolineato come “l'Esame obiettivo, infatti, ha evidenziato la presenza di un patrimonio muscolare adeguato al raggiungimento ed al mantenimento degli atteggiamenti posturali mettendo in luce, pur in presenza di andatura “tendenzialmente” paraparetica, una conservata e sufficiente “capacità di Deambulazione autonoma””.
Infine, circa l'apparato respiratorio, il ctu ha esposto come la visita non abbia “evidenziato nè
1) Dispnea né 2) Iperfonesi timpanica né 3) Ipomobilità percussoria delle Basi polmonari, né quel corteo di rumori aggiunti quali ronchi- fischi- sibili reperti obiettivi che (qualora presenti) avrebbero determinato
3 l'evidenza clinica della compromissione dell'apparato respiratorio. Alla visita è stato, comunque, evidenziata la presenza di un “respiro tendenzialmente aspro” congruente con la Visita cardiologica (30/10/19) agli atti attestante “Note di Broncopatia in fase di quiescenza clinica…”; quanto rilevato alla visita medico-legale appare congruente con quanto certificato agli atti “MV lievemente ridotto su tutto l'ambito, non stasi, non
Broncostenosi…” evidenziando un'appena sfumata organopatia;
riconducibile ad una:- “Asma bronchiale.” di cui alla voce tabellare (cod. 6003- 21%)”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale - il ricorso va rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 934,80 oltre spese generali ed accessori di legge per la fase di atp ed in euro € 2.695,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali per tale fase;
- pone a definitivo carico della ricorrente le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 27.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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