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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A C.F._1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.38709/2024 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Parte_1
Mirabello n.36, presso lo studio dell'Avv. Andrea Occhione che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Paola Tortato che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313, Persona_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 24.10.2024 ed iscritto a ruolo il 25.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto del
5.1.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendo in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L.
n.222/1984 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 1.4.2021; che il decreto di omologa veniva notificato all' il 9.1.2024 mentre in data CP_1
19.3.2024 veniva trasmessa all' l'autocertificazione con indicazione dei requisiti socio- CP_1 economici al fine della liquidazione dell'emolumento spettante;
che alla data odierna la prestazione riconosciuta non è stata pagata dall' . CP_1
Tanto esposto la parte ricorrente così concludeva: “ 1) affermi il diritto di
[...]
all'assegno di invalidità ex art. 1, L. 222/84, a decorrere dall'1.5.2021; 2) per Parte_1 l'effetto, condanni l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e maturandi del CP_1 diritto riconosciuto, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno dalla data del riconoscimento sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
3) vinte le spese di giudizio di cui l' Avv.
ANDREA OCCHIONE si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ previa concessione di un rinvio se richiesto CP_1 da parte ricorrente per la verifica effettiva del pagamento, dichiarare cessata la materia del contendere per effetto dell'avvenuta liquidazione in favore del ricorrente della prestazione per cui è causa con compensazione delle spese processuali stante il contegno processuale dell' .” CP_1
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per produzione documentale. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 5.1.2024 il Tribunale di
Roma sezione lavoro ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu, riconoscendo che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 1.4.2021; in data 9.1.2024 è stato notificato all' CP_1 il decreto di omologa;
in data 19.3.2024 è stato inoltrato all' l'autocertificazione con CP_1 indicazione dei requisiti socio-economici al fine della liquidazione della prestazione riconosciuta.
L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 23.10.2024 della CP_1 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1 maggio 2021 con il calcolo degli arretrati (cfr. doc.1, comunicazione di liquidazione e modello TE08), con pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati previsto per il 20.2.2025 (cfr. doc.2).
L' il 23.2.2025 ha prodotto cedolino di pagamento al ricorrente della prestazione di cui in CP_1 ricorso, con valuta 20.2.2025.
In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. CP_ Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 10.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi