Articolo 3 della Legge 6 marzo 2006, n. 125
Articolo 2Articolo 4
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30 marzo 2006
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1 sono autorizzate:

a) la spesa di euro 81.000 per l'anno 2006 e di euro 60.000 a decorrere dall'anno 2007, per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni delle sostanze;
b) la spesa di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2006, per la promozione della diffusione di informazioni presso il pubblico;
c) la spesa di euro 86.400 a decorrere dall'anno 2006, per l'elaborazione e l'aggiornamento di piani di ricerca ed il monitoraggio;
d) la spesa di euro 27.500 per l'anno 2006 e di euro 14.000 a decorrere dall'anno 2007, per lo scambio . di informazioni periodiche tra le Parti;
e) la spesa di euro 22.970 a decorrere dall'anno 2006 per la partecipazione di esperti a riunioni negoziali.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.870 per l'anno 2006 e a euro 208.370 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 marzo 2006