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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott. ssa Barbara Mertens giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 605/2024 RG promosso da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
ZUCCA MORENA
e da
nato a [...] il [...], assistito in giudizio Parte_2
dall'avv. BATTISTUZZI SILVIA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“Nell'interesse della parte ricorrente, la sig.ra così come rappresentata e difesa, nel Pt_1
richiamare integralmente il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, e le argomentazioni in fatto ed in diritto sia per quanto concerne l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti sia per il diritto dell'altro genitore - anche per il periodo di tempo anteriore alla proposizione della domanda - al rimborso della quota facente carico al genitore non collocatario e obbligato al mantenimento (trattasi di un caso di gestione di affari produttiva, a carico dell'altro genitore, degli effetti di cui all'art. 2031 c.c.), insiste per l'accoglimento delle domande e delle conclusioni già rassegnate in atti, che per brevità, si intendono ivi integralmente trascritte.
Si specifica che sul totale pari ad € 4.389,14, il sig. a seguito della notifica del ricorso, si Pt_3
1 limitava a corrispondere a favore della ricorrente esclusivamente la cifra di € 750,00 in data
27.11.2024, la cifra di € 500,00 in data 30.12.2024 e la cifra di € 250,00 in data 27.01.2025, residuando ad oggi un debito di € 2.889,14 oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo.”
CONCLUSIONI di parte resistente:
“In via preliminare:
- Revocare a far data dal 05.12.2025 i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in data
05.12.24 per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto fissarsi l'udienza di prima comparizione delle parti.
Nel merito:
- Rigettare la domanda di onerare il signor del contributo al mantenimento Parte_4
del figlio nato il [...], in [...] infondata in fatto e in diritto per i Persona_1
motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
- Dichiarare inammissibile la domanda di restituzione ex art. 2031 c.c. svolta nel presente giudizio per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
- In ogni caso rigettarsi la domanda di restituzione ex art. 2031 c.c. e dichiararsi che nulla è
dovuto dal resistente.
Spese ed onorari rifusi.”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: “In via principale: Accertare e dichiarare il Parte_4 diritto al mantenimento del sig. quale figlio maggiorenne non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, con conseguente condanna del sig. all'obbligo Parte_4 di versare un contributo al mantenimento ordinario della cifra pari ad € 300,00 ovvero almeno la cifra di 290,85= mensili (frutto della rivalutazione monetaria secondo la variazione degli indici ISTAT dell'originaria cifra pattuita), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda o dal dì del dovuto e fintanto che questo continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente, con corresponsione della cifra predetta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario/postale i cui estremi sono già resi noti al resistente e per i quali la sig.ra Pt_1
2 provvederà a rilasciare ricevuta di quietanza, oltre la quota pari al 50 % (cinquanta per cento) delle spese sostenute nell'interesse del figlio e di natura straordinaria nonchè necessarie e concordate e comunque documentate;
Accertare e dichiarare a favore della sig.ra il diritto al rimborso ex art. 2031 c.c. Parte_1
del pregresso anticipato quale quota di contribuzione facente carico al genitore non collocatario
e obbligato al mantenimento, con conseguente condanna del sig. alla Parte_4
corresponsione in favore della prima della cifra di € 1.500,00, dovuta quale mensilità comprese fra il mese di marzo 2024 e agosto 2024, oltre € 1.650,35 a titolo di rivalutazione monetaria degli ultimi cinque anni, € 87,50 a titolo di residuo della quota delle spese straordinarie di trasporto urbano ed extraurbano del mese di settembre 2022 ed € 35,00 per spese di trasporto urbano anno 2023/2024, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto sino al saldo e pari ad €
1.116,29, e così per un totale di € 4.389,14, oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del giudizio, nonché spese generali al 15% ed accessori di legge.”
La ricorrente deduceva che il figlio maggiorenne non era ancora economicamente Pt_4
autosufficiente; allegava che la medesima ed il padre avevano in passato concordato un contributo a carico di quest'ultimo per il mantenimento del figlio, nella misura di € 250,00 mensili, oggi pari ad € 290,85 considerando la rivalutazione, nonché la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11.12.2025 il Tribunale, provvedendo in via temporanea ed urgente, poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente l'importo mensile di euro 290, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo: le spese straordinarie secondo il Protocollo vigente nel Tribunale di Belluno venivano poste a carico dei genitori al 50%.
A fronte della mancata costituzione del convenuto il Tribunale disponeva, nel contempo, la rinnovazione della notifica del ricorso e del verbale d'udienza, fissando la nuova udienza del
13.3.2025 nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., per trattenere la causa in decisione.
Veniva disposta altresì la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo il rigetto della Parte_2
domanda formulata per il mantenimento del figlio, deducendo che il medesimo aveva conseguito il diploma di operatore informatico da 8 mesi, e non risultava provato l'impegno dello stesso nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa. Il resistente chiedeva inoltre di dichiarare inammissibile nel presente giudizio soggetto a rito speciale, e in ogni caso infondata, la domanda
3 ex art. 2041 c.c.
***
A seguito della rinnovazione della notifica, perfezionatasi in data 9.1.2025, deve ritenersi rispettato il termine di almeno sessanta giorni liberi previsto ex art. 473-bis.14 c.p.c. tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza, prevista per il 13.3.2025.
Il figlio nato il [...], ancorchè maggiorenne, risulta aver conseguito da poco il Per_1
diploma di operatore informatico;
lo stesso non risulta avere in attualità una stabile occupazione lavorativa e va riconosciuto pertanto in suo favore il dovere dei genitori di contribuire al relativo mantenimento, sino a che non diverrà economicamente autosufficiente.
Appare congruo determinare il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre nella misura concordata dalle parti, pari ad € 250,00 mensili, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT dei prezzi al consumo, e quindi, in attualità, in misura pari ad € 290,00.
Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, ed è soggetto alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data della presente decisione.
Le spese straordinarie per il figlio, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Belluno, vanno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
La domanda formulata dalla ricorrente ex art. 2041 c.c., soggetta al rito ordinario, va ritenuta inammissibile nel presente giudizio, soggetto al rito speciale per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi già prima della riforma (Cassazione civile sez. I, 21/05/2009, n.11828 “L'art. 40
c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Nella specie il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte alla restituzione dell'anello di fidanzamento)”;Tribunale Firenze sez. I, 24/03/2023, n.929 “L'art. 40
c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto nel caso di ipotesi qualificate di connessione, escludendo la possibilità di proporre più domande connesse sul piano soggettivo
e attribuite, invece, a riti diversi. Di conseguenza va esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra procedimento di separazione coniugale - soggetto a rito speciale - e giudizi di
4 restituzione e/o pagamento di somme, di divisione mobiliare e/o immobiliare etc., o altro genere di domande (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non possono essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale”).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., in ragione della natura del giudizio, necessario per disciplinare l'aspetto economico relativo al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e del relativo esito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio sino al Per_1
raggiungimento della relativa indipendenza economica, mediante versamento in favore della ricorrente dell'importo mensile di euro 290, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo alla data della presente decisione;
2) pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio da individuarsi secondo il Protocollo vigente nel Tribunale di Per_1
Belluno;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Belluno, così deciso il 13/03/2025
Il presidente est. dott.ssa Chiara Sandini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott. ssa Barbara Mertens giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 605/2024 RG promosso da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
ZUCCA MORENA
e da
nato a [...] il [...], assistito in giudizio Parte_2
dall'avv. BATTISTUZZI SILVIA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“Nell'interesse della parte ricorrente, la sig.ra così come rappresentata e difesa, nel Pt_1
richiamare integralmente il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, e le argomentazioni in fatto ed in diritto sia per quanto concerne l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti sia per il diritto dell'altro genitore - anche per il periodo di tempo anteriore alla proposizione della domanda - al rimborso della quota facente carico al genitore non collocatario e obbligato al mantenimento (trattasi di un caso di gestione di affari produttiva, a carico dell'altro genitore, degli effetti di cui all'art. 2031 c.c.), insiste per l'accoglimento delle domande e delle conclusioni già rassegnate in atti, che per brevità, si intendono ivi integralmente trascritte.
Si specifica che sul totale pari ad € 4.389,14, il sig. a seguito della notifica del ricorso, si Pt_3
1 limitava a corrispondere a favore della ricorrente esclusivamente la cifra di € 750,00 in data
27.11.2024, la cifra di € 500,00 in data 30.12.2024 e la cifra di € 250,00 in data 27.01.2025, residuando ad oggi un debito di € 2.889,14 oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo.”
CONCLUSIONI di parte resistente:
“In via preliminare:
- Revocare a far data dal 05.12.2025 i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in data
05.12.24 per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto fissarsi l'udienza di prima comparizione delle parti.
Nel merito:
- Rigettare la domanda di onerare il signor del contributo al mantenimento Parte_4
del figlio nato il [...], in [...] infondata in fatto e in diritto per i Persona_1
motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
- Dichiarare inammissibile la domanda di restituzione ex art. 2031 c.c. svolta nel presente giudizio per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
- In ogni caso rigettarsi la domanda di restituzione ex art. 2031 c.c. e dichiararsi che nulla è
dovuto dal resistente.
Spese ed onorari rifusi.”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: “In via principale: Accertare e dichiarare il Parte_4 diritto al mantenimento del sig. quale figlio maggiorenne non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, con conseguente condanna del sig. all'obbligo Parte_4 di versare un contributo al mantenimento ordinario della cifra pari ad € 300,00 ovvero almeno la cifra di 290,85= mensili (frutto della rivalutazione monetaria secondo la variazione degli indici ISTAT dell'originaria cifra pattuita), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda o dal dì del dovuto e fintanto che questo continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente, con corresponsione della cifra predetta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario/postale i cui estremi sono già resi noti al resistente e per i quali la sig.ra Pt_1
2 provvederà a rilasciare ricevuta di quietanza, oltre la quota pari al 50 % (cinquanta per cento) delle spese sostenute nell'interesse del figlio e di natura straordinaria nonchè necessarie e concordate e comunque documentate;
Accertare e dichiarare a favore della sig.ra il diritto al rimborso ex art. 2031 c.c. Parte_1
del pregresso anticipato quale quota di contribuzione facente carico al genitore non collocatario
e obbligato al mantenimento, con conseguente condanna del sig. alla Parte_4
corresponsione in favore della prima della cifra di € 1.500,00, dovuta quale mensilità comprese fra il mese di marzo 2024 e agosto 2024, oltre € 1.650,35 a titolo di rivalutazione monetaria degli ultimi cinque anni, € 87,50 a titolo di residuo della quota delle spese straordinarie di trasporto urbano ed extraurbano del mese di settembre 2022 ed € 35,00 per spese di trasporto urbano anno 2023/2024, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto sino al saldo e pari ad €
1.116,29, e così per un totale di € 4.389,14, oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del giudizio, nonché spese generali al 15% ed accessori di legge.”
La ricorrente deduceva che il figlio maggiorenne non era ancora economicamente Pt_4
autosufficiente; allegava che la medesima ed il padre avevano in passato concordato un contributo a carico di quest'ultimo per il mantenimento del figlio, nella misura di € 250,00 mensili, oggi pari ad € 290,85 considerando la rivalutazione, nonché la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11.12.2025 il Tribunale, provvedendo in via temporanea ed urgente, poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente l'importo mensile di euro 290, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo: le spese straordinarie secondo il Protocollo vigente nel Tribunale di Belluno venivano poste a carico dei genitori al 50%.
A fronte della mancata costituzione del convenuto il Tribunale disponeva, nel contempo, la rinnovazione della notifica del ricorso e del verbale d'udienza, fissando la nuova udienza del
13.3.2025 nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., per trattenere la causa in decisione.
Veniva disposta altresì la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo il rigetto della Parte_2
domanda formulata per il mantenimento del figlio, deducendo che il medesimo aveva conseguito il diploma di operatore informatico da 8 mesi, e non risultava provato l'impegno dello stesso nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa. Il resistente chiedeva inoltre di dichiarare inammissibile nel presente giudizio soggetto a rito speciale, e in ogni caso infondata, la domanda
3 ex art. 2041 c.c.
***
A seguito della rinnovazione della notifica, perfezionatasi in data 9.1.2025, deve ritenersi rispettato il termine di almeno sessanta giorni liberi previsto ex art. 473-bis.14 c.p.c. tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza, prevista per il 13.3.2025.
Il figlio nato il [...], ancorchè maggiorenne, risulta aver conseguito da poco il Per_1
diploma di operatore informatico;
lo stesso non risulta avere in attualità una stabile occupazione lavorativa e va riconosciuto pertanto in suo favore il dovere dei genitori di contribuire al relativo mantenimento, sino a che non diverrà economicamente autosufficiente.
Appare congruo determinare il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre nella misura concordata dalle parti, pari ad € 250,00 mensili, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT dei prezzi al consumo, e quindi, in attualità, in misura pari ad € 290,00.
Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, ed è soggetto alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data della presente decisione.
Le spese straordinarie per il figlio, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Belluno, vanno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
La domanda formulata dalla ricorrente ex art. 2041 c.c., soggetta al rito ordinario, va ritenuta inammissibile nel presente giudizio, soggetto al rito speciale per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi già prima della riforma (Cassazione civile sez. I, 21/05/2009, n.11828 “L'art. 40
c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Nella specie il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte alla restituzione dell'anello di fidanzamento)”;Tribunale Firenze sez. I, 24/03/2023, n.929 “L'art. 40
c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto nel caso di ipotesi qualificate di connessione, escludendo la possibilità di proporre più domande connesse sul piano soggettivo
e attribuite, invece, a riti diversi. Di conseguenza va esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra procedimento di separazione coniugale - soggetto a rito speciale - e giudizi di
4 restituzione e/o pagamento di somme, di divisione mobiliare e/o immobiliare etc., o altro genere di domande (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non possono essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale”).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., in ragione della natura del giudizio, necessario per disciplinare l'aspetto economico relativo al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e del relativo esito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio sino al Per_1
raggiungimento della relativa indipendenza economica, mediante versamento in favore della ricorrente dell'importo mensile di euro 290, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo alla data della presente decisione;
2) pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio da individuarsi secondo il Protocollo vigente nel Tribunale di Per_1
Belluno;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Belluno, così deciso il 13/03/2025
Il presidente est. dott.ssa Chiara Sandini
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