Articolo 110 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 109Articolo 111
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27 marzo 1963
Art. 110.
Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria, o della rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 109, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo.
Nel caso di cessazione dal servizio per infermita' se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963