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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2024, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O IL TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4240/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
, nato a [...] il [...] E_
convenuto contumace
In rappresentanza della minorenne , nata il [...], l'Avv. Evelina Persona_1
Magnani del Foro di Parma, costituitasi ex art. 86 c.p.c. quale curatore speciale della minore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente ha chiesto accogliersi le domande formulate in ricorso e il curatore speciale della minorenne ha insistito, a propria Persona_1 volta, nelle domande di cui alla comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 esponeva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con dal 2015 a poco prima della nascita (del 12 E_ novembre 2016) della loro figlia Per_1
pagina 1 di 8 Allegava che la suddetta relazione era cessata a causa dei gravi comportamenti maltrattanti praticati dal compagno e posti peraltro a fondamento di una condanna penale pronunciata nei suoi confronti.
Per altro verso, lamentava che lo stesso si era sempre disinteressato della figlia, essendosi CP_1 limitato a vederla in termini alquanto saltuari e discontinui ed avendo altresì omesso ogni forma di contributo al suo sostentamento materiale.
In ragione di tali premesse chiedeva dichiararsi decaduto dalla responsabilità E_ genitoriale, disporsi l'affidamento c.d. “super esclusivo” in proprio favore della figlia limitarsi a Per_1 soli incontri “protetti” le sue frequentazioni con il padre, porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 700,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, e dichiararsi il proprio diritto all'integrale percezione dell'assegno unico universale per i figli.
Intervenuto il Pubblico Ministero, il curatore speciale nominato in rappresentanza della minorenne si costituiva ritualmente, ex art. 86 c.p.c., depositando comparsa di costituzione il Persona_1 giorno 8 marzo 2024; in particolare, aderiva alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna e chiedeva, a propria volta, disporsi l'affidamento super esclusivo di alla Per_1 madre, sospendersi o limitarsi gli incontri con il padre nei termini da rimettere ai Servizi Sociali, porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere un contributo monetario per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%, ovvero del 70% in caso di reperimento di occupazione remunerata da parte della ricorrente, e disporsi il pagamento diretto, da parte del datore di lavoro dello stesso di quanto impostogli a titolo di mantenimento CP_1 ordinario.
Depositata da parte ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. e da parte del curatore speciale la seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza celebrata il 9 aprile 2024 era dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato, e veniva sentita personalmente . Parte_1
Con ordinanza depositata il seguente 10 aprile 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
L'istruttoria si articolava con l'officiosa acquisizione del certificato del casellario giudiziale del convenuto, oltre che di indicazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate sulla sua capacità lavorativa e reddituale.
Erano disposte altresì indagini psicosociali per il tramite dei competenti Servizi Sociali che inoltravano la loro relazione all'Ufficio in data 31 ottobre 2024.
Senza ulteriori incombenti, all'udienza del 5 novembre 2024 la difesa della ricorrente e il curatore speciale della minorenne precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe discutendo oralmente e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La ricorrente e il convenuto contumace hanno avuto un Parte_1 E_ tempo una relazione sentimentale e dalla loro unione è nata (il 12 novembre 2016) la figlia che attualmente vive con la sola madre (in Parma), frequenta la terza classe Persona_1 elementare e trova accudimento anche presso la zia e il nonno materno.
Come riportato nella relazione dei Servizi Sociali datata 31 ottobre 2024, già Parte_1 affidataria in via esclusiva della figlia in esecuzione del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i pagina 2 di 8 Minorenni nel marzo 2017, è riuscita ad assicurarle costantemente le più opportune cure e tutele, consentendole di crescere in un clima di affetto e in un ambiente capace di offrirle comprensione, sicurezza e protezione.
Ella, inoltre, si è mostrata sempre attenta e adeguata ai bisogni sanitari della figlia, di cagionevole salute, e ha profuso ogni sforzo di attenzione e disponibilità onde favorire una positiva frequentazione scolastica e un congruo inserimento sociale di Per_1
Come già considerato nell'ordinanza del 9-10 aprile 2024, d'altra parte, “per quanto esposto in termini lineari, univoci e plausibili da parte ricorrente (in ciò confortata dal curatore speciale nominato nel corso del presente procedimento), la minore ha relazioni alquanto rarefatte (sostanzialmente, soltanto in occasione del suo compleanno) con il padre il quale, nel marzo dell'anno 2018, ha riportato condanna irrevocabile per fatti di maltrattamenti in pregiudizio dei familiari, lesioni personali e violenza privata commessi fino al febbraio 2017 proprio in danno della allora compagna
” e alla presenza della stessa figlia minorenne. Parte_1
Nel tempo a seguire l'uomo, già attinto dalle misure cautelari personali dell'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla persona di (e peraltro attinto da plurime Parte_1 sentenze irrevocabili di condanna per contravvenzioni varie e per delitti di falso, di furto e di ricettazione), ha omesso di occuparsi dell'accudimento, dell'educazione, dell'istruzione e, più in generale, del percorso di crescita della figlia, nemmeno provvedendo alla sua assistenza materiale.
I suoi incontri con sono rimasti rarefatti, né egli ha mostrato collaborazione con i Servizi Sociali Per_1 incaricati nel tempo anche a tale scopo, avendo omesso di presentarsi alle reiterate convocazioni dell'anno 2018 e, anche nel corso del presente procedimento, non avendo dato sostanzialmente riscontro ai ripetuti tentativi di contatto articolatisi dal luglio al settembre del corrente anno.
Agli acclarati contegni maltrattanti protratti fino al 2017 ha dunque fatto seguito una integrale violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale e materiale della figlia.
Quest'ultima, in occasione dell'incontro con il curatore speciale, ha espresso comprensibilmente sofferenza per la mancanza paterna.
Sussistono pertanto tutti i requisiti, così compreso lo stato di grave pregiudizio per la minore e la negativa personalità del genitore, refrattario alle prescrizioni legali e alle regole del vivere civile, per dichiarare decaduto dalla responsabilità genitoriale rispetto alla figlia E_ Per_1
Per converso, i più recenti accertamenti compiuti dall'Unità Operativa di NPIA hanno confermato la presenza di conformi capacità genitoriali da parte di la quale possiede adeguata Parte_1 conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni della figlia, presenta una congrua progettualità, sensibilità e affettività, ha idonee valenze protettive e sembra abbia anche cercato di preservare la relazione della figlia con il padre.
Le superiori considerazioni impongono allora l'affidamento “super esclusivo” di Persona_1
(nata il [...]) alla madre presso la quale ella deve ad un tempo mantenere residenza e collocazione.
Va, poi, rimesso alle determinazioni dei Servizi Sociali e alla volontà della minore il regime delle frequentazioni e degli incontri con il padre, tenuto conto della relativa interruzione negli anni e della mancata sottoposizione paterna alla valutazione delle sue capacità genitoriali (cfr. relazione ultima degli stessi Servizi).
pagina 3 di 8 In relazione, infine, al mantenimento della minore e alla distribuzione dei relativi obblighi monetari a carico dei genitori, l'applicazione dei parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c. implica anzitutto una disamina delle rispettive risorse economiche.
All'atto dell'instaurazione del processo era inoccupata in maniera redditizia e mera Parte_1 percettrice di provvidenze previdenziali (assegno d'inclusione e assegno unico universale per i figli) per circa Euro 800,00 al mese.
Il 27 settembre 2024 ella è stata assunta a tempo indeterminato e parziale (20 ore alla settimana) quale collaboratrice domestica.
Per quanto occupata in stabile attività lavorativa, la misura retributiva pattuita tra le parti (Euro 6,62 lordi all'ora) non dovrebbe tuttavia superare significativamente l'importo dell'assegno di inclusione o reddito di cittadinanza precedentemente goduto.
Restano confermati i costi abitativi familiari pari a circa Euro 130,00 al mese (comprensivi di spese condominiali).
, che risiede e vive in San Gervasio Bresciano, è stato occupato dal 25 giugno E_
2021 alle dipendenze di un datore di lavoro privato (Euroimpianti saldature s.r.l.s., ovvero Euroimpianti s.r.l.s.).
Le contribuzioni versate evocano tuttavia lavorazioni discontinue (tanto da essere stata corrisposta all'interessato l'indennità Naspi nel corso dell'anno 2023).
La certificazione unica per l'anno 2021 riporta retribuzioni nette pari ad Euro 6.058,39, quelle per l'anno 2022 indicano complessivamente compensi netti per Euro 6.167,11 e quelle per l'anno 2023 riportano utilità ancor più modeste per soli Euro 2.350,58.
Nel corso degli accertamenti dei Servizi Sociali lo stesso interessato ha genericamente riferito di essere stato assunto da ultimo (da circa 8-9 mesi) quale operaio con regolare contratto in esecuzione del quale è anche chiamato a compiere trasferte.
Tenuto conto dei dati così compendiati, rimarcata la permanenza della minore presso la madre in misura esclusiva, nonché le plausibili esigenze correlate precipuamente alla sua età, si ritiene congruo porre a carico di , fin dall'introduzione del presente procedimento (6 E_ dicembre 2023), l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante la Per_1 corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come meglio disciplinate nella seguente parte dispositiva.
Ad un tempo, si dispone che l'assegno unico e universale per i figli continui ad essere percepito da
, affidataria esclusiva della figlia . Parte_1 Persona_1
Per altro verso, va dichiarata inammissibile la domanda formulata dal curatore speciale della minorenne riguardante l'ordine diretto (invocato ex art. 156 comma 6 c.c.) al datore di lavoro del convenuto di versare periodicamente gli importi determinati a titolo di mantenimento ordinario della prole.
E' infatti dirimente osservare al riguardo come l'art. 473 bis.37 c.p.c. riservi in via esclusiva all'iniziativa stragiudiziale del creditore l'esercizio del diritto – che sia fondato, come nel caso di specie, su un provvedimento dell'Autorità giudiziaria suscettibile di esecuzione – alla corresponsione periodica di un contributo monetario, in favore suo o della prole, direttamente nei confronti dei terzi pagina 4 di 8 (quale, appunto, il soggetto datore di lavoro) che siano a loro volta tenuti a versare periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato inadempiente.
E, a fronte dell'eventuale inadempimento del terzo, il creditore ha pure azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Considerato infine l'esito della lite, con la soccombenza nettamente prevalente del convenuto, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/02 tali pagamenti devono essere eseguiti in favore dello Stato.
Nulla, invece, con riguardo alle spese processuali relative ai rapporti tra le parti e la figlia minorenne rappresentata dal curatore speciale, i cui compensi saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/02, tenuto conto del fatto che, anche per costante insegnamento giurisprudenziale riferibile al caso di specie, la posizione del figlio minorenne risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori anche qualora il provvedimento de potestate venga invocato nei confronti di uno solo di essi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 330, 337 bis e ss c.c., definitivamente decidendo:
1) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale rispetto alla figlia E_
, nata a [...] il [...]; Persona_1
2) affida la minorenne (nata il [...]) alla madre – Persona_1 Parte_1 presso cui deve mantenere residenza e collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la minore, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio;
3) rimette alle determinazioni dei Servizi Sociali e alla volontà della minore il regime delle frequentazioni e degli incontri con il padre;
4) a far tempo dal 6 dicembre 2023 pone a carico di l'obbligo di contribuire al E_ mantenimento della figlia minorenne mediante il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 alla madre dell'importo di Euro 250,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, Parte_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
pagina 5 di 8 cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
pagina 6 di 8 retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
pagina 7 di 8 La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia corrisposto integralmente ad;
Parte_1
6) dichiara inammissibile la domanda riguardante l'ordine diretto (invocato ex art. 156 comma 6 c.c.) al datore di lavoro del convenuto di versare periodicamente gli importi stabiliti a titolo di mantenimento ordinario della prole;
7) condanna al pagamento delle spese processuali di , da E_ Parte_1 versarsi in favore dello Stato nella misura di Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Struttura Operativa Poli Montanara Pablo).
Così deciso in Parma il 27 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 8 di 8
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4240/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
, nato a [...] il [...] E_
convenuto contumace
In rappresentanza della minorenne , nata il [...], l'Avv. Evelina Persona_1
Magnani del Foro di Parma, costituitasi ex art. 86 c.p.c. quale curatore speciale della minore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente ha chiesto accogliersi le domande formulate in ricorso e il curatore speciale della minorenne ha insistito, a propria Persona_1 volta, nelle domande di cui alla comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 esponeva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con dal 2015 a poco prima della nascita (del 12 E_ novembre 2016) della loro figlia Per_1
pagina 1 di 8 Allegava che la suddetta relazione era cessata a causa dei gravi comportamenti maltrattanti praticati dal compagno e posti peraltro a fondamento di una condanna penale pronunciata nei suoi confronti.
Per altro verso, lamentava che lo stesso si era sempre disinteressato della figlia, essendosi CP_1 limitato a vederla in termini alquanto saltuari e discontinui ed avendo altresì omesso ogni forma di contributo al suo sostentamento materiale.
In ragione di tali premesse chiedeva dichiararsi decaduto dalla responsabilità E_ genitoriale, disporsi l'affidamento c.d. “super esclusivo” in proprio favore della figlia limitarsi a Per_1 soli incontri “protetti” le sue frequentazioni con il padre, porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 700,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, e dichiararsi il proprio diritto all'integrale percezione dell'assegno unico universale per i figli.
Intervenuto il Pubblico Ministero, il curatore speciale nominato in rappresentanza della minorenne si costituiva ritualmente, ex art. 86 c.p.c., depositando comparsa di costituzione il Persona_1 giorno 8 marzo 2024; in particolare, aderiva alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna e chiedeva, a propria volta, disporsi l'affidamento super esclusivo di alla Per_1 madre, sospendersi o limitarsi gli incontri con il padre nei termini da rimettere ai Servizi Sociali, porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere un contributo monetario per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%, ovvero del 70% in caso di reperimento di occupazione remunerata da parte della ricorrente, e disporsi il pagamento diretto, da parte del datore di lavoro dello stesso di quanto impostogli a titolo di mantenimento CP_1 ordinario.
Depositata da parte ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. e da parte del curatore speciale la seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza celebrata il 9 aprile 2024 era dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato, e veniva sentita personalmente . Parte_1
Con ordinanza depositata il seguente 10 aprile 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
L'istruttoria si articolava con l'officiosa acquisizione del certificato del casellario giudiziale del convenuto, oltre che di indicazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate sulla sua capacità lavorativa e reddituale.
Erano disposte altresì indagini psicosociali per il tramite dei competenti Servizi Sociali che inoltravano la loro relazione all'Ufficio in data 31 ottobre 2024.
Senza ulteriori incombenti, all'udienza del 5 novembre 2024 la difesa della ricorrente e il curatore speciale della minorenne precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe discutendo oralmente e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
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La ricorrente e il convenuto contumace hanno avuto un Parte_1 E_ tempo una relazione sentimentale e dalla loro unione è nata (il 12 novembre 2016) la figlia che attualmente vive con la sola madre (in Parma), frequenta la terza classe Persona_1 elementare e trova accudimento anche presso la zia e il nonno materno.
Come riportato nella relazione dei Servizi Sociali datata 31 ottobre 2024, già Parte_1 affidataria in via esclusiva della figlia in esecuzione del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i pagina 2 di 8 Minorenni nel marzo 2017, è riuscita ad assicurarle costantemente le più opportune cure e tutele, consentendole di crescere in un clima di affetto e in un ambiente capace di offrirle comprensione, sicurezza e protezione.
Ella, inoltre, si è mostrata sempre attenta e adeguata ai bisogni sanitari della figlia, di cagionevole salute, e ha profuso ogni sforzo di attenzione e disponibilità onde favorire una positiva frequentazione scolastica e un congruo inserimento sociale di Per_1
Come già considerato nell'ordinanza del 9-10 aprile 2024, d'altra parte, “per quanto esposto in termini lineari, univoci e plausibili da parte ricorrente (in ciò confortata dal curatore speciale nominato nel corso del presente procedimento), la minore ha relazioni alquanto rarefatte (sostanzialmente, soltanto in occasione del suo compleanno) con il padre il quale, nel marzo dell'anno 2018, ha riportato condanna irrevocabile per fatti di maltrattamenti in pregiudizio dei familiari, lesioni personali e violenza privata commessi fino al febbraio 2017 proprio in danno della allora compagna
” e alla presenza della stessa figlia minorenne. Parte_1
Nel tempo a seguire l'uomo, già attinto dalle misure cautelari personali dell'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla persona di (e peraltro attinto da plurime Parte_1 sentenze irrevocabili di condanna per contravvenzioni varie e per delitti di falso, di furto e di ricettazione), ha omesso di occuparsi dell'accudimento, dell'educazione, dell'istruzione e, più in generale, del percorso di crescita della figlia, nemmeno provvedendo alla sua assistenza materiale.
I suoi incontri con sono rimasti rarefatti, né egli ha mostrato collaborazione con i Servizi Sociali Per_1 incaricati nel tempo anche a tale scopo, avendo omesso di presentarsi alle reiterate convocazioni dell'anno 2018 e, anche nel corso del presente procedimento, non avendo dato sostanzialmente riscontro ai ripetuti tentativi di contatto articolatisi dal luglio al settembre del corrente anno.
Agli acclarati contegni maltrattanti protratti fino al 2017 ha dunque fatto seguito una integrale violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale e materiale della figlia.
Quest'ultima, in occasione dell'incontro con il curatore speciale, ha espresso comprensibilmente sofferenza per la mancanza paterna.
Sussistono pertanto tutti i requisiti, così compreso lo stato di grave pregiudizio per la minore e la negativa personalità del genitore, refrattario alle prescrizioni legali e alle regole del vivere civile, per dichiarare decaduto dalla responsabilità genitoriale rispetto alla figlia E_ Per_1
Per converso, i più recenti accertamenti compiuti dall'Unità Operativa di NPIA hanno confermato la presenza di conformi capacità genitoriali da parte di la quale possiede adeguata Parte_1 conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni della figlia, presenta una congrua progettualità, sensibilità e affettività, ha idonee valenze protettive e sembra abbia anche cercato di preservare la relazione della figlia con il padre.
Le superiori considerazioni impongono allora l'affidamento “super esclusivo” di Persona_1
(nata il [...]) alla madre presso la quale ella deve ad un tempo mantenere residenza e collocazione.
Va, poi, rimesso alle determinazioni dei Servizi Sociali e alla volontà della minore il regime delle frequentazioni e degli incontri con il padre, tenuto conto della relativa interruzione negli anni e della mancata sottoposizione paterna alla valutazione delle sue capacità genitoriali (cfr. relazione ultima degli stessi Servizi).
pagina 3 di 8 In relazione, infine, al mantenimento della minore e alla distribuzione dei relativi obblighi monetari a carico dei genitori, l'applicazione dei parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c. implica anzitutto una disamina delle rispettive risorse economiche.
All'atto dell'instaurazione del processo era inoccupata in maniera redditizia e mera Parte_1 percettrice di provvidenze previdenziali (assegno d'inclusione e assegno unico universale per i figli) per circa Euro 800,00 al mese.
Il 27 settembre 2024 ella è stata assunta a tempo indeterminato e parziale (20 ore alla settimana) quale collaboratrice domestica.
Per quanto occupata in stabile attività lavorativa, la misura retributiva pattuita tra le parti (Euro 6,62 lordi all'ora) non dovrebbe tuttavia superare significativamente l'importo dell'assegno di inclusione o reddito di cittadinanza precedentemente goduto.
Restano confermati i costi abitativi familiari pari a circa Euro 130,00 al mese (comprensivi di spese condominiali).
, che risiede e vive in San Gervasio Bresciano, è stato occupato dal 25 giugno E_
2021 alle dipendenze di un datore di lavoro privato (Euroimpianti saldature s.r.l.s., ovvero Euroimpianti s.r.l.s.).
Le contribuzioni versate evocano tuttavia lavorazioni discontinue (tanto da essere stata corrisposta all'interessato l'indennità Naspi nel corso dell'anno 2023).
La certificazione unica per l'anno 2021 riporta retribuzioni nette pari ad Euro 6.058,39, quelle per l'anno 2022 indicano complessivamente compensi netti per Euro 6.167,11 e quelle per l'anno 2023 riportano utilità ancor più modeste per soli Euro 2.350,58.
Nel corso degli accertamenti dei Servizi Sociali lo stesso interessato ha genericamente riferito di essere stato assunto da ultimo (da circa 8-9 mesi) quale operaio con regolare contratto in esecuzione del quale è anche chiamato a compiere trasferte.
Tenuto conto dei dati così compendiati, rimarcata la permanenza della minore presso la madre in misura esclusiva, nonché le plausibili esigenze correlate precipuamente alla sua età, si ritiene congruo porre a carico di , fin dall'introduzione del presente procedimento (6 E_ dicembre 2023), l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante la Per_1 corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come meglio disciplinate nella seguente parte dispositiva.
Ad un tempo, si dispone che l'assegno unico e universale per i figli continui ad essere percepito da
, affidataria esclusiva della figlia . Parte_1 Persona_1
Per altro verso, va dichiarata inammissibile la domanda formulata dal curatore speciale della minorenne riguardante l'ordine diretto (invocato ex art. 156 comma 6 c.c.) al datore di lavoro del convenuto di versare periodicamente gli importi determinati a titolo di mantenimento ordinario della prole.
E' infatti dirimente osservare al riguardo come l'art. 473 bis.37 c.p.c. riservi in via esclusiva all'iniziativa stragiudiziale del creditore l'esercizio del diritto – che sia fondato, come nel caso di specie, su un provvedimento dell'Autorità giudiziaria suscettibile di esecuzione – alla corresponsione periodica di un contributo monetario, in favore suo o della prole, direttamente nei confronti dei terzi pagina 4 di 8 (quale, appunto, il soggetto datore di lavoro) che siano a loro volta tenuti a versare periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato inadempiente.
E, a fronte dell'eventuale inadempimento del terzo, il creditore ha pure azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Considerato infine l'esito della lite, con la soccombenza nettamente prevalente del convenuto, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/02 tali pagamenti devono essere eseguiti in favore dello Stato.
Nulla, invece, con riguardo alle spese processuali relative ai rapporti tra le parti e la figlia minorenne rappresentata dal curatore speciale, i cui compensi saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/02, tenuto conto del fatto che, anche per costante insegnamento giurisprudenziale riferibile al caso di specie, la posizione del figlio minorenne risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori anche qualora il provvedimento de potestate venga invocato nei confronti di uno solo di essi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 330, 337 bis e ss c.c., definitivamente decidendo:
1) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale rispetto alla figlia E_
, nata a [...] il [...]; Persona_1
2) affida la minorenne (nata il [...]) alla madre – Persona_1 Parte_1 presso cui deve mantenere residenza e collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la minore, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio;
3) rimette alle determinazioni dei Servizi Sociali e alla volontà della minore il regime delle frequentazioni e degli incontri con il padre;
4) a far tempo dal 6 dicembre 2023 pone a carico di l'obbligo di contribuire al E_ mantenimento della figlia minorenne mediante il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 alla madre dell'importo di Euro 250,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, Parte_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
pagina 5 di 8 cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
pagina 6 di 8 retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
pagina 7 di 8 La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia corrisposto integralmente ad;
Parte_1
6) dichiara inammissibile la domanda riguardante l'ordine diretto (invocato ex art. 156 comma 6 c.c.) al datore di lavoro del convenuto di versare periodicamente gli importi stabiliti a titolo di mantenimento ordinario della prole;
7) condanna al pagamento delle spese processuali di , da E_ Parte_1 versarsi in favore dello Stato nella misura di Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Struttura Operativa Poli Montanara Pablo).
Così deciso in Parma il 27 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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