Articolo 2 della Legge 5 marzo 1985, n. 88
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 marzo 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 40 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 21 marzo 1985