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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17747 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30446/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa TT FE, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 30446 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
e vertente
TRA in persona del Curatore, Parte_1 opposta in riassunzione - contumace
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Giordano, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via Fontana n. 18,
opponente in riassunzione
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La chiedeva ed otteneva che il Tribunale Civile di Milano emettesse, in data Parte_1
02.10.2018, decreto ingiuntivo n. 22303/2018 (n.r.g. 43207/2018), per € 12.903,04, oltre interessi e spese, nei confronti della (di seguito, per brevità, anche solo “ ”), Controparte_1 CP_1 per il mancato pagamento delle fatture emesse a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di gas ed energia elettrica, giusto contratto sottoscritto tra le parti in data 31.03.2015. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, in data 14.01.2019, proponeva opposizione l'intimata, avanti al Tribunale di Milano, che con sentenza n. 859, del 30.01.2020, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 08.06.2020, la riassumeva la Parte_1 causa avanti all'intestato Tribunale, riferendo che, in occasione della partecipazione della
[...] all'evento “EXPO 2015”, tenutosi a Milano dal mese di maggio 2015, al mese di ottobre CP_1
2015, in data 31.03.2015 aveva stipulato con la stessa un contratto di fornitura di gas ed energia elettrica;
che, in particolare, la predetta fornitura avrebbe dovuto servire i trentasette alloggi allestiti dalla presso i complessi residenziali “Giunco” e “Faggi”, rispettivamente siti a Milano, in CP_1
Via Giotto e a Basiglio, in Via Verdi, destinati ad accogliere circa un centinaio di ospiti nel periodo compreso tra l'01.05.2015 e il 31.10.2015; che, una volta conclusa la citata manifestazione e dismessi gli alloggi, la , con missive del 19.11.2015 e del 30.11.2015, aveva provveduto a CP_1 comunicare la disdetta delle utenze attivate, cui aveva fatto seguito, in data 16.02.2016, la rimozione fisica dei contatori presenti in loco;
che l'opposta aveva chiesto alla il CP_1 pagamento dell'importo di € 12.903,04, azionato in monitorio, a saldo delle prestazioni rese in suo favore;
che era pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la ed, in CP_1 particolare, la regolare erogazione in favore di quest'ultima di energia elettrica e gas naturale, i cui dati di consumo erano contenuti, nelle fatture e nella schermata di interfaccia con il Distributore territorialmente competente, da cui risultava anche la corrispondenza con l'importo richiesto;
che l'opposta aveva diritto a chiedere il pagamento della parte di corrispettivo non percepita a causa di un errore di fatturazione, legittimamente rettificata con successiva fattura, nell'ipotesi di divergenza dai consumi reali e, pertanto, l'opposta chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti della e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al Controparte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di € 12.903,04, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opposta e Controparte_1 precisando di aver preso parte alla manifestazione “EXPO 2015”, partecipando alla realizzazione di alcuni padiglioni e predisponendo trentasette alloggi destinati a ospitare alcune delegazioni di espositori, provvedendo all'attivazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di gas e per la produzione di acqua calda sanitaria, in virtù del contratto sottoscritto con la in data Parte_1
31.03.2015; che le predette forniture avevano interessato un periodo di tempo di soli sei mesi, peraltro caratterizzato da temperature che avevano notevolmente limitato il fabbisogno di riscaldamento ed energia elettrica, ed erano rivolte ad un centinaio di persone, con esigenze e consumi piuttosto ridotti, atteso che gli alloggi venivano utilizzati per il solo pernottamento;
che, una volta conclusa la manifestazione, gli alloggi erano rimasti disabitati già dall'01.11.2015, con conseguente rilascio degli stessi ed invio delle singole disdette per ciascuna utenza, con missive del
19.11.2015 e del 30.11.2015; che, in data 16.02.2016, tutti i contatori erano stati fisicamente rimossi dalla senza l'emissione di alcuna fattura contenente i dati effettivi di chiusura e CP_2 conguaglio;
che l'opponente aveva sempre pagato regolarmente le fatture emesse nei propri confronti dalla nel corso del rapporto contrattuale, nonostante gli errori e gli addebiti
Parte_1 duplicati;
che la pur a fronte della intervenuta disdetta delle utenze, aveva chiesto il
Parte_1 pagamento di fatture relative ad un periodo successivo alla disdetta ed al rilascio degli alloggi, chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di € 12.903,04; che nulla era dovuto dall'opponente alla a titolo di saldo della fornitura di gas ed energia elettrica, nel
Parte_1 periodo indicato nelle fatture, che riportavano consumi relativi ai primi mesi dell'anno 2016, in cui gli immobili risultavano vuoti e dismessi dall'inizio del mese di novembre 2015; che l'importo chiesto dalla per la fornitura di gas, era stato determinato senza tenere conto del
Parte_1 credito di € 2.480,47, vantato nei confronti della stessa, attesa la nota di credito emessa in data
10.11.2016, per l'importo di € - 4.611,95; che, all'importo di € 5.581,91, chiesto a titolo di saldo della fornitura di energia elettrica, doveva essere in ogni caso detratta la somma di € 2.614,04, per richieste di pagamenti già effettuati, illegittimamente addebitati a seguito della modifica del sistema di saldo delle fatture richiesto dalla con un saldo a debito di € 2.967,51; che, pertanto, a Pt_1 fronte dell'importo di € 115.799,75 complessivamente versato alla nel corso del Parte_1 rapporto contrattuale con la stessa intercorso, nonché della nota di credito emessa in proprio favore e dei predetti irregolari addebiti, la somma eventualmente dovuta alla fornitrice era pari a € 487.40; che, in ogni caso, gli importi relativi al periodo successivo al 30.11.2015, addebitati dalla
[...]
potevano essere imputati ad una indebita fatturazione previsionale di consumi, in concreto Pt_1 non verificatisi, posto che gli appartamenti erano vuoti, nonché alla negligenza del personale della fornitrice nell'accelerare la chiusura e il distacco dei contatori;
che era infondata la pretesa Pt_1 creditoria avanzata dall'opposta, la quale non aveva fornito alcuna prova dell'effettiva erogazione di gas ed energia elettrica e, in particolare, della quantità eventualmente somministrata, nonché della conformità dei consumi fatturati a quelli in concreto erogati;
che la , pertanto, CP_1 chiedeva di rigettare la domanda di pagamento avanzata nei propri confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, di rideterminare il credito eventualmente vantato dalla
[...] nei propri confronti, previa compensazione di tutte le somme già versate e con condanna di Pt_1 quest'ultima alla restituzione di eventuali somme pagate in eccesso.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata CTU, con ordinanza in data 16.06.2023, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della con sentenza in data 14.04.2023, n. 243/2023, del Tribunale di Roma, sezione Parte_1
Fallimentare.
Con ricorso in riassunzione, depositato il 05.09.2023, la riassumeva il giudizio, Controparte_1 nei confronti del n. 102/2023, riproponendo le medesime domande a Parte_1 suo tempo formulate. Il non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_1
All'udienza del 19.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. ex multis
Cass. SS. UU. 30/10/01, n. 13533).
Nella fattispecie in esame, occorre rilevare che la supportava la propria pretesa Parte_1 creditoria producendo, il contratto di somministrazione sottoscritto con la in Controparte_1 data 31.03.2015, le fatture azionate in monitorio, l'estratto conto relativo alla situazione contabile della , l'analisi riepilogativa dei crediti relativi alle forniture di gas naturale ed energia CP_1 elettrica, le schermate di interfaccia con la piattaforma del Distributore relative alla fornitura di gas, le fatture di trasporto relative alla fornitura di energia elettrica e la diffida in data 22.04.2016 (cfr. docc. 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 e 13 fascicolo . Parte_1
A fronte di tale produzione e dell'allegazione del mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio, la eccepiva l'erroneità delle somme addebitate dall'attrice, ritenute Controparte_1 in ogni caso non dovute in quanto gli importi chiesti a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica erano stati calcolati non tendendo conto, rispettivamente, della nota di credito di € - 4.611,95 emessa nei propri confronti e dei pagamenti già effettuati per € 2.614,04.
La convenuta eccepiva, altresì, che i consumi fatturati erano evidentemente relativi a un periodo successivo a quello in cui la stessa aveva dismesso gli immobili di riferimento e, pertanto, alla disdetta delle utenze a tal fine attivate. La , inoltre, evidenziava l'omessa prova, da parte CP_1 della dell'effettiva erogazione, nel suddetto periodo, di gas ed energia elettrica, e Parte_1 della quantità eventualmente somministrata.
Nel corso dell'istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica, al fine di definire i rapporti di dare e avere tra le parti e determinare l'esatto importo dovuto dalla alla CP_1 Parte_1
La consulenza, che ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già acquisiti al giudizio, da un punto di vista probatorio (cd. ctu deducente), può anche costituire lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo facendo ricorso a determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. 30/01/2003, n. 1512; Cass. 21/7/2003, n. 11332).
Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria svolta e della consulenza tecnica espletata, le domande spiegate dalla nei confronti della sono risultate solo Parte_1 Controparte_1 parzialmente fondate, nei limiti di cui di seguito chiarito.
L'elaborato peritale del CTU, dott. che si ritiene esaustivo, ben motivato e non validamente Per_1 contraddetto dalle parti, convince per quanto evidenziato, relazionato e per le conclusioni, che questo giudice fa proprie (cfr. pag. 17 elaborato CTU), per l'accuratezza con cui sono stati raccolti i dati di base, per il condivisibile metodo di analisi utilizzato e per la correttezza con la quale è stata rideterminata la somma da addebitare all'utente a partire dai consumi ricostruiti dal Distributore.
Il CTU, in particolare, evidenziava che, dall'esame delle 84 bollette contestate, 30 di queste si riferivano ad altri POD e PDR, per i quali parte attrice non aveva prodotto la documentazione proveniente dal distributore (fatture di traporto dell'energia elettrica e schermate di interfaccia con la piattaforma del distributore gas), né era stato richiesto un ordine di esibizione per tali documenti.
Pertanto, con riferimento alle 54 bollette effettivamente afferenti ai PDR e ai POD, riferibili alla opponente/convenuta ed indicati dall'opposta/attrice, il CTU procedeva con la verifica dei consumi, confrontandoli con quanto rilevato dai distributori.
Dal raffronto tra la contabilizzazione della fornitura e le letture del Distributore versate in atti, emergeva che non sempre i consumi addebitati coincidevano con quelli rilevati e di conseguenza con la quantificazione dei corrispettivi dovuti. Il dott. provvedeva, pertanto, a quantificare i Per_1 corrispettivi effettivamente dovuti, indicando che “parte convenuta deve riconoscere a parte attrice la somma di € 4.707,37 IVA compresa, per i consumi di energia elettrica e gas nei periodi oggetto di causa, relativamente ai PDR e ai POD per i quali ha prodotto le fatture di trasporto del distributore di energia elettrica e le schermate di interfaccia con la piattaforma del distributore di gas” (cfr. elaborato peritale p.22).
A tale riguardo, tuttavia, occorre precisare che si ritiene dovuto il pagamento delle forniture solo fino al mese di novembre 2015, momento in cui era stata dismessa dalla l'attività per lo CP_1 svolgimento della quale erano state attivate le utenze, circostanza, peraltro, non specificamente contestata dalla stessa attrice.
Pertanto, come evidenziato nelle conclusioni del CTU, “le somme dovute per i consumi di energia elettrica e gas fino al novembre 2015 sono pari a € 3.905,42 IVA compresa, mentre le somme dovute per i consumi successivi sono pari a € 801,95 IVA compresa” (cfr. elaborato peritale p.22).
Infatti, dal raffronto tra la contabilizzazione della fornitura e le letture del Distributore era emerso, per quanto concerne i consumi di gas, che la fornitura erogata tramite i 5 PDR della convenuta ammontava ad € 422,19 (Iva inclusa), mentre quanto ai consumi di energia elettrica, la fornitura erogata tramite i 21 POD della convenuta ammontava a € 3.483,23 (Iva inclusa).
Quanto alle osservazioni e controdeduzioni del CTP della convenuta, occorre evidenziare che il
CTU ha adeguatamente motivato le conclusioni raggiunte tenendo conto anche delle osservazioni del perito di parte, rispondendo compiutamente alle osservazioni (cfr. elaborato peritale pagg. 19,
20 e 21).
Appare opportuno ricordare, sul punto, che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione sul punto, con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, sicché non si ritiene necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. 09/01/2009 n 281; Cass. 06/10/2005 n
19475; Cass. 04/03/2011 n. 5229).
Alla luce delle esposte considerazioni, la deve essere condannata al pagamento, Controparte_1 in favore della (ora n. 102/2023), dell'importo Parte_1 Parte_1 complessivo di € 3.905,42, IVA compresa.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, dato l'esito del giudizio, il diverso importo dovuto, come rideterminato anche nell'elaborato peritale e la parziale soccombenza di entrambe le parti, impongono l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda posta dalla (ora Parte_1
n. 102/2023) nei confronti della ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Condanna la al pagamento della somma di € 3.905,42 nei confronti Controparte_1 della ET RG SR (ora n. 102/2023); Parte_1 B) Compensa tra le parti le spese di lite;
C) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
TT FE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa TT FE, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 30446 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
e vertente
TRA in persona del Curatore, Parte_1 opposta in riassunzione - contumace
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Giordano, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via Fontana n. 18,
opponente in riassunzione
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La chiedeva ed otteneva che il Tribunale Civile di Milano emettesse, in data Parte_1
02.10.2018, decreto ingiuntivo n. 22303/2018 (n.r.g. 43207/2018), per € 12.903,04, oltre interessi e spese, nei confronti della (di seguito, per brevità, anche solo “ ”), Controparte_1 CP_1 per il mancato pagamento delle fatture emesse a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di gas ed energia elettrica, giusto contratto sottoscritto tra le parti in data 31.03.2015. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, in data 14.01.2019, proponeva opposizione l'intimata, avanti al Tribunale di Milano, che con sentenza n. 859, del 30.01.2020, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 08.06.2020, la riassumeva la Parte_1 causa avanti all'intestato Tribunale, riferendo che, in occasione della partecipazione della
[...] all'evento “EXPO 2015”, tenutosi a Milano dal mese di maggio 2015, al mese di ottobre CP_1
2015, in data 31.03.2015 aveva stipulato con la stessa un contratto di fornitura di gas ed energia elettrica;
che, in particolare, la predetta fornitura avrebbe dovuto servire i trentasette alloggi allestiti dalla presso i complessi residenziali “Giunco” e “Faggi”, rispettivamente siti a Milano, in CP_1
Via Giotto e a Basiglio, in Via Verdi, destinati ad accogliere circa un centinaio di ospiti nel periodo compreso tra l'01.05.2015 e il 31.10.2015; che, una volta conclusa la citata manifestazione e dismessi gli alloggi, la , con missive del 19.11.2015 e del 30.11.2015, aveva provveduto a CP_1 comunicare la disdetta delle utenze attivate, cui aveva fatto seguito, in data 16.02.2016, la rimozione fisica dei contatori presenti in loco;
che l'opposta aveva chiesto alla il CP_1 pagamento dell'importo di € 12.903,04, azionato in monitorio, a saldo delle prestazioni rese in suo favore;
che era pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la ed, in CP_1 particolare, la regolare erogazione in favore di quest'ultima di energia elettrica e gas naturale, i cui dati di consumo erano contenuti, nelle fatture e nella schermata di interfaccia con il Distributore territorialmente competente, da cui risultava anche la corrispondenza con l'importo richiesto;
che l'opposta aveva diritto a chiedere il pagamento della parte di corrispettivo non percepita a causa di un errore di fatturazione, legittimamente rettificata con successiva fattura, nell'ipotesi di divergenza dai consumi reali e, pertanto, l'opposta chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti della e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al Controparte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di € 12.903,04, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opposta e Controparte_1 precisando di aver preso parte alla manifestazione “EXPO 2015”, partecipando alla realizzazione di alcuni padiglioni e predisponendo trentasette alloggi destinati a ospitare alcune delegazioni di espositori, provvedendo all'attivazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di gas e per la produzione di acqua calda sanitaria, in virtù del contratto sottoscritto con la in data Parte_1
31.03.2015; che le predette forniture avevano interessato un periodo di tempo di soli sei mesi, peraltro caratterizzato da temperature che avevano notevolmente limitato il fabbisogno di riscaldamento ed energia elettrica, ed erano rivolte ad un centinaio di persone, con esigenze e consumi piuttosto ridotti, atteso che gli alloggi venivano utilizzati per il solo pernottamento;
che, una volta conclusa la manifestazione, gli alloggi erano rimasti disabitati già dall'01.11.2015, con conseguente rilascio degli stessi ed invio delle singole disdette per ciascuna utenza, con missive del
19.11.2015 e del 30.11.2015; che, in data 16.02.2016, tutti i contatori erano stati fisicamente rimossi dalla senza l'emissione di alcuna fattura contenente i dati effettivi di chiusura e CP_2 conguaglio;
che l'opponente aveva sempre pagato regolarmente le fatture emesse nei propri confronti dalla nel corso del rapporto contrattuale, nonostante gli errori e gli addebiti
Parte_1 duplicati;
che la pur a fronte della intervenuta disdetta delle utenze, aveva chiesto il
Parte_1 pagamento di fatture relative ad un periodo successivo alla disdetta ed al rilascio degli alloggi, chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di € 12.903,04; che nulla era dovuto dall'opponente alla a titolo di saldo della fornitura di gas ed energia elettrica, nel
Parte_1 periodo indicato nelle fatture, che riportavano consumi relativi ai primi mesi dell'anno 2016, in cui gli immobili risultavano vuoti e dismessi dall'inizio del mese di novembre 2015; che l'importo chiesto dalla per la fornitura di gas, era stato determinato senza tenere conto del
Parte_1 credito di € 2.480,47, vantato nei confronti della stessa, attesa la nota di credito emessa in data
10.11.2016, per l'importo di € - 4.611,95; che, all'importo di € 5.581,91, chiesto a titolo di saldo della fornitura di energia elettrica, doveva essere in ogni caso detratta la somma di € 2.614,04, per richieste di pagamenti già effettuati, illegittimamente addebitati a seguito della modifica del sistema di saldo delle fatture richiesto dalla con un saldo a debito di € 2.967,51; che, pertanto, a Pt_1 fronte dell'importo di € 115.799,75 complessivamente versato alla nel corso del Parte_1 rapporto contrattuale con la stessa intercorso, nonché della nota di credito emessa in proprio favore e dei predetti irregolari addebiti, la somma eventualmente dovuta alla fornitrice era pari a € 487.40; che, in ogni caso, gli importi relativi al periodo successivo al 30.11.2015, addebitati dalla
[...]
potevano essere imputati ad una indebita fatturazione previsionale di consumi, in concreto Pt_1 non verificatisi, posto che gli appartamenti erano vuoti, nonché alla negligenza del personale della fornitrice nell'accelerare la chiusura e il distacco dei contatori;
che era infondata la pretesa Pt_1 creditoria avanzata dall'opposta, la quale non aveva fornito alcuna prova dell'effettiva erogazione di gas ed energia elettrica e, in particolare, della quantità eventualmente somministrata, nonché della conformità dei consumi fatturati a quelli in concreto erogati;
che la , pertanto, CP_1 chiedeva di rigettare la domanda di pagamento avanzata nei propri confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, di rideterminare il credito eventualmente vantato dalla
[...] nei propri confronti, previa compensazione di tutte le somme già versate e con condanna di Pt_1 quest'ultima alla restituzione di eventuali somme pagate in eccesso.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata CTU, con ordinanza in data 16.06.2023, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della con sentenza in data 14.04.2023, n. 243/2023, del Tribunale di Roma, sezione Parte_1
Fallimentare.
Con ricorso in riassunzione, depositato il 05.09.2023, la riassumeva il giudizio, Controparte_1 nei confronti del n. 102/2023, riproponendo le medesime domande a Parte_1 suo tempo formulate. Il non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_1
All'udienza del 19.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. ex multis
Cass. SS. UU. 30/10/01, n. 13533).
Nella fattispecie in esame, occorre rilevare che la supportava la propria pretesa Parte_1 creditoria producendo, il contratto di somministrazione sottoscritto con la in Controparte_1 data 31.03.2015, le fatture azionate in monitorio, l'estratto conto relativo alla situazione contabile della , l'analisi riepilogativa dei crediti relativi alle forniture di gas naturale ed energia CP_1 elettrica, le schermate di interfaccia con la piattaforma del Distributore relative alla fornitura di gas, le fatture di trasporto relative alla fornitura di energia elettrica e la diffida in data 22.04.2016 (cfr. docc. 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 e 13 fascicolo . Parte_1
A fronte di tale produzione e dell'allegazione del mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio, la eccepiva l'erroneità delle somme addebitate dall'attrice, ritenute Controparte_1 in ogni caso non dovute in quanto gli importi chiesti a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica erano stati calcolati non tendendo conto, rispettivamente, della nota di credito di € - 4.611,95 emessa nei propri confronti e dei pagamenti già effettuati per € 2.614,04.
La convenuta eccepiva, altresì, che i consumi fatturati erano evidentemente relativi a un periodo successivo a quello in cui la stessa aveva dismesso gli immobili di riferimento e, pertanto, alla disdetta delle utenze a tal fine attivate. La , inoltre, evidenziava l'omessa prova, da parte CP_1 della dell'effettiva erogazione, nel suddetto periodo, di gas ed energia elettrica, e Parte_1 della quantità eventualmente somministrata.
Nel corso dell'istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica, al fine di definire i rapporti di dare e avere tra le parti e determinare l'esatto importo dovuto dalla alla CP_1 Parte_1
La consulenza, che ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già acquisiti al giudizio, da un punto di vista probatorio (cd. ctu deducente), può anche costituire lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo facendo ricorso a determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. 30/01/2003, n. 1512; Cass. 21/7/2003, n. 11332).
Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria svolta e della consulenza tecnica espletata, le domande spiegate dalla nei confronti della sono risultate solo Parte_1 Controparte_1 parzialmente fondate, nei limiti di cui di seguito chiarito.
L'elaborato peritale del CTU, dott. che si ritiene esaustivo, ben motivato e non validamente Per_1 contraddetto dalle parti, convince per quanto evidenziato, relazionato e per le conclusioni, che questo giudice fa proprie (cfr. pag. 17 elaborato CTU), per l'accuratezza con cui sono stati raccolti i dati di base, per il condivisibile metodo di analisi utilizzato e per la correttezza con la quale è stata rideterminata la somma da addebitare all'utente a partire dai consumi ricostruiti dal Distributore.
Il CTU, in particolare, evidenziava che, dall'esame delle 84 bollette contestate, 30 di queste si riferivano ad altri POD e PDR, per i quali parte attrice non aveva prodotto la documentazione proveniente dal distributore (fatture di traporto dell'energia elettrica e schermate di interfaccia con la piattaforma del distributore gas), né era stato richiesto un ordine di esibizione per tali documenti.
Pertanto, con riferimento alle 54 bollette effettivamente afferenti ai PDR e ai POD, riferibili alla opponente/convenuta ed indicati dall'opposta/attrice, il CTU procedeva con la verifica dei consumi, confrontandoli con quanto rilevato dai distributori.
Dal raffronto tra la contabilizzazione della fornitura e le letture del Distributore versate in atti, emergeva che non sempre i consumi addebitati coincidevano con quelli rilevati e di conseguenza con la quantificazione dei corrispettivi dovuti. Il dott. provvedeva, pertanto, a quantificare i Per_1 corrispettivi effettivamente dovuti, indicando che “parte convenuta deve riconoscere a parte attrice la somma di € 4.707,37 IVA compresa, per i consumi di energia elettrica e gas nei periodi oggetto di causa, relativamente ai PDR e ai POD per i quali ha prodotto le fatture di trasporto del distributore di energia elettrica e le schermate di interfaccia con la piattaforma del distributore di gas” (cfr. elaborato peritale p.22).
A tale riguardo, tuttavia, occorre precisare che si ritiene dovuto il pagamento delle forniture solo fino al mese di novembre 2015, momento in cui era stata dismessa dalla l'attività per lo CP_1 svolgimento della quale erano state attivate le utenze, circostanza, peraltro, non specificamente contestata dalla stessa attrice.
Pertanto, come evidenziato nelle conclusioni del CTU, “le somme dovute per i consumi di energia elettrica e gas fino al novembre 2015 sono pari a € 3.905,42 IVA compresa, mentre le somme dovute per i consumi successivi sono pari a € 801,95 IVA compresa” (cfr. elaborato peritale p.22).
Infatti, dal raffronto tra la contabilizzazione della fornitura e le letture del Distributore era emerso, per quanto concerne i consumi di gas, che la fornitura erogata tramite i 5 PDR della convenuta ammontava ad € 422,19 (Iva inclusa), mentre quanto ai consumi di energia elettrica, la fornitura erogata tramite i 21 POD della convenuta ammontava a € 3.483,23 (Iva inclusa).
Quanto alle osservazioni e controdeduzioni del CTP della convenuta, occorre evidenziare che il
CTU ha adeguatamente motivato le conclusioni raggiunte tenendo conto anche delle osservazioni del perito di parte, rispondendo compiutamente alle osservazioni (cfr. elaborato peritale pagg. 19,
20 e 21).
Appare opportuno ricordare, sul punto, che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione sul punto, con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, sicché non si ritiene necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. 09/01/2009 n 281; Cass. 06/10/2005 n
19475; Cass. 04/03/2011 n. 5229).
Alla luce delle esposte considerazioni, la deve essere condannata al pagamento, Controparte_1 in favore della (ora n. 102/2023), dell'importo Parte_1 Parte_1 complessivo di € 3.905,42, IVA compresa.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, dato l'esito del giudizio, il diverso importo dovuto, come rideterminato anche nell'elaborato peritale e la parziale soccombenza di entrambe le parti, impongono l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda posta dalla (ora Parte_1
n. 102/2023) nei confronti della ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Condanna la al pagamento della somma di € 3.905,42 nei confronti Controparte_1 della ET RG SR (ora n. 102/2023); Parte_1 B) Compensa tra le parti le spese di lite;
C) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
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