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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10457/2024 promossa da: ss. avv. DAVI STEFANO e avv. . Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. LUPI CRISTIANA Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
e CP_2 Controparte_3
TE HI
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. Svolgimento del processo
1.1. Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., depositato in data 18.12.2024, la ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere ricevuto dall' Controparte_1
due atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602/1973,
[...] notificati in data 27.02.2024, nei confronti di e Controparte_4 Controparte_5
Esponeva che tali pignoramenti erano stati emessi per il recupero di una pluralità di crediti recati da diverse cartelle di pagamento (previdenziali, tributarie e per spese di giustizia) e assumeva che i crediti posti a fondamento dell'azione esecutiva dovessero ritenersi estinti per intervenuta prescrizione, sicché l'esecuzione non avrebbe potuto essere intrapresa o proseguita. Qualificava l'iniziativa come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., radicata davanti al giudice del lavoro in ragione della natura di parte dei crediti oggetto di esecuzione.
1 1.2. Si costituiva , che, in via preliminare, contestava il difetto di giurisdizione CP_6 del giudice ordinario quanto ai crediti tributari iscritti a ruolo e portati a esecuzione;
eccepiva l'incompetenza per materia del giudice del lavoro con riguardo alle cartelle relative a crediti per spese processuali e di giustizia;
quanto, invece, ai crediti previdenziali, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale ente impositore;
infine, CP_2 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. Nel merito contestava l'eccezione di prescrizione, richiamando la regolare notificazione delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
All'udienza del 14.03.2025 la ricorrente rinunciava all'opposizione con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari e quelli per spese di giustizia, dichiarando di limitare l'opposizione alla sola cartella n. 11020010411108718501; CP_2 CP_6 accettava tale rinuncia, con relativa compensazione delle spese. La Giudice, dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c., disponeva la separazione del giudizio e la prosecuzione dello stesso limitatamente alla cartella indicata. A tal fine, ritenuta CP_2 la necessità di integrare il contraddittorio, ordinava alla ricorrente di evocare in giudizio l' quale ente creditore. CP_2
1.3. L' si costituiva in data 30.05.2025, eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva in ordine ad eventuali vizi di notifica degli atti impugnati, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, ed eccepiva, altresì, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti quale cessionaria del Controparte_3 credito.
1.4. Disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di CP_3
per questa si costituiva in giudizio, in qualità di mandatario, l' , aderendo,
[...] CP_2 in sostanza, alle difese già svolte in proprio e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
All'esito delle udienze successive – nelle quali è stata rimessa al contraddittorio delle parti la questione preliminare sulla competenza funzionale del giudice adito ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. ovvero del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., vista la notifica dei pignoramenti ex art. 72-bis – la causa è stata trattenuta in decisione, nei limiti in cui il thema decidendum è ormai ridotto alla sola cartella . CP_2
2
2. Sulla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
2.1. Per affrontare correttamente il tema della competenza, occorre anzitutto chiarire da quale situazione di fatto si deve partire.
La ricorrente allega che gli atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, D.P.R. n.
602/1973, notificati il 27.02.2024 a e non Controparte_4 Controparte_5 hanno avuto seguito, poiché i terzi non avrebbero provveduto al pagamento nel termine di sessanta giorni.
, costituendosi, non ha contestato in modo specifico tale circostanza e, CP_6 soprattutto, non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento da parte dei terzi pignorati. Allo stato degli atti, nulla consente di ritenere che le somme siano state versate all'agente della riscossione in esecuzione degli ordini di pagamento.
Né risulta che, a seguito dell'inottemperanza dei terzi, l'agente della riscossione abbia instaurato un pignoramento “ordinario” presso terzi ex artt. 72, comma 2,
D.P.R. n. 602/1973 e 543 c.p.c. sulla base del medesimo titolo esecutivo.
Occorre quindi prendere atto che, per come la causa è stata posta:
- i pignoramenti ex art. 72-bis sono stati notificati il 27.02.2024;
- il termine di sessanta giorni è inutilmente decorso;
- i terzi pignorati non hanno effettuato alcun pagamento in favore di . CP_6
- nessuna successiva procedura esecutiva ordinaria è stata avviata.
Questo è il primo punto fermo.
2.2. Chiarito il dato fattuale, va richiamata, per quanto qui rileva, la disciplina dell'art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973.
La norma configura una procedura speciale di espropriazione dei crediti del debitore verso terzi, interamente stragiudiziale, nella quale l'agente della riscossione, in luogo di instaurare un ordinario pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c., intima direttamente al terzo di pagare, entro sessanta giorni, le somme dovute al debitore, nei limiti del credito iscritto a ruolo.
L'art. 72-bis si coordina in modo puntuale con le disposizioni dettate per il pignoramento presso terzi (art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 545, commi 4, 5 e 6,
c.p.c.; art. 72, comma 2, D.P.R. n. 602/1973), sicché la giurisprudenza, muovendo da
3 tali rinvii, ne ha collocato la disciplina nell'alveo dell'espropriazione di crediti verso terzi, pur nella specialità della procedura. La Suprema Corte (ordinanza n.
26549/2021) ha, infatti, ribadito che tale forma di pignoramento, “pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo”.
Con la sentenza del 22/10/2025, n. 28520, la Terza Sezione della Cassazione ha poi affrontato in modo espresso il tema dei limiti temporali di efficacia del pignoramento speciale, chiarendo che: (i) il vincolo di custodia in capo al terzo non può cessare prima della scadenza del termine di sessanta giorni dallo spatium deliberandi previsto dall'art. 72-bis per i crediti già esigibili;
(ii) in caso di mancato pagamento,
l'“inottemperanza” del terzo apre la via alla conversione del pignoramento speciale nelle forme ordinarie del pignoramento presso terzi, mediante citazione del debitore e del terzo davanti al giudice dell'esecuzione; (iii) pur nel silenzio del legislatore sulla durata del “ponte” tra forma speciale e forma ordinaria, non è ammissibile un vincolo sine die: occorre individuare un termine entro il quale l'agente della riscossione deve attivare la procedura ordinaria, decorso il quale il pignoramento diviene inefficace e la procedura esecutiva deve considerarsi definitivamente estinta.
La Corte di Cassazione ha precisato che, in quel giudizio, non era direttamente in discussione la puntuale individuazione del termine entro il quale l'agente della riscossione deve attivare il pignoramento ordinario.
Un punto, tuttavia, viene segnato con chiarezza: qualunque sia la ricostruzione che si adotta, la scadenza del termine per la “conversione” nelle forme ordinarie non può mai cadere prima del decorso dei quindici o sessanta giorni concessi al terzo per l'adempimento dell'ordine di pagamento.
Richiamando in via analogica l'art. 497 c.p.c., secondo una tesi ermeneutica, deve essere individuato in ulteriori quarantacinque giorni un termine ragionevole entro il quale l'agente della riscossione deve promuovere il pignoramento ordinario, decorso il quale anche il vincolo speciale verrebbe meno. Tuttavia, non è necessario, in
4 questa sede, vincolare la decisione a un numero fisso, giacché basta guardare alle date.
Nel caso di specie, dalla notifica degli atti ex art. 72-bis del 27.02.2024 alla proposizione dell'opposizione (18.12.2024) è trascorso un lasso di tempo ben superiore sia ai sessanta giorni per l'adempimento del terzo, sia a qualsiasi termine
“ponte” ragionevolmente prospettabile per la conversione del pignoramento nelle forme ordinarie.
In questo quadro, l'esito è sostanzialmente obbligato e – nei soli limiti in cui ciò rileva ai fini del presente giudizio – si può fissare un secondo punto fermo: il pignoramento speciale ex art. 72-bis deve oggi ritenersi inefficace e la relativa procedura esecutiva deve considerarsi definitivamente esaurita.
2.3. Chiarito ciò, il nodo dell'art. 615 c.p.c. (come rimesso al contraddittorio delle parti) si scioglie con naturalezza, poiché al momento della proposizione dell'opposizione il vincolo pignoratizio era inefficace per mancato pagamento e mancata tempestiva conversione nelle forme ordinarie, e nessun processo esecutivo era stato proseguito. In tale contesto, la domanda spiegata dalla ricorrente va dunque qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
3. Sul difetto di legittimazione passiva dell' e di CP_2 CP_7
Non possono esservi dubbi, innanzitutto, in ordine alla legittimazione
[...]
CP_ passiva dell' , in quanto, pur essendo vero che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973 è un atto dell'agente CP_ della riscossione cui l è del tutto estraneo, è altresì vero che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi, ai quali si riferiscono i due atti di pignoramento dei crediti di cui si è detto in precedenza (cfr. Cass. S.U. n. 7514/2022).
3.2. Tuttavia, posto che l'interesse della ricorrente nel presente giudizio è soltanto quello di negare di essere debitrice per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, dei crediti previdenziali e non è stata contestata la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, non è il soggetto legittimato a CP_6 contraddire, in quanto non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto,
5 soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (sul punto cfr.
Cass. S.U. 7514/2022 cit.);
4. Sull'eccezione di inammissibilità ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
4.1. Sgombrato il campo dalla questione di competenza, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da , dall' e dalla fondata CP_6 CP_2 CP_3 sulla violazione del termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Le parti convenute sostengono, in sintesi, che la cartella di pagamento recante il credito contributivo in contestazione, pacificamente notificata alla ricorrente in data
21.05.2008 (v. doc. 2 di ), non sia stata opposta nel termine di quaranta giorni;
CP_6 di qui l'irretrattabilità del credito in essa recato, con conseguente inammissibilità dell'opposizione “nel merito” e, per riflesso, dell'eccezione di prescrizione in quanto proposta a fronte di un credito ormai consolidato.
4.2. Il rilievo è fondato solo nei limiti che seguono.
È in effetti principio pacifico (cfr. Cass. n. 183/2022; Cass. n. 8931/2011) che la mancata impugnazione della cartella nel termine di legge comporta la definitività del titolo esattoriale, con preclusione di ogni contestazione relativa ai vizi propri della cartella e, correlativamente, agli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi anteriormente maturati e non fatti valere nei termini. In tale misura, l'odierna opposizione è inammissibile nella parte – per vero solo accennata in ricorso – in cui sembra evocare una prescrizione anteriore alla formazione della cartella stessa (alla pag. 7 si legge “la cartella n. 11020010411108718501 è stata asseritamente notificata in data 21/05/2008 e, quindi, ben oltre il termine di prescrizione ordinario di
5 anni”). Essa, infatti, benché dichiaratamente proposta nelle forme dell'azione generale ex art. 615 c.p.c., mira surrettiziamente ad eludere il termine perentorio stabilito dall'art. 24 cit. e a contestare, per il suo tramite, il credito contributivo dell'ente previdenziale già divenuto definitivo.
4.3. Diversamente va, però, delimitato il sindacato con riguardo alla prescrizione successiva alla notifica della cartella. L'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 non esclude, infatti, che il debitore possa far valere, con l'opposizione all'esecuzione, fatti estintivi sopravvenuti al consolidamento del titolo, tra i quali rientra anche la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esatoriale e prima degli atti
6 esecutivi. In questo segmento temporale, il credito conserva natura prescrittibile e resta soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995, proprio dei crediti contributivi riferibili all' . CP_2
In tale prospettiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente va scrutinata limitatamente al periodo successivo alla notifica della cartella del 21.05.2008.
5. Sull'eccezione di prescrizione del credito contributivo
Orbene, ai fini che qui interessano, rilevano esclusivamente gli atti interruttivi specificamente dedotti da , su cui grava il relativo onere di allegazione e prova. CP_6
L'agente della riscossione indica, quale primo atto interruttivo relativo alla cartella di pagamento n. . 11020010411108718501 la notificazione di un avviso di intimazione
(n. 110201559004057861000) in data 20.02.2015, seguito da ulteriori avvisi di intimazione in epoca successiva.
È evidente che, tra la notifica della cartella di pagamento (21.05.2008) e la notifica del primo avviso di intimazione (20.02.2015), è interamente decorso un arco temporale ben superiore al termine prescrizionale quinquennale applicabile ai crediti contributivi. Nessun altro atto interruttivo anteriore al 20.02.2015 è stato allegato o prodotto da . CP_6
L'eccezione di prescrizione, nei limiti ora precisati, deve pertanto ritenersi fondata, e, pertanto, in accoglimento dell'opposizione deve essere accertata l'intervenuta CP_ prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
11020010411108718501.
6. Le spese di lite
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra la CP_ ricorrente, l e la , in quanto la chiamata di questi ultimi, unici soggetti CP_3 legittimati a contraddire, è stata disposta d'ufficio dal tribunale.
Devono essere compensate le spese di lite anche tra la ricorrente e , in CP_6 quanto, pur essendo quest'ultima priva di legittimazione a contraddire, è il soggetto che aveva notificato alla ricorrente gli atti di pignoramento da cui ha preso le mosse il presente giudizio.
P.Q.M.
7 Visto l'art. 429 c.p.c.,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale portato dalla cartella di pagamento n. 11020010411108718501; CP_2
compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Torino, 9.12.2025
La Giudice dott.ssa Aurora Filicetti
Minuta redatta dal MOT dott. Samuel Boraso
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- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. LUPI CRISTIANA Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
e CP_2 Controparte_3
TE HI
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. Svolgimento del processo
1.1. Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., depositato in data 18.12.2024, la ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere ricevuto dall' Controparte_1
due atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602/1973,
[...] notificati in data 27.02.2024, nei confronti di e Controparte_4 Controparte_5
Esponeva che tali pignoramenti erano stati emessi per il recupero di una pluralità di crediti recati da diverse cartelle di pagamento (previdenziali, tributarie e per spese di giustizia) e assumeva che i crediti posti a fondamento dell'azione esecutiva dovessero ritenersi estinti per intervenuta prescrizione, sicché l'esecuzione non avrebbe potuto essere intrapresa o proseguita. Qualificava l'iniziativa come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., radicata davanti al giudice del lavoro in ragione della natura di parte dei crediti oggetto di esecuzione.
1 1.2. Si costituiva , che, in via preliminare, contestava il difetto di giurisdizione CP_6 del giudice ordinario quanto ai crediti tributari iscritti a ruolo e portati a esecuzione;
eccepiva l'incompetenza per materia del giudice del lavoro con riguardo alle cartelle relative a crediti per spese processuali e di giustizia;
quanto, invece, ai crediti previdenziali, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale ente impositore;
infine, CP_2 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. Nel merito contestava l'eccezione di prescrizione, richiamando la regolare notificazione delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
All'udienza del 14.03.2025 la ricorrente rinunciava all'opposizione con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari e quelli per spese di giustizia, dichiarando di limitare l'opposizione alla sola cartella n. 11020010411108718501; CP_2 CP_6 accettava tale rinuncia, con relativa compensazione delle spese. La Giudice, dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c., disponeva la separazione del giudizio e la prosecuzione dello stesso limitatamente alla cartella indicata. A tal fine, ritenuta CP_2 la necessità di integrare il contraddittorio, ordinava alla ricorrente di evocare in giudizio l' quale ente creditore. CP_2
1.3. L' si costituiva in data 30.05.2025, eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva in ordine ad eventuali vizi di notifica degli atti impugnati, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, ed eccepiva, altresì, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti quale cessionaria del Controparte_3 credito.
1.4. Disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di CP_3
per questa si costituiva in giudizio, in qualità di mandatario, l' , aderendo,
[...] CP_2 in sostanza, alle difese già svolte in proprio e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
All'esito delle udienze successive – nelle quali è stata rimessa al contraddittorio delle parti la questione preliminare sulla competenza funzionale del giudice adito ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. ovvero del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., vista la notifica dei pignoramenti ex art. 72-bis – la causa è stata trattenuta in decisione, nei limiti in cui il thema decidendum è ormai ridotto alla sola cartella . CP_2
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2. Sulla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
2.1. Per affrontare correttamente il tema della competenza, occorre anzitutto chiarire da quale situazione di fatto si deve partire.
La ricorrente allega che gli atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, D.P.R. n.
602/1973, notificati il 27.02.2024 a e non Controparte_4 Controparte_5 hanno avuto seguito, poiché i terzi non avrebbero provveduto al pagamento nel termine di sessanta giorni.
, costituendosi, non ha contestato in modo specifico tale circostanza e, CP_6 soprattutto, non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento da parte dei terzi pignorati. Allo stato degli atti, nulla consente di ritenere che le somme siano state versate all'agente della riscossione in esecuzione degli ordini di pagamento.
Né risulta che, a seguito dell'inottemperanza dei terzi, l'agente della riscossione abbia instaurato un pignoramento “ordinario” presso terzi ex artt. 72, comma 2,
D.P.R. n. 602/1973 e 543 c.p.c. sulla base del medesimo titolo esecutivo.
Occorre quindi prendere atto che, per come la causa è stata posta:
- i pignoramenti ex art. 72-bis sono stati notificati il 27.02.2024;
- il termine di sessanta giorni è inutilmente decorso;
- i terzi pignorati non hanno effettuato alcun pagamento in favore di . CP_6
- nessuna successiva procedura esecutiva ordinaria è stata avviata.
Questo è il primo punto fermo.
2.2. Chiarito il dato fattuale, va richiamata, per quanto qui rileva, la disciplina dell'art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973.
La norma configura una procedura speciale di espropriazione dei crediti del debitore verso terzi, interamente stragiudiziale, nella quale l'agente della riscossione, in luogo di instaurare un ordinario pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c., intima direttamente al terzo di pagare, entro sessanta giorni, le somme dovute al debitore, nei limiti del credito iscritto a ruolo.
L'art. 72-bis si coordina in modo puntuale con le disposizioni dettate per il pignoramento presso terzi (art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 545, commi 4, 5 e 6,
c.p.c.; art. 72, comma 2, D.P.R. n. 602/1973), sicché la giurisprudenza, muovendo da
3 tali rinvii, ne ha collocato la disciplina nell'alveo dell'espropriazione di crediti verso terzi, pur nella specialità della procedura. La Suprema Corte (ordinanza n.
26549/2021) ha, infatti, ribadito che tale forma di pignoramento, “pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo”.
Con la sentenza del 22/10/2025, n. 28520, la Terza Sezione della Cassazione ha poi affrontato in modo espresso il tema dei limiti temporali di efficacia del pignoramento speciale, chiarendo che: (i) il vincolo di custodia in capo al terzo non può cessare prima della scadenza del termine di sessanta giorni dallo spatium deliberandi previsto dall'art. 72-bis per i crediti già esigibili;
(ii) in caso di mancato pagamento,
l'“inottemperanza” del terzo apre la via alla conversione del pignoramento speciale nelle forme ordinarie del pignoramento presso terzi, mediante citazione del debitore e del terzo davanti al giudice dell'esecuzione; (iii) pur nel silenzio del legislatore sulla durata del “ponte” tra forma speciale e forma ordinaria, non è ammissibile un vincolo sine die: occorre individuare un termine entro il quale l'agente della riscossione deve attivare la procedura ordinaria, decorso il quale il pignoramento diviene inefficace e la procedura esecutiva deve considerarsi definitivamente estinta.
La Corte di Cassazione ha precisato che, in quel giudizio, non era direttamente in discussione la puntuale individuazione del termine entro il quale l'agente della riscossione deve attivare il pignoramento ordinario.
Un punto, tuttavia, viene segnato con chiarezza: qualunque sia la ricostruzione che si adotta, la scadenza del termine per la “conversione” nelle forme ordinarie non può mai cadere prima del decorso dei quindici o sessanta giorni concessi al terzo per l'adempimento dell'ordine di pagamento.
Richiamando in via analogica l'art. 497 c.p.c., secondo una tesi ermeneutica, deve essere individuato in ulteriori quarantacinque giorni un termine ragionevole entro il quale l'agente della riscossione deve promuovere il pignoramento ordinario, decorso il quale anche il vincolo speciale verrebbe meno. Tuttavia, non è necessario, in
4 questa sede, vincolare la decisione a un numero fisso, giacché basta guardare alle date.
Nel caso di specie, dalla notifica degli atti ex art. 72-bis del 27.02.2024 alla proposizione dell'opposizione (18.12.2024) è trascorso un lasso di tempo ben superiore sia ai sessanta giorni per l'adempimento del terzo, sia a qualsiasi termine
“ponte” ragionevolmente prospettabile per la conversione del pignoramento nelle forme ordinarie.
In questo quadro, l'esito è sostanzialmente obbligato e – nei soli limiti in cui ciò rileva ai fini del presente giudizio – si può fissare un secondo punto fermo: il pignoramento speciale ex art. 72-bis deve oggi ritenersi inefficace e la relativa procedura esecutiva deve considerarsi definitivamente esaurita.
2.3. Chiarito ciò, il nodo dell'art. 615 c.p.c. (come rimesso al contraddittorio delle parti) si scioglie con naturalezza, poiché al momento della proposizione dell'opposizione il vincolo pignoratizio era inefficace per mancato pagamento e mancata tempestiva conversione nelle forme ordinarie, e nessun processo esecutivo era stato proseguito. In tale contesto, la domanda spiegata dalla ricorrente va dunque qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
3. Sul difetto di legittimazione passiva dell' e di CP_2 CP_7
Non possono esservi dubbi, innanzitutto, in ordine alla legittimazione
[...]
CP_ passiva dell' , in quanto, pur essendo vero che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973 è un atto dell'agente CP_ della riscossione cui l è del tutto estraneo, è altresì vero che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi, ai quali si riferiscono i due atti di pignoramento dei crediti di cui si è detto in precedenza (cfr. Cass. S.U. n. 7514/2022).
3.2. Tuttavia, posto che l'interesse della ricorrente nel presente giudizio è soltanto quello di negare di essere debitrice per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, dei crediti previdenziali e non è stata contestata la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, non è il soggetto legittimato a CP_6 contraddire, in quanto non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto,
5 soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (sul punto cfr.
Cass. S.U. 7514/2022 cit.);
4. Sull'eccezione di inammissibilità ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
4.1. Sgombrato il campo dalla questione di competenza, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da , dall' e dalla fondata CP_6 CP_2 CP_3 sulla violazione del termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Le parti convenute sostengono, in sintesi, che la cartella di pagamento recante il credito contributivo in contestazione, pacificamente notificata alla ricorrente in data
21.05.2008 (v. doc. 2 di ), non sia stata opposta nel termine di quaranta giorni;
CP_6 di qui l'irretrattabilità del credito in essa recato, con conseguente inammissibilità dell'opposizione “nel merito” e, per riflesso, dell'eccezione di prescrizione in quanto proposta a fronte di un credito ormai consolidato.
4.2. Il rilievo è fondato solo nei limiti che seguono.
È in effetti principio pacifico (cfr. Cass. n. 183/2022; Cass. n. 8931/2011) che la mancata impugnazione della cartella nel termine di legge comporta la definitività del titolo esattoriale, con preclusione di ogni contestazione relativa ai vizi propri della cartella e, correlativamente, agli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi anteriormente maturati e non fatti valere nei termini. In tale misura, l'odierna opposizione è inammissibile nella parte – per vero solo accennata in ricorso – in cui sembra evocare una prescrizione anteriore alla formazione della cartella stessa (alla pag. 7 si legge “la cartella n. 11020010411108718501 è stata asseritamente notificata in data 21/05/2008 e, quindi, ben oltre il termine di prescrizione ordinario di
5 anni”). Essa, infatti, benché dichiaratamente proposta nelle forme dell'azione generale ex art. 615 c.p.c., mira surrettiziamente ad eludere il termine perentorio stabilito dall'art. 24 cit. e a contestare, per il suo tramite, il credito contributivo dell'ente previdenziale già divenuto definitivo.
4.3. Diversamente va, però, delimitato il sindacato con riguardo alla prescrizione successiva alla notifica della cartella. L'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 non esclude, infatti, che il debitore possa far valere, con l'opposizione all'esecuzione, fatti estintivi sopravvenuti al consolidamento del titolo, tra i quali rientra anche la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esatoriale e prima degli atti
6 esecutivi. In questo segmento temporale, il credito conserva natura prescrittibile e resta soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995, proprio dei crediti contributivi riferibili all' . CP_2
In tale prospettiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente va scrutinata limitatamente al periodo successivo alla notifica della cartella del 21.05.2008.
5. Sull'eccezione di prescrizione del credito contributivo
Orbene, ai fini che qui interessano, rilevano esclusivamente gli atti interruttivi specificamente dedotti da , su cui grava il relativo onere di allegazione e prova. CP_6
L'agente della riscossione indica, quale primo atto interruttivo relativo alla cartella di pagamento n. . 11020010411108718501 la notificazione di un avviso di intimazione
(n. 110201559004057861000) in data 20.02.2015, seguito da ulteriori avvisi di intimazione in epoca successiva.
È evidente che, tra la notifica della cartella di pagamento (21.05.2008) e la notifica del primo avviso di intimazione (20.02.2015), è interamente decorso un arco temporale ben superiore al termine prescrizionale quinquennale applicabile ai crediti contributivi. Nessun altro atto interruttivo anteriore al 20.02.2015 è stato allegato o prodotto da . CP_6
L'eccezione di prescrizione, nei limiti ora precisati, deve pertanto ritenersi fondata, e, pertanto, in accoglimento dell'opposizione deve essere accertata l'intervenuta CP_ prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
11020010411108718501.
6. Le spese di lite
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra la CP_ ricorrente, l e la , in quanto la chiamata di questi ultimi, unici soggetti CP_3 legittimati a contraddire, è stata disposta d'ufficio dal tribunale.
Devono essere compensate le spese di lite anche tra la ricorrente e , in CP_6 quanto, pur essendo quest'ultima priva di legittimazione a contraddire, è il soggetto che aveva notificato alla ricorrente gli atti di pignoramento da cui ha preso le mosse il presente giudizio.
P.Q.M.
7 Visto l'art. 429 c.p.c.,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale portato dalla cartella di pagamento n. 11020010411108718501; CP_2
compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Torino, 9.12.2025
La Giudice dott.ssa Aurora Filicetti
Minuta redatta dal MOT dott. Samuel Boraso
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