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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dr. Francesco Armato, all'esito della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta”, effettuati i controlli sulla comunicazione del decreto emesso in data 6-6-2025 e verificato il deposito di note da entrambe le parti entro il termine previsto, ha pronunciato, in data 30/06/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2783/25 del ruolo generale T R A
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Portici Parte_1 C.F._1 (NA); rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lucio Parlato (c.f.
), con studio in Napoli alla Via Toledo n. 256 C.F._2 ricorrente E
, n persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano cod. fisc.
, in virtù di procura generale alle liti C.F._3
Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso Ordinanza-ingiunzione n. OI-002662913 relativa ad atto di accertamento n.
.5100.26/04/2023.035549 del 26/04/2023 riferito all'anno 2018, per l'importo di € 6.129,00 per CP_1 presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, notificata in data 9 gennaio 2025; eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento su cui si fondava l'ordinanza- ingiunzione in tale sede impugnata ed i cui estremi sono in essa indicati, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' , in quanto il diritto di riscuotere la CP_1 sanzione amministrativa doveva considerarsi estinto, non essendosi provveduto alla notificazione della contestazione nel termine di novanta giorni, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981. In secondo luogo, deduceva che era intervenuta dichiarazione di fallimento della Parte_2 in data anteriore alla scadenza del termine previsto per il versamento delle ritenute previdenziali;
l'odierno ricorrente non era più legale rapp.te della al momento della Parte_2 scadenza del versamento delle imposte cui l'atto impugnato si riferisce, per cui non poteva identificarsi nel soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento, atteso che l'apertura della procedura fallimentare determina lo spossessamento dei beni con conseguente passaggio della gestione sociale in capo al curatore. Ed infatti, con Sentenza di fallimento n. 177/2018 pubblicata il 14 settembre 2018, il Tribunale di Napoli, in persona del giudice relatore dr.ssa Ilaria Grimaldi, dichiarava il fallimento della e nominava curatore l'avv. Davide Parte_2 Cesiano con conseguente passaggio della gestione sociale in capo a quest'ultimo, nonché degli adempimenti fiscali. In particolare, veniva evidenziato che l'imputazione contestata al ricorrente riguardava l'anno 2018 e che dunque il termine di legge fissato per il versamento delle ritenute previdenziali scadeva il 31 luglio 2019, data in cui, come sopra documentato, la società contribuente
1 era già stata dichiarata fallita: alla data in cui scadeva l'obbligo fiscale contestato al ricorrente, il soggetto obbligato era la curatela fallimentare e non il legale rappresentante della società ormai spossessata del patrimonio sociale;
infine, si segnalava l'intervenuta ammissione al passivo in favore dell' a seguito del fallimento della . CP_1 Parte_2 Fissata udienza di discussione per la data del 19-6-2025, si costituiva l' che segnalava di aver CP_1 provveduto, in sede di autotutela, ad annullare l'ordinanza impugnata, dopo aver preso atto dell'orientamento consolidato solo di recente in giurisprudenza in relazione alla eccepita decadenza. Concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della giurisprudenza oscillante in materia e, solo di recente consolidatasi nel senso descritto da controparte, nonché in considerazione della correttezza che ha connotato l'operato della P.A.. Veniva concesso termine ulteriore per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa); con note di ts depositate il 9-5 u.s. parte ricorrente, preso atto dell'annullamento della ordinanza impugnata con conseguente cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna del resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale;
lette le note di trattazione scritta depositate da , la causa è stata CP_1 decisa, con deposito della presente sentenza.
***** In considerazione del contenuto dei documenti e delle note depositate e delle richieste delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Applicando tali principi al caso in esame, quanto dedotto dal procuratore del ricorrente in ordine all'avvenuto pagamento in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione oggetto del presente giudizio nel 7 maggio 2025 ha trovato riscontro nella documentazione in atti. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto al regime delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' CP_1 in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che, per le ragioni ben esposte in ricorso, deve ritenersi che, alla data in cui scadeva l'obbligo fiscale contestato al ricorrente, il soggetto obbligato fosse la curatela fallimentare e non il legale rappresentante della società ormai spossessata del patrimonio sociale. Pertanto, l' va condannato al pagamento delle spese di lite come da dispositivo. CP_1 Della sentenza va data comunicazione alle parti, in quanto la stessa è stata adottata a seguito della procedura di cui all'art. 127 ter c.p.c..
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) pone le spese di lite a carico dell' che al pagamento della somma di euro 640,00 oltre spese CP_1 generali IVA e CPA come per legge. Si comunichi
Napoli, 30-6-2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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