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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare de Fabritiis e dall'Avv. Jacopo Parte_1 de Fabritiis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. David Scarabicchi sito in Arezzo, Via
Montefalco, n. 38,
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Roda, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Sabbatini, sito in Chianciano Terme (SI), Via Dei Colli, n. 22,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/2023 emesso in data 13.11.2023, Controparte_1 con il quale è stata ingiunta la consegna della seguente documentazione contrattuale riguardante il contratto di prestito d'uso d'oro n. 8783-11220 (ex 3922-1045, ex 4096-149489) originariamente stipulato con poi incorporata da Controparte_2 Parte_1
In particolare, con il decreto ingiuntivo opposto è stata ingiunta la consegna dei seguenti beni “Per quanto attiene al contratto di prestito d'uso d'oro n. 8783-11220 (ex 3922-1045, ex 4096-149489):
Copia degli accordi quadro/ contratti di affidamento e di tutti i contratti di apertura/utilizzo dei prestiti
d'uso d'oro sottoscritti, con relativi documenti di sintesi, nonché copia di eventuali rinnovi e modifiche/ variazioni dei contratti, anch'essi con i rispettivi documenti di sintesi, e nello specifico con riguardo al rapporto di: prestito d'uso d'oro n. 8783-11220 (ex 3922-1045, ex 4096-149489), si richiede:
- copia integrale dei contratti di apertura/utilizzo e relativi documenti di sintesi;
pagina 1 di 6 - copia di tutti i rinnovi e le modifiche e le variazioni dei contratti, con relativi documenti di sintesi;
- copia del documento o dei documenti di trasporto e consegna del/dei lingotti del metallo prezioso;
- copia della contabile di accensione;
- copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura del rapporto fino al II° trimestre dell'anno 2012 compreso (ovvero da maggio dell'anno 2007 a giugno dell'anno 2012 compresi);
- copia delle contabili di liquidazione interessi, comprensive di tutti gli indici utilizzati per il calcolo degli interessi (fixing oro, valuta, tasso) del II° e III° trimestre dell'anno 2008, del II° trimestre dell'anno 2009 e del II° trimestre dell'anno 2011;
- copia di tutte le contabili di estinzione parziale e/o totale dei prestiti, con eventuali fatture di acquisto dei lingotti d'oro e/o ddt di restituzione dei lingotti.”
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto che l'azione monitoria costituisce un abuso del processo e ne ha eccepito la temerarietà rilevando che controparte ha richiesto documentazione di cui già era in possesso e che la Banca aveva già dichiarato più volte di non poter reperire. Ha precisato, infatti, che a seguito della richiesta debitamente formulata ex artt. 117 e 119 T.U.B. in data 29.07.2022
(doc. 2 monitorio), la Filiale di Arezzo della Banca opponente in data 02.11.2022 aveva comunicato alla che la documentazione oggetto di richiesta era irreperibile (doc. 3 monitorio e Controparte_1 all. 2 opponente), pertanto, al momento del deposito del ricorso monitorio l'odierna opposta era consapevole di non poter ottenere la consegna di alcun documento da parte dell'istituto di credito.
Ha rilevato, inoltre, che la consegna dei documenti oggetto del ricorso monitorio era già stata chiesta nell'ambito del giudizio n. R.G. 251/2023 attualmente pendente presso lo stesso Tribunale, mediante richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e nelle forme di un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Parte opponente ha rappresentato altresì che nell'ambito di tale giudizio, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito della in ordine al rapporto contrattuale cui si riferisce la CP_2 richiesta di ingiunzione, la società ha prodotto gli atti dei quali poi ha chiesto la Controparte_1 consegna in sede monitoria (cfr. allegati 3.1-3.4, all. 4 e allegati 5.1-5.4), tra i quali come allegato n. 23 alla propria prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositata in data 02.10.2023, il contratto di apertura del rapporto di prestito d'uso d'oro (cfr. all. 3.2). Inoltre, sin dall'atto di citazione (notificatole in data 25.01.2023), controparte ha chiesto l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesta poi integrata nella seconda memoria con una domanda in subordine di ordinanza di consegna ex art. 186 ter c.p.c. (cfr. all. 3.3) avente ad oggetto la “documentazione ancora mancante”, richiesta identica a quella oggetto di ingiunzione.
Ha eccepito che l'opposta è carente di interesse rispetto all'ingiunzione svolta trattandosi di documenti che, come ben noto a controparte (la quale ha ugualmente depositato in data 26.10.2023 il ricorso monitorio, ossia dopo ben 6 mesi dalla lettura dell'atto introduttivo della Banca del 18.05.2023), la banca non ha né può reperire, come più volte dalla stessa comunicato, e che l'opposta per prima non può più depositare viste le decadenze maturate dal momento che il decreto ingiuntivo è stato emesso il
17.11.2023, ovvero 15 giorni dopo il deposito della seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. dell'istituto di credito del 02.11.2023.
pagina 2 di 6 Infine, parte opponente ha dedotto l'infondatezza dell'avversa richiesta d'ingiunzione poiché avente ad oggetto documentazione precedente il decennio rispetto alla richiesta ex art. 119 tub del 29.07.2022
(cfr. all. 2 monitorio), ovvero anteriori al 29.07.2012, e, come tale, non ricompresa nell'ambito applicativo dell'art. 119 T.U.B., evidenziando anche la genericità della richiesta avanzata ai sensi di tale norma.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi e le causali esposte in premessa:
NEL MERITO : revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1033/2023 del Tribunale di Arezzo (RG 2577/2023) e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto d a alla società per le causali ivi dedotte. Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione. Ha rilevato Controparte_1
l'infondatezza della doglianza formulata dall'opponente circa l' abuso del processo ed asserita temerarietà dell'azione monitoria, riferendo di aver legittimamente depositato ricorso per decreto ingiuntivo per l'ottenimento della documentazione ingiunta, attesa la totale inadempienza della CP_2
e che a nulla rileva la contestuale pendenza tra le medesime parti del giudizio iscritto al n. R.G.
251/2023 del Tribunale di Arezzo, nonché l'inconferenza e l'erroneità della generica eccezione di litispendenza sollevata dall'opponente, non sussistendone i presupposti ex art. 39, co. 1 c.p.c. Inoltre ha rilevato che, per il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto del cliente ex art. 119 T.U.B. ha natura sostanziale cui è riconosciuta una tutela “finale” non strumentale;
invero, mentre l'art. 186 ter/210 c.p.c. opera sul piano del processo e costituisce al più il mezzo attraverso il quale il diritto sancito dall'art. 119 T.U.B. potrebbe esplicarsi, quest'ultima norma conferisce un diritto sostanziale autonomo al cliente della Banca. Ha allegato il valore confessorio, alla stregua degli artt. 2733 c.c. e 228 c.p.c., delle affermazioni della Banca sul fatto che non ha né può reperire la documentazione ingiunta, che quindi, valgono come ammissione di aver violato il relativo diritto sostanziale sotteso alle richieste stragiudiziali ex artt. 117 e 119 T.U.B. trasmesse dalla
[...] posto che lo smarrimento dei documenti per causa imputabile alla stessa Banca non può Controparte_1 configurare impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Quanto alla richiesta di documentazione ultradecennale, parte opposta ha rappresentato che, a differenza della documentazione meramente contabile, gli istituti di credito devono conservare la documentazione contrattuale che costituisce la fonte sostanziale e negoziale dei rapporti obbligatori tra il cliente e la senza alcun limite temporale, e che il diritto del cliente alla consegna dei contratti CP_2 bancari discende dall'art. 117 T.U.B., che ne prevede la forma scritta ad substantiam. Ha rilevato, pertanto, che con riferimento alla documentazione contrattuale non è applicabile l'art. 119 T.U.B. e che il diritto del cliente di chiedere copia dei contratti permane anche dopo lo scioglimento del rapporto.
Per quanto riguarda i documenti di trasporto nel prestito d'uso d'oro, che si perfeziona con la consegna del bene, da un lato del denaro dall'altra del lingotto d'oro, ha evidenziato che il ddt del lingotto pagina 3 di 6 rappresenta la prova ad substantiam del perfezionamento del contratto, e come tale attiene alla fase costitutiva del rapporto (cfr. doc.
2.0. all 4 perizia).
Parte opposta ha dedotto altresì che i documenti sintetici previsti nei primi due commi dell'art. 119
T.U.B. vanno tenuti distinti dai documenti relativi alle singole operazioni, previsti nel quarto comma della medesima norma, evidenziandone la diversa natura giuridica e funzione, con la conseguenza che la limitazione ai dieci anni anteriori, così come l'obbligo di pagamento delle spese di copia, costituiscono previsioni specificatamente dettate solo per i documenti relativi alle singole operazioni, limitazioni che non devono essere estese impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma dell'art. 119 T.U.B.,
Parte convenuta ha pertanto chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 1033/2023, emesso in data 13.11.2023 dall'intestato Tribunale di Arezzo, in persona della Dott.ssa Marina Rossi, depositato in cancelleria il 17.11.2023 e notificato a mezzo PEC all'ingiunta nella medesima data, oggetto di opposizione;
- nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 1033/2023, emesso in data 13.11.2023 dall'intestato Tribunale di
Arezzo, in persona della Dott.ssa Marina Rossi, depositato in cancelleria il 17.11.2023 e notificato a mezzo PEC all'ingiunta nella medesima data, oggetto di opposizione;
- in via istruttoria: con espressa riserva di precisare, dedurre, formulare e replicare ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori di legge”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e, depositate note conclusive, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 19.05.2025.
Ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di in ordine all'azione monitoria svolta. Controparte_1
L'interesse ad agire, condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., consiste nell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse ad agire deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce in giudizio;
attuale, ossia deve sussistere al momento in cui si propone la domanda;
ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concreto cui si intende porre rimedio con l'azione.
pagina 4 di 6 L'interesse ad agire non può considerarsi sussistente in capo a chi promuove un giudizio per ottenere un bene della vita che è già nella sua disponibilità o che comunque è stato già conseguito per altra via, non sussistendo più un conflitto attuale da risolvere in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, il ricorso per ingiunzione è stato proposto dall'opposta al fine di ottenere la consegna di determinati documenti che, secondo la sua prospettazione non erano nella disponibilità della società opposta e che non erano stati consegnati dalla pur essendo stati richiesti CP_2 stragiudizialmente.
Tuttavia, nel presente giudizio è emerso, in maniera peraltro sostanzialmente incontestata, che la documentazione oggetto della domanda monitoria era già nella disponibilità dell'opposta in quanto già depositata proprio dalla nell'ambito di un diverso giudizio già pendente tra le Controparte_1 stesse parti, iscritto al n. R.G. 251/2023 (ancora pendente).
La domanda monitoria risulta, dunque, carente di uno dei presupposti fondamentali dell'azione, e cioè l'interesse ad agire, il quale, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve sussistere fin dal momento della proposizione della domanda e deve consistere in un'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
Infatti, analizzando la documentazione richiesta e della quale è stata ingiunta la consegna con l'opposto d.i., si rileva che si tratta di documentazione già prodotta dall'odierna opposta nel giudizio n. R.G
251/2023, instaurato precedentemente al deposito del ricorso monitorio.
Ed invero, quanto alla richiesta di consegnare copia integrale dei contratti di apertura/utilizzo e relativi documenti di sintesi si osserva che la ha prodotto il contratto di prestito d'uso Controparte_1
d'oro 8783-11220 (ex 3922-1045, ex 4096-149489) nel giudizio R.G. 251/2023 (doc. n. 23 prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositata in data 02.10.2023 - cfr. all.
3.2 opponente); quanto alla richiesta consegna di copia di tutti i rinnovi, modifiche e variazioni dei contratti, con i relativi documenti di sintesi, e della copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura del rapporto fino al II° trimestre dell'anno 2012 compreso (ovvero da maggio dell'anno 2007 a giugno dell'anno 2012 compresi), si rileva che i rinnovi del rapporto sono stati depositati nel citato giudizio n. R.G. 251/2023 proprio dalla (cfr. all.
2.2 della perizia allegata alla citazione - All. 4 opponente). Controparte_1
Anche per quanto riguarda la richiesta della copia del documento/i di trasporto e consegna del/dei lingotti del metallo prezioso, si tratta di documenti già depositati da parte opposta nell'altro giudizio con la perizia di parte (cfr. doc. 2.0 - All. 4 opponente). Anche la documentazione relativa alle contabili di liquidazione degli interessi, comprensive di tutti gli indici utilizzati per il calcolo degli interessi
(fixing oro, valuta, tasso) del II° e III° trimestre dell'anno 2008, del II° trimestre dell'anno 2009 e del II° trimestre dell'anno 2011, e alle contabili di estinzione parziale e/o totale dei prestiti, con eventuali fatture di acquisto dei lingotti d'oro e/o ddt di restituzione dei lingotti, sé stata precedentemente prodotta unitamente alla perizia avversaria depositata nel giudizio n. R.G. 251/2023 (sub. n.
2.1 e 2.4 - cfr. All. 4 opponente). Riguardo la copia della contabile di accensione del prestito d'uso d'oro, va rilevato come la domanda sia formulata del tutto genericamente.
Ebbene, avendo parte opposta già la materiale disponibilità della documentazione richiesta, come comprovato dagli atti e dagli allegati dalla stessa già prodotti nell'ambito del giudizio n. R.G.
pagina 5 di 6 251/2023, la proposizione della domanda monitoria risulta del tutto inutiliter data, dal momento che non vi era alcuna necessità, né utilità concreta, di ottenere un provvedimento giudiziale di consegna.
Si rileva, inoltre, che la richiesta d'ingiunzione è stata genericamente formulata da parte opposta in sede monitoria e anche nell'ambito del presente giudizio, a fronte delle specifiche deduzioni sollevate dall'opponente in ordine ai documenti già in possesso dell'opposta (in quanto già prodotti in diverso giudizio) e nonostante le evidenze emerse dalla documentazione versata in atti, non ha specificamente contestato che la documentazione richiesta con il ricorso monitorio fosse già stata depositata dalla stessa opposta nell'ambito del procedimento R.G. n. 251/23, né ha chiarito quali tra i documenti richiesti non fossero stati prodotti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che difetti nel caso di specie CP_ l'interesse ad agire in capo a cosicchè la pretesa monitoria non può che ritenersi Controparte_1 inammissibile per difetto di uno dei presupposti dell'azione.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta per carenza di interesse ad agire in capo all'opposta sin dal momento della proposizione del ricorso monitorio, con conseguente revoca del d.i. opposto.
L'esame della fondatezza nel merito dell'opposizione risulta assorbito.
Non si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore indeterminabile - complessità bassa e quindi scaglione € 26.000,00 52.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione del 50 % per restanti fasi) oltre all'aumento del 20 % ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 1033/2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 6.300,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 17/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare de Fabritiis e dall'Avv. Jacopo Parte_1 de Fabritiis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. David Scarabicchi sito in Arezzo, Via
Montefalco, n. 38,
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Roda, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Sabbatini, sito in Chianciano Terme (SI), Via Dei Colli, n. 22,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/2023 emesso in data 13.11.2023, Controparte_1 con il quale è stata ingiunta la consegna della seguente documentazione contrattuale riguardante il contratto di prestito d'uso d'oro n. 8783-11220 (ex 3922-1045, ex 4096-149489) originariamente stipulato con poi incorporata da Controparte_2 Parte_1
In particolare, con il decreto ingiuntivo opposto è stata ingiunta la consegna dei seguenti beni “Per quanto attiene al contratto di prestito d'uso d'oro n. 8783-11220 (ex 3922-1045, ex 4096-149489):
Copia degli accordi quadro/ contratti di affidamento e di tutti i contratti di apertura/utilizzo dei prestiti
d'uso d'oro sottoscritti, con relativi documenti di sintesi, nonché copia di eventuali rinnovi e modifiche/ variazioni dei contratti, anch'essi con i rispettivi documenti di sintesi, e nello specifico con riguardo al rapporto di: prestito d'uso d'oro n. 8783-11220 (ex 3922-1045, ex 4096-149489), si richiede:
- copia integrale dei contratti di apertura/utilizzo e relativi documenti di sintesi;
pagina 1 di 6 - copia di tutti i rinnovi e le modifiche e le variazioni dei contratti, con relativi documenti di sintesi;
- copia del documento o dei documenti di trasporto e consegna del/dei lingotti del metallo prezioso;
- copia della contabile di accensione;
- copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura del rapporto fino al II° trimestre dell'anno 2012 compreso (ovvero da maggio dell'anno 2007 a giugno dell'anno 2012 compresi);
- copia delle contabili di liquidazione interessi, comprensive di tutti gli indici utilizzati per il calcolo degli interessi (fixing oro, valuta, tasso) del II° e III° trimestre dell'anno 2008, del II° trimestre dell'anno 2009 e del II° trimestre dell'anno 2011;
- copia di tutte le contabili di estinzione parziale e/o totale dei prestiti, con eventuali fatture di acquisto dei lingotti d'oro e/o ddt di restituzione dei lingotti.”
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto che l'azione monitoria costituisce un abuso del processo e ne ha eccepito la temerarietà rilevando che controparte ha richiesto documentazione di cui già era in possesso e che la Banca aveva già dichiarato più volte di non poter reperire. Ha precisato, infatti, che a seguito della richiesta debitamente formulata ex artt. 117 e 119 T.U.B. in data 29.07.2022
(doc. 2 monitorio), la Filiale di Arezzo della Banca opponente in data 02.11.2022 aveva comunicato alla che la documentazione oggetto di richiesta era irreperibile (doc. 3 monitorio e Controparte_1 all. 2 opponente), pertanto, al momento del deposito del ricorso monitorio l'odierna opposta era consapevole di non poter ottenere la consegna di alcun documento da parte dell'istituto di credito.
Ha rilevato, inoltre, che la consegna dei documenti oggetto del ricorso monitorio era già stata chiesta nell'ambito del giudizio n. R.G. 251/2023 attualmente pendente presso lo stesso Tribunale, mediante richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e nelle forme di un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Parte opponente ha rappresentato altresì che nell'ambito di tale giudizio, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito della in ordine al rapporto contrattuale cui si riferisce la CP_2 richiesta di ingiunzione, la società ha prodotto gli atti dei quali poi ha chiesto la Controparte_1 consegna in sede monitoria (cfr. allegati 3.1-3.4, all. 4 e allegati 5.1-5.4), tra i quali come allegato n. 23 alla propria prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositata in data 02.10.2023, il contratto di apertura del rapporto di prestito d'uso d'oro (cfr. all. 3.2). Inoltre, sin dall'atto di citazione (notificatole in data 25.01.2023), controparte ha chiesto l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesta poi integrata nella seconda memoria con una domanda in subordine di ordinanza di consegna ex art. 186 ter c.p.c. (cfr. all. 3.3) avente ad oggetto la “documentazione ancora mancante”, richiesta identica a quella oggetto di ingiunzione.
Ha eccepito che l'opposta è carente di interesse rispetto all'ingiunzione svolta trattandosi di documenti che, come ben noto a controparte (la quale ha ugualmente depositato in data 26.10.2023 il ricorso monitorio, ossia dopo ben 6 mesi dalla lettura dell'atto introduttivo della Banca del 18.05.2023), la banca non ha né può reperire, come più volte dalla stessa comunicato, e che l'opposta per prima non può più depositare viste le decadenze maturate dal momento che il decreto ingiuntivo è stato emesso il
17.11.2023, ovvero 15 giorni dopo il deposito della seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. dell'istituto di credito del 02.11.2023.
pagina 2 di 6 Infine, parte opponente ha dedotto l'infondatezza dell'avversa richiesta d'ingiunzione poiché avente ad oggetto documentazione precedente il decennio rispetto alla richiesta ex art. 119 tub del 29.07.2022
(cfr. all. 2 monitorio), ovvero anteriori al 29.07.2012, e, come tale, non ricompresa nell'ambito applicativo dell'art. 119 T.U.B., evidenziando anche la genericità della richiesta avanzata ai sensi di tale norma.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi e le causali esposte in premessa:
NEL MERITO : revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1033/2023 del Tribunale di Arezzo (RG 2577/2023) e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto d a alla società per le causali ivi dedotte. Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione. Ha rilevato Controparte_1
l'infondatezza della doglianza formulata dall'opponente circa l' abuso del processo ed asserita temerarietà dell'azione monitoria, riferendo di aver legittimamente depositato ricorso per decreto ingiuntivo per l'ottenimento della documentazione ingiunta, attesa la totale inadempienza della CP_2
e che a nulla rileva la contestuale pendenza tra le medesime parti del giudizio iscritto al n. R.G.
251/2023 del Tribunale di Arezzo, nonché l'inconferenza e l'erroneità della generica eccezione di litispendenza sollevata dall'opponente, non sussistendone i presupposti ex art. 39, co. 1 c.p.c. Inoltre ha rilevato che, per il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto del cliente ex art. 119 T.U.B. ha natura sostanziale cui è riconosciuta una tutela “finale” non strumentale;
invero, mentre l'art. 186 ter/210 c.p.c. opera sul piano del processo e costituisce al più il mezzo attraverso il quale il diritto sancito dall'art. 119 T.U.B. potrebbe esplicarsi, quest'ultima norma conferisce un diritto sostanziale autonomo al cliente della Banca. Ha allegato il valore confessorio, alla stregua degli artt. 2733 c.c. e 228 c.p.c., delle affermazioni della Banca sul fatto che non ha né può reperire la documentazione ingiunta, che quindi, valgono come ammissione di aver violato il relativo diritto sostanziale sotteso alle richieste stragiudiziali ex artt. 117 e 119 T.U.B. trasmesse dalla
[...] posto che lo smarrimento dei documenti per causa imputabile alla stessa Banca non può Controparte_1 configurare impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Quanto alla richiesta di documentazione ultradecennale, parte opposta ha rappresentato che, a differenza della documentazione meramente contabile, gli istituti di credito devono conservare la documentazione contrattuale che costituisce la fonte sostanziale e negoziale dei rapporti obbligatori tra il cliente e la senza alcun limite temporale, e che il diritto del cliente alla consegna dei contratti CP_2 bancari discende dall'art. 117 T.U.B., che ne prevede la forma scritta ad substantiam. Ha rilevato, pertanto, che con riferimento alla documentazione contrattuale non è applicabile l'art. 119 T.U.B. e che il diritto del cliente di chiedere copia dei contratti permane anche dopo lo scioglimento del rapporto.
Per quanto riguarda i documenti di trasporto nel prestito d'uso d'oro, che si perfeziona con la consegna del bene, da un lato del denaro dall'altra del lingotto d'oro, ha evidenziato che il ddt del lingotto pagina 3 di 6 rappresenta la prova ad substantiam del perfezionamento del contratto, e come tale attiene alla fase costitutiva del rapporto (cfr. doc.
2.0. all 4 perizia).
Parte opposta ha dedotto altresì che i documenti sintetici previsti nei primi due commi dell'art. 119
T.U.B. vanno tenuti distinti dai documenti relativi alle singole operazioni, previsti nel quarto comma della medesima norma, evidenziandone la diversa natura giuridica e funzione, con la conseguenza che la limitazione ai dieci anni anteriori, così come l'obbligo di pagamento delle spese di copia, costituiscono previsioni specificatamente dettate solo per i documenti relativi alle singole operazioni, limitazioni che non devono essere estese impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma dell'art. 119 T.U.B.,
Parte convenuta ha pertanto chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 1033/2023, emesso in data 13.11.2023 dall'intestato Tribunale di Arezzo, in persona della Dott.ssa Marina Rossi, depositato in cancelleria il 17.11.2023 e notificato a mezzo PEC all'ingiunta nella medesima data, oggetto di opposizione;
- nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 1033/2023, emesso in data 13.11.2023 dall'intestato Tribunale di
Arezzo, in persona della Dott.ssa Marina Rossi, depositato in cancelleria il 17.11.2023 e notificato a mezzo PEC all'ingiunta nella medesima data, oggetto di opposizione;
- in via istruttoria: con espressa riserva di precisare, dedurre, formulare e replicare ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori di legge”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e, depositate note conclusive, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 19.05.2025.
Ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di in ordine all'azione monitoria svolta. Controparte_1
L'interesse ad agire, condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., consiste nell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse ad agire deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce in giudizio;
attuale, ossia deve sussistere al momento in cui si propone la domanda;
ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concreto cui si intende porre rimedio con l'azione.
pagina 4 di 6 L'interesse ad agire non può considerarsi sussistente in capo a chi promuove un giudizio per ottenere un bene della vita che è già nella sua disponibilità o che comunque è stato già conseguito per altra via, non sussistendo più un conflitto attuale da risolvere in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, il ricorso per ingiunzione è stato proposto dall'opposta al fine di ottenere la consegna di determinati documenti che, secondo la sua prospettazione non erano nella disponibilità della società opposta e che non erano stati consegnati dalla pur essendo stati richiesti CP_2 stragiudizialmente.
Tuttavia, nel presente giudizio è emerso, in maniera peraltro sostanzialmente incontestata, che la documentazione oggetto della domanda monitoria era già nella disponibilità dell'opposta in quanto già depositata proprio dalla nell'ambito di un diverso giudizio già pendente tra le Controparte_1 stesse parti, iscritto al n. R.G. 251/2023 (ancora pendente).
La domanda monitoria risulta, dunque, carente di uno dei presupposti fondamentali dell'azione, e cioè l'interesse ad agire, il quale, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve sussistere fin dal momento della proposizione della domanda e deve consistere in un'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
Infatti, analizzando la documentazione richiesta e della quale è stata ingiunta la consegna con l'opposto d.i., si rileva che si tratta di documentazione già prodotta dall'odierna opposta nel giudizio n. R.G
251/2023, instaurato precedentemente al deposito del ricorso monitorio.
Ed invero, quanto alla richiesta di consegnare copia integrale dei contratti di apertura/utilizzo e relativi documenti di sintesi si osserva che la ha prodotto il contratto di prestito d'uso Controparte_1
d'oro 8783-11220 (ex 3922-1045, ex 4096-149489) nel giudizio R.G. 251/2023 (doc. n. 23 prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositata in data 02.10.2023 - cfr. all.
3.2 opponente); quanto alla richiesta consegna di copia di tutti i rinnovi, modifiche e variazioni dei contratti, con i relativi documenti di sintesi, e della copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura del rapporto fino al II° trimestre dell'anno 2012 compreso (ovvero da maggio dell'anno 2007 a giugno dell'anno 2012 compresi), si rileva che i rinnovi del rapporto sono stati depositati nel citato giudizio n. R.G. 251/2023 proprio dalla (cfr. all.
2.2 della perizia allegata alla citazione - All. 4 opponente). Controparte_1
Anche per quanto riguarda la richiesta della copia del documento/i di trasporto e consegna del/dei lingotti del metallo prezioso, si tratta di documenti già depositati da parte opposta nell'altro giudizio con la perizia di parte (cfr. doc. 2.0 - All. 4 opponente). Anche la documentazione relativa alle contabili di liquidazione degli interessi, comprensive di tutti gli indici utilizzati per il calcolo degli interessi
(fixing oro, valuta, tasso) del II° e III° trimestre dell'anno 2008, del II° trimestre dell'anno 2009 e del II° trimestre dell'anno 2011, e alle contabili di estinzione parziale e/o totale dei prestiti, con eventuali fatture di acquisto dei lingotti d'oro e/o ddt di restituzione dei lingotti, sé stata precedentemente prodotta unitamente alla perizia avversaria depositata nel giudizio n. R.G. 251/2023 (sub. n.
2.1 e 2.4 - cfr. All. 4 opponente). Riguardo la copia della contabile di accensione del prestito d'uso d'oro, va rilevato come la domanda sia formulata del tutto genericamente.
Ebbene, avendo parte opposta già la materiale disponibilità della documentazione richiesta, come comprovato dagli atti e dagli allegati dalla stessa già prodotti nell'ambito del giudizio n. R.G.
pagina 5 di 6 251/2023, la proposizione della domanda monitoria risulta del tutto inutiliter data, dal momento che non vi era alcuna necessità, né utilità concreta, di ottenere un provvedimento giudiziale di consegna.
Si rileva, inoltre, che la richiesta d'ingiunzione è stata genericamente formulata da parte opposta in sede monitoria e anche nell'ambito del presente giudizio, a fronte delle specifiche deduzioni sollevate dall'opponente in ordine ai documenti già in possesso dell'opposta (in quanto già prodotti in diverso giudizio) e nonostante le evidenze emerse dalla documentazione versata in atti, non ha specificamente contestato che la documentazione richiesta con il ricorso monitorio fosse già stata depositata dalla stessa opposta nell'ambito del procedimento R.G. n. 251/23, né ha chiarito quali tra i documenti richiesti non fossero stati prodotti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che difetti nel caso di specie CP_ l'interesse ad agire in capo a cosicchè la pretesa monitoria non può che ritenersi Controparte_1 inammissibile per difetto di uno dei presupposti dell'azione.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta per carenza di interesse ad agire in capo all'opposta sin dal momento della proposizione del ricorso monitorio, con conseguente revoca del d.i. opposto.
L'esame della fondatezza nel merito dell'opposizione risulta assorbito.
Non si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore indeterminabile - complessità bassa e quindi scaglione € 26.000,00 52.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione del 50 % per restanti fasi) oltre all'aumento del 20 % ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 1033/2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 6.300,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 17/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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