Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. PE di RO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 24/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69723 del registro di segreteria, proposto da:
A. A., nato a [...] (codice fiscale OMISSIS), M. F., nato a [...]
(codice fiscale OMISSIS), S. G., nato a [...] (codice fiscale OMISSIS), tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati PE OR e GI OR, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, sito a Palermo in viale della Libertà n. 171, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
giovanniimmordino@pec.it;
giuseppeimmordino@pec.it;
ricorrenti
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
RR, SC UG e SC VE, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro –
tempore, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., a mezzo del dott. Renzo CA e del dott. RO VE, funzionari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, presso la cui sede, sita a Palermo in via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: usppa@postacert.istruzione.it;
resistente il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo – Commissione Medica di verifica, in persona del Direttore pro – tempore, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.,
elettivamente domiciliato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con sede a Palermo in pizza Marina / Salita Intendenza n.
2, PEC rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it;
resistente Il 16 settembre 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, A. A., M. F. e S. G. hanno convenuto in giudizio l’INPS, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, per ottenere il ricalcolo dei propri trattamenti pensionistici, sulla base dei decreti di ricostruzione di carriera emessi dall’Amministrazione datoriale a seguito di un contenzioso lavoristico, oltre al versamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, hanno dedotto d’aver prestato servizio alle dipendenze del Comune di Palermo, con il profilo di “esecutore addetto ai servizi scolastici” di cui alla IV qualifica funzionale; di essere stati erroneamente inquadrati con il profilo di “collaboratore scolastico”
di livello A/2; d’aver adito il Giudice del lavoro e d’aver ottenuto così l’inquadramento nel ruolo del personale ATA statale nel livello B/2, profilo di assistente tecnico, a far data dal 1° gennaio 2000 (sent. n.
3195/2017, in atti); d’aver ottenuto, a seguito dell’apposito giudizio di ottemperanza instaurato innanzi al TAR di Palermo (sent. n.
1902/2019), i decreti di ricostruzione di carriera da parte dell’Amministrazione datoriale, con la connessa ricostruzione delle proprie posizioni assicurative e previdenziali; di non avere però ottenuto dall’INPS, nonostante le continue diffide, la pedissequa riliquidazione dei trattamenti pensionistici, necessaria per tener conto del superiore inquadramento e dei maggiori contributi a carico;
d’aver adito nuovamente il TAR per ottenere la riliquidazione dei trattamenti pensionistici; d’aver riassunto la causa in questa sede, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa.
Poiché i decreti di ricostruzione di carriera conterrebbero nel dettaglio il riepilogo dei periodi di anzianità maturati nel profilo di assistente tecnico, nonché nelle varie posizioni stipendiali, con esatta indicazione degli emolumenti di volta in volta attribuiti, l’INPS sarebbe stato in grado di provvedere già da tempo, essendo in possesso di tutti i dati necessari per la riliquidazione delle pensioni.
Di contro, esso non avrebbe adottato alcun provvedimento ed avrebbe dato riscontro alle diffide limitandosi a sostenere di essere in attesa della trasmissione, ad opera dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del prospetto dati con la rettifica degli emolumenti stipendiali. Il MIUR, a sua volta, si sarebbe limitato a richiedere la trasmissione dei modelli 51 CG, emessi in base ai nuovi decreti di ricostruzione di carriera, alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Per queste ragioni, i ricorrenti hanno concluso per la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, sulla base dei decreti di ricostruzione di carriera già adottati, ovvero previa condanna delle Amministrazioni resistenti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla riliquidazione, oltre alla condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che per il ricorrente A.
A. non sussisterebbe il diritto alla riliquidazione della pensione, in quanto egli sarebbe stato posto in quiescenza nel 2007, mentre il diritto alle differenze retributive sarebbe stato accertato dal Giudice del Lavoro solo a decorrere dal giorno 11.6.2009 (sent. n. 3195/2017, in atti), essendo gli emolumenti precedenti caduti in prescrizione.
Poiché le differenze retributive (ed il conseguente versamento delle differenze sui contributi) costituirebbero il presupposto per la riliquidazione del trattamento pensionistico, la domanda sarebbe del tutto infondata.
In ordine alla posizione dei ricorrenti S. e M., la difesa dell’INPS non ha invece contestato il diritto alla riliquidazione, ma si è limitato a dedurre di non poter procedere al ricalcolo in assenza del nuovo prospetto dei dati pensionistici, ben diverso dai decreti di ricostruzione di carriera richiamati in ricorso e che l’Amministrazione non avrebbe ancora trasmesso, come chiarito al procuratore dei comparenti con la PEC del 9.1.2024 e come, peraltro, richiesto all’Ufficio Scolastico Provinciale con la precedente PEC del 4.1.2024.
Poiché l’Ente agirebbe come ordinatore secondario di spesa, non sarebbe possibile, infatti, adottare i provvedimenti di ricalcolo in mancanza dei dati che dovrebbero essere obbligatoriamente forniti dal datore di lavoro. Solo nel mese di gennaio del 2025, dopo il deposito del ricorso, il MIUR avrebbe trasmesso i dati necessari per la riliquidazione, ma i termini per il procedimento sarebbero ancora in corso. Per i ricorrenti S. e M., pertanto, l’INPS ha chiesto un rinvio al fine di poter procedere all’espletamento delle attività successive di sua competenza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituendosi in proprio ex art. 158 c.g.c., ha dedotto d’aver proceduto, immediatamente dopo la richiesta da parte dell’INPS, a sollecitare alla Ragioneria Territoriale dello Stato i nuovi “importi di diritto” necessari per la compilazione dei “prospetti dati ad uso pensione” (cioè, delle tabelle dove vengono ricopiati i medesimi dati riportati negli “importi di diritto” trasmessi dal MEF e, dunque, già in possesso dell’INPS).
Nel merito, per il ricorrente A. A. non sarebbe dovuta alcuna riliquidazione, in quanto il diritto alle differenze stipendiali sarebbe stato riconosciuto dal Giudice del Lavoro a decorrere da un periodo
(il 2009) successivo al suo collocamento in quiescenza (il 2007); a tal fine, a nulla rileverebbe l’adozione del decreto di ricostruzione di carriera anche in favore del sig. A., giacché si tratterebbe di una conseguenza automatica del caricamento del profilo di assistente tecnico al portale informatico delle istituzioni scolastiche (il Sidi),
finalizzato a verificare l’inquadramento che avrebbe avuto il ricorrente alla data della sentenza. Non essendo dovute differenze stipendiali per il periodo antecedente al collocamento in quiescenza del ricorrente, il “pregresso economico” nel nuovo inquadramento non avrebbe alcuna valenza, né ai fini della corresponsione delle differenze retributive, né ai fini pensionistici.
Per i ricorrenti S. e M., il MIUR ha dedotto di essere venuto al corrente della mancata riliquidazione degli importi pensionistici già trasmessi all’INPS solo a seguito della notifica del ricorso e, di conseguenza, d’aver immediatamente provveduto a verificare di nuovo le partitarie trasmesse dal MEF, così constatando che “quanto ivi riportato non corrispondeva a quanto concretamente di fatto erogato ai ricorrenti in esecuzione della sentenza” ed attivandosi per chiederne la modifica al MEF, onde ritrasmettere i nuovi importi di diritto all’INPS. Essendo stati infatti dichiarati prescritti in sede giuslavoristica tutti gli importi antecedenti al giugno 2009, la qualifica giuridica di assistente tecnico dovrebbe essere riconosciuta fin dal 2000, ma la decorrenza economica dovrebbe essere fissata, come dichiarato in sentenza, a far data dal giorno 11 giugno 2009.
Pertanto, il MIUR ha concluso chiedendo in via preliminare di accertare la legittimità del proprio operato e, nel merito, di rigettare il ricorso, col favore delle spese di lite.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, costituendosi in proprio ex art. 158 c.g.c., ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo d’aver operato come ordinatore secondario di spesa e ponendo in essere un’attività che si sarebbe già esaurita con l’applicazione dei decreti di ricostruzione di carriera attuativi della sentenza del Giudice del Lavoro, oltre che con la conseguente trasmissione del modello 51 C.G. (situazione partitaria) e del riepilogo degli importi di diritto all’Istituto Scolastico Regionale e all’INPS. Il datore di lavoro, ovverosia il MIUR, assumerebbe infatti il ruolo di ordinatore primario di spesa, sicché, unitamente all’INPS, sarebbe il soggetto legittimato a contraddire.
Nel merito, ha auspicato la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi, deducendo d’aver già provveduto ad inquadrare i ricorrenti nella qualifica professionale riconosciuta in sede giuslavoristica ed a liquidare le relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
All’udienza del 10 aprile 2025, nulla opponendo le controparti, la difensa dei ricorrenti ha chiesto un rinvio della discussione, con termine per note.
L’INPS, con memoria del 12.5.2025, ha dato atto d’aver provveduto all’auspicata riliquidazione in favore dei ricorrenti S. e M., mentre per l’A. ha ribadito che non sussisterebbe alcun diritto al ricalcolo, essendo stato il diritto alle differenze retributive dichiarato a decorrere da una data (il 2009) successiva al suo collocamento in quiescenza (il 2007); non essendo stata corrisposta alcuna somma dal MEF e dunque nessun contributo, non sarebbe dovuta alcuna differenza sui ratei arretrati.
Con note del 20 maggio 2025, il procuratore dei ricorrenti ha confermato che, a seguito della prima udienza, l’INPS aveva dato corso alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici del S. e del M.,
mentre per l’A. si sarebbe rifiutato sempre sull’assunto che, non essendogli state corrisposte differenze retributive perché cadute in prescrizione, non sussisterebbe il diritto al ricalcolo della pensione. Di contro, a suo parere, il diritto alla pensione sarebbe imprescrittibile, sicché la riliquidazione degli arretrati sarebbe dovuta per il quinquennio decorrente, a ritroso, dalla data dell’istanza amministrativa.
Con ordinanza n. 78/2025, è stato ritenuto necessario accertare, limitatamente alla posizione del ricorrente A. A., se a seguito del riconoscimento dell’inquadramento nel livello B/2 del CCNL comparto scuola, a decorrere dal giorno 1.1.2000, avvenuto con la sentenza n. 3195/2917, fossero stati o meno versati i contributi dovuti ai fini pensionistici per il periodo 1.1.2000 – 10.6.2009, per il quale non erano state riconosciute le differenze retributive perché cadute in prescrizione. Pertanto, è stata rifissata l’udienza di discussione, con termine per il deposito di eventuali note difensive.
L’INPS, con memoria del 28.7.2025, ha rappresentato che “a seguito dei controlli effettuati, il competente reparto amministrativo ha riferito che non risultano DMA ad integrazione e/o rettifica successive al collocamento a riposo” del ricorrente A.
Il MEF, con note del 29.7.2025, dopo aver ribadito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha confermato di non aver eseguito alcun versamento di contributi previdenziali per il periodo indicato e di non aver provveduto alla trasmissione delle dichiarazioni Uniemens (le ex DMA), in quanto per il sig. A. il pregresso economico del nuovo inquadramento non rileverebbe né ai fini retributivi né, di conseguenza, a quelli previdenziali.
Anche il MIUR ha depositato note difensive, rappresentando che per il sig. A. non potevano essere riconosciuti incrementi stipendiali, perché già collocato a riposo alla data di decorrenza delle differenze retributive; “pertanto, considerato che il versamento dei contributi è effettuato dal MEF ed è conseguente al versamento delle differenze stipendiali (non dovute nel caso di specie)”, ha dato atto di non aver versato “alcun contributo in esecuzione di sentenza, in quanto non espressamente statuito nella medesima”.
All’udienza del 16 settembre 2025, il procuratore dei ricorrenti ha ribadito di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere per il S. ed il M., mentre ha insistito per l’accoglimento della domanda in favore dell’A. I difensori dell’INPS e del MEF si sono riportati alle conclusioni già rassegnate. Nessuno è comparso per il MIUR.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.La domanda ha ad oggetto il ricalcolo dei trattamenti pensionistici dei tre ricorrenti, sulla base dei decreti di ricostruzione di carriera emessi dall’Amministrazione datoriale a seguito di un contenzioso lavoristico, oltre al versamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione; con vittoria di spese e compensi.
2.In via pregiudiziale, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, non tanto perché ordinatore secondario di spesa, quanto perché la sua attività si è già esaurita con l’applicazione dei decreti di ricostruzione di carriera attuativi della sentenza del Giudice del Lavoro, oltre che con la conseguente trasmissione del modello 51 C.G. (situazione partitaria) e del riepilogo degli importi di diritto all’Istituto Scolastico Regionale e all’INPS.
3.In ordine alla posizione dei ricorrenti S. e M., a seguito della concorde richiesta delle parti e del loro conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, id est l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto
(ex multis, v. Cass., sent. n. 6676/2015).
Nel caso in esame, come dedotto e documentato dall’INPS e come confermato dal procuratore dei ricorrenti, non sussiste più l’interesse ad agire, in quanto i trattamenti pensionistici sono stati riliquidati in conformità a quanto richiesto.
Ne consegue l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
4.In merito alla posizione del ricorrente A. A., il ricorso è infondato.
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, infatti, deriva dall’inquadramento giuridico più favorevole riconosciuto dal Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 3195/2017, sicché alle dovute differenze retributive dovrebbe far seguito il ricalcolo della pensione.
Tuttavia, come correttamente argomentato dai resistenti, il ricorrente è stato posto in quiescenza nel 2007, mentre il diritto alle differenze retributive è stato riconosciuto in sede giuslavoristica solo a decorrere dal giorno 11.6.2009 (sent. n. 3195/2017, in atti), essendo gli emolumenti precedenti caduti in prescrizione. In altri termini, essendo stati dichiarati prescritti tutti gli importi antecedenti al giugno 2009, la qualifica giuridica di assistente tecnico è stata riconosciuta fin dal 2000, ma la decorrenza economica è stata fissata in sentenza a far data dal giorno 11 giugno 2009, quando l’A. era oramai in quiescenza da tempo.
Poiché le differenze retributive (ed il conseguente versamento delle differenze sui contributi) costituiscono il presupposto per la riliquidazione del trattamento pensionistico, la domanda è infondata.
Non appare ultroneo chiarire che il problema non sta nell’omesso versamento delle differenze sui contributi (che, se astrattamente dovuti, non impedirebbero certamente il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, previa regolarizzazione), ma nel fatto che, più a monte, non doveva essere versato alcun contributo ulteriore, proprio perché non era dovuta nessuna differenza retributiva.
Non essendo dovute differenze stipendiali per il periodo antecedente al collocamento in quiescenza del ricorrente, il “pregresso economico” nel nuovo inquadramento non ha infatti alcuna valenza, né ai fini della corresponsione delle differenze retributive, né ai fini pensionistici.
A tal fine, a nulla rileva l’adozione del decreto di ricostruzione di carriera anche in favore del sig. A., giacché si tratta di una sorta di regolarizzazione amministrativa, id est della conseguenza automatica del caricamento del profilo di assistente tecnico al portale informatico delle istituzioni scolastiche (il Sidi), finalizzato a verificare l’inquadramento ch’egli avrebbe avuto alla data della sentenza.
In senso contrario, non è possibile argomentare dall’imprescrittibilità del diritto alla pensione, giacché in questo caso la questione concerne la prescrizione delle differenze retributive a cui è collegato il più favorevole trattamento pensionistico, non la prescrizione della pensione o dei ratei arretrati.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
La reiezione della domanda rende irrilevante l’eccezione di prescrizione dell’INPS, peraltro articolata in maniera del tutto generica.
5.In considerazione delle difficoltà di inquadramento della fattispecie e della condotta delle Amministrazioni, certamente non imprintata a celerità, dev’essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra il ricorrente A. A. e le resistenti, ai sensi del comma 3 dell’art.
31 del c.g.c.
Tra le Amministrazioni resistenti, la compensazione dev’essere invece disposta per la sostanziale omogeneità delle posizioni.
Per i ricorrenti S. e M., in difetto di specifica richiesta in ordine all’eventuale soccombenza virtuale, le spese di lite non possono che essere interamente compensate. Peraltro, trattandosi di un ricorso cumulativo, che ha ad oggetto tre posizioni diverse ma fatte valere in un’unica sede, la soccombenza tra i resistenti e la (unica) parte ricorrente sarebbe comunque reciproca.
La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da A. A., M. F. e S. G. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore; il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in persona del Direttore pro – tempore; il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro – tempore; il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro – tempore; il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale, in persona del legale rappresentante pro – tempore; il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro –
tempore;
DICHIARA
il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo;
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla posizione dei ricorrenti M.F. e S. G.
RIGETTA
la domanda, limitatamente alla posizione del ricorrente A. A.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
PE di RO
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 31 gennaio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)