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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. V.G. 1553/2025 C
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/06/2025 , da
1) Parte_1
nato/a OMEGNA (VB) il 20/05/1991
cittadino/a ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], VIA GIUSEPPE RUBINI N. 50
pagina 1 di 6 con l'Avv. GAIA SPELZINI
e
2) Parte_2
nato/a GRAVEDONA il 12/02/1987
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], VIA GIUSEPPE RUBINI 50
con l'Avv. GAIA SPELZINI
premesso che:
- I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/06/2016, nel Comune di Dongo
(CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dongo (CO) al n. 3, anno 2016, parte II, Serie
A, Ufficio 1 .
- I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
- Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie: nata il [...] e nata il [...]. Persona_1 Persona_2
- La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Dongo, via Giuseppe Rubini 50, dove paga un canone d'affitto pari ad euro 350,00 mensili come da contratto di locazione che si allega.
- Il signor è un lavoratore dipendente presso la Ditta Panetteria Marina sita in Lugano, mentre la signora Pt_2
è assunta presso l'Aurora Cooperativa Sociale di Domaso. Parte_1
pagina 2 di 6 - redditi netti: Anno 2022 Reddito netto € 32.274,40; Anno 2023 Reddito netto Parte_2
31.862,40; Anno 2024 Reddito netto 30.026,95;
redditi netti: redditi netti: Anno 2021 Reddito netto € 11.786,00; Anno Parte_1
2022 Reddito netto euro 13.311,00 e Anno 2023 Reddito netto euro 23.707,00;
- Il padre si impegna a lasciare la casa familiare e reperire altra idonea abitazione entro 60 gg dall'udienza di comparizione parti, cartolarizzata.
La prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile per sopravvenuta incompatibilità caratteriale e per tale ragione i coniugi hanno deciso di separarsi con ricorso congiunto.
letto il ricorso congiuntamente depositato dalle parti sopraindicate, volto alla declaratoria della separazione con recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Le figlie sono affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare in Dongo, via Giuseppe Rubini 50;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei tempi e con le modalità di seguito indicate, compatibilmente alla propria turnistica lavorativa:
A. Tre week end al mese, dal sabato alle ore 14.00 fino alla domenica ore 18.00 (1 pernottamento) oppure
dal venerdì ore 14.00 fino al sabato ore 18.00 (1 pernottamento), in base al turno di riposo lavorativo;
B. Nelle settimane con week end di spettanza materna, le figlie staranno con il padre il lunedì ed il mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 20,30, mentre nelle altre settimane il giovedì dalle ore 13.00 alle ore 20.30;
pagina 3 di 6 C. durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere 15 giorni, non consecutivi, con ciascun genitore,
da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
D. le vacanze natalizie verranno così suddivise: il 24 dicembre le figlie staranno con la mamma sino alle
10.30 del 25, quando le prenderà il padre per tenerle con sé sino alle ore 20.30. Le successive giornate di pausa scolastica seguiranno il suddetto calendario per il diritto di visita paterno, di cui al punto 3
paragrafi A e B:
E. tutte le rimanenti vacanze scolastiche per festività e ponti verranno concordate seguendo il principio della pari alternanza: in caso di disaccordo prevarrà la volontà materna negli anni dispari e la volontà
paterna negli anni pari.
5. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo mensile al mantenimento delle figlie, la somma di euro 750,00 (375,00 euro a figlia) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como, da intendersi qui per ritrascritto.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno .
7. I coniugi concordano che il coniuge si impegna a trasferire la propria quota di proprietà Parte_2
dell'auto Renault Captur tg FA562LC alla moglie, entro e non oltre 60 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione;
pagina 4 di 6 8. I coniugi concordano che si impegna a trasferire la piena proprietà dell'auto Renault Clio Parte_1
tg ES601KJ al marito, entro e non oltre 60 giorni dal deposito della presente pronuncia di separazione;
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente decidendo sul ricorso congiunto delle parti,
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno celebrato matrimonio
[...]
concordatario a DONGO in data 18/06/2016 (anno 2016 , atto n. 3, parte II , serie A, Ufficio
1) ;
2. Manda al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di DONGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone che i rapporti tra e Parte_1 Parte_2
siano regolati dalle condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
[...]
pagina 5 di 6 4. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 12.09.2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/06/2025 , da
1) Parte_1
nato/a OMEGNA (VB) il 20/05/1991
cittadino/a ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], VIA GIUSEPPE RUBINI N. 50
pagina 1 di 6 con l'Avv. GAIA SPELZINI
e
2) Parte_2
nato/a GRAVEDONA il 12/02/1987
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], VIA GIUSEPPE RUBINI 50
con l'Avv. GAIA SPELZINI
premesso che:
- I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/06/2016, nel Comune di Dongo
(CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dongo (CO) al n. 3, anno 2016, parte II, Serie
A, Ufficio 1 .
- I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
- Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie: nata il [...] e nata il [...]. Persona_1 Persona_2
- La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Dongo, via Giuseppe Rubini 50, dove paga un canone d'affitto pari ad euro 350,00 mensili come da contratto di locazione che si allega.
- Il signor è un lavoratore dipendente presso la Ditta Panetteria Marina sita in Lugano, mentre la signora Pt_2
è assunta presso l'Aurora Cooperativa Sociale di Domaso. Parte_1
pagina 2 di 6 - redditi netti: Anno 2022 Reddito netto € 32.274,40; Anno 2023 Reddito netto Parte_2
31.862,40; Anno 2024 Reddito netto 30.026,95;
redditi netti: redditi netti: Anno 2021 Reddito netto € 11.786,00; Anno Parte_1
2022 Reddito netto euro 13.311,00 e Anno 2023 Reddito netto euro 23.707,00;
- Il padre si impegna a lasciare la casa familiare e reperire altra idonea abitazione entro 60 gg dall'udienza di comparizione parti, cartolarizzata.
La prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile per sopravvenuta incompatibilità caratteriale e per tale ragione i coniugi hanno deciso di separarsi con ricorso congiunto.
letto il ricorso congiuntamente depositato dalle parti sopraindicate, volto alla declaratoria della separazione con recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Le figlie sono affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare in Dongo, via Giuseppe Rubini 50;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei tempi e con le modalità di seguito indicate, compatibilmente alla propria turnistica lavorativa:
A. Tre week end al mese, dal sabato alle ore 14.00 fino alla domenica ore 18.00 (1 pernottamento) oppure
dal venerdì ore 14.00 fino al sabato ore 18.00 (1 pernottamento), in base al turno di riposo lavorativo;
B. Nelle settimane con week end di spettanza materna, le figlie staranno con il padre il lunedì ed il mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 20,30, mentre nelle altre settimane il giovedì dalle ore 13.00 alle ore 20.30;
pagina 3 di 6 C. durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere 15 giorni, non consecutivi, con ciascun genitore,
da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
D. le vacanze natalizie verranno così suddivise: il 24 dicembre le figlie staranno con la mamma sino alle
10.30 del 25, quando le prenderà il padre per tenerle con sé sino alle ore 20.30. Le successive giornate di pausa scolastica seguiranno il suddetto calendario per il diritto di visita paterno, di cui al punto 3
paragrafi A e B:
E. tutte le rimanenti vacanze scolastiche per festività e ponti verranno concordate seguendo il principio della pari alternanza: in caso di disaccordo prevarrà la volontà materna negli anni dispari e la volontà
paterna negli anni pari.
5. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo mensile al mantenimento delle figlie, la somma di euro 750,00 (375,00 euro a figlia) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como, da intendersi qui per ritrascritto.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno .
7. I coniugi concordano che il coniuge si impegna a trasferire la propria quota di proprietà Parte_2
dell'auto Renault Captur tg FA562LC alla moglie, entro e non oltre 60 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione;
pagina 4 di 6 8. I coniugi concordano che si impegna a trasferire la piena proprietà dell'auto Renault Clio Parte_1
tg ES601KJ al marito, entro e non oltre 60 giorni dal deposito della presente pronuncia di separazione;
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente decidendo sul ricorso congiunto delle parti,
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno celebrato matrimonio
[...]
concordatario a DONGO in data 18/06/2016 (anno 2016 , atto n. 3, parte II , serie A, Ufficio
1) ;
2. Manda al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di DONGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone che i rapporti tra e Parte_1 Parte_2
siano regolati dalle condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
[...]
pagina 5 di 6 4. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 12.09.2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao
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