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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 99/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 121/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 99/2023 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Notarangelo, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
:
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il difensore della parte appellante, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con sentenza del 16.05.2023, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in veste di Giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 836/2021 emesso il 09.12.2021, con cui si ingiungeva alla medesima di Parte_1 pagare al la somma si € 43.347,23, oltre interessi come da domanda, e spese. Controparte_1
L'opponente aveva lavorato per il di quale addetta alla mensa scolastica, in virtù CP_1 CP_1 di contratti a termine, per la sola durata dell'anno scolastico, dal 10.10.1982 e fino alla chiusura dell'a.s. 1989-1990, ricevendo a titolo di retribuzione la somma di 200/300 mila lire al mese.
Con sentenza n. n. 192/92 il TAR Molise accertava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, condannando il Comune a corrispondere alla il trattamento economico iniziale di III Parte_1
livello previsto dal CCNL per i dipendenti degli enti locali, nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Il Comune versava, tuttavia, solo differenze retributive e contributi per il periodo 1985- 1989, residuando gli anni dal 1982 al 1985 (complessivamente lire 52.730.870, di cui lire 6.614,820 oggetto di ritenuta alla fonte, come per legge, oltre alla ulteriore somma di lire
14.302.133, per regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale, per un totale di lire
67.035.003). Il Consiglio di Stato, adito dal con sentenza n. 1462/1993, Controparte_1
riformava la sentenza del TAR Molise, dichiarando la nullità del contratto di lavoro e l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., con la conseguenza che alla era riconosciuto non il trattamento Parte_1
retributivo liquidatole dal in esecuzione della decisione del TAR ma il diritto a percepire CP_1
una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ex art. 36 Cost., diritto ritenuto integralmente soddisfatto sulla base di quanto già corrisposto in costanza del rapporto di lavoro instaurato in via di fatto. Con successiva sentenza n. 72/2011, confermata dal Consiglio di
Stato con sentenza n. 3434/2020, il TAR, su ricorso della , ribadiva la legittimità della Parte_1 richiesta di restituzione formulata dal , quantificando le somme da restituire in € Parte_2
23.816,95, somma maggiorata dei soli interessi legali dalla data del pagamento e non della rivalutazione monetaria.
Con l'opposizione la contestava il diritto del di agire in via monitoria, Parte_1 CP_1 sostenendo l'esistenza di un titolo esecutivo di per sé azionabile (la citata sentenza n. 3434/2020 del Consiglio di Stato), l'erronea quantificazione degli interessi, dolendosi, altresì, del fatto che sarebbero state disattese le indicazioni contenute nella sentenza del TAR Molise n. 72/2011 per la restituzione (con previsione di misure di rateizzazione proporzionate alle condizioni economiche
2 della debitrice). La ricorrente proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per le differenze retributiva relative agli anni 1982- 1985.
2. Si costituiva il che evidenziava come la sentenza del Consiglio di Stato n. 3434/2020 non CP_1
contenesse alcuna statuizione di condanna, cosicché doveva escludersi che ricorresse nel caso di specie una ipotesi di duplicazione del titolo esecutivo. Quanto agli interessi, evidenziava che nel caso di specie correttamente erano stati calcolati gli interessi sugli interessi scaduti. Escludeva che il avesse violato, richiedendo il d.i., le indicazioni stabilite dal TAR Molise nella sentenza CP_1
n. 72/2011 per la restituzione delle somme dovute, opponendo la inammissibilità della domanda di pagamento di ulteriori differenze retributive avanzata con l'atto di opposizione.
3. Il Tribunale rigettava l'opposizione, osservando che la sentenza del Consiglio di Stato, costituente secondo l'appellante titolo esecutivo, non conteneva statuizioni di condanna, non avendo neppure il avanzato domanda in tal senso, che gli interessi erano stati calcolati Controparte_1
correttamente e che le modalità di restituzione delle somme erano estranee al giudizio.
4. Avverso tale sentenza propone appello che, con unico e articolato motivo, deduce Parte_1
la violazione e falsa applicazione da parte del primo Giudice del dispositivo della sentenza TAR
Molise n. 192/1992. Rileva, quindi, che, contrariamente all'assunto del Tribunale di Campobasso, la sentenza n. 192/92 sarebbe titolo giudiziale direttamente azionabile in via coattiva. Il
[...]
avrebbe chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo per il medesimo titolo e nei confronti CP_1
della medesima persona, pur avendo ormai esperito e consumato l'azione costitutiva con la sentenza n. 3434/2020 del Consiglio di Stato. Evidenzia, quindi, che l'applicazione anno per anno del tasso legale determinerebbe un importo per interessi legali pari ad € 19.524.94, inferiore, seppure di poco, a quanto erroneamente chiesto dal Deduce, altresì, che con la notifica CP_1
del decreto ingiuntivo il Comune non avrebbe rispettato le condizioni personali della lavoratrice, né il principio di buona fede, come disposto dal TAR Molise nella sentenza n. 72/2011. Si reitera, altresì, la richiesta avanzata con la domanda riconvenzionale in primo grado, su cui il Tribunale di
Campobasso avrebbe omesso ogni pronuncia, di accertare la sufficienza e proporzionalità dei compensi corrisposti alla lavoratrice- e mai corrisposti dal a far tempo dall'a.s. Controparte_1
1982-1983 e fino all'a.s. 1984-1985.
L'appellante chiede, quindi, che, in riforma della impugnata sentenza, sia accolta l'opposizione, revocandosi il d.i. opposto, con condanna del al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive spettanti alla per il periodo 1982- 1985. Parte_1
3 5. Non si è costituito, benché ritualmente citato, il ragion per cui ne viene Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalla parte costituita, che si è riportata alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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6. Ritiene la Corte che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non esiste la prospettata duplicazione dei titoli esecutivi. All'uopo basterà evidenziare che la sentenza n. 72/2011 del TAR Molise è stata pronunciata su ricorso della , dopo che il Parte_1
aveva chiesto, con note prot. 348/1996 del 16.01.1996 e prot. 1474/96 del 23.02.1996, la CP_1
restituzione delle somme corrisposte e non dovute alla luce del principio di diritto affermato dal giudice amministrativo di appello. Il TAR Molise prima, con la citata sentenza, e il Consiglio di
Stato poi, (sentenza n. 3434/2020), non hanno condannato la a corrispondere alcunché Parte_1
al essendo stato, peraltro, il giudizio promosso dalla prima per ottenere la declaratoria di CP_1
illegittimità della richiesta stragiudiziale di pagamento.
7. Generica è la doglianza afferente alla erronea quantificazione degli interessi legali sulla somma capitale pari ad € 23.816,95. L'appellante si è limitato ad affermare che la somma pretesa dal pari ad € 19.530,28 è, seppure di poco, superiore rispetto a quella, pari ad € 19.524.94, CP_1
risultante da calcoli effettuati, di cui, tuttavia, omette di dare conto, non esplicitandoli. La censura non merita, perciò, accoglimento.
8. Come poi correttamente affermato dal Tribunale di Campobasso, le modalità di restituzione della somma non attengono alla fase del giudizio. Va, peraltro, precisato, a conferma della correttezza della osservazione del primo giudice, che il TAR Molise aveva sì previsto, con l'ordinanza n.
196/1996 che aveva parzialmente accolto la domanda cautelare della allora ricorrente, oltre all'obbligo del di procedere alla regolarizzazione contributiva, anche che il recupero delle CP_1 somme corrisposte fosse condizionato “alla adozione di misure di rateizzazione proporzionate alle condizioni economiche di quest'ultima”. E, tuttavia, con successiva ordinanza n. 418/1996, resa in sede esecutiva, il TAR precisava che “dall'ordinanza n. 196/1996 discende unicamente l'obbligo per il Comune di procedere alla regolarizzazione previdenziale, concedendo termine allo scopo di trenta giorni”. A tanto si aggiunga che, decidendo nel merito la causa, il TAR non fa alcun riferimento alla necessità che il procedesse alla rateizzazione, limitandosi a dichiarare la CP_1
4 illegittimità della domanda di pagamento nella sola parte in cui la somma chiesta era maggiorata, oltre che degli interessi, anche della rivalutazione monetaria.
9. Del tutto inammissibilmente, infine, l'originaria ricorrente ha proposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo domanda riconvenzionale avente ad oggetto le differenze retributive relative agli anni scolastici dal 1982- 1983 al 1984- 1985, stante il giudicatosi formatosi sul punto della adeguatezza delle retribuzioni percepite dalla lavoratrice in costanza di rapporto (punto 13.6. della sentenza del Consiglio di Stato n. 1462/95), anche con riferimento agli anni in questione, per i quali il non aveva inteso corrispondere alcunché alla . CP_1 Parte_1
Il Tribunale di Campobasso, non pronunciandosi sul punto, ha verosimilmente implicitamente valutato l'inammissibilità della proposta domanda riconvenzionale.
10. Per le ragioni esposte l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla è disposto in merito alle spese, stante la contumacia dell'appellato.
L'appellante è esente, come da autocertificazione allegata al ricorso, dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 16 maggio 2023 dal Tribunale di
Campobasso - Giudice del lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 26.06.2023 da nei confronti di , in persona del Sindaco/legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del . Controparte_1
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Dichiara irripetibili le spese.
Campobasso, 25.10.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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