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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1909 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Chirivì; Parte_1
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
CP_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 26/2024 sent. del 06.02.2024, depositata in pari data, emessa dal
Giudice di Pace di Casarano nel giudizio avente n. 1079/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso l'Ordinanza prefettizia del 07.06.2023, emessa dal Prefetto della
Provincia di a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di CP_1
Taviano di Lecce della violazione di cui all'art. 187 comma 1 C.d.S., disponendo la sospensione della patente per 12 mesi.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la sentenza per avere il giudice di prime cure errato nel ritenere non sindacabile il verbale di accertamento sotteso alla sanzione irrogata sul presupposto che le eccezioni addotte fossero di competenza del giudice penale ed il giudice civile fosse legittimato unicamente a valutare ed eventualmente a censurare la regolarità formale dell'iter amministrativo adottato dal Prefetto nell'emanazione del provvedimento cautelare. L'appellante ha invocato, quindi, il riesame nel merito di tutti i motivi sottesi al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed, in particolare, per mancato completamento del test;
nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 187 C.d.S. per insussistenza dei presupposti di legge per la sottoposizione al test antidroga.
Costituitosi in giudizio, il Prefetto di Lecce ha chiesto il rigetto dell'appello, contestando in fatto ed in diritto le doglianze dell'appellante, concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto alla censura sollevata dall'appellante avverso la sentenza impugnata, deve richiamarsi un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in virtù del quale l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal
Prefetto a norma dell'art. 223 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (vds. Cass. Sez. Un. n. 3332 del
2004), dovendosi inquadrare la procedura di opposizione ex art. 205 C.d.S. in un sistema che considera di carattere generale ed omnicomprensivo il rimedio previsto dalla L. n. 685 del 1981, caratterizzato da particolari poteri officiosi del giudice, anche nell'ottica di alleggerimento della giurisdizione penale da compiti non strettamente repressivi e punitivi.
Ne consegue che “il provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in via provvisoria del prefetto in ipotesi di reato a norma dell'art. 223 C.d.S., comma 2 (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285), è impugnabile dinanzi al Giudice ordinario, in sede civile, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., cui rinvia l'art. 205 C.d.S., richiamato dal successivo art. 218 C.d.S., comma 5, senza che al riguardo influisca la circostanza che l'opponente, a tutela del diritto di fare uso della patente, contesti in via strumentale ed incidentale la sussistenza dell'illecito penale giustificativo della sospensione” (Cass. S.U.
7.2.2006 n. 2519
e Cass. S.U. 27 aprile 2005 n. 8693).
Ha, pertanto, errato il giudice di prime cure nel ritenere di non poter valutare il verbale di accertamento dell'infrazione, quale atto presupposto della sanzione accessoria irrogata ed impugnata, sul convincimento della competenza penale del fatto contestato.
Ritenuta la fondatezza della censura mossa dall'appellante, deve dunque procedersi all'esame del merito dell'opposizione.
Quanto alle censure in ordine alla validità dagli accertamenti tecnici-diagnostici eseguiti presso il , lamentato l'incompletezza Controparte_2
dell'accertamento eseguito, non essendo mai stato sottoposto ad altro test di conferma di secondo livello, come indicato nel referto delle analisi.
La doglianza non coglie nel segno.
Il certificato di pronto soccorso del , rilasciato Controparte_2 all'esito degli accertamenti medico legali eseguiti sul , ha attestato la Parte_1
positività alla cocaina e ai cannabinoidi dell'appellante. Ed invero, nella “diagnosi di dimissione” si legge testualmente “Dosaggio Stupefacenti Positivo per cannobinoidi e cocaina”. Tale diagnosi è stata effettuata all'esito tanto degli esami biologici quanto della visita medica cui il è stato sottoposto. Pt_1
Ebbene, non rileva la doglianza in ordine alla legittimità dell'operato degli agenti accertatori, i quali, secondo l'appellante, avrebbero provveduto alla contestazione amministrativa della fattispecie di reato di cui all'art. 187 comma 1 C.d.S. in assenza dei necessari elementi di riscontro, ritenendo necessario per la conferma ed il completamento degli esiti degli esami biologici eseguiti il 11.05.2023 l'esecuzione di un ulteriore test di secondo livello.
Ebbene, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 187 C.d.S., è necessaria la concorrenza di due elementi: l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria al momento del fatto (stato di alterazione) per il quale possono valere indici sintomatici, quali occhi rossi, lentezza di riflessi, eloquio sconnesso;
l'altro consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze possono provocare in concreto nei singoli soggetti.
Dalla documentazione in atti si evince che entrambi i presupposti si riscontrano nel caso sub iudice.
Ed invero, in data 11.05.2023, i Carabinieri della stazione di Taviano di Lecce, nel corso del servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di traffico di sostanze stupefacenti, fermavano l'autovettura Hyundai Getz con alla guida il e, Parte_1
durante i controlli, rilevavano che il manifestasse sintomi quali “pupille dilatate ed Pt_1
eccessiva loquacità”, compatibili con uno stato di alterazione psico-fisica.
L'esito degli esami biologici eseguiti presso il nosocomio di Casarano ha, infine, confermato la circostanza che il circolasse in stato di alterazione psico-fisica Pt_1
derivante dall'uso di sostanze stupefacenti.
Ne consegue che gli organi accertatori, riscontrata la sussistenza dei presupposti di legge in virtù del raffronto tra gli accertamenti clinici effettuati e gli indici sintomatici rilevati al momento delle operazioni di controllo, hanno correttamente emesso il verbale di contestazione di cui all'art. 187 cds., essendo superflua l'esecuzione di eventuali ulteriori esami a conferma di quelli già eseguiti.
In questo senso, la Suprema Corte si è espressa specificando che lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del controllo, senza che sia necessario espletare un'analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici, ritenendo perciò sufficiente anche solo l'analisi delle urine (Cass., Sez. 4, n. 6995 del 9-12013, Cassazione Sentenza 15 marzo – 16 giugno 2017, n. 30237).
Da ciò si evince che l'iter amministrativo adottato dai Carabinieri di Taviano di Lecce
è stato pienamente rispettato.
In ragione di quanto innanzi, risulta, altresì, destituita di fondamento la contestazione formulata dall'appellante in ordine alla asserita nullità dell'accertamento per insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 187 C.d.S.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione del reato di cui alla citata norma è necessario che venga dimostrata non solo la concreta assunzione delle sostanze stupefacenti precedente o in occasione della guida del veicolo, ma anche che questa sia stata causa effettiva dell'alterazione psico-fisica nel periodo di conduzione del veicolo: “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.s., non è sufficiente che
l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.” (cfr. Cass. Pen. n.
39160/2013; Cass. Pen. Sez. IV, n. 16059/2014).
Orbene, gli accertamenti condotti depongono in maniera univoca per ritenere che il circolasse in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze Pt_1 stupefacenti.
Ed invero, i sintomi manifestati dal al momento dei controlli eseguiti dagli Pt_1
agenti di p.g. nell'ambito delle operazioni di indagine investigativa unitamente agli esiti dell'accertamento di carattere biologico derivante dall'esame delle urine, comprovano lo stato di alterazione psico fisica del e costituiscono elemento sufficiente a ritenere Pt_1
fondata la contestata violazione dell'art. 187 C.d.S.
Ciò rende legittimo il verbale di contestazione elevato dai Carabinieri di Taviano di
Lecce ed il successivo provvedimento del Prefetto di sospensione della patente.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata nel merito.
Le spese di lite, che si liquidano in euro 800,00 vanno compensate nella misura del
70%, mentre la restante parte, pari al 30%, va posta a carico dell'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- in parziale riforma della sentenza n. 26/2024 del 06.02.2024, emessa dal Giudice di
Pace di Casarano, rigetta l'opposizione nel merito.
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 70% dell'intero come sopra liquidato e condanna l'appellante al pagamento della restante parte, in favore del
Prefetto di Lecce, per euro 240,00 (pari al 30% dell'intero), oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 27.05.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1909 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Chirivì; Parte_1
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
CP_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 26/2024 sent. del 06.02.2024, depositata in pari data, emessa dal
Giudice di Pace di Casarano nel giudizio avente n. 1079/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso l'Ordinanza prefettizia del 07.06.2023, emessa dal Prefetto della
Provincia di a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di CP_1
Taviano di Lecce della violazione di cui all'art. 187 comma 1 C.d.S., disponendo la sospensione della patente per 12 mesi.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la sentenza per avere il giudice di prime cure errato nel ritenere non sindacabile il verbale di accertamento sotteso alla sanzione irrogata sul presupposto che le eccezioni addotte fossero di competenza del giudice penale ed il giudice civile fosse legittimato unicamente a valutare ed eventualmente a censurare la regolarità formale dell'iter amministrativo adottato dal Prefetto nell'emanazione del provvedimento cautelare. L'appellante ha invocato, quindi, il riesame nel merito di tutti i motivi sottesi al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed, in particolare, per mancato completamento del test;
nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 187 C.d.S. per insussistenza dei presupposti di legge per la sottoposizione al test antidroga.
Costituitosi in giudizio, il Prefetto di Lecce ha chiesto il rigetto dell'appello, contestando in fatto ed in diritto le doglianze dell'appellante, concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto alla censura sollevata dall'appellante avverso la sentenza impugnata, deve richiamarsi un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in virtù del quale l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal
Prefetto a norma dell'art. 223 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (vds. Cass. Sez. Un. n. 3332 del
2004), dovendosi inquadrare la procedura di opposizione ex art. 205 C.d.S. in un sistema che considera di carattere generale ed omnicomprensivo il rimedio previsto dalla L. n. 685 del 1981, caratterizzato da particolari poteri officiosi del giudice, anche nell'ottica di alleggerimento della giurisdizione penale da compiti non strettamente repressivi e punitivi.
Ne consegue che “il provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in via provvisoria del prefetto in ipotesi di reato a norma dell'art. 223 C.d.S., comma 2 (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285), è impugnabile dinanzi al Giudice ordinario, in sede civile, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., cui rinvia l'art. 205 C.d.S., richiamato dal successivo art. 218 C.d.S., comma 5, senza che al riguardo influisca la circostanza che l'opponente, a tutela del diritto di fare uso della patente, contesti in via strumentale ed incidentale la sussistenza dell'illecito penale giustificativo della sospensione” (Cass. S.U.
7.2.2006 n. 2519
e Cass. S.U. 27 aprile 2005 n. 8693).
Ha, pertanto, errato il giudice di prime cure nel ritenere di non poter valutare il verbale di accertamento dell'infrazione, quale atto presupposto della sanzione accessoria irrogata ed impugnata, sul convincimento della competenza penale del fatto contestato.
Ritenuta la fondatezza della censura mossa dall'appellante, deve dunque procedersi all'esame del merito dell'opposizione.
Quanto alle censure in ordine alla validità dagli accertamenti tecnici-diagnostici eseguiti presso il , lamentato l'incompletezza Controparte_2
dell'accertamento eseguito, non essendo mai stato sottoposto ad altro test di conferma di secondo livello, come indicato nel referto delle analisi.
La doglianza non coglie nel segno.
Il certificato di pronto soccorso del , rilasciato Controparte_2 all'esito degli accertamenti medico legali eseguiti sul , ha attestato la Parte_1
positività alla cocaina e ai cannabinoidi dell'appellante. Ed invero, nella “diagnosi di dimissione” si legge testualmente “Dosaggio Stupefacenti Positivo per cannobinoidi e cocaina”. Tale diagnosi è stata effettuata all'esito tanto degli esami biologici quanto della visita medica cui il è stato sottoposto. Pt_1
Ebbene, non rileva la doglianza in ordine alla legittimità dell'operato degli agenti accertatori, i quali, secondo l'appellante, avrebbero provveduto alla contestazione amministrativa della fattispecie di reato di cui all'art. 187 comma 1 C.d.S. in assenza dei necessari elementi di riscontro, ritenendo necessario per la conferma ed il completamento degli esiti degli esami biologici eseguiti il 11.05.2023 l'esecuzione di un ulteriore test di secondo livello.
Ebbene, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 187 C.d.S., è necessaria la concorrenza di due elementi: l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria al momento del fatto (stato di alterazione) per il quale possono valere indici sintomatici, quali occhi rossi, lentezza di riflessi, eloquio sconnesso;
l'altro consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze possono provocare in concreto nei singoli soggetti.
Dalla documentazione in atti si evince che entrambi i presupposti si riscontrano nel caso sub iudice.
Ed invero, in data 11.05.2023, i Carabinieri della stazione di Taviano di Lecce, nel corso del servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di traffico di sostanze stupefacenti, fermavano l'autovettura Hyundai Getz con alla guida il e, Parte_1
durante i controlli, rilevavano che il manifestasse sintomi quali “pupille dilatate ed Pt_1
eccessiva loquacità”, compatibili con uno stato di alterazione psico-fisica.
L'esito degli esami biologici eseguiti presso il nosocomio di Casarano ha, infine, confermato la circostanza che il circolasse in stato di alterazione psico-fisica Pt_1
derivante dall'uso di sostanze stupefacenti.
Ne consegue che gli organi accertatori, riscontrata la sussistenza dei presupposti di legge in virtù del raffronto tra gli accertamenti clinici effettuati e gli indici sintomatici rilevati al momento delle operazioni di controllo, hanno correttamente emesso il verbale di contestazione di cui all'art. 187 cds., essendo superflua l'esecuzione di eventuali ulteriori esami a conferma di quelli già eseguiti.
In questo senso, la Suprema Corte si è espressa specificando che lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del controllo, senza che sia necessario espletare un'analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici, ritenendo perciò sufficiente anche solo l'analisi delle urine (Cass., Sez. 4, n. 6995 del 9-12013, Cassazione Sentenza 15 marzo – 16 giugno 2017, n. 30237).
Da ciò si evince che l'iter amministrativo adottato dai Carabinieri di Taviano di Lecce
è stato pienamente rispettato.
In ragione di quanto innanzi, risulta, altresì, destituita di fondamento la contestazione formulata dall'appellante in ordine alla asserita nullità dell'accertamento per insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 187 C.d.S.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione del reato di cui alla citata norma è necessario che venga dimostrata non solo la concreta assunzione delle sostanze stupefacenti precedente o in occasione della guida del veicolo, ma anche che questa sia stata causa effettiva dell'alterazione psico-fisica nel periodo di conduzione del veicolo: “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.s., non è sufficiente che
l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.” (cfr. Cass. Pen. n.
39160/2013; Cass. Pen. Sez. IV, n. 16059/2014).
Orbene, gli accertamenti condotti depongono in maniera univoca per ritenere che il circolasse in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze Pt_1 stupefacenti.
Ed invero, i sintomi manifestati dal al momento dei controlli eseguiti dagli Pt_1
agenti di p.g. nell'ambito delle operazioni di indagine investigativa unitamente agli esiti dell'accertamento di carattere biologico derivante dall'esame delle urine, comprovano lo stato di alterazione psico fisica del e costituiscono elemento sufficiente a ritenere Pt_1
fondata la contestata violazione dell'art. 187 C.d.S.
Ciò rende legittimo il verbale di contestazione elevato dai Carabinieri di Taviano di
Lecce ed il successivo provvedimento del Prefetto di sospensione della patente.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata nel merito.
Le spese di lite, che si liquidano in euro 800,00 vanno compensate nella misura del
70%, mentre la restante parte, pari al 30%, va posta a carico dell'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- in parziale riforma della sentenza n. 26/2024 del 06.02.2024, emessa dal Giudice di
Pace di Casarano, rigetta l'opposizione nel merito.
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 70% dell'intero come sopra liquidato e condanna l'appellante al pagamento della restante parte, in favore del
Prefetto di Lecce, per euro 240,00 (pari al 30% dell'intero), oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 27.05.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi