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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 607/2023 promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F. ,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F.:
[...] C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), tutti C.F._6 Parte_7 C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avv.to Antonia Tollot ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio, in Via XXVII Aprile n. 50, Alpago (BL) contro
(C.F. e P.IVA: , rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Controparte_1 P.IVA_1
Girani ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Forlì (FC), Corso G. Mazzini n. 83
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 250/2023, pubblicata il 28 febbraio 2022
conclusioni
Le parti concludono come rispettive note di precisazione delle conclusioni
Motivi della decisione
Con atto d'appello ritualmente notificato, quale vittima Parte_1 primaria, unitamente ai genitori e e ai quattro fratelli Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , propongono appello avverso la sentenza n. 250/2023
[...] Parte_7 del Tribunale di Parma, per vedersi riconosciuto un maggiore risarcimento rispetto a quanto liquidato in quella sede. La vicenda ha origine da un'operazione antidroga posta in essere presso il parco Falcone e Borsellino da Agenti della Polizia Municipale di nel settembre 2009, nell'ambito della quale il CP_1 Pt_1 veniva scambiato per il “palo” di uno spacciatore e per tale ragione avvicinato e accerchiato dagli Agenti in borghese, aggredito fisicamente, arrestato e condotto presso gli Uffici, ove veniva sottoposto ad ulteriori minacce, violenze verbali a sfondo razziale e violenze fisiche, salvo essere rilasciato una volta riconosciuto l'errore. Seguiva una complessa vicenda giudiziaria che si articolava in quattro gradi di giudizio penali, all'esito dei quali, per quanto qui di interesse, alcuni Vigili del venivano condannati a vario titolo (lesioni personali gravi e gravissime, violenza Controparte_1 privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, perquisizione e ispezione personali arbitrarie, calunnia, falso ideologico), con il riconoscimento, tra le altre, dell'aggravante ex art. 3, D.L. 122/93 di aver commesso i fatti per finalità di discriminazione e comunque di odio etnico e/o razziale. All'esito dei procedimenti penali, il veniva condannato, quale Controparte_1 responsabile civile dell'operato degli Agenti di Polizia Municipale, al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale pari ad euro 135.000,00 nei confronti di Parte_1
A fronte della condanna del e i suoi congiunti istauravano il Controparte_1 Parte_1 giudizio civile presso il Tribunale di Parma che riconosceva, all'esito di CTU medico legale condotta sul predetto, nei confronti della vittima primaria un danno biologico permanente pari al 23% (che liquidava in euro 105.511 avuto riguardo delle Tabelle di Milano 2021), e un danno biologico temporaneo (IT assoluta per giorni 4, IT al 75% per giorni 30 e IT al 50% per giorni 60) che liquidava in euro 5593,20, somme comprensive di rivalutazione. Non riconosceva un'autonoma liquidazione del danno morale perché già ricompreso nelle tabelle milanesi, ma disponeva la personalizzazione in aumento dei criteri tabellari, ricorrendo nel caso di specie circostanze specifiche ed eccezionali per incrementare la componente tabellare di dolore e sofferenza soggettiva alla luce della straordinarietà ed eccezionalità della vicenda che suo malgrado aveva interessato l'attore, giungendo così all'importo finale di euro 126.085,64. Riconosceva altresì il risarcimento per violazione del diritto a non ricevere discriminazioni, in misura pari a quello della componente morale pari ad euro 41.149,29 ed escludeva la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica o generica. Infine, tenuto conto del rilevante turbamento psicologico che la vicenda aveva creato ai famigliari del riconosceva la somma di euro 10.000,00 ciascuno nei confronti dei genitori e la Parte_1 somma di euro 5.000,000 ciascuno nei confronti dei quattro fratelli. Sicchè, a fronte del pagamento della provvisionale di euro 135.000 da parte del e Controparte_1 tenuto conto dell'ammontare del risarcimento riconosciuto nei confronti della vittima primaria pari ad euro 175.178,02, il Giudice di primo grado condannava il a rifondere nei suoi Controparte_1 confronti la somma di euro 40.178,02, oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e i suoi sei congiunti, Parte_1 articolato in otto motivi d'appello inerenti:
-alla sottostima del danno non patrimoniale temporaneo da lesione dell'integrità psicofisica nella misura di euro 5593,50, avendo riconosciuto un importo pro die corrispondente al minimo tabellare, nonostante sussistessero i presupposti fattuali per attribuire il massimo importo tabellare pro die;
-al riconoscimento, a titolo di ristoro della componente del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, di un importo risarcitorio inferiore a quello standardizzato tabellare previsto dalle tabelle milanesi;
-alla liquidazione, a titolo di ristoro della componente del danno non patrimoniale costituita dalle sofferenze morali patite dalla vittima primaria, di un importo risarcitorio iniquo;
-all'omesso riconoscimento del danno c.d. da cenestesi lavorativa, sebbene tale voce fosse stata accertata all'esito della consulenza medico legale espletata in prime cure;
-alla sottostima del danno non patrimoniale, derivante da atti di discriminazione razziale subiti dalla vittima primaria, liquidato in misura irrisoria rispetto alla specificità e peculiarità del caso de quo;
-alla sottostima del danno non patrimoniale subito dai congiunti del liquidato in Parte_1 misura non conforme ai principi di equità, adeguatezza e proporzionalità dell'integrale risarcimento del danno;
-al mancato riconoscimento, su tutte le somme risarcitorie liquidate, della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, in conformità al principio dell'integrale risarcimento dei danni;
-alla liquidazione, a titolo di rifusione delle spese di lite, peraltro in assenza di specifica motivazione, di compensi non solo inferiori ai valori medi ma finanche ai minimi previsti dal tariffario forense, in violazione degli artt. 91,92 c.p.c. e 2233 c.c. e del DM n. 55/2014.
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dal CP_1
in quanto l'atto di appello soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c.,
[...] risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, l'appello è fondato in minima parte per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, mediante il quale gli appellanti lamentano la liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo da lesione dell'integrità psicofisica nella misura di euro 5593,50, ammontare cui il primo Giudice perveniva applicando il valore punto di euro 99,00 pro die in luogo del massimo previsto pari ad euro 149,00 richiesto dagli appellanti, esso può essere oggetto di unitaria trattazione con il secondo e terzo motivo di gravame - rispettivamente relativi alla sottostima del danno biologico permanente e alla liquidazione del danno morale in misura iniqua rispetto a quanto previsto dalle tabelle milanesi - per le ragioni che si esporranno. In particolare, deve darsi atto di un errore di calcolo in cui è incorso il Giudice di primo grado nell'ambito della quantificazione del risarcimento per lesione dell'integrità psicofisica di
[...] nella misura in cui egli, facendo riferimento alle tabelle milanesi del 2021 e, in Pt_1 particolare, all'età della vittima e alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta pari al 23%, liquidava la somma di euro 105.511. Premesso che tale ammontare non appare corrispondente ad alcun valore indicato nelle predette tabelle poiché, rispetto ad un soggetto di età corrispondente a quello di al tempo Parte_1 del sinistro (pari ad anni 22) nei cui confronti viene riconosciuto una percentuale di invalidità del 23%, il danno non patrimoniale risarcibile risulta pari ad euro 102.644, il Tribunale commetteva un ulteriore errore in punto di quantificazione e personalizzazione della componente morale di detto ammontare. Infatti, la componente del danno biologico permanente era pari ad euro 73.845 mentre quella del danno morale ad euro 28.799. Orbene, premesso che il primo Giudice aveva dapprima escluso l'autonoma liquidazione del danno morale perché già ricompresa nelle somme indicate nelle tabelle milanesi, per poi riconoscere gli estremi di una personalizzazione in aumento rispetto a detti criteri tabellari a fronte delle sofferenze patite dal conseguenti alla vicenda che lo aveva suo malgrado coinvolto, deve Parte_1 rilevarsi come egli abbia erroneamente operato tale incremento. Infatti, invece che personalizzare in aumento la componente del danno morale pari ad euro 28.799, individuava tale voce di danno realizzando un'operazione algebrica non corretta, avendo calcolato a tal fine il 39% dell'intero ammontare del danno non patrimoniale individuato pari ad euro 105.511, pervenendo in tal modo all'ammontare di euro 41.129,29 in luogo di quello corretto, pari ad euro 28.799. A questo punto, applicava un aumento percentuale del 50% a titolo di personalizzazione del danno morale, alla quale infine aggiungeva il danno biologico, così giungendo all'importo finale di euro 126.085,64. Laddove invece il Tribunale avesse operato l'aumento a titolo di personalizzazione sulla somma corretta relativamente alla componente di danno morale, sarebbe giunto ad individuare l'importo di euro 43.198; pur aggiungendo la somma di euro 73.845 (ossia il valore individuato dalle Tabelle milanesi 2021 per la componente del danno biologico permanente), sarebbe pervenuto alla cifra finale di euro 117.043 in luogo di quella espressamente indicata in sentenza di primo grado, pari ad euro 126.085,64. Sicché, all'esito di tale disamina, non può non osservarsi come, avuto riguardo ad una valutazione unitaria e globalmente considerata della liquidazione del danno non patrimoniale, l'ammontare individuato dal primo Giudice sia superiore al quantum effettivamente riconoscibile alla vittima principale Parte_1
Sul punto, peraltro, si osserva che non solo non vi è contestazione da parte del che Controparte_1 non ha proposto appello incidentale sul punto, ma è la stessa appellata - in comparsa di costituzione e risposta, cfr. p. 11 - a dare conto della svista, certificando la circostanza per cui tale errore si è tradotto in un vantaggio per controparte. Sicché, per le ragioni sin qui esposte, va rigettato il secondo motivo avendo Parte_1 ricevuto un importo superiore rispetto a quanto previsto dalle tabelle.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo mediante il quale parte appellante lamenta l'iniquità del risarcimento del danno morale giacché, per quanto sin qui argomentato, non solo si è visto riconoscere un aumento in personalizzazione (50%) superiore a Parte_1 quello massimo previsto dalla Tabelle milanesi 2021 pari al 36%, ma il Tribunale riconosceva nei suoi confronti, a titolo di risarcimento del danno morale, una somma superiore a quanto ad egli risarcibile secondo i criteri milanesi.
Infine, all'esito di una valutazione globalmente intesa del risarcimento riconosciuto a
[...]
n punto di danno non patrimoniale, nelle sue componenti del danno biologico permanente Pt_1
e temporaneo, oltre che morale, non appare meritevole di accoglimento neppure il primo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno biologico temporaneo. Non sussistono, infatti, i presupposti per il riconoscimento dell'aumento, a titolo di personalizzazione, dell'importo giornaliero minimo (standard) di euro 99,00, atteso che le circostanze evidenziate dall'appellante a supporto della pretesa (la necessità di frequentare percorsi psicoterapeutici, il danno estetico e il senso di insicurezza e disagio sociale) sono conseguenze dannose già ricomprese e ristorate nella liquidazione del danno biologico permanente e morale (personalizzato). Mentre, per quanto riguarda i patimenti specificamente patiti da nel periodo di malattia ante-stabilizzazione, la misura Parte_1 standard di euro 99,00 è congrua a darvi compensazione, avuto riguardo alla storia clinica relativa alla frattura del pavimento dell'orbita sinistra che ha comportato l'intervento del 06.10.2008, considerato dal ctu nella individuazione della inabilità temporanea biologica, senza evidenze di sofferenze di particolare entità.
Parimenti, non può trovare accoglimento il quarto motivo di gravame, mediante il quale la difesa di parte appellante lamenta il mancato riconoscimento del c.d. danno da cenestesi lavorativa, riconosciuto dalla CTU medica come “di tipo moderato”, tenuto altresì conto che Parte_1
a distanza di circa dieci anni dai fatti per cui è causa, manifestava difficoltà di concentrazione, precoce affaticamento e difficoltà relazionali e flashback, come risultante peraltro da certificazione prodotta (si veda doc. 29 attoreo). Sul punto, nonostante sia indubbio che la vicenda in cui suo malgrado veniva Parte_1 coinvolto ingenerava conseguenze psico-fisiche che si ripercuotevano nel tempo, finanche all'anno 2019 cui fa riferimento il documento prodotto dagli appellanti, deve osservarsi che tale allegazione non appare dimostrare e provare un danno da lesione della “cenestesi lavorativa” del soggetto, che la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto alla maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Infatti, le difficoltà che iveva nell'ambito del lavoro di infermiere Parte_1 appaiono naturale e fisiologica conseguenza del trauma psicologico subito dal predetto, del quale la CTU dava atto e teneva conto nell'ambito della diagnosi del Disturbo da Stress Post Traumatico (PSTD) e nella stima della percentuale di danno sotto il profilo psichiatrico, individuato nel 18 % (cfr. p. 46 CTU). In aggiunta, si sottolinea che il documento prodotto da parte appellante al fine di dimostrare e provare il danno da “cenestesi lavorativa” altro non è che una comunicazione interna al Royal London Hospital, con la quale il Medico del Lavoro consigliava semplicemente una sospensione dal servizio del lavoratore per due settimane, nelle quali egli avrebbe potuto riposarsi e sottoporsi ad altre sedute psichiatriche. Sicchè tale documentazione non appare sufficiente a giustificare il riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa poiché non probante le maggiori difficoltà cui il doveva far fronte in ambito lavorativo, bensì appaiono indicative Parte_1 di un mai superato deficit psico-fisico di cui, comunque, si era tenuto conto nell'ambito della CTU medico legale disposta nel precedente grado di giudizio e, di conseguenza, già inserita nel calcolo del danno biologico permanente riconosciuto. Infine, deve altresì evidenziarsi come la stessa CTU non appaia assolutamente pacifica sul punto, poiché dapprima si legge che “relativamente alle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, osserviamo che il ha poi terminato gli studi e svolge la professione di infermiere: in relazione Pt_1
a questi elementi, non possiamo ritenere sussista un danno alla così detta capacità lavorativa specifica o generica”, per poi concludere per la sussistenza di “un danno alla cenestesi lavorativa in forma moderata, in relazione al quadro psichiatrico insorto”, senza che venisse indicato in quale misura e in che modo tale danno si caratterizzava. Conseguentemente non può trovare accoglimento il quarto motivo di gravame.
Anche il quinto motivo, relativo alla sottostima del danno derivante dagli atti di discriminazione razziale subìti dalla vittima primaria è infondato. Parte_1
Premesso che tale voce di danno viene riconosciuta e liquidata dal Giudicante in via equitativa, l'ammontare effettivamente individuato dal Tribunale di Parma, peraltro parametrato al danno morale (erroneamente) liquidato nella somma di euro 41.129 appare adeguato alla vicenda de quo. Tale somma tiene in debita considerazione la detestabilità e violenza delle condotte discriminatorie degli agenti di Polizia, della futilità dei motivi insiti nell'odio antirazziale e dell'importanza dei beni giuridici lesi.
Il sesto motivo di appello ha ad oggetto la quantificazione del danno subito dai genitori e dai fratelli di ritenuta anch'essa insufficiente e inidonea a valorizzare la odiosità e gravità dei Persona_1 reati realizzati in danno dello stretto congiunto nonché il fatto che loro stessi si erano trovati esposti a manifestazioni di odio razziale e comunque al clamore mediatico della vicenda. Anche tale motivo non merita accoglimento, essendo le somme liquidate in primo grado eque e pienamente in grado di ristorare il grave sconvolgimento d'animo e di vita subito dai familiari di
Parte_1
È indubbio che le modalità della vicenda abbiano impattato sull'emotività e stabilità dei membri della famiglia, colpiti prima dalla notizia dell'arresto del figlio o fratello, poi, dalla consapevolezza dell'ingiustizia perpetrata nei suoi confronti, infine, dal protrarsi dell'iter giudiziario e di quello di guarigione psico-fisica. Le somme di euro 10.000 in favore di ogni genitore e di euro 5.000 in favore di ogni fratello sono, tuttavia, congrue, anche tenuto conto dell'intensità del legame affettivo. Diversamente, non possono essere oggetto di risarcimento le conseguenze delle condotte di odio razziale tenute da terzi, nemmeno indirettamente collegate al fatto illecito degli agenti di Polizia, che si pone, rispetto ad esse, in rapporto di mera occasione.
Va, invece, parzialmente accolto il settimo motivo di appello, con cui gli appellanti lamentano l'omesso riconoscimento dell'integrale rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme liquidate. Se le doglianze in merito alla dedotta omessa rivalutazione non hanno pregio, avendo il giudice di primo grado liquidato tutte le somme a titolo di danno non patrimoniale all'attualità, è, invece, vero che su tali somme non sono stati riconosciuti gli interessi compensativi, quale forma di ristoro per non aver potuto il danneggiato tempestivamente disporre degli importi dovutigli. Secondo l'indirizzo ormai consolidato, tali interessi vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito, ossia devalutata al giorno del sinistro) via via rivalutata anno per anno, secondo l'insegnamento di sez. un. n. 1712\1995, sino alla liquidazione. Ne consegue che il va condannato al pagamento, in favore degli appellanti, degli Controparte_1 importi riconosciuti nella sentenza impugnata, oltre che agli interessi compensativi su detti importi, secondo il criterio indicato, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
È, infine, fondato l'ottavo motivo, che riguarda la liquidazione delle spese di lite, che a ragione gli appellanti ritengono troppo bassa, tenuto conto, in particolare, del valore della causa e della pluralità di parti assistite. Quanto al valore della controversia, vale il principio per cui “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. civ. n. 10367/2024). Ne consegue che lo scaglione di riferimento, avuto riguardo all'importo più alto liquidato in favore di (euro 40.178,02 oltre interessi, per un ammontare Parte_1 complessivo di poco inferiore a euro 50.000), è quello compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000. Quanto al numero delle parti, si rende opportuno un aumento percentuale che tenga conto non del mero dato formale della pluralità di soggetti assistiti, ma della maggior attività difensiva professionale che la diversità delle posizioni giuridiche richiede. Pertanto, attesa la sostanziale identità delle allegazioni poste a sostegno delle domande e delle difese svolte in favore dei genitori e dei fratelli e sorelle della vittima, pare opportuno un aumento percentuale nella misura del 30%, come del resto richiesto dagli appellanti.
Ne consegue che le spese di lite del primo grado di giudizio spettano agli appellanti nella misura di euro 9.900,00 a titolo di compensi (euro 7.616 relativo ai valori medi per tutte le fasi, aumentato del 30%).
Superflue appaiono le istanze istruttorie sulle quali parte appellante ha insistito nelle conclusioni (generici i capitoli 1-2-3, irrilevanti i capitoli 4-5, documentali i capitoli 6-7)
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, atteso l'esito del giudizio, si giustifica la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o Parte_6 Parte_7 assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 ciascun appellante, degli interessi compensativi come indicati in parte motiva sulle somme riconosciute in primo grado, oltre interessi dalla sentenza al saldo effettivo;
2. Condanna il alla refusione in favore degli appellanti delle spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 9.900,00 per compensi e € 518,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre spese di CTU e CTP, con distrazione in favore dell'Avv. Antonia Tollot;
3. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
4. Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Bologna, 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Maria Laura Benini dott. Maria Cristina Salvadori