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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 584/2019 al Ruolo Generale e vertente tra
avv. Francesco Severi) Parte_1 Parte_2
-ATTRICE- e
(avv. Giuseppe Parente) OP
-CONVENUTA- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
e Parte_1 Parte_2
“La difesa di parte attrice insiste affinché l'ill.mo Tribunale
Voglia,contrariis reiectis
- accertarsi e dichiararsi che il debito tributario della sig.ra ammonta ad €. Parte_2
4.940,95 o alla minor somma che risultasse in corso di causa
- accertarsi e dichiararsi che il debito tributario della sig.ra ammonta ad €. 6.751,91 Parte_1
o alla minor somma che risultasse in corso di causa
Con vittoria di spese, compensi e accessori come per legge.”
: OP
“In via pregiudiziale:
- respingersi l'istanza di sospensione non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a pronunciarsi in merito alle cartelle relative a crediti aventi natura tributaria;
- per i motivi dedotti in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione avversaria ex art. 57 DPR n. 602/73 con riferimento alla parte di credito relativo ai carichi tributari;
- accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per materia e/o funzionale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Modena – Sezione Lavoro per i crediti previdenziali e assistenziali e il
Giudice di Pace per le contravvenzioni al C.d.S.;
In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di alle questioni di merito per cui PA
è causa ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo all'Agente della
Riscossione, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e, conseguentemente,
l'improcedibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda svolta nei riguardi della stessa attinente a questioni di merito e ad adempimenti non di competenza dell'Agente della Riscossione
(citate specificatamente nel paragrafo n. 3).
Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta di PA
, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa in
[...] quanto inammissibile e/o infondata. Con vittoria di spese e competenza professionali” e quali esecutate nel procedimento n°176/18 Es Imm Trib Modena, Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'intervento spiegato da di OP
Modena per un credito di € 31.219,28, risultante dagli estratti di ruolo allegati.
In esito al provvedimento del GE, di rigetto dell'istanza di sospensione e di assegnazione del termine ex art.616 cpc, hanno qui riassunto nel merito l'opposizione, con cui eccepiscono:
a) l'intervenuta prescrizione di ogni credito portato nelle cartelle esattoriali, emesse nel periodo dal
1998 al 2013, trattandosi di crediti contributivi, soggetti a prescrizione quinquennale;
b) “la decadenza delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto contributivo per essere state notificate alle esponenti oltre i termini indicati dall'art. 25 del DPR 602/1973 o credibilmente nemmeno non notificate”;
c) l'incertezza relativa all'ammontare effettivo del debito di ciascuna;
proponendo le domande riportate in epigrafe.
si è costituita, opponendosi come da conclusioni ut supra OP riportate.
Delle ragioni delle parti si darà conto, ove occorra, nella parte motiva.
Acquisito dalla convenuta prospetto riepilogativo dei crediti, senza ulteriore attività istruttoria la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 2 dicembre 2024, scaduti i termini concessi ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) Dal prospetto riepilogativo dei crediti depositato in causa dalla convenuta su invito del giudice, che non ha ricevuto alcuna contestazione da controparte, risulta che, a seguito dello sgravio della parte contributiva della cartella n. 07020100071768458000, i crediti di cui alle cartelle per cui è ancora causa hanno tutti natura tributaria, salvo i crediti di cui alle cartelle n°07020120074602702, notificata il 5/12/2012
n°07020140022008130, notificata il 13/08/2014 che hanno natura di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
2) In relazione ai crediti di natura tributaria, viene in rilievo l'art.2 co.1° del Decreto legislativo
31/12/1992 n. 546, secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nella materia de qua, pertanto, il discrimine è posto fra:
-giudizio di cognizione, cui appartengono tutte le contestazioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo costituito dalla cartella, compresa la sua notifica;
che vanno obbligatoriamente proposte dinanzi al giudice tributario (“fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario” e “l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso il ruolo e la cartella di pagamento”: Corte Cost. n°114 del 2018);
-fase successiva;
cui appartengono tutte le opposizioni fondate su “altre evenienze che si collocano
a valle della notifica della cartella di pagamento”; su cui “la giurisdizione spetta al giudice ordinario” (idem).
Ne consegue che, nella specie, può essere affrontata nel merito soltanto l'eccezione di prescrizione maturata a valle della notifica delle cartelle, che per definizione è evenienza ad essa successiva.
In relazione a tutte le altre questioni poste dall'opponente, va invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario -che si individua nella
Commissione Tributaria di Modena;
dando atto alla parte che gli è consentita la riassunzione della controversia dinanzi a tale giudice, nei modi e tempi fissati dall'art.59 della legge n°69/09.
4) In relazione alle sanzioni amministrative, v'è la giurisdizione del giudice ordinario.
Ma non la competenza del tribunale adito, in quanto tutte le contestazioni relative a cartelle di pagamento emesse ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazioni del codice della strada vanno obbligatoriamente proposte al Giudice di Pace territorialmente competente, per quanto previsto dagli artt. 6 o 7 del D. Lgs 150/11 in combinazione con gli artt.201 ss Codice della Strada (v., amplius, Cass. Sez. U n°22080 del 2017).
Anche in tal caso, l'unico tema estraneo al titolo è costituito dalla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle. Gli altri motivi di opposizione sono invece riservati al Giudice di Pace in base a competenza per materia;
il che -secondo la pacifica esegesi giurisprudenziale derivante dalla lettura congiunta degli artt.40 e 104 cpc- esclude la possibilità del simultaneus processus, anche in questa sede.
Per detti motivi va dunque in parte qua assegnato all'opponente termine per la riassunzione dinanzi al locale Giudice di Pace.
5) L'eccezione di prescrizione va per quanto detto valutata nel merito.
Essa è infondata, sia in relazione ai crediti di natura tributaria, che in relazione alle sanzioni amministrative.
Va a tal fine premesso che, mentre la legge espressamente prevede la prescrizione quinquennale per i diritti di riscossione delle somme a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie nascenti da violazioni al Codice della Strada (artt.209 del Dlgs n°114/92 ed art.28 della legge n°689/81), per i tributi il legislatore non ha mai dettato una analoga disposizione speciale.
Occorre pertanto far riferimento alle disposizioni generali in materia, e quindi in primo luogo all'art.2946 cc, che stabilisce in dieci anni il termine ordinario di prescrizione, quale regola primaria applicabile ad ogni diritto per cui non sia dalla legge previsto un diverso termine.
L'indagine va eseguita considerando quale dies ad quem il 1 giugno 2018, in cui tutti i crediti hanno formato oggetto dell'intervento nel processo esecutivo n°176/18 RGE in danno delle odierne attrici.
E' facile constatare:
a) quanto ai crediti tributari, che le relative cartelle risultano tutte notificate entro il decennio anteriore a tale data, salvo la cartella n°07020080003683604000, notificata in data 8/03/2008.
Per la quale, però, sono documentati validi atti interruttivi -con tale titolo si è iscritta ipoteca e si è avviato pignoramento mobiliare nel 2010-, che escludono che la prescrizione decennale sia mai decorsa;
b) quanto ai crediti per sanzioni amministrative, che:
-la cartella n°07020140022008130 risulta notificata il 13/08/2014, e quindi entro il quinquennio anteriore al 1 giugno 2018;
-la cartella n°07020120074602702 risulta notificata il 5/12/2012. Per essa la convenuta ha però documentato un valido atto interruttivo anteriore, ovvero la comunicazione di un sollecito di pagamento a luglio 2017 (perfezionata per compiuta giacenza: vedi suo doc.12), che del pari esclude il decorso della prescrizione.
La domanda, per la parte in questa sede ammissibile, va pertanto rigettata.
6) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori interpolati fra minimi e medi per le quattro fasi, previsti al punto 2 delle tabelle allegate al
DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, in ragione del complessivo credito esattoriale.
P.Q.M.
A) RIGETTA l'opposizione proposta da e nella parte in cui è Parte_1 Parte_2 eccepita la prescrizione del diritto di riscossione maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento.
In relazione agli altri motivi di opposizione proposti dalle predette
B) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria di Modena, nella parte in cui detti motivi sono riferiti ai crediti tributari, oggetto esclusivo di tutte le cartelle per cui è causa, salvo quelle specificate al seguente punto C).
DA' ATTO a parte attrice che gli è consentita la riassunzione della relativa controversia dinanzi a tale giudice, nei modi e tempi fissati dall'art.59 della legge n°69/09.
C) DICHIARA il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di
Modena, nella parte in cui detti motivi sono riferiti alle sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada di cui alle cartelle n°07020120074602702 e n°07020140022008130.
ASSEGNA alle attrici termine di mesi tre per la riassunzione della relativa controversia dinanzi a tale giudice.
D) CONDANNA e al solidale rimborso delle spese sostenute da Parte_1 Parte_2
per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.
5.500 per OP compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 23 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-