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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/11/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1991 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F./P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Luigi Pedretti, Adolfo Guarany e Aniello Abbate, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei suddetti difensori;
OPPONENTE CONTRO (C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), il primo rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro C.F._2
RI e TA EA, la seconda rappresentata e difesa soltanto dall'avv. Alessandro RI, giusta procura alle liti in atti, entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Indipendenza n. 93, presso lo studio dell'avv. Alessandro RI;
OPPOSTI OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 587/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 2.10.2017 e notificato il 23.10.2017. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 1129/2017 R.G. e Controparte_1 Controparte_2 chiedevano al Tribunale di Lamezia Terme, ingiunzione di pagamento nei confronti della
[...] per il pagamento di euro 177.447,45, oltre gli interessi legali di mora Parte_1 dalla data del 7.1.2016 al saldo effettivo, nonché le spese e le competenze della procedura monitoria, relativamente ad alcune somme versate negli anni compresi tra il 2004 ed il 2010 alla banca ingiunta per il tramite del promotore finanziario . Parte_2
Il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva, pertanto, alla Parte_1 di pagare, la somma anzidetta, con il decreto ingiuntivo n. 587/2017 del 2.10.2017.
[...]
1.1. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Parte_1 eccependo: 1) l'insussistenza di una obbligazione contrattuale della banca opposta nei
[...] confronti degli opponenti;
2) l'inesistenza dei presupposti della cosiddetta “apparenza colpevole”; 3) la mancata proposizione di una domanda risarcitoria ex art. 31 TUF da parte degli opponenti e l'eventuale tardività della proposizione di tale domanda nel corso del giudizio;
4) la prescrizione del diritto 1 risarcitorio degli attori;
5) l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria ex art. 31 TUF eventualmente formulata;
6) la mancanza di prova del comportamento illecito del promotore finanziario
7) la mancanza di prova del danno e del nesso di occasionalità necessaria;
8) il Parte_2 concorso di colpa degli opponenti nella causazione dei danni asseritamente subiti. Sulla scorta di tali deduzioni la concludeva chiedendo Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: 1) “in via principale, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: a) revocare e/o dichiarare nullo il d.i. n. 578/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 2.10.2017 per tutti i motivi indicati nel presente atto di opposizione;
b) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che non è obbligata ad Controparte_3 effettuare alcun pagamento in favore dei sigg. e in relazione alla Controparte_1 Controparte_2 vicenda di cui al presente giudizio;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che, con l'avversa azione monitoria, i sigg. e abbiano proposto una Controparte_1 Controparte_2 domanda risarcitoria nei confronti di accogliere Controparte_3 comunque la presente opposizione e, per l'effetto: a) revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 578/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 2.10.2017 per tutti i motivi indicati nel presente atto di opposizione;
b) rigettare integralmente, per le eccezioni suesposte, la domanda risarcitoria formulata dai sigg. e nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 perché totalmente sfornita di prova ed infondata in fatto ed in diritto, sia sul punto
[...] dell'an debeatur e della responsabilità di che sul punto Controparte_3 del quantum debeatur;
3) in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che, con l'avversa azione monitoria, i sigg. e abbiano proposto una Controparte_1 Controparte_2 domanda risarcitoria nei confronti di e dovesse ritenersi Controparte_3 sussistente una responsabilità della medesima per CP_4 Controparte_3
i fatti narrati dai sigg. e ridurre l'importo delle somme richieste dai Controparte_1 Controparte_2 sigg. e al minore importo che dovesse eventualmente risultare Controparte_1 Controparte_2 provato e, comunque, proporzionalmente all'accertando concorso di colpa degli stessi sigg. CP_1
e ai sensi dell'art.1227 primo e secondo comma c.c.”; il tutto con il successo
[...] Controparte_2 delle spese e competenze di processo. 1.2. Si costituivano in giudizio con unica comparsa di risposta e che Controparte_1 Controparte_2 contestavano, nel merito, tutte le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione chiedendone il rigetto perché infondate fattualmente e giuridicamente;
conseguentemente, la parte opposta domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - preliminarmente, concedere in prima udienza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- nel merito, rigettare l'opposizione spiegata in quanto totalmente destituita di qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettare tutte le richieste formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 578/2017 qui opposto;
- in assoluto subordine, accertare e dichiarare in ogni caso la responsabilità ex art. 31 comma 3 D. Lgs. 58/98 o ex art. 2049 c.c. in capo alla e, per l'effetto, Controparte_5 condannarla al risarcimento del danno arrecato ai sigg. e per la Controparte_1 Controparte_2 condotta illecita del suo promotore finanziario sig. , quantificabile nella somma di euro Parte_2
177.447,45 così come documentata dagli attori o in quella diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria e dai fatti di causa;
2 - condannare l'opponente al pagamento delle Controparte_6 spese e competenze del presente giudizio” da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi antistatario. 1.3. Con ordinanza del 16.5.2018 il Tribunale respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dagli opposti. 1.4. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura meramente cartolare.
1.5. La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, era trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025, svoltasi in via cartolare secondo il modello procedimentale della “trattazione scritta” con note sostitutive di udienza ex art. 127 e 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito indicati. 2.1. Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). 2.2. Inoltre, appare utile ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. civ. sentenze nn. 1385/1974 1059/1975, 1603/77, 2124/1994, 11417/1997, 8502/2002, 17371/2003);
3 - oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 20613/2011);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. civ. sentt. nn. 5573/1997, 17371/2003, 5071/2009 e ord. 5915/2011). Più in particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). L'opposizione a decreto ingiuntivo, come anticipato, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla, e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 28 maggio 2019, n. 14486). Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poichè il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). In altri termini, avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
4 Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. 2.3. Del resto, sullo specifico onus probandi, mette conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n. 23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). 3. Fatte le superiori premesse di carattere generale e teorico, tornando al caso di specie, si evidenzia che gli opposti in via monitoria hanno chiesto la condanna della al pagamento della somma di euro Pt_1
177.447,45, in forza del riconoscimento di debito della banca del 7.1.2016 relativamente ad alcune somme asseritamente versate dai convenuti alla banca negli anni 2004-2010 per il tramite del promotore finanziario (figlio degli opposti) “giuste distinte di investimento del 14.9.2007 per euro Parte_2
18.000,00; del 26.10.2007 per euro 55.000,00; del 16.1.2009 per euro 32.000,00; del 7.1.2010 per euro 24.7550,56; del 15.6.2010 per euro 20.000,00; bonifico del 18.3.2004 di euro 24.642,00” oltre interessi maturati sugli investimenti.
5 3.1. Nel ricorso monitorio, nessuna domanda risarcitoria è stata formulata dagli odierni opposti, la quale, peraltro, avrebbe comportato, inevitabilmente, il rigetto del ricorso monitorio dal momento non è ammissibile l'utilizzo dello strumento monitorio in presenza di un credito risarcitorio illiquido che abbisogna dell'accertamento nell'an e necessariamente della eventuale “aestimatio rei” da parte del Giudice nel contraddittorio tra le parti. Difatti, la domanda di risarcimento del danno ex artt. 31, co. 3, D. Lgs. 58/98 e/o 2049 c.c. comporta la necessità dell'accertamento di una serie di presupposti (comportamento illecito del promotore finanziario, danni sofferti a causa di tale comportamento illecito, “necessaria occasionalità” tra il comportamento del promotore finanziario e l'attività svolta dal medesimo promotore finanziario per conto dell'intermediario preponente) che escludono in radice la possibilità di configurare un credito certo, liquido ed esigibile, tale da giustificare il ricorso alla procedura monitoria. Diversamente, nel costituirsi in giudizio, gli opposti hanno formulato la seguente domanda risarcitoria subordinata: “in assoluto subordine, accertare e dichiarare in ogni caso la responsabilità ex art. 31 comma 3 D. Lgs. 58/1998 o ex art. 2049 c.c. in capo alla e per l'effetto condannarla al Controparte_5 risarcimento del danno arrecato ai sigg. e per la condotta illecita del Controparte_1 Controparte_2 suo promotore finanziario sig. quantificabile nella somma di euro 177.447,45 così Parte_2 come documentata dagli attori o in quella diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria e dai fatti di causa”. Il fatto che tale domanda sia stata proposta in via di mero subordine conferma che con il ricorso monitorio gli opposti non avevano proposto una domanda di risarcimento dei danni, non deducendo in alcun modo la responsabilità della per il fatto illecito del suo promotore , ex art. 31, co. 3 Pt_1 Parte_2
D. Lgs. 58/98. Al contrario, i ricorrenti in monitorio hanno chiesto la condanna della banca opponente sulla base di un loro credito certo, liquido ed esigibile sostenendo l'esistenza di un riconoscimento di debito della nei loro confronti. Pt_1
Soltanto con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli opposti hanno formulato una domanda di risarcimento dei danni. Ebbene, tale domanda è inammissibile in quanto costituisce un'azione nuova e diversa (quanto a petitum e causa petendi) rispetto a quella proposta in via monitoria. Come specificato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 23811/2015), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile l'introduzione, da parte dell'opposto, di un'azione nuova e diversa rispetto a quella di adempimento, per petitum e causa petendi;
e, stante il regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., la relativa questione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta pienamente al rilievo officioso del giudice, in virtù del perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico: a nulla rilevando, in contrario, l'eventuale accettazione del contraddittorio della controparte (Cass., sez. 1, 30 ottobre 2013 n. 24.486; Cass., sez. 2, 30 novembre 2011 n. 25.598;Cass., sez. 1, 13 dicembre 2006 n. 26691). La domanda subordinata di risarcimento dei danni proposta dagli opposti, pertanto, è inammissibile in quanto irrimediabilmente tardiva e sulla medesima, dunque, nessuna statuizione verrà adottata dal Tribunale. 3.2. Analogamente va sottolineato che gli opposti non hanno depositato la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Va ricordato che tale termine processuale, nel rito precedente alla riforma Cartabia, rappresentava il termine ultimo oltre il quale si verificavano le preclusioni assertive dirette alla definizione del thema decidendum delle parti.
6 Ne deriva che le allegazioni in fatto effettuate dalla parte opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. sono tardive ed inammissibili. Infatti, non è consentito introdurre con la seconda memoria ex art 183 c.p.c. appendici assertive, volte a colmare le lacune degli scritti difensivi precedenti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., poiché le attività assertive della parte devono trovare la loro sede nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova, sui fatti puntualmente dedotti o ulteriormente precisati nei precedenti scritti difensivi ( v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119).
3.3. Pertanto, possono costituire l'oggetto della presente decisione solamente le allegazioni della parte opposta contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione. Tali allegazioni, come correttamente evidenziato dalla difesa della banca opponente, si riferiscono esclusivamente a presunti versamenti di somme di denaro da parte degli opposti al loro figlio ed ex promotore finanziario di DE CE TO;
a seguito di tali versamenti l'intermediario finanziario, da un lato, avrebbe rilasciato ricevute su carta intestata di e, dall'altro, si CP_5 sarebbe appropriato di tali somme di denaro, mancando di investire le stesse per il tramite di
[...]
. CP_5
E' questo, quindi, il thema decidendum ed il correlato thema probandum del presente giudizio. Conseguentemente sono tardive ed inammissibili tutte le nuove allegazioni in fatto di controparte, relative a presunte appropriazioni di denaro, che avrebbe posto in essere impartendo dei bonifici Parte_2 non autorizzati a valere sul conto dei genitori mediante il canale online. Né vale obiettare, come condivisibilmente eccepito dalla difesa della banca opponente, che gli opposti abbiano articolato già in sede di comparsa di costituzione e risposta dei capitoli di prova orale (capitoli da 1 a 7), diretti a dimostrare le circostanze di fatto allegate per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.. Difatti, le richieste istruttorie delle parti possono essere formulate solo relativamente a fatti tempestivamente allegati entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. Contrariamente, sebbene formulata prima del decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., una richiesta probatoria relativa a circostanze che non sono state allegate entro lo spirare delle preclusioni assertive (ossia entro il termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) deve ritenersi inammissibile (cfr. Trib. Reggio Emilia, 14.6.2012; Trib. Piacenza, 30.11.2009 pure richiamate dalla parte opponente). 3.4. In pratica, in sede monitoria, gli opposti hanno sostenuto di avere effettuato sei conferimenti di denaro all'ex promotore finanziario per complessivi euro 174.392,56 e che, a fronte di Parte_2 tali conferimenti, l'intermediario finanziario aveva rilasciato un prospetto riepilogativo nel quale si evidenziava che, alla data del 7.1.2016, il loro patrimonio mobiliare avesse un controvalore di euro 177.447,45. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., i convenuti, invece, hanno assunto che Parte_2 si sarebbe appropriato dell'importo di euro 169.660,00 mediante disposizioni di bonifico (effettuate a valere sul conto corrente intestato ai suoi genitori) non autorizzate. Si tratta di una inammissibile e tardiva “mutatio libelli”, perché effettuata soltanto con la seconda memoria dell'art. 183 c.p.c..
7 3.5. Alla stessa stregua va rilevata la tardività ed inammissibilità di tutte le allegazioni di parte opposta rivolte a sostenere la responsabilità della nei confronti dei convenuti, derivante dall'omessa Pt_1 vigilanza nei confronti dell'ex promotore finanziario . Parte_2
Ebbene, mentre la responsabilità per i danni cagionati dall'illecito del promotore finanziario di cui all'art. 31 co. 3 TUF e art. 2049 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità dell'intermediario per fatto altrui, viceversa, la responsabilità per i danni derivati dall'omessa vigilanza sull'attività del promotore finanziario costituisce un'ipotesi di responsabilità dell'intermediario per fatto proprio imperniata sull'art. 2043 c.c.. Vale, pertanto, il principio appena illustrato secondo il quale non si può pretendere di dedurre, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. un profilo di responsabilità precedentemente mai fatto valere nei precedenti scritti difensivi. 4. Tanto detto, la domanda di pagamento avanzata dagli opposti per euro 177.447,45 non può trovare accoglimento essendo fondata l'opposizione della che ha eccepito l'insussistenza di una Pt_1 obbligazione contrattuale nei confronti di e di da parte dell'istituto di Controparte_1 Controparte_2 credito opponente. 4.1. Come anticipato, secondo quanto dedotto dagli odierni opposti nel ricorso monitorio, in data 7.1.2016, la , per il tramite del promotore finanziario avrebbe attestato “al Pt_1 Parte_2 ricorrente la situazione del portafoglio a quella data, confermando e provando documentalmente che l'esponente aveva a tale data maturato presso la banca investimenti e liquidità per euro Pt_1
177.447,45, derivanti dai 174.392,56 euro investiti e versati nel corso degli anni con gli interessi maturati”. Tale attestazione sarebbe contenuta nel documento “situazione portafoglio” versato al fascicolo del monitorio da parte dei ricorrenti (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Ebbene, siffatto documento non dimostra in alcun modo che la abbia assunto alcun obbligo Pt_1 contrattuale con gli opposti né può essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito da parte della banca nei confronti di (nessun riferimento a è in esso Controparte_1 Controparte_2 contenuto). Infatti, era un agente senza rappresentanza della (attività ricoperta dal Parte_2 Pt_1
16.2.1995 fino al 20.9.2016 – v. doc.ti 1 e 2 fascicolo di parte opponente) e, di conseguenza, non poteva incassare somme, assumere impegni contrattuali ed effettuare riconoscimenti di debito in nome e nell'interesse della . Pt_1
In particolare, va precisato che, in un contesto di mandato senza rappresentanza, il riconoscimento di debito da parte dell'agente senza rappresentanza assume un significato particolare. L'agente, pur agendo per conto del mandante ma in nome proprio, assume la responsabilità diretta nei confronti dei terzi. Se l'agente riconosce un debito verso un terzo, questo riconoscimento ha valore di promessa di pagamento o ricognizione di debito, dispensando il terzo dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante. Nello specifico, nel mandato senza rappresentanza, l'agente agisce per conto del mandante, ma non ha il potere di rappresentarlo legalmente. L'agente senza rappresentanza è un intermediario che facilita la conclusione di contratti, ma non ha il potere di concluderli direttamente a nome del preponente. Il riconoscimento di debito è una dichiarazione unilaterale con cui il debitore ammette l'esistenza di un debito nei confronti di un altro soggetto, il creditore. Se l'agente senza rappresentanza riconosce un debito, questa dichiarazione ha effetti simili a una promessa di pagamento o a una ricognizione di debito, in base all'articolo 1988 del Codice Civile. Ciò significa che il terzo creditore è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che
8 ha generato il debito, come un contratto o una fattura. In pratica, il riconoscimento dell'agente rende più facile per il creditore ottenere il pagamento, poiché non deve dimostrare la causa del debito. L'agente senza rappresentanza, avendo agito in proprio nome, è direttamente responsabile nei confronti del terzo per il debito riconosciuto. Il terzo, in pratica, potrà far valere il debito riconosciuto dall'agente, mentre il mandante può contestare il debito. Ne deriva che il documento di riconoscimento di debito in questione, in presenza della contestazione della banca opponente, non dimostra in alcun modo l'esistenza di un obbligo contrattuale della società attrice al pagamento della somma di euro 177.447,45 nei riguardi della parte convenuta. 4.2. Peraltro, occorre rilevare che il documento “situazione portafoglio” al 7.1.2016 non è redatto su carta intestata della , non reca alcun timbro della banca, né è stato sottoscritto da un funzionario della Pt_1 stessa o anche dal promotore finanziario . Parte_2
Sul documento anzidetto compare la dicitura “stampa ad uso interno ed esclusivo del private banker di : sig. , ciò rendendo evidente il carattere non ufficiale di tale CP_5 Parte_2 documento che era destinato solamente ad un utilizzo interno ed esclusivo del promotore finanziario. Ne deriva che non ha potuto fare legittimo affidamento in buona fede sul fatto che il Controparte_1 documento “situazione portafoglio” provenisse dalla banca opponente e che attestasse ufficialmente che l'opposto detenesse, alla data del 7.1.2016, investimenti per euro 177.447,45, pensando che Parte_2
avesse il potere di rappresentare la e di assumere impegni contrattuali per suo conto.
[...] Pt_1
Secondo gli approdi ermeneutici, ormai consolidati, della giurisprudenza di legittimità, il principio dell'apparenza del diritto, che poggia su quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato dal terzo, in caso di rappresentanza negoziale nei contratti, nei confronti dell'apparente rappresentato - con l'effetto di far gravare in capo a quest'ultimo le obbligazioni derivanti dal negozio concluso dal rappresentante senza poteri - a determinate condizioni, le quali, nel loro concorso, configurano il fenomeno della cd. "apparenza colpevole", espressione del principio di autoresponsabilità (cfr. Cass. civ. n. 3625/2016). Tali condizioni richiedono la prova, posta a carico di chi pretende di far valere la situazione apparente (Cass. 29 aprile 1999, n. 4299), delle seguenti circostanze: a) una situazione di fatto difforme da quella di diritto;
b) un comportamento colposo del rappresentato, oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente;
c) la buona fede del terzo. La situazione sub a) costituisce l'essenza stessa dell'istituto, in quanto, se essa corrispondesse a realtà, non vi sarebbe nessuna ragione di farne applicazione. L'elemento sub b) distingue la cd. apparenza di diritto pura, la quale non può prevalere sulla realtà anche in presenza della buona fede del terzo (se del caso applicandosi la disciplina degli artt. 1398 - 1399 c.c., con mera tutela risarcitoria in assenza di ratifica), dalla cd. apparenza colpevole, caratterizzata dall'ulteriore tratto della esistenza di un comportamento colposo dell'apparente rappresentato. Quanto al presupposto sub c), la buona fede - elemento essenziale nell'economia dell'istituto, posto che l'esito della ricostruzione permette addirittura di vincolare un soggetto che pure non abbia mai concluso il contratto o alcune sue clausole - è da escludere, allorquando egli versi a sua volta in colpa, tale che l'errore avrebbe potuto essere evitato mediante l'impiego della normale prudenza nella condotta degli affari. Il bilanciamento degli interessi coinvolti impone che, qualora lo stato soggettivo del terzo non sia di assoluta e certa buona fede, allora non si giustifichi più la speciale tutela. Dunque, il terzo, seppure non gli sia precluso di provare l'apparente rappresentanza a fronte di una società di capitali, può farlo a condizione che dimostri positivamente la sua buona fede,
9 fondata su elementi seri e convergenti. Come in ogni ipotesi di rilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede, la valutazione tiene conto di tutte le circostanze del caso, a partire dalla qualità del terzo. 4.5. Nella specie è da escludersi che gli opposti abbiano prestato affidamento in buona fede nel fatto che il promotore finanziario fosse dotato di poteri di rappresentanza della banca e Parte_2 Pt_1 che quindi potesse incassare somme, assumere impegni negoziali e riconoscere debiti nel nome e per conto della . Pt_1
Non vi è alcuna prova, del resto, che abbia prestato alcun affidamento circa la veridicità Controparte_1 del documento “situazione portafoglio” del 7.1.2016. Infatti, tale documento non è stato citato in alcun modo nella missiva del 3.10.2016 indirizzata alla banca
, successiva al rilascio della più volte citata rendicontazione (cfr. doc. 11 fascicolo di parte Pt_1 opposta). Inoltre, nell'altra lettera di alla banca attrice del 1.2.2017, le rivendicazioni dell'odierno Controparte_1 opposto non erano fondate su di un presunto riconoscimento di debito quanto piuttosto su asserite operazioni di disinvestimento eseguite in mancanza di un ordine da parte del convenuto (v. doc. 8 fascicolo di parte opponente). Oltretutto nessun affidamento potrebbe essere stato ingenerato, nel caso di specie, da un comportamento colpevole della , la quale ha dimostrato di avere inviato agli opposti sia le rendicontazioni Pt_1 relative ad operazioni di investimento e disinvestimento a loro nome sia gli estratti del conto corrente e del conto deposito titoli a loro intestati, nei quali erano riportati i regolamenti delle singole operazioni di investimento e disinvestimento e le movimentazioni dei conti corre e deposito titoli. Risulta agli atti di causa “la sintesi della posizione cliente” dell'anno 2015, trasmessa al che Pt_2 evidenziava al 6.1.2016 un “totale complessivo” di euro 3.712,86, di talchè è chiaro che l'opposto non avrebbe mai potuto prestare affidamento in buona fede alla rendicontazione del 7.1.2016 (quindi del giorno successivo) che indicava una valorizzazione del portafoglio di euro 177.447,45 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). 4.6. Peraltro, gli opposti non hanno provato in alcun modo la dazione, da parte loro, di denaro al promotore finanziario per essere investito in strumenti finanziari collocati dalla Parte_2
e che tali importi anziché essere investiti sono stati incamerati dal promotore finanziario. Pt_1
I coniugi come ampiamente detto, hanno sostenuto di avere effettuato conferimenti al Parte_3 figlio per complessivi euro 174.392,56: euro 18.000,00 il 14.9.2007; euro 55.000,00 in data 26.10.2007; euro 32.000,00 il 16.1.2009; euro 24.750,56 in data 7.1.2010; euro 20.000,00 in data 15.6.2010; euro 24.642,00 in data 18.3.2004. I documenti offerti in produzione dagli opposti, tuttavia, non dimostrano il conferimento di alcuna somma di denaro a , come provato dalla banca opponente. Parte_2
In particolare, quanto al documento n. 2 del fascicolo del monitorio esso consiste in una nota informativa del 14.9.2007 relativa ad una operazione di acquisto dei titoli obbligazionari CCT-MZ05/12 TV, trasmessa dalla banca Fdeuram a . Controparte_1
Dalla lettura dell'estratto conto integrato n. 66607843 (conto corrente e conto deposito titoli) intestato ai ricorrenti relativo all'anno 2007 emerge l'addebito dell'importo di euro 18.155,39 sul conto corrente e la presenza dei 18.000 titoli obbligazionari CCT-MZ05/12 TV sul conto depositi titoli (v. doc. 12 fascicolo di parte opponente). Pertanto, è dimostrato quanto affermato dalla difesa della banca attrice secondo la quale in data 14.9.2007, aveva impartito alla l'ordine di acquisto di 18.000 titoli Controparte_1 Pt_1 obbligazionari CCT-MZ05/12 TV al prezzo unitario di euro 100,56. Tale ordine è stato eseguito dalla
10 banca e alla data di regolamento del 19.9.2007: 1) è stato addebitato sul conto corrente n. 66607843 l'importo di euro 18.155,39; 2) sono stati immessi 18.000 titoli obbligazionari CCT-MZ05/12 TV sul conto deposito titoli n. 001-607843. Di conseguenza si è trattato di una regolare operazione di compravendita di strumenti finanziari. In merito al doc. 3 del fascicolo del monitorio esso riguarda un modulo di versamento aggiuntivo con il quale ha ordinato il 25.10.2007 la sottoscrizione di quote della Sicav JPMF Funds per Controparte_1 euro 55.000,00. Tale ordine di sottoscrizione è stato eseguito il 26.10.2007 con addebito sul conto corrente n. 66607843 dell'importo di euro 55.000,00 (v. doc. 12 fascicolo di parte opponente). Anche in questo caso si è trattato di una regolare operazione di compravendita di strumenti finanziari che ha visto un esborso di denaro a fronte della sottoscrizione di azioni Sicav. La , peraltro, aveva segnalato l'”inadeguatezza per rischiosità” dell'operazione che era stata Pt_1 confermata dal (v. doc. 13 fascicolo di parte opponente); inoltre, l'investimento Sicav è stato Pt_2 interamente liquidato a fronte di un ordine di del 16.10.2008 eseguito il 22.10.2008 con Controparte_1
l'accredito del ricavato sul conto corrente degli opposti (cfr. doc. 15 fascicolo di parte opponente). Relativamente al doc. 4 fascicolo monitorio si evidenzia che consiste in una nota informativa del 14.1.2009 relativa ad una operazione di acquisto di obbligazioni Unicredit 07-09 4,44 trasmessa da a . Pt_1 Controparte_1
L'estratto conto integrato n. 66607843 dell'anno 2009 prodotto dalla banca attrice evidenzia l'addebito di euro 32.200,76 (v. doc. 16 fascicolo di parte opponente), dimostrando che anche in questo caso si è trattato di una operazione di compravendita di strumenti finanziari con esborso di denaro e sottoscrizione di obbligazioni Unicredit. Tale documento prova quanto affermato dalla difesa della secondo la quale il 13.1.2009 Pt_1
aveva ordinato alla banca attrice l'acquisto delle predette obbligazioni Unicredit per un Controparte_1 valore nominale di euro 32.000,00 al prezzo unitario di euro 100,00. Tale ordine è stato eseguito in pari data dalla banca e alla data di regolamento del 16.1.2009 è stato addebitato sul conto corrente n. 66607843 l'importo di euro 32.200,76. In relazione a tali titoli obbligazionari Unicredit, peraltro, gli opposti hanno ricevuto il 30.11.2009 l'importo di euro 1.240,20 a titolo di cedole periodiche e l'importo di euro 31.997,00 a titolo di rimborso del capitale (v. doc. 16 fascicolo di parte opponente). Circa il doc. n. 5 fascicolo monitorio esso consiste in una nota informativa del 4.1.2010 relativa ad una operazione di acquisto di obbligazioni CCT-MZ05/12 TV per un valore nominale di euro 2.000,00 al prezzo unitario di euro 100,12 e all'acquisto di 25.000,00 obbligazioni RG Stanley 4% 13 al prezzo unitario di euro 98,00. L'estratto conto integrato n. 66607843 dell'anno 2010 prodotto dalla banca attrice evidenzia l'accredito di euro 2.001,96 e l'addebito dell'importo di euro 24.750,56 alla data del 7.1.2010 (v. doc. 17 fascicolo di parte opponente), dimostrando che anche questa volta si è trattato di una operazione di compravendita di strumenti finanziari regolate sul conto corrente intestato agli opposti. Peraltro, la banca attrice ha dimostrato che i titoli obbligazionari RG Stanley 4% 13 sono stati liquidati successivamente e in tre distinti momenti. Infatti: 1) il 29.10.2010 sono stati liquidati 15.000 titoli obbligazionari al prezzo unitario di 101,56, con accredito sul conto corrente n. 66607843 dei ricorrenti dell'importo di euro 15.422,86; 2) in data 3.11.2010 sono stati liquidati 5.000 titoli obbligazionari al prezzo unitario di euro 101,15 con accredito sul conto corrente n. 66607843 intestato ai ricorrenti dell'importo di euro 5.119,92; 3) in data 28.11.2011,
11 sono stati liquidati 5.000 titoli obbligazionari al prezzo unitario di euro 100,67 con accredito sul conto corrente n. 66607843 intestato ai ricorrenti dell'importo di euro 5.049,76 (v. doc.ti 17 e 18 fascicolo di parte opponente). Quanto al doc. 6 fascicolo monitorio relativo al modulo di acquisto delle azioni della Sicav Picket Funds non è stata fornita alcuna prova che a fronte della sottoscrizione del modulo di acquisto di tali azioni abbia conferito somme di denaro al figlio promotore finanziario. Controparte_1
Il doc. 7 fascicolo monitorio consiste, invece, in una comunicazione trasmessa dalla a Pt_1 CP_1
in data 17.3.2004 con la quale la banca informava l'opposto di un bonifico dell'importo di euro
[...]
24.642,00 avvenuto sul conto corrente a lui intestato. Quindi tale comunicazione non attiene ad un conferimento di somme di denaro da parte di CP_1
al figlio ma al contrario attesta che l'importo di euro 24.642,00 era pervenuto sul conto corrente
[...] degli opposti. Contr Neanche le copie degli assegni bancari circolari non trasferibili emessi dalla all'ordine di CP_1
e di dimostrano in alcun modo il conferimento di somme degli opposti a
[...] Controparte_2
. Parte_2
4.7. Gli opposti, pertanto, non hanno dimostrato di avere versato somme alla per il tramite del Pt_1 promotore finanziario loro figlio né hanno provato in alcun modo che il loro credito sia Parte_2 stato riconosciuto dalla banca attrice.
5. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
6. In conclusione, l'opposizione proposta dalla banca è fondata e, di conseguenza, va Parte_1 accolta;
per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 578/2017 emesso in data 2.10.2017 da questo Tribunale deve essere revocato.
7. Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte opposta. Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), vanno liquidate come in dispositivo (Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13.8.2022); competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da euro 52.001,00 a euro 260.000,00; compensi nei valori medi liquidati per ogni fase del processo nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 5.670,00; fase decisionale, valore minimo: euro 4.253,00; compenso tabellare totale (valori minimi) euro 14.103,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo
12 quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione a d.i. proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 587/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 2.10.2017 e notificato il 23.10.2017;
2) dichiara inammissibili tutte le altre domande di parte opposta;
3) condanna gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida nella somma complessiva di euro 14.103,00 per compensi Parte_1
d'avvocato, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA se dovute per legge;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 7 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
13 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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