TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 6451/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Graziano Longo, presso il cui studio, sito in Salerno alla via G. Berta n. 1, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio, sito in Verona al vicolo
S. Bernardino n. 5a, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del 25/9/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 6451/2019 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 605/2019, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
60.509,95, quale debitoria rinveniente dai contratti di finanziamento n.
4301528730580980 e n. 37653810150022, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la cessione del credito azionato in via monitoria in favore della opposta è inefficace nei suoi confronti, atteso che essa non è stata notificata o accettata da parte sua;
quale secondo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria relativamente ai contratti di finanziamento n.
4301528730580980 e n. 37653810150022, essendo presenti nella produzione della fase monitoria soltanto delle mere richieste di finanziamento da parte del sig. , in attesa di approvazione Parte_1
della Banca, prive peraltro dell'indicazione delle somme finanziate e/o di tutte le altre condizioni contrattuali, nonché che sono stati addebitati interessi usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 605/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GRAZIANO LONGO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che l'opposizione è Controparte_1
stata proposta tardivamente, oltre il termine di 40 giorni di cui all'articolo
641 c.p.c. e, come tale, è inammissibile;
che, infatti, la notifica del ricorso e del Decreto Ingiuntivo all'opponente si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 19/4/2019 (dieci giorni dopo il deposito nella casa comunale e l'invio della raccomandata), come risulta dalla relata di notifica redatta
Proc. N.R.G.A.C. 6451/2019 - Sentenza dall'Ufficiale Giudiziario;
che il termine di 40 giorni per l'opposizione è scaduto quindi il 29/5/2019, mentre l'opponente ha notificato l'atto di opposizione, a mezzo Ufficiale Giudiziario, il giorno 12/6/2019; che l'opponente non ha comunque contestato, tanto meno specificamente: 1) di aver sottoscritto il contratto di prestito personale n. 13968168 con Agos
Ducato S.P.A., anzi ammette pacificamente la circostanza, riconoscendo che
“l'unico prestito che questi ha ricevuto dalla citata finanziaria è stato il
013968168 del 31/1/2008” (pag. 5 citazione); 2) di aver ottenuto il finanziamento richiesto di € 22.066,86; 3) né specificamente il debito maturato di € 41.332,42, di cui € 18.918,47 in linea capitale ed €
22.413,95 per interessi di mora al tasso convenzionale dalla data di decadenza del beneficio del termine;
che per quanto riguarda invece le due linee di credito revolving, controparte contesta la mancata dimostrazione in giudizio da parte di dell'approvazione della richiesta di finanziamento CP_1
(sul punto si tornerà in seguito), ma riconosce e/o comunque non contesta specificamente: 1) di aver sottoscritto le “richieste” di apertura delle linee di credito n. 4301528730580980 e n. 37653810150022 utilizzabili mediante carta di credito (cd revolving); 2) di aver effettivamente goduto delle predette linee di credito, come peraltro risulta inequivocabilmente dai ripetuti utilizzi delle carte di credito, registrati negli estratti conto prodotti sub docc. 7 e 13 monitorio neppure contestati, nonché dalla restituzione di alcune rate dei finanziamenti;
3) né specificamente il debito maturato in relazione alla linea di credito n. 4301528730580980, corrispondente ad € 8.532,13, di cui €
3.517,57 in linea capitale ed € 5.014,56 per interessi di mora maturati dalla decadenza del beneficio del termine e l'esposizione debitoria maturata per la revolving n. 37653810150022 pari ad € 10.645,40, di cui € 4.528,44 in linea capitale ed € 6.6116,96 per interessi di mora al tasso convenzionale calcolati sul solo capitale dalla data di decadenza del beneficio del termine;
che il credito da essa azionato in via monitoria è provato, in quanto essa: 1)
Proc. N.R.G.A.C. 6451/2019 - Sentenza ha prodotto i titoli, la cui stipulazione non è stata contestata;
2) ha allegato l'inadempimento dell'opponente, il quale non ha dato la minima prova di avere restituito interamente i finanziamenti ricevuti;
che le richieste di finanziamento in discorso contengono tutte le condizioni di contratto necessarie per la loro validità; che, in particolare, dal doc. 2 monitorio
(quindi per il finanziamento n. 4301528730580980), è possibile evincere che è stata concessa una linea di credito con fido massimo di € 1.600,00
(ovviamente poi “ricaricabile” sulla base dei comuni meccanismi delle carte revolving) ad un T.A.N. del 15,50% e T.A.E.G. 16,65%, da restituire mediante rimborsi minimi mensili pari al 5% del fido concesso;
che, inoltre nel doc. 2 prodotto in giudizio sono riportate tutte le condizioni generali di contratto sottoscritte dal sig. ; che, parimenti, il doc. 10 monitorio Pt_1
(finanziamento n. 13968168) riporta tutte le condizioni necessarie a rendere edotto il cliente dei costi del finanziamento e degli importi messi a disposizione dalla finanziaria;
che, precisamente, per questa linea di credito,
è stato accordato un fido iniziale di € 3.000,00 da rimborsare in rate minime di € 78,00 con addebito diretto sul conto corrente n. 070469 aperto presso Deutsche Bank, a dei tassi del 14,80 % T.A.N. e 15,85% T.A.E.G.
(sono state prodotte poi anche qui le “clausole generali”); che per quanto riguarda poi l'accettazione della finanziaria, si rileva sul punto che la
Suprema Corte ha espresso più volte il principio per cui “In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili”, e un comportamento alla stessa riconducibile – nel nostro caso – consiste nella messa a disposizione delle linee di credito e delle relative carte, come confermano dai ripetuti utilizzi della stessa registrati nell'e/c e dalla restituzione di alcune rate;
che per quanto concerno l'importo ingiunto, alle pagg. 6 e 7 della citazione,
Proc. N.R.G.A.C. 6451/2019 - Sentenza l'opponente contesta le somme dovute a titoli di interessi di mora (maturati in relazione ai finanziamenti azionati), in quanto a suo dire sarebbero frutto di conteggi unilaterali ed arbitrari, ma anche in questo caso, l'eccezione risulta dilatoria e strumentale;
che parte opponente, pur riconoscendo espressamente l'intervenuto trasferimento dei crediti (documento peraltro sub docc. 3, 4 e 7 monitorio), contesta la “inefficacia e illegittimità della cessione nei confronti di per difetto di comunicazione del Parte_1
trasferimento o della cessione stessa” (v. pagg. 2 e 3 citazione); che l'eccezione è destituita di fondamento alcuno ed è comunque irrilevante, per i motivi di seguito esposti, ovvero: 1) La circostanza è pacificamente smentita dai fatti;
che, infatti, a cessione dei crediti è stata comunicata sia dall'originaria cedente mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (come espressamente consentito dall'art. 58 T.U.B.), sia da con le lettere CP_1
raccomandate prodotte nel giudizio monitorio sub. docc. 5, 6, 11, 12, 16 e
17, tutte regolarmente ricevute dal debitore ceduto. 2) La comunicazione della cessione è irrilevante ai fini della legittimazione;
3) In ogni caso la comunicazione è un atto a forma libera;
che, infine, se anche in ipotesi non si volesse ammettere la conoscenza della cessione da parte del debitore ovvero l'ininfluenza della stessa, va ricordato che – per giurisprudenza costante – la notificazione della cessione è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per Decreto
Ingiuntivo.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 605/2019; in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento, in suo favore, della somma di € 60.509,95 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al
Proc. N.R.G.A.C. 6451/2019 - Sentenza deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il
05/2/2021).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 25/9/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) con decorrenza dalla comunicazione del decreto alle parti costituite.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla Controparte_1
L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, risulta provato documentalmente, che il Decreto Ingiuntivo opposto
è stato notificato all'opponente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. in data
09/4/2019, di talché il procedimento notificatorio si è perfezionato, per l'opponente stesso, in data 19/4/2019, decorso il termine di 10 giorni dall'invio dell'avviso ex art. 140 c.p.c., laddove l'opposizione è stata proposta dal sig. in data 12/6/2019, dunque oltre il termine di 40 Pt_1
giorni di cui all'articolo 641, comma 1, c.p.c., che scadeva il giorno
29/5/2019. Sul punto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., questa si perfeziona per il destinatario dalla conoscenza effettiva soltanto se questa ha luogo anteriormente al decorso del termine legale di 10 giorni dalla spedizione dell'avviso (Cass.
Proc. N.R.G.A.C. 6451/2019 - Sentenza Civ., n. 19772/2015; Cass. Civ., n. 5556/2019), con la conseguenza che a nulla rileva l'eventuale circostanza che l'odierno opponente abbia materialmente ricevuto la notificazione del'avviso ex art. 140 c.p.c. in data successiva al 19/4/2019, trattandosi di data successiva allo spirare del termine di 10 giorni dalla spedizione dell'avviso.
Da ciò consegue che l'opposizione è tardiva e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità, con conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n.
605/2019.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, atteso che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, sono poste a carico di e, considerate la Parte_1
natura, il valore (€ 60.509,65, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), nonché €
2.268,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione) oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 05/2/2021), il sig.
[...]
va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Pt_1
una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Proc. N.R.G.A.C. 6451/2019 - Sentenza Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta, in quanto tardiva e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 605/2019;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.320,00
[...]
per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna al versamento, in favore dell'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 15/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6451/2019 - Sentenza