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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 849/2023
Oggi 11 marzo 2025 alle ore 11.01 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per TE SO - S.R.L. l'avv. MAZZONI DANISA per NC CE nessuno compare (già dichiarato contumace).
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente e si riporta integralmente agli atti e alle note conclusive.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2023 promossa da:
TE SO - S.R.L. (c.f. 00071630149), con l'avv. MAZZONI DANISA
RICORRENTE contro
NC CE (c.f. [...])
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. TE US s.r.l. conveniva in giudizio CH
CO, chiedendo che, accertato e dichiarato il grave inadempimento di SBS s.r.l., fosse risolto o dichiarato risolto il contratto n. 40/2014, con condanna del convenuto alla restituzione della somma di
€ 17.080,00, ricevuta quale sconto anticipato in forza del contratto, nonché, accertato e dichiarato il grave inadempimento di SBS alle obbligazioni scaturenti dal contratto n. 41/2014, quest'ultimo fosse risolto o dichiarato risolto, con condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 9.150,00, ricevuta quale sconto anticipato in forza del contratto;
inoltre, chiedeva che il convenuto venisse condannato a corrispondere la somma di € 4.917,53, oltre alla somma di € 2.623,00 a titolo di penali.
In particolare, parte ricorrente esponeva che:
pagina 2 di 7 - svolgeva l'attività di commercio all'ingrosso di bevande, vini e liquori, nelle provincie di
Sondrio, Lecco, Como, Monza Brianza e Milano e, nell'ambito di tale attività, riservava alla nuova clientela, al fine di fidelizzarla e ampliare la propria rete distributiva, uno sconto anticipato sui prodotti di nuovo acquisto;
- lo sconto consisteva nella dazione di una somma di denaro a fronte dell'impegno, da parte del soggetto che beneficiava di tale dazione, ad acquistare merce in un quantitativo determinato in accordo tra le parti ed in regime di esclusiva;
- con contratto n. 40/2014 del 21.08.2014 vendeva alla Società SBS S.R.L. – Arte Pasticceria
Gelateria Lounge Bar, società attualmente cancellata dal Registro delle Imprese, all'epoca legalmente rappresentata dal sig. CH CO, che accettava ed acquistava in esclusiva,
a decorrere dalla data del contratto e mediante ordini periodici in relazione al proprio fabbisogno, prodotti pari ad un fatturato acquisti di € 200.000,00, con impegno annuo di €
66.666,67;
- in forza della clausola n. 4) del suddetto contratto, versava, a titolo di sconto anticipato, tramite assegno bancario non trasferibile, la somma di € 14.000,00 + IVA e così € 17.080,00;
- alla sottoscrizione del contratto suddetto, il sig. CH CO rilasciava, a garanzia, n. 5 effetti cambiari dell'importo di € 2.800,00 cadauno per un totale complessivo di € 14.000,00;
- con contratto n. 41/2014 del 21.08.2014 vendeva al SBS S.R.L. – Arte Pasticceria Gelateria
Lounge Bar, società attualmente cancellata dal Registro delle Imprese, all'epoca legalmente rappresentata dal sig. CH CO, che accettava ed acquistava in esclusiva, a decorrere dalla data del contratto e mediante ordini periodici in relazione al proprio fabbisogno, hl 150 di birra alla spina gruppo Pedavena – Castello – Dolomiti, con impegno annuo di hl 50,00;
- in forza della clausola n. 4) del suddetto contratto, versava, a titolo di sconto anticipato, tramite assegno bancario non trasferibile, la somma di € 7.500,00 + IVA e così € 9.150,00;
- alla sottoscrizione del contratto suddetto, il sig. CH CO rilasciava, a garanzia, n. 3 effetti cambiari dell'importo di € 2.500,00 cadauno per un totale complessivo di € 7.500,00;
- in forza dei contratti sottoscritti dalle parti, SBS s.r.l. effettuava i propri ordini di prodotti e venivano venduti i prodotti di cui alle fatture allegate;
- tali prodotti venivano regolarmente consegnati presso Arte Pasticceria Gelateria Lounge Bar, in
Piazza Libertà n. 36, a Lissone (MB);
pagina 3 di 7 - a fronte delle fatture emesse, la somma dovuta e non pagata da SBS s.r.l. per la vendita dei prodotti nell'anno 2014 ammontava ad € 4.917,53;
- entrambi i contratti nn. 40 e 41/2014 prevedevano all'articolo 6) il risarcimento di una penale del 10% calcolato sugli importi rispettivamente di € 17.080,00 e di € 9.150,00, per un totale di €
2.623,00;
- la somma complessivamente dovuta da parte convenuta ammontava quindi ad € 33.770,53 (€
17.080,00+€ 9.150,00+€ 4.917,53+€ 2.623,00);
- il fallimento di SBS s.r.l. era stato chiuso per insufficienza dell'attivo.
All'udienza del 13.03.2024, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di
CH CO;
venivano inoltre ammesse le prove orali formulate da parte ricorrente, che venivano assunte all'udienza del 25.06.2024.
Con ordinanza del 04.07.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 11.03.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c..
***
Le domande formulate dal ricorrente sono fondate e pertanto meritano accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentemza N.13533 del pagina 4 di 7 30.01.2001; si veda anche Cass, Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.01.2007, Cass. Sez. 1, sentenza n.
15677 del 03.07.2009).
Nel caso di specie, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mediante la produzione dei contratti (cfr. allegati 01 e 06 fascicolo ricorrente) e delle fatture (cfr. allegati 10,12 e
14 fascicolo ricorrente); inoltre, anche i testi escussi all'udienza del 25.06.2024 hanno confermato la sottoscrizione dei contratti e il rilascio degli effetti cambiari da parte di SBS s.r.l. (si veda in particolare le dichiarazioni rese dai testi US e ER).
Si evidenzia altresì i contratti contenevano la seguente clausola: “Il presente contratto di compravendita si intende suscettibile di risoluzione ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'acquirente non provveda ad adempiere esattamente alle obbligazioni assunte. In tale evenienza comporterà al venditore il diritto alla restituzione in unica soluzione dell'importo ricevuto quale sconto anticipato in esubero in relazione ai minori acquisiti effettuati rispetto al valore indicato al punto 1) del contratto, oltre al risarcimento di una penale del 10%”.
Tale previsione integra una clausola risolutiva espressa;
ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente ha provato che SBS s.r.l. non ha adempiuto agli obblighi assunti (cfr., in particolare, dichiarazioni rese dai testi US e ER) e pertanto, stante l'inadempimento di parte convenuta, deve essere dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
L'articolo 5 dei predetti contratti prevede altresì che “l'acquirente ed in via solidale e personale il rappresentante, che qui si sottoscrive, garantiscono il puntuale pagamento degli importi che saranno dovuti in relazione alle forniture eseguite. L'acquirente ed in via solidale e personale il rappresentante si assumono l'onere e l'impegno a restituire, a semplice richiesta del venditore, in unica soluzione
l'importo ricevuto quale sconto anticipato in esubero in relazione ai minori acquisiti effettuati rispetto alle quantità indicate al punto 1 del contratto, anche in caso di interruzione/cessazione dell'attività o cambio di gestione”.
Tale clausola, che prevede la responsabilità solidale del legale rappresentante, risulta sottoscritta, per entrambi i contratti, dal sig. CH CO personalmente il quale ha, altresì, rilasciato effetti cambiari a proprio nome (cfr. allegati 005 e 009 fascicolo ricorrente).
Si noti altresì che il fallimento della società SBS s.r.l. è stato chiuso per insufficienza dell'attivo (cfr. allegato 018 fascicolo ricorrente).
Pertanto, il sig. CH CO dovrà essere condannato a corrispondere a TE US s.r.l.
l'importo da quest'ultima corrisposto quale sconto anticipato pari ad € 26.230,00 (€ 17.080,00 +€
pagina 5 di 7 9.150,00), oltre alla somma dovuta a titolo di penale in forza della clausola risolutiva espressa (ovvero il 10% calcolato su tali importi) pari a € 2.623,00.
Inoltre, SBS s.r.l., in forza dei contratti sopra menzionati, ha acquistato prodotti da TE US
s.r.l., che ha emesso le fatture n. 011986 del 30.08.2014, per cui risulta impagata la somma residua di €
289,45 e n. 013542 del 30.09.2014 di € 4.628,08.
Le fatture, in quanto documento di formazione unilaterale, non sono di per sé idonee a provare la sussistenza e l'entità del credito;
tuttavia, nel caso di specie, gli acquisti di prodotti sono stati confermati dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (cfr. in particolare, testi ER e US).
Preme altresì evidenziare che CH CO, regolarmente citato per l'udienza del 25.06.2024, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo. In proposito, giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. sancisce che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va sottolineato, però, che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espresse la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7208/2004): “La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità". Ed ancora
(Cass. 15389/2005): “la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non
pagina 6 di 7 deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo”. Ebbene, la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale da parte di CH CO, unitamente alla documentazione prodotta da parte ricorrente (contratti e fatture) consentono di ritenere la fondatezza delle domande proposte da parte ricorrente.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., dei contratti n. 40 e 41 del 2014, sottoscritti da TE
US s.r.l. e da SBS s.r.l.
CH CO deve essere condannato a corrispondere a TE US s.r.l. la somma di €
33.770,53 (€ 17.080,00+€ 9.150,00+€ 4.917,53+€ 2.623,00), oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, CH CO deve essere condannato a rifondere TE US s.r.l. delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa €
33.770,53) in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 609,76 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti n. 40 e 41 del 2014 sottoscritti da
TE US s.r.l. e da SBS s.r.l.;
- condanna CH CO a corrispondere a TE US s.r.l. la somma di €
33.770,53, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo;
- condanna CH CO alla rifusione delle spese di lite in favore di TE US
s.r.l., liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, oltre 15 % rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 609,76 per esborsi.
Sondrio, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 849/2023
Oggi 11 marzo 2025 alle ore 11.01 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per TE SO - S.R.L. l'avv. MAZZONI DANISA per NC CE nessuno compare (già dichiarato contumace).
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente e si riporta integralmente agli atti e alle note conclusive.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2023 promossa da:
TE SO - S.R.L. (c.f. 00071630149), con l'avv. MAZZONI DANISA
RICORRENTE contro
NC CE (c.f. [...])
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. TE US s.r.l. conveniva in giudizio CH
CO, chiedendo che, accertato e dichiarato il grave inadempimento di SBS s.r.l., fosse risolto o dichiarato risolto il contratto n. 40/2014, con condanna del convenuto alla restituzione della somma di
€ 17.080,00, ricevuta quale sconto anticipato in forza del contratto, nonché, accertato e dichiarato il grave inadempimento di SBS alle obbligazioni scaturenti dal contratto n. 41/2014, quest'ultimo fosse risolto o dichiarato risolto, con condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 9.150,00, ricevuta quale sconto anticipato in forza del contratto;
inoltre, chiedeva che il convenuto venisse condannato a corrispondere la somma di € 4.917,53, oltre alla somma di € 2.623,00 a titolo di penali.
In particolare, parte ricorrente esponeva che:
pagina 2 di 7 - svolgeva l'attività di commercio all'ingrosso di bevande, vini e liquori, nelle provincie di
Sondrio, Lecco, Como, Monza Brianza e Milano e, nell'ambito di tale attività, riservava alla nuova clientela, al fine di fidelizzarla e ampliare la propria rete distributiva, uno sconto anticipato sui prodotti di nuovo acquisto;
- lo sconto consisteva nella dazione di una somma di denaro a fronte dell'impegno, da parte del soggetto che beneficiava di tale dazione, ad acquistare merce in un quantitativo determinato in accordo tra le parti ed in regime di esclusiva;
- con contratto n. 40/2014 del 21.08.2014 vendeva alla Società SBS S.R.L. – Arte Pasticceria
Gelateria Lounge Bar, società attualmente cancellata dal Registro delle Imprese, all'epoca legalmente rappresentata dal sig. CH CO, che accettava ed acquistava in esclusiva,
a decorrere dalla data del contratto e mediante ordini periodici in relazione al proprio fabbisogno, prodotti pari ad un fatturato acquisti di € 200.000,00, con impegno annuo di €
66.666,67;
- in forza della clausola n. 4) del suddetto contratto, versava, a titolo di sconto anticipato, tramite assegno bancario non trasferibile, la somma di € 14.000,00 + IVA e così € 17.080,00;
- alla sottoscrizione del contratto suddetto, il sig. CH CO rilasciava, a garanzia, n. 5 effetti cambiari dell'importo di € 2.800,00 cadauno per un totale complessivo di € 14.000,00;
- con contratto n. 41/2014 del 21.08.2014 vendeva al SBS S.R.L. – Arte Pasticceria Gelateria
Lounge Bar, società attualmente cancellata dal Registro delle Imprese, all'epoca legalmente rappresentata dal sig. CH CO, che accettava ed acquistava in esclusiva, a decorrere dalla data del contratto e mediante ordini periodici in relazione al proprio fabbisogno, hl 150 di birra alla spina gruppo Pedavena – Castello – Dolomiti, con impegno annuo di hl 50,00;
- in forza della clausola n. 4) del suddetto contratto, versava, a titolo di sconto anticipato, tramite assegno bancario non trasferibile, la somma di € 7.500,00 + IVA e così € 9.150,00;
- alla sottoscrizione del contratto suddetto, il sig. CH CO rilasciava, a garanzia, n. 3 effetti cambiari dell'importo di € 2.500,00 cadauno per un totale complessivo di € 7.500,00;
- in forza dei contratti sottoscritti dalle parti, SBS s.r.l. effettuava i propri ordini di prodotti e venivano venduti i prodotti di cui alle fatture allegate;
- tali prodotti venivano regolarmente consegnati presso Arte Pasticceria Gelateria Lounge Bar, in
Piazza Libertà n. 36, a Lissone (MB);
pagina 3 di 7 - a fronte delle fatture emesse, la somma dovuta e non pagata da SBS s.r.l. per la vendita dei prodotti nell'anno 2014 ammontava ad € 4.917,53;
- entrambi i contratti nn. 40 e 41/2014 prevedevano all'articolo 6) il risarcimento di una penale del 10% calcolato sugli importi rispettivamente di € 17.080,00 e di € 9.150,00, per un totale di €
2.623,00;
- la somma complessivamente dovuta da parte convenuta ammontava quindi ad € 33.770,53 (€
17.080,00+€ 9.150,00+€ 4.917,53+€ 2.623,00);
- il fallimento di SBS s.r.l. era stato chiuso per insufficienza dell'attivo.
All'udienza del 13.03.2024, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di
CH CO;
venivano inoltre ammesse le prove orali formulate da parte ricorrente, che venivano assunte all'udienza del 25.06.2024.
Con ordinanza del 04.07.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 11.03.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c..
***
Le domande formulate dal ricorrente sono fondate e pertanto meritano accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentemza N.13533 del pagina 4 di 7 30.01.2001; si veda anche Cass, Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.01.2007, Cass. Sez. 1, sentenza n.
15677 del 03.07.2009).
Nel caso di specie, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mediante la produzione dei contratti (cfr. allegati 01 e 06 fascicolo ricorrente) e delle fatture (cfr. allegati 10,12 e
14 fascicolo ricorrente); inoltre, anche i testi escussi all'udienza del 25.06.2024 hanno confermato la sottoscrizione dei contratti e il rilascio degli effetti cambiari da parte di SBS s.r.l. (si veda in particolare le dichiarazioni rese dai testi US e ER).
Si evidenzia altresì i contratti contenevano la seguente clausola: “Il presente contratto di compravendita si intende suscettibile di risoluzione ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'acquirente non provveda ad adempiere esattamente alle obbligazioni assunte. In tale evenienza comporterà al venditore il diritto alla restituzione in unica soluzione dell'importo ricevuto quale sconto anticipato in esubero in relazione ai minori acquisiti effettuati rispetto al valore indicato al punto 1) del contratto, oltre al risarcimento di una penale del 10%”.
Tale previsione integra una clausola risolutiva espressa;
ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente ha provato che SBS s.r.l. non ha adempiuto agli obblighi assunti (cfr., in particolare, dichiarazioni rese dai testi US e ER) e pertanto, stante l'inadempimento di parte convenuta, deve essere dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
L'articolo 5 dei predetti contratti prevede altresì che “l'acquirente ed in via solidale e personale il rappresentante, che qui si sottoscrive, garantiscono il puntuale pagamento degli importi che saranno dovuti in relazione alle forniture eseguite. L'acquirente ed in via solidale e personale il rappresentante si assumono l'onere e l'impegno a restituire, a semplice richiesta del venditore, in unica soluzione
l'importo ricevuto quale sconto anticipato in esubero in relazione ai minori acquisiti effettuati rispetto alle quantità indicate al punto 1 del contratto, anche in caso di interruzione/cessazione dell'attività o cambio di gestione”.
Tale clausola, che prevede la responsabilità solidale del legale rappresentante, risulta sottoscritta, per entrambi i contratti, dal sig. CH CO personalmente il quale ha, altresì, rilasciato effetti cambiari a proprio nome (cfr. allegati 005 e 009 fascicolo ricorrente).
Si noti altresì che il fallimento della società SBS s.r.l. è stato chiuso per insufficienza dell'attivo (cfr. allegato 018 fascicolo ricorrente).
Pertanto, il sig. CH CO dovrà essere condannato a corrispondere a TE US s.r.l.
l'importo da quest'ultima corrisposto quale sconto anticipato pari ad € 26.230,00 (€ 17.080,00 +€
pagina 5 di 7 9.150,00), oltre alla somma dovuta a titolo di penale in forza della clausola risolutiva espressa (ovvero il 10% calcolato su tali importi) pari a € 2.623,00.
Inoltre, SBS s.r.l., in forza dei contratti sopra menzionati, ha acquistato prodotti da TE US
s.r.l., che ha emesso le fatture n. 011986 del 30.08.2014, per cui risulta impagata la somma residua di €
289,45 e n. 013542 del 30.09.2014 di € 4.628,08.
Le fatture, in quanto documento di formazione unilaterale, non sono di per sé idonee a provare la sussistenza e l'entità del credito;
tuttavia, nel caso di specie, gli acquisti di prodotti sono stati confermati dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (cfr. in particolare, testi ER e US).
Preme altresì evidenziare che CH CO, regolarmente citato per l'udienza del 25.06.2024, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo. In proposito, giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. sancisce che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va sottolineato, però, che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espresse la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7208/2004): “La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità". Ed ancora
(Cass. 15389/2005): “la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non
pagina 6 di 7 deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo”. Ebbene, la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale da parte di CH CO, unitamente alla documentazione prodotta da parte ricorrente (contratti e fatture) consentono di ritenere la fondatezza delle domande proposte da parte ricorrente.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., dei contratti n. 40 e 41 del 2014, sottoscritti da TE
US s.r.l. e da SBS s.r.l.
CH CO deve essere condannato a corrispondere a TE US s.r.l. la somma di €
33.770,53 (€ 17.080,00+€ 9.150,00+€ 4.917,53+€ 2.623,00), oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, CH CO deve essere condannato a rifondere TE US s.r.l. delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa €
33.770,53) in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 609,76 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti n. 40 e 41 del 2014 sottoscritti da
TE US s.r.l. e da SBS s.r.l.;
- condanna CH CO a corrispondere a TE US s.r.l. la somma di €
33.770,53, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo;
- condanna CH CO alla rifusione delle spese di lite in favore di TE US
s.r.l., liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, oltre 15 % rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 609,76 per esborsi.
Sondrio, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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