Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13357/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13357/2023 R.G. che porta riunita la causa n. R.G. n. 14172/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20/03/2025
TRA
c.f.: Parte_1 P.IVA_1
(cod. fisc.: ) Parte_2 C.F._1
(cod. fisc.: ) Parte_3 C.F._2
(cod. fisc.: Parte_4 C.F._3
(cod. fisc. ) Parte_5 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Cimino del Foro di Catania (C.F.
, p.e.c. fax 095/538910, C.F._5 Email_1 elett.te dom.ti in VIALE XX SETTEMBRE 43 CATANIA presso lo studio dell'Avv. CIMINO
LUIGI, c.f.: , in virtù di procura allegata agli atti di citazione C.F._5
- ATTORI OPPONENTI
E
, c.f.: , elett.te dom.to in VIA M. Controparte_1 P.IVA_2
D'AZEGLIO 58 40123 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. FERRONI FRANCESCO, c.f.:
, pec: – fax 0532/248558) e C.F._6 Email_2 dall'Avv. Lorenzo Ferroni (c.f. – pec: C.F._7
– fax 051/585213), dai quali è rappresentata e difesa in virtù Email_3 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Come da memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa,
1) preliminarmente dichiarare e ritenere l'incompetenza del Tribunale adito per il ricorso per decreto ingiuntivo in favore del Tribunale territorialmente competente di Enna, con conseguente annullamento e o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito ritenere e dichiarare, per tutte le motivazioni sopra riportate, che nulla poteva pagare ad e, per l'effetto, non dovute le somme ingiunte;
CP_1 CP_2
3) in via subordinata e senza recesso, dichiarare e ritenere errato, per le motivazioni meglio sopra esposte, l'importo ingiunto;
4) Con condanna ex art.96 C.P.C. per avere agito la società senza la necessaria CP_1 prudenza e con condotta priva di correttezza e buona fede verso il Parte_1
Con vittoria di spese e compensi.”
PARTE CONVENUTA
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189 n. 1, cpc depositato in data 17 gennaio 2025
“ - nel merito, in via principale: rigettare le opposizioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare il in persona del legale rappresentante pro- tempore, i Sig.ri Parte_1
, , e a pagare tutti in solido tra loro in favore di Parte_2 Pt_5 Pt_1 Pt_3 [...] la somma di € 229.610,49 ovvero quella diversa accertata in corso di causa, Controparte_1 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, decorrenti dalla data del pagamento (12.12.2022) al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cpa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 2 - 1.
Con due distinti atti di citazione, a seguito dei quali venivano incardinati due procedimenti poi riuniti, (incardinando il presente giudizio) e i suoi coobbligati Parte_1 Parte_2
e (incardinando il giudizio n.
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
14172/2023 RG -Tribunale di Bologna), convenivano in giudizio al Controparte_1 fine di opporre il decreto ingiuntivo n. 3386/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 31 luglio 2023, a richiesta della società con il quale veniva ingiunto Controparte_1 alle parti opponenti il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 229.610,49, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, decorrenti dalla data del pagamento (12.12.2022) al saldo effettivo, e spese della procedura di ingiunzione, quale importo dovuto a titolo di rimborso di quanto corrisposto dall'opposta ad a seguito dell'escussione della polizza fidejussoria n. CP_2
96103879377 del 12.12.2013, stipulata da UN con a favore di Parte_1 CP_2
a garanzia del contributo concesso dalla Regione Sicilia per l'erogazione di anticipi nell'ambito dei contenuti previsti dal piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg. CE 1698/05 – titolo IV, fino alla concorrenza del massimale di € 229.610,49 (doc. 1 fasc. monitorio).
Tutti gli opponenti, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Enna ai sensi degli artt. 18 e 19 cpc nonché dell'art.20 cpc per essere stata la polizza de qua sottoscritta presso l' di Enna. Inoltre, gli opponenti coobbligati, CP_3
, e invocavano Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'applicazione del foro del consumatore (Tribunale di Enna), affermando di dover essere considerati consumatori.
Nel merito, pur non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e l'esecuzione da parte dell'opposta dei pagamenti di cui chiedeva il recupero, eccepivano che avrebbe dovuto sottrarsi all'escussione operata da per le seguenti ragioni: per CP_1 CP_2 essere il contratto di fideiussione (stipulato a termine con data di scadenza prevista per il 02.06.15 eventualmente prorogabile sino al 02.12.2016) già scaduto da anni al momento in cui l'amministrazione aveva richiesto la restituzione dell'importo corrisposto ed emesso l'ordinanza ingiunzione;
poiché, in applicazione della norma contrattuale di cui alla lettera c pag. 3 della polizza, prima di procedere al pagamento in favore di , UN avrebbe dovuto attendere il CP_2 passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta all' esito del giudizio n.
RG 3119/2017 con cui veniva condannato alla ripetizione delle somme in favore Parte_1 del beneficiario di polizza;
in quanto, in ragione del principio di buona fede e correttezza avrebbe
- 3 - dovuto opporre alla richiesta di pagamento avanzata da le eccezioni di merito afferenti al CP_2 rapporto principale – , esaminate nell'ambito del procedimento instaurato e Parte_1 CP_2 concluso avanti al Tribunale di Caltanissetta;
poiché, sebbene richiesti dal beneficiario di polizza, non erano dovuti gli interessi sulla somma corrisposta dall'ente al , in quanto non Parte_1 riconosciuti nella sentenza di primo grado.
Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Si costituiva l'opposta che contestava integralmente la domanda attorea, chiedendone il rigetto, sulla base del rilievo dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza e dell' inammissibilità delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente relative al rapporto principale – Parte_1
, non opponibili all'opposta in ragione della natura autonoma della garanzia prestata, nonché CP_2 dell'infondatezza delle ulteriori eccezioni relative alla scadenza del contratto di garanzia ed alla sua interpretazione.
Per tali motivi la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con ordinanze del 30 aprile e del 18 luglio 2024 il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
Infine veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo la parte convenuta provvedeva al deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni. Pertanto, per la parte opponente si è tenuto conto delle conclusioni formulate nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., ove si è fatto un generale richiamo a quelle precisate negli atti introduttivi.
All'udienza di rimessione della causa in decisione del 20 marzo 2025 la difesa di parte attrice opponente chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della causa pregiudiziale pendente avanti la CdA di . CP_4
***
4.
- 4 - Preliminarmente si rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente per i motivi già esposti nelle ordinanze del 30 aprile e del 18 luglio 2024, il cui contenuto si richiama. Sussiste, infatti, la competenza dell'adito Tribunale ai sensi degli artt. 1182, comma terzo, c.c. e 20 c.p.c., tenuto conto della natura pecuniaria dell'obbligazione dedotta in giudizio, della liquidità del credito vantato dalla convenuta opposta e della sede legale della società creditrice ( Bologna).
Infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis” previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass. civ. Sez. VI
Ordinanza, 17.05.2011, n. 10837. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. III, Ord., 21.05.2010, n. 12455;
Cass. civ. Sez. III, Ord., 13.04.2005, n. 7674; Cass. Civ. Sez. III, 14.10.2005 n. 19958; Trib.
Treviso Sez. II, 26.01.2015; Trib. Genova Sez. I, 11.12.2013).
Detto orientamento si fonda sulla circostanza che la competenza si determina, ai sensi dell'art. 10
c.p.c., dal contenuto della domanda e, con particolare riferimento alle cause relative a somme di denaro, in virtù dell'art. 14 comma 1 c.p.c., sulla base della somma indicata dall'attore.
Pertanto, le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, siccome quantificata nella domanda introduttiva del giudizio dall'attore, rientrano nella previsione del terzo comma dell'art. 1182 c.c., mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito (Cfr. Cass. Civ., 27.01.1998 n. 789; Cass. Civ., 5.03.1999 n. 1877).
Sicché il giudice, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, non deve preliminarmente valutare le contestazioni in ordine al rapporto in essere o compiere la necessaria indagine sul quantum, essendo questioni devolute alla fase di merito - e da confutare, pertanto, nel prosieguo del giudizio - non idonee a determinare la competenza per territorio, considerato che per la determinazione della stessa si deve tenere necessariamente conto dei fatti prospettati da parte attrice.
4.1.
Infine, alcun rilievo può essere attribuito alle deduzioni svolte dagli opponenti coobbligati circa l'applicabilità del Foro del consumatore, non avendo gli stessi opponenti allegato e dimostrato alcunchè a sostegno della loro qualificabilità come consumatori nella vicenda in esame, anche
- 5 - tenuto conto del fatto che né nell'atto introduttivo, né in prima memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. hanno mai contestato in modo specifico sia il fatto, allegato da UN sin dal ricorso monitorio, relativo al loro coinvolgimento con cariche e ruoli nel sia quanto allegato in Parte_1 comparsa di costituzione e risposta circa la partecipazione degli opponenti alla stipula della polizza per evidenti fini commerciali, essendo: i Sig.ri e soci della contraente Parte_2 Pt_3 Parte_1
; il sig.
[...]
fondatore (insieme alla ) e socio della contraente di polizza, evidenziando un palese Pt_1 Parte_2 interesse commerciale alla sottoscrizione dell'atto di coobbligazione, come facilmente evincibile anche dal nome della stessa società; la Sig.ra moglie in comunione dei beni del Sig. Pt_5 Pt_1
(doc. 14 convenuta RG 14172/2023) che ha sottoscritto l'atto di coobbligazione al fine di ottenere il contributo pubblico in favore del che ha certamente portato un beneficio anche Parte_1 alla sua posizione economica, oltre che essere stata dipendente della contraente, quando il marito amministrava la società.
5.
Ancora inammissibile è l'eccezione di improcedibilità dell'azione svolta dalla convenuta opposta per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, sollevata dalla parte opponente per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., trattandosi di eccezione che doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
6.
Quanto al merito della causa, si osserva quanto segue.
6.1.
È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
- 6 - (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr.
Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
6.2.
Alla luce dei principi sopra indicati, nel caso di specie gravava sulla parte opposta l'onere di provare la fonte del diritto di credito dalla stessa azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Tale onere è stato adeguatamente assolto.
Invero, devono ritenersi pacifiche, in quanto non specificamente contestate dalla parte opponente, oltre che dimostrate dalla documentazione allegata al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta, le seguenti circostanze allegate da parte opposta:
- (oggi mediante il rilascio della Controparte_5 Controparte_1 polizza fideiussoria n. 96103879377 del 12.12.2013, si costituiva fideiussore nell'interesse della contraente (P. IVA: , con sede in Enna, in Contrada Salerno, a Parte_1 P.IVA_3 garanzia del contributo concesso dalla Regione Sicilia per l'erogazione di anticipi nell'ambito dei contenuti previsti dal piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg. CE 1698/05 – titolo IV, fino alla concorrenza del massimale di € 229.610,49 (doc. 1 fasc. mon.);
- con atto di coobbligazione a far parte integrante e sostanziale della predetta polizza fidejussoria
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti con cariche e ruoli nel si obbligavano in solido tra loro e con la società Parte_1
nei confronti della compagnia per tutti gli obblighi ed oneri gravanti sulla Parte_1
Contraente di polizza in dipendenza della predetta garanzia (doc. 2 fasc. mon);
- 7 - - con comunicazione del 31.10.2016 escuteva la suddetta polizza fideiussoria, non essendo CP_2 stato restituite le somme erogate, chiedendo il pagamento della complessiva somma di € 229.610,49
(doc. 3 fasc. mon);
- con comunicazione del 18.11.2022 diffidava la contrente e i coobbligati a pagare al CP_1 beneficiario le somme escusse, senza ottenere alcun riscontro (doc. 4 fasc. mon.); CP_2
- il adiva il Tribunale di Caltanissetta e ad esito del giudizio n. 3119/2017, con Parte_1 sentenza emessa in data 20 settembre 2022, veniva condannato alla ripetizione delle somme in favore del beneficiario di polizza (doc. 5 fasc. mon);
- con ordinanza-ingiunzione dell' 11.11.2022 chiedeva il pagamento della somma di € CP_2
229.610,49, compresi interessi moratori a far data dal 11.10.2017, a (doc. 6 fasc. mon.); CP_1
- con comunicazione del 18.11.2022 (v. doc. 4 fasc. mon.) e con comunicazione del 5.4.2023 (doc.
8 fasc. mon.), invitava la contraente e i coobbligati a rimborsare la somma pagata, senza CP_1 ricevere alcuna risposta;
- in data 12.12.2022 pagava la somma di € 229.610,49 in favore del beneficiario di CP_1 polizza (doc. 7 fasc. mon.); CP_2
- in data 17.3.2023 veniva notificato l'atto di citazione in appello contro la sentenza del Tribunale di
Caltanissetta;
- chiedeva nuovamente agli odierni opponenti la restituzione delle somme pagate con CP_1 comunicazione del 5.4.2023 (doc. 8 fasc. mon.), senza che nulla venisse corrisposto.
6.3.
Alcun rilievo, invece, può essere attribuito alle eccezioni relative al rapporto principale sorto tra
– , svolte dall'opponente, stante la natura autonoma del contratto di Parte_1 CP_2 garanzia stipulato tra (oggi e la società CP_5 Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Tale contratto, infatti, impropriamente denominato “fideiussione” va qualificato come contratto autonomo di garanzia.
6.3.1.
Tale è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente ("a prima richiesta") la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta ("senza eccezioni").
Residua per il garante la sola eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di
- 8 - indurlo alla conclusione del negozio (c.d. exceptio doli), e poi ne abbia chiesto in malafede l'adempimento.
Il garante, in caso di un contratto autonomo di garanzia (e non rileva che il contratto sia così definito dalle parti ma è sufficiente che sia evidente che egli abbia rinunziato alle eccezioni ed abbia promesso l'immediatezza del pagamento), deve provvedere pertanto al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni ed a prescindere dall'esistenza di contestazioni tra il garantito ed il creditore relativamente al rapporto sottostante.
Al garante è addirittura impedita la possibilità di iniziare o resistere in processo (l'eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del garante da parte del creditore non è neppure opponibile da parte del garante "a prima richiesta" e "senza eccezioni").
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia dalla ordinaria fideiussione è pertanto l'assoluta indipendenza rispetto al rapporto principale.
Infatti, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta, invece, si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga, senza che sia consentito al garante opporre alcunché alla pretesa del creditore.
Pronunciandosi in merito alla possibilità di qualificare un impegno quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il mero inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta” e soprattutto “senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, con le conseguenze sopra descritte.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
Spiega ancora la Suprema Corte: “La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art.
1945 c.c.”.
6.3.2.
- 9 - Alla luce dei principi sopra esposti, nel caso di specie, la garanzia prestata dal Parte_1 può senz'altro qualificarsi come autonoma.
Infatti, il contratto di cui si tratta contiene una serie di clausole volte a rendere chiaramente l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella della debitrice principale, al fine di porre la compagnia al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con la debitrice garantita.
In particolare, si richiama l'art. 6 del contratto di garanzia, in base al quale la compagnia si è obbligata a versare le somme richieste dall'Ente garantito a prima e semplice richiesta, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad alcuna eccezione. CP_2
L'articolo in esame prevede che : “Il pagamento dell'importo richiesto da sarà effettuato dal CP_2 fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad CP_2 alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso il contraente nel frattempo fosse dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento di premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie del contraente”.
In questo caso è evidente la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta , con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra indicata giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, la lettera c) pag. 3 della polizza dispone che: “ qualora sia accertata da Organi di
Controllo, da Amministrazioni Pubbliche, Autorità Giudiziarie o corpi di Polizia Giudiziaria
l'insussistenza parziale o totale del diritto al sostegno […] deve procedere all'immediato CP_2 incameramento”, a conferma del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente,
l'escussione della polizza sarebbe stata possibile anche in assenza di un accertamento dell'Autorità
Giudiziaria, peraltro avvenuto. Tale clausola, infatti, evidenzia la possibilità di escutere la polizza dopo l'accertamento delle Amministrazioni Pubbliche ossia, in questo caso, dopo l'accertamento del beneficiario di polizza (si tratta di garanzia prestata in favore dell'Ente Pubblico).
6.3.3. Posta, quindi, la natura autonoma del contratto di garanzia sottoscritto dal , si rileva Parte_1
- 10 - che lo stesso non è legittimato a far valere le eccezioni relative al rapporto principale.
Infondata è quindi la contestazione di parte opponente secondo cui avrebbe dovuto CP_1 opporre le eccezioni ex art. 1945 c.c., in quanto l'art. 6 della polizza inibisce il garante dalla possibilità di opporre eccezioni al beneficiario.
7.
Le ragioni sopra esposte giustificano anche il rigetto dell'istanza di sospensione formulata da parte attrice opponente ai sensi dell' art. 295 c.p.c., atteso che non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra il procedimento d'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta all' esito del giudizio n. RG 3119/2017 e il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così da sospendere tale ultimo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
8.
In tale contesto, poi, si reputa del tutto infondata anche la contestazione di parte opponente relativa alla violazione da parte della convenuta del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, sia in considerazione del fatto che, come sopra detto, per espressa previsione contrattuale la convenuta non avrebbe potuto sollevare avanti al beneficiario di polizza le eccezioni relative al rapporto principale, sia in ragione del fatto che dalla documentazione in atti risulta chiaramente che la compagnia convenuta prima di procedere al pagamento ha inviato numerose comunicazioni e solleciti agli opponenti e, pur non essendo tenuta a farlo, ha atteso il deposito della sentenza del
Tribunale di Caltanissetta con cui veniva rigettata la domanda dell'odierna opponente e confermato il diritto dell'ente a ripetere la somma erogata alla società opponente.
9.
Ancora, infondata si reputa l'eccezione sollevata dalla parte opponente relativa alla scadenza del contratto di garanzia (stipulato a termine con data di scadenza prevista per il 02.06.15 eventualmente prorogabile sino al 02.12.2016) all'epoca in cui l'amministrazione ha richiesto la restituzione dell'importo corrisposto.
Invero, dall'esame della polizza risulta che la data del 02.06.15 viene indicata poiché originariamente fissata quale data di ultimazione dei lavori (vedi art. 2 delle condizioni generali di polizza ove si legge che: “ da quest'ultima data di ultimazione lavori (che avrebbe dovuto essere appunto il 2.6.2015), la validità della garanzia è aumentata in automatico di tre semestralità”.
Tuttavia, nel caso in esame non risulta affatto che il abbia mai ultimato i lavori Parte_1
(come peraltro accertato dal Tribunale di Caltanissetta) e, pertanto, il termine per la scadenza della
- 11 - polizza non ha mai iniziato a decorrere e di conseguenza la polizza fideiussoria in esame non è scaduta.
In ogni caso, poi, si rileva come dalle stesse allegazioni di parte opponente risulta che per l'ultimazione dei lavori era stata concessa la proroga sino al 2.12.2016 e pertanto non è possibile ritenere la polizza scaduta il 2.6.2015. Peraltro, l'escussione, intesa come richiesta formale del beneficiario al fideiussore di adempiere alla garanzia, è avvenuta il 31.10.2016 (doc. 3 fasc. mon.)
e, quindi, entro il termine previsto per la fine lavori, ossia il 2.12.2016.
10.
Non meritevole di accoglimento si reputa, poi, la contestazione relativa all'ammontare della somma pagata dalla convenuta alla beneficiaria di polizza, pari ad € 229.610,49, posto che, come sopra detto, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni di polizza, era tenuta al pagamento delle CP_1 somme escusse a prima e semplice richiesta, entro il massimale di polizza e che in base all' art. 4 della polizza, aveva diritto di richiedere gli interessi legali per il ritardato pagamento, dalla CP_2 lettera di escussione del 31.10.2016 al giorno del pagamento ( 12.12.2022) (doc. 6 fasc. mon) e, quindi, indipendentemente dal riconoscimento degli interessi da parte del Tribunale di Caltanissetta.
11.
Infine, infondate sono le contestazioni relative alla debenza degli interessi di mora ex D. Lgs.
231/2002 sulla somma portata dal decreto ingiuntivo, così come riconosciuti nel provvedimento monitorio, atteso che la polizza di cui si discute rientra nella definizione di transazione commerciale e, pertanto, il calcolo degli interessi deve avvenire ai sensi del D.lgs. 231/2002.
12.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
13.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del processo e dell'aumento del 20% per la partecipazione di più parti e del 30% per i collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2
e contro il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_4 Parte_5
- 12 - 3386/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 31 luglio 2023, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c;
- condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e in solido tra loro, a pagare in favore di Pt_4 Parte_5 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in €
[...]
21.154,50 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 30 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 13 -