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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1722/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 sono comparsi:
Per l'avv. DE LUCA LUIGI che insiste nelle note depositate a cui rinvia. Parte_1 Per il l'avv. ALFONSO GIUSEPPE Controparte_1 che insiste nei propri atti, contesta le difese spiegate nelle note conclusive di controparte ed insiste nel rigetto dell'impugnazione . Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa. E' presente l'attore Parte_1
Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15,00 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 29
gennaio 2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1722/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1
LUIGI
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ALFONSO GIUSEPPE
CONVENUTO
Oggetto : impugnazione delibera condominiale
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento della domanda dell'attore, dichiara l'annullamento dei punti 1,2,3,4,5 e la nullità del punto 6 della delibera impugnata.
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano in euro 4300,00 per compensi professionali, oltre euro 570,00 per pagina 2 di 6 spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 7/2/2024, l'odierno attore, premettendo di essere proprietario di un appartamento posto al primo piano dell'edificio condominiale di , Controparte_1 CP_1
impugnava le delibere condominiali adottate, in sua assenza, in occasione della riunione assembleare del 5/10/2023.
Riteneva annullabile la delibera ai punti 1-2-3-4-5- in quanto mancavano nel relativo verbale gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue determinazioni.
Riteneva illegittima la delibera ai punti 2, 3 e 4 o.d.g. anche perché in quanto incidenti su proprietà
individuali .
Relativamente al punto 6 riteneva che la delibera fosse nulla o comunque, annullabile, sia in quanto incidente sui diritti dei singoli proprietari sia perché illegittimamente prevedeva una maggiorazione di spese solo per alcune unità immobiliari (tra le quali il sub 16 di proprietà dell'odierno attore), priva peraltro di alcuna giustificazione.
Riteneva comunque che la delibera fosse annullabile in quanto aveva partecipato all'adunanza l'Amministratore del Condominio, Sig. anche quale delegato del condomino Parte_2
attuale proprietario dei sub 10, 11, stante il divieto previsto dall'art 67, comma 5, Controparte_2
disp. att. c.c., che vieta che all'amministratore possano essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Riteneva, infine, che vi fosse un conflitto di interessi dell'amministratore del condominio che era anche Amministratore della ditta appaltatrice a cui il convenuto Parte_3 CP_1
aveva affidato i lavori di ristrutturazione dello stabile.
Si costituiva il convenuto che contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva il rigetto CP_1
delle domande .
pagina 3 di 6 Questo decidente sospendeva la delibera impugnata.
Depositate dall'attore memorie ex art. 171-ter n. 1 e n. 2 c.p.c., questo decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 29 gennaio 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Le delibera impugnata è illegittima per i motivi che seguono.
Le deliberazioni adottate in occasione dell'assemblea condominiale del 5/10/2023 ai punti 1-2-3-4-5.
sono da ritenere annullabili per i motivi che seguono.
Nel verbale dell'assemblea del 5-10-2023 relativamente a tali punti si legge che “L'assemblea prende atto, approva e delibera positivamente per un totale di millesimi____”, senza indicazione nel verbale se l'assemblea avesse deliberato all'unanimità o a maggioranza, senza l'indicazione dei nomi dei condomini che avevano votato a favore, dei nomi di quelli che avevano votato a sfavore.
Considerato che la redazione del verbale dell'assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.) e la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge, non vi è dubbio che la suesposta totale omissione a verbale dell'indicazione dei condomini assenzienti e del valore delle rispettive quote millesimali, costituisce vizio delle medesime deliberazioni.
La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che i nomi dei condomini assenzienti e dissenzienti ed il valore delle loro quote espresse in millesimi debbano essere, volta per volta,
individuati e che questi elementi debbano essere riportati nel verbale.
Infatti il singolo condomino partecipa alla votazione anche come titolare di una certa quota e il peso del suo voto dipende dal valore della quota, di cui è titolare, pertanto ai fini della votazione appare indispensabile individuare nominativamente i condomini, per valutare la sussistenza delle maggioranze prescritte con riferimento all'elemento reale. Se non si individuano nominativamente i condomini, che pagina 4 di 6 hanno approvato la delibera, è impossibile sapere se sussiste o no il quorum prescritto con riferimento al valore dell'edificio.
L'assenza di indicazioni circa i nominativi dei soggetti che hanno votato la decisione (precisazioni necessarie anche per rilevare insorti conflitti d'interesse, poter eliminare eventuali partecipanti non legittimati o comunque evidenziare singole quote) non permette di appurare neanche come l'approvazione sia stata assunta. Di conseguenza, in una tale ipotesi, la deliberazione impugnata risulterà annullabile per vizio di formazione della volontà dell'organo condominiale.
Si rileva che il voto produce effetti rilevanti anche al di là della deliberazione, infatti ai sensi dell'art
1137 c.c., comma 2, l'impugnazione della delibera assembleare è consentita soltanto al condomino assente, dissenziente o astenuto.
Fin dal momento della delibera, perciò, occorre fissare i nomi di coloro i quali possono impugnare. Ne
consegue che non è conforme alla disciplina legale indicata omettere l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al . CP_1
Ciò non è necessario solo quando la delibera sia approvata all'unanimità, in quanto in tale ipotesi tutti i votanti sono assenzienti, ma ciò non risulta ai punti 1-2-3-4-5.
Si ritiene che quando la delibera sia approvata all'unanimità di tale circostanza debba essere espressamente fatta menzione, nella fattispecie non risulta l'approvazione all'unanimità dei punti
1,2,3,4 e 5 della delibera impugnata
La delibera al punto 6 è nulla .
Al punto 6 all'o.d.g. (“Specifica dei costi della formula chiavi in mano”), risulta che l'assemblea approva e delibera positivamente per un totale di millesimi 941 sulla specificazione secondo cui “in ogni caso non potranno essere richieste al committente proprietario degli appartamenti contraddistinti con tali sub somme ulteriori, in aggiunta a quella specifica somma da ogni singolo committente concordata al momento dell'acquisto della singola unità immobiliare, corrispondente alla somma della formula chiavi in mano da esso singolo committente conosciuta ed accettata”.
pagina 5 di 6 A prescindere dalla poca chiarezza del deliberato, sembrerebbe che l'assemblea faccia riferimento alla pattuizione tra i singoli e la ditta circa l'impegno della ditta ad eseguire tutti i lavori (privati e condominiali) per un determinato prezzo convenuto al momento dell'acquisto e l'impegno correlato dei privati a cedere alla ditta tutti i possibili bonus sfruttabili sia in riferimento ai lavori privati sia a quelli condominiali.
Si ritiene che tale punto della delibera sia nullo in quanto, esorbitando i propri poteri, l'assemblea ha deliberato su aspetti privatistici (ovverosia la pattuizione circa una somma concordata da ogni singolo committente con la ditta all'atto di acquisto dell'immobile con la formula “chiavi in mano”) .
Per tutti i motivi esposti, la delibera impugnata è illegittima e ogni altro motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il got dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1722/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 sono comparsi:
Per l'avv. DE LUCA LUIGI che insiste nelle note depositate a cui rinvia. Parte_1 Per il l'avv. ALFONSO GIUSEPPE Controparte_1 che insiste nei propri atti, contesta le difese spiegate nelle note conclusive di controparte ed insiste nel rigetto dell'impugnazione . Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa. E' presente l'attore Parte_1
Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15,00 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 29
gennaio 2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1722/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1
LUIGI
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ALFONSO GIUSEPPE
CONVENUTO
Oggetto : impugnazione delibera condominiale
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento della domanda dell'attore, dichiara l'annullamento dei punti 1,2,3,4,5 e la nullità del punto 6 della delibera impugnata.
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano in euro 4300,00 per compensi professionali, oltre euro 570,00 per pagina 2 di 6 spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 7/2/2024, l'odierno attore, premettendo di essere proprietario di un appartamento posto al primo piano dell'edificio condominiale di , Controparte_1 CP_1
impugnava le delibere condominiali adottate, in sua assenza, in occasione della riunione assembleare del 5/10/2023.
Riteneva annullabile la delibera ai punti 1-2-3-4-5- in quanto mancavano nel relativo verbale gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue determinazioni.
Riteneva illegittima la delibera ai punti 2, 3 e 4 o.d.g. anche perché in quanto incidenti su proprietà
individuali .
Relativamente al punto 6 riteneva che la delibera fosse nulla o comunque, annullabile, sia in quanto incidente sui diritti dei singoli proprietari sia perché illegittimamente prevedeva una maggiorazione di spese solo per alcune unità immobiliari (tra le quali il sub 16 di proprietà dell'odierno attore), priva peraltro di alcuna giustificazione.
Riteneva comunque che la delibera fosse annullabile in quanto aveva partecipato all'adunanza l'Amministratore del Condominio, Sig. anche quale delegato del condomino Parte_2
attuale proprietario dei sub 10, 11, stante il divieto previsto dall'art 67, comma 5, Controparte_2
disp. att. c.c., che vieta che all'amministratore possano essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Riteneva, infine, che vi fosse un conflitto di interessi dell'amministratore del condominio che era anche Amministratore della ditta appaltatrice a cui il convenuto Parte_3 CP_1
aveva affidato i lavori di ristrutturazione dello stabile.
Si costituiva il convenuto che contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva il rigetto CP_1
delle domande .
pagina 3 di 6 Questo decidente sospendeva la delibera impugnata.
Depositate dall'attore memorie ex art. 171-ter n. 1 e n. 2 c.p.c., questo decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 29 gennaio 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Le delibera impugnata è illegittima per i motivi che seguono.
Le deliberazioni adottate in occasione dell'assemblea condominiale del 5/10/2023 ai punti 1-2-3-4-5.
sono da ritenere annullabili per i motivi che seguono.
Nel verbale dell'assemblea del 5-10-2023 relativamente a tali punti si legge che “L'assemblea prende atto, approva e delibera positivamente per un totale di millesimi____”, senza indicazione nel verbale se l'assemblea avesse deliberato all'unanimità o a maggioranza, senza l'indicazione dei nomi dei condomini che avevano votato a favore, dei nomi di quelli che avevano votato a sfavore.
Considerato che la redazione del verbale dell'assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.) e la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge, non vi è dubbio che la suesposta totale omissione a verbale dell'indicazione dei condomini assenzienti e del valore delle rispettive quote millesimali, costituisce vizio delle medesime deliberazioni.
La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che i nomi dei condomini assenzienti e dissenzienti ed il valore delle loro quote espresse in millesimi debbano essere, volta per volta,
individuati e che questi elementi debbano essere riportati nel verbale.
Infatti il singolo condomino partecipa alla votazione anche come titolare di una certa quota e il peso del suo voto dipende dal valore della quota, di cui è titolare, pertanto ai fini della votazione appare indispensabile individuare nominativamente i condomini, per valutare la sussistenza delle maggioranze prescritte con riferimento all'elemento reale. Se non si individuano nominativamente i condomini, che pagina 4 di 6 hanno approvato la delibera, è impossibile sapere se sussiste o no il quorum prescritto con riferimento al valore dell'edificio.
L'assenza di indicazioni circa i nominativi dei soggetti che hanno votato la decisione (precisazioni necessarie anche per rilevare insorti conflitti d'interesse, poter eliminare eventuali partecipanti non legittimati o comunque evidenziare singole quote) non permette di appurare neanche come l'approvazione sia stata assunta. Di conseguenza, in una tale ipotesi, la deliberazione impugnata risulterà annullabile per vizio di formazione della volontà dell'organo condominiale.
Si rileva che il voto produce effetti rilevanti anche al di là della deliberazione, infatti ai sensi dell'art
1137 c.c., comma 2, l'impugnazione della delibera assembleare è consentita soltanto al condomino assente, dissenziente o astenuto.
Fin dal momento della delibera, perciò, occorre fissare i nomi di coloro i quali possono impugnare. Ne
consegue che non è conforme alla disciplina legale indicata omettere l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al . CP_1
Ciò non è necessario solo quando la delibera sia approvata all'unanimità, in quanto in tale ipotesi tutti i votanti sono assenzienti, ma ciò non risulta ai punti 1-2-3-4-5.
Si ritiene che quando la delibera sia approvata all'unanimità di tale circostanza debba essere espressamente fatta menzione, nella fattispecie non risulta l'approvazione all'unanimità dei punti
1,2,3,4 e 5 della delibera impugnata
La delibera al punto 6 è nulla .
Al punto 6 all'o.d.g. (“Specifica dei costi della formula chiavi in mano”), risulta che l'assemblea approva e delibera positivamente per un totale di millesimi 941 sulla specificazione secondo cui “in ogni caso non potranno essere richieste al committente proprietario degli appartamenti contraddistinti con tali sub somme ulteriori, in aggiunta a quella specifica somma da ogni singolo committente concordata al momento dell'acquisto della singola unità immobiliare, corrispondente alla somma della formula chiavi in mano da esso singolo committente conosciuta ed accettata”.
pagina 5 di 6 A prescindere dalla poca chiarezza del deliberato, sembrerebbe che l'assemblea faccia riferimento alla pattuizione tra i singoli e la ditta circa l'impegno della ditta ad eseguire tutti i lavori (privati e condominiali) per un determinato prezzo convenuto al momento dell'acquisto e l'impegno correlato dei privati a cedere alla ditta tutti i possibili bonus sfruttabili sia in riferimento ai lavori privati sia a quelli condominiali.
Si ritiene che tale punto della delibera sia nullo in quanto, esorbitando i propri poteri, l'assemblea ha deliberato su aspetti privatistici (ovverosia la pattuizione circa una somma concordata da ogni singolo committente con la ditta all'atto di acquisto dell'immobile con la formula “chiavi in mano”) .
Per tutti i motivi esposti, la delibera impugnata è illegittima e ogni altro motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il got dott. Maria Rosalia Grassadonia
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