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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
rg 5469 /24
verbale del 17/7/25
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice dott. De Giovanni compare:
l'avv. De Rossi, per parte attrice, la quale conclude come da atto introduttivo, vale a dire:
<
così giudicare:
In via principale: Accertare e dichiarare l'avvenuta devoluzione allo del Demanio- CP_1
ex art. 586 c.c. sin dall'anno 1903 dei beni immobili già di proprietà del de cuius signor CP_2
fu e identificati catastalmente: Comune di Trissino, catasto terreni, foglio 9 mappale
[...] CP_3
n.9, pascolo di mq 90, classe 2, RD 0,16€, RA 0,14€ e foglio 9 mappale 9 fabbricato rurale partita
837; nonchè foglio 9, mappale n.8, pascolo di mq 551, classe 2, RD 1,00€, RA 0,85€;
per l'effetto accertare e dichiarare che tali beni immobili sono stati acquisiti in proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dal signor sia in virtù del suo possesso Controparte_4
diretto ultraventennale continuato, pacifico, pubblico, esclusivo e non interrotto quanto meno dal
1982, sia attraverso il possesso che il di lui padre signor ha esercitato prima del Controparte_5
figlio sui medesimi beni sin dal 1950, il tutto salvo errore e come meglio descritto in fatto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza.
In via subordinata: Accertare e dichiarare l'avvenuta devoluzione allo del Demanio- CP_1
ex art. 586 c.c. sin dall'anno 1903 dei beni immobili già di proprietà del de cuius signor CP_2
fu e identificati catastalmente: Comune di Trissino, catasto terreni, foglio 9 mappale
[...] CP_3
1 n.9, pascolo di mq 90, classe 2, RD 0,16€, RA 0,14€ e foglio 9 mappale 9 fabbricato rurale partita
837; nonchè foglio 9, mappale n.8, pascolo di mq 551, classe 2, RD 1,00€, RA 0,85€;
per l'effetto accertare e dichiarare che tali beni immobili sono stati acquisiti in proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dai signori e in virtù Controparte_5 Controparte_4
del possesso ultraventennale continuato, pacifico, pubblico, esclusivo e non interrotto quanto meno dal 1950 per il primo e dal 1982 per il secondo, il tutto salvo errore e come meglio descritto in fatto,
con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza.
Spese di causa rifuse.
Il Giudice si ritira per la decisione.
La parte rinunzia a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 13,40 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
2 nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5469/2024 del Ruolo Generale fra
Controparte_4 CodiceFiscale_1
Controparte_5 CodiceFiscale_2
entrambi con l'Avv. Valentina De Rossi e con l'Avv. Alessandra Guerrato Trissino
CONTRO
l CF: Controparte_6 P.IVA_1
contumace
Motivi della Decisione:
Introducendo la presente causa, gli attori esponevano:
che è un piccolo imprenditore agricolo, che svolge la sua attività in alcuni terreni Controparte_4
agricoli di sua proprietà, sui quali, precedentemente, anche il padre aveva svolto analoga CP_5
attività;
che in prossimità dei terreni, ed a confine con altri terreni agricoli del foglio 9 particelle n. 4, 5, 7, 13
e 684, di proprietà di terzi, vi sono due immobili identificati nel catasto terreni del Comune di
Trissino: foglio 9 mappale n.9, pascolo di mq 90, classe 2, RD 0,16€, RA 0,14€; e foglio 9, mappale n.8, pascolo di mq 551, classe 2, RD 1,00€, RA 0,85€;
che la particella n. 9 del foglio 9 si presenta come un terreno incolto, pianeggiante, con la presenza dei resti murari di un vecchio fabbricato che ne identificano la sagoma in pianta;
mentre la particella n. 8 del foglio 9 è costituita da un bosco ceduo cresciuto su terreno di forte pendenza su cui insiste una servitù di elettrodotto per la presenza di un traliccio elettrico di media tensione posto indicativamente sul confine di proprietà con la particella n.684; la linea dei cavi elettrici sovrasta la particella n.8;
3 che i due mappali n. 8 e 9 sono raggiungibili unicamente con mezzi agricoli o fuoristrada a partire dalla vicina contrada dei Righettini;
dalla contrada in poi, fino a raggiungere il centro cittadino, esiste una viabilità comunale extra urbana;
che tali mappali sono sempre risultati in stato di abbandono da oltre un centinaio di anni, posto che il loro ultimo proprietario, tale signor fu vedovo di Controparte_2 Persona_1
, decedeva in Trissino nel 1903 all'età di 63 anni, senza lasciare eredi, Persona_2
che non è stato possibile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari risalire ai precedenti proprietari e nemmeno agli eventuali successivi dal momento che non esiste alcuna trascrizione
“contro” l'originario titolare dei due mappali in questione che, per l'appunto, decedeva nel 1903 già
vedovo e senza figli;
che è verosimile che, ai sensi dell'art. 586 c.c., i mappali n. 8 e 9 siano rientrati nell'eredità vacante del fu e quindi siano stati ereditati dallo Stato che li ha lasciati Controparte_2 CP_3
abbandonati sin dal 1903 senza che sia stato compiuto il minimo atto gestorio da parte di;
Per_3
che nell'anno 1902 ellizzaro fu cedeva al signor tutti gli altri beni CP_2 CP_3 Parte_1
immobili di sua proprietà identificati al catasto terreni del Comune di Trissino foglio 9 mappali 1, 2,
4, 5 e 7,
che , quantomeno sin dall'anno 1982 epoca in cui ha iniziato a coadiuvare il padre Controparte_4
nell'attività agricola che a tutt'oggi gestisce ed il di lui padre signor , quantomeno Controparte_5
sin dal 1950, hanno esercitato il possesso su tali mappali n. 8 e 9 comportandosi come proprietari esclusivi continuando fino a tutt'oggi in modo pacifico, pubblico e non interrotto ad esercitare periodicamente almeno tre volte all'anno attività di disboscamento del sottobosco e di sfalcio dell'erba, recuperando la legna per usi agricoli e di riscaldamento ed utilizzando l'erba per foraggiare il bestiame dell'impresa agricola del padre, prima, e del figlio, dopo.
4 Hanno concluso pertanto come in epigrafe.
Nella contumacia di parte convenuta, si è svolta la istruttoria orale, nella quale sono stati sentiti quali testi , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
* * *
La domanda di parte attrice è sicuramente da accogliere.
Ed infatti tutte le circostanze che sono poste a base della richiesta di accertamento di acquisto per usucapione, correttamente organizzate in capitoli di prova, sono state confermate, nella loro veridicità, dalle dichiarazioni dei predetti testi.
A questi va concessa particolare attendibilità, per il fatto che essi hanno conosciuto la vicenda molto bene, e da più decenni, l'uno (il ) per aver conosciuto da sempre ed anche il Tes_1 Controparte_4
padre l'altra (la ) per essere la moglie di , che conosce da quando CP_5 Tes_2 Controparte_4
erano bambini, e l'altro (il ) per conoscere la famiglia fin dagli anni '80. Tes_3 CP_4
Nulla invece si deve provvedere per le spese processuali, stante la contumacia della parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
1. in premessa, accerta e dichiara l'avvenuta devoluzione allo Stato-Agenzia del Demanio- ex art. 586 c.c. sin dall'anno 1903 dei beni immobili già di proprietà del de cuius signor CP_2
fu e identificati catastalmente: Comune di Trissino, catasto terreni, foglio 9
[...] CP_3
mappale n.9, pascolo di mq 90, classe 2, RD 0,16€, RA 0,14€ e foglio 9 mappale 9 fabbricato rurale partita 837; nonchè foglio 9, mappale n.8, pascolo di mq 551, classe 2, RD 1,00€, RA
0,85€;
2. per l'effetto accerta e dichiara che tali beni immobili sono stati acquisiti in proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dal signor sia in virtù del suo Controparte_4
5 possesso diretto ultraventennale continuato, pacifico, pubblico, esclusivo e non interrotto quanto meno dal 1982, sia attraverso il possesso che il di lui padre signor Controparte_5
ha esercitato prima del figlio sui medesimi beni sin dal 1950,
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 c.c. e 2651 c.c., la presente sentenza;
4. nulla sulle spese.
Vicenza, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
6
verbale del 17/7/25
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice dott. De Giovanni compare:
l'avv. De Rossi, per parte attrice, la quale conclude come da atto introduttivo, vale a dire:
<
così giudicare:
In via principale: Accertare e dichiarare l'avvenuta devoluzione allo del Demanio- CP_1
ex art. 586 c.c. sin dall'anno 1903 dei beni immobili già di proprietà del de cuius signor CP_2
fu e identificati catastalmente: Comune di Trissino, catasto terreni, foglio 9 mappale
[...] CP_3
n.9, pascolo di mq 90, classe 2, RD 0,16€, RA 0,14€ e foglio 9 mappale 9 fabbricato rurale partita
837; nonchè foglio 9, mappale n.8, pascolo di mq 551, classe 2, RD 1,00€, RA 0,85€;
per l'effetto accertare e dichiarare che tali beni immobili sono stati acquisiti in proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dal signor sia in virtù del suo possesso Controparte_4
diretto ultraventennale continuato, pacifico, pubblico, esclusivo e non interrotto quanto meno dal
1982, sia attraverso il possesso che il di lui padre signor ha esercitato prima del Controparte_5
figlio sui medesimi beni sin dal 1950, il tutto salvo errore e come meglio descritto in fatto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza.
In via subordinata: Accertare e dichiarare l'avvenuta devoluzione allo del Demanio- CP_1
ex art. 586 c.c. sin dall'anno 1903 dei beni immobili già di proprietà del de cuius signor CP_2
fu e identificati catastalmente: Comune di Trissino, catasto terreni, foglio 9 mappale
[...] CP_3
1 n.9, pascolo di mq 90, classe 2, RD 0,16€, RA 0,14€ e foglio 9 mappale 9 fabbricato rurale partita
837; nonchè foglio 9, mappale n.8, pascolo di mq 551, classe 2, RD 1,00€, RA 0,85€;
per l'effetto accertare e dichiarare che tali beni immobili sono stati acquisiti in proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dai signori e in virtù Controparte_5 Controparte_4
del possesso ultraventennale continuato, pacifico, pubblico, esclusivo e non interrotto quanto meno dal 1950 per il primo e dal 1982 per il secondo, il tutto salvo errore e come meglio descritto in fatto,
con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza.
Spese di causa rifuse.
Il Giudice si ritira per la decisione.
La parte rinunzia a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 13,40 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
2 nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5469/2024 del Ruolo Generale fra
Controparte_4 CodiceFiscale_1
Controparte_5 CodiceFiscale_2
entrambi con l'Avv. Valentina De Rossi e con l'Avv. Alessandra Guerrato Trissino
CONTRO
l CF: Controparte_6 P.IVA_1
contumace
Motivi della Decisione:
Introducendo la presente causa, gli attori esponevano:
che è un piccolo imprenditore agricolo, che svolge la sua attività in alcuni terreni Controparte_4
agricoli di sua proprietà, sui quali, precedentemente, anche il padre aveva svolto analoga CP_5
attività;
che in prossimità dei terreni, ed a confine con altri terreni agricoli del foglio 9 particelle n. 4, 5, 7, 13
e 684, di proprietà di terzi, vi sono due immobili identificati nel catasto terreni del Comune di
Trissino: foglio 9 mappale n.9, pascolo di mq 90, classe 2, RD 0,16€, RA 0,14€; e foglio 9, mappale n.8, pascolo di mq 551, classe 2, RD 1,00€, RA 0,85€;
che la particella n. 9 del foglio 9 si presenta come un terreno incolto, pianeggiante, con la presenza dei resti murari di un vecchio fabbricato che ne identificano la sagoma in pianta;
mentre la particella n. 8 del foglio 9 è costituita da un bosco ceduo cresciuto su terreno di forte pendenza su cui insiste una servitù di elettrodotto per la presenza di un traliccio elettrico di media tensione posto indicativamente sul confine di proprietà con la particella n.684; la linea dei cavi elettrici sovrasta la particella n.8;
3 che i due mappali n. 8 e 9 sono raggiungibili unicamente con mezzi agricoli o fuoristrada a partire dalla vicina contrada dei Righettini;
dalla contrada in poi, fino a raggiungere il centro cittadino, esiste una viabilità comunale extra urbana;
che tali mappali sono sempre risultati in stato di abbandono da oltre un centinaio di anni, posto che il loro ultimo proprietario, tale signor fu vedovo di Controparte_2 Persona_1
, decedeva in Trissino nel 1903 all'età di 63 anni, senza lasciare eredi, Persona_2
che non è stato possibile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari risalire ai precedenti proprietari e nemmeno agli eventuali successivi dal momento che non esiste alcuna trascrizione
“contro” l'originario titolare dei due mappali in questione che, per l'appunto, decedeva nel 1903 già
vedovo e senza figli;
che è verosimile che, ai sensi dell'art. 586 c.c., i mappali n. 8 e 9 siano rientrati nell'eredità vacante del fu e quindi siano stati ereditati dallo Stato che li ha lasciati Controparte_2 CP_3
abbandonati sin dal 1903 senza che sia stato compiuto il minimo atto gestorio da parte di;
Per_3
che nell'anno 1902 ellizzaro fu cedeva al signor tutti gli altri beni CP_2 CP_3 Parte_1
immobili di sua proprietà identificati al catasto terreni del Comune di Trissino foglio 9 mappali 1, 2,
4, 5 e 7,
che , quantomeno sin dall'anno 1982 epoca in cui ha iniziato a coadiuvare il padre Controparte_4
nell'attività agricola che a tutt'oggi gestisce ed il di lui padre signor , quantomeno Controparte_5
sin dal 1950, hanno esercitato il possesso su tali mappali n. 8 e 9 comportandosi come proprietari esclusivi continuando fino a tutt'oggi in modo pacifico, pubblico e non interrotto ad esercitare periodicamente almeno tre volte all'anno attività di disboscamento del sottobosco e di sfalcio dell'erba, recuperando la legna per usi agricoli e di riscaldamento ed utilizzando l'erba per foraggiare il bestiame dell'impresa agricola del padre, prima, e del figlio, dopo.
4 Hanno concluso pertanto come in epigrafe.
Nella contumacia di parte convenuta, si è svolta la istruttoria orale, nella quale sono stati sentiti quali testi , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
* * *
La domanda di parte attrice è sicuramente da accogliere.
Ed infatti tutte le circostanze che sono poste a base della richiesta di accertamento di acquisto per usucapione, correttamente organizzate in capitoli di prova, sono state confermate, nella loro veridicità, dalle dichiarazioni dei predetti testi.
A questi va concessa particolare attendibilità, per il fatto che essi hanno conosciuto la vicenda molto bene, e da più decenni, l'uno (il ) per aver conosciuto da sempre ed anche il Tes_1 Controparte_4
padre l'altra (la ) per essere la moglie di , che conosce da quando CP_5 Tes_2 Controparte_4
erano bambini, e l'altro (il ) per conoscere la famiglia fin dagli anni '80. Tes_3 CP_4
Nulla invece si deve provvedere per le spese processuali, stante la contumacia della parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
1. in premessa, accerta e dichiara l'avvenuta devoluzione allo Stato-Agenzia del Demanio- ex art. 586 c.c. sin dall'anno 1903 dei beni immobili già di proprietà del de cuius signor CP_2
fu e identificati catastalmente: Comune di Trissino, catasto terreni, foglio 9
[...] CP_3
mappale n.9, pascolo di mq 90, classe 2, RD 0,16€, RA 0,14€ e foglio 9 mappale 9 fabbricato rurale partita 837; nonchè foglio 9, mappale n.8, pascolo di mq 551, classe 2, RD 1,00€, RA
0,85€;
2. per l'effetto accerta e dichiara che tali beni immobili sono stati acquisiti in proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dal signor sia in virtù del suo Controparte_4
5 possesso diretto ultraventennale continuato, pacifico, pubblico, esclusivo e non interrotto quanto meno dal 1982, sia attraverso il possesso che il di lui padre signor Controparte_5
ha esercitato prima del figlio sui medesimi beni sin dal 1950,
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 c.c. e 2651 c.c., la presente sentenza;
4. nulla sulle spese.
Vicenza, 17 luglio 2025
Il Giudice
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