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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1643/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Silvia Bricchi, elettivamente domiciliato in Piacenza, viale Dante Alighieri n. 26, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo, depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, gli Eredi di impersonalmente Controparte_1 considerati al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della piena proprietà della quota pari ad 1/2, intestata a deceduta in data Controparte_1
09.08.2007, dell'immobile censito al NCEU del Comune di Rottofreno (PC) al foglio 18, particella 203, subalterno 2, Cat. A/4, con area cortilizia di pertinenza, di cui era già titolare della quota di 1/2. A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che, da oltre vent'anni, esercitava su detto bene, per la sua interezza, un possesso pubblico e pacifico, occupandosi in via esclusiva della sua manutenzione ordinaria e straordinaria e incassando in via esclusiva, senza opposizione del comproprietario, i frutti derivanti dalla concessione in locazione ad uso abitativo
(a vari soggetti, nel corso degli anni) dell'intero immobile.
1.1) Con decreto del 07.02.2025, il G.I. dichiarava la contumacia degli eredi di Controparte_1 non costituiti in giudizio nonostante la rituale notifica (avvenuti per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c.), nei loro confronti, dell'atto introduttivo. All'udienza del 08.04.2025, ammetteva le prove orali formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., le quali venivano assunte all'udienza del 20.05.2025. In tale ultima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. Alla successiva udienza del 15.07.2025
(trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Occorre preliminarmente osservare che, al fine di acquistare per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, inteso, il primo, come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale e, il secondo, quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio. Grava, pertanto, su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa parte attrice ha offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercita sull'immobile per cui è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietaria ed attuando atti inequivocabilmente tesi ad escludere il titolare dal godimento
2 del bene.
Ed infatti, il teste sentito all'udienza del 20.05.2025, rispondendo al capitolo: Testimone_1
“Vero che il signor ha goduto interamente, sin da data anteriore all'anno Parte_1
2000, l'immobile censito al NCEU del Comune di Rottofreno (PC) Foglio 18 Particella 203
Subalterno 2 Cat. A/4 con area cortilizia di pertinenza e, quindi, ha goduto anche la quota di ½ del predetto immobile intestata alla signora ?”, ha riferito: “E' vero, si tratta di Controparte_1 un appartamento. Io ero affittuario, insieme ai miei genitori dell'appartamento sottostante a quello dove viveva con sua madre . Il locatore era Parte_1 CP_1 Parte_1
Ricordo di essere stato lì in affitto dal 1979 al 2001”. Ha anche sostenuto che Parte_1 sin da data anteriore all'anno 2000, ha stipulato contratti di locazione aventi ad oggetto anche la quota intestata a e ha percepito in via esclusiva ed incontestata il relativo canone. Controparte_1
Sul capitolo d) ha, infatti, così risposto: “E' vero, nel senso che la nostra famiglia ha sempre pagato l'affitto solo a . Ha confermato che era il solo ad Parte_1 Parte_1 occuparsi, a proprie esclusive spese, della manutenzione ordinaria e straordinaria anche della quota intestata a Sul cap. e) (“Vero che il sig. , sin da data Controparte_1 Parte_1 anteriore all'anno 2000, ha provveduto in via esclusiva alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria della quota intestata a ?”), ha risposto: “E' vero, i lavori di Controparte_1 straordinaria amministrazione sono sempre stati eseguiti e pagati da Ricordo Parte_1 che, ad esempio, lui si è occupato le grate alle finestre ed alla porta. Si è anche occupato della cura dell'orto e della sistemazione del tetto del garage”. Ha, quindi, riferito che sia lui, che il proprio padre sono stati affittuari di e che i canoni di locazione venivano Parte_1 percepiti solo da quest'ultimo. Ha confermato, infine, che sia lui, che il padre provvedevano, durante la locazione e d'accordo con l'attore, alla coltivazione dell'orto ed alla cura del giardino sull'area cortilizia di pertinenza dell'immobile.
Dell'attendibilità della teste non vi è motivo di dubitare, tenuto conto che lo stesso ha dimostrato di avere conoscenza diretta del luogo di causa, essendo stato affittuario di Parte_1 insieme alla sua famiglia, per oltre venti anni.
Dalle suddette dichiarazioni emerge che l'attore ha esercitato, per oltre vent'anni, un possesso pieno ed esclusivo sull'immobile vi è causa e che il titolare non ha mai contestato tale situazione di fatto, dimostrando un completo disinteressamento per tale bene.
3 Tali circostanze non risultano smentite da alcun elemento di segno contrario dal momento che i convenuti, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si sono costituito in giudizio.
Risulta, pertanto, provato il possesso ultraventennale del bene oggetto della domanda di usucapione.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di
[...]
della proprietà della quota, attualmente ancora intestata a Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito nel Comune di Rottofreno e censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 18, particella 203, subalterno 2, Cat. A/4. Dichiara, altresì, la presente sentenza soggetta a trascrizione presso il pubblico registro immobiliare tenuto presso l'Agenzia Territoriale competente.
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione di parte convenuta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di (C.F. Parte_1
), della proprietà della quota, attualmente intestata a C.F._1 Controparte_1
(deceduta il 09.08.2007 in Pianella, prov. di Pescara), dell'immobile sito nel Comune di
Rottofreno (PC) e censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 18, particella 203, subalterno 2,
Cat. A/4.;
2. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente e autorizza l'U.T.E. di Piacenza ad effettuare le variazioni catastali del bene di cui al punto 1) del presente provvedimento a favore dell'attore;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio.
Piacenza, 16.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1643/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Silvia Bricchi, elettivamente domiciliato in Piacenza, viale Dante Alighieri n. 26, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo, depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, gli Eredi di impersonalmente Controparte_1 considerati al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della piena proprietà della quota pari ad 1/2, intestata a deceduta in data Controparte_1
09.08.2007, dell'immobile censito al NCEU del Comune di Rottofreno (PC) al foglio 18, particella 203, subalterno 2, Cat. A/4, con area cortilizia di pertinenza, di cui era già titolare della quota di 1/2. A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che, da oltre vent'anni, esercitava su detto bene, per la sua interezza, un possesso pubblico e pacifico, occupandosi in via esclusiva della sua manutenzione ordinaria e straordinaria e incassando in via esclusiva, senza opposizione del comproprietario, i frutti derivanti dalla concessione in locazione ad uso abitativo
(a vari soggetti, nel corso degli anni) dell'intero immobile.
1.1) Con decreto del 07.02.2025, il G.I. dichiarava la contumacia degli eredi di Controparte_1 non costituiti in giudizio nonostante la rituale notifica (avvenuti per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c.), nei loro confronti, dell'atto introduttivo. All'udienza del 08.04.2025, ammetteva le prove orali formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., le quali venivano assunte all'udienza del 20.05.2025. In tale ultima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. Alla successiva udienza del 15.07.2025
(trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Occorre preliminarmente osservare che, al fine di acquistare per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, inteso, il primo, come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale e, il secondo, quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio. Grava, pertanto, su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa parte attrice ha offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercita sull'immobile per cui è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietaria ed attuando atti inequivocabilmente tesi ad escludere il titolare dal godimento
2 del bene.
Ed infatti, il teste sentito all'udienza del 20.05.2025, rispondendo al capitolo: Testimone_1
“Vero che il signor ha goduto interamente, sin da data anteriore all'anno Parte_1
2000, l'immobile censito al NCEU del Comune di Rottofreno (PC) Foglio 18 Particella 203
Subalterno 2 Cat. A/4 con area cortilizia di pertinenza e, quindi, ha goduto anche la quota di ½ del predetto immobile intestata alla signora ?”, ha riferito: “E' vero, si tratta di Controparte_1 un appartamento. Io ero affittuario, insieme ai miei genitori dell'appartamento sottostante a quello dove viveva con sua madre . Il locatore era Parte_1 CP_1 Parte_1
Ricordo di essere stato lì in affitto dal 1979 al 2001”. Ha anche sostenuto che Parte_1 sin da data anteriore all'anno 2000, ha stipulato contratti di locazione aventi ad oggetto anche la quota intestata a e ha percepito in via esclusiva ed incontestata il relativo canone. Controparte_1
Sul capitolo d) ha, infatti, così risposto: “E' vero, nel senso che la nostra famiglia ha sempre pagato l'affitto solo a . Ha confermato che era il solo ad Parte_1 Parte_1 occuparsi, a proprie esclusive spese, della manutenzione ordinaria e straordinaria anche della quota intestata a Sul cap. e) (“Vero che il sig. , sin da data Controparte_1 Parte_1 anteriore all'anno 2000, ha provveduto in via esclusiva alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria della quota intestata a ?”), ha risposto: “E' vero, i lavori di Controparte_1 straordinaria amministrazione sono sempre stati eseguiti e pagati da Ricordo Parte_1 che, ad esempio, lui si è occupato le grate alle finestre ed alla porta. Si è anche occupato della cura dell'orto e della sistemazione del tetto del garage”. Ha, quindi, riferito che sia lui, che il proprio padre sono stati affittuari di e che i canoni di locazione venivano Parte_1 percepiti solo da quest'ultimo. Ha confermato, infine, che sia lui, che il padre provvedevano, durante la locazione e d'accordo con l'attore, alla coltivazione dell'orto ed alla cura del giardino sull'area cortilizia di pertinenza dell'immobile.
Dell'attendibilità della teste non vi è motivo di dubitare, tenuto conto che lo stesso ha dimostrato di avere conoscenza diretta del luogo di causa, essendo stato affittuario di Parte_1 insieme alla sua famiglia, per oltre venti anni.
Dalle suddette dichiarazioni emerge che l'attore ha esercitato, per oltre vent'anni, un possesso pieno ed esclusivo sull'immobile vi è causa e che il titolare non ha mai contestato tale situazione di fatto, dimostrando un completo disinteressamento per tale bene.
3 Tali circostanze non risultano smentite da alcun elemento di segno contrario dal momento che i convenuti, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si sono costituito in giudizio.
Risulta, pertanto, provato il possesso ultraventennale del bene oggetto della domanda di usucapione.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di
[...]
della proprietà della quota, attualmente ancora intestata a Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito nel Comune di Rottofreno e censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 18, particella 203, subalterno 2, Cat. A/4. Dichiara, altresì, la presente sentenza soggetta a trascrizione presso il pubblico registro immobiliare tenuto presso l'Agenzia Territoriale competente.
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione di parte convenuta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di (C.F. Parte_1
), della proprietà della quota, attualmente intestata a C.F._1 Controparte_1
(deceduta il 09.08.2007 in Pianella, prov. di Pescara), dell'immobile sito nel Comune di
Rottofreno (PC) e censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 18, particella 203, subalterno 2,
Cat. A/4.;
2. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente e autorizza l'U.T.E. di Piacenza ad effettuare le variazioni catastali del bene di cui al punto 1) del presente provvedimento a favore dell'attore;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio.
Piacenza, 16.07.2025
Il Giudice
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