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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Lorenzo Orsenigo Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 546/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1
– tempore di C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, Viale Parte_2 P.IVA_1
Premuda n. 23, presso lo studio dell'avv. Diego Barbarito, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Riccardo Mariconti;
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n.1, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è ex lege rappresentato e difeso;
appellato pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 54/2022 emessa dalla Controparte_1
di Genova in data 17 marzo 2022
[...]
Sulle seguenti conclusioni
Per Controparte_2
“In via principale: in riforma dell'appellata sentenza, annullare, revocare e/o dichiarare comunque illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 54/2022, emessa dalla di , Controparte_1 CP_1 Controparte_1
in data 17.3.2022 e notificata il 22.3.2022.
Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”:
1) si occupa della distribuzione e commercializzazione all'ingrosso di prodotti ittici Parte_2
nazionali ed internazionali;
2) presso la sede di Via Fantoli a Milano si trovano gli uffici amministrativi della società, nonché
un magazzino di circa 600 mq;
3) presso tale magazzino il pesce proveniente da diversi paesi stranieri e acquistato all'ingrosso viene rivenduto, sempre all'ingrosso, esclusivamente a imprese del settore all'estero e in Italia;
4) il pesce presente nel locale magazzino non viene mai venduto al dettaglio al pubblico o al consumatore finale;
5) sulle 719 scatole di salmone era presente l'etichetta che si rammostra al teste (come da doc. 6);
6) sulle 719 scatole di salmone è stata apposta una nuova etichetta (come da doc. 7 che si rammostra al teste) al fine di evitare di dover perdere la merce;
7) le 719 scatole di salmone dovevano essere vendute all'ingrosso a imprese del settore ittico all'estero e in Italia;
8) le 719 scatole di salmone non erano destinate alla vendita al dettaglio al pubblico o al consumatore finale.
pagina 2 di 11 Si precisa sin d'ora che i capitoli di prova sopra indicati sono da considerarsi ammissibili seppure formulati in maniera negativa e ciò in considerazione della recente pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. Civ. ord. 35146 del 18.11.2021) che espressamente ha ammesso tale possibilità.
Si indicano quali testimoni: Sig. , c/o Via Gaudenzio Fantoli n. 28/11, Testimone_1 Parte_2
Milano; Sig. , residente in [...]”. Testimone_2
Per il Controparte_1
[...]
“Voglia il Giudice adito rigettare l'appello. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , in proprio e quale legale rappresentante pro – tempore di Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 54/2022, emessa in data 17 marzo 2022 dalla di e notificata il 22.03.2022, con la quale era stato Controparte_1 CP_1 ingiunto al pagamento di euro 750,00, per la violazione dell'art. 58 Reg. UE 1224/2009 e degli artt. 10, comma 1 lett. z) e 11, comma 4, d.lgs. 4/2012 e successive modifiche, per la violazione delle disposizioni in tema di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti ittici.
2. Parte opponente premetteva che:
- in data 19.12.2021, veniva fatta un'ispezione, dalla Capitaneria di Porto di presso il CP_1
magazzino della Società situato in Milano, via Fantoli, ove esercita la propria Parte_2 attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici;
- in tale occasione, venivano rinvenute settecentodiciannove casse di polistirolo chiuse, del peso di circa 23 kg. ciascuna, contenenti “salmone atlantico fresco” e aventi etichette prive di indicazioni in lingua italiana, essendo stata utilizzata la lingua spagnola (i.e. “salmon atlantico”);
- in ragione di ciò, veniva elevata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500,00 e si procedeva al sequestro della merce, dandosi atto, a verbale, che, sotto la supervisione degli
Accertatori, veniva sanata la violazione con l'apposizione dell'etichetta riportante i dati corretti;
pagina 3 di 11 - l'odierno appellante, in detta qualità, presentava osservazioni, che venivano in gran parte respinte, con la sola riduzione della sanzione inflitta nella misura pari al minimo edittale di euro 750,00.
3. Con l'opposizione proposta in primo grado, essenzialmente, veniva prospettata l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati, poiché la si Controparte_3 occupa della sola “vendita all'ingrosso”, in Italia ed all'estero, di prodotti ittici e non effettua vendita diretta al consumatore o al settore della ristorazione;
inoltre, poiché - sull'etichetta posta sulle scatole indicate - vi era comunque l'indicazione “salmon atlantico”, quale lingua facilmente comprensibile;
infine, tenuto conto che alcun rilievo era stato sollevato dagli Accertatori dal punto di vista della sicurezza alimentare dei prodotti.
4. La di si costituiva nel giudizio di primo grado, concludendo Controparte_1 CP_1 per il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 9550/2023 pubblicata in data 27.11.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) respinge l'opposizione promossa da e da e, per l'effetto, conferma Parte_2 Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 54/2022 emessa da di in data Controparte_1 CP_1
17.03.2022;
2) compensa fra le parti le spese di lite”.
6. Il Tribunale di Milano, richiamata la normativa rilevante nel caso in decisione, riteneva infondati i motivi di opposizione, essenzialmente, argomentando che la stessa fosse orientata alla tutela del consumatore finale e che, quindi, dovesse recare le indicazioni nella lingua dello Stato ove l'attività d'impresa viene esercitata e, nella specie, in lingua italiana.
7. , in proprio e quale legale rappresentante pro – tempore di ha Parte_1 Parte_2
proposto appello, avverso la sentenza n. 9550/2023 e della quale chiede la riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Vizio di motivazione – erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo
grado in ordine alla vendita dei prodotti ittici al consumatore finale – violazione dell'art. 115
c.p.c.”;
pagina 4 di 11 II^ motivo: “Vizio di motivazione – erronea applicazione dell'art. 58 del Regolamento CE n.
1224/2009, dell'art. 10 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, degli artt. 8, commi 7 e 8, del Regolamento
(UE) e degli artt. 19, comma 7 e 20 del d.lgs. 231/2017”;
III^ motivo: “Vizio di motivazione per omessa valutazione dei documenti prodotti dai ricorrenti – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
IV^ motivo: “Vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove testimoniali richieste dai
ricorrenti – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
V^ motivo: “Omessa motivazione su un punto fondamentale della controversia avente ad oggetto la competenza della di a emettere l'ordinanza – ingiunzione – Controparte_1 CP_1 violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
8. La di si è costituita in appello e ha concluso per la conferma Controparte_1 CP_1
della statuizione impugnata.
9. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 12 giugno 2024, la causa è stata avviata per discussione e decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 e, all'esito, veniva data lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto gli appellanti responsabili degli illeciti amministrativi loro ascritti, in quanto “
[…] non v'è dubbio alcuno che gli obblighi di etichettatura, tracciabilità, nonché corretta informazione, essendo rivolti al consumatore finale, devono essere assolti nella lingua ufficiale dello Stato del consumatore finale” e che “salva diversa disposizione legislativa, come in alcune Regioni a Statuto Speciale, è l'italiano la lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori che risiedono in Italia” – (così pg. 5 sentenza).
Evidenzia, in particolare, l'appellante di esercitare la sola attività di “commercio all'ingrosso” e che non effettua vendita diretta al “consumatore finale”, quale circostanza mai messa in dubbio da parte appellata.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, in quanto logicamente connessi e con il quale l'appellante deduce l'erroneità della statuizione di primo grado laddove ha pagina 5 di 11 affermato l'obbligo della “lingua italiana” nelle etichette utilizzate per il commercio all'ingrosso di prodotti ittici, sebbene nulla venga esplicitato in tale senso da parte dell'art. 58 Reg. UE n.
1224/2009, sulla base del quale è stata contestata la violazione per cui è giudizio.
Ulteriormente, l'appellante richiama il disposto di cui all'art. 15 Reg. UE n. 1169/2011, in base al quale è previsto che “le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte del consumatore”.
Ancora, evidenzia i contenuti del “chiarimento” espresso, in data 13.12.2022, dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prodotto sub doc. n. 8) ed in base al quale talune disposizioni previste dal citato Reg. UE n. 1169/2011) cit. non si applicano nei rapporti fra imprese.
Infine, rileva che, in data 27.11.2023, l'ATS della Città Metropolitana di Milano abbia svolto un
“audit” presso la sede di e abbia ritenuto regolari le etichettature sui prodotti ittici, Parte_2
sebbene identiche a quelle oggetto di accertamento da parte della di Controparte_1 CP_1
Ciò premesso la Corte ritiene che i motivi di appello in esame siano infondati, per i seguenti principali motivi.
I.A. Preliminarmente, si osserva che l'art. 58 Reg. UE 1224/2009, approvato dal Consiglio in data
20 novembre 2009 e istitutivo di “un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme di politica comune sulla pesca” - rubricato “Tracciabilità” - esordisca, al comma 1°, come segue “… tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio” e, al comma 2°, preveda che “i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nell'Unione o che probabilmente lo saranno, sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita”.
Il comma 5° prescrive che “L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero
pagina 6 di 11 di individui;
bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di
riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di
individui; f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Per ciò che concerne il diritto nazionale, il Decreto n. 001905 del 22 settembre 2017 –
“Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle spese ittiche di interesse nazionale”
(G.U. Serie Generale n. 266 del 14.11.2017) - individua le denominazioni, in lingua italiana, delle specie ittiche, come da allegato n. 1).
L'allegato n.1) – in relazione al “salmone” – prevede diverse denominazioni, a seconda delle caratteristiche del prodotto, ma non compare quella di “salmon atlantico”.
Infine, dal punto di vista sanzionatorio, l'art. 10, comma 1°, lett. z), d.lgs. 4/2012 punisce la violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché la violazione delle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente alle partite di pesca e acquacultura.
Il successivo art. 11, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 – sanzione che, nella specie, veniva applicata nella misura minima di euro 750,00.
I.B. Tenuto conto di tale inquadramento normativo, questa Corte ritiene che la prospettazione di parte appellante non sia meritevole di accoglimento, nella parte in cui assume l'insussistenza di un obbligo di utilizzare “etichette” in lingua italiana per le specie ittiche commercializzate all'ingrosso da parte di Società operante in Italia.
Ciò, quanto meno, per un duplice ordine di ragioni.
Sotto un primo profilo, non si ritiene condivisibile l'interpretazione di detta disciplina unionale nel senso auspicato da parte appellante e cioè che solo l'imprenditore che commercia direttamente con il consumatore sarebbe sottoposto al rispetto di tale obbligo.
pagina 7 di 11 Invero, la normativa in precedenza evidenziata appare piuttosto finalizzata – come, peraltro, affermato espressamente nell'incipit dell'art.58 Reg. UE cit. – a consentire la “tracciabilità” dei prodotti ittici “dalla cattura” alla “vendita al dettaglio”.
La filiera del commercio di tali prodotti è articolata e comprende, per quanto di diretto interesse ai fini della decisione, anche la fase del “commercio all'ingrosso” – che è l'attività svolta da
Parte_2
Pertanto – sebbene la “tracciabilità” venga ragionevolmente imposta al fine (ultimo) di tutelare il consumatore, che è il destinatario di tali prodotti e che si colloca a valle delle diverse fasi di cattura, trasformazione e distribuzione dei prodotti - onde realizzare tale obiettivo, la stessa deve essere necessariamente garantita anche nelle “fasi intermedie”, al precipuo fine di consentire gli opportuni controlli e le verifiche del caso da parte delle Autorità preposte.
Le prescrizioni da seguire, a detti fini, sono imposte sia dalla normativa unionale (che detta le
“prescrizioni minime” indicate), sia da quella di diritto interno e che vanno interpretate avendo riguardo a detta finalità di tutela.
Di conseguenza, corretta e immune da censure appare l'interpretazione offerta dal Giudice di primo grado, nella misura in cui ha affermato che – laddove l'attività di commercio all'ingrosso si svolga in Italia – la stessa richiede l'utilizzo di etichette, sui prodotti ittici, in “lingua italiana”.
, in tale senso, anche un'ulteriore considerazione. CP_4
La denominazione del prodotto, così come impressa sull'etichetta, ha l'ulteriore valenza di identificare una specifica tipologia di specie ittica, avente dterminate caratteristiche alimentari.
Con particolare riferimento al “salmone”, il d.m. 22.9.2017 cit., nel suo allegato n.1), a pg. 15, indica sette diverse tipologie di salmone, ma nessuna è riferibile alla denominazione “salmon atlantico”, cioè quella utilizzata da parte appellante nelle etichette indicate1.
pagina 8 di 11 Pertanto, consentire l'utilizzo di denominazioni di specie ittiche in “lingua straniera”, per l'esercizio di attività di impresa in Italia, anche se in una lingua all'apparenza comprensibile, non garantisce quella “tracciabilità” del prodotto in vista della quale è stata approvata la disciplina unionale in precedenza citata e, in ogni caso, la certa individuazione della “specie ittica” di riferimento.
II. Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere esaminato il citato documento n. 8), relativo ai chiarimenti datati 13.12.2022 del
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in ordine alla lingua da utilizzare sulle etichette, nei rapporti fra imprese.
Ritiene l'appellante che tale documento consentirebbe di escludere che, tra queste ultime, debba essere indicata sulle etichette la lingua italiana.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
Dalla lettura di tale chiarimento – reso, peraltro, non dall'Amministrazione Centrale, ma dall'
“Ufficio del Nord – Est” – non emerge il “quesito” che venne posto all'Amministrazione e, quindi, non si è in grado di verificare la sua pertinenza, in tutto o in parte, al caso in decisione.
III. Con il quarto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere ammesso le prove testimoniali formulate e per non avere motivato la mancata ammissione.
Rileva l'appellante che le indicate prove orali avrebbero consentito di dimostrare le modalità con cui svolge la propria attività commerciale e, in particolare, il fatto che non ha contatti Parte_2
con il consumatore finale.
Ad avviso della Corte, tenuto conto delle valutazioni in precedenza effettuate – in base alle quali appare non controverso il fatto che la Società svolga solo attività di commercio all'ingresso – la doglianza in esame risulta assorbita.
IV. Infine, con il quinto motivo di appello, parte appellante contesta l'errata indicazione del
“Ministero” competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento e che individua nel
“Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste” e non – così
pagina 9 di 11 come indicato nel provvedimento impugnato – nel “Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili”.
La doglianza, così come proposta, appare generica e comunque infondata, tenuto conto che la di – che risulta avere effettuato gli accertamenti (come da verbale di Controparte_1 CP_1
accertamento e di contestazione n. 310025/2021 – doc. n. 1 appellante) – dipende dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che, di conseguenza, è competente ad emettere l'ordinanza – ingiunzione.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa
(che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Parte_2
Capitaneria di Porto di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 9550/2023 CP_1
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 27 novembre 2023;
- condanna , in proprio e quale legale rappresentante di alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -
Capitaneria di Porto di delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 494,00 CP_1
per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte di e di di un Parte_1 CP_5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Lorenzo Orsenigo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, nel citato allegato, vengono identificate solo le seguenti specie di “salmone”: salmone asiatico (con due distinte tipologie), salmone rosa, salmone keta, salmone argentato, salmone NE, salmone rosso e salmone reale;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Lorenzo Orsenigo Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 546/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1
– tempore di C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, Viale Parte_2 P.IVA_1
Premuda n. 23, presso lo studio dell'avv. Diego Barbarito, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Riccardo Mariconti;
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n.1, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è ex lege rappresentato e difeso;
appellato pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 54/2022 emessa dalla Controparte_1
di Genova in data 17 marzo 2022
[...]
Sulle seguenti conclusioni
Per Controparte_2
“In via principale: in riforma dell'appellata sentenza, annullare, revocare e/o dichiarare comunque illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 54/2022, emessa dalla di , Controparte_1 CP_1 Controparte_1
in data 17.3.2022 e notificata il 22.3.2022.
Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”:
1) si occupa della distribuzione e commercializzazione all'ingrosso di prodotti ittici Parte_2
nazionali ed internazionali;
2) presso la sede di Via Fantoli a Milano si trovano gli uffici amministrativi della società, nonché
un magazzino di circa 600 mq;
3) presso tale magazzino il pesce proveniente da diversi paesi stranieri e acquistato all'ingrosso viene rivenduto, sempre all'ingrosso, esclusivamente a imprese del settore all'estero e in Italia;
4) il pesce presente nel locale magazzino non viene mai venduto al dettaglio al pubblico o al consumatore finale;
5) sulle 719 scatole di salmone era presente l'etichetta che si rammostra al teste (come da doc. 6);
6) sulle 719 scatole di salmone è stata apposta una nuova etichetta (come da doc. 7 che si rammostra al teste) al fine di evitare di dover perdere la merce;
7) le 719 scatole di salmone dovevano essere vendute all'ingrosso a imprese del settore ittico all'estero e in Italia;
8) le 719 scatole di salmone non erano destinate alla vendita al dettaglio al pubblico o al consumatore finale.
pagina 2 di 11 Si precisa sin d'ora che i capitoli di prova sopra indicati sono da considerarsi ammissibili seppure formulati in maniera negativa e ciò in considerazione della recente pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. Civ. ord. 35146 del 18.11.2021) che espressamente ha ammesso tale possibilità.
Si indicano quali testimoni: Sig. , c/o Via Gaudenzio Fantoli n. 28/11, Testimone_1 Parte_2
Milano; Sig. , residente in [...]”. Testimone_2
Per il Controparte_1
[...]
“Voglia il Giudice adito rigettare l'appello. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , in proprio e quale legale rappresentante pro – tempore di Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 54/2022, emessa in data 17 marzo 2022 dalla di e notificata il 22.03.2022, con la quale era stato Controparte_1 CP_1 ingiunto al pagamento di euro 750,00, per la violazione dell'art. 58 Reg. UE 1224/2009 e degli artt. 10, comma 1 lett. z) e 11, comma 4, d.lgs. 4/2012 e successive modifiche, per la violazione delle disposizioni in tema di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti ittici.
2. Parte opponente premetteva che:
- in data 19.12.2021, veniva fatta un'ispezione, dalla Capitaneria di Porto di presso il CP_1
magazzino della Società situato in Milano, via Fantoli, ove esercita la propria Parte_2 attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici;
- in tale occasione, venivano rinvenute settecentodiciannove casse di polistirolo chiuse, del peso di circa 23 kg. ciascuna, contenenti “salmone atlantico fresco” e aventi etichette prive di indicazioni in lingua italiana, essendo stata utilizzata la lingua spagnola (i.e. “salmon atlantico”);
- in ragione di ciò, veniva elevata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500,00 e si procedeva al sequestro della merce, dandosi atto, a verbale, che, sotto la supervisione degli
Accertatori, veniva sanata la violazione con l'apposizione dell'etichetta riportante i dati corretti;
pagina 3 di 11 - l'odierno appellante, in detta qualità, presentava osservazioni, che venivano in gran parte respinte, con la sola riduzione della sanzione inflitta nella misura pari al minimo edittale di euro 750,00.
3. Con l'opposizione proposta in primo grado, essenzialmente, veniva prospettata l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati, poiché la si Controparte_3 occupa della sola “vendita all'ingrosso”, in Italia ed all'estero, di prodotti ittici e non effettua vendita diretta al consumatore o al settore della ristorazione;
inoltre, poiché - sull'etichetta posta sulle scatole indicate - vi era comunque l'indicazione “salmon atlantico”, quale lingua facilmente comprensibile;
infine, tenuto conto che alcun rilievo era stato sollevato dagli Accertatori dal punto di vista della sicurezza alimentare dei prodotti.
4. La di si costituiva nel giudizio di primo grado, concludendo Controparte_1 CP_1 per il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 9550/2023 pubblicata in data 27.11.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) respinge l'opposizione promossa da e da e, per l'effetto, conferma Parte_2 Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 54/2022 emessa da di in data Controparte_1 CP_1
17.03.2022;
2) compensa fra le parti le spese di lite”.
6. Il Tribunale di Milano, richiamata la normativa rilevante nel caso in decisione, riteneva infondati i motivi di opposizione, essenzialmente, argomentando che la stessa fosse orientata alla tutela del consumatore finale e che, quindi, dovesse recare le indicazioni nella lingua dello Stato ove l'attività d'impresa viene esercitata e, nella specie, in lingua italiana.
7. , in proprio e quale legale rappresentante pro – tempore di ha Parte_1 Parte_2
proposto appello, avverso la sentenza n. 9550/2023 e della quale chiede la riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Vizio di motivazione – erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo
grado in ordine alla vendita dei prodotti ittici al consumatore finale – violazione dell'art. 115
c.p.c.”;
pagina 4 di 11 II^ motivo: “Vizio di motivazione – erronea applicazione dell'art. 58 del Regolamento CE n.
1224/2009, dell'art. 10 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, degli artt. 8, commi 7 e 8, del Regolamento
(UE) e degli artt. 19, comma 7 e 20 del d.lgs. 231/2017”;
III^ motivo: “Vizio di motivazione per omessa valutazione dei documenti prodotti dai ricorrenti – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
IV^ motivo: “Vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove testimoniali richieste dai
ricorrenti – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
V^ motivo: “Omessa motivazione su un punto fondamentale della controversia avente ad oggetto la competenza della di a emettere l'ordinanza – ingiunzione – Controparte_1 CP_1 violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
8. La di si è costituita in appello e ha concluso per la conferma Controparte_1 CP_1
della statuizione impugnata.
9. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 12 giugno 2024, la causa è stata avviata per discussione e decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 e, all'esito, veniva data lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto gli appellanti responsabili degli illeciti amministrativi loro ascritti, in quanto “
[…] non v'è dubbio alcuno che gli obblighi di etichettatura, tracciabilità, nonché corretta informazione, essendo rivolti al consumatore finale, devono essere assolti nella lingua ufficiale dello Stato del consumatore finale” e che “salva diversa disposizione legislativa, come in alcune Regioni a Statuto Speciale, è l'italiano la lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori che risiedono in Italia” – (così pg. 5 sentenza).
Evidenzia, in particolare, l'appellante di esercitare la sola attività di “commercio all'ingrosso” e che non effettua vendita diretta al “consumatore finale”, quale circostanza mai messa in dubbio da parte appellata.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, in quanto logicamente connessi e con il quale l'appellante deduce l'erroneità della statuizione di primo grado laddove ha pagina 5 di 11 affermato l'obbligo della “lingua italiana” nelle etichette utilizzate per il commercio all'ingrosso di prodotti ittici, sebbene nulla venga esplicitato in tale senso da parte dell'art. 58 Reg. UE n.
1224/2009, sulla base del quale è stata contestata la violazione per cui è giudizio.
Ulteriormente, l'appellante richiama il disposto di cui all'art. 15 Reg. UE n. 1169/2011, in base al quale è previsto che “le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte del consumatore”.
Ancora, evidenzia i contenuti del “chiarimento” espresso, in data 13.12.2022, dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prodotto sub doc. n. 8) ed in base al quale talune disposizioni previste dal citato Reg. UE n. 1169/2011) cit. non si applicano nei rapporti fra imprese.
Infine, rileva che, in data 27.11.2023, l'ATS della Città Metropolitana di Milano abbia svolto un
“audit” presso la sede di e abbia ritenuto regolari le etichettature sui prodotti ittici, Parte_2
sebbene identiche a quelle oggetto di accertamento da parte della di Controparte_1 CP_1
Ciò premesso la Corte ritiene che i motivi di appello in esame siano infondati, per i seguenti principali motivi.
I.A. Preliminarmente, si osserva che l'art. 58 Reg. UE 1224/2009, approvato dal Consiglio in data
20 novembre 2009 e istitutivo di “un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme di politica comune sulla pesca” - rubricato “Tracciabilità” - esordisca, al comma 1°, come segue “… tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio” e, al comma 2°, preveda che “i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nell'Unione o che probabilmente lo saranno, sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita”.
Il comma 5° prescrive che “L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero
pagina 6 di 11 di individui;
bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di
riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di
individui; f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Per ciò che concerne il diritto nazionale, il Decreto n. 001905 del 22 settembre 2017 –
“Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle spese ittiche di interesse nazionale”
(G.U. Serie Generale n. 266 del 14.11.2017) - individua le denominazioni, in lingua italiana, delle specie ittiche, come da allegato n. 1).
L'allegato n.1) – in relazione al “salmone” – prevede diverse denominazioni, a seconda delle caratteristiche del prodotto, ma non compare quella di “salmon atlantico”.
Infine, dal punto di vista sanzionatorio, l'art. 10, comma 1°, lett. z), d.lgs. 4/2012 punisce la violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché la violazione delle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente alle partite di pesca e acquacultura.
Il successivo art. 11, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 – sanzione che, nella specie, veniva applicata nella misura minima di euro 750,00.
I.B. Tenuto conto di tale inquadramento normativo, questa Corte ritiene che la prospettazione di parte appellante non sia meritevole di accoglimento, nella parte in cui assume l'insussistenza di un obbligo di utilizzare “etichette” in lingua italiana per le specie ittiche commercializzate all'ingrosso da parte di Società operante in Italia.
Ciò, quanto meno, per un duplice ordine di ragioni.
Sotto un primo profilo, non si ritiene condivisibile l'interpretazione di detta disciplina unionale nel senso auspicato da parte appellante e cioè che solo l'imprenditore che commercia direttamente con il consumatore sarebbe sottoposto al rispetto di tale obbligo.
pagina 7 di 11 Invero, la normativa in precedenza evidenziata appare piuttosto finalizzata – come, peraltro, affermato espressamente nell'incipit dell'art.58 Reg. UE cit. – a consentire la “tracciabilità” dei prodotti ittici “dalla cattura” alla “vendita al dettaglio”.
La filiera del commercio di tali prodotti è articolata e comprende, per quanto di diretto interesse ai fini della decisione, anche la fase del “commercio all'ingrosso” – che è l'attività svolta da
Parte_2
Pertanto – sebbene la “tracciabilità” venga ragionevolmente imposta al fine (ultimo) di tutelare il consumatore, che è il destinatario di tali prodotti e che si colloca a valle delle diverse fasi di cattura, trasformazione e distribuzione dei prodotti - onde realizzare tale obiettivo, la stessa deve essere necessariamente garantita anche nelle “fasi intermedie”, al precipuo fine di consentire gli opportuni controlli e le verifiche del caso da parte delle Autorità preposte.
Le prescrizioni da seguire, a detti fini, sono imposte sia dalla normativa unionale (che detta le
“prescrizioni minime” indicate), sia da quella di diritto interno e che vanno interpretate avendo riguardo a detta finalità di tutela.
Di conseguenza, corretta e immune da censure appare l'interpretazione offerta dal Giudice di primo grado, nella misura in cui ha affermato che – laddove l'attività di commercio all'ingrosso si svolga in Italia – la stessa richiede l'utilizzo di etichette, sui prodotti ittici, in “lingua italiana”.
, in tale senso, anche un'ulteriore considerazione. CP_4
La denominazione del prodotto, così come impressa sull'etichetta, ha l'ulteriore valenza di identificare una specifica tipologia di specie ittica, avente dterminate caratteristiche alimentari.
Con particolare riferimento al “salmone”, il d.m. 22.9.2017 cit., nel suo allegato n.1), a pg. 15, indica sette diverse tipologie di salmone, ma nessuna è riferibile alla denominazione “salmon atlantico”, cioè quella utilizzata da parte appellante nelle etichette indicate1.
pagina 8 di 11 Pertanto, consentire l'utilizzo di denominazioni di specie ittiche in “lingua straniera”, per l'esercizio di attività di impresa in Italia, anche se in una lingua all'apparenza comprensibile, non garantisce quella “tracciabilità” del prodotto in vista della quale è stata approvata la disciplina unionale in precedenza citata e, in ogni caso, la certa individuazione della “specie ittica” di riferimento.
II. Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere esaminato il citato documento n. 8), relativo ai chiarimenti datati 13.12.2022 del
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in ordine alla lingua da utilizzare sulle etichette, nei rapporti fra imprese.
Ritiene l'appellante che tale documento consentirebbe di escludere che, tra queste ultime, debba essere indicata sulle etichette la lingua italiana.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
Dalla lettura di tale chiarimento – reso, peraltro, non dall'Amministrazione Centrale, ma dall'
“Ufficio del Nord – Est” – non emerge il “quesito” che venne posto all'Amministrazione e, quindi, non si è in grado di verificare la sua pertinenza, in tutto o in parte, al caso in decisione.
III. Con il quarto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere ammesso le prove testimoniali formulate e per non avere motivato la mancata ammissione.
Rileva l'appellante che le indicate prove orali avrebbero consentito di dimostrare le modalità con cui svolge la propria attività commerciale e, in particolare, il fatto che non ha contatti Parte_2
con il consumatore finale.
Ad avviso della Corte, tenuto conto delle valutazioni in precedenza effettuate – in base alle quali appare non controverso il fatto che la Società svolga solo attività di commercio all'ingresso – la doglianza in esame risulta assorbita.
IV. Infine, con il quinto motivo di appello, parte appellante contesta l'errata indicazione del
“Ministero” competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento e che individua nel
“Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste” e non – così
pagina 9 di 11 come indicato nel provvedimento impugnato – nel “Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili”.
La doglianza, così come proposta, appare generica e comunque infondata, tenuto conto che la di – che risulta avere effettuato gli accertamenti (come da verbale di Controparte_1 CP_1
accertamento e di contestazione n. 310025/2021 – doc. n. 1 appellante) – dipende dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che, di conseguenza, è competente ad emettere l'ordinanza – ingiunzione.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa
(che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Parte_2
Capitaneria di Porto di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 9550/2023 CP_1
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 27 novembre 2023;
- condanna , in proprio e quale legale rappresentante di alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -
Capitaneria di Porto di delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 494,00 CP_1
per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte di e di di un Parte_1 CP_5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Lorenzo Orsenigo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, nel citato allegato, vengono identificate solo le seguenti specie di “salmone”: salmone asiatico (con due distinte tipologie), salmone rosa, salmone keta, salmone argentato, salmone NE, salmone rosso e salmone reale;