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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12653/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12653/2021 promossa da:
Parte_1
C.F. , con sede legale in Milano (MI) – 20124 - Piazza Repubblica
[...] P.IVA_1
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore e così del Curatore Dott. Parte_2
C.F. , rappresentato e difeso in virtù̀ di decreto autorizzativo in data
[...] C.F._1
10.06.2020 del Giudice Delegato, Dott.ssa Guendalina Pascale, e in forza di procura, in via disgiunta tra loro dall'Avv. Umberto Stradella, C.F. , del Foro di Milano, PEC: C.F._2
dall'Avv. Massimo Pellizzato, C.F. Email_1 C.F._3
, del Foro di Busto Arsizio, PEC: con domicilio eletto
[...] Email_2
in Milano Via Larga n. 31;
ATTORE
e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._4 in Sommacampagna (VR), alla Via Lattea n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Gigliola Bridda, C.F.
pagina 1 di 22 , del Foro di Trieste, con studio in Trieste alla via del Ronco n. 3 PEC: C.F._5
presso lo studio della quale è domiciliato;
Email_3
C.F. con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, CP_2 C.F._6
presso che, con l'avv. Mauro Longo (CF Controparte_3
), lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata a questa memoria di C.F._7
costituzione PEC: Email_4
C.F. contumace Parte_3 CodiceFiscale_8
, C.F. , contumace Controparte_4 CodiceFiscale_9
, C.F. , contumace CP_5 CodiceFiscale_10
, C.F. , contumace CP_6 CodiceFiscale_11
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
CONCLUSIONI PER L'ATTORE Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito in via principale di merito: accertare e dichiarare la responsabilità̀ contrattuale e/o extracontrattuale ex artt. 146 L.F., 2393, 2394 c.c. e/o 2043 c.c., 223 l. fall. in relazione all'art. 216 l. fall. e 2497 c.c. in solido tra loro, dei convenuti Sig.ri CP_1
, e , , ,
[...] CP_7 CP_2 Controparte_4 CP_5 CP_6
e per tutti i motivi esposti, e, conseguentemente, Controparte_8 Parte_3
CONDANNARE i convenuti medesimi, in solido tra loro, sino a concorrenza delle quote agli stessi singolarmente imputabili, al risarcimento a favore del del danno cagionato Parte_1 alla fallita e ai creditori sociali di quest'ultima quantificabili nell'importo Parte_1 complessivo di € 500.000,00, da liquidarsi anche in misura equitativa ex art. 1226 c.c. per la parte relativa al danno da nuove operazioni, ovvero nella minore o maggiore misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre interessi legali anche ex art. 1284 c. 4 c.c., anche anatocistici ex art. 1283 c.c., rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., quest'ultimo da
pagina 2 di 22 liquidarsi alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU., 16.07.2008 n. 19499).
Con vittoria di spese e competenze di causa, sia del giudizio di merito che della fase cautelare.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande svolte nei confronti del Sig. in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti Controparte_1
nel presente atto. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO CP_2
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale dichiarare con ogni miglior formula l'inammissibilità delle domande per violazione del principio di sinteticità e chiarezza negli atti processuali;
dichiarare con ogni miglior formula la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito respingere in ogni caso e con ogni miglior formula tutte le domande rivolte nei confronti del comparente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e compensi giudizio, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, con gli interessi ex art. 1284, co.4, c.c. e la rivalutazione monetaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2021, dopo il positivo esperimento di un procedimento cautelare ante-causam per sequestro conservativo nei confronti degli odierni convenuti, il
[...]
in persona del curatore fallimentare, espressamente autorizzato dal giudice delegato, ha Parte_4
convenuto in giudizio (amministratore delegato fino alla dichiarazione di fallimento), Controparte_1
(consigliere del cda fino alla dichiarazione di fallimento), (consigliere e Parte_3 CP_7 presidente del cda fino all'11.07.2019), (consigliere del cda fino alla dichiarazione di CP_2
fallimento), (consigliere del cda e vicepresidente fino alla dichiarazione di Controparte_8
fallimento), (presidente del collegio sindacale fino alla dichiarazione di fallimento), Controparte_4
(sindaco fino alla dichiarazione di fallimento) e (sindaco fino alla CP_6 CP_5
dichiarazione di fallimento).
La società avente ad oggetto attività turistica, veniva dichiarata fallita con sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 84/2020 del 21 gennaio 2020, sentenza depositata il 31 gennaio 2020.
Il ha chiesto al Tribunale il riconoscimento della responsabilità e la condanna Parte_1 al risarcimento del relativo danno dei componenti dell'organo amministrativo ( CP_1 CP_7 CP_2 pagina 3 di 22 e ) e dell'organo di controllo della società ( , e ) ai sensi dell'art. Pt_3 CP_8 CP_4 CP_5 CP_6
146 l. Fall. per gli illeciti commessi mediante specifici atti di mala gestio, oltre che per la prosecuzione dell'attività sociale a partire dall'8 giugno 2018, data in cui la società ha perso il capitale sociale, con aggravamento del dissesto.
Il nell'atto di citazione ha dedotto che: Parte_1
− la società costituita il 4.3.1996, da luglio 2017 passava sotto il controllo della Parte_1
società (doc. 16 atto di citazione). controllava in Controparte_9 CP_9 Parte_1
via diretta attraverso il 91% delle partecipazioni e in via indiretta attraverso il 9% delle partecipazioni detenute dalla società Marcopolo s.r.l., controllata al 100% da CP_9
− il 9.9.2017 acquistava anche la totalità delle quote di ST UR Italia s.r.l., società CP_9
sempre operante nel campo del turismo (doc. 10 atto di citazione);
− il 29.4.2018 tra e ST UR s.r.l. veniva stipulato un contratto di affitto di ramo Parte_1
d'azienda sottoposto a condizione sospensiva con il quale si rendeva affittuaria Parte_1 del ramo di azienda “Tour operating” di ST UR s.r.l. (doc. 11 atto di citazione);
− il contratto di affitto diveniva efficace l'8.6.2018 per il verificarsi della condizione sospensiva, come da atto ricognitivo del 14.6.2018 (doc. 17 atto di citazione);
− il 22.6.2018 ST UR s.r.l. veniva posta in liquidazione e mutava denominazione sociale in
Gestione CP_10 Parte_5 CP_11
− veniva dichiarata fallita il 7.2.2019, tuttavia, secondo quanto dichiarato dal suo Parte_6
curatore fallimentare, la situazione di insolvenza andrebbe fatta risalire già al 2015 (doc. 18 atto di citazione);
− a dicembre 2018, dopo solo sei mesi dall'esecuzione del contratto di affitto, nel bilancio di approvato il 29 aprile 2019 (doc. 22 atto di citazione) alla voce “crediti verso Parte_4 terzi” veniva esposto un credito nei confronti di di euro 4.432.646,46 . Il bilancio Parte_6 veniva approvato alla presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dell'intero collegio sindacale senza svalutazione del credito, nonostante il fallimento della debitrice.
Il patrimonio netto della società risultava, quindi, pari a 1.060.080,00 euro;
− nella nota integrativa al bilancio, ad illustrazione della voce “crediti iscritti nell'attivo circolante”, veniva scritto “non si è proceduto alla svalutazione del Credito in quanto si è scelto di attendere gli esiti della Verifica del Passivo, fissata per il prossimo 19/06/2019” (doc.
24 atto di citazione);
− l'istanza di insinuazione al passivo di da parte di veniva presentata il Parte_6 Parte_1
19.5.1019 (doc. n. 25 atto di citazione) e veniva respinta con questa motivazione (doc. n. 26 atto pagina 4 di 22 di citazione): “escluso ... non essendo né motivati i pagamenti dell'istante asseritamente effettuati in nome e per conto della fallita che fornita la prova certa di specifico accordo in merito tra le parti”.
− nel 2019 l'amministrazione della società realizzava un'altra operazione dannosa per la società.
In particolare, l'1.8.2019 cedeva la propria partecipazione azionaria in CP_9 Parte_1
alla società (doc. 29 atto di citazione) prevedendo nel contratto di
[...] Controparte_12 cessione che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto tramite l'accollo da parte di del CP_12
debito di vs accollo liberatorio grazie al consenso del creditore CP_9 Parte_1 cessionario reso l'1/8/2019 (doc. 24). era, infatti, titolare di un Parte_1 Parte_1
credito di 505.200,00 euro nei confronti di come da bilancio di esercizio del 2018 CP_9
(doc. 22 atto di citazione);
− la società accollante dal 2014 all'epoca dell'operazione non aveva mai approvato un CP_12
bilancio, infatti, i bilanci dal 2014 al 2018 venivano approvati tutti insieme, in ritardo, nell'assemblea del 30 dicembre 2019 (doc. 32 atto di citazione) e comunque dopo la data dell'1/8/2019, inoltre non presentava una consistenza patrimoniale idonea a garantire il debito verso Pt_1
− infine, eseguiva diversi pagamenti a favore di società collegate per lo più privi di Pt_1
giustificazione causale come emerge dalla consultazione degli estratti conto della società fallita
(doc. da 33 a 39 atto di citazione).
Sulla scorta di tali fatti il fallimento ha chiesto l'accertamento della responsabilità ex art.146 Parte_1
l.f. in relazione agli artt 2393, 2394 c.c. di tutti i convenuti in solido tra loro e la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali quantificati inizialmente in 2.047.645,74 euro, pari al deficit fallimentare considerando lo stato passivo e la mancanza assoluta di attivo.
Successivamente, il Fallimento all'udienza di precisazione delle conclusioni, alla luce delle ridotte capacità economiche dei convenuti rimasti in giudizio e delle transazioni stipulate con alcuni di questi, come si illustrerà meglio più avanti, riduceva la domanda di condanna al risarcimento dei danni a 500.000,00 euro.
In data 7.1.2022 si è costituito in giudizio, tardivamente, per l'udienza dell'11.1.2022 il convenuto CP_1
deducendo:
[...]
− di essere stato nominato consigliere delegato di in data 25.10.2017 rassegnando le Parte_1
proprie dimissioni in data 23.9.2019 (doc. 1 comparsa di costituzione);
− era rimasta inattiva fino all'aprile 2018, ovverosia fino alla data di perfezionamento Parte_1
del contratto di affitto di ramo di azienda turistico out going con la ST Tour Italia s.p.a.;
pagina 5 di 22 − la sottoscrizione del contratto di affitto consentiva da un lato di salvaguardare il marchio ST UR
s.r.l., l'avviamento derivante dall'immagine dell'azienda, il know how nonché la rete commerciale, dall'altro di poter acquisire l'azienda una volta effettuato il suo risanamento. Tale operazione di carattere imprenditoriale non aveva generato nessun rischio per né danno per i suoi Parte_1
creditori;
Parte_
− l'importo pari a 4.432.646,46 euro (crediti di verso non riguardava i pagamenti Pt_1
effettuati da a ST UR s.r.l., ma derivava da diverse operazioni contabili. Parte_1
Innanzitutto, parte di tale importo, pari a circa euro 1.500.000,00 euro, traeva origine da pagamenti effettuati da per conto della alla biglietteria IATA (Ente che centralizza Parte_1 Parte_6
l'emissione della biglietteria delle compagnie aeree mondo); infatti, posto che ST UR, a differenza di era legittimata ad emettere biglietteria, utilizzava il Parte_1 Parte_1
codice biglietteria Iata di ST UR s.r.l. per emettere i biglietti;
− per quanto riguarda il restante importo pari a circa 3.000.000,00 euro, lo stesso derivava da incassi Parte_ ricevuti da successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda in luogo di Parte_1
[...]
− gli amministratori di avevano ritenuto che la curatela fallimentare avrebbe Parte_1 Parte_6
restituito tutti i predetti importi, posto che si trattava di somme indebitamente incassate per conto di da parte di Parte_1 Parte_6
Il convenuto ha chiesto, quindi, contestando ogni profilo di responsabilità il rigetto delle CP_1
domande proposte dal qualificandole totalmente infondate in fatto e diritto. Parte_1
In data 17.12.2021 si è costituito per l'udienza dell'11.1.2022 il convenuto deducendo CP_2
che:
− aveva ricoperto, all'interno della Società , la carica di amministratore senza deleghe e Parte_1
non esecutivo, e non aveva, dunque, mai avuto alcuna informazione e notizia delle operazioni aziendali denunciate come dannose dalla Curatela, in quanto non portate all'attenzione del
Consiglio di Amministrazione;
− la Curatela attrice nulla aveva dedotto né provato in ordine alla presunta conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare l'intervento dell'amministratore senza deleghe al fine di scongiurare, in qualche modo, il fallimento della società limitandosi ad affermare, apoditticamente, che Parte_1
“non avrebbe ottemperato al dovere di agire informato”; CP_2
− tutte le deleghe per l'operatività della società erano in capo al Presidente e CP_7
all'amministratore delegato, , il quale peraltro aveva sempre agito sotto le Controparte_1
direttive ed il controllo del Presidente CP_7 pagina 6 di 22 − in merito all'iscrizione nel bilancio del 31 dicembre 2018 del credito vantato da a Parte_1
favore di ST UR s.r.l. di 4.432.646,46 euro, non può essere considerato CP_2
responsabile non avendo specifiche competenze amministrativo - contabili. Inoltre, il bilancio 2018 di era stato approvato dall'assemblea previo giudizio favorevole del Collegio Parte_1
sindacale;
− quanto all'operazione di liberazione dal debito della con relativo accollo del debito di CP_9
505.200,00 euro da parte della non aveva avuto nessuna contezza Parte_1 CP_2 dell'operazione, infatti, non aveva firmato il contratto, né aveva aderito o ratificato l'accollo liberatorio.
Il convenuto ha chiesto sulla scorta di tali difese di rigettare le domande proposte dal CP_2 Parte_1
nei suoi confronti in quanto totalmente infondate in fatto e diritto.
Il convenuto si è costituito il 26.7.2021 proponendo domanda riconvenzionale, Controparte_8 volta al “riconoscimento di manleva, garanzia e regresso nei confronti di tutti gli odierni co-convenuti, in considerazione dei fatti sopra esposti ed in particolare per i fatti da essi compiuti ed in corso di accertamento sulla base della domanda del , nonché per l'omissione dei doveri informativi Parte_1 nei suoi confronti”, e chiedendo, altresì, l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo id est la società
Controparte_9
La posizione del convenuto è stata dichiarata estinta con ordinanza del 26.11.2024 a Controparte_8 fronte dell'intervenuto accordo transattivo con la parte attrice e con la terza citata. In particolare, il giudice ha dichiarato estinto il rapporto processuale tra il e , tra e Parte_1 CP_8 CP_8
tra e tra e nonché tra e CP_1 CP_8 CP_7 CP_8 CP_2 CP_8 Controparte_9
Il convenuto GI si è costituito il 30.6.2022, la sua posizione processuale è stata dichiarata CP_7
estinta alla prima udienza dell'11.1.2022 a fronte dell'intervenuto accordo transattivo con il Parte_1
[...]
Il processo è proseguito, quindi, tra il e i convenuti costituiti, Parte_1 CP_1
e e i convenuti contumaci, (amm) , ,
[...] CP_2 Parte_3 CP_6 CP_5
(sindaci). Controparte_4
I convenuti consigliere del cda, , componente collegio sindacale, Parte_3 CP_6 CP_5
, componente collegio sindacale, , presidente del collegio sindacale, nonostante la
[...] Controparte_4 regolare notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci;
anche la società terza chiamata da , ' stata dichiarata contumace. CP_8 CP_9
pagina 7 di 22 Sono stati ammessi i 3 capitoli di prova dedotti dal convenuto nella memoria n. 2 ex Controparte_8
art. 183 c.p.c. ed assunta la prova alle udienze del 16 maggio 2023 e 13 luglio 2023.
Il 26.11.2024 il GI, viste le dichiarazioni di rinuncia e accettazione a spese compensate, ai sensi dell'art
306 c.p.c., estingueva il rapporto processuale tra il attore e , tra Parte_1 Controparte_8 CP_8
e tra e tra e nonché tra e CP_1 CP_8 CP_7 CP_8 CP_2 CP_8 Controparte_9
La causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio, in particolare restano da decidere le domande del fallimento verso (consigliere con deleghe), e (amm senza deleghe) i CP_1 CP_2 Pt_3
componenti del collegio sindacale , , . CP_6 CP_5 CP_4
***
La responsabilità degli amministratori della società Parte_1
L'art. 146 l. Fall. prevede che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile”.
La curatela ha agito nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo ( , Controparte_1
amministratore delegato, e consiglieri del consiglio di amministrazione) CP_2 Parte_3
ex art 146 l. Fall. sia per la responsabilità sociale ex art 2392 c.c. sia per la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali ex art 2394 e 2394 bis c.c.
La responsabilità degli amministratori di società per azioni verso la società ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 2392 ss c.c.
Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere delle loro scelte gestionali qualora, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate e imprudenti, irragionevoli, poste in essere in violazione di legge (compresa la previsione secondo cui devono agire con la diligenza professionale dagli stessi esigibile ex art. 1173 comma 2 c.c.) o dello statuto.
Gli amministratori senza specifiche deleghe hanno il dovere di agire informati e devono esercitare la facoltà di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione
(art 2381 u.c. c.c.); rispondono quando non siano intervenuti per impedire atti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori operativi, di cui siano venuti a conoscenza o di cui avrebbero dovuto venire a conoscenza alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cassazione civile sentenza del 18 ottobre 2022, n. 30499 “Gli amministratori privi di deleghe nelle società per azioni hanno l'obbligo, dettato dall'art. 2381 c.c., di agire in modo informato e, quindi, da un lato devono informarsi, esercitando i loro poteri di
pagina 8 di 22 vigilanza senza rimettersi alle sole segnalazioni degli amministratori delegati, dall'altro, laddove vengano a conoscenza - o siano tenuti a conoscere - condotte irregolari degli amministratori delegati, devono attivarsi per prevenirne o limitarne le conseguenze” (Cassazione civile sez. II, 31 ottobre 2023,
n. 30233).
In caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218
c.c. fa gravare sulla parte convenuta che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)
l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova della condotta dell'obbligato inadempiente e del nesso causale fra essa e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Applicando tali regole è onere della società attrice, nel caso di specie della curatela attrice, a sostegno dell'azione di responsabilità sociale provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta descritta come inadempiente degli amministratori, spettando invece a questi provare la diligenza nella specifica operazione posta in essere.
Il regime probatorio dell'azione extracontrattuale (azione dei creditori sociali) pone, invece, a carico dell'attore la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi della responsabilità.
Le contestazioni contenute nell'atto di citazione presentano un sufficiente grado di determinatezza.
In particolare, il nell'atto di citazione ha dedotto che l'inadempimento degli Parte_1
amministratori si è sostanziato:
Parte_
1. nell'aver fatto credito alla concedente l'affitto d'azienda ST Tour (poi per più di 4 milioni di euro nonostante la società fosse in crisi, fatto noto agli amministratori di e Pt_1
comunque nel non aver adottato alcuna misura affinché queste risorse finanziarie finissero
Parte_ nelle casse di piuttosto che di Pt_1
2. nell'accettazione da parte di creditrice di per 505.200,00 euro, dell'accollo Pt_1 CP_9 liberatorio del debito da parte dell'accollante in occasione dell'acquisto delle Controparte_12
azioni in detenute dalla cedente Pt_1 CP_9
3. nell'esecuzione dal 30 giugno 2018 a ottobre 2019 di pagamenti in totale di € 1.286.991,00 a favore della controllante e di società collegate privi di giustificazione causale1; 1 Specificamente allegati a pagina 13-17 della citazione e documentati dalla movimentazione bancaria dei relativi bonifici attestanti i seguenti pagamenti: 97.557,00; MARCOPOLO S.r.l. € 717.960,00; € Controparte_9 Parte_6
211.001,00; € 49.472,00; € 211.001,00, per il totale di € Controparte_13 Controparte_14
1.286.991,00
pagina 9 di 22 4. nell'aver richiesto e beneficiato ad aprile 2019 di un finanziamento bancario di euro 155.322,00
(con Banca Cambiano 1884 spa), operazione che ha aggravato il dissesto ottenuto celando lo stato di insolvenza in cui già versava la società; inoltre, nell' aver presentato allo sconto bancario fatture già saldate ottenendo anticipazioni bancarie (per euro 5.467,54 ed euro
5.567,55) che non sono mai state rimborsate e che hanno fatto sorgere crediti delle banche che hanno aggravato lo stato di indebitamento;
5. nella prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante la perdita del capitale sociale, perdita, tuttavia, non evincibile dal bilancio del 31 dicembre 2018 (approvato dall'assemblea il 29 aprile
2019 alla presenza dell'intero cda e del collegio sindacale) a causa dell'erronea appostazione di poste creditorie per un valore pari a 4.432.646,46 euro vantate da nei confronti di Pt_1 [...]
(già , finalizzata ad occultare la reale situazione patrimoniale della società; Pt_6 CP_15
Gli addebiti sono contestati a tutti gli amministratori in carica pro tempore senza una specifica distinzione di ruoli allegando che ad aprile 2019 sapevano o avrebbero dovuto sapere che la società si trovava in stato di dissesto.
Preliminarmente va detto che le dimissioni dalla carica di amministratore presentate da non CP_1
hanno avuto immediata efficacia, essendo state presentate successivamente a quelle di , CP_8 Pt_3
(dell'11.7.2019) e (23.9.2019), pure tutte ritenute condizionate nella loro efficacia alla nomina CP_2 di nuovi amministratori in applicazione dell'art 2385 c.c. considerando che il consiglio di amministrazione della società era composto da 5 consiglieri e che aveva per primo il 13.6.2019 CP_7
presentato le sue dimissioni con efficacia immediata (le uniche immediatamente efficaci); il nuovo organo amministrativo, unipersonale, veniva nominato il 7 gennaio 2020 (sentenza di fallimento del
21-31 gennaio 2020): sul punto il Collegio fa propria la decisione 23 novembre 2020 del Giudice del registro delle imprese richiamata dalla difesa dell'attrice e prodotta quale documento 161.
Quindi,
o è stato amministratore delegato dal 2.11.2017 al 7.1.2020, Controparte_1
o è stato consigliere dal 22.12.2017 al 7.1.2020, CP_2
o è stato consigliere senza deleghe dal 31.10.2018 al 7.1.2020 Parte_3
o , e sono stati componenti dell'organo di controllo CP_6 Controparte_4 CP_5
collegio sindacale dal 22.5.2017 al fallimento.
Le condotte denunciate come dannose si collocano negli esercizi 2018 e 2019.
Il ha fornito la prova delle condotte dannose indicate attraverso specifiche Parte_1
produzioni documentali.
pagina 10 di 22 Ritiene il Collegio, stante la riduzione del petitum all'importo di euro 500.000, di dover prendere le mosse dall'addebito della prosecuzione della attività di impresa in una situazione di azzeramento del capitale sociale per perdite con aggravio del dissesto, in violazione dei precetti di cui agli artt 2447
c.c., 2484 n. 4) c.c., 2485, 2486 c.c..
In sintesi, secondo la curatela il bilancio di esercizio 2018 approvato dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2019 (doc. 22 fall.) non sarebbe veritiero perché contiene l'appostazione di un credito di più di 4 milioni di euro verso la già fallita (l'affittante l'azienda ST UR ) in alcun modo svalutato;
Pt_6
se il credito fosse stato svalutato, come doveroso, almeno per euro 3 milioni il bilancio di Pt_1 avrebbe chiuso con un patrimonio netto negativo. L'occultamento della sottocapitalizzazione e della causa di scioglimento ha consentito alla società di proseguire la sua attività ordinaria di impresa a tutto rischio dei creditori sociali, rischio realizzato essendosi registrato nel periodo maggio 2019-gennaio
2020 (data del fallimento) un aggravamento del dissesto. Di questo danno alla massa dei creditori sociali, secondo la curatela, devono essere ritenuti responsabili tutti gli amministratori in quanto l'attività di redazione del bilancio non è delegabile, va riferita ad ogni componente del consiglio ed è dal risultato decettivo del bilancio che è stata resa possibile la successiva attività di impresa illegittima;
anche i sindaci sarebbero responsabili perché non hanno effettuato il doveroso controllo sul bilancio
2018 licenziato senza rilievi concorrendo a che la società proseguisse nella sua attività senza patrimonio. Parte_ In particolare, circa la rettifica proposta dalla curatela del credito verso iscritto nel bilancio del 31 dicembre 2018 approvato il 29.4.2019 (doc. 22 atto di citazione), si osserva quanto segue.
I crediti vantati dalla società nei confronti dei terzi devono essere iscritti nello stato patrimoniale all'attivo circolante ai sensi dell'art. 2424 lett. c) c.c..
Quanto al criterio di valutazione dei crediti, l'art. 2426 c.c. n. 8 precisa che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e per quanto riguarda i crediti del valore del presumibile realizzo”.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che In tema di iscrizione in bilancio dei crediti delle società, ai sensi dell'art. 2425, n. 6, cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il criterio legale del "valore presumibile di realizzazione" deve essere esercitato dagli amministratori alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, sicché essi sono tenuti a formulare una prognosi "ex ante" circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, di modo che il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri
pagina 11 di 22 "e latere debitoris", senza che assuma rilievo quanto attiene alla sfera giuridica del creditore. “(Cass. civile sez. I, 18/03/2015, n. 5450).
Il principio contabile OIC 152 in applicazione dell'art 2426 n. 8) c.c. dispone che “il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di: perdite previste per inesigibilità…” .
Il principio contabile OIC 293 stabilisce la rilevanza sul bilancio di alcuni fatti che possono impattare sulle valutazioni dei dati contabili intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione del bilancio d'esercizio; nel caso di specie tra i fatti rilevanti intervenuti tra la chiusura dell'esercizio (31.12.2018) e la sua predisposizione (29 aprile 2019 data di approvazione) va Parte_ annoverato il fallimento del debitore di febbraio 2019, la rilevanza è data dal valore ingente del
Parte_ credito maturato in pochi mesi da verso . Ebbene, il principio OIC 29 stabilisce al punto Pt_1
59 che il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, evento che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, deve essere recepito secondo il principio di competenza nei valori di bilancio implicando modifiche ai valori delle attività e passività.
Gli amministratori di nella predisposizione del progetto di bilancio 2018 hanno con grave Parte_1
negligenza violato questi principi contabili omettendo di svalutare quantomeno fino alla concorrenza di
Parte_ euro 3.000.000 (pari alle somme confluite erroneamente nelle casse di e non dell'affittuaria dell'azienda da giugno a dicembre 2018) il credito verso la debitrice fallita, pur nella piena Pt_1
consapevolezza del fallimento. La giustificazione resa nella nota integrativa ( Nella Voce "Crediti verso Altri" una particolare menzione merit ail credito vantato dalla nei confronti della Pt_1
Società "GMT in Liquidazione S.r.l." con sede in Campobasso alla Via Roma n. 98 per l'importo di €
Parte_ 4.432.646,46. La Società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con Sentenza n.
129/2019 del 11/02/2019. Non si è proceduto alla svalutazione del Credito in quanto si è scelto di attendere gli esiti della Verifica del PAssivo, fissata per il prossimo 19/06 /2019. Agli esiti si decider sul da farsi relativamente al Credito in questione. Nella fattispecie particolare il Credito nasce per Parte_ effetto di una serie di anticipazioni e/o pagamenti effettuati dalla per conto della causa Pt_1
il contratto di Fitto di Ramo d'Azienda esistente tra le due Società e novato dalla Curatela nel 2019, nel corso del 2018 e per il quale credito si provvederà entro il 20 Maggio p.v. a presentare l'istanza di insinuazione al Passivo rivendicando un grado di privilegio per lo stesso.) si fonda su dati e valutazioni errate, non documentate attesa la chiara natura chirografaria del credito e quindi è stato ingiustificato l'affidamento espresso sul totale valore di realizzo in sede concorsuale.
Ebbene, il credito di 4.432.646,46 euro4 vantato da nei confronti di (già ST tour Pt_1 Parte_6
s.r.l.), non doveva essere iscritto a bilancio in base al suo valore nominale, ma doveva essere svalutato considerando la situazione di conclamata insolvenza in cui versava la società debitrice, Parte_6
dichiarata fallita il 7.2.2019 come si dava atto nella nota integrativa del bilancio (doc. 22).
La situazione di crisi di era nota agli amministratori di ben prima della Parte_6 Parte_1
predisposizione del progetto di bilancio, fin dal momento della conclusione del contratto di affitto d'azienda come si evince dalle premesse del contratto al punto c) in cui si indica quale motivo della stipula che “la concedente intendeva ricorrere ad un piano di risanamento ex art. 67 l. Fall.” (doc. 15 atto di citazione).
Ciò nonostante, il credito veniva iscritto a bilancio in base al suo valore nominale, senza svalutazioni, con l'improbabile motivazione, espressa nella nota integrativa del bilancio, “non si è proceduto alla svalutazione del credito in quanto si è scelto di attendere l'esito della verifica del passivo fissata per il
19.6.2019” (doc. 24 atto di citazione) in diretta violazione delle norme tecnico contabili che governano la predisposizione del bilancio di esercizio.
A fronte, quindi, dell'erronea valutazione del credito della società fallita verso Parte_1 [...]
il bilancio del 31 dicembre 2018 di esponeva un patrimonio netto di 1.060.080,00 Pt_6 Parte_1
euro.
pagina 13 di 22 In realtà il patrimonio netto della società - a seguito della corretta e condivisibile proposta di rettifica del fallimento di svalutazione del credito almeno per euro 3.000.000, credito che dunque sarebbe dovuto essere appostato secondo una valutazione prudenziale per euro 1.524.743,00 anziché euro
4.524.743,00, avrebbe presentato un valore negativo, pari a -1.828.001,00 euro, con conseguente perdita del capitale sociale per la società fallita.
Pertanto, gli amministratori, in considerazione della perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale avrebbero dovuto attuare, per legge, determinati comportamenti.
In particolare, gli amministratori avrebbero dovuto convocare l'assemblea così come disposto dall'art. 2447 c.c. “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.
Laddove la riduzione e il contestuale aumento di capitale sociale o la trasformazione della società non fossero state possibili, gli amministratori, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento, quella di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c., avrebbero dovuto convocare l'assemblea affinché deliberasse sulla nomina di un liquidatore e sui criteri in base ai quali questi avrebbe dovuto svolgere la liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c.
Gli amministratori non ottemperando a questi obblighi previsti dalla legge, ma proseguendo l'attività di impresa in via ordinaria hanno continuato ad assumere obbligazioni senza un patrimonio e un valore positivo di capitale sociale a garanzia dei creditori ex art 2740 c.c., hanno in sostanza agito a tutto rischio dei terzi.
La gestione illegittima si colloca da fine aprile 2019 a ottobre novembre 2019 quando poi la società accedeva al concordato preventivo con riserva ex art 161 l.f..
L'attività illegittima è pertanto proseguita per pochi mesi, ma dell'aggravio del dissesto vanno ritenuti responsabili tutti gli amministratori personalmente e solidalmente responsabili dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi ex art. art. 2485 c.c.
, amministratore delegato, e consiglieri amministrativi Controparte_1 CP_2 Parte_3
privi di deleghe, sono, quindi, responsabili nei confronti della fallita società e dei Parte_1 creditori sociali perché, proseguendo l'attività di impresa, non hanno ottemperato ai doveri previsti dal legislatore in presenza di perdite del capitale sociale, aggravando il valore negativo del patrimonio netto.
pagina 14 di 22 Quanto alla responsabilità dell'amministratore delegato , si deve aggiungere che, Controparte_1
avendo egli diretti poteri gestori, prima di cumulare un credito restitutorio di oltre tre milioni di euro verso la concedente insolvente, avrebbe potuto e dovuto, approntando adeguati assetti Parte_6
organizzativi, mettere la società in sicurezza rispetto a questo rischio e nelle condizioni di intrattenere in proprio il rapporto con l'ente IATA tanto da assicurare il servizio di biglietteria alla clientela evitando che le somme pagate dai clienti finissero nella cassa di notoriamente in crisi. Pt_6
L'amministratore delegato avrebbe dovuto verificare che gli incassi venissero, successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda, correttamente convogliati sul conto corrente della Parte_1
Con particolare riferimento invece alla posizione dei consiglieri di amministratore senza deleghe, si deve precisare che questi ai sensi dell'art. 2381 c.c. hanno il dovere di agire in modo informato, di controllare, di valutare e di approvare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, oltre che doveri di intervento a fronte di atti di mala gestio ex art. 2392 c.c.
Della predisposizione del bilancio di esercizio sono responsabili tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Dall'esame delle scritture contabili e dei relativi documenti i consiglieri non esecutivi, tenuti ad agire in modo informato ex art. 2381 c.c., avrebbero potuto e dovuto riscontrare le oggettive anomalie, poc'anzi esaminate, qualificabili quali segnali di allarme, che avrebbero dovuto generare più che dubbi certezze sulla inattendibilità del bilancio e indurli a chiedere di non continuare in via ordinaria la gestione sociale procedendo a convocare l'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione o procedere a constatare la causa di scioglimento .
Quindi, ai sensi dell'art. 2392 comma 2 c.c., gli amministratori privi di deleghe e CP_2 Pt_3
sarebbero dovuti intervenire, non licenziare il bilancio 2018 e prendere atto che la società si trovava nella situazione di cui all'art 2447 c.c. con tutto ciò che ne avrebbe comportato in termini di messa in sicurezza della stessa, invece, hanno tenuto una condotta omissiva di cui devono andare responsabili assieme all'amministratore delegato seppure nei rapporti interni della responsabilità solidale con un concorso in percentuale inferiore rispetto all'amministratore delegato, percentuale che il Tribunale non deve stabilire non essendo stato chiesto da nessuno dei convenuti costituiti.
Con specifico riferimento alla posizione del convenuto consigliere senza deleghe, può CP_2
osservarsi che già a gennaio 2019, come risulta dalla lettura del verbale di assemblea dell'8.1.2019
(doc. 21 attrice), aveva avvertito l'esistenza di segnali di possibile crisi rilevando la inadeguatezza delle risorse rispetto ai costi di gestione e la mancanza di una politica commerciale adeguata (doc. 21 attrice); durante l'assemblea va riconosciuto che il consigliere positivamente suggeriva scelte da fare per contenere i costi, ma dato questo contesto ancor più inescusabile risulta l'inerzia successiva alla pagina 15 di 22 approvazione del bilancio 2018 . Questa inerzia è proseguita nonostante la piena consapevolezza della crisi come emerge anche dal verbale dell'assemblea dell'11.7.2019 (doc. 97) dove il consigliere CP_2 si limitava a sensibilizzare “il socio ad avviare ogni azione funzionale al presidio e gestione della attuale condizione di crisi assembleare” senza rendersi conto che spettava al consiglio di amministrazione di cui faceva parte assumere quelle doverose iniziative.
L'altro consigliere senza deleghe, il contumace è stato presente all'assemblea di Parte_3 gennaio 2019 , all'approvazione del bilancio del 29 aprile in assemblea, alla assemblea dell'11 luglio
2019 e quindi deve ritenersi fosse informato della stato ex art 2447 c.c. della società, non ha assunto alcuna iniziativa concorrendo nella violazione di quanto dispone l'art 2486 co 1 c.c.; per altro va tenuto presente che dal 3 maggio 2017 al 25 febbraio 2019 è stato anche amministratore di socia di CP_9
assoluta maggioranza di (doc 6 attore) e quindi a conoscenza delle vicende del gruppo e Parte_1
nello specifico a quella discendente dal contratto di affitto di azienda.
Conclusivamente tutti gli amministratori convenuti e sono responsabili per la CP_1 Pt_3 CP_2 prosecuzione della attività di impresa dopo l'approvazione del bilancio 2018, da maggio 2019 fino al fallimento, gennaio 2020.
È evidente, dunque, l'inadempimento alle obbligazioni previste dalla legge, difatti, spettava agli amministratori affrontare la crisi con gli strumenti previsti dal legislatore;
gli amministratori dopo l'approvazione del bilancio 2018 ad aprile 2019 non avrebbero più potuto continuare l'attività di impresa in via ordinaria ma avrebbero dovuto convocare l'assemblea ex art 2447 c.c..
Il bilancio 2018 è stato approvato il 29 aprile 2019, considerando i tempi di convocazione dell'assemblea e di deposito del progetto di bilancio si ritiene che il Consiglio di amministrazione sapesse che la società si trovava in una situazione di perdita del capitale sociale fin dalla metà del mese di aprile.
Nonostante ciò, la società proseguiva con assunzione di debiti la sua attività come si desume dal fatto che contraeva con Banca Cambiano 1884 un prestito chirografario di euro 157.000 (doc 95 attrice), continuava la gestione ordinaria pur senza avere prospettive di far fronte alle obbligazioni assunte come emerge anche da quanto verbalizzato alla assemblea dell'11 luglio 2019; ad agosto prestava l'assenso alla liberazione del debitore a fronte dell'accollo liberatorio di Questi elementi portano a CP_9 CP_12 ritenere che da aprile fino all'apertura della procedura di concordato preventivo la società ha compiuto più operazioni non conservative nel periodo in cui si trovava in stato di scioglimento e ciò in violazione di quanto dispone l'art 2486 co 1 c.c..
pagina 16 di 22 L'attività di impresa si ritiene non sia proseguita durante la ristretta fase di concordato sol considerando che nella prima informativa resa al pre commissario la società dava atto che a causa della morosità era stata interrotta anche la somministrazione di energia elettrica (doc. 174 fall).
Dunque, tutti questi elementi portano a ritenere che:
-gli amministratori hanno violato il disposto dell'art 2486 co 1 c.c. perché non hanno constatato lo stato di scioglimento della società, non si sono attivati per superarla o porre la società in liquidazione,
- hanno continuato l'attività di impresa ordinaria, non conservativa senza assumere le doverose iniziative previste dalla legge.
Questi elementi, stante il successivo fallimento il cui passivo ammonta a più di 2 milioni di euro senza alcun attivo, convincono inoltre della dannosità della prosecuzione della attività di impresa di cui vanno dichiarati responsabili tutti i componenti del consiglio di amministrazione qui convenuti ex art
2486 co 2 c.c..
La responsabilità dei sindaci della società Parte_1
Il collegio sindacale è l'organo cui è demandato il compito di vigliare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli altri organi della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
Per svolgere detto compito i sindaci devono ai sensi dell'art. 2405 c.c. assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo;
possono, inoltre, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, art. 2403 bis c.c.
Ai sensi dell'art. 2407 c.c. “i sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. Di conseguenza anche nei loro confronti, possono essere promosse l'azione sociale di responsabilità, art. 2392 c.c., e l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, art. 2394 c.c.
“In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'articolo 2407 del codice civile, va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali
pagina 17 di 22 per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria” (Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n. 5060.)
Nel caso in esame i sindaci , e tutti in carica dal 22 Controparte_4 CP_6 CP_5
maggio 2017 al fallimento non hanno sollevato alcun rilievo sul bilancio di esercizio 2018 violando loro specifiche obbligazioni nonostante l'appostazione senza svalutazione alcuna dell'ingente credito Parte_ verso la fallita e conseguentemente non hanno segnalato agli amministratori la necessità di procedere ex art 2447 c.c. e il venire meno del presupposto della continuità aziendale.
I sindaci, , e , avrebbe dovuto oltre a rilevare nella loro Controparte_4 CP_5 CP_6
relazione sul bilancio 2018 la perdita del capitale sociale per perdite anche, verificata l'inerzia dell'organo amministrativo, convocare l'assemblea per proporre la ricapitalizzazione o (artt. 2406
2447 c.c.) o ricorrere al Tribunale per la nomina del liquidatore ai sensi del comma 2 dell'art. 2487 c.c..
L'attivazione di questi poteri sindacali avrebbe evitato la prosecuzione dell'attività di impresa e il conseguente danno subito dalla società.
I sindaci di invece, sono infatti rimasti inermi, anzi, hanno, addirittura, rilasciato la Parte_1
relazione positiva al bilancio di esercizio del 31 dicembre 2018, nonostante la grave mancata svalutazione del credito vantato dalla fallita nei confronti della concorrendo direttamente a Parte_6
cagionare il danno ai creditori sociali.
Consegue che vanno ritenuti responsabili in concorso con il consiglio di amministrazione dei danni conseguenti alla prosecuzione della attività di impresa da aprile 2019 al concordato
Gli altri addebiti di responsabilità.
Quanto agli altri addebiti sub 1,2,3,4 si ritiene assorbita ogni considerazione in punto di responsabilità posto che:
➢ i risultati delle operazioni di pagamento a favore delle collegate (addebito sub 3), collocandosi negli esercizi 2018 e 2019, devono ritenersi inseriti nel conto economico e nei risultati di bilancio 2018 e della situazione economico patrimoniale al 21.11.2019 contenuta nella prima nota informativa al pre commissario resa nell'ambito della procedura di pre concordato RG
92/2019 (doc. 174 attore), sicché il pregiudizio eventualmente arrecato da quelle operazioni è già espresso dalla liquidazione del danno da prosecuzione della attività di impresa dopo la causa di scioglimento cui si procederà in via equitativa secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art 2486 co 3 prima parte c.c.. A ciò si aggiunga che i doc.. 77, 88 attestano in realtà rapporti di consulenza in essere tra e Pt_1 CP_13 Controparte_14
inoltre, i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione dimostrano a loro volta pagina 18 di 22 rapporti intensi di prestazione di servizi turistici da parte della socia a Parte_7 Parte_1
[...]
➢ lo stesso è a dirsi per la contrazione di un finanziamento bancario di 155.000 ad aprile 2019
(addebito sub 4);
➢ quanto all'operazione di accettazione dell'accollo liberatorio tra e Controparte_9 CP_16
[... (contestazione sub 2) non risulta l'effettività del danno perché non è stato nemmeno allegato il mancato pagamento a del debito accollato da parte di inoltre, non Pt_1 CP_12 risulta che l'accollo liberatorio sia stato firmato da alcuno degli amministratori rimasti in causa, né che siano stati messi al corrente della vicenda;
senza considerare che, stante il successivo fallimento di l'accollo non liberatorio non avrebbe aggiunto molto alle prospettive di CP_9
pagamento del debito;
➢ quanto all'affitto dell'azienda ST UR (contestazione sub 1) l'operazione da un punto di vista imprenditoriale non è censurabile, se non negli aspetti dei crediti sorti verso la concedente, come sopra motivato.
La quantificazione del danno con riferimento all'addebito in esame (sub .5)
Il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa dopo aprile 2019 va liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art 2486 comma 3 prima parte, potendosi effettuare l'operazione impiegando da un lato il bilancio 2018 rettificato e dall'altra il progetto contabile al
21.11.2019 contenuto nella relazione informativa al pre commissario del concordato (doc. 174).
Sopra si è detto che il bilancio 2018 rettificato con la svalutazione per euro 3 milioni di credito verso
Parte_ avrebbe chiuso con un patrimonio netto negativo di (1.828.001,00); la situazione economico patrimoniale di al 21.11.2019 (doc. 174) registra un patrimonio netto negativo di Pt_1
(2.336.791,81) e contiene già la svalutazione delle immobilizzazioni in prospettiva liquidatoria (Totale immobilizzazioni euro 257.000 a fronte di un valore di euro 393.799 nel 2018).
Per rendere omogeneo il calcolo differenziale tale valore delle immobilizzazioni va rettificato anche nel bilancio 2018 con un risultato di patrimonio netto negativo di (2.031.866) euro.
La differenza dei netti patrimoniali porta ad un risultato di euro 304.925,00. La norma , art 2486 co 3
c.c., impone di detrarre anche i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al termine della liquidazione. Anche questo valore va determinato in via presuntiva considerando che nel bilancio 2018 i costi di gestione diversi dai costi del personale ammontano a 4.279,00; supponendo ragionevolmente altri altri costi, per esempio qualche pagina 19 di 22 dipendente e gli organi della società, i costi ordinari del periodo (aprile/maggio 2019- fino al fallimento) si quantificano in euro 10.000,00.
Quindi si perviene alla liquidazione in via equitativa del danno in euro 294.925,00.
Delle transazioni deve tenersi conto al fine della riduzione dell'ammontare dell'intero debito, dovendosi procedere a quantificare il danno complessivo e sottraendo quanto percepito o la percentuale corrispondente alla quota di responsabilità di chi ha transatto fino all'importo già ricevuto dal creditore
(la procedura nel caso di specie) a titolo di transazione se superiore, in applicazione di quanto stabilito dalla corte di legittimità per cui:” la transazione pro quota [è] tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce” e, tenuto conto del fatto che essa “non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei” (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011 n. 30174 e nel medesimo senso si vedano anche: Cass. 19 dicembre 2016 n. 26113;
Cass. 17 gennaio 2013 n. 1025 e da ultimo Cass. 18 giugno 2018 n. 16087).
Il convenuto Presidente del Consiglio di amministrazione ha transatto con l'importo di euro CP_7
191.531,00 (doc.203 fall, transazione di euro 200.000 di cui euro 8469,00 per spese processuali) ; il convenuto ha transatto versando euro 24.000 (accordo transattivo per euro 25.500,00 di cui CP_8
euro 1.500 per contributo spese).
Il credito risarcitorio, di valore, di euro 294.925,00 va liquidato in moneta attuale dalla data del fallimento (31 gennaio 2020) alla data della prima transazione di (maggio 2021) e si perviene alla CP_7
somma rivalutata di euro 298.169,18 di capitale ed euro 148,00 di interessi compensativi calcolati secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass SU 1995/1712); dedotto da ciò l'importo di euro 191.531 della transazione (con imputazione a interessi e poi a capitale) il danno residuo CP_7
ammonta ad euro 106.786,00 di capitale;
tale importo va rivalutato da maggio 2021 fino a settembre
2024, data della seconda transazione di di euro 24.000 e si giunge ad euro 123.445 di CP_8 capitale ed euro 9935 di interessi che si riducono ad euro 109.380 con l'esecuzione della transazione di pagina 20 di 22 ; detta somma rivalutata, da settembre 2024 fino alla data della decisione (febbraio 2025), CP_8
ammonta ad euro 110.255 di capitale ed euro 995,00 di interessi compensativi, dal 20 febbraio 2025 al saldo sulla sola somma capitale di euro 110.255 spettano gli interessi al tasso legale ex art 1224 c.c.
Il comando giudiziale
Accogliendo parzialmente la domanda del fallimento attore, , Controparte_1 CP_2 Pt_3
, , sono condannati in solido a pagare al
[...] CP_6 Controparte_4 CP_5 [...]
la somma di euro 110.255 di capitale ed euro 995,00 per interessi (danno residuo) , oltre Parte_1
ad interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 110.255 dal 20 febbraio 2025 al saldo effettivo.
Sulle spese processuali
Le spese sia della fase cautelare sia della fase di merito vanno poste ex art 91 c.p.c. a carico integrale dei convenuti soccombenti e a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 essendo stato il fallimento attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
le spese si liquidano Parte_1
secondo il DM 55/14, aggiornato con DM 147/2022 considerando il valore della controversia nonché
l'attività difensiva svolta, in 30.333 euro per compensi (di cui per la fase cautelare 12.000,00 euro, per la fase di merito euro 2.552,00 di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5670,00, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale , oltre ad euro 4.230,00 per la pluralità di parti) oltre i.v.a., c.p.a., spese generali e rimborso delle spese prenotate e prenotande a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte la domanda del accerta la responsabilità solidale degli Parte_1
amministratori , e dei sindaci , Controparte_1 CP_2 Parte_3 Controparte_4 CP_6
, e li condanna in solido al pagamento a titolo risarcitorio a favore del
[...] CP_5 [...]
della somma di euro 110.255,00 di capitale oltre ad euro 995,00 di interessi, oltre ad Parte_1
interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 110.255 dal 20 febbraio 2025 al saldo effettivo.
CONDANNA altresì i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in 30.333,00 euro per compensi, oltre al rimborso spese generali, di quelle prenotate e prenotande a debito, cpa e iva di legge con pagamento a favore dello Stato ex art 133 D.P.R. 115/2002.
pagina 21 di 22 Milano, 20 febbraio/18 aprile 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il principio contabile nazionale OIC 15 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per i crediti. In particolare, il principio definisce la nozione di credito e fornisce i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. 3 Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano: − i cambiamenti di principi contabili;
− i cambiamenti di stime contabili;
− la correzione di errori;
− i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. pagina 12 di 22 4 Sulle origini di questo credito la difesa dell'amministratore delegato espone quanto segue:” In realtà l'importo CP_1 pari ad € 4.432.646,46= non consegue a pagamenti effettuati dalla alla ST UR s.r.l., ma deriva da diverse Parte_1 operazioni contabili. Innanzitutto, parte di tale importo pari a circa euro 1.500.000,00=, trae origine da pagamenti effettuati dalla per conto della alla biglietteria IATA (Ente che centralizza l'emissione della biglietteria Parte_1 Parte_6 delle compagnie aeree del mondo); infatti, posto che ST UR, a differenza di era legittimata ad emettere Pt_1 biglietteria, la predetta utilizzava il codice biglietteria Iata di ST UR per emettere i biglietti;
va da sé, che Pt_1 provvedeva poi a pagare mensilmente l'estratto conto della Iata intestato ST UR, con codice della stessa. In Pt_1 conseguenza, in contabilità veniva registrato sotto la voce “avere di banca” e “dare” di fornitore ST Tour la relativa somma pagata a IATA, partita che sarebbe stata chiusa nel momento in cui GMT ex BEST TOUR avesse fatturato i biglietti fatturati. Infatti, il mancato pagamento della biglietteria IATA avrebbe avuto esiti infausti posto che il cliente finale che avrebbe perso il proprio viaggio già pagato, con gravi danni sul brand ST UR. Per quanto riguarda il restante importo pari a circa euro 3.000.000,00=, lo stesso deriva da incassi effettuati successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda da in luogo di , allegazioni che non hanno trovato effettiva contestazione da parte della Parte_6 Parte_1 curatela, tanto che ha proposto la rettifica nel bil 2018 della minore somma di euro 3.000.000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12653/2021 promossa da:
Parte_1
C.F. , con sede legale in Milano (MI) – 20124 - Piazza Repubblica
[...] P.IVA_1
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore e così del Curatore Dott. Parte_2
C.F. , rappresentato e difeso in virtù̀ di decreto autorizzativo in data
[...] C.F._1
10.06.2020 del Giudice Delegato, Dott.ssa Guendalina Pascale, e in forza di procura, in via disgiunta tra loro dall'Avv. Umberto Stradella, C.F. , del Foro di Milano, PEC: C.F._2
dall'Avv. Massimo Pellizzato, C.F. Email_1 C.F._3
, del Foro di Busto Arsizio, PEC: con domicilio eletto
[...] Email_2
in Milano Via Larga n. 31;
ATTORE
e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._4 in Sommacampagna (VR), alla Via Lattea n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Gigliola Bridda, C.F.
pagina 1 di 22 , del Foro di Trieste, con studio in Trieste alla via del Ronco n. 3 PEC: C.F._5
presso lo studio della quale è domiciliato;
Email_3
C.F. con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, CP_2 C.F._6
presso che, con l'avv. Mauro Longo (CF Controparte_3
), lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata a questa memoria di C.F._7
costituzione PEC: Email_4
C.F. contumace Parte_3 CodiceFiscale_8
, C.F. , contumace Controparte_4 CodiceFiscale_9
, C.F. , contumace CP_5 CodiceFiscale_10
, C.F. , contumace CP_6 CodiceFiscale_11
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
CONCLUSIONI PER L'ATTORE Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito in via principale di merito: accertare e dichiarare la responsabilità̀ contrattuale e/o extracontrattuale ex artt. 146 L.F., 2393, 2394 c.c. e/o 2043 c.c., 223 l. fall. in relazione all'art. 216 l. fall. e 2497 c.c. in solido tra loro, dei convenuti Sig.ri CP_1
, e , , ,
[...] CP_7 CP_2 Controparte_4 CP_5 CP_6
e per tutti i motivi esposti, e, conseguentemente, Controparte_8 Parte_3
CONDANNARE i convenuti medesimi, in solido tra loro, sino a concorrenza delle quote agli stessi singolarmente imputabili, al risarcimento a favore del del danno cagionato Parte_1 alla fallita e ai creditori sociali di quest'ultima quantificabili nell'importo Parte_1 complessivo di € 500.000,00, da liquidarsi anche in misura equitativa ex art. 1226 c.c. per la parte relativa al danno da nuove operazioni, ovvero nella minore o maggiore misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre interessi legali anche ex art. 1284 c. 4 c.c., anche anatocistici ex art. 1283 c.c., rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., quest'ultimo da
pagina 2 di 22 liquidarsi alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU., 16.07.2008 n. 19499).
Con vittoria di spese e competenze di causa, sia del giudizio di merito che della fase cautelare.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande svolte nei confronti del Sig. in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti Controparte_1
nel presente atto. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO CP_2
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale dichiarare con ogni miglior formula l'inammissibilità delle domande per violazione del principio di sinteticità e chiarezza negli atti processuali;
dichiarare con ogni miglior formula la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito respingere in ogni caso e con ogni miglior formula tutte le domande rivolte nei confronti del comparente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e compensi giudizio, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, con gli interessi ex art. 1284, co.4, c.c. e la rivalutazione monetaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2021, dopo il positivo esperimento di un procedimento cautelare ante-causam per sequestro conservativo nei confronti degli odierni convenuti, il
[...]
in persona del curatore fallimentare, espressamente autorizzato dal giudice delegato, ha Parte_4
convenuto in giudizio (amministratore delegato fino alla dichiarazione di fallimento), Controparte_1
(consigliere del cda fino alla dichiarazione di fallimento), (consigliere e Parte_3 CP_7 presidente del cda fino all'11.07.2019), (consigliere del cda fino alla dichiarazione di CP_2
fallimento), (consigliere del cda e vicepresidente fino alla dichiarazione di Controparte_8
fallimento), (presidente del collegio sindacale fino alla dichiarazione di fallimento), Controparte_4
(sindaco fino alla dichiarazione di fallimento) e (sindaco fino alla CP_6 CP_5
dichiarazione di fallimento).
La società avente ad oggetto attività turistica, veniva dichiarata fallita con sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 84/2020 del 21 gennaio 2020, sentenza depositata il 31 gennaio 2020.
Il ha chiesto al Tribunale il riconoscimento della responsabilità e la condanna Parte_1 al risarcimento del relativo danno dei componenti dell'organo amministrativo ( CP_1 CP_7 CP_2 pagina 3 di 22 e ) e dell'organo di controllo della società ( , e ) ai sensi dell'art. Pt_3 CP_8 CP_4 CP_5 CP_6
146 l. Fall. per gli illeciti commessi mediante specifici atti di mala gestio, oltre che per la prosecuzione dell'attività sociale a partire dall'8 giugno 2018, data in cui la società ha perso il capitale sociale, con aggravamento del dissesto.
Il nell'atto di citazione ha dedotto che: Parte_1
− la società costituita il 4.3.1996, da luglio 2017 passava sotto il controllo della Parte_1
società (doc. 16 atto di citazione). controllava in Controparte_9 CP_9 Parte_1
via diretta attraverso il 91% delle partecipazioni e in via indiretta attraverso il 9% delle partecipazioni detenute dalla società Marcopolo s.r.l., controllata al 100% da CP_9
− il 9.9.2017 acquistava anche la totalità delle quote di ST UR Italia s.r.l., società CP_9
sempre operante nel campo del turismo (doc. 10 atto di citazione);
− il 29.4.2018 tra e ST UR s.r.l. veniva stipulato un contratto di affitto di ramo Parte_1
d'azienda sottoposto a condizione sospensiva con il quale si rendeva affittuaria Parte_1 del ramo di azienda “Tour operating” di ST UR s.r.l. (doc. 11 atto di citazione);
− il contratto di affitto diveniva efficace l'8.6.2018 per il verificarsi della condizione sospensiva, come da atto ricognitivo del 14.6.2018 (doc. 17 atto di citazione);
− il 22.6.2018 ST UR s.r.l. veniva posta in liquidazione e mutava denominazione sociale in
Gestione CP_10 Parte_5 CP_11
− veniva dichiarata fallita il 7.2.2019, tuttavia, secondo quanto dichiarato dal suo Parte_6
curatore fallimentare, la situazione di insolvenza andrebbe fatta risalire già al 2015 (doc. 18 atto di citazione);
− a dicembre 2018, dopo solo sei mesi dall'esecuzione del contratto di affitto, nel bilancio di approvato il 29 aprile 2019 (doc. 22 atto di citazione) alla voce “crediti verso Parte_4 terzi” veniva esposto un credito nei confronti di di euro 4.432.646,46 . Il bilancio Parte_6 veniva approvato alla presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dell'intero collegio sindacale senza svalutazione del credito, nonostante il fallimento della debitrice.
Il patrimonio netto della società risultava, quindi, pari a 1.060.080,00 euro;
− nella nota integrativa al bilancio, ad illustrazione della voce “crediti iscritti nell'attivo circolante”, veniva scritto “non si è proceduto alla svalutazione del Credito in quanto si è scelto di attendere gli esiti della Verifica del Passivo, fissata per il prossimo 19/06/2019” (doc.
24 atto di citazione);
− l'istanza di insinuazione al passivo di da parte di veniva presentata il Parte_6 Parte_1
19.5.1019 (doc. n. 25 atto di citazione) e veniva respinta con questa motivazione (doc. n. 26 atto pagina 4 di 22 di citazione): “escluso ... non essendo né motivati i pagamenti dell'istante asseritamente effettuati in nome e per conto della fallita che fornita la prova certa di specifico accordo in merito tra le parti”.
− nel 2019 l'amministrazione della società realizzava un'altra operazione dannosa per la società.
In particolare, l'1.8.2019 cedeva la propria partecipazione azionaria in CP_9 Parte_1
alla società (doc. 29 atto di citazione) prevedendo nel contratto di
[...] Controparte_12 cessione che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto tramite l'accollo da parte di del CP_12
debito di vs accollo liberatorio grazie al consenso del creditore CP_9 Parte_1 cessionario reso l'1/8/2019 (doc. 24). era, infatti, titolare di un Parte_1 Parte_1
credito di 505.200,00 euro nei confronti di come da bilancio di esercizio del 2018 CP_9
(doc. 22 atto di citazione);
− la società accollante dal 2014 all'epoca dell'operazione non aveva mai approvato un CP_12
bilancio, infatti, i bilanci dal 2014 al 2018 venivano approvati tutti insieme, in ritardo, nell'assemblea del 30 dicembre 2019 (doc. 32 atto di citazione) e comunque dopo la data dell'1/8/2019, inoltre non presentava una consistenza patrimoniale idonea a garantire il debito verso Pt_1
− infine, eseguiva diversi pagamenti a favore di società collegate per lo più privi di Pt_1
giustificazione causale come emerge dalla consultazione degli estratti conto della società fallita
(doc. da 33 a 39 atto di citazione).
Sulla scorta di tali fatti il fallimento ha chiesto l'accertamento della responsabilità ex art.146 Parte_1
l.f. in relazione agli artt 2393, 2394 c.c. di tutti i convenuti in solido tra loro e la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali quantificati inizialmente in 2.047.645,74 euro, pari al deficit fallimentare considerando lo stato passivo e la mancanza assoluta di attivo.
Successivamente, il Fallimento all'udienza di precisazione delle conclusioni, alla luce delle ridotte capacità economiche dei convenuti rimasti in giudizio e delle transazioni stipulate con alcuni di questi, come si illustrerà meglio più avanti, riduceva la domanda di condanna al risarcimento dei danni a 500.000,00 euro.
In data 7.1.2022 si è costituito in giudizio, tardivamente, per l'udienza dell'11.1.2022 il convenuto CP_1
deducendo:
[...]
− di essere stato nominato consigliere delegato di in data 25.10.2017 rassegnando le Parte_1
proprie dimissioni in data 23.9.2019 (doc. 1 comparsa di costituzione);
− era rimasta inattiva fino all'aprile 2018, ovverosia fino alla data di perfezionamento Parte_1
del contratto di affitto di ramo di azienda turistico out going con la ST Tour Italia s.p.a.;
pagina 5 di 22 − la sottoscrizione del contratto di affitto consentiva da un lato di salvaguardare il marchio ST UR
s.r.l., l'avviamento derivante dall'immagine dell'azienda, il know how nonché la rete commerciale, dall'altro di poter acquisire l'azienda una volta effettuato il suo risanamento. Tale operazione di carattere imprenditoriale non aveva generato nessun rischio per né danno per i suoi Parte_1
creditori;
Parte_
− l'importo pari a 4.432.646,46 euro (crediti di verso non riguardava i pagamenti Pt_1
effettuati da a ST UR s.r.l., ma derivava da diverse operazioni contabili. Parte_1
Innanzitutto, parte di tale importo, pari a circa euro 1.500.000,00 euro, traeva origine da pagamenti effettuati da per conto della alla biglietteria IATA (Ente che centralizza Parte_1 Parte_6
l'emissione della biglietteria delle compagnie aeree mondo); infatti, posto che ST UR, a differenza di era legittimata ad emettere biglietteria, utilizzava il Parte_1 Parte_1
codice biglietteria Iata di ST UR s.r.l. per emettere i biglietti;
− per quanto riguarda il restante importo pari a circa 3.000.000,00 euro, lo stesso derivava da incassi Parte_ ricevuti da successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda in luogo di Parte_1
[...]
− gli amministratori di avevano ritenuto che la curatela fallimentare avrebbe Parte_1 Parte_6
restituito tutti i predetti importi, posto che si trattava di somme indebitamente incassate per conto di da parte di Parte_1 Parte_6
Il convenuto ha chiesto, quindi, contestando ogni profilo di responsabilità il rigetto delle CP_1
domande proposte dal qualificandole totalmente infondate in fatto e diritto. Parte_1
In data 17.12.2021 si è costituito per l'udienza dell'11.1.2022 il convenuto deducendo CP_2
che:
− aveva ricoperto, all'interno della Società , la carica di amministratore senza deleghe e Parte_1
non esecutivo, e non aveva, dunque, mai avuto alcuna informazione e notizia delle operazioni aziendali denunciate come dannose dalla Curatela, in quanto non portate all'attenzione del
Consiglio di Amministrazione;
− la Curatela attrice nulla aveva dedotto né provato in ordine alla presunta conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare l'intervento dell'amministratore senza deleghe al fine di scongiurare, in qualche modo, il fallimento della società limitandosi ad affermare, apoditticamente, che Parte_1
“non avrebbe ottemperato al dovere di agire informato”; CP_2
− tutte le deleghe per l'operatività della società erano in capo al Presidente e CP_7
all'amministratore delegato, , il quale peraltro aveva sempre agito sotto le Controparte_1
direttive ed il controllo del Presidente CP_7 pagina 6 di 22 − in merito all'iscrizione nel bilancio del 31 dicembre 2018 del credito vantato da a Parte_1
favore di ST UR s.r.l. di 4.432.646,46 euro, non può essere considerato CP_2
responsabile non avendo specifiche competenze amministrativo - contabili. Inoltre, il bilancio 2018 di era stato approvato dall'assemblea previo giudizio favorevole del Collegio Parte_1
sindacale;
− quanto all'operazione di liberazione dal debito della con relativo accollo del debito di CP_9
505.200,00 euro da parte della non aveva avuto nessuna contezza Parte_1 CP_2 dell'operazione, infatti, non aveva firmato il contratto, né aveva aderito o ratificato l'accollo liberatorio.
Il convenuto ha chiesto sulla scorta di tali difese di rigettare le domande proposte dal CP_2 Parte_1
nei suoi confronti in quanto totalmente infondate in fatto e diritto.
Il convenuto si è costituito il 26.7.2021 proponendo domanda riconvenzionale, Controparte_8 volta al “riconoscimento di manleva, garanzia e regresso nei confronti di tutti gli odierni co-convenuti, in considerazione dei fatti sopra esposti ed in particolare per i fatti da essi compiuti ed in corso di accertamento sulla base della domanda del , nonché per l'omissione dei doveri informativi Parte_1 nei suoi confronti”, e chiedendo, altresì, l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo id est la società
Controparte_9
La posizione del convenuto è stata dichiarata estinta con ordinanza del 26.11.2024 a Controparte_8 fronte dell'intervenuto accordo transattivo con la parte attrice e con la terza citata. In particolare, il giudice ha dichiarato estinto il rapporto processuale tra il e , tra e Parte_1 CP_8 CP_8
tra e tra e nonché tra e CP_1 CP_8 CP_7 CP_8 CP_2 CP_8 Controparte_9
Il convenuto GI si è costituito il 30.6.2022, la sua posizione processuale è stata dichiarata CP_7
estinta alla prima udienza dell'11.1.2022 a fronte dell'intervenuto accordo transattivo con il Parte_1
[...]
Il processo è proseguito, quindi, tra il e i convenuti costituiti, Parte_1 CP_1
e e i convenuti contumaci, (amm) , ,
[...] CP_2 Parte_3 CP_6 CP_5
(sindaci). Controparte_4
I convenuti consigliere del cda, , componente collegio sindacale, Parte_3 CP_6 CP_5
, componente collegio sindacale, , presidente del collegio sindacale, nonostante la
[...] Controparte_4 regolare notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci;
anche la società terza chiamata da , ' stata dichiarata contumace. CP_8 CP_9
pagina 7 di 22 Sono stati ammessi i 3 capitoli di prova dedotti dal convenuto nella memoria n. 2 ex Controparte_8
art. 183 c.p.c. ed assunta la prova alle udienze del 16 maggio 2023 e 13 luglio 2023.
Il 26.11.2024 il GI, viste le dichiarazioni di rinuncia e accettazione a spese compensate, ai sensi dell'art
306 c.p.c., estingueva il rapporto processuale tra il attore e , tra Parte_1 Controparte_8 CP_8
e tra e tra e nonché tra e CP_1 CP_8 CP_7 CP_8 CP_2 CP_8 Controparte_9
La causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio, in particolare restano da decidere le domande del fallimento verso (consigliere con deleghe), e (amm senza deleghe) i CP_1 CP_2 Pt_3
componenti del collegio sindacale , , . CP_6 CP_5 CP_4
***
La responsabilità degli amministratori della società Parte_1
L'art. 146 l. Fall. prevede che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile”.
La curatela ha agito nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo ( , Controparte_1
amministratore delegato, e consiglieri del consiglio di amministrazione) CP_2 Parte_3
ex art 146 l. Fall. sia per la responsabilità sociale ex art 2392 c.c. sia per la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali ex art 2394 e 2394 bis c.c.
La responsabilità degli amministratori di società per azioni verso la società ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 2392 ss c.c.
Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere delle loro scelte gestionali qualora, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate e imprudenti, irragionevoli, poste in essere in violazione di legge (compresa la previsione secondo cui devono agire con la diligenza professionale dagli stessi esigibile ex art. 1173 comma 2 c.c.) o dello statuto.
Gli amministratori senza specifiche deleghe hanno il dovere di agire informati e devono esercitare la facoltà di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione
(art 2381 u.c. c.c.); rispondono quando non siano intervenuti per impedire atti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori operativi, di cui siano venuti a conoscenza o di cui avrebbero dovuto venire a conoscenza alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cassazione civile sentenza del 18 ottobre 2022, n. 30499 “Gli amministratori privi di deleghe nelle società per azioni hanno l'obbligo, dettato dall'art. 2381 c.c., di agire in modo informato e, quindi, da un lato devono informarsi, esercitando i loro poteri di
pagina 8 di 22 vigilanza senza rimettersi alle sole segnalazioni degli amministratori delegati, dall'altro, laddove vengano a conoscenza - o siano tenuti a conoscere - condotte irregolari degli amministratori delegati, devono attivarsi per prevenirne o limitarne le conseguenze” (Cassazione civile sez. II, 31 ottobre 2023,
n. 30233).
In caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218
c.c. fa gravare sulla parte convenuta che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)
l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova della condotta dell'obbligato inadempiente e del nesso causale fra essa e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Applicando tali regole è onere della società attrice, nel caso di specie della curatela attrice, a sostegno dell'azione di responsabilità sociale provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta descritta come inadempiente degli amministratori, spettando invece a questi provare la diligenza nella specifica operazione posta in essere.
Il regime probatorio dell'azione extracontrattuale (azione dei creditori sociali) pone, invece, a carico dell'attore la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi della responsabilità.
Le contestazioni contenute nell'atto di citazione presentano un sufficiente grado di determinatezza.
In particolare, il nell'atto di citazione ha dedotto che l'inadempimento degli Parte_1
amministratori si è sostanziato:
Parte_
1. nell'aver fatto credito alla concedente l'affitto d'azienda ST Tour (poi per più di 4 milioni di euro nonostante la società fosse in crisi, fatto noto agli amministratori di e Pt_1
comunque nel non aver adottato alcuna misura affinché queste risorse finanziarie finissero
Parte_ nelle casse di piuttosto che di Pt_1
2. nell'accettazione da parte di creditrice di per 505.200,00 euro, dell'accollo Pt_1 CP_9 liberatorio del debito da parte dell'accollante in occasione dell'acquisto delle Controparte_12
azioni in detenute dalla cedente Pt_1 CP_9
3. nell'esecuzione dal 30 giugno 2018 a ottobre 2019 di pagamenti in totale di € 1.286.991,00 a favore della controllante e di società collegate privi di giustificazione causale1; 1 Specificamente allegati a pagina 13-17 della citazione e documentati dalla movimentazione bancaria dei relativi bonifici attestanti i seguenti pagamenti: 97.557,00; MARCOPOLO S.r.l. € 717.960,00; € Controparte_9 Parte_6
211.001,00; € 49.472,00; € 211.001,00, per il totale di € Controparte_13 Controparte_14
1.286.991,00
pagina 9 di 22 4. nell'aver richiesto e beneficiato ad aprile 2019 di un finanziamento bancario di euro 155.322,00
(con Banca Cambiano 1884 spa), operazione che ha aggravato il dissesto ottenuto celando lo stato di insolvenza in cui già versava la società; inoltre, nell' aver presentato allo sconto bancario fatture già saldate ottenendo anticipazioni bancarie (per euro 5.467,54 ed euro
5.567,55) che non sono mai state rimborsate e che hanno fatto sorgere crediti delle banche che hanno aggravato lo stato di indebitamento;
5. nella prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante la perdita del capitale sociale, perdita, tuttavia, non evincibile dal bilancio del 31 dicembre 2018 (approvato dall'assemblea il 29 aprile
2019 alla presenza dell'intero cda e del collegio sindacale) a causa dell'erronea appostazione di poste creditorie per un valore pari a 4.432.646,46 euro vantate da nei confronti di Pt_1 [...]
(già , finalizzata ad occultare la reale situazione patrimoniale della società; Pt_6 CP_15
Gli addebiti sono contestati a tutti gli amministratori in carica pro tempore senza una specifica distinzione di ruoli allegando che ad aprile 2019 sapevano o avrebbero dovuto sapere che la società si trovava in stato di dissesto.
Preliminarmente va detto che le dimissioni dalla carica di amministratore presentate da non CP_1
hanno avuto immediata efficacia, essendo state presentate successivamente a quelle di , CP_8 Pt_3
(dell'11.7.2019) e (23.9.2019), pure tutte ritenute condizionate nella loro efficacia alla nomina CP_2 di nuovi amministratori in applicazione dell'art 2385 c.c. considerando che il consiglio di amministrazione della società era composto da 5 consiglieri e che aveva per primo il 13.6.2019 CP_7
presentato le sue dimissioni con efficacia immediata (le uniche immediatamente efficaci); il nuovo organo amministrativo, unipersonale, veniva nominato il 7 gennaio 2020 (sentenza di fallimento del
21-31 gennaio 2020): sul punto il Collegio fa propria la decisione 23 novembre 2020 del Giudice del registro delle imprese richiamata dalla difesa dell'attrice e prodotta quale documento 161.
Quindi,
o è stato amministratore delegato dal 2.11.2017 al 7.1.2020, Controparte_1
o è stato consigliere dal 22.12.2017 al 7.1.2020, CP_2
o è stato consigliere senza deleghe dal 31.10.2018 al 7.1.2020 Parte_3
o , e sono stati componenti dell'organo di controllo CP_6 Controparte_4 CP_5
collegio sindacale dal 22.5.2017 al fallimento.
Le condotte denunciate come dannose si collocano negli esercizi 2018 e 2019.
Il ha fornito la prova delle condotte dannose indicate attraverso specifiche Parte_1
produzioni documentali.
pagina 10 di 22 Ritiene il Collegio, stante la riduzione del petitum all'importo di euro 500.000, di dover prendere le mosse dall'addebito della prosecuzione della attività di impresa in una situazione di azzeramento del capitale sociale per perdite con aggravio del dissesto, in violazione dei precetti di cui agli artt 2447
c.c., 2484 n. 4) c.c., 2485, 2486 c.c..
In sintesi, secondo la curatela il bilancio di esercizio 2018 approvato dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2019 (doc. 22 fall.) non sarebbe veritiero perché contiene l'appostazione di un credito di più di 4 milioni di euro verso la già fallita (l'affittante l'azienda ST UR ) in alcun modo svalutato;
Pt_6
se il credito fosse stato svalutato, come doveroso, almeno per euro 3 milioni il bilancio di Pt_1 avrebbe chiuso con un patrimonio netto negativo. L'occultamento della sottocapitalizzazione e della causa di scioglimento ha consentito alla società di proseguire la sua attività ordinaria di impresa a tutto rischio dei creditori sociali, rischio realizzato essendosi registrato nel periodo maggio 2019-gennaio
2020 (data del fallimento) un aggravamento del dissesto. Di questo danno alla massa dei creditori sociali, secondo la curatela, devono essere ritenuti responsabili tutti gli amministratori in quanto l'attività di redazione del bilancio non è delegabile, va riferita ad ogni componente del consiglio ed è dal risultato decettivo del bilancio che è stata resa possibile la successiva attività di impresa illegittima;
anche i sindaci sarebbero responsabili perché non hanno effettuato il doveroso controllo sul bilancio
2018 licenziato senza rilievi concorrendo a che la società proseguisse nella sua attività senza patrimonio. Parte_ In particolare, circa la rettifica proposta dalla curatela del credito verso iscritto nel bilancio del 31 dicembre 2018 approvato il 29.4.2019 (doc. 22 atto di citazione), si osserva quanto segue.
I crediti vantati dalla società nei confronti dei terzi devono essere iscritti nello stato patrimoniale all'attivo circolante ai sensi dell'art. 2424 lett. c) c.c..
Quanto al criterio di valutazione dei crediti, l'art. 2426 c.c. n. 8 precisa che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e per quanto riguarda i crediti del valore del presumibile realizzo”.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che In tema di iscrizione in bilancio dei crediti delle società, ai sensi dell'art. 2425, n. 6, cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il criterio legale del "valore presumibile di realizzazione" deve essere esercitato dagli amministratori alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, sicché essi sono tenuti a formulare una prognosi "ex ante" circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, di modo che il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri
pagina 11 di 22 "e latere debitoris", senza che assuma rilievo quanto attiene alla sfera giuridica del creditore. “(Cass. civile sez. I, 18/03/2015, n. 5450).
Il principio contabile OIC 152 in applicazione dell'art 2426 n. 8) c.c. dispone che “il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di: perdite previste per inesigibilità…” .
Il principio contabile OIC 293 stabilisce la rilevanza sul bilancio di alcuni fatti che possono impattare sulle valutazioni dei dati contabili intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione del bilancio d'esercizio; nel caso di specie tra i fatti rilevanti intervenuti tra la chiusura dell'esercizio (31.12.2018) e la sua predisposizione (29 aprile 2019 data di approvazione) va Parte_ annoverato il fallimento del debitore di febbraio 2019, la rilevanza è data dal valore ingente del
Parte_ credito maturato in pochi mesi da verso . Ebbene, il principio OIC 29 stabilisce al punto Pt_1
59 che il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, evento che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, deve essere recepito secondo il principio di competenza nei valori di bilancio implicando modifiche ai valori delle attività e passività.
Gli amministratori di nella predisposizione del progetto di bilancio 2018 hanno con grave Parte_1
negligenza violato questi principi contabili omettendo di svalutare quantomeno fino alla concorrenza di
Parte_ euro 3.000.000 (pari alle somme confluite erroneamente nelle casse di e non dell'affittuaria dell'azienda da giugno a dicembre 2018) il credito verso la debitrice fallita, pur nella piena Pt_1
consapevolezza del fallimento. La giustificazione resa nella nota integrativa ( Nella Voce "Crediti verso Altri" una particolare menzione merit ail credito vantato dalla nei confronti della Pt_1
Società "GMT in Liquidazione S.r.l." con sede in Campobasso alla Via Roma n. 98 per l'importo di €
Parte_ 4.432.646,46. La Società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con Sentenza n.
129/2019 del 11/02/2019. Non si è proceduto alla svalutazione del Credito in quanto si è scelto di attendere gli esiti della Verifica del PAssivo, fissata per il prossimo 19/06 /2019. Agli esiti si decider sul da farsi relativamente al Credito in questione. Nella fattispecie particolare il Credito nasce per Parte_ effetto di una serie di anticipazioni e/o pagamenti effettuati dalla per conto della causa Pt_1
il contratto di Fitto di Ramo d'Azienda esistente tra le due Società e novato dalla Curatela nel 2019, nel corso del 2018 e per il quale credito si provvederà entro il 20 Maggio p.v. a presentare l'istanza di insinuazione al Passivo rivendicando un grado di privilegio per lo stesso.) si fonda su dati e valutazioni errate, non documentate attesa la chiara natura chirografaria del credito e quindi è stato ingiustificato l'affidamento espresso sul totale valore di realizzo in sede concorsuale.
Ebbene, il credito di 4.432.646,46 euro4 vantato da nei confronti di (già ST tour Pt_1 Parte_6
s.r.l.), non doveva essere iscritto a bilancio in base al suo valore nominale, ma doveva essere svalutato considerando la situazione di conclamata insolvenza in cui versava la società debitrice, Parte_6
dichiarata fallita il 7.2.2019 come si dava atto nella nota integrativa del bilancio (doc. 22).
La situazione di crisi di era nota agli amministratori di ben prima della Parte_6 Parte_1
predisposizione del progetto di bilancio, fin dal momento della conclusione del contratto di affitto d'azienda come si evince dalle premesse del contratto al punto c) in cui si indica quale motivo della stipula che “la concedente intendeva ricorrere ad un piano di risanamento ex art. 67 l. Fall.” (doc. 15 atto di citazione).
Ciò nonostante, il credito veniva iscritto a bilancio in base al suo valore nominale, senza svalutazioni, con l'improbabile motivazione, espressa nella nota integrativa del bilancio, “non si è proceduto alla svalutazione del credito in quanto si è scelto di attendere l'esito della verifica del passivo fissata per il
19.6.2019” (doc. 24 atto di citazione) in diretta violazione delle norme tecnico contabili che governano la predisposizione del bilancio di esercizio.
A fronte, quindi, dell'erronea valutazione del credito della società fallita verso Parte_1 [...]
il bilancio del 31 dicembre 2018 di esponeva un patrimonio netto di 1.060.080,00 Pt_6 Parte_1
euro.
pagina 13 di 22 In realtà il patrimonio netto della società - a seguito della corretta e condivisibile proposta di rettifica del fallimento di svalutazione del credito almeno per euro 3.000.000, credito che dunque sarebbe dovuto essere appostato secondo una valutazione prudenziale per euro 1.524.743,00 anziché euro
4.524.743,00, avrebbe presentato un valore negativo, pari a -1.828.001,00 euro, con conseguente perdita del capitale sociale per la società fallita.
Pertanto, gli amministratori, in considerazione della perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale avrebbero dovuto attuare, per legge, determinati comportamenti.
In particolare, gli amministratori avrebbero dovuto convocare l'assemblea così come disposto dall'art. 2447 c.c. “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.
Laddove la riduzione e il contestuale aumento di capitale sociale o la trasformazione della società non fossero state possibili, gli amministratori, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento, quella di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c., avrebbero dovuto convocare l'assemblea affinché deliberasse sulla nomina di un liquidatore e sui criteri in base ai quali questi avrebbe dovuto svolgere la liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c.
Gli amministratori non ottemperando a questi obblighi previsti dalla legge, ma proseguendo l'attività di impresa in via ordinaria hanno continuato ad assumere obbligazioni senza un patrimonio e un valore positivo di capitale sociale a garanzia dei creditori ex art 2740 c.c., hanno in sostanza agito a tutto rischio dei terzi.
La gestione illegittima si colloca da fine aprile 2019 a ottobre novembre 2019 quando poi la società accedeva al concordato preventivo con riserva ex art 161 l.f..
L'attività illegittima è pertanto proseguita per pochi mesi, ma dell'aggravio del dissesto vanno ritenuti responsabili tutti gli amministratori personalmente e solidalmente responsabili dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi ex art. art. 2485 c.c.
, amministratore delegato, e consiglieri amministrativi Controparte_1 CP_2 Parte_3
privi di deleghe, sono, quindi, responsabili nei confronti della fallita società e dei Parte_1 creditori sociali perché, proseguendo l'attività di impresa, non hanno ottemperato ai doveri previsti dal legislatore in presenza di perdite del capitale sociale, aggravando il valore negativo del patrimonio netto.
pagina 14 di 22 Quanto alla responsabilità dell'amministratore delegato , si deve aggiungere che, Controparte_1
avendo egli diretti poteri gestori, prima di cumulare un credito restitutorio di oltre tre milioni di euro verso la concedente insolvente, avrebbe potuto e dovuto, approntando adeguati assetti Parte_6
organizzativi, mettere la società in sicurezza rispetto a questo rischio e nelle condizioni di intrattenere in proprio il rapporto con l'ente IATA tanto da assicurare il servizio di biglietteria alla clientela evitando che le somme pagate dai clienti finissero nella cassa di notoriamente in crisi. Pt_6
L'amministratore delegato avrebbe dovuto verificare che gli incassi venissero, successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda, correttamente convogliati sul conto corrente della Parte_1
Con particolare riferimento invece alla posizione dei consiglieri di amministratore senza deleghe, si deve precisare che questi ai sensi dell'art. 2381 c.c. hanno il dovere di agire in modo informato, di controllare, di valutare e di approvare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, oltre che doveri di intervento a fronte di atti di mala gestio ex art. 2392 c.c.
Della predisposizione del bilancio di esercizio sono responsabili tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Dall'esame delle scritture contabili e dei relativi documenti i consiglieri non esecutivi, tenuti ad agire in modo informato ex art. 2381 c.c., avrebbero potuto e dovuto riscontrare le oggettive anomalie, poc'anzi esaminate, qualificabili quali segnali di allarme, che avrebbero dovuto generare più che dubbi certezze sulla inattendibilità del bilancio e indurli a chiedere di non continuare in via ordinaria la gestione sociale procedendo a convocare l'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione o procedere a constatare la causa di scioglimento .
Quindi, ai sensi dell'art. 2392 comma 2 c.c., gli amministratori privi di deleghe e CP_2 Pt_3
sarebbero dovuti intervenire, non licenziare il bilancio 2018 e prendere atto che la società si trovava nella situazione di cui all'art 2447 c.c. con tutto ciò che ne avrebbe comportato in termini di messa in sicurezza della stessa, invece, hanno tenuto una condotta omissiva di cui devono andare responsabili assieme all'amministratore delegato seppure nei rapporti interni della responsabilità solidale con un concorso in percentuale inferiore rispetto all'amministratore delegato, percentuale che il Tribunale non deve stabilire non essendo stato chiesto da nessuno dei convenuti costituiti.
Con specifico riferimento alla posizione del convenuto consigliere senza deleghe, può CP_2
osservarsi che già a gennaio 2019, come risulta dalla lettura del verbale di assemblea dell'8.1.2019
(doc. 21 attrice), aveva avvertito l'esistenza di segnali di possibile crisi rilevando la inadeguatezza delle risorse rispetto ai costi di gestione e la mancanza di una politica commerciale adeguata (doc. 21 attrice); durante l'assemblea va riconosciuto che il consigliere positivamente suggeriva scelte da fare per contenere i costi, ma dato questo contesto ancor più inescusabile risulta l'inerzia successiva alla pagina 15 di 22 approvazione del bilancio 2018 . Questa inerzia è proseguita nonostante la piena consapevolezza della crisi come emerge anche dal verbale dell'assemblea dell'11.7.2019 (doc. 97) dove il consigliere CP_2 si limitava a sensibilizzare “il socio ad avviare ogni azione funzionale al presidio e gestione della attuale condizione di crisi assembleare” senza rendersi conto che spettava al consiglio di amministrazione di cui faceva parte assumere quelle doverose iniziative.
L'altro consigliere senza deleghe, il contumace è stato presente all'assemblea di Parte_3 gennaio 2019 , all'approvazione del bilancio del 29 aprile in assemblea, alla assemblea dell'11 luglio
2019 e quindi deve ritenersi fosse informato della stato ex art 2447 c.c. della società, non ha assunto alcuna iniziativa concorrendo nella violazione di quanto dispone l'art 2486 co 1 c.c.; per altro va tenuto presente che dal 3 maggio 2017 al 25 febbraio 2019 è stato anche amministratore di socia di CP_9
assoluta maggioranza di (doc 6 attore) e quindi a conoscenza delle vicende del gruppo e Parte_1
nello specifico a quella discendente dal contratto di affitto di azienda.
Conclusivamente tutti gli amministratori convenuti e sono responsabili per la CP_1 Pt_3 CP_2 prosecuzione della attività di impresa dopo l'approvazione del bilancio 2018, da maggio 2019 fino al fallimento, gennaio 2020.
È evidente, dunque, l'inadempimento alle obbligazioni previste dalla legge, difatti, spettava agli amministratori affrontare la crisi con gli strumenti previsti dal legislatore;
gli amministratori dopo l'approvazione del bilancio 2018 ad aprile 2019 non avrebbero più potuto continuare l'attività di impresa in via ordinaria ma avrebbero dovuto convocare l'assemblea ex art 2447 c.c..
Il bilancio 2018 è stato approvato il 29 aprile 2019, considerando i tempi di convocazione dell'assemblea e di deposito del progetto di bilancio si ritiene che il Consiglio di amministrazione sapesse che la società si trovava in una situazione di perdita del capitale sociale fin dalla metà del mese di aprile.
Nonostante ciò, la società proseguiva con assunzione di debiti la sua attività come si desume dal fatto che contraeva con Banca Cambiano 1884 un prestito chirografario di euro 157.000 (doc 95 attrice), continuava la gestione ordinaria pur senza avere prospettive di far fronte alle obbligazioni assunte come emerge anche da quanto verbalizzato alla assemblea dell'11 luglio 2019; ad agosto prestava l'assenso alla liberazione del debitore a fronte dell'accollo liberatorio di Questi elementi portano a CP_9 CP_12 ritenere che da aprile fino all'apertura della procedura di concordato preventivo la società ha compiuto più operazioni non conservative nel periodo in cui si trovava in stato di scioglimento e ciò in violazione di quanto dispone l'art 2486 co 1 c.c..
pagina 16 di 22 L'attività di impresa si ritiene non sia proseguita durante la ristretta fase di concordato sol considerando che nella prima informativa resa al pre commissario la società dava atto che a causa della morosità era stata interrotta anche la somministrazione di energia elettrica (doc. 174 fall).
Dunque, tutti questi elementi portano a ritenere che:
-gli amministratori hanno violato il disposto dell'art 2486 co 1 c.c. perché non hanno constatato lo stato di scioglimento della società, non si sono attivati per superarla o porre la società in liquidazione,
- hanno continuato l'attività di impresa ordinaria, non conservativa senza assumere le doverose iniziative previste dalla legge.
Questi elementi, stante il successivo fallimento il cui passivo ammonta a più di 2 milioni di euro senza alcun attivo, convincono inoltre della dannosità della prosecuzione della attività di impresa di cui vanno dichiarati responsabili tutti i componenti del consiglio di amministrazione qui convenuti ex art
2486 co 2 c.c..
La responsabilità dei sindaci della società Parte_1
Il collegio sindacale è l'organo cui è demandato il compito di vigliare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli altri organi della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
Per svolgere detto compito i sindaci devono ai sensi dell'art. 2405 c.c. assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo;
possono, inoltre, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, art. 2403 bis c.c.
Ai sensi dell'art. 2407 c.c. “i sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. Di conseguenza anche nei loro confronti, possono essere promosse l'azione sociale di responsabilità, art. 2392 c.c., e l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, art. 2394 c.c.
“In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'articolo 2407 del codice civile, va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali
pagina 17 di 22 per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria” (Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n. 5060.)
Nel caso in esame i sindaci , e tutti in carica dal 22 Controparte_4 CP_6 CP_5
maggio 2017 al fallimento non hanno sollevato alcun rilievo sul bilancio di esercizio 2018 violando loro specifiche obbligazioni nonostante l'appostazione senza svalutazione alcuna dell'ingente credito Parte_ verso la fallita e conseguentemente non hanno segnalato agli amministratori la necessità di procedere ex art 2447 c.c. e il venire meno del presupposto della continuità aziendale.
I sindaci, , e , avrebbe dovuto oltre a rilevare nella loro Controparte_4 CP_5 CP_6
relazione sul bilancio 2018 la perdita del capitale sociale per perdite anche, verificata l'inerzia dell'organo amministrativo, convocare l'assemblea per proporre la ricapitalizzazione o (artt. 2406
2447 c.c.) o ricorrere al Tribunale per la nomina del liquidatore ai sensi del comma 2 dell'art. 2487 c.c..
L'attivazione di questi poteri sindacali avrebbe evitato la prosecuzione dell'attività di impresa e il conseguente danno subito dalla società.
I sindaci di invece, sono infatti rimasti inermi, anzi, hanno, addirittura, rilasciato la Parte_1
relazione positiva al bilancio di esercizio del 31 dicembre 2018, nonostante la grave mancata svalutazione del credito vantato dalla fallita nei confronti della concorrendo direttamente a Parte_6
cagionare il danno ai creditori sociali.
Consegue che vanno ritenuti responsabili in concorso con il consiglio di amministrazione dei danni conseguenti alla prosecuzione della attività di impresa da aprile 2019 al concordato
Gli altri addebiti di responsabilità.
Quanto agli altri addebiti sub 1,2,3,4 si ritiene assorbita ogni considerazione in punto di responsabilità posto che:
➢ i risultati delle operazioni di pagamento a favore delle collegate (addebito sub 3), collocandosi negli esercizi 2018 e 2019, devono ritenersi inseriti nel conto economico e nei risultati di bilancio 2018 e della situazione economico patrimoniale al 21.11.2019 contenuta nella prima nota informativa al pre commissario resa nell'ambito della procedura di pre concordato RG
92/2019 (doc. 174 attore), sicché il pregiudizio eventualmente arrecato da quelle operazioni è già espresso dalla liquidazione del danno da prosecuzione della attività di impresa dopo la causa di scioglimento cui si procederà in via equitativa secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art 2486 co 3 prima parte c.c.. A ciò si aggiunga che i doc.. 77, 88 attestano in realtà rapporti di consulenza in essere tra e Pt_1 CP_13 Controparte_14
inoltre, i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione dimostrano a loro volta pagina 18 di 22 rapporti intensi di prestazione di servizi turistici da parte della socia a Parte_7 Parte_1
[...]
➢ lo stesso è a dirsi per la contrazione di un finanziamento bancario di 155.000 ad aprile 2019
(addebito sub 4);
➢ quanto all'operazione di accettazione dell'accollo liberatorio tra e Controparte_9 CP_16
[... (contestazione sub 2) non risulta l'effettività del danno perché non è stato nemmeno allegato il mancato pagamento a del debito accollato da parte di inoltre, non Pt_1 CP_12 risulta che l'accollo liberatorio sia stato firmato da alcuno degli amministratori rimasti in causa, né che siano stati messi al corrente della vicenda;
senza considerare che, stante il successivo fallimento di l'accollo non liberatorio non avrebbe aggiunto molto alle prospettive di CP_9
pagamento del debito;
➢ quanto all'affitto dell'azienda ST UR (contestazione sub 1) l'operazione da un punto di vista imprenditoriale non è censurabile, se non negli aspetti dei crediti sorti verso la concedente, come sopra motivato.
La quantificazione del danno con riferimento all'addebito in esame (sub .5)
Il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa dopo aprile 2019 va liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art 2486 comma 3 prima parte, potendosi effettuare l'operazione impiegando da un lato il bilancio 2018 rettificato e dall'altra il progetto contabile al
21.11.2019 contenuto nella relazione informativa al pre commissario del concordato (doc. 174).
Sopra si è detto che il bilancio 2018 rettificato con la svalutazione per euro 3 milioni di credito verso
Parte_ avrebbe chiuso con un patrimonio netto negativo di (1.828.001,00); la situazione economico patrimoniale di al 21.11.2019 (doc. 174) registra un patrimonio netto negativo di Pt_1
(2.336.791,81) e contiene già la svalutazione delle immobilizzazioni in prospettiva liquidatoria (Totale immobilizzazioni euro 257.000 a fronte di un valore di euro 393.799 nel 2018).
Per rendere omogeneo il calcolo differenziale tale valore delle immobilizzazioni va rettificato anche nel bilancio 2018 con un risultato di patrimonio netto negativo di (2.031.866) euro.
La differenza dei netti patrimoniali porta ad un risultato di euro 304.925,00. La norma , art 2486 co 3
c.c., impone di detrarre anche i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al termine della liquidazione. Anche questo valore va determinato in via presuntiva considerando che nel bilancio 2018 i costi di gestione diversi dai costi del personale ammontano a 4.279,00; supponendo ragionevolmente altri altri costi, per esempio qualche pagina 19 di 22 dipendente e gli organi della società, i costi ordinari del periodo (aprile/maggio 2019- fino al fallimento) si quantificano in euro 10.000,00.
Quindi si perviene alla liquidazione in via equitativa del danno in euro 294.925,00.
Delle transazioni deve tenersi conto al fine della riduzione dell'ammontare dell'intero debito, dovendosi procedere a quantificare il danno complessivo e sottraendo quanto percepito o la percentuale corrispondente alla quota di responsabilità di chi ha transatto fino all'importo già ricevuto dal creditore
(la procedura nel caso di specie) a titolo di transazione se superiore, in applicazione di quanto stabilito dalla corte di legittimità per cui:” la transazione pro quota [è] tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce” e, tenuto conto del fatto che essa “non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei” (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011 n. 30174 e nel medesimo senso si vedano anche: Cass. 19 dicembre 2016 n. 26113;
Cass. 17 gennaio 2013 n. 1025 e da ultimo Cass. 18 giugno 2018 n. 16087).
Il convenuto Presidente del Consiglio di amministrazione ha transatto con l'importo di euro CP_7
191.531,00 (doc.203 fall, transazione di euro 200.000 di cui euro 8469,00 per spese processuali) ; il convenuto ha transatto versando euro 24.000 (accordo transattivo per euro 25.500,00 di cui CP_8
euro 1.500 per contributo spese).
Il credito risarcitorio, di valore, di euro 294.925,00 va liquidato in moneta attuale dalla data del fallimento (31 gennaio 2020) alla data della prima transazione di (maggio 2021) e si perviene alla CP_7
somma rivalutata di euro 298.169,18 di capitale ed euro 148,00 di interessi compensativi calcolati secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass SU 1995/1712); dedotto da ciò l'importo di euro 191.531 della transazione (con imputazione a interessi e poi a capitale) il danno residuo CP_7
ammonta ad euro 106.786,00 di capitale;
tale importo va rivalutato da maggio 2021 fino a settembre
2024, data della seconda transazione di di euro 24.000 e si giunge ad euro 123.445 di CP_8 capitale ed euro 9935 di interessi che si riducono ad euro 109.380 con l'esecuzione della transazione di pagina 20 di 22 ; detta somma rivalutata, da settembre 2024 fino alla data della decisione (febbraio 2025), CP_8
ammonta ad euro 110.255 di capitale ed euro 995,00 di interessi compensativi, dal 20 febbraio 2025 al saldo sulla sola somma capitale di euro 110.255 spettano gli interessi al tasso legale ex art 1224 c.c.
Il comando giudiziale
Accogliendo parzialmente la domanda del fallimento attore, , Controparte_1 CP_2 Pt_3
, , sono condannati in solido a pagare al
[...] CP_6 Controparte_4 CP_5 [...]
la somma di euro 110.255 di capitale ed euro 995,00 per interessi (danno residuo) , oltre Parte_1
ad interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 110.255 dal 20 febbraio 2025 al saldo effettivo.
Sulle spese processuali
Le spese sia della fase cautelare sia della fase di merito vanno poste ex art 91 c.p.c. a carico integrale dei convenuti soccombenti e a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 essendo stato il fallimento attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
le spese si liquidano Parte_1
secondo il DM 55/14, aggiornato con DM 147/2022 considerando il valore della controversia nonché
l'attività difensiva svolta, in 30.333 euro per compensi (di cui per la fase cautelare 12.000,00 euro, per la fase di merito euro 2.552,00 di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5670,00, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale , oltre ad euro 4.230,00 per la pluralità di parti) oltre i.v.a., c.p.a., spese generali e rimborso delle spese prenotate e prenotande a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte la domanda del accerta la responsabilità solidale degli Parte_1
amministratori , e dei sindaci , Controparte_1 CP_2 Parte_3 Controparte_4 CP_6
, e li condanna in solido al pagamento a titolo risarcitorio a favore del
[...] CP_5 [...]
della somma di euro 110.255,00 di capitale oltre ad euro 995,00 di interessi, oltre ad Parte_1
interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 110.255 dal 20 febbraio 2025 al saldo effettivo.
CONDANNA altresì i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in 30.333,00 euro per compensi, oltre al rimborso spese generali, di quelle prenotate e prenotande a debito, cpa e iva di legge con pagamento a favore dello Stato ex art 133 D.P.R. 115/2002.
pagina 21 di 22 Milano, 20 febbraio/18 aprile 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il principio contabile nazionale OIC 15 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per i crediti. In particolare, il principio definisce la nozione di credito e fornisce i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. 3 Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano: − i cambiamenti di principi contabili;
− i cambiamenti di stime contabili;
− la correzione di errori;
− i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. pagina 12 di 22 4 Sulle origini di questo credito la difesa dell'amministratore delegato espone quanto segue:” In realtà l'importo CP_1 pari ad € 4.432.646,46= non consegue a pagamenti effettuati dalla alla ST UR s.r.l., ma deriva da diverse Parte_1 operazioni contabili. Innanzitutto, parte di tale importo pari a circa euro 1.500.000,00=, trae origine da pagamenti effettuati dalla per conto della alla biglietteria IATA (Ente che centralizza l'emissione della biglietteria Parte_1 Parte_6 delle compagnie aeree del mondo); infatti, posto che ST UR, a differenza di era legittimata ad emettere Pt_1 biglietteria, la predetta utilizzava il codice biglietteria Iata di ST UR per emettere i biglietti;
va da sé, che Pt_1 provvedeva poi a pagare mensilmente l'estratto conto della Iata intestato ST UR, con codice della stessa. In Pt_1 conseguenza, in contabilità veniva registrato sotto la voce “avere di banca” e “dare” di fornitore ST Tour la relativa somma pagata a IATA, partita che sarebbe stata chiusa nel momento in cui GMT ex BEST TOUR avesse fatturato i biglietti fatturati. Infatti, il mancato pagamento della biglietteria IATA avrebbe avuto esiti infausti posto che il cliente finale che avrebbe perso il proprio viaggio già pagato, con gravi danni sul brand ST UR. Per quanto riguarda il restante importo pari a circa euro 3.000.000,00=, lo stesso deriva da incassi effettuati successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda da in luogo di , allegazioni che non hanno trovato effettiva contestazione da parte della Parte_6 Parte_1 curatela, tanto che ha proposto la rettifica nel bil 2018 della minore somma di euro 3.000.000