Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1499/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Biondini Controparte_1
Katiuscia, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il Controparte_2
21/04/1981, con il patrocinio dell'avv. Crescioni Laura, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/12/2018 in Terni (TR), che dall'unione è nato il figlio in Terni (TR), il 22/10/2013, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Terni (TR) Via Bligny n. 5, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che continuerà ad abitarvi Controparte_2 unitamente al figlio minore;
3) il Sig. , già lasciata la casa coniugale, provvederà a trasferire altrove la Controparte_1 propria residenza;
4) la Sig.ra provvederà a far fronte alle spese afferenti la Controparte_2 gestione ordinaria dell'immobile, impegnandosi ad effettuare la voltura delle utenze;
5) il Sig. si impegna a continuare il puntuale pagamento della rata mensile del Controparte_1 mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, fino all'estinzione dello stesso, salvo diverso e successivo eventuale accordo tra i coniugi;
6) il Sig. verserà alla Sig.ra per il Controparte_1 Controparte_2 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
7) le spese straordinarie per il figlio minore verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno da parte dei coniugi, come da Protocollo del 28.06.2018 in uso presso il Tribunale di Terni;
8) la Sig.ra percepirà per intero l'Assegno Unico che verrà Controparte_2 corrispostole da parte dall'Inps;
9) i coniugi dichiarano di mantenere la disponibilità delle vetture attualmente in uso e di provvedere in via autonoma alla loro gestione;
10) il figlio minore , in base al criterio dell'affido condiviso, resterà affidato Persona_1 ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale relativa alle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dai singoli genitori. I genitori si impegnano a consultarsi per ogni decisione di rilevante importanza afferente alla crescita e lo sviluppo del figlio, la salute, l'educazione, l'istruzione, con espresso riconoscimento di pari significatività del ruolo educativo, tenendo conto prevalentemente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo. I genitori si comunicheranno reciprocamente il proprio recapito anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11) nel superiore interesse del minore, i genitori concorderanno settimanalmente gli orari di permanenza del figlio presso ciascuno di loro in base agli impegni e alle necessità del minore e lavorative dei genitori agevolando la possibilità di comunicazione telefonica del minore con ognuno dei due genitori quando si trova con l'altro e rendendosi reciprocamente reperibili per ogni eventuale necessità;
12) in ogni caso, i ricorrenti, concordano, nel regolamentare la presenza del figlio presso gli stessi, che il minore potrà trascorrere con il padre almeno tre pomeriggi a settimana, anche con possibilità di pernottamento quando il padre rimane a casa per i giorni di riposo dal lavoro, compatibilmente con le esigenze del figlio e con gli impegni derivanti dall'attività lavorativa dei genitori e, comunque, previo accordo tra gli stessi;
13) i genitori concordano, inoltre, che il figlio potrà trascorrere con il padre o con la madre, fine settimana alterni, salvo eventuali diverse esigenze e/o volontà del minore e/o impegni lavorativi ed impedimenti dei genitori o diversa volontà di quest'ultimi, sempre previo accordo tra gli stessi;
14) nel periodo estivo sia il padre che la madre avranno facoltà di tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non continuativi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore e previa comunicazione da far pervenire allo stesso entro i precedenti quindici giorni e, comunque, tale da assicurare al minore la possibilità di trascorrere il suddetto periodo alternativamente con entrambi i genitori, in base ai rispettivi periodi feriali dal lavoro;
15) i ricorrenti concordano che il figlio durante le vacanze invernali potrà trascorrere alternativamente e previo accordo tra gli stessi un periodo continuativo di sette giorni includente ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno, salvo eventuali diverse esigenze e/o volontà del minore e/o impegni lavorativi ed impedimenti dei genitori o diversa volontà di quest'ultimi, sempre previo accordo tra gli stessi;
16) per quanto concerne le festività pasquali il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, salvo il diverso accordo, l'intera giornata di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo;
17) i ricorrenti concordemente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
18) i ricorrenti concordano che tutti i beni mobili contenuti nella casa coniugale sono di proprietà comune al 50% e rimarranno assegnati in godimento alla Sig.ra ad esclusione Controparte_2 degli effetti personali del Sig. CP_1
19) i ricorrenti esprimono sin da ora l'assenso al rilascio del passaporto e all'espatrio per il figlio minore, in ragione di eventuali vacanze previamente concordate tra i genitori.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
, coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data Controparte_2
21/12/2018, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI
(TR) (atto n. 145, parte I, Uff. 1, anno 2018);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti