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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 150/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente f.f.
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 150/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. FERRARI VANIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. MONTICELLI LUCA e l'avv. avv. Controparte_1
O (in qualità di amministratrice di sostegno);
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/05/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 20/10/2012 a ZA (atto n. 15, parte I, anno 2012). Dal matrimonio non sono nati i figli. Le parti vivono separate in forza del provvedimento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 17/11/2023, che ha posto a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento del marito con la somma mensile di € 400. ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chi scioglimento del loro matrimonio e che il Tribunale valuti se porre a suo a carico un importo a favore del marito a titolo di assegno divorzile. si è costituito, non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo e ha allegato:
▶ che la moglie è sempre stata a conoscenza delle sue difficoltà sanitarie ed economiche;
▶ che sussiste una rilevante differenza economica tra le parti, in quanto la ricorrente lavora come dipendente presso lo studio professionale della madre ed è titolare di un B&B, mentre lui non è in grado di lavorare e svolge un tirocinio assistenziale di 15 ore settimanali;
Ha, pertanto, chiesto che sia posto a carico della moglie l'obbligo di versargli un assegno divorzile di € 500. All'udienza del 22/5/2025, parte resistente ha dichiarato di aderire alle conclusioni della ricorrente, e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Emilia del 17/11/2023.
2. Assegno divorzile Le parti concordano sul riconoscimento a favore del di un CP_1 assegno mensile di € 400, quindi non vi sono motivi pe edere diversamente.
3. Spese Le spese di lite possono essere compensate visto l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a ZA (RE) in data 20/10/2012 (atto n. 15, parte I, anno 2012);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZA (RE) per quanto di competenza;
-pone a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente l'assegno di divorzile mensile di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- compensa le spese.
Reggio Emilia, 22/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente f.f.
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 150/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. FERRARI VANIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. MONTICELLI LUCA e l'avv. avv. Controparte_1
O (in qualità di amministratrice di sostegno);
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/05/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 20/10/2012 a ZA (atto n. 15, parte I, anno 2012). Dal matrimonio non sono nati i figli. Le parti vivono separate in forza del provvedimento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 17/11/2023, che ha posto a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento del marito con la somma mensile di € 400. ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chi scioglimento del loro matrimonio e che il Tribunale valuti se porre a suo a carico un importo a favore del marito a titolo di assegno divorzile. si è costituito, non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo e ha allegato:
▶ che la moglie è sempre stata a conoscenza delle sue difficoltà sanitarie ed economiche;
▶ che sussiste una rilevante differenza economica tra le parti, in quanto la ricorrente lavora come dipendente presso lo studio professionale della madre ed è titolare di un B&B, mentre lui non è in grado di lavorare e svolge un tirocinio assistenziale di 15 ore settimanali;
Ha, pertanto, chiesto che sia posto a carico della moglie l'obbligo di versargli un assegno divorzile di € 500. All'udienza del 22/5/2025, parte resistente ha dichiarato di aderire alle conclusioni della ricorrente, e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Emilia del 17/11/2023.
2. Assegno divorzile Le parti concordano sul riconoscimento a favore del di un CP_1 assegno mensile di € 400, quindi non vi sono motivi pe edere diversamente.
3. Spese Le spese di lite possono essere compensate visto l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a ZA (RE) in data 20/10/2012 (atto n. 15, parte I, anno 2012);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZA (RE) per quanto di competenza;
-pone a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente l'assegno di divorzile mensile di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- compensa le spese.
Reggio Emilia, 22/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli