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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 520 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Giovanni Ceccherini e Alfredo Ceccherini Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Carlo Controparte_1 d'Ippolito
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di AS. Danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 22.6.20 esponeva: a) di aver prestato servizio alle dipendenze Parte_1 di dal 16.2.76 al 31.3.19; b) di aver dato le dimissioni con decorrenza 1.4.19; Controparte_1 c) che il 28.3.19 aveva presentato all'Inps domanda di pensione di anzianità, che l'ente previdenziale respingeva per mancato versamento della contribuzione per il periodo 1.4.76 – 30.9.76; d) che con Pec del 19.9.19 aveva vanamente invitato a contattare Inps e a provvedere al Controparte_1 riscatto oneroso per recuperare ai fini previdenziali il periodo mancante (01/04-30/09/1976); e) di aver appreso dall'Inps che l'importo da versare per sanare l'omissione contributiva era pari ad euro 4.219,66; f) di aver provveduto egli stesso a versare all'Inps la somma citata, dal momento che una ulteriore richiesta inoltrata a era rimasta anch'essa senza riscontro;
g) che a Controparte_1 seguito dei suoi versamenti del 8.1.20 e del 10.1.20, con provvedimento del 17.2.20 l'Inps accoglieva la sua domanda di pensione avanzata il 28.3.19; h) che, tuttavia, l'ente previdenziale cominciava a pagare il trattamento pensionistico solo dall'1.10.19 e non dall'1.4.19 come richiesto con la domanda del 28.3.19.
2) Su tali basi sosteneva che era tenuta a risarcirgli, ai sensi dell'art. 2116, Controparte_1 comma 2, c.c. il danno pensionistico subito e corrispondente all'esborso che egli stesso aveva dovuto sostenere per sanare la mancata contribuzione 1.4.76 – 30.9.76, alle sei mensilità di pensione non percepite dall'1.4.19 al 30.9.19 e ai ratei di tredicesima della pensione non erogata per il periodo 1.4.19 – 30.19.
3) Aggiungeva, infine, che aveva omesso di corrispondergli i ratei di Controparte_1 tredicesima e di quattordicesima mensilità relativi alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, ovvero dall'1.1.19 al 31.3.19.
4) Concludeva chiedendo la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento della somma di euro 20.872,25, o alla maggiore o minor somma che sarebbe risultata in corso di causa, di cui euro 14.273,64, pari a sei ratei di pensione non corrisposti per il periodo aprile-settembre 2019 (€. 2378,94 X 6), euro 1.784,20, a titolo di tredicesima mensilità (€ 2.378,94 ÷ 12 X 9), euro 594,75, a titolo di quattordicesima mensilità (per il periodo 01 gennaio/31 marzo 2019) ed euro 4.219,66 quale somma occorsa per versare i contributi omessi.
5) Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di Controparte_1 AS ha dichiarato inammissibile il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Osserva in via preliminare il giudicante come il presente giudizio abbia ad oggetto il pagamento dell'importo di € 20.872,25 (poi ridotto a 20.277,50 in corso di giudizio) a titolo di risarcimento del danno (per la parte relativa all'erogazione tardiva della pensione da parte dell'INPS), e di pagamento di somme dovute e non corrisposte (per la parte relativa al versamento dei contributi e della tredicesima e quattordicesima mensilità 2019). Dalla documentazione agli atti del giudizio si evince che la parte in questa sede ricorrente aveva sottoscritto un “verbale di conciliazione” in sede sindacale dalla cui lettura si evince chiaramente la volontà dell'odierno ricorrente di rinunziare espressamente - a fronte di una somma offerta dalla Società convenuta - alle pretese e alle rivendicazioni a qualsiasi titolo connesse e/o comunque riconducibili al rapporto di lavoro in essere e poi definito con l'incentivo all'esodo con FS della
. CP_1 La rinuncia espressa, accettata dalla controparte, ha avuto riguardo: “ad azionare eventuali ulteriori diritti o pretese - rivendicati o rivendicabili a qualsiasi titolo, anche di carattere risarcitorio
- direttamente o indirettamente connessi o, comunque, riferibili, o causalmente ricollegabili, al rapporto di lavoro intercorso con ”. In ragione della sottoscrizione del Controparte_1 verbale di conciliazione sindacale prima della proposizione della domanda giudiziale (in data 21.03.2019), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. L'art. 412 ter c.p.c. nel prevedere espressamente che “la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentativi” ha esteso anche alle conciliazioni sindacali l'inoppugnabilità prevista dall'art. 2113, comma 4, c.c., attribuendo di fatto all'accordo raggiunto in sede protetta natura definitiva. La ratio della disposizione codicistica è, infatti, quella di assicurare, anche attraverso l'individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione della portata che ha la conciliazione sindacale sui suoi diritti inderogabili e dell'inoppugnabilità della stessa, ovvero dell'impossibilità per il lavoratore – una volta sottoscritto l'accordo – di sollevare ulteriori contestazioni. L'accordo transattivo in sede protetta assume rilievo quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa. In difetto dei predetti requisiti il verbale sindacale è soggetto a termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c., ove qualificato come verbale di rinuncia e transazione. Nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente omette del tutto di riferire che sulla questione azionate era stato sottoscritto il predetto verbale di conciliazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, difettando qualsivoglia prova ed altresì qualsivoglia indizio della mancanza di autodeterminazione della parte ricorrente nella stipula dell'accordo, essendo il verbale di conciliazione intervenuto ante causam non può che dichiararsi l'inammissibilità del presente ricorso. Chiarito ciò, deve solo precisarsi che le considerazioni svolte dal ricorrente relativamente alla non applicabilità di quanto contenuto nel verbale conciliativo sottoscritto al rapporto previdenziale non colgono nel segno. Difatti non solo il tenore letterale della transazione sottoscritta lascia propendere per l'identificazione della volontà comune di definire in ogni suo aspetto il rapporto di lavoro ed ogni possibile suo corollario, compreso quello relativo al versamento dei contributi previdenziali (in tal senso si deve leggere l'espressione contenuta al punto 5.2 del verbale di conciliazione in atti), ma priva di pregio risulta essere la tesi per cui i due rapporti siano scissi che la transazione “retributiva” non copra anche la parte “contributiva” del rapporto. Anche le pronunce citate dal ricorrente, infatti, attengono a tutt'altra questione, attinente al rapporto diretto tra il datore di lavoro e l'istituto previdenziale, che permane a prescindere dalla sottoscrizione della transazione con il lavoratore. Nel caso in esame, le somme non corrisposte sarebbero relative al 1976, e dunque il datore di lavoro, comunque, non potrebbe versare alcunché a titolo di contribuzione per il predetto periodo, essendo incontrovertibilmente decorso il termine prescrizionale previsto. A questo punto, non rimarrebbe al lavoratore che la strada della costituzione della rendita vitalizia a spese del datore di lavoro, ma anche tale diritto non potrebbe essere più richiesto, stante l'inesorabile decorso del termine prescrizionale decennale dalla data di maturazione della prescrizione della possibilità del versamento dei contributi presso l'INPS da parte del datore di lavoro. Sul punto, vedasi, Cass. n.18661 dell'8/9/2020. In ogni caso, la natura della pronuncia, in considerazione del mancato esame del merito della controversia (se non a fine esplicativo), giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
6.1) l'errore del tribunale per non aver rilevato che alla data della conciliazione del 21.3.19 il rapporto di lavoro era ancora in corso, in quanto sarebbe cessato solo l'.4.19, e che quindi la transazione non poteva avere ad oggetto un diritto a pensione e il correlato diritto al risarcimento del danno pensionistico che non erano ancora entrati nel patrimonio del lavoratore. La domanda di collocamento in pensione, infatti, era stata presentata all'Inps solo il 28.3.19 e con decorrenza 1.4.19, sicché non vi era possibilità di rinunciare ad un diritto al risarcimento del danno pensionistico che non era ancora entrato nel patrimonio del rinunciante. Del resto, la conciliazione conclusa il 21.3.19 conteneva una generica indicazione dei diritti rinunciati e, in ogni caso, tra questi non vi era, né poteva esservi, la rinuncia al risarcimento del danno pensionistico che sarebbe emerso solo dopo la presentazione della domanda di pensione e il rigetto comunicato inizialmente dall'Inps per mancato versamento della contribuzione riferita al periodo 1.4.76 – 30.9.76;
6.2) l'errore del tribunale per aver ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico azionato in giudizio era estinto per prescrizione decennale. Nel caso di specie, infatti, era stata proposta un'azione ex art. 2116, comma 2, per ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno derivante dal fatto che il ricorrente aveva dovuto versare all'Inps la riserva matematica per la contribuzione omessa nel 1976 e per il ritardo che tale circostanza aveva determinato quanto alla data di insorgenza del diritto a pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno pensionistico decorreva, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte, solo a partire dal raggiungimento dell'età pensionabile, ovvero nel 2019. Ne conseguiva che il diritto azionato in giudizio non era certamente estinto per intervenuta prescrizione, dal momento che la domanda volta ad ottenere la condanna della società resistente non poteva essere proposta prima che il lavoratore avesse maturato il diritto alla prestazione pensionistica.
7) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda con condanna di al pagamento dell'importo di euro 20.277,50. Al Controparte_1 riguardo, il ricorrente ha ribadito di aver rinunciato, già in corso di causa, alla domanda riferita ai ratei di 14^ mensilità, precisando che la domanda riferita alla 13^ mensilità era riferita al solo periodo dall'1.4.19 al 30.09.19, non anche al periodo 1.1.19 – 31.3.19 in cui il rapporto di lavoro era ancora in essere.
8) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
9) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello deve essere accolto.
11) Preliminarmente occorre dare atto che il ricorrente aveva rinunciato, già nel corso del primo grado di giudizio, al pagamento dei ratei di 14^ mensilità che in ricorso venivano quantificati in euro 594,75 e tale rinuncia è stata ribadita nell'atto di appello con riduzione dell'importo richiesto ad euro 20.277,50. Nell'atto di appello, poi, è stato chiarito che la domanda riferita ai ratei di 13^ mensilità riguarda solo le 6 mensilità di pensione non percepite nel periodo 1.4.19 – 30.9.19.
12) Ciò detto, occorre precisare che la domanda azionata nel presente giudizio è chiaramente di risarcimento del danno pensionistico cagionato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2116 c.c., secondo cui: Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
13) Ora, nel caso di specie sono pacifiche tra le parti, e comunque documentate, le seguenti circostanze: a) che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 16.2.76 al 31.3.19 (cfr. Controparte_1 attestazione - all.1 ); Controparte_1 Parte_2 b) che il versamento della contribuzione era stato omesso per il periodo 1.4.76 – 30.9.76 (cfr. estratto conto previdenziale – all. 3 ); Parte_2 c) che l'Inps ha respinto la domanda di collocamento in pensione presentata dal ricorrente il 28.3.19, con decorrenza 1.4.19, a causa della succitata omissione contributiva e, in particolare, per il fatto che tale omissione aveva determinato il possesso di soli 2211 contributi settimanali in luogo dei 2227 necessari per il collocamento in pensione di anzianità dall'1.4.19 (provvedimento Inps del 12.9.19 – all. 4 fascicolo ). Pt_1 d) che il ricorrente, sostituendosi al datore di lavoro rimasto inerte nonostante ripetute richieste, aveva provveduto al versamento della riserva matematica di cui all'art. 13 Legge 1338/62 nei termini richiesti dall'Inps, ovvero con il versamento della somma di euro 4.219,66 in due rate nel gennaio Pt 2020 (all. 6, 7, 9 e 10 ); Pt_1 e) che solo dopo tale versamento l'Inps collocava in pensione il ricorrente, ma non dall'1.4.19 come richiesto con la domanda del 28.3.19, bensì dall'1.10.19 (provvedimento Inps del 17.2.20 – all. 11 f.lo ), con la conseguenza che per il periodo 1.4.19 – 30.9.19 il ricorrente non aveva potuto Pt_1 beneficiare della pensione a causa della omissione contributiva di cui si è detto.
14) Tanto chiarito, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti il 21.3.19 non può ritenersi riferito anche al diritto al risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c. azionato nel presente giudizio, trattandosi di diritto che, al momento della transazione, non era entrato nel patrimonio del ricorrente. Al momento della conciliazione, infatti, era ancora in essere il rapporto di lavoro, che sarebbe cessato solo l'1.4.19, e proprio da tale data doveva decorrere la pensione di anzianità che il ricorrente chiese all'Inps il 28.3.19 e che venne respinta proprio in ragione dell'omissione contributiva risalente al 1976, per come sopra chiarito.
15) Dal momento che al momento della conciliazione del 21.3.19 non era venuto in essere il diritto a pensione, nemmeno era sorto il diritto al risarcimento del danno pensionistico azionato nel presente giudizio. Ne consegue che, anche a voler ritenere che la conciliazione del 21.3.19 facesse in qualche modo riferimento ad un danno ex art. 2116, comma 2, c.c., la stessa era per tale parte radicalmente nulla per mancanza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c. (cfr. Cass. n° 14510/19 che, intervenuta nell'ipotesi di diritto al Tfr non entrato nel patrimonio del lavoratore al momento della rinuncia, è chiaramente estensibile al presente giudizio).
16) In ogni caso, la Corte di cassazione, con pronuncia n° 15947/21 ha fissato il seguente principio, chiaramente applicabile al presente giudizio, secondo cui: In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente).
17) Ad ogni modo, le rinunce espresse dal lavoratore in sede di conciliazione del 21.3.19 non potevano in ogni caso avere ad oggetto il diritto al risarcimento del danno pensionistico per cui è giudizio. Ciò per l'evidente ragione che di tale diritto il ricorrente non aveva alcuna contezza, intervenuta solo in data 12.9.19, dunque circa sei mesi dopo la conciliazione in sede sindacale, allorquando l'Inps adottò l'iniziale provvedimento di rigetto della domanda di pensione di anzianità per assenza del requisito contributivo nei termini più volte chiariti. Né, per il vero, Controparte_1
indica e prova una diversa data, anteriore o coeva al 21.3.19, in cui il ricorrente avrebbe già
[...] avuto conoscenza dell'omissione contributiva risalente al 1976 e alle conseguenze che da tale omissione sarebbero derivate.
18) Per il resto, del tutto non condivisibili sono i passaggi della sentenza impugnata in cui il tribunale ha affermato:
a) Nel caso in esame, le somme non corrisposte sarebbero relative al 1976, e dunque il datore di lavoro, comunque, non potrebbe versare alcunché a titolo di contribuzione per il predetto periodo, essendo incontrovertibilmente decorso il termine prescrizionale previsto. b) A questo punto, non rimarrebbe al lavoratore che la strada della costituzione della rendita vitalizia a spese del datore di lavoro, ma anche tale diritto non potrebbe essere più richiesto, stante l'inesorabile decorso del termine prescrizionale decennale dalla data di maturazione della prescrizione della possibilità del versamento dei contributi presso l'INPS da parte del datore di lavoro.
19) Al riguardo si osserva:
19.1) in primo luogo, che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 Legge 1338/762, a spese del datore di lavoro o del lavoratore, presuppone necessariamente la prescrizione ex art. 55 RDL 1827/35; prescrizione che, nel caso di specie, era certamente maturata in relazione ai contributi riferiti al 1976;
19.2) che nel caso di specie il tribunale non si è avveduto che il lavoratore ha provveduto egli stesso, stante il silenzio serbato da a seguito delle sue richieste, al versamento della riserva Pt_3 matematica ai sensi dell'art. 13, comma 5, Legge 1338/72. Tanto è avvenuto attraverso il versamento in due rate della complessiva somma di euro 4.219,66 a seguito di comunicazioni, e relativi bollettini di versamento volontari, inviati dall'Inps al ricorrente;
19.3) che, quindi, al ricorrente spetta il risarcimento del danno pensionistico ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c. e dello stesso art. 13, comma 5, Legge 1338/62 secondo cui al lavoratore che provveda a versare la riserva matematica spetta il risarcimento del danno;
19.4) che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la prescrizione decennale del danno pensionistico, di cui nel presente giudizio si discorre, non decorre dalla data di maturazione della prescrizione della possibilità del versamento dei contributi presso l'INPS da parte del datore di lavoro, come affermato dal giudice di primo grado, ma dalla data di raggiungimento dell'età pensionabile e di sussistenza dei requisiti sottesi al diritto a pensione, nel caso di specie da collocare comunque nel 2019 (cfr. Cass. 20827/13 e Cass. 15487/21);
19.5) che nel caso di specie il lavoratore ha tempestivamente, ma vanamente, richiesto al datore di lavoro di costituire in suo favore la rendita vitalizia ex art. 13 Legge 1338/62.
20) La conseguenza è che l'appellante ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno che deve essere individuato nelle seguenti voci: 20.1) il rimborso della somma di euro 4.219,66 che il ricorrente ha dovuto versare all'Inps nel gennaio 2020 a titolo di riserva matematica per l'omissione contributiva risalente al 1976 e stante la colpevole inerzia del datore di lavoro;
20.2) il pagamento delle sei mensilità di pensione relative al periodo 1.4.19 – 30.9.19, dal momento che l'Inps ha accolto la sua domanda di pensione solo dal 1.10.19, ovvero solo dopo che il ricorrente ha provveduto direttamente a sanare la omissione contributiva che non gli aveva consentito di godere della pensione di anzianità dall'1.4.19, come richiesto con doma del 28.3.19 e come sarebbe avvenuto ove l'omissione contributiva non si fosse verificata. Tali sei mensilità devono essere liquidate nella complessiva somma di euro 14.273,64, atteso che dal prospetto contenuto nel provvedimento di accoglimento della domanda di pensione adottato dall'Inps emerge che il rateo mesile nell'anno 2019 era pari ad euro 2.378,94 al lordo delle ritenute fiscali (2.378,94 x 6: euro 14.273,64);
20.3) il pagamento dei ratei di tredicesima non percepiti sulle sei mensilità di pensione di anzianità di cui al punto che precede. Dal prospetto della pensione di anzianità adottato dall'Inps il 17.2.20 emerge che la 13^ mensilità per tre mesi di pensione anno 2019, ovvero da ottobre a dicembre, ammontava ad euro 594,74, sicché per tale voce devono essere riconosciuti euro 1189,48 (euro 594,74 x 2: 1189,78).
21) In definitiva, la sentenza impugnata deve essere riformata con condanna di Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 19.683,08, oltre accessori
[...] ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo.
22) Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di AS n° 250/23, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 19.683,08, oltre accessori determinati ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 3.000,00, per il primo grado, e in euro 3.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 520 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Giovanni Ceccherini e Alfredo Ceccherini Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Carlo Controparte_1 d'Ippolito
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di AS. Danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 22.6.20 esponeva: a) di aver prestato servizio alle dipendenze Parte_1 di dal 16.2.76 al 31.3.19; b) di aver dato le dimissioni con decorrenza 1.4.19; Controparte_1 c) che il 28.3.19 aveva presentato all'Inps domanda di pensione di anzianità, che l'ente previdenziale respingeva per mancato versamento della contribuzione per il periodo 1.4.76 – 30.9.76; d) che con Pec del 19.9.19 aveva vanamente invitato a contattare Inps e a provvedere al Controparte_1 riscatto oneroso per recuperare ai fini previdenziali il periodo mancante (01/04-30/09/1976); e) di aver appreso dall'Inps che l'importo da versare per sanare l'omissione contributiva era pari ad euro 4.219,66; f) di aver provveduto egli stesso a versare all'Inps la somma citata, dal momento che una ulteriore richiesta inoltrata a era rimasta anch'essa senza riscontro;
g) che a Controparte_1 seguito dei suoi versamenti del 8.1.20 e del 10.1.20, con provvedimento del 17.2.20 l'Inps accoglieva la sua domanda di pensione avanzata il 28.3.19; h) che, tuttavia, l'ente previdenziale cominciava a pagare il trattamento pensionistico solo dall'1.10.19 e non dall'1.4.19 come richiesto con la domanda del 28.3.19.
2) Su tali basi sosteneva che era tenuta a risarcirgli, ai sensi dell'art. 2116, Controparte_1 comma 2, c.c. il danno pensionistico subito e corrispondente all'esborso che egli stesso aveva dovuto sostenere per sanare la mancata contribuzione 1.4.76 – 30.9.76, alle sei mensilità di pensione non percepite dall'1.4.19 al 30.9.19 e ai ratei di tredicesima della pensione non erogata per il periodo 1.4.19 – 30.19.
3) Aggiungeva, infine, che aveva omesso di corrispondergli i ratei di Controparte_1 tredicesima e di quattordicesima mensilità relativi alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, ovvero dall'1.1.19 al 31.3.19.
4) Concludeva chiedendo la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento della somma di euro 20.872,25, o alla maggiore o minor somma che sarebbe risultata in corso di causa, di cui euro 14.273,64, pari a sei ratei di pensione non corrisposti per il periodo aprile-settembre 2019 (€. 2378,94 X 6), euro 1.784,20, a titolo di tredicesima mensilità (€ 2.378,94 ÷ 12 X 9), euro 594,75, a titolo di quattordicesima mensilità (per il periodo 01 gennaio/31 marzo 2019) ed euro 4.219,66 quale somma occorsa per versare i contributi omessi.
5) Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di Controparte_1 AS ha dichiarato inammissibile il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Osserva in via preliminare il giudicante come il presente giudizio abbia ad oggetto il pagamento dell'importo di € 20.872,25 (poi ridotto a 20.277,50 in corso di giudizio) a titolo di risarcimento del danno (per la parte relativa all'erogazione tardiva della pensione da parte dell'INPS), e di pagamento di somme dovute e non corrisposte (per la parte relativa al versamento dei contributi e della tredicesima e quattordicesima mensilità 2019). Dalla documentazione agli atti del giudizio si evince che la parte in questa sede ricorrente aveva sottoscritto un “verbale di conciliazione” in sede sindacale dalla cui lettura si evince chiaramente la volontà dell'odierno ricorrente di rinunziare espressamente - a fronte di una somma offerta dalla Società convenuta - alle pretese e alle rivendicazioni a qualsiasi titolo connesse e/o comunque riconducibili al rapporto di lavoro in essere e poi definito con l'incentivo all'esodo con FS della
. CP_1 La rinuncia espressa, accettata dalla controparte, ha avuto riguardo: “ad azionare eventuali ulteriori diritti o pretese - rivendicati o rivendicabili a qualsiasi titolo, anche di carattere risarcitorio
- direttamente o indirettamente connessi o, comunque, riferibili, o causalmente ricollegabili, al rapporto di lavoro intercorso con ”. In ragione della sottoscrizione del Controparte_1 verbale di conciliazione sindacale prima della proposizione della domanda giudiziale (in data 21.03.2019), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. L'art. 412 ter c.p.c. nel prevedere espressamente che “la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentativi” ha esteso anche alle conciliazioni sindacali l'inoppugnabilità prevista dall'art. 2113, comma 4, c.c., attribuendo di fatto all'accordo raggiunto in sede protetta natura definitiva. La ratio della disposizione codicistica è, infatti, quella di assicurare, anche attraverso l'individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione della portata che ha la conciliazione sindacale sui suoi diritti inderogabili e dell'inoppugnabilità della stessa, ovvero dell'impossibilità per il lavoratore – una volta sottoscritto l'accordo – di sollevare ulteriori contestazioni. L'accordo transattivo in sede protetta assume rilievo quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa. In difetto dei predetti requisiti il verbale sindacale è soggetto a termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c., ove qualificato come verbale di rinuncia e transazione. Nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente omette del tutto di riferire che sulla questione azionate era stato sottoscritto il predetto verbale di conciliazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, difettando qualsivoglia prova ed altresì qualsivoglia indizio della mancanza di autodeterminazione della parte ricorrente nella stipula dell'accordo, essendo il verbale di conciliazione intervenuto ante causam non può che dichiararsi l'inammissibilità del presente ricorso. Chiarito ciò, deve solo precisarsi che le considerazioni svolte dal ricorrente relativamente alla non applicabilità di quanto contenuto nel verbale conciliativo sottoscritto al rapporto previdenziale non colgono nel segno. Difatti non solo il tenore letterale della transazione sottoscritta lascia propendere per l'identificazione della volontà comune di definire in ogni suo aspetto il rapporto di lavoro ed ogni possibile suo corollario, compreso quello relativo al versamento dei contributi previdenziali (in tal senso si deve leggere l'espressione contenuta al punto 5.2 del verbale di conciliazione in atti), ma priva di pregio risulta essere la tesi per cui i due rapporti siano scissi che la transazione “retributiva” non copra anche la parte “contributiva” del rapporto. Anche le pronunce citate dal ricorrente, infatti, attengono a tutt'altra questione, attinente al rapporto diretto tra il datore di lavoro e l'istituto previdenziale, che permane a prescindere dalla sottoscrizione della transazione con il lavoratore. Nel caso in esame, le somme non corrisposte sarebbero relative al 1976, e dunque il datore di lavoro, comunque, non potrebbe versare alcunché a titolo di contribuzione per il predetto periodo, essendo incontrovertibilmente decorso il termine prescrizionale previsto. A questo punto, non rimarrebbe al lavoratore che la strada della costituzione della rendita vitalizia a spese del datore di lavoro, ma anche tale diritto non potrebbe essere più richiesto, stante l'inesorabile decorso del termine prescrizionale decennale dalla data di maturazione della prescrizione della possibilità del versamento dei contributi presso l'INPS da parte del datore di lavoro. Sul punto, vedasi, Cass. n.18661 dell'8/9/2020. In ogni caso, la natura della pronuncia, in considerazione del mancato esame del merito della controversia (se non a fine esplicativo), giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
6.1) l'errore del tribunale per non aver rilevato che alla data della conciliazione del 21.3.19 il rapporto di lavoro era ancora in corso, in quanto sarebbe cessato solo l'.4.19, e che quindi la transazione non poteva avere ad oggetto un diritto a pensione e il correlato diritto al risarcimento del danno pensionistico che non erano ancora entrati nel patrimonio del lavoratore. La domanda di collocamento in pensione, infatti, era stata presentata all'Inps solo il 28.3.19 e con decorrenza 1.4.19, sicché non vi era possibilità di rinunciare ad un diritto al risarcimento del danno pensionistico che non era ancora entrato nel patrimonio del rinunciante. Del resto, la conciliazione conclusa il 21.3.19 conteneva una generica indicazione dei diritti rinunciati e, in ogni caso, tra questi non vi era, né poteva esservi, la rinuncia al risarcimento del danno pensionistico che sarebbe emerso solo dopo la presentazione della domanda di pensione e il rigetto comunicato inizialmente dall'Inps per mancato versamento della contribuzione riferita al periodo 1.4.76 – 30.9.76;
6.2) l'errore del tribunale per aver ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico azionato in giudizio era estinto per prescrizione decennale. Nel caso di specie, infatti, era stata proposta un'azione ex art. 2116, comma 2, per ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno derivante dal fatto che il ricorrente aveva dovuto versare all'Inps la riserva matematica per la contribuzione omessa nel 1976 e per il ritardo che tale circostanza aveva determinato quanto alla data di insorgenza del diritto a pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno pensionistico decorreva, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte, solo a partire dal raggiungimento dell'età pensionabile, ovvero nel 2019. Ne conseguiva che il diritto azionato in giudizio non era certamente estinto per intervenuta prescrizione, dal momento che la domanda volta ad ottenere la condanna della società resistente non poteva essere proposta prima che il lavoratore avesse maturato il diritto alla prestazione pensionistica.
7) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda con condanna di al pagamento dell'importo di euro 20.277,50. Al Controparte_1 riguardo, il ricorrente ha ribadito di aver rinunciato, già in corso di causa, alla domanda riferita ai ratei di 14^ mensilità, precisando che la domanda riferita alla 13^ mensilità era riferita al solo periodo dall'1.4.19 al 30.09.19, non anche al periodo 1.1.19 – 31.3.19 in cui il rapporto di lavoro era ancora in essere.
8) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
9) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello deve essere accolto.
11) Preliminarmente occorre dare atto che il ricorrente aveva rinunciato, già nel corso del primo grado di giudizio, al pagamento dei ratei di 14^ mensilità che in ricorso venivano quantificati in euro 594,75 e tale rinuncia è stata ribadita nell'atto di appello con riduzione dell'importo richiesto ad euro 20.277,50. Nell'atto di appello, poi, è stato chiarito che la domanda riferita ai ratei di 13^ mensilità riguarda solo le 6 mensilità di pensione non percepite nel periodo 1.4.19 – 30.9.19.
12) Ciò detto, occorre precisare che la domanda azionata nel presente giudizio è chiaramente di risarcimento del danno pensionistico cagionato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2116 c.c., secondo cui: Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
13) Ora, nel caso di specie sono pacifiche tra le parti, e comunque documentate, le seguenti circostanze: a) che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 16.2.76 al 31.3.19 (cfr. Controparte_1 attestazione - all.1 ); Controparte_1 Parte_2 b) che il versamento della contribuzione era stato omesso per il periodo 1.4.76 – 30.9.76 (cfr. estratto conto previdenziale – all. 3 ); Parte_2 c) che l'Inps ha respinto la domanda di collocamento in pensione presentata dal ricorrente il 28.3.19, con decorrenza 1.4.19, a causa della succitata omissione contributiva e, in particolare, per il fatto che tale omissione aveva determinato il possesso di soli 2211 contributi settimanali in luogo dei 2227 necessari per il collocamento in pensione di anzianità dall'1.4.19 (provvedimento Inps del 12.9.19 – all. 4 fascicolo ). Pt_1 d) che il ricorrente, sostituendosi al datore di lavoro rimasto inerte nonostante ripetute richieste, aveva provveduto al versamento della riserva matematica di cui all'art. 13 Legge 1338/62 nei termini richiesti dall'Inps, ovvero con il versamento della somma di euro 4.219,66 in due rate nel gennaio Pt 2020 (all. 6, 7, 9 e 10 ); Pt_1 e) che solo dopo tale versamento l'Inps collocava in pensione il ricorrente, ma non dall'1.4.19 come richiesto con la domanda del 28.3.19, bensì dall'1.10.19 (provvedimento Inps del 17.2.20 – all. 11 f.lo ), con la conseguenza che per il periodo 1.4.19 – 30.9.19 il ricorrente non aveva potuto Pt_1 beneficiare della pensione a causa della omissione contributiva di cui si è detto.
14) Tanto chiarito, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti il 21.3.19 non può ritenersi riferito anche al diritto al risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c. azionato nel presente giudizio, trattandosi di diritto che, al momento della transazione, non era entrato nel patrimonio del ricorrente. Al momento della conciliazione, infatti, era ancora in essere il rapporto di lavoro, che sarebbe cessato solo l'1.4.19, e proprio da tale data doveva decorrere la pensione di anzianità che il ricorrente chiese all'Inps il 28.3.19 e che venne respinta proprio in ragione dell'omissione contributiva risalente al 1976, per come sopra chiarito.
15) Dal momento che al momento della conciliazione del 21.3.19 non era venuto in essere il diritto a pensione, nemmeno era sorto il diritto al risarcimento del danno pensionistico azionato nel presente giudizio. Ne consegue che, anche a voler ritenere che la conciliazione del 21.3.19 facesse in qualche modo riferimento ad un danno ex art. 2116, comma 2, c.c., la stessa era per tale parte radicalmente nulla per mancanza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c. (cfr. Cass. n° 14510/19 che, intervenuta nell'ipotesi di diritto al Tfr non entrato nel patrimonio del lavoratore al momento della rinuncia, è chiaramente estensibile al presente giudizio).
16) In ogni caso, la Corte di cassazione, con pronuncia n° 15947/21 ha fissato il seguente principio, chiaramente applicabile al presente giudizio, secondo cui: In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente).
17) Ad ogni modo, le rinunce espresse dal lavoratore in sede di conciliazione del 21.3.19 non potevano in ogni caso avere ad oggetto il diritto al risarcimento del danno pensionistico per cui è giudizio. Ciò per l'evidente ragione che di tale diritto il ricorrente non aveva alcuna contezza, intervenuta solo in data 12.9.19, dunque circa sei mesi dopo la conciliazione in sede sindacale, allorquando l'Inps adottò l'iniziale provvedimento di rigetto della domanda di pensione di anzianità per assenza del requisito contributivo nei termini più volte chiariti. Né, per il vero, Controparte_1
indica e prova una diversa data, anteriore o coeva al 21.3.19, in cui il ricorrente avrebbe già
[...] avuto conoscenza dell'omissione contributiva risalente al 1976 e alle conseguenze che da tale omissione sarebbero derivate.
18) Per il resto, del tutto non condivisibili sono i passaggi della sentenza impugnata in cui il tribunale ha affermato:
a) Nel caso in esame, le somme non corrisposte sarebbero relative al 1976, e dunque il datore di lavoro, comunque, non potrebbe versare alcunché a titolo di contribuzione per il predetto periodo, essendo incontrovertibilmente decorso il termine prescrizionale previsto. b) A questo punto, non rimarrebbe al lavoratore che la strada della costituzione della rendita vitalizia a spese del datore di lavoro, ma anche tale diritto non potrebbe essere più richiesto, stante l'inesorabile decorso del termine prescrizionale decennale dalla data di maturazione della prescrizione della possibilità del versamento dei contributi presso l'INPS da parte del datore di lavoro.
19) Al riguardo si osserva:
19.1) in primo luogo, che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 Legge 1338/762, a spese del datore di lavoro o del lavoratore, presuppone necessariamente la prescrizione ex art. 55 RDL 1827/35; prescrizione che, nel caso di specie, era certamente maturata in relazione ai contributi riferiti al 1976;
19.2) che nel caso di specie il tribunale non si è avveduto che il lavoratore ha provveduto egli stesso, stante il silenzio serbato da a seguito delle sue richieste, al versamento della riserva Pt_3 matematica ai sensi dell'art. 13, comma 5, Legge 1338/72. Tanto è avvenuto attraverso il versamento in due rate della complessiva somma di euro 4.219,66 a seguito di comunicazioni, e relativi bollettini di versamento volontari, inviati dall'Inps al ricorrente;
19.3) che, quindi, al ricorrente spetta il risarcimento del danno pensionistico ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c. e dello stesso art. 13, comma 5, Legge 1338/62 secondo cui al lavoratore che provveda a versare la riserva matematica spetta il risarcimento del danno;
19.4) che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la prescrizione decennale del danno pensionistico, di cui nel presente giudizio si discorre, non decorre dalla data di maturazione della prescrizione della possibilità del versamento dei contributi presso l'INPS da parte del datore di lavoro, come affermato dal giudice di primo grado, ma dalla data di raggiungimento dell'età pensionabile e di sussistenza dei requisiti sottesi al diritto a pensione, nel caso di specie da collocare comunque nel 2019 (cfr. Cass. 20827/13 e Cass. 15487/21);
19.5) che nel caso di specie il lavoratore ha tempestivamente, ma vanamente, richiesto al datore di lavoro di costituire in suo favore la rendita vitalizia ex art. 13 Legge 1338/62.
20) La conseguenza è che l'appellante ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno che deve essere individuato nelle seguenti voci: 20.1) il rimborso della somma di euro 4.219,66 che il ricorrente ha dovuto versare all'Inps nel gennaio 2020 a titolo di riserva matematica per l'omissione contributiva risalente al 1976 e stante la colpevole inerzia del datore di lavoro;
20.2) il pagamento delle sei mensilità di pensione relative al periodo 1.4.19 – 30.9.19, dal momento che l'Inps ha accolto la sua domanda di pensione solo dal 1.10.19, ovvero solo dopo che il ricorrente ha provveduto direttamente a sanare la omissione contributiva che non gli aveva consentito di godere della pensione di anzianità dall'1.4.19, come richiesto con doma del 28.3.19 e come sarebbe avvenuto ove l'omissione contributiva non si fosse verificata. Tali sei mensilità devono essere liquidate nella complessiva somma di euro 14.273,64, atteso che dal prospetto contenuto nel provvedimento di accoglimento della domanda di pensione adottato dall'Inps emerge che il rateo mesile nell'anno 2019 era pari ad euro 2.378,94 al lordo delle ritenute fiscali (2.378,94 x 6: euro 14.273,64);
20.3) il pagamento dei ratei di tredicesima non percepiti sulle sei mensilità di pensione di anzianità di cui al punto che precede. Dal prospetto della pensione di anzianità adottato dall'Inps il 17.2.20 emerge che la 13^ mensilità per tre mesi di pensione anno 2019, ovvero da ottobre a dicembre, ammontava ad euro 594,74, sicché per tale voce devono essere riconosciuti euro 1189,48 (euro 594,74 x 2: 1189,78).
21) In definitiva, la sentenza impugnata deve essere riformata con condanna di Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 19.683,08, oltre accessori
[...] ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo.
22) Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di AS n° 250/23, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 19.683,08, oltre accessori determinati ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 3.000,00, per il primo grado, e in euro 3.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale