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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 440 di registro generale dell'anno 2024, promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAMBELLI ILIC (C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO DELLA C.F._2
REPUBBLICA N 52 47121 FORLÌ, giusta procura del 23.02.2024; ricorrente nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MALAVASI MANUELA (C.F. ), domiciliata in C/O C.F._3
AVV. PAOLA URBINATI CORSO GIOVANNI XXIII 131 47900 RIMINI, in virtù di procura del 4.09.2024; resistente
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis,
1. - accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore della ricorrente, in particolare nella negoziazione titoli (ISIN [...]) emessi e negoziati da Cassa di Risparmio di Cesena spa, oggi , oggetto delle negoziazioni titoli Controparte_1 indicate nel presente ricorso e, conseguentemente, previa eventuale declaratoria di nullità dei c.d. contratti quadro siglati da parte ricorrente, dichiarare la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e
1 conseguentemente condannare l'intermediario (prima Cassa di Risparmio di Cesena Controparte_1 spa), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme investite dalla ricorrente nei citati titoli, pari ad € 73.662,09, maggiorate degli interessi legali dall'investimento sino al saldo e con maggiorazione d'interessi moratori ex art 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
2. - in subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del ricorrente, in particolare nella negoziazione dei citati titoli, come indicate nel presente ricorso e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima Cassa di Risparmio di Controparte_1
Cesena spa) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di parte ricorrente delle somme investite dal ricorrente nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali dall'investimento sino al saldo e con maggiorazione
d'interessi moratori ex art 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
3. - accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al pagamento a favore di parte ricorrente delle somme investite dal ricorrente nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali dall'investimento sino al saldo e con maggiorazione d'interessi moratori ex art 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
4. - ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente ricorso, all'intermediario finanziario Controparte_1
(prima Cassa di Risparmio di Cesena spa), nella persona del legale rappresentante pro tempore, di
[...] rimborsare e restituire alla parte ricorrente tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali dall'investimento sino al saldo e con maggiorazione d'interessi moratori ex art 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
5. - accertare il maggior danno causato alla parte ricorrente dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo con maggiorazione d'interessi moratori ex art
1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
6. - condannare l'intermediario finanziario al pagamento delle spese stragiudiziali di assistenza che hanno “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio” ed hanno assicurato “una tutela più rapida” alla parte “risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo Contr Cassazione Sez. Unite n. 16990/2017), per prestazione di assistenza stragiudiziale avanti all' da liquidarsi equitativamente dal G.I. che si indicano pari ad euro 2.757,74;
7. - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ad esclusivo carico della parte resistente».
Conclusioni per : Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
2 − in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per
l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia
d'impresa;
− in via subordinata, in rito, convertire il rito da sommario ad ordinario, tramite fissazione dell'udienza ex art.
183 c.p.c. ai sensi dell'art. dell'art. 281duodecies, comma 1, c.p.c.;
− nel merito, sia in caso di conversione del rito, sia in caso di mancata conversione del rito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
− in subordine, nel merito, sia in caso di conversione del rito, sia in caso di mancata conversione del rito:
(a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e condannare la Sig.ra a restituire alla (i) gli importi Pt_1 CP_3 eventualmente percepiti dal Ricorrente per la vendita delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso e dei relativi
n. 20.868 warrant;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca);
− in via istruttoria […];
− in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce, ai sensi degli artt. 281-decies e seguenti c.p.c., nei confronti Parte_1 di (già Cassa di Risparmio di Cesena S.P.A.), quale Controparte_1 intermediario finanziario, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno, pari ad €
73.662,09, a cagione dell'azzeramento del controvalore dei titoli detenuti, pari a 5.217 azioni.
1.1. La ricorrente riferisce di essere titolare di azioni ex Cassa di Risparmio di Cesena S.P.A. acquistate nel periodo 1998-2010, in parte direttamente, in altra parte iure hereditatis dal marito e che, a seguito della vendita di 825 azioni e dell'incasso di cedole per € 14.629,11, CP_4 residuavano nel di lei portafoglio n. 5166 azioni.
3 Successivamente, il giorno 2.04.2015, la stessa acquistava ulteriori 51 azioni, con la conseguenza che, alla data del 30.6.2015, il portafoglio detenuto presso l'allora Cassa di Risparmio di Cesena era pari a n. 5217 azioni (cfr. estratto conto titoli n. 002/005/3122590, doc. da 4 a 10).
1.2. La ricorrente si duole dell'integrale azzeramento del valore dei titoli intervenuto in data
22.4.2016 e chiede la restituzione dell'intero capitale investito, pari ad € 73.662,09, previa dichiarazione di nullità e/o risoluzione dell'ordine di acquisto per grave inadempimento.
Contesta all'intermediario la non corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità. Inoltre, contesta l'inadeguatezza degli acquisti medesimi rispetto al profilo dell'investitore, precisando di non avere alcuna precedente esperienza in materia di investimenti finanziari e di avere indicato all'epoca, quale obiettivo di investimento, la “rivalutazione del capitale esponendolo a oscillazioni molto limitate”.
Chiede, quindi, di riconoscere un ammontare superiore a quanto accertato dall'Arbitro per le Contr controversie finanziarie ( che condannava l'intermediario al pagamento di € 5.781,38, oltre gli interessi legali (doc. 20).
1.3. Resiste in giudizio , incorporante di Cassa di Controparte_1
Risparmio di Cesena S.P.A., eccependo:
-in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bologna,
Sezione specializzata in materia di impresa;
-in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dal cliente, per il decorso sia del termine decennale (in relazione alla domanda di risarcimento del danno contrattuale) e sia di quello quinquennale, per quanto riguarda gli eventuali danni da responsabilità extra-contrattuale e la debenza degli interessi.
1.4. Nel merito, ribadisce la correttezza del proprio operato, sia in termini di adeguatezza delle informazioni fornite al cliente che di corretta profilazione.
Quanto ai titoli, la convenuta ne sostiene la natura liquida, evidenziando che: «la Comunicazione del 2009 non è stata adottata nell'esercizio del potere regolamentare legalmente attribuito all'Autorità di CP_5
Vigilanza dalla legge, ma piuttosto nell'ambito del c.d. 'Livello 3', cioè delle misure contenenti orientamenti applicativi della normativa primaria e secondaria;
non ha, pertanto, efficacia normativa, dovendo ritenersi meramente interpretativa del dettato legislativo» (v. p. 13).
1.5. Sotto il profilo dell'an debeatur, la banca resistente fa presente che la controparte non avrebbe assolto compiutamente al proprio onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale;
relativamente al quantum, la difesa censura le modalità di quantificazione del danno per non avere
4 tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dell'assegnazione dei dividendi e dei frutti connessi e conseguenziali, evidenziando nello specifico che la domanda si riferisce ad una serie di azioni acquistate in periodi diversi, precisamente n.
4.665 azioni prima del mese di maggio 2003, mentre n. 501 a decorrere dal settembre 2009.
2. Incompetenza e prescrizione.
2.1. Ciò premesso, occorre scrutinare le due eccezioni formulate dalla difesa di parte resistente, la quale insiste innanzitutto per la competenza funzionale in capo al Tribunale distrettuale specializzato in materia di impresa.
L'eccezione è infondata, in quanto sia il petitum che la causa petendi sono estranei alla materia societaria: “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (v. Cass., n. 22340/20).
In senso conforme: “Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, perché non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del d.lgs. n.
58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, in relazione a domanda diretta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni per violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento, sebbene, in conseguenza di esso, l'attore fosse divenuto socio dell'intermediario finanziario)” (v. Cass., n. 1826/18).
2.2. È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione.
È inapplicabile il regime quinquennale, atteso che viene in rilievo un danno afferente all'area contrattuale e perciò assoggettato al termine prescrizionale ordinario.
Quanto al momento iniziale di decorrenza, la difesa di parte resistente insiste per la fissazione del termine al momento della sottoscrizione degli ordini d'acquisto.
2.3. L'assunto non viene condiviso.
In realtà, il termine iniziale coincide con l'azzeramento del valore per effetto della sospensione della possibilità di negoziare il titolo, cioè dal giorno 22.4.2016 (cfr. doc. 27), ai sensi e per gli
5 effetti dell'art. 2935, c.c.: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte in un caso analogo: “Invero, non avendo il -omissis- domandato l'adempimento contrattuale, l'obbligazione dedotta in giudizio riguardava non già l'esecuzione della prestazione ivi pattuita quanto, piuttosto, quella - succedanea e distinta dalla prima - di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'intermediario finanziario ad obblighi informativi al cui rispetto questi sarebbe stato comunque tenuto (anche) nel corso dell'esecuzione del contratto.
3.2. Onde stabilire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione di una pretesa risarcitoria siffatta, dunque, assumevano rilievo decisivo l'inadempimento colpevole dell'intermediario medesimo ed il danno causalmente ad esso collegato.
3.3. Inoltre, va considerato che la prescrizione, decorrendo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, presuppone la violazione del diritto: soltanto dal momento e per effetto di tale violazione sorge nel creditore
l'interesse ad azionare la tutela per ottenere il soddisfacimento della pretesa.
3.3.1. Nella specie, è di tutta evidenza che l'interesse ad agire del -omissis- per ottenere l'invocato ristoro patrimoniale non poteva farsi risalire al momento in cui era sorto il diritto all'esecuzione del contratto - coincidente con la stipula del contratto costitutivo del diritto stesso - atteso che esso avrebbe acquisito consistenza solo allorquando si fossero effettivamente prodotte le conseguenze negative sul suo patrimonio determinate dall'accertato inadempimento imputabile all'intermediario” (v. Cass., n. 1823/22).
3. Nullità e annullabilità.
3.1. Una volta superate le eccezioni di cui sopra, vanno esaminate le domande formulate dalla ricorrente che, tuttavia, risultano variamente qualificate, in parte di nullità per carenza del contratto, in altra parte di nullità delle operazioni eseguite dall'intermediario per violazione di norme imperative, in altra parte ancora di annullabilità per errore e dolo (v. pag. 34).
3.2. Tali domande sono infondate.
Infatti, gli ordini di acquisto effettuati nel periodo 1998-2004 afferiscono alla prestazione di servizi di investimento di prodotti finanziari emessi dalla banca (nel caso in oggetto dall'allora
Cassa di Risparmio di Cesena) nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 25-bis del
TUF che, per effetto dell'art. 11, comma 3, della legge n. 262/05, ha ampliato l'estensione applicativa degli artt. 21 e 23 ai servizi di investimento sul mercato primario, cioè anche all'acquisto dei titoli al momento dell'emissione.
6 3.3. L'art. 23 prevede che: «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo».
Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, a pena di nullità, e che tale requisito è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto (v. Cass., Sez. Un., 16.1.2018 n. 898), mentre, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo o a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti
(c.d. contratto quadro) oppure a responsabilità contrattuale e a risoluzione del contratto quadro, se la violazione riguarda un atto negoziale eseguito in base al contratto quadro (Cass., Sez. Un.,
19.12.2007 n. 26724 e 26725).
La più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.4.2016 n. 8394; Cass. 18.5.2016
n. 10161; Cass. 23.5.2017 n. 12937; Cass.
9.2.2018 n. 3261; Cass. 22.5.2020 n. 9468; Cass.
31.3.2021 n. 8997) ha considerato realisticamente i singoli ordini di investimento come atti negoziali che, pur avendo nel contratto quadro fondamento di legittimità, delineano ciascuno un proprio regolamento di interessi e non una “fase esecutiva” del contratto quadro, il quale si presenta dunque come semplice cornice normativa diretta a regolare una serie aperta di future operazioni.
L'elevata individualità funzionale dei singoli ordini di acquisto comporta che ciascuna operazione debba essere separatamente considerata, anche sul piano giuridico, in particolare al fine di verificare se l'intermediario abbia correttamente adempiuto e quale sia la gravità delle eventuali violazioni ai fini dell'esperimento dei rimedi sinallagmatici.
Pertanto, oggetto del rimedio risolutorio non è il contratto quadro, secondo l'orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 19.12.2007 n. 26724, ma proprio e soltanto il singolo ordine di investimento, riguardo al quale l'intermediario s'è reso inadempiente, senza che ciò coinvolga
7 altre operazioni, andate a buon fine, o implichi la necessità di una risoluzione parziale del contratto quadro.
3.4. Ciò premesso, tuttavia, l'estensione degli obblighi di forma per la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), anche ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche, nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione, voluta dall'art. 11 della legge n. 262/05 con l'introduzione dell'art. 25-bis del citato decreto legislativo si verificava a decorrere dal 12.1.2016
(data di entrata in vigore dell'art. 11, cit.) e, comunque, va peraltro armonizzato con il potere della
Consob di prevedere, con regolamento, che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma.
In applicazione del citato principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di un contratto assicurativo finanziario per difetto del requisito di forma scritta, senza considerare che la , con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, applicabile CP_5 ratione temporis, aveva esteso l'esclusione del requisito della forma scritta per i prodotti finanziari emessi dalle banche anche agli omologhi prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, cfr. Cass., ordinanza n. 6343/24).
3.5. Ad ogni modo, quanto al caso di specie, occorre registrare che la difesa di parte resistente ha versato in atti copia della documentazione contrattuale formatasi a partire dall'anno 1985
(docc. 15-19), vedasi in particolare la richiesta di “apertura di deposito per semplice custodia di titoli e valori” datata 21.11.1985.
3.6. Sotto un ulteriore aspetto, occorre dare conto che la ricorrente era già socia di Unibanca ed aveva acquistato le ulteriori azioni nell'anno 2010, in adesione all'aumento di capitale riservato ai soci deliberato da Unibanca nell'anno 2009 (doc. 15).
Tale sottoscrizione di aumento di capitale ha attribuito a ciascuno degli aderenti, inclusa la stessa ricorrente in relazione alle azioni sottoscritte (n.
3.165 per un controvalore di € 58.552,50, in aggiunta alle azioni detenute precedentemente), i diritti patrimoniali e amministrativi di socio, né può affermarsi che si sia verificata una situazione di parziale o totale incapienza patrimoniale, idonea a snaturare il sinallagma.
3.7. Le domande proposte, per dolo contrattuale ed errore essenziale riconoscibile, vertono anch'esse su un punto di fatto non dimostrato, ossia che vi sia stata una sollecitazione
8 all'investimento o una raccomandazione personalizzata, mentre risulta documentalmente che vi si stata l'informazione circa l'esistenza e le modalità di adesione all'aumento di capitale e l'eventualità di richiedere, in sede di negoziazione, istruzioni per l'esercizio dei diritti di opzione
(doc. 15).
Inoltre, è inverosimile che l'incapienza patrimoniale, verificatasi nell'aprile 2016 per effetto dell'impossibilità di negoziare i titoli detenuti fosse nota all'organo amministrativo e da questo taciuta ai soci, né che fosse all'epoca verificabile con una corretta classificazione dei crediti e stima delle relative perdite.
Dunque, è altrettanto scarsamente plausibile che possa retrodatarsi tale incapienza al momento dell'aumento di capitale sottoscritto nell'anno 2009, a tal punto da ritenersi provato un errore, spontaneo e riconoscibile oppure dolosamente indotto, da dipendenti e/o promotori della banca.
4. Responsabilità per prestazione di servizi di investimento sul mercato primario prima dell'entrata in vigore della Legge n. 262 del 28.12.2005 (c.d. “Legge sul risparmio”).
4.1. Di seguito va analizzata la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto per grave inadempimento dell'intermediario e quella di condanna al risarcimento del danno.
Occorre iniziare dall'art. 21, co. 1, T.U.F., secondo cui: «nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (…)».
A livello processuale, ai sensi dell'art. 23, comma 6, grava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
4.2. Dunque, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati.
I suddetti obblighi informativi devono essere assolti “in concreto”, non secondo modalità meramente formali e generiche, giacché, in tal caso, la ratio della tutela accordata al contraente più debole verrebbe sovvertita integralmente.
Più concretamente, l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva ed adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali
9 la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619).
4.3. Ebbene, la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni del TUF relative alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare degli artt. 21 e 23, cit.
Va nuovamente rammentato che le disposizioni sulla prestazione dei servizi di investimento sono applicabili all'emissione di proprie azioni, obbligazioni e altri prodotti finanziari da parte di banche e assicurazioni soltanto a seguito dell'entrata in vigore (12.1.2006) della legge 28.12.2005
n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
L'art. 11, comma 3, della legge n. 262/05 stabiliva che: «Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente: «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) […]».
La versione originaria dell'art. 25-bis, in vigore dal 18.3.2006 al 25.8.2017 (nelle more veniva soppresso soltanto l'inciso “in quanto compatibili”, con ciò determinando una ricaduta estensiva ancora più ampia) prevedeva che «gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche, nonché in quanto compatibili, da imprese di assicurazione».
4.4. Solo in quel momento, il legislatore ha previsto l'ampliamento degli obblighi dell'intermediario, estendendoli anche nei confronti delle negoziazioni dei titoli propri delle banche e delle imprese di assicurazione: “Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione” (v. art. 25-bis, T.U.F., applicabile ratione temporis).
4.5. Orbene, con l'introduzione dell'art. 25-bis della legge 28.12.2005 (c.d. “Legge sul risparmio”), il legislatore ha inteso porre a carico degli intermediari un obbligo precedentemente non previsto, in quanto le disposizioni previgenti, al contrario, riconducevano la distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in fase di emissione, presso la propria sede o le proprie dipendenze, alla “raccolta del risparmio” ex art. 11 TUB e restringevano la prestazione di servizi di investimento, regolata dal TUF, all'attività svolta sul mercato primario (ossia in sede di emissione) da un intermediario diverso dalla banca emittente e all'attività di negoziazione sul mercato secondario (in questi termini, v. Tribunale di Torino, sentenza n. 4817/22).
10 4.6. Inoltre, non è dato cogliere alcuna interpretazione autentica della normativa previgente da parte dell'art. 25-bis tale da sostenere l'efficacia retroattiva e neppure una sorta di ricognizione di un principio già immanente nell'ordinamento, ad esempio, nella disciplina del d. lgs. n. 415/96, poi sostituito, a far data dal 30.06.1998 dal d.lgs. n. 58/98, e del regolamento di attuazione n. 10943/97. CP_5
4.7. La finalità perseguita dal legislatore con la c.d. “legge sul risparmio” è stata quella di estendere la tutela in favore dei risparmiatori rispetto a prodotti finanziari emessi da banche e da assicurazioni, negoziati sul mercato primario e che risultavano comunque agganciati ad un'attività speculativa sottostante, o perché collegati a quote di fondi di investimento, oppure ad indici di borsa o panieri azionari.
Dalla prassi bancaria ed assicurativa erano emersi una serie di prodotti eterogenei, con una volatilità piuttosto marcata e con elementi di incertezza ai danni dell'investitore-contraente, il quale era particolarmente esposto a vedere subita una perdita più o meno consistente di quanto investito.
In tale contesto, è emerso un quadro di obiettiva incertezza non solo per i risparmiatori, ma anche nei confronti degli stessi operatori bancari e assicurativi proprio fino all'introduzione dell'art. 25-bis cit., nell'anno 2006, avente l'obiettivo di estendere la tutela del TUF anche a titoli emessi dalla stessa banca o impresa di assicurazione ed acquistati dal risparmiatore al momento della loro emissione (nel caso di specie, infatti, si tratta di azioni ex CR).
4.8. Quindi, con esclusivo riferimento a propri titoli azionari acquistati dalla cliente prima del
12.1.2006, l'allora Cassa di Risparmio di Cesena non era assoggettata agli obblighi inerenti alla prestazione dei servizi d'investimento di cui agli artt. 21 e 23 TUF, di talché non è dato ravvisare alcun inadempimento in capo all'intermediario, stante la non retroattività dell'art. 25-bis, cit.
4.9. Ne consegue che dalla valutazione della responsabilità a carico dell'intermediario andranno defalcati gli importi di cui agli acquisti ordinati dalla ricorrente e anche dal marito, questi poi trasferiti mortis causa alla moglie, pari a circa 4.665 azioni.
A tal proposito, alla data del 30.06.2003, risultano essere presenti due distinti conti titoli, e segnatamente: il conto titoli n. 7000907 cointestato con e (madre Persona_1 Parte_1
e sorella), di cui la ricorrente era in possesso di circa 1500 azioni CR, nonché il conto titoli n.
553300 cointestato con (marito) di circa 3165 azioni CR (v. docc. 1 e 2), per un CP_4 totale di n.
4.665 azioni, il cui controvalore non può essere posto a fondamento della domanda di
11 inadempimento formulata dalla ricorrente, in quanto, all'epoca degli ordini di acquisto, non era ancora vigente l'art. 25-bis del T.U.F., introdotto soltanto in seguito con la legge n. 262 del
28.12.2005.
4.10. Di conseguenza, l'accertamento della responsabilità a carico dell'intermediario deve essere limitato agli ordini di acquisto effettuati: i) in data 18.09.2009, per n. 730 azioni CR (prezzo di €
14,68 cadauna per una spesa complessiva di € 10.716,40, v. doc. 4); ii) in data 8.03.2010, per n.
287 azioni CR (per effetto dell'operazione di aumento di capitale della banca, al prezzo di €
18,50 cadauna, pari ad una spesa complessiva di € 5.309,50, v. doc. 5); iii) in data 2.4.2015, n. 51 azioni CR.
Dalla somma complessiva va decurtato l'importo di € 14.629,11, pari al ricavo ottenuto dalla vendita di n. 825 azioni, la differenza così ottenuta andrà poi addizionata dell'importo di € 856.80, corrispondente al controvalore di n. 51 azioni acquistate in data 2.4.2015, al prezzo unitario di €
16,80.
4.11. Tutto ciò chiarito, a questo punto, si procede all'analisi della disciplina di rango secondario applicabile al caso di specie ed applicabile agli ordini di acquisto di cui ai sub i)-iii).
In materia di onere informativo a carico dell'intermediario, il regolamento n. 16190 del CP_5
29 ottobre 2007, all'art 26 applicabile ratione temporis pone una distinzione tra “cliente al dettaglio”
e “cliente professionale”.
La necessità è regolare l'intensità della tutela a favore del cliente, se “al dettaglio” o
“professionale”, specularmente la gravosità dell'onere informativo a carico dell'intermediario.
4.12. A livello documentale, e precisamente dal questionario Mifid, risulta che Parte_1
fosse un “cliente al dettaglio”, al momento dell'acquisto dei titoli in commento.
[...]
La profilatura nei termini di “cliente al dettaglio” comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento succitato. CP_5
Al riguardo, l'art. 24 del regolamento in esame prevede che: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
Più nello specifico, ai sensi dell'art. 31 co. 1: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del
12 tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In concreto, dunque, il comma 2 del medesimo articolo precisa che: “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a)
i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti”.
La Suprema Corte ha chiarito che, nell'ottica di un concreto assolvimento degli obblighi informativi appena descritti, è da escludersi che l'intermediario possa limitarsi alla: “sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari” (v. Cass., sent. n. 7932 del
20.03.2023).
4.13. A fronte di ciò, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la dovuta diligenza, ai sensi dell'art. 23 comma 6, TUF.
Secondo l'impostazione della difesa di parte resistente, il cliente sarebbe stato reso edotto dei rischi connessi all'investimento nei seguenti modi:
a) tramite la consegna del contratto quadro;
b) tramite l'informativa contenuta negli ordini di acquisto;
c) con le note informative di esecuzione;
d) oralmente, tramite quanto riferito dal funzionario della Banca (v. pagg. 21 e seguenti).
4.14. Tuttavia, tali comportamenti non assolvono concretamente l'onere informativo per come descritto negli artt. 21, 23 TUF e dal c.d. Regolamento Intermediari.
I documenti indicati dalla difesa di parte convenuta sono privi di uno specifico riferimento alla rischiosità dell'investimento e contengono una serie di nozioni di carattere generale che nulla dicono rispetto al singolo investimento.
Al riguardo, va precisato che le note informative allegate agli ordinativi di acquisto (docc. 2-8) sono carenti di quegli elementi ai fini di una conoscenza effettiva, in quanto contengono solo il nominativo dell'investitore, il numero di azioni ed il relativo controvalore.
13 4.15. In aggiunta, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari veniva consegnato solo all'origine, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, non già in occasione dei singoli investimenti eseguiti dal cliente.
Peraltro, il documento sui rischi generali, nella sezione denominata “informazioni sugli strumenti finanziari”, non contiene alcun elemento informativo specifico e circostanziato rispetto all'investimento che sarebbe stato proposto successivamente, atteso che contiene una generica descrizione delle azioni e un'elencazione dei rischi standard.
5. Natura illiquida dei titoli: premessa.
5.1. Giova svolgere una premessa prima di scrutinare la natura dei titoli in commento.
Le parti discutono in ordine alla natura delle azioni acquistate dalla cliente: secondo la parte convenuta, le azioni, al momento dell'acquisto, risultavano essere titoli liquidi, ossia -in estrema sintesi- strumenti facilmente alienabili a condizioni certe;
diversamente, la parte attrice evidenzia che tali azioni sarebbero risultate particolarmente difficili da vendere, e ciò comportava una maggiore rischiosità intrinseca dell'investimento stesso, trattandosi di titoli c.d. “illiquidi”.
5.2. Dall'accertamento della natura liquida o illiquida dei titoli, le parti fanno discendere una serie di conseguenze, sebbene occorra evidenziare che tale aspetto prescinda dal tema nodale integrato dalla violazione degli obblighi informativi sanciti nel T.U.F. e che - nei limiti di quanto sopra - sono addebitati all'intermediario convenuto.
Difatti, se -da un lato- è vero che la tipologia del titolo compravenduto (così come le specifiche competenze e/o caratteristiche del singolo cliente) possa assumere rilievo nel valutare l'operato dell'intermediario -dall'altro lato- è altrettanto vero che gli obblighi di tipo informativo di cui all'art. 21 T.U.F. e ss., così come integrato dal Reg. n. 16190 del 29 ottobre 2007, c.d. CP_5
“Reg. intermediari”, trovano applicazione a prescindere dalla tipologia dello strumento proposto.
5.3. Pertanto, laddove i titoli di cui oggi si discute, dovessero ritenersi liquidi all'epoca dell'acquisto, ciò non è sufficiente ad esimere l'istituto bancario dall'assolvimento dell'obbligo di fornire un concreto e adeguato supporto informativo al cliente.
Difatti, nell'ipotesi di ritenuta liquidità dei titoli così come intende la resistente, troverebbe comunque applicazione la disciplina di carattere generale sancita nel T.U.F. (v. supra), nonché del
Reg. del 2007. CP_5
Viceversa, nel caso in cui si assumesse la natura illiquida, troverebbe applicazione anche la
Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, in tema appunto di “titoli illiquidi”. CP_5
14 Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, ricorre comunque l'inadempimento a carico dell'intermediario convenuto.
6. Inadempimento di obblighi specifici discendenti dalla natura illiquida.
6.1 Con la Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, la ha evidenziato che: CP_5
“Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita […]”.
Tale Comunicazione rappresenta attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F., con la conseguenza che il suo contenuto costituisce un atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria testé richiamata.
Pertanto, non è condivisibile l'affermazione della difesa di parte convenuta, laddove sostiene che il valore della suddetta Comunicazione sarebbe quello di una fonte: “meramente interpretativa del dettato legislativo”, atteso che l'atto integrativo è intrinsecamente connesso a quello legislativo, del quale costituisce una specificazione.
6.2 La citata Comunicazione n. 9019104/2009 identifica, da un lato, la condizione CP_5 sintomatica della natura illiquida, dall'altro lato, individua i meccanismi di riequilibrio da predisporre in favore dell'investitore: «la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
6.3 Dunque, quanto al primo aspetto, il titolo si presume “liquido” quando è quotato su mercati regolamentati.
Viceversa, nel caso di omessa quotazione sui mercati regolamentati, il titolo deve ritenersi
“illiquido”, a meno che - ed ecco il secondo profilo - l'intermediario non dimostri di essersi impegnato a riacquistare il medesimo titolo secondo “criteri e meccanismi prefissati”, volti cioè a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
Tutto ciò chiarito, dalla documentazione in atti emerge che le azioni di acquistate dal cliente non erano quotate su alcun mercato regolamentato o MTF, e ugualmente, risulta che la CP_3 ometteva di apprestare un meccanismo di riacquisto dei titoli.
15 A sua difesa, la resistente afferma che: «a partire dall'1° aprile 2012 è diventato operativo il CP_3 meccanismo di asta settimanale, consistente nella raccolta degli ordini di negoziazione sulle azioni e CP_6 nell'incrocio degli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti dai vari investitori. La possibilità di disinvestimento del titolo veniva poi ulteriormente agevolata dalla partecipazione della alle aste settimanali CP_3 mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto Azioni proprie».
6.4 Secondo l'assunto sostenuto dalla difesa di parte resistente, tale meccanismo permetteva al cliente di negoziare nuovamente i propri titoli.
In realtà, così non è.
Nella Comunicazione succitata viene chiarito che, ad essere indice di liquidità, è: CP_5
«l'impegno della Banca al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
6.5 Tale impegno ad opera dell'intermediario non c'è stato ed il titolo negoziato dal cliente resta “illiquido”, in quanto il meccanismo “ad asta” non assolve a “criteri e meccanismi prefissati”.
Quando l'ordine di acquisto è predeterminato viene stabilito che il titolo sia venduto ad un prezzo non inferiore al valore indicato precedentemente, o acquistato ad un prezzo non superiore ad un certo valore.
La ratio è evidente: assicurare all'investitore il rientro del proprio investimento, senza che le forme competitive sul prezzo di riacquisto ne possano azzerare, in tutto o in parte, il valore.
6.6 Pertanto, la conformazione del prodotto azionario ne rivela la natura c.d. “illiquida”.
A conforto della medesima conclusione, depongono ulteriori elementi documentali, quali il contratto quadro e l'estratto conto titoli, dai quali emerge la piena consapevolezza dell'intermediario finanziario della natura illiquida dei titoli proposti al cliente.
A pagina 9 del contratto quadro, al punto 4.6., con riferimento alle operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati, si legge che: «gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.
L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano
l'assunzione di rischi più elevati (…)».
16 Dunque, l'intermediario era consapevole tanto della natura illiquida del titolo, quanto di effettuare operazioni al di fuori dei mercati organizzati, con ciò esponendo il proprio cliente ai rischi connessi alla difficoltà e/o all'impossibilità di smobilizzo.
6.7 In aggiunta a quanto precisato, la si è sottratta altresì agli impegni di cui al contratto CP_3 quadro sottoscritto nell'anno 2009, con particolare riguardo all'obbligo di accertamento dell'appropriatezza dell'investimento.
Difatti, a pagina 24 del contratto quadro, lett. b, l'intermediario si obbligava ad attuare una valutazione di appropriatezza di ciascun singolo investimento.
Il riferimento è contenuto nei Capi I e II del Titolo II (Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini), artt. 39, 40, 41 e 42 di cui al regolamento n. 16190 del CP_5
29 ottobre 2007, applicabile ratione temporis, ove viene procedimentalizzato l'espletamento di tali attività a carico dell'intermediario finanziario.
Più nello specifico, l'art. 39 del regolamento prevede che: “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”.
Inoltre, sempre l'art. 39, al comma 2, punto 6, chiarisce che: “quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi”.
Dunque, nell'ambito della sua attività di vigilanza, la ha dettato un preciso CP_5 comportamento a cui l'operatore finanziario avrebbe dovuto attenersi, cioè quello di acquisire le informazioni relative alla conoscenza e/o esperienza del cliente rispetto alla specifica tipologia di strumento finanziario offerto.
6.8 Nel caso di omessa acquisizione, l'intermediario avrebbe dovuto astenersi “dal prestare i menzionati servizi”.
A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 40 del citato regolamento: “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi
17 obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
6.9 Al riguardo, occorre precisare che il questionario Mifid ha sì lo scopo di tutelare il cliente, ma, allo stesso tempo, è uno strumento indispensabile anche per lo stesso intermediario, il quale - usando correttamente gli indici di profilazione emersi dal questionario- sarà in grado di consigliare l'operazione finanziaria più idonea per quel determinato cliente.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che l'istituto di credito abbia acquisito informazioni su quale fosse il grado di conoscenza del cliente in materia di titoli illiquidi, tanto è vero che tale aspetto non è stato mai oggetto di profilazione, come invece avrebbe dovuto essere.
6.10 Tale obbligo di specifica profilazione e di appropriatezza del servizio offerto non muta neppure, ai sensi dell'art. 41 del regolamento Consob vigente all'epoca, nell'ipotesi in cui l'intermediario espleta un'attività diversa dalla consulenza: “gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7”.
Può, dunque, dirsi che siffatta attività innerva l'integralità delle attività espletate dagli intermediari finanziari, in quanto assolve alla funzione di trasparenza e di correttezza del loro comportamento, al fine di consentire agli investitori di effettuare scelte consapevoli salvaguardando così la loro fiducia nel mercato.
Sotto un ulteriore profilo, l'art. 42 co. 4 prevede che, qualora le informazioni raccolte dall'intermediario in sede di profilazione: “non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
Nel caso in esame, la non ha dimostrato di avere provveduto ad avvertire il cliente che la CP_3 scelta riguardo l'investimento “impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato”.
7. Risoluzione degli ordinativi d'acquisto.
7.1 Sulla scorta dell'insegnamento della Corte di Cassazione: «Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri
18 informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo»
(v. Cass., ord. n. 8997/21), viene accolta la domanda di risoluzione dei soli ordinativi d'acquisto eseguiti successivamente al 12.1.2006 (data di entrata in vigore della l. n. 262 del 28.12.2005), cioè gli ordini di acquisto del 18.09.2009 (n. 730 azioni per una spesa di € 10.716,40, v. doc. 4), dell'8.03.2010 (n. 287 azioni per effetto dell'operazione di aumento di capitale della banca, per una spesa di € 5.309,50, v. doc. 5) e del 2.4.2015 (n. 51 azioni CR).
7.2 I singoli importi oggetto di restituzione vanno addizionati degli interessi decorrenti dalla data del corrispondente perfezionamento dell'ordine di acquisto (€ 10.716,40 del 18.9.09; €
5.309,50 dell'8.3.10; € 856,80 del 30.6.15) sull'importo rivalutato, di volta in volta.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 26202 del 06.09.2022).
7.3 Gli importi di € 10.716,40 e di € 5.309,50, vanno addizionati degli interessi e della rivalutazione, rispettivamente dal 18.9.09 e dal 8.3.10 fino alla data del 28.10.2013, giorno in cui la ricorrente vendeva una quota delle azioni incassando un ricavo di € 14.629,11.
Dalla somma di € 18.647,37 (€ 12.540,34 + € 6.107,03) va detratto l'importo percepito dalla vendita (€ 14.629,11), ottenendo la differenza di € 4.018,26 che va nuovamente addizionato degli interessi e della rivalutazione annuale, dal 29.10.2013 e fino al 2.4.15, giorno in cui la ricorrente acquistava ulteriori n. 51 azioni.
All'importo di € 4.093,87 va aggiunto l'importo di € 856,80 e la somma di € 4.950,67 andrà ancora addizionata di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'1.7.15 fino al 23.2.24.
7.4 Con particolare riferimento al tasso degli interessi compensativi, è la parte istante che avrebbe dovuto esplicitare i motivi a fondamento della richiesta del riconoscimento degli interessi in misura maggiore rispetto al tasso legale (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 111 del 20.01.2020), con la conseguenza che, in carenza della prova del maggior danno, vanno applicati gli interessi al saggio legale.
19 7.5 Infine, dal giorno della domanda giudiziale che coincide con il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 281-decies e seguenti, c.p.c. (23.2.24), vanno applicati gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, fino all'attualità; la somma ottenuta è di € 7.360,53, cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino a completo soddisfo.
7.6 In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate per metà, con condanna di parte resistente a rifondere il residuo che viene determinato in dispositivo, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara e accerta la risoluzione degli ordini di acquisto di cui in motivazione condannando Controparte_1 al pagamento, in favore di , dell'importo di € 7.360,53,
[...] Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale fino ad effettivo soddisfo;
2) compensa per metà le spese di lite condannando parte convenuta a corrispondere, in favore di , il residuo 50% che quantifica in € 59,25 per esborsi ed Parte_1 in € 2.538,50 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed
I.V.A. come per legge.
Forlì, 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci
20
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 440 di registro generale dell'anno 2024, promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAMBELLI ILIC (C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO DELLA C.F._2
REPUBBLICA N 52 47121 FORLÌ, giusta procura del 23.02.2024; ricorrente nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MALAVASI MANUELA (C.F. ), domiciliata in C/O C.F._3
AVV. PAOLA URBINATI CORSO GIOVANNI XXIII 131 47900 RIMINI, in virtù di procura del 4.09.2024; resistente
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis,
1. - accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore della ricorrente, in particolare nella negoziazione titoli (ISIN [...]) emessi e negoziati da Cassa di Risparmio di Cesena spa, oggi , oggetto delle negoziazioni titoli Controparte_1 indicate nel presente ricorso e, conseguentemente, previa eventuale declaratoria di nullità dei c.d. contratti quadro siglati da parte ricorrente, dichiarare la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e
1 conseguentemente condannare l'intermediario (prima Cassa di Risparmio di Cesena Controparte_1 spa), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme investite dalla ricorrente nei citati titoli, pari ad € 73.662,09, maggiorate degli interessi legali dall'investimento sino al saldo e con maggiorazione d'interessi moratori ex art 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
2. - in subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del ricorrente, in particolare nella negoziazione dei citati titoli, come indicate nel presente ricorso e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima Cassa di Risparmio di Controparte_1
Cesena spa) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di parte ricorrente delle somme investite dal ricorrente nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali dall'investimento sino al saldo e con maggiorazione
d'interessi moratori ex art 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
3. - accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al pagamento a favore di parte ricorrente delle somme investite dal ricorrente nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali dall'investimento sino al saldo e con maggiorazione d'interessi moratori ex art 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
4. - ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente ricorso, all'intermediario finanziario Controparte_1
(prima Cassa di Risparmio di Cesena spa), nella persona del legale rappresentante pro tempore, di
[...] rimborsare e restituire alla parte ricorrente tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali dall'investimento sino al saldo e con maggiorazione d'interessi moratori ex art 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
5. - accertare il maggior danno causato alla parte ricorrente dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo con maggiorazione d'interessi moratori ex art
1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
6. - condannare l'intermediario finanziario al pagamento delle spese stragiudiziali di assistenza che hanno “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio” ed hanno assicurato “una tutela più rapida” alla parte “risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo Contr Cassazione Sez. Unite n. 16990/2017), per prestazione di assistenza stragiudiziale avanti all' da liquidarsi equitativamente dal G.I. che si indicano pari ad euro 2.757,74;
7. - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ad esclusivo carico della parte resistente».
Conclusioni per : Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
2 − in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per
l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia
d'impresa;
− in via subordinata, in rito, convertire il rito da sommario ad ordinario, tramite fissazione dell'udienza ex art.
183 c.p.c. ai sensi dell'art. dell'art. 281duodecies, comma 1, c.p.c.;
− nel merito, sia in caso di conversione del rito, sia in caso di mancata conversione del rito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
− in subordine, nel merito, sia in caso di conversione del rito, sia in caso di mancata conversione del rito:
(a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e condannare la Sig.ra a restituire alla (i) gli importi Pt_1 CP_3 eventualmente percepiti dal Ricorrente per la vendita delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso e dei relativi
n. 20.868 warrant;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca);
− in via istruttoria […];
− in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce, ai sensi degli artt. 281-decies e seguenti c.p.c., nei confronti Parte_1 di (già Cassa di Risparmio di Cesena S.P.A.), quale Controparte_1 intermediario finanziario, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno, pari ad €
73.662,09, a cagione dell'azzeramento del controvalore dei titoli detenuti, pari a 5.217 azioni.
1.1. La ricorrente riferisce di essere titolare di azioni ex Cassa di Risparmio di Cesena S.P.A. acquistate nel periodo 1998-2010, in parte direttamente, in altra parte iure hereditatis dal marito e che, a seguito della vendita di 825 azioni e dell'incasso di cedole per € 14.629,11, CP_4 residuavano nel di lei portafoglio n. 5166 azioni.
3 Successivamente, il giorno 2.04.2015, la stessa acquistava ulteriori 51 azioni, con la conseguenza che, alla data del 30.6.2015, il portafoglio detenuto presso l'allora Cassa di Risparmio di Cesena era pari a n. 5217 azioni (cfr. estratto conto titoli n. 002/005/3122590, doc. da 4 a 10).
1.2. La ricorrente si duole dell'integrale azzeramento del valore dei titoli intervenuto in data
22.4.2016 e chiede la restituzione dell'intero capitale investito, pari ad € 73.662,09, previa dichiarazione di nullità e/o risoluzione dell'ordine di acquisto per grave inadempimento.
Contesta all'intermediario la non corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità. Inoltre, contesta l'inadeguatezza degli acquisti medesimi rispetto al profilo dell'investitore, precisando di non avere alcuna precedente esperienza in materia di investimenti finanziari e di avere indicato all'epoca, quale obiettivo di investimento, la “rivalutazione del capitale esponendolo a oscillazioni molto limitate”.
Chiede, quindi, di riconoscere un ammontare superiore a quanto accertato dall'Arbitro per le Contr controversie finanziarie ( che condannava l'intermediario al pagamento di € 5.781,38, oltre gli interessi legali (doc. 20).
1.3. Resiste in giudizio , incorporante di Cassa di Controparte_1
Risparmio di Cesena S.P.A., eccependo:
-in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bologna,
Sezione specializzata in materia di impresa;
-in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dal cliente, per il decorso sia del termine decennale (in relazione alla domanda di risarcimento del danno contrattuale) e sia di quello quinquennale, per quanto riguarda gli eventuali danni da responsabilità extra-contrattuale e la debenza degli interessi.
1.4. Nel merito, ribadisce la correttezza del proprio operato, sia in termini di adeguatezza delle informazioni fornite al cliente che di corretta profilazione.
Quanto ai titoli, la convenuta ne sostiene la natura liquida, evidenziando che: «la Comunicazione del 2009 non è stata adottata nell'esercizio del potere regolamentare legalmente attribuito all'Autorità di CP_5
Vigilanza dalla legge, ma piuttosto nell'ambito del c.d. 'Livello 3', cioè delle misure contenenti orientamenti applicativi della normativa primaria e secondaria;
non ha, pertanto, efficacia normativa, dovendo ritenersi meramente interpretativa del dettato legislativo» (v. p. 13).
1.5. Sotto il profilo dell'an debeatur, la banca resistente fa presente che la controparte non avrebbe assolto compiutamente al proprio onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale;
relativamente al quantum, la difesa censura le modalità di quantificazione del danno per non avere
4 tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dell'assegnazione dei dividendi e dei frutti connessi e conseguenziali, evidenziando nello specifico che la domanda si riferisce ad una serie di azioni acquistate in periodi diversi, precisamente n.
4.665 azioni prima del mese di maggio 2003, mentre n. 501 a decorrere dal settembre 2009.
2. Incompetenza e prescrizione.
2.1. Ciò premesso, occorre scrutinare le due eccezioni formulate dalla difesa di parte resistente, la quale insiste innanzitutto per la competenza funzionale in capo al Tribunale distrettuale specializzato in materia di impresa.
L'eccezione è infondata, in quanto sia il petitum che la causa petendi sono estranei alla materia societaria: “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (v. Cass., n. 22340/20).
In senso conforme: “Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, perché non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del d.lgs. n.
58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, in relazione a domanda diretta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni per violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento, sebbene, in conseguenza di esso, l'attore fosse divenuto socio dell'intermediario finanziario)” (v. Cass., n. 1826/18).
2.2. È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione.
È inapplicabile il regime quinquennale, atteso che viene in rilievo un danno afferente all'area contrattuale e perciò assoggettato al termine prescrizionale ordinario.
Quanto al momento iniziale di decorrenza, la difesa di parte resistente insiste per la fissazione del termine al momento della sottoscrizione degli ordini d'acquisto.
2.3. L'assunto non viene condiviso.
In realtà, il termine iniziale coincide con l'azzeramento del valore per effetto della sospensione della possibilità di negoziare il titolo, cioè dal giorno 22.4.2016 (cfr. doc. 27), ai sensi e per gli
5 effetti dell'art. 2935, c.c.: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte in un caso analogo: “Invero, non avendo il -omissis- domandato l'adempimento contrattuale, l'obbligazione dedotta in giudizio riguardava non già l'esecuzione della prestazione ivi pattuita quanto, piuttosto, quella - succedanea e distinta dalla prima - di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'intermediario finanziario ad obblighi informativi al cui rispetto questi sarebbe stato comunque tenuto (anche) nel corso dell'esecuzione del contratto.
3.2. Onde stabilire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione di una pretesa risarcitoria siffatta, dunque, assumevano rilievo decisivo l'inadempimento colpevole dell'intermediario medesimo ed il danno causalmente ad esso collegato.
3.3. Inoltre, va considerato che la prescrizione, decorrendo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, presuppone la violazione del diritto: soltanto dal momento e per effetto di tale violazione sorge nel creditore
l'interesse ad azionare la tutela per ottenere il soddisfacimento della pretesa.
3.3.1. Nella specie, è di tutta evidenza che l'interesse ad agire del -omissis- per ottenere l'invocato ristoro patrimoniale non poteva farsi risalire al momento in cui era sorto il diritto all'esecuzione del contratto - coincidente con la stipula del contratto costitutivo del diritto stesso - atteso che esso avrebbe acquisito consistenza solo allorquando si fossero effettivamente prodotte le conseguenze negative sul suo patrimonio determinate dall'accertato inadempimento imputabile all'intermediario” (v. Cass., n. 1823/22).
3. Nullità e annullabilità.
3.1. Una volta superate le eccezioni di cui sopra, vanno esaminate le domande formulate dalla ricorrente che, tuttavia, risultano variamente qualificate, in parte di nullità per carenza del contratto, in altra parte di nullità delle operazioni eseguite dall'intermediario per violazione di norme imperative, in altra parte ancora di annullabilità per errore e dolo (v. pag. 34).
3.2. Tali domande sono infondate.
Infatti, gli ordini di acquisto effettuati nel periodo 1998-2004 afferiscono alla prestazione di servizi di investimento di prodotti finanziari emessi dalla banca (nel caso in oggetto dall'allora
Cassa di Risparmio di Cesena) nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 25-bis del
TUF che, per effetto dell'art. 11, comma 3, della legge n. 262/05, ha ampliato l'estensione applicativa degli artt. 21 e 23 ai servizi di investimento sul mercato primario, cioè anche all'acquisto dei titoli al momento dell'emissione.
6 3.3. L'art. 23 prevede che: «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo».
Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, a pena di nullità, e che tale requisito è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto (v. Cass., Sez. Un., 16.1.2018 n. 898), mentre, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo o a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti
(c.d. contratto quadro) oppure a responsabilità contrattuale e a risoluzione del contratto quadro, se la violazione riguarda un atto negoziale eseguito in base al contratto quadro (Cass., Sez. Un.,
19.12.2007 n. 26724 e 26725).
La più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.4.2016 n. 8394; Cass. 18.5.2016
n. 10161; Cass. 23.5.2017 n. 12937; Cass.
9.2.2018 n. 3261; Cass. 22.5.2020 n. 9468; Cass.
31.3.2021 n. 8997) ha considerato realisticamente i singoli ordini di investimento come atti negoziali che, pur avendo nel contratto quadro fondamento di legittimità, delineano ciascuno un proprio regolamento di interessi e non una “fase esecutiva” del contratto quadro, il quale si presenta dunque come semplice cornice normativa diretta a regolare una serie aperta di future operazioni.
L'elevata individualità funzionale dei singoli ordini di acquisto comporta che ciascuna operazione debba essere separatamente considerata, anche sul piano giuridico, in particolare al fine di verificare se l'intermediario abbia correttamente adempiuto e quale sia la gravità delle eventuali violazioni ai fini dell'esperimento dei rimedi sinallagmatici.
Pertanto, oggetto del rimedio risolutorio non è il contratto quadro, secondo l'orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 19.12.2007 n. 26724, ma proprio e soltanto il singolo ordine di investimento, riguardo al quale l'intermediario s'è reso inadempiente, senza che ciò coinvolga
7 altre operazioni, andate a buon fine, o implichi la necessità di una risoluzione parziale del contratto quadro.
3.4. Ciò premesso, tuttavia, l'estensione degli obblighi di forma per la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), anche ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche, nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione, voluta dall'art. 11 della legge n. 262/05 con l'introduzione dell'art. 25-bis del citato decreto legislativo si verificava a decorrere dal 12.1.2016
(data di entrata in vigore dell'art. 11, cit.) e, comunque, va peraltro armonizzato con il potere della
Consob di prevedere, con regolamento, che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma.
In applicazione del citato principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di un contratto assicurativo finanziario per difetto del requisito di forma scritta, senza considerare che la , con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, applicabile CP_5 ratione temporis, aveva esteso l'esclusione del requisito della forma scritta per i prodotti finanziari emessi dalle banche anche agli omologhi prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, cfr. Cass., ordinanza n. 6343/24).
3.5. Ad ogni modo, quanto al caso di specie, occorre registrare che la difesa di parte resistente ha versato in atti copia della documentazione contrattuale formatasi a partire dall'anno 1985
(docc. 15-19), vedasi in particolare la richiesta di “apertura di deposito per semplice custodia di titoli e valori” datata 21.11.1985.
3.6. Sotto un ulteriore aspetto, occorre dare conto che la ricorrente era già socia di Unibanca ed aveva acquistato le ulteriori azioni nell'anno 2010, in adesione all'aumento di capitale riservato ai soci deliberato da Unibanca nell'anno 2009 (doc. 15).
Tale sottoscrizione di aumento di capitale ha attribuito a ciascuno degli aderenti, inclusa la stessa ricorrente in relazione alle azioni sottoscritte (n.
3.165 per un controvalore di € 58.552,50, in aggiunta alle azioni detenute precedentemente), i diritti patrimoniali e amministrativi di socio, né può affermarsi che si sia verificata una situazione di parziale o totale incapienza patrimoniale, idonea a snaturare il sinallagma.
3.7. Le domande proposte, per dolo contrattuale ed errore essenziale riconoscibile, vertono anch'esse su un punto di fatto non dimostrato, ossia che vi sia stata una sollecitazione
8 all'investimento o una raccomandazione personalizzata, mentre risulta documentalmente che vi si stata l'informazione circa l'esistenza e le modalità di adesione all'aumento di capitale e l'eventualità di richiedere, in sede di negoziazione, istruzioni per l'esercizio dei diritti di opzione
(doc. 15).
Inoltre, è inverosimile che l'incapienza patrimoniale, verificatasi nell'aprile 2016 per effetto dell'impossibilità di negoziare i titoli detenuti fosse nota all'organo amministrativo e da questo taciuta ai soci, né che fosse all'epoca verificabile con una corretta classificazione dei crediti e stima delle relative perdite.
Dunque, è altrettanto scarsamente plausibile che possa retrodatarsi tale incapienza al momento dell'aumento di capitale sottoscritto nell'anno 2009, a tal punto da ritenersi provato un errore, spontaneo e riconoscibile oppure dolosamente indotto, da dipendenti e/o promotori della banca.
4. Responsabilità per prestazione di servizi di investimento sul mercato primario prima dell'entrata in vigore della Legge n. 262 del 28.12.2005 (c.d. “Legge sul risparmio”).
4.1. Di seguito va analizzata la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto per grave inadempimento dell'intermediario e quella di condanna al risarcimento del danno.
Occorre iniziare dall'art. 21, co. 1, T.U.F., secondo cui: «nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (…)».
A livello processuale, ai sensi dell'art. 23, comma 6, grava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
4.2. Dunque, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati.
I suddetti obblighi informativi devono essere assolti “in concreto”, non secondo modalità meramente formali e generiche, giacché, in tal caso, la ratio della tutela accordata al contraente più debole verrebbe sovvertita integralmente.
Più concretamente, l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva ed adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali
9 la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619).
4.3. Ebbene, la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni del TUF relative alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare degli artt. 21 e 23, cit.
Va nuovamente rammentato che le disposizioni sulla prestazione dei servizi di investimento sono applicabili all'emissione di proprie azioni, obbligazioni e altri prodotti finanziari da parte di banche e assicurazioni soltanto a seguito dell'entrata in vigore (12.1.2006) della legge 28.12.2005
n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
L'art. 11, comma 3, della legge n. 262/05 stabiliva che: «Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente: «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) […]».
La versione originaria dell'art. 25-bis, in vigore dal 18.3.2006 al 25.8.2017 (nelle more veniva soppresso soltanto l'inciso “in quanto compatibili”, con ciò determinando una ricaduta estensiva ancora più ampia) prevedeva che «gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche, nonché in quanto compatibili, da imprese di assicurazione».
4.4. Solo in quel momento, il legislatore ha previsto l'ampliamento degli obblighi dell'intermediario, estendendoli anche nei confronti delle negoziazioni dei titoli propri delle banche e delle imprese di assicurazione: “Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione” (v. art. 25-bis, T.U.F., applicabile ratione temporis).
4.5. Orbene, con l'introduzione dell'art. 25-bis della legge 28.12.2005 (c.d. “Legge sul risparmio”), il legislatore ha inteso porre a carico degli intermediari un obbligo precedentemente non previsto, in quanto le disposizioni previgenti, al contrario, riconducevano la distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in fase di emissione, presso la propria sede o le proprie dipendenze, alla “raccolta del risparmio” ex art. 11 TUB e restringevano la prestazione di servizi di investimento, regolata dal TUF, all'attività svolta sul mercato primario (ossia in sede di emissione) da un intermediario diverso dalla banca emittente e all'attività di negoziazione sul mercato secondario (in questi termini, v. Tribunale di Torino, sentenza n. 4817/22).
10 4.6. Inoltre, non è dato cogliere alcuna interpretazione autentica della normativa previgente da parte dell'art. 25-bis tale da sostenere l'efficacia retroattiva e neppure una sorta di ricognizione di un principio già immanente nell'ordinamento, ad esempio, nella disciplina del d. lgs. n. 415/96, poi sostituito, a far data dal 30.06.1998 dal d.lgs. n. 58/98, e del regolamento di attuazione n. 10943/97. CP_5
4.7. La finalità perseguita dal legislatore con la c.d. “legge sul risparmio” è stata quella di estendere la tutela in favore dei risparmiatori rispetto a prodotti finanziari emessi da banche e da assicurazioni, negoziati sul mercato primario e che risultavano comunque agganciati ad un'attività speculativa sottostante, o perché collegati a quote di fondi di investimento, oppure ad indici di borsa o panieri azionari.
Dalla prassi bancaria ed assicurativa erano emersi una serie di prodotti eterogenei, con una volatilità piuttosto marcata e con elementi di incertezza ai danni dell'investitore-contraente, il quale era particolarmente esposto a vedere subita una perdita più o meno consistente di quanto investito.
In tale contesto, è emerso un quadro di obiettiva incertezza non solo per i risparmiatori, ma anche nei confronti degli stessi operatori bancari e assicurativi proprio fino all'introduzione dell'art. 25-bis cit., nell'anno 2006, avente l'obiettivo di estendere la tutela del TUF anche a titoli emessi dalla stessa banca o impresa di assicurazione ed acquistati dal risparmiatore al momento della loro emissione (nel caso di specie, infatti, si tratta di azioni ex CR).
4.8. Quindi, con esclusivo riferimento a propri titoli azionari acquistati dalla cliente prima del
12.1.2006, l'allora Cassa di Risparmio di Cesena non era assoggettata agli obblighi inerenti alla prestazione dei servizi d'investimento di cui agli artt. 21 e 23 TUF, di talché non è dato ravvisare alcun inadempimento in capo all'intermediario, stante la non retroattività dell'art. 25-bis, cit.
4.9. Ne consegue che dalla valutazione della responsabilità a carico dell'intermediario andranno defalcati gli importi di cui agli acquisti ordinati dalla ricorrente e anche dal marito, questi poi trasferiti mortis causa alla moglie, pari a circa 4.665 azioni.
A tal proposito, alla data del 30.06.2003, risultano essere presenti due distinti conti titoli, e segnatamente: il conto titoli n. 7000907 cointestato con e (madre Persona_1 Parte_1
e sorella), di cui la ricorrente era in possesso di circa 1500 azioni CR, nonché il conto titoli n.
553300 cointestato con (marito) di circa 3165 azioni CR (v. docc. 1 e 2), per un CP_4 totale di n.
4.665 azioni, il cui controvalore non può essere posto a fondamento della domanda di
11 inadempimento formulata dalla ricorrente, in quanto, all'epoca degli ordini di acquisto, non era ancora vigente l'art. 25-bis del T.U.F., introdotto soltanto in seguito con la legge n. 262 del
28.12.2005.
4.10. Di conseguenza, l'accertamento della responsabilità a carico dell'intermediario deve essere limitato agli ordini di acquisto effettuati: i) in data 18.09.2009, per n. 730 azioni CR (prezzo di €
14,68 cadauna per una spesa complessiva di € 10.716,40, v. doc. 4); ii) in data 8.03.2010, per n.
287 azioni CR (per effetto dell'operazione di aumento di capitale della banca, al prezzo di €
18,50 cadauna, pari ad una spesa complessiva di € 5.309,50, v. doc. 5); iii) in data 2.4.2015, n. 51 azioni CR.
Dalla somma complessiva va decurtato l'importo di € 14.629,11, pari al ricavo ottenuto dalla vendita di n. 825 azioni, la differenza così ottenuta andrà poi addizionata dell'importo di € 856.80, corrispondente al controvalore di n. 51 azioni acquistate in data 2.4.2015, al prezzo unitario di €
16,80.
4.11. Tutto ciò chiarito, a questo punto, si procede all'analisi della disciplina di rango secondario applicabile al caso di specie ed applicabile agli ordini di acquisto di cui ai sub i)-iii).
In materia di onere informativo a carico dell'intermediario, il regolamento n. 16190 del CP_5
29 ottobre 2007, all'art 26 applicabile ratione temporis pone una distinzione tra “cliente al dettaglio”
e “cliente professionale”.
La necessità è regolare l'intensità della tutela a favore del cliente, se “al dettaglio” o
“professionale”, specularmente la gravosità dell'onere informativo a carico dell'intermediario.
4.12. A livello documentale, e precisamente dal questionario Mifid, risulta che Parte_1
fosse un “cliente al dettaglio”, al momento dell'acquisto dei titoli in commento.
[...]
La profilatura nei termini di “cliente al dettaglio” comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento succitato. CP_5
Al riguardo, l'art. 24 del regolamento in esame prevede che: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
Più nello specifico, ai sensi dell'art. 31 co. 1: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del
12 tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In concreto, dunque, il comma 2 del medesimo articolo precisa che: “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a)
i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti”.
La Suprema Corte ha chiarito che, nell'ottica di un concreto assolvimento degli obblighi informativi appena descritti, è da escludersi che l'intermediario possa limitarsi alla: “sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari” (v. Cass., sent. n. 7932 del
20.03.2023).
4.13. A fronte di ciò, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la dovuta diligenza, ai sensi dell'art. 23 comma 6, TUF.
Secondo l'impostazione della difesa di parte resistente, il cliente sarebbe stato reso edotto dei rischi connessi all'investimento nei seguenti modi:
a) tramite la consegna del contratto quadro;
b) tramite l'informativa contenuta negli ordini di acquisto;
c) con le note informative di esecuzione;
d) oralmente, tramite quanto riferito dal funzionario della Banca (v. pagg. 21 e seguenti).
4.14. Tuttavia, tali comportamenti non assolvono concretamente l'onere informativo per come descritto negli artt. 21, 23 TUF e dal c.d. Regolamento Intermediari.
I documenti indicati dalla difesa di parte convenuta sono privi di uno specifico riferimento alla rischiosità dell'investimento e contengono una serie di nozioni di carattere generale che nulla dicono rispetto al singolo investimento.
Al riguardo, va precisato che le note informative allegate agli ordinativi di acquisto (docc. 2-8) sono carenti di quegli elementi ai fini di una conoscenza effettiva, in quanto contengono solo il nominativo dell'investitore, il numero di azioni ed il relativo controvalore.
13 4.15. In aggiunta, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari veniva consegnato solo all'origine, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, non già in occasione dei singoli investimenti eseguiti dal cliente.
Peraltro, il documento sui rischi generali, nella sezione denominata “informazioni sugli strumenti finanziari”, non contiene alcun elemento informativo specifico e circostanziato rispetto all'investimento che sarebbe stato proposto successivamente, atteso che contiene una generica descrizione delle azioni e un'elencazione dei rischi standard.
5. Natura illiquida dei titoli: premessa.
5.1. Giova svolgere una premessa prima di scrutinare la natura dei titoli in commento.
Le parti discutono in ordine alla natura delle azioni acquistate dalla cliente: secondo la parte convenuta, le azioni, al momento dell'acquisto, risultavano essere titoli liquidi, ossia -in estrema sintesi- strumenti facilmente alienabili a condizioni certe;
diversamente, la parte attrice evidenzia che tali azioni sarebbero risultate particolarmente difficili da vendere, e ciò comportava una maggiore rischiosità intrinseca dell'investimento stesso, trattandosi di titoli c.d. “illiquidi”.
5.2. Dall'accertamento della natura liquida o illiquida dei titoli, le parti fanno discendere una serie di conseguenze, sebbene occorra evidenziare che tale aspetto prescinda dal tema nodale integrato dalla violazione degli obblighi informativi sanciti nel T.U.F. e che - nei limiti di quanto sopra - sono addebitati all'intermediario convenuto.
Difatti, se -da un lato- è vero che la tipologia del titolo compravenduto (così come le specifiche competenze e/o caratteristiche del singolo cliente) possa assumere rilievo nel valutare l'operato dell'intermediario -dall'altro lato- è altrettanto vero che gli obblighi di tipo informativo di cui all'art. 21 T.U.F. e ss., così come integrato dal Reg. n. 16190 del 29 ottobre 2007, c.d. CP_5
“Reg. intermediari”, trovano applicazione a prescindere dalla tipologia dello strumento proposto.
5.3. Pertanto, laddove i titoli di cui oggi si discute, dovessero ritenersi liquidi all'epoca dell'acquisto, ciò non è sufficiente ad esimere l'istituto bancario dall'assolvimento dell'obbligo di fornire un concreto e adeguato supporto informativo al cliente.
Difatti, nell'ipotesi di ritenuta liquidità dei titoli così come intende la resistente, troverebbe comunque applicazione la disciplina di carattere generale sancita nel T.U.F. (v. supra), nonché del
Reg. del 2007. CP_5
Viceversa, nel caso in cui si assumesse la natura illiquida, troverebbe applicazione anche la
Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, in tema appunto di “titoli illiquidi”. CP_5
14 Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, ricorre comunque l'inadempimento a carico dell'intermediario convenuto.
6. Inadempimento di obblighi specifici discendenti dalla natura illiquida.
6.1 Con la Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, la ha evidenziato che: CP_5
“Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita […]”.
Tale Comunicazione rappresenta attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F., con la conseguenza che il suo contenuto costituisce un atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria testé richiamata.
Pertanto, non è condivisibile l'affermazione della difesa di parte convenuta, laddove sostiene che il valore della suddetta Comunicazione sarebbe quello di una fonte: “meramente interpretativa del dettato legislativo”, atteso che l'atto integrativo è intrinsecamente connesso a quello legislativo, del quale costituisce una specificazione.
6.2 La citata Comunicazione n. 9019104/2009 identifica, da un lato, la condizione CP_5 sintomatica della natura illiquida, dall'altro lato, individua i meccanismi di riequilibrio da predisporre in favore dell'investitore: «la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
6.3 Dunque, quanto al primo aspetto, il titolo si presume “liquido” quando è quotato su mercati regolamentati.
Viceversa, nel caso di omessa quotazione sui mercati regolamentati, il titolo deve ritenersi
“illiquido”, a meno che - ed ecco il secondo profilo - l'intermediario non dimostri di essersi impegnato a riacquistare il medesimo titolo secondo “criteri e meccanismi prefissati”, volti cioè a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
Tutto ciò chiarito, dalla documentazione in atti emerge che le azioni di acquistate dal cliente non erano quotate su alcun mercato regolamentato o MTF, e ugualmente, risulta che la CP_3 ometteva di apprestare un meccanismo di riacquisto dei titoli.
15 A sua difesa, la resistente afferma che: «a partire dall'1° aprile 2012 è diventato operativo il CP_3 meccanismo di asta settimanale, consistente nella raccolta degli ordini di negoziazione sulle azioni e CP_6 nell'incrocio degli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti dai vari investitori. La possibilità di disinvestimento del titolo veniva poi ulteriormente agevolata dalla partecipazione della alle aste settimanali CP_3 mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto Azioni proprie».
6.4 Secondo l'assunto sostenuto dalla difesa di parte resistente, tale meccanismo permetteva al cliente di negoziare nuovamente i propri titoli.
In realtà, così non è.
Nella Comunicazione succitata viene chiarito che, ad essere indice di liquidità, è: CP_5
«l'impegno della Banca al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
6.5 Tale impegno ad opera dell'intermediario non c'è stato ed il titolo negoziato dal cliente resta “illiquido”, in quanto il meccanismo “ad asta” non assolve a “criteri e meccanismi prefissati”.
Quando l'ordine di acquisto è predeterminato viene stabilito che il titolo sia venduto ad un prezzo non inferiore al valore indicato precedentemente, o acquistato ad un prezzo non superiore ad un certo valore.
La ratio è evidente: assicurare all'investitore il rientro del proprio investimento, senza che le forme competitive sul prezzo di riacquisto ne possano azzerare, in tutto o in parte, il valore.
6.6 Pertanto, la conformazione del prodotto azionario ne rivela la natura c.d. “illiquida”.
A conforto della medesima conclusione, depongono ulteriori elementi documentali, quali il contratto quadro e l'estratto conto titoli, dai quali emerge la piena consapevolezza dell'intermediario finanziario della natura illiquida dei titoli proposti al cliente.
A pagina 9 del contratto quadro, al punto 4.6., con riferimento alle operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati, si legge che: «gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.
L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano
l'assunzione di rischi più elevati (…)».
16 Dunque, l'intermediario era consapevole tanto della natura illiquida del titolo, quanto di effettuare operazioni al di fuori dei mercati organizzati, con ciò esponendo il proprio cliente ai rischi connessi alla difficoltà e/o all'impossibilità di smobilizzo.
6.7 In aggiunta a quanto precisato, la si è sottratta altresì agli impegni di cui al contratto CP_3 quadro sottoscritto nell'anno 2009, con particolare riguardo all'obbligo di accertamento dell'appropriatezza dell'investimento.
Difatti, a pagina 24 del contratto quadro, lett. b, l'intermediario si obbligava ad attuare una valutazione di appropriatezza di ciascun singolo investimento.
Il riferimento è contenuto nei Capi I e II del Titolo II (Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini), artt. 39, 40, 41 e 42 di cui al regolamento n. 16190 del CP_5
29 ottobre 2007, applicabile ratione temporis, ove viene procedimentalizzato l'espletamento di tali attività a carico dell'intermediario finanziario.
Più nello specifico, l'art. 39 del regolamento prevede che: “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”.
Inoltre, sempre l'art. 39, al comma 2, punto 6, chiarisce che: “quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi”.
Dunque, nell'ambito della sua attività di vigilanza, la ha dettato un preciso CP_5 comportamento a cui l'operatore finanziario avrebbe dovuto attenersi, cioè quello di acquisire le informazioni relative alla conoscenza e/o esperienza del cliente rispetto alla specifica tipologia di strumento finanziario offerto.
6.8 Nel caso di omessa acquisizione, l'intermediario avrebbe dovuto astenersi “dal prestare i menzionati servizi”.
A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 40 del citato regolamento: “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi
17 obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
6.9 Al riguardo, occorre precisare che il questionario Mifid ha sì lo scopo di tutelare il cliente, ma, allo stesso tempo, è uno strumento indispensabile anche per lo stesso intermediario, il quale - usando correttamente gli indici di profilazione emersi dal questionario- sarà in grado di consigliare l'operazione finanziaria più idonea per quel determinato cliente.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che l'istituto di credito abbia acquisito informazioni su quale fosse il grado di conoscenza del cliente in materia di titoli illiquidi, tanto è vero che tale aspetto non è stato mai oggetto di profilazione, come invece avrebbe dovuto essere.
6.10 Tale obbligo di specifica profilazione e di appropriatezza del servizio offerto non muta neppure, ai sensi dell'art. 41 del regolamento Consob vigente all'epoca, nell'ipotesi in cui l'intermediario espleta un'attività diversa dalla consulenza: “gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7”.
Può, dunque, dirsi che siffatta attività innerva l'integralità delle attività espletate dagli intermediari finanziari, in quanto assolve alla funzione di trasparenza e di correttezza del loro comportamento, al fine di consentire agli investitori di effettuare scelte consapevoli salvaguardando così la loro fiducia nel mercato.
Sotto un ulteriore profilo, l'art. 42 co. 4 prevede che, qualora le informazioni raccolte dall'intermediario in sede di profilazione: “non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
Nel caso in esame, la non ha dimostrato di avere provveduto ad avvertire il cliente che la CP_3 scelta riguardo l'investimento “impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato”.
7. Risoluzione degli ordinativi d'acquisto.
7.1 Sulla scorta dell'insegnamento della Corte di Cassazione: «Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri
18 informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo»
(v. Cass., ord. n. 8997/21), viene accolta la domanda di risoluzione dei soli ordinativi d'acquisto eseguiti successivamente al 12.1.2006 (data di entrata in vigore della l. n. 262 del 28.12.2005), cioè gli ordini di acquisto del 18.09.2009 (n. 730 azioni per una spesa di € 10.716,40, v. doc. 4), dell'8.03.2010 (n. 287 azioni per effetto dell'operazione di aumento di capitale della banca, per una spesa di € 5.309,50, v. doc. 5) e del 2.4.2015 (n. 51 azioni CR).
7.2 I singoli importi oggetto di restituzione vanno addizionati degli interessi decorrenti dalla data del corrispondente perfezionamento dell'ordine di acquisto (€ 10.716,40 del 18.9.09; €
5.309,50 dell'8.3.10; € 856,80 del 30.6.15) sull'importo rivalutato, di volta in volta.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 26202 del 06.09.2022).
7.3 Gli importi di € 10.716,40 e di € 5.309,50, vanno addizionati degli interessi e della rivalutazione, rispettivamente dal 18.9.09 e dal 8.3.10 fino alla data del 28.10.2013, giorno in cui la ricorrente vendeva una quota delle azioni incassando un ricavo di € 14.629,11.
Dalla somma di € 18.647,37 (€ 12.540,34 + € 6.107,03) va detratto l'importo percepito dalla vendita (€ 14.629,11), ottenendo la differenza di € 4.018,26 che va nuovamente addizionato degli interessi e della rivalutazione annuale, dal 29.10.2013 e fino al 2.4.15, giorno in cui la ricorrente acquistava ulteriori n. 51 azioni.
All'importo di € 4.093,87 va aggiunto l'importo di € 856,80 e la somma di € 4.950,67 andrà ancora addizionata di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'1.7.15 fino al 23.2.24.
7.4 Con particolare riferimento al tasso degli interessi compensativi, è la parte istante che avrebbe dovuto esplicitare i motivi a fondamento della richiesta del riconoscimento degli interessi in misura maggiore rispetto al tasso legale (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 111 del 20.01.2020), con la conseguenza che, in carenza della prova del maggior danno, vanno applicati gli interessi al saggio legale.
19 7.5 Infine, dal giorno della domanda giudiziale che coincide con il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 281-decies e seguenti, c.p.c. (23.2.24), vanno applicati gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, fino all'attualità; la somma ottenuta è di € 7.360,53, cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino a completo soddisfo.
7.6 In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate per metà, con condanna di parte resistente a rifondere il residuo che viene determinato in dispositivo, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara e accerta la risoluzione degli ordini di acquisto di cui in motivazione condannando Controparte_1 al pagamento, in favore di , dell'importo di € 7.360,53,
[...] Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale fino ad effettivo soddisfo;
2) compensa per metà le spese di lite condannando parte convenuta a corrispondere, in favore di , il residuo 50% che quantifica in € 59,25 per esborsi ed Parte_1 in € 2.538,50 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed
I.V.A. come per legge.
Forlì, 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci
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