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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/07/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 701/2023 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. Paolo GIBELLI, Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n° 1233/2023 emessa in data 22.05.2023 dal Tribunale di Genova, notificata in data 19.06.2023, promossa da:
in persona del suo amministratore legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Amicabile del Foro di in Pt_1 forza di mandato posto in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Luca Amicabile sito in Via XX Settembre 32/7 Pt_1
APPELLANTE
contro
Chiavari (GE) 04.03.1967, Pieve Ligure (GE) 23.07.1968, Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea del Foro di giusta procura Pt_1 allegata agli atti di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea in viale Brigate Partigiane 12 Pt_1
APPELLATI
avente a oggetto: Parte_1
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, A) respingere integralmente la domanda di pagamento formulata dai sig.ri e CP_1 CP_2 nei confronti del , ponendo quest'ultimo in stato di assolutoria;
Parte_1
1 B) condannare il sig. residente in [...], codice fiscale CP_2
, ed il sig. residente in [...]16, codice C.F._1 Controparte_1 Pt_1 fiscale , in solido, alternativamente o come meglio visto, a restituire al C.F._2
l'importo di € 9.622,42 corrispostogli in data 4/7/2023 in Parte_1 ossequio a quanto disposto dalla sentenza impugnata;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
PER GLI APPELLATI :
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'atto di appello interposto dal sito in Parte_1
ed ogni domanda formulata e confermare integralmente la sentenza Tribunale Pt_1 Parte_1 di Genova n°1233 del 22.05.2023 resa nel giudizio RG 11586/2021. Si reiterano le istanze istruttorie tempestivamente formulate in giudizio di primo grado e riportate al
§6 della presente comparsa di costituzione, limitandone la riproposizione a quelle di cui alla lettera a).Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Per comodità del Collegio si riportano di seguito le istanze di cui al precitato §6 lett. a) della comparsa di costituzione, per la cui ammissione qui formalmente si insiste:“ a) Si insta per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, espunta ogni eventuale locuzione di carattere valutativo:1. “Vero che nel corso dei mesi di luglio ed agosto dell'anno 2020 dal parapetto del lastrico solare di via Asiago 1/35 si verificavano cadute di calcinacci sulla sottostante via pubblica e che le ardesie a copertura del parapetto risultavano disancorate dalla struttura di supporto”; 2. “Vero che l'intervento posto in essere in data agosto 2020 eseguito dalla ditta Stafa(sa)ni ED è consistito nello scrostamento di porzioni di intonaco del parapetto, rasatura e tinta e ripristino e messa in sicurezza di tutte le ardesie a copertura del parapetto”. Si indicano quali testi i signori: ella Ditta Individuale on sede in Via Fassicomo Testimone_1 Testimone_1
4, Via Besso 14 Pieve Ligure. 3. “Vero che il parapetto del lastrico solare Pt_1 Testimone_2 della unità sita in via Asiago 1/35 è un prolungamento dei muri perimetrali dell'edificio, Pt_1 coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali condominiali e che nella parte interna del parapetto sono presenti i pilastri dei piani inferiori ed in vari punti, appoggiati al parapetto, manufatti ad uso condominiale quali i camini, che provengono dai piani inferiori”.Si indica quale teste l'architetto , Via XX Settembre 2/41” Testimone_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 1.12.21, ritualmente notificato, e convenivano CP_1 CP_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il per sentir accertare, Controparte_3 in via principale, la ripartizione dell'importo di euro 5.720,00 – da essi anticipato per l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino al parapetto del lastrico solare di loro esclusiva proprietà – tra tutti i condomini, secondo i rispettivi millesimi, e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione ex art. 1134 c.c. della quota parte eccedente l'importo a loro carico, rispetto al citato esborso. In via subordinata, gli allora attori domandavano, sempre ex art.1134 c.c., la restituzione dei 2/3 dell'importo predetto, corrispondente ad euro 3.813,33, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, chiedendo, infine, la condanna del convenuto al rimborso delle spese processuali. A sostegno della propria domanda, i esponevano: CP_2
- di aver sottoposto all'attenzione dell'amministratore di , in data 06.08.2020, Parte_1
l'urgenza e la necessità di intraprendere dei lavori di ripristino del “parapetto” del lastrico solare di loro proprietà esclusiva, che, anche a causa della caduta di calcinacci, rappresentava un rischio per l'incolumità di tutti;
- che, in data 08.08.2020, avevano manifestato all'Amministratore di Condominio la loro volontà di intraprendere i suddetti lavori e che in data 10.08.2020 l'Amministrazione
2 condominiale aveva approvato l'esecuzione dei lavori contestando, tuttavia, la loro esclusiva spettanza condominiale;
- che, solo in data 13.08.2020, il aveva comunicato che i lavori di ripristino non Parte_1 erano stati condivisi dall'Amministrazione e che, conseguentemente, ogni decisione in merito alla loro effettuazione e al riparto delle spese sarebbe stata sottoposta alla volontà dell'assemblea di condominio;
- di aver sostenuto , per tali lavori, la spesa pari ad € 5.720,00 e che la stessa doveva essere ripartita sulla base dei millesimi di proprietà fra tutti i condomini, sì di aver, dunque, diritto alla restituzione della quota eccedente i propri millesimi di proprietà, o, in subordine, della quota di 2/3 di € 5.720,00, ex art.1126 c.c.;
- che, da un punto di vista della conformazione dei luoghi, il parapetto oggetto degli interventi manutentivi rappresentava la naturale prosecuzione dell'edificio e, in verticale, delle facciate;
- che, nella parte interna del parapetto, erano presenti i pilastri dei piani inferiori;
- che, in alcuni punti, appoggiati al parapetto, vi erano manufatti (camini, etc.) ad uso condominiale provenienti dai piani inferiori;
- che lo stesso , in occasione di precedenti delibere, aveva adottato un criterio di Parte_1 riparto delle spese per ripristino dei parapetti a millesimi di proprietà e/o con ripartizione delle spese per la quota di 2/3 in capo al e per 1/3 a carico del condomino proprietario Parte_1 esclusivo;
- che le successive richieste inoltrate dagli attori per ottenere la ripartizione o il rimborso delle spese sostenute – quantificate in euro 5.720,00 – erano rimaste prive di riscontro utile. Il convenuto rimaneva contumace, sì che il primo Giudice, ritenendo la causa Parte_1 sufficientemente istruita in forza delle allegazioni documentali attoree, tratteneva la causa in decisione, rigettando le istanze istruttorie attoree, che i reiteravano in sede di CP_2 precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Genova, dunque, con sentenza n.1233 del 22.05.2023, notificata unitamente ad atto di precetto in data 19.06.2023, del 05.05.2022, così statuiva:
“
PQM
“1) accerta il diritto, in capo agli attori, alla restituzione, da parte del convenuto, della quota di 2 /3 dell'importo di € 5.720,00 e, per l'effetto, condanna il , 16100 Parte_1 Pt_1 in persona dell'amministratore condominiale pro tempore, a versare a e Controparte_1 CP_2
l'importo di € 3.813,33, oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
2) condanna il , 16100 in persona dell'amministratore Parte_1 Pt_1 condominiale pro tempore, a rifondere e delle spese di lite che si Controparte_1 CP_2 liquidano in € 3.387,00 per onorari ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. In particolare, il Tribunale:
- osservava che, sebbene il lastrico solare in questione fosse di proprietà esclusiva degli attori, esso conservava funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, trovando quindi applicazione l'art. 1126 c.c., in forza del quale la ripartizione delle spese di riparazione tra il titolare esclusivo e i restanti condomini , era 1/3 – 2/3;
- rilevava, inoltre, che l'amministratore condominiale, prima dell'intervento, aveva preso atto dell'urgenza e della necessità dei lavori, sulla base della documentazione fotografica prodotta dagli attori e delle comunicazioni intercorse, ritenendo dunque legittima la loro iniziativa unilaterale ai sensi dell'art. 1134 c.c.;
3 - accertava, pertanto, il diritto degli attori alla restituzione della somma pari ai 2/3 di euro 5.720,00, corrispondente ad euro 3.813,33, condannando il convenuto al Parte_1 relativo pagamento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condannava il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate nella misura di euro 3.387,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo appello il Parte_1
, chiedendo la riforma integrale della decisione impugnata, con conseguente condanna dei
[...]
Repetti alla restituzione dell'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 9.622, 42, oltre alla condanna alle spese di lite del grado.
Nello specifico, il Condominio ha proposto i seguenti motivi:
MOTIVO I -il capo della sentenza che ha statuito in merito al riparto della spesa sostenuta per il ripristino dei parapetti delimitanti il lastrico solare di proprietà esclusiva dei sig.ri CP_2
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'accoglimento della domanda di e CP_1
fondata sull'applicazione dell'art. 1126 c.c., sostenendo che tale norma – dettata per CP_2 la ripartizione delle spese relative ai lastrici solari ad uso esclusivo – non era applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l'intervento ha riguardato esclusivamente il parapetto interno insistente sul terrazzo di proprietà esclusiva dei privo di funzione di copertura e di rilevanza CP_2 architettonica. In particolare, sul punto, il ha dedotto che: - il parapetto “ de quo” era funzionale Parte_1 unicamente alla praticabilità del terrazzo per i suoi proprietari esclusivi e non svolgeva alcuna funzione di copertura per gli appartamenti sottostanti, condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 1126 c.c.; - la giurisprudenza citata dal Tribunale, in particolare Cass. 1718/2016, non trovava applicazione al caso concreto, trattandosi di pronuncia relativa a facciate o elementi esterni con funzione architettonica o estetica, mentre nel caso in esame l'intervento aveva riguardato la sola parte interna del parapetto, come evincibile dalla stessa fattura prodotta dagli attori;
- i precedenti assembleari richiamati dagli attori (verbali di assemblea del 1984 e del 1991) non erano idonei a dimostrare l'esistenza di una consuetudine condominiale nel riparto delle spese relative ai parapetti, né erano pertinenti al caso specifico. L'appellante, dunque, ha evidenziato come, secondo giurisprudenza di merito e di legittimità, le spese relative a parapetti o ringhiere, in quanto elementi privi di funzione comune, fossero a carico esclusivo del proprietario del lastrico solare, in quanto connessi all'uso individuale e alla sicurezza del calpestio.
MOTIVO II- il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistenti le condizioni a cui l'art. 1134 c.c. subordina il diritto di rimborso in capo al condomino per le spese dal medesimo sostenute Con il secondo motivo, il ha dedotto la mancanza dei presupposti applicativi Parte_1 richiesti dall'art. 1134 c.c. per il rimborso delle spese sostenute dai CP_2
A tal riguardo, Parte appellante ha lamentato quanto segue, rispetto alla decisione impugnata:
– nessuna delle comunicazioni intercorse con l'amministratore condominiale conteneva un riconoscimento dell'urgenza dell'intervento, bensì meri riferimenti alla “necessità di manutenzione”, riferita alla sola parte interna del parapetto;
4 – l'iniziativa degli attori, consistita nell'esecuzione unilaterale dei lavori senza autorizzazione, non era giustificata da eventi improvvisi, dannosi o imprevedibili, né da una situazione tale da non consentire la previa consultazione dell'assemblea;
– ai sensi della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1134 c.c. impone al condomino che agisce per il rimborso di provare rigorosamente la necessità e l'indifferibilità dell'intervento, condizioni che nel caso di specie non risultavano, né allegate né dimostrate;
– il comportamento degli attori era consistito, in realtà, in un'indebita ingerenza nella gestione condominiale, in assenza di inerzia degli organi preposti e senza, comunque, l'attivazione dei rimedi di cui agli artt. 1105, 1133 e 1137 c.c;
MOTIVO III - il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto provato l'esborso asseritamente sostenuto dai CP_2
Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato la prova dell'esborso allegato dagli attori, ritenendo che la mera produzione della fattura emessa dalla ditta ST ED non potesse assurgere a prova del pagamento effettivo, in mancanza di quietanza o riscontro bancario (bonifico, estratto conto o simili). Il Condominio ha, inoltre, evidenziato una notevole sproporzione tra il preventivo originariamente comunicato dagli attori all'amministrazione (circa € 1.000,00) e l'importo fatturato e richiesto (€ 5.720,00), senza che fosse fornita alcuna giustificazione tecnica o contabile del maggior importo. Parte appellante ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata e la restituzione delle somme pagate in esecuzione della stessa, vinte le spese.
Con atto del 14.11.2024 si sono costituiti in giudizio di fronte a questa Corte Controparte_1
e , chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal e la CP_2 Parte_1 conferma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese. In via preliminare, gli appellati, nell'evidenziare come avessero cercato in ogni modo di evitare il contenzioso, anche facendo acquiescenza rispetto alla prima domanda respinta dal Tribunale, nel lamentare la contumacia del in primo grado, hanno contestato le Parte_1 doglianze avversarie. Con riferimento al primo motivo di appello, nello specifico, gli appellati hanno eccepito l'infondatezza della doglianza relativa all'applicabilità dell'art. 1126 c.c., sostenendo che il parapetto oggetto di intervento – sebbene insistente su porzione di lastrico solare in proprietà esclusiva – svolgeva funzione accessoria rispetto alla copertura dell'edificio, integrandosi strutturalmente con il lastrico medesimo e contribuendo alla sua fruibilità e sicurezza. A sostegno di tale assunto, i CP_2 hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che riconosce l'applicabilità dell'art. 1126 c.c. anche a manufatti funzionalmente connessi al lastrico solare, quali parapetti e ringhiere, nonché la documentazione fotografica prodotta in atti, da cui si evinceva la collocazione strutturale dello specifico parapetto in esame. Parti appellate i hanno evidenziato, inoltre, che il non aveva fornito alcuna prova Parte_1 contraria circa la natura privata del parapetto e che i precedenti verbali assembleari confermavano la prassi di porre a carico del le spese per tali tipologie di interventi. Parte_1
Con riferimento al secondo e al terzo motivo, gli appellati hanno contestato la tesi secondo cui l'intervento sarebbe stato eseguito in assenza di urgenza, osservando che la situazione di pericolo era stata documentata e comunicata all'amministratore, il quale – con missive del 7 e 10 agosto 2020 – aveva espresso condivisione sulla necessità e urgenza dell'intervento, pur riservandosi di riferire all'assemblea.
5 In particolare, i hanno ribadito che il distacco di calcinacci e il rischio per l'incolumità CP_2 pubblica costituivano circostanze sufficienti a giustificare l'intervento immediato, ai sensi dell'art. 1134 c.c., e che la prima convocazione di assemblea, nonostante le comunicazioni all'Amministratore, era occorsa a marzo 2021, dopo sette mesi dalla data in cui l'intervento manutentivo era risultato, sì da acclarare un'inerzia che rendeva necessario l'intervento immediato di essi condomini. Quanto al motivo relativo alla prova dell'esborso, gli appellati hanno dedotto che l'intervento era stato effettivamente eseguito e il relativo pagamento effettuato tramite bonifico bancario, come da documentazione già prodotta o in via di produzione, assumendo che la fattura elettronica emessa dalla ditta esecutrice e la descrizione dei lavori contenuta nella stessa, costituivano prova idonea dell'esborso sostenuto, tanto più in assenza di contestazioni puntuali da parte del . Parte_1
Le Parti appellate hanno rilevato, inoltre, che il maggior costo, rispetto al preventivo originario, trovava giustificazione nell'estensione dell'intervento, che aveva richiesto prestazioni ulteriori non previste, quali rasatura, rinforzo e rifinitura interna del parapetto. Nel concludere come sopra già ricordato, i Repetti hanno reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado, non ammesse dal primo Giudice, istanze su cui avevano comunque insistito in sede di precisazione delle conclusioni. Ciò detto, in esito alla prima udienza del 10.12.24, il Consigliere istruttore formulava una proposta conciliativa, che non veniva accettata da appellante, a fronte del fatto che gli Pt_2 appellati, peraltro, non prendevano posizione a riguardo, rispetto all'udienza cartolare fissata allo scopo ( salvo , in sede di comparsa conclusionale, come si dirà, esplicitare le ragioni del rigetto, ritenendo troppo svantaggiosa la proposta stessa). In esito a quanto sopra, dunque, è stata fissata udienza di rimessione al Collegio, previa assegnazione dei termini per difese finali, al 22.4.25, udienza poi differita, per la sola rimessione, ferme le difese svolte, essendo già decorsi i termini dati, al 15.7.25, sì che, a fronte delle note scritte di udienza del solo appellante, la causa è stata rimessa al Collegio medesimo per la Parte_1 decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente osservare che le considerazioni della Difesa degli appellati afferenti al tentativo di evitare il contenzioso, così come circa la contumacia del in primo grado, Parte_1 attengono a fattori del tutto neutri rispetto alla disamina dei singoli motivi di doglianza, con cui l'Ente di gestione appellante ha segnatamente indicato le parti della pronuncia contestate e le ragioni, in fatto ed in diritto, per cui reputa meritevole di riforma la sentenza impugnata. Ciò detto, osserva la Corte come sia pacifico che le domande proposte dagli originari attori, tese al rimborso delle spese anticipate, al di là del criterio di riparto, ex art.1123 o 1126 c.c., siano fondate sul disposto di cui all'art.1134 c.c., dedotto quale titolo della domanda, sia in atto di citazione, che nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. in data 7.6.22. In tal senso, dunque, risulta opportuno, poiché potenzialmente assorbente, affrontare la sussistenza dei presupposti applicativi di detta norma, presupposti ravvisati dal primo Giudice. Orbene, trattando subito, per l'effetto, il secondo motivo di appello, merita di essere ricordato che l'art.1134 c.c. ha quale presupposto situazioni di concreta urgenza, per cui il singolo condomino si trova nella situazione di sostituirsi all'amministratore e/o all'assemblea, onde evitare nocumento a sé o a terzi, ove , proprio in ragione del verificarsi di una situazione connotata come sopra, risulti impossibile avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. In merito, devesi osservare che la giurisprudenza è costante, quanto rigorosa, al fine di preservare il corretto funzionamento del , rispetto alle competenze dei diversi organi, Parte_1 anche a fronte dei poteri propri dell'Amministratore, in caso di urgenza, onde prevenire interferenze arbitrarie del singolo condomino: tale ratio, è opportuno sottolineare, è rimasta intonsa anche in esito
6 alla riforma di cui alla L.220/2012, riforma che, rispetto all'articolo in esame, ha, in realtà, inteso ampliare l'ambito di riserva degli organi condominiali rispetto alle possibili iniziative autonome del singolo, così da far riferimento alla nozione, più ampia, di atti di “gestione delle parti comuni”. Sul tema, occorre rammentare la pronuncia Cass. sez. 2, n.18759, 23.9.16, secondo cui “Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c.,
l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini” , cui sono seguite pronunce, fino ad epoca recente, in piena continuità rafforzativa del ristretto ambito di applicazione della norma. In tal senso vanno rammentate Cass., sez. 2, n. 20528, 30.8.17, secondo cui: “ Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria)”, così come
Cass., sez. n. 9280, 16.4.18, secondo cui : “ In tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c).”, ed ancora
Cass., sez. 2, n.27106, 6.10.21 , secondo la quale: “ Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che su un condominio minimo aveva negato il diritto al rimborso delle spese anticipate per le parti comuni, attesa la carenza del requisito della loro indifferibilità).
Orbene, muovendo dalle considerazioni che precedono, che trovano riscontro ulteriore anche nella giurisprudenza successiva citata dall'appellante, risulta, in realtà, dalla stessa citazione in primo grado, diversamente da quanto pare opinare il primo Giudice, che l'Amministratore fosse contattabile e sia stato interpellato, assumendo che le opere prospettate dagli attori, proprietari esclusivi del terrazzo di copertura, pur necessarie in relazione all'ammaloramento desumibile dalle foto, non riguardavano la compagine condominiale, sì da non occorre autorizzazione alcuna. Financo, dunque, al di là dell'urgenza, rectius, come sopra chiarito, indifferibilità, delle opere, nel caso di specie, a ben vedere, i anno eseguito i lavori “de quibus” in aperto, consapevole, CP_2 dissenso dall'Amministratore, anche quale rappresentante dei condomini, circa la competenza condominiale e , dunque, circa la spettanza del pagamento. Merita di essere chiarito, a riguardo, che la sequenza delle mail prodotte in primo grado, con riferimento, in particolare, alla mail 7.8.20, è inequivoca, ove viene espressamente indicata la proprietà esclusiva delle parti oggetto dei pretesi lavori, tanto da leggersi “…Non vi è quindi alcuna autorizzazione ai lavori o rimborso che possa questa amministrazione concedere in tal senso. Purtroppo non vi sono interpretazioni possibili…” .
7 La chiara comprensione della risposta citata, d'altra parte, al di là delle prospettazioni difensive e del tentativo, anche stragiudiziale, dei di precostituirsi, in modo francamente CP_2 maldestro, documenti giustificativi, si desume chiaramente dalla risposta con mail 8.8.20 di
[...] mail in cui , del tutto arbitrariamente ed in modo suggestivo, dato atto del contenuto della CP_2 citata mail ricevuta dall'Amministratore, si assume: “…di conseguenza farò eseguire i lavori con urgenza ( entro fine mese), vista la possibilità di eventuali pericoli della caduta di calcinacci e/o lastre ardesia…”, per poi affermare, a conferma di aver ben compreso il diniego, “ Documenterò il tutto con fotografie e mi farò fare fattura per i lavori. Stabiliremo in separata sede a chi saranno in carico le spese…”. Le considerazioni che precedono, in verità financo riconosciute anche sub punto 29 della comparsa di risposta in appello, attestano come la fattispecie in esame non consentisse in radice di agire ex art.1134 c.c., dovendosi assumere, ove ritenuto, diverse iniziative, anche urgenti, atte a contrastare la posizione assunta dalla compagine condominiale, non irreperibile, ma anzi informata, attraverso l'Amministratore che la rappresentava e contraria, in quanto, in tesi, estranea, a qualsivoglia autorizzazione e coinvolgimento in lavori ritenuti afferenti a parti di esclusiva proprietà. In sostanza, occorre porre in risalto, i condomini oggi appellati hanno posto in essere proprio quell'arbitraria interferenza nella regolare attività del che l'art.1134 c.c., come sopra Parte_1 chiarito, previene, ponendo il stesso di fronte al fatto compiuto, piuttosto che Parte_1 promuovere, come doveroso, una convocazione assembleare urgente o agire contro l'amministratore, come sopra indicato dalla giurisprudenza, o, ancora, assumere altre iniziative cautelari giudiziarie, pur possibili. Oltre a quanto sopra, va evidenziato che la richiesta indifferibilità dei lavori è smentita:
- dal tenore della mail del 6.8.20 di ove si fa chiaramente riferimento ad una CP_2 situazione persistente da tempo e, di fatto, alla convenienza di far fare il lavoro a 1000,00 €, approfittando del mese di agosto, piuttosto che a € 2.000,00, il tutto sottolineando, essenzialmente la convenienza economica: l'incipit della mail “ de qua”, sul punto, non lascia spazio ad altre suggestioni, essendo davvero incompatibile con qualsivoglia verificazione improvvisa di una situazione non diversamente affrontabile ( “ Caro , Intanto Le auguro una splendida Per_1 giornata!. Le scrivo per ricordare che sul terrazzo ci sono evidenti zone dove sono caduti e cadono calcinacci. A seguire le foto…”);
- dalle foto stesse, che, nella loro scarsa capacità rappresentativa, rispetto alla tipologia dei manufatti di cui si discute, palesano, comunque, una situazione di deterioramento risalente nel tempo, non connotata dalla verificazione specifica di eventi il giorno della mail o immediatamente precedenti;
- dallo stesso tenore della mail 8.8.20 di il quale, trascorso più un giorno dalla CP_2 risposta dell' Amministratore, affermava, comunque, che avrebbe fatto fare i lavori entro fine mese, il che, al di là di quanto asserito nella mail stessa, in modo come già detto strumentale, esclude l'urgenza nei termini citati di indifferibilità, ancor più rispetto alla pretesa dichiarata caduta in essere di calcinacci ( così nella prima mail già riportata). Anche sotto tale profilo, dunque, per quanto occorrente, il motivo di gravame in esame si appalesa fondato, gli originari attori avendo superato , se non schiettamente abusato, delle prerogative riconosciute dall'art.1134 c.c., di cui non ricorrevano i presupposti applicativi, il che, a ben vedere, come osservato da Parte appellante nel citare ampia giurisprudenza, emerge, intrinsecamente, dal fatto stesso di chiedere ed attendere pretese autorizzazioni , circostanze che risultano incompatibili, oltre che con il potere sostitutivo invocato, con la pretesa indifferibilità stessa. Rispetto a dette conclusioni, merita di essere osservato, le istanze istruttorie proposte in primo grado e reiterate, risultano, da un lato assorbite da quelle documentali, dall'altro confermano, financo nella prospettazione degli allora attori, che la situazione su cui intervenire era, comunque,
8 risalente al luglio 2020 e che i lavori vennero eseguiti , in data imprecisata, nell'agosto 2020, circostanze totalmente compatibili con la ricostruzione di cui sopra, se non rafforzative, in uno con i documenti prodotti. Non coglie nel segno, devesi aggiungere, la deduzione meramente suggestiva rispetto al tempo della convocazione assembleare successiva ai fatti “ de quibus”, quale sintomo di pretesa inerzia, rispetto ad una situazione urgente, considerato che, pacificamente, ogni esigenza di far deliberare l'assemblea, in termini di “ facere,” era venuta, comunque, radicalmente meno in esito alla stessa arbitraria condotta dei Repetti. Le difese finali, al di là dell'insistere nelle ragioni spese, ancora una volta, senza rilevanza, ponendo in risalto la resistenza del appellante, allo stesso tempo, come anticipato, Parte_1 esplicitando le ragioni per cui i hanno ritenuto, in ogni caso, di non poter accogliere la CP_2 proposta ex art.185bis c.p.c., non offrono elementi argomentativi ulteriori necessitanti di motivazione. A tal riguardo, occorre comunque sottolineare, i riferimenti alla necessaria ”elasticità” della nozione di urgenza, o circa la ratio sottesa del “ buon padre di famiglia” si pongono al di fuori del dettato normativo di cui all'art.1134 c.c., esattamente come la prospettazione della sentenza appellata in termini di “ pronuncia transattiva”, estranea, anch'essa, alle regole cui il Giudice deve attenersi nel decidere , in rapporto all'art.116 c.p.c., al di fuori delle fattispecie di cui all'art.114 c.p.c. Parimenti inconferenti, in ultimo, sono le deduzioni afferenti, di fatto, a questioni equitative circa il numero dei condomini fra cui dividere le spese ed il numero dei due soli originari attori. Il secondo motivo di appello, in conclusione, è fondato e va accolto, il Tribunale non avendo provveduto ad una corretta applicazione dei principi sottesi all'art.1134 c.c., di nessuna rilevanza, come già anticipato, essendo la contumacia dell'allora convenuto. A fronte della decisione che precede, rileva la Corte come il primo ed il terzo motivo di gravame restino assorbiti, venendo in radice meno il titolo giuridico di rimborso, anche potenziale, a prescindere dalla natura condominiale o meno dei manufatti di cui è causa ( primo motivo) e dalla prova dell'effettivo pagamento della somma richiesta ( terzo motivo), in ogni caso non rimborsabile. La sentenza appellata deve, pertanto, essere riformata. Occorre, dunque, per l'effetto, condannare gli appellati alla restituzione delle somme corrisposte dall'Ente di gestione in esecuzione della sentenza di primo grado, sul cui importo non vi è contestazione. Gli appellati medesimi, in ultimo, devono essere condannati a pagare le spese di lite del grado in favore dell'appellante, in ragione del principio di soccombenza, spese che, tenuto conto del valore della controversia, come correttamente indicata dal rispetto alla somme Parte_1 sborsate, applicando lo scaglione per le cause di valore fino al 26.000,00€, in relazione al parametro medio di cui al DM 55/14, salvo che per la fase di trattazione ( del tutto contenuta, con relativa applicazione del minimo), vanno liquidate in complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge, oltre al C.U.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 1233/2023 emessa in data 22.05.2023 dal Tribunale di Genova, notificata in data 19.06.2023, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
TA , in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta da e CP_2 CP_1
[...]
DICHIARA TENUTI E CONDANNA e alla restituzione di € 9.622,42 CP_2 Controparte_1 in favore del Condominio appellante, quale somma versata in esecuzione della sentenza riformata;
9 DICHIARA TENUTI E CONDANNA e al pagamento delle spese di CP_2 Controparte_1 lite del presente giudizio di appello in favore del Condominio appellante, spese che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre al C.U.
Genova, lì 16.7.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. Paolo GIBELLI, Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n° 1233/2023 emessa in data 22.05.2023 dal Tribunale di Genova, notificata in data 19.06.2023, promossa da:
in persona del suo amministratore legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Amicabile del Foro di in Pt_1 forza di mandato posto in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Luca Amicabile sito in Via XX Settembre 32/7 Pt_1
APPELLANTE
contro
Chiavari (GE) 04.03.1967, Pieve Ligure (GE) 23.07.1968, Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea del Foro di giusta procura Pt_1 allegata agli atti di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea in viale Brigate Partigiane 12 Pt_1
APPELLATI
avente a oggetto: Parte_1
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, A) respingere integralmente la domanda di pagamento formulata dai sig.ri e CP_1 CP_2 nei confronti del , ponendo quest'ultimo in stato di assolutoria;
Parte_1
1 B) condannare il sig. residente in [...], codice fiscale CP_2
, ed il sig. residente in [...]16, codice C.F._1 Controparte_1 Pt_1 fiscale , in solido, alternativamente o come meglio visto, a restituire al C.F._2
l'importo di € 9.622,42 corrispostogli in data 4/7/2023 in Parte_1 ossequio a quanto disposto dalla sentenza impugnata;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
PER GLI APPELLATI :
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'atto di appello interposto dal sito in Parte_1
ed ogni domanda formulata e confermare integralmente la sentenza Tribunale Pt_1 Parte_1 di Genova n°1233 del 22.05.2023 resa nel giudizio RG 11586/2021. Si reiterano le istanze istruttorie tempestivamente formulate in giudizio di primo grado e riportate al
§6 della presente comparsa di costituzione, limitandone la riproposizione a quelle di cui alla lettera a).Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Per comodità del Collegio si riportano di seguito le istanze di cui al precitato §6 lett. a) della comparsa di costituzione, per la cui ammissione qui formalmente si insiste:“ a) Si insta per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, espunta ogni eventuale locuzione di carattere valutativo:1. “Vero che nel corso dei mesi di luglio ed agosto dell'anno 2020 dal parapetto del lastrico solare di via Asiago 1/35 si verificavano cadute di calcinacci sulla sottostante via pubblica e che le ardesie a copertura del parapetto risultavano disancorate dalla struttura di supporto”; 2. “Vero che l'intervento posto in essere in data agosto 2020 eseguito dalla ditta Stafa(sa)ni ED è consistito nello scrostamento di porzioni di intonaco del parapetto, rasatura e tinta e ripristino e messa in sicurezza di tutte le ardesie a copertura del parapetto”. Si indicano quali testi i signori: ella Ditta Individuale on sede in Via Fassicomo Testimone_1 Testimone_1
4, Via Besso 14 Pieve Ligure. 3. “Vero che il parapetto del lastrico solare Pt_1 Testimone_2 della unità sita in via Asiago 1/35 è un prolungamento dei muri perimetrali dell'edificio, Pt_1 coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali condominiali e che nella parte interna del parapetto sono presenti i pilastri dei piani inferiori ed in vari punti, appoggiati al parapetto, manufatti ad uso condominiale quali i camini, che provengono dai piani inferiori”.Si indica quale teste l'architetto , Via XX Settembre 2/41” Testimone_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 1.12.21, ritualmente notificato, e convenivano CP_1 CP_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il per sentir accertare, Controparte_3 in via principale, la ripartizione dell'importo di euro 5.720,00 – da essi anticipato per l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino al parapetto del lastrico solare di loro esclusiva proprietà – tra tutti i condomini, secondo i rispettivi millesimi, e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione ex art. 1134 c.c. della quota parte eccedente l'importo a loro carico, rispetto al citato esborso. In via subordinata, gli allora attori domandavano, sempre ex art.1134 c.c., la restituzione dei 2/3 dell'importo predetto, corrispondente ad euro 3.813,33, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, chiedendo, infine, la condanna del convenuto al rimborso delle spese processuali. A sostegno della propria domanda, i esponevano: CP_2
- di aver sottoposto all'attenzione dell'amministratore di , in data 06.08.2020, Parte_1
l'urgenza e la necessità di intraprendere dei lavori di ripristino del “parapetto” del lastrico solare di loro proprietà esclusiva, che, anche a causa della caduta di calcinacci, rappresentava un rischio per l'incolumità di tutti;
- che, in data 08.08.2020, avevano manifestato all'Amministratore di Condominio la loro volontà di intraprendere i suddetti lavori e che in data 10.08.2020 l'Amministrazione
2 condominiale aveva approvato l'esecuzione dei lavori contestando, tuttavia, la loro esclusiva spettanza condominiale;
- che, solo in data 13.08.2020, il aveva comunicato che i lavori di ripristino non Parte_1 erano stati condivisi dall'Amministrazione e che, conseguentemente, ogni decisione in merito alla loro effettuazione e al riparto delle spese sarebbe stata sottoposta alla volontà dell'assemblea di condominio;
- di aver sostenuto , per tali lavori, la spesa pari ad € 5.720,00 e che la stessa doveva essere ripartita sulla base dei millesimi di proprietà fra tutti i condomini, sì di aver, dunque, diritto alla restituzione della quota eccedente i propri millesimi di proprietà, o, in subordine, della quota di 2/3 di € 5.720,00, ex art.1126 c.c.;
- che, da un punto di vista della conformazione dei luoghi, il parapetto oggetto degli interventi manutentivi rappresentava la naturale prosecuzione dell'edificio e, in verticale, delle facciate;
- che, nella parte interna del parapetto, erano presenti i pilastri dei piani inferiori;
- che, in alcuni punti, appoggiati al parapetto, vi erano manufatti (camini, etc.) ad uso condominiale provenienti dai piani inferiori;
- che lo stesso , in occasione di precedenti delibere, aveva adottato un criterio di Parte_1 riparto delle spese per ripristino dei parapetti a millesimi di proprietà e/o con ripartizione delle spese per la quota di 2/3 in capo al e per 1/3 a carico del condomino proprietario Parte_1 esclusivo;
- che le successive richieste inoltrate dagli attori per ottenere la ripartizione o il rimborso delle spese sostenute – quantificate in euro 5.720,00 – erano rimaste prive di riscontro utile. Il convenuto rimaneva contumace, sì che il primo Giudice, ritenendo la causa Parte_1 sufficientemente istruita in forza delle allegazioni documentali attoree, tratteneva la causa in decisione, rigettando le istanze istruttorie attoree, che i reiteravano in sede di CP_2 precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Genova, dunque, con sentenza n.1233 del 22.05.2023, notificata unitamente ad atto di precetto in data 19.06.2023, del 05.05.2022, così statuiva:
“
PQM
“1) accerta il diritto, in capo agli attori, alla restituzione, da parte del convenuto, della quota di 2 /3 dell'importo di € 5.720,00 e, per l'effetto, condanna il , 16100 Parte_1 Pt_1 in persona dell'amministratore condominiale pro tempore, a versare a e Controparte_1 CP_2
l'importo di € 3.813,33, oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
2) condanna il , 16100 in persona dell'amministratore Parte_1 Pt_1 condominiale pro tempore, a rifondere e delle spese di lite che si Controparte_1 CP_2 liquidano in € 3.387,00 per onorari ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. In particolare, il Tribunale:
- osservava che, sebbene il lastrico solare in questione fosse di proprietà esclusiva degli attori, esso conservava funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, trovando quindi applicazione l'art. 1126 c.c., in forza del quale la ripartizione delle spese di riparazione tra il titolare esclusivo e i restanti condomini , era 1/3 – 2/3;
- rilevava, inoltre, che l'amministratore condominiale, prima dell'intervento, aveva preso atto dell'urgenza e della necessità dei lavori, sulla base della documentazione fotografica prodotta dagli attori e delle comunicazioni intercorse, ritenendo dunque legittima la loro iniziativa unilaterale ai sensi dell'art. 1134 c.c.;
3 - accertava, pertanto, il diritto degli attori alla restituzione della somma pari ai 2/3 di euro 5.720,00, corrispondente ad euro 3.813,33, condannando il convenuto al Parte_1 relativo pagamento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condannava il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate nella misura di euro 3.387,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo appello il Parte_1
, chiedendo la riforma integrale della decisione impugnata, con conseguente condanna dei
[...]
Repetti alla restituzione dell'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 9.622, 42, oltre alla condanna alle spese di lite del grado.
Nello specifico, il Condominio ha proposto i seguenti motivi:
MOTIVO I -il capo della sentenza che ha statuito in merito al riparto della spesa sostenuta per il ripristino dei parapetti delimitanti il lastrico solare di proprietà esclusiva dei sig.ri CP_2
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'accoglimento della domanda di e CP_1
fondata sull'applicazione dell'art. 1126 c.c., sostenendo che tale norma – dettata per CP_2 la ripartizione delle spese relative ai lastrici solari ad uso esclusivo – non era applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l'intervento ha riguardato esclusivamente il parapetto interno insistente sul terrazzo di proprietà esclusiva dei privo di funzione di copertura e di rilevanza CP_2 architettonica. In particolare, sul punto, il ha dedotto che: - il parapetto “ de quo” era funzionale Parte_1 unicamente alla praticabilità del terrazzo per i suoi proprietari esclusivi e non svolgeva alcuna funzione di copertura per gli appartamenti sottostanti, condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 1126 c.c.; - la giurisprudenza citata dal Tribunale, in particolare Cass. 1718/2016, non trovava applicazione al caso concreto, trattandosi di pronuncia relativa a facciate o elementi esterni con funzione architettonica o estetica, mentre nel caso in esame l'intervento aveva riguardato la sola parte interna del parapetto, come evincibile dalla stessa fattura prodotta dagli attori;
- i precedenti assembleari richiamati dagli attori (verbali di assemblea del 1984 e del 1991) non erano idonei a dimostrare l'esistenza di una consuetudine condominiale nel riparto delle spese relative ai parapetti, né erano pertinenti al caso specifico. L'appellante, dunque, ha evidenziato come, secondo giurisprudenza di merito e di legittimità, le spese relative a parapetti o ringhiere, in quanto elementi privi di funzione comune, fossero a carico esclusivo del proprietario del lastrico solare, in quanto connessi all'uso individuale e alla sicurezza del calpestio.
MOTIVO II- il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistenti le condizioni a cui l'art. 1134 c.c. subordina il diritto di rimborso in capo al condomino per le spese dal medesimo sostenute Con il secondo motivo, il ha dedotto la mancanza dei presupposti applicativi Parte_1 richiesti dall'art. 1134 c.c. per il rimborso delle spese sostenute dai CP_2
A tal riguardo, Parte appellante ha lamentato quanto segue, rispetto alla decisione impugnata:
– nessuna delle comunicazioni intercorse con l'amministratore condominiale conteneva un riconoscimento dell'urgenza dell'intervento, bensì meri riferimenti alla “necessità di manutenzione”, riferita alla sola parte interna del parapetto;
4 – l'iniziativa degli attori, consistita nell'esecuzione unilaterale dei lavori senza autorizzazione, non era giustificata da eventi improvvisi, dannosi o imprevedibili, né da una situazione tale da non consentire la previa consultazione dell'assemblea;
– ai sensi della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1134 c.c. impone al condomino che agisce per il rimborso di provare rigorosamente la necessità e l'indifferibilità dell'intervento, condizioni che nel caso di specie non risultavano, né allegate né dimostrate;
– il comportamento degli attori era consistito, in realtà, in un'indebita ingerenza nella gestione condominiale, in assenza di inerzia degli organi preposti e senza, comunque, l'attivazione dei rimedi di cui agli artt. 1105, 1133 e 1137 c.c;
MOTIVO III - il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto provato l'esborso asseritamente sostenuto dai CP_2
Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato la prova dell'esborso allegato dagli attori, ritenendo che la mera produzione della fattura emessa dalla ditta ST ED non potesse assurgere a prova del pagamento effettivo, in mancanza di quietanza o riscontro bancario (bonifico, estratto conto o simili). Il Condominio ha, inoltre, evidenziato una notevole sproporzione tra il preventivo originariamente comunicato dagli attori all'amministrazione (circa € 1.000,00) e l'importo fatturato e richiesto (€ 5.720,00), senza che fosse fornita alcuna giustificazione tecnica o contabile del maggior importo. Parte appellante ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata e la restituzione delle somme pagate in esecuzione della stessa, vinte le spese.
Con atto del 14.11.2024 si sono costituiti in giudizio di fronte a questa Corte Controparte_1
e , chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal e la CP_2 Parte_1 conferma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese. In via preliminare, gli appellati, nell'evidenziare come avessero cercato in ogni modo di evitare il contenzioso, anche facendo acquiescenza rispetto alla prima domanda respinta dal Tribunale, nel lamentare la contumacia del in primo grado, hanno contestato le Parte_1 doglianze avversarie. Con riferimento al primo motivo di appello, nello specifico, gli appellati hanno eccepito l'infondatezza della doglianza relativa all'applicabilità dell'art. 1126 c.c., sostenendo che il parapetto oggetto di intervento – sebbene insistente su porzione di lastrico solare in proprietà esclusiva – svolgeva funzione accessoria rispetto alla copertura dell'edificio, integrandosi strutturalmente con il lastrico medesimo e contribuendo alla sua fruibilità e sicurezza. A sostegno di tale assunto, i CP_2 hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che riconosce l'applicabilità dell'art. 1126 c.c. anche a manufatti funzionalmente connessi al lastrico solare, quali parapetti e ringhiere, nonché la documentazione fotografica prodotta in atti, da cui si evinceva la collocazione strutturale dello specifico parapetto in esame. Parti appellate i hanno evidenziato, inoltre, che il non aveva fornito alcuna prova Parte_1 contraria circa la natura privata del parapetto e che i precedenti verbali assembleari confermavano la prassi di porre a carico del le spese per tali tipologie di interventi. Parte_1
Con riferimento al secondo e al terzo motivo, gli appellati hanno contestato la tesi secondo cui l'intervento sarebbe stato eseguito in assenza di urgenza, osservando che la situazione di pericolo era stata documentata e comunicata all'amministratore, il quale – con missive del 7 e 10 agosto 2020 – aveva espresso condivisione sulla necessità e urgenza dell'intervento, pur riservandosi di riferire all'assemblea.
5 In particolare, i hanno ribadito che il distacco di calcinacci e il rischio per l'incolumità CP_2 pubblica costituivano circostanze sufficienti a giustificare l'intervento immediato, ai sensi dell'art. 1134 c.c., e che la prima convocazione di assemblea, nonostante le comunicazioni all'Amministratore, era occorsa a marzo 2021, dopo sette mesi dalla data in cui l'intervento manutentivo era risultato, sì da acclarare un'inerzia che rendeva necessario l'intervento immediato di essi condomini. Quanto al motivo relativo alla prova dell'esborso, gli appellati hanno dedotto che l'intervento era stato effettivamente eseguito e il relativo pagamento effettuato tramite bonifico bancario, come da documentazione già prodotta o in via di produzione, assumendo che la fattura elettronica emessa dalla ditta esecutrice e la descrizione dei lavori contenuta nella stessa, costituivano prova idonea dell'esborso sostenuto, tanto più in assenza di contestazioni puntuali da parte del . Parte_1
Le Parti appellate hanno rilevato, inoltre, che il maggior costo, rispetto al preventivo originario, trovava giustificazione nell'estensione dell'intervento, che aveva richiesto prestazioni ulteriori non previste, quali rasatura, rinforzo e rifinitura interna del parapetto. Nel concludere come sopra già ricordato, i Repetti hanno reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado, non ammesse dal primo Giudice, istanze su cui avevano comunque insistito in sede di precisazione delle conclusioni. Ciò detto, in esito alla prima udienza del 10.12.24, il Consigliere istruttore formulava una proposta conciliativa, che non veniva accettata da appellante, a fronte del fatto che gli Pt_2 appellati, peraltro, non prendevano posizione a riguardo, rispetto all'udienza cartolare fissata allo scopo ( salvo , in sede di comparsa conclusionale, come si dirà, esplicitare le ragioni del rigetto, ritenendo troppo svantaggiosa la proposta stessa). In esito a quanto sopra, dunque, è stata fissata udienza di rimessione al Collegio, previa assegnazione dei termini per difese finali, al 22.4.25, udienza poi differita, per la sola rimessione, ferme le difese svolte, essendo già decorsi i termini dati, al 15.7.25, sì che, a fronte delle note scritte di udienza del solo appellante, la causa è stata rimessa al Collegio medesimo per la Parte_1 decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente osservare che le considerazioni della Difesa degli appellati afferenti al tentativo di evitare il contenzioso, così come circa la contumacia del in primo grado, Parte_1 attengono a fattori del tutto neutri rispetto alla disamina dei singoli motivi di doglianza, con cui l'Ente di gestione appellante ha segnatamente indicato le parti della pronuncia contestate e le ragioni, in fatto ed in diritto, per cui reputa meritevole di riforma la sentenza impugnata. Ciò detto, osserva la Corte come sia pacifico che le domande proposte dagli originari attori, tese al rimborso delle spese anticipate, al di là del criterio di riparto, ex art.1123 o 1126 c.c., siano fondate sul disposto di cui all'art.1134 c.c., dedotto quale titolo della domanda, sia in atto di citazione, che nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. in data 7.6.22. In tal senso, dunque, risulta opportuno, poiché potenzialmente assorbente, affrontare la sussistenza dei presupposti applicativi di detta norma, presupposti ravvisati dal primo Giudice. Orbene, trattando subito, per l'effetto, il secondo motivo di appello, merita di essere ricordato che l'art.1134 c.c. ha quale presupposto situazioni di concreta urgenza, per cui il singolo condomino si trova nella situazione di sostituirsi all'amministratore e/o all'assemblea, onde evitare nocumento a sé o a terzi, ove , proprio in ragione del verificarsi di una situazione connotata come sopra, risulti impossibile avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. In merito, devesi osservare che la giurisprudenza è costante, quanto rigorosa, al fine di preservare il corretto funzionamento del , rispetto alle competenze dei diversi organi, Parte_1 anche a fronte dei poteri propri dell'Amministratore, in caso di urgenza, onde prevenire interferenze arbitrarie del singolo condomino: tale ratio, è opportuno sottolineare, è rimasta intonsa anche in esito
6 alla riforma di cui alla L.220/2012, riforma che, rispetto all'articolo in esame, ha, in realtà, inteso ampliare l'ambito di riserva degli organi condominiali rispetto alle possibili iniziative autonome del singolo, così da far riferimento alla nozione, più ampia, di atti di “gestione delle parti comuni”. Sul tema, occorre rammentare la pronuncia Cass. sez. 2, n.18759, 23.9.16, secondo cui “Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c.,
l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini” , cui sono seguite pronunce, fino ad epoca recente, in piena continuità rafforzativa del ristretto ambito di applicazione della norma. In tal senso vanno rammentate Cass., sez. 2, n. 20528, 30.8.17, secondo cui: “ Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria)”, così come
Cass., sez. n. 9280, 16.4.18, secondo cui : “ In tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c).”, ed ancora
Cass., sez. 2, n.27106, 6.10.21 , secondo la quale: “ Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che su un condominio minimo aveva negato il diritto al rimborso delle spese anticipate per le parti comuni, attesa la carenza del requisito della loro indifferibilità).
Orbene, muovendo dalle considerazioni che precedono, che trovano riscontro ulteriore anche nella giurisprudenza successiva citata dall'appellante, risulta, in realtà, dalla stessa citazione in primo grado, diversamente da quanto pare opinare il primo Giudice, che l'Amministratore fosse contattabile e sia stato interpellato, assumendo che le opere prospettate dagli attori, proprietari esclusivi del terrazzo di copertura, pur necessarie in relazione all'ammaloramento desumibile dalle foto, non riguardavano la compagine condominiale, sì da non occorre autorizzazione alcuna. Financo, dunque, al di là dell'urgenza, rectius, come sopra chiarito, indifferibilità, delle opere, nel caso di specie, a ben vedere, i anno eseguito i lavori “de quibus” in aperto, consapevole, CP_2 dissenso dall'Amministratore, anche quale rappresentante dei condomini, circa la competenza condominiale e , dunque, circa la spettanza del pagamento. Merita di essere chiarito, a riguardo, che la sequenza delle mail prodotte in primo grado, con riferimento, in particolare, alla mail 7.8.20, è inequivoca, ove viene espressamente indicata la proprietà esclusiva delle parti oggetto dei pretesi lavori, tanto da leggersi “…Non vi è quindi alcuna autorizzazione ai lavori o rimborso che possa questa amministrazione concedere in tal senso. Purtroppo non vi sono interpretazioni possibili…” .
7 La chiara comprensione della risposta citata, d'altra parte, al di là delle prospettazioni difensive e del tentativo, anche stragiudiziale, dei di precostituirsi, in modo francamente CP_2 maldestro, documenti giustificativi, si desume chiaramente dalla risposta con mail 8.8.20 di
[...] mail in cui , del tutto arbitrariamente ed in modo suggestivo, dato atto del contenuto della CP_2 citata mail ricevuta dall'Amministratore, si assume: “…di conseguenza farò eseguire i lavori con urgenza ( entro fine mese), vista la possibilità di eventuali pericoli della caduta di calcinacci e/o lastre ardesia…”, per poi affermare, a conferma di aver ben compreso il diniego, “ Documenterò il tutto con fotografie e mi farò fare fattura per i lavori. Stabiliremo in separata sede a chi saranno in carico le spese…”. Le considerazioni che precedono, in verità financo riconosciute anche sub punto 29 della comparsa di risposta in appello, attestano come la fattispecie in esame non consentisse in radice di agire ex art.1134 c.c., dovendosi assumere, ove ritenuto, diverse iniziative, anche urgenti, atte a contrastare la posizione assunta dalla compagine condominiale, non irreperibile, ma anzi informata, attraverso l'Amministratore che la rappresentava e contraria, in quanto, in tesi, estranea, a qualsivoglia autorizzazione e coinvolgimento in lavori ritenuti afferenti a parti di esclusiva proprietà. In sostanza, occorre porre in risalto, i condomini oggi appellati hanno posto in essere proprio quell'arbitraria interferenza nella regolare attività del che l'art.1134 c.c., come sopra Parte_1 chiarito, previene, ponendo il stesso di fronte al fatto compiuto, piuttosto che Parte_1 promuovere, come doveroso, una convocazione assembleare urgente o agire contro l'amministratore, come sopra indicato dalla giurisprudenza, o, ancora, assumere altre iniziative cautelari giudiziarie, pur possibili. Oltre a quanto sopra, va evidenziato che la richiesta indifferibilità dei lavori è smentita:
- dal tenore della mail del 6.8.20 di ove si fa chiaramente riferimento ad una CP_2 situazione persistente da tempo e, di fatto, alla convenienza di far fare il lavoro a 1000,00 €, approfittando del mese di agosto, piuttosto che a € 2.000,00, il tutto sottolineando, essenzialmente la convenienza economica: l'incipit della mail “ de qua”, sul punto, non lascia spazio ad altre suggestioni, essendo davvero incompatibile con qualsivoglia verificazione improvvisa di una situazione non diversamente affrontabile ( “ Caro , Intanto Le auguro una splendida Per_1 giornata!. Le scrivo per ricordare che sul terrazzo ci sono evidenti zone dove sono caduti e cadono calcinacci. A seguire le foto…”);
- dalle foto stesse, che, nella loro scarsa capacità rappresentativa, rispetto alla tipologia dei manufatti di cui si discute, palesano, comunque, una situazione di deterioramento risalente nel tempo, non connotata dalla verificazione specifica di eventi il giorno della mail o immediatamente precedenti;
- dallo stesso tenore della mail 8.8.20 di il quale, trascorso più un giorno dalla CP_2 risposta dell' Amministratore, affermava, comunque, che avrebbe fatto fare i lavori entro fine mese, il che, al di là di quanto asserito nella mail stessa, in modo come già detto strumentale, esclude l'urgenza nei termini citati di indifferibilità, ancor più rispetto alla pretesa dichiarata caduta in essere di calcinacci ( così nella prima mail già riportata). Anche sotto tale profilo, dunque, per quanto occorrente, il motivo di gravame in esame si appalesa fondato, gli originari attori avendo superato , se non schiettamente abusato, delle prerogative riconosciute dall'art.1134 c.c., di cui non ricorrevano i presupposti applicativi, il che, a ben vedere, come osservato da Parte appellante nel citare ampia giurisprudenza, emerge, intrinsecamente, dal fatto stesso di chiedere ed attendere pretese autorizzazioni , circostanze che risultano incompatibili, oltre che con il potere sostitutivo invocato, con la pretesa indifferibilità stessa. Rispetto a dette conclusioni, merita di essere osservato, le istanze istruttorie proposte in primo grado e reiterate, risultano, da un lato assorbite da quelle documentali, dall'altro confermano, financo nella prospettazione degli allora attori, che la situazione su cui intervenire era, comunque,
8 risalente al luglio 2020 e che i lavori vennero eseguiti , in data imprecisata, nell'agosto 2020, circostanze totalmente compatibili con la ricostruzione di cui sopra, se non rafforzative, in uno con i documenti prodotti. Non coglie nel segno, devesi aggiungere, la deduzione meramente suggestiva rispetto al tempo della convocazione assembleare successiva ai fatti “ de quibus”, quale sintomo di pretesa inerzia, rispetto ad una situazione urgente, considerato che, pacificamente, ogni esigenza di far deliberare l'assemblea, in termini di “ facere,” era venuta, comunque, radicalmente meno in esito alla stessa arbitraria condotta dei Repetti. Le difese finali, al di là dell'insistere nelle ragioni spese, ancora una volta, senza rilevanza, ponendo in risalto la resistenza del appellante, allo stesso tempo, come anticipato, Parte_1 esplicitando le ragioni per cui i hanno ritenuto, in ogni caso, di non poter accogliere la CP_2 proposta ex art.185bis c.p.c., non offrono elementi argomentativi ulteriori necessitanti di motivazione. A tal riguardo, occorre comunque sottolineare, i riferimenti alla necessaria ”elasticità” della nozione di urgenza, o circa la ratio sottesa del “ buon padre di famiglia” si pongono al di fuori del dettato normativo di cui all'art.1134 c.c., esattamente come la prospettazione della sentenza appellata in termini di “ pronuncia transattiva”, estranea, anch'essa, alle regole cui il Giudice deve attenersi nel decidere , in rapporto all'art.116 c.p.c., al di fuori delle fattispecie di cui all'art.114 c.p.c. Parimenti inconferenti, in ultimo, sono le deduzioni afferenti, di fatto, a questioni equitative circa il numero dei condomini fra cui dividere le spese ed il numero dei due soli originari attori. Il secondo motivo di appello, in conclusione, è fondato e va accolto, il Tribunale non avendo provveduto ad una corretta applicazione dei principi sottesi all'art.1134 c.c., di nessuna rilevanza, come già anticipato, essendo la contumacia dell'allora convenuto. A fronte della decisione che precede, rileva la Corte come il primo ed il terzo motivo di gravame restino assorbiti, venendo in radice meno il titolo giuridico di rimborso, anche potenziale, a prescindere dalla natura condominiale o meno dei manufatti di cui è causa ( primo motivo) e dalla prova dell'effettivo pagamento della somma richiesta ( terzo motivo), in ogni caso non rimborsabile. La sentenza appellata deve, pertanto, essere riformata. Occorre, dunque, per l'effetto, condannare gli appellati alla restituzione delle somme corrisposte dall'Ente di gestione in esecuzione della sentenza di primo grado, sul cui importo non vi è contestazione. Gli appellati medesimi, in ultimo, devono essere condannati a pagare le spese di lite del grado in favore dell'appellante, in ragione del principio di soccombenza, spese che, tenuto conto del valore della controversia, come correttamente indicata dal rispetto alla somme Parte_1 sborsate, applicando lo scaglione per le cause di valore fino al 26.000,00€, in relazione al parametro medio di cui al DM 55/14, salvo che per la fase di trattazione ( del tutto contenuta, con relativa applicazione del minimo), vanno liquidate in complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge, oltre al C.U.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 1233/2023 emessa in data 22.05.2023 dal Tribunale di Genova, notificata in data 19.06.2023, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
TA , in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta da e CP_2 CP_1
[...]
DICHIARA TENUTI E CONDANNA e alla restituzione di € 9.622,42 CP_2 Controparte_1 in favore del Condominio appellante, quale somma versata in esecuzione della sentenza riformata;
9 DICHIARA TENUTI E CONDANNA e al pagamento delle spese di CP_2 Controparte_1 lite del presente giudizio di appello in favore del Condominio appellante, spese che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre al C.U.
Genova, lì 16.7.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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