Articolo 101 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 100Articolo 102
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30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
Art. 101. (((Prestazioni socio-sanitarie per detenuti) )) (( 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.
2. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvendono alla cura e alla riabilitazione dei deternuti tossicodipendenti o alcoolisti. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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