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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/11/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4939/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.12.1988,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12.3.1989, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Chiara Antola;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 24.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 12.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova il 5.5.2011, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 10.5.2022, omologata da questo Tribunale il 20.6.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati a Genova dall'unione coniugale rispettivamente il 24.6.2010 Per_1 Persona_2
e il 10.9.2012), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.12.1988,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12.3.1989,
contratto a Genova il 5.5.2011;
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
Per
“-Viene disposto l'affido condiviso dei figli (nata a [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]) con collocazione presso la madre in Genova, Piazza Giulio Marchi
7/8;
- Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli minori tutti i week-end da sabato mattina entro le ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00; durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno con il criterio di alternanza una settimana con ciascun genitore;
la Pasqua come le altre festività scolastiche seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno 4 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con comunicazione del periodo entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un versamento mensile alla madre di euro
530,00 rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo il verbale di riunione della IV Sezione Civile del 15 settembre 2016;
- Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni pretesa reciproca di assegno di mantenimento”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 200, parte I, anno 2011) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.12.1988,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12.3.1989, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Chiara Antola;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 24.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 12.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova il 5.5.2011, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 10.5.2022, omologata da questo Tribunale il 20.6.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati a Genova dall'unione coniugale rispettivamente il 24.6.2010 Per_1 Persona_2
e il 10.9.2012), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.12.1988,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12.3.1989,
contratto a Genova il 5.5.2011;
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
Per
“-Viene disposto l'affido condiviso dei figli (nata a [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]) con collocazione presso la madre in Genova, Piazza Giulio Marchi
7/8;
- Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli minori tutti i week-end da sabato mattina entro le ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00; durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno con il criterio di alternanza una settimana con ciascun genitore;
la Pasqua come le altre festività scolastiche seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno 4 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con comunicazione del periodo entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un versamento mensile alla madre di euro
530,00 rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo il verbale di riunione della IV Sezione Civile del 15 settembre 2016;
- Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni pretesa reciproca di assegno di mantenimento”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 200, parte I, anno 2011) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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