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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 28/03/2025 nel procedimento portante il n.
956 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Fausto Raffone parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio , esponendo di essere stata assunta alle sue dipendenze il Controparte_1
01/09/2020 con contratto a tempo determinato e pieno, in qualità di collaboratrice domestica e inquadramento nel livello B del CCNL lavoro domestico, prorogato una prima volta fino al 31/12/2021 e successivamente fino al 31/08/2022.
Eccepiva la violazione della disciplina sul contratto a tempo determinato di cui agli artt.
19 e ss D.Lgs. n. 81/2015, poiché entrambi i rinnovi avevano avuto luogo in assenza delle condizioni previste dalla richiamata normativa e stante la mancata osservanza dei cc.dd. periodi cuscinetto, chiedeva quindi la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato con conseguente condanna di parte datoriale al versamento dell'indennità risarcitoria, quantificata nella misura di € 4.130,64 pari a 4 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR.
Deduceva, inoltre, di aver percepito unicamente la somma di € 2.000, sicchè chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 31.290,80 e alla
1 regolarizzazione contributiva stante l'omesso versamento dei contributi quanto al periodo 01/07/2021 – 31/08/2022.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva in giudizio, benchè regolarmente vocata in ius.
Formalizzata all'udienza del 30/10/2024 la riserva formulata dall'istante in ordine alla domanda di regolarizzazione contributiva e senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente discuteva la causa, richiamando le conclusioni rassegnate in ricorso.
* * * *
1. Le pretese di parte istante si fondano in primo luogo sulla dedotta violazione della disciplina sul contratto a tempo determinato di cui agli artt. 19 e ss. del D.lgs. n. 81/2015 in quanto sia il primo che il secondo rinnovo del contratto avrebbero avuto luogo in assenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 e stante la mancata osservanza dei cc.dd. “periodi cuscinetto” o “stop and go”.
1.1. Orbene, deve osservarsi come non sia stata offerta prova dello stesso fatto costitutivo la domanda, ossia la stipula di due successive proroghe al primo contratto effettivamente stipulato in data 1/9/2020 con termine di durata sino al 31/8/2021 (cfr. denuncia rapporto di lavoro, sub doc. 1).
1.2. Non possono, infatti, dirsi a tale fine decisive le buste paga versate in atti, difettando la prova della loro provenienza da parte datoriale e dunque la relativa efficacia probatoria, tanto della sussistenza della prestazione lavorativa quanto dei dati in essa riportati quanto alla stipula di due proroghe successive.
Deve, infatti, osservarsi che, vertendosi in materia di rapporto di lavoro di natura domestica, non sussiste l'obbligo in capo al datore di lavoro di consegna della busta paga ai sensi dell'art. 1 L. n. 4/53, alla cui stregua “È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”, ovvero di
2 “istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati” (cfr. art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008).
1.3. Né, d'altro canto, la ricorrente ha dedotto e provato che, in base alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, sussisteva in capo al datore di lavoro l'obbligo di redazione e di consegna dei listini paga, sicchè allo stato non risulta alcuna fonte normativa o negoziale che possa sostenere l'obbligo di redazione e consegna delle buste paga, ovvero provata altrimenti la durata della prestazione lavorativa, dovendosi reputare inammissibile l'istanza istruttoria in tale senso formulata, consistente nella richiesta di prova per testi indicati nei lavoratori “emergenti dal LUL”.
1.4. Vale la pena aggiungere che all'assenza di adeguati riscontri probatori, che era onere del ricorrente offrire, non sarebbe stato nemmeno possibile ovviare disponendo l'interrogatorio formale della convenuta, dovendosi all'uopo richiamare il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova
(art. 232 c.p.c.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, nè può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore” (cfr. Cass. civ. n. 1648/96) e ancora “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere- dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. civ. n. 24885/2014).
3 2. In disparte quanto appena evidenziato, meritano in ogni caso d'essere richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice” (Cass. civ. n. 1649/2022; in termini Cass. civ. n.
17413/2015).
2.1. Ne discende che le buste paga allegate a corredo del ricorso, prive delle suddette caratteristiche, che riportano la stipula di due successive proroghe all'originario contratto a termine, non possono assurgere a prova della prosecuzione del rapporto di lavoro di cui si discute, ostandovi, peraltro, il contenuto dell'estratto conto contributivo, che attesta il versamento dei contributi fino al giugno 2021, ossia entro il termine di durata del primo contratto a termine.
3. È fondata, seppure nei limiti di cui appresso, la domanda diretta a ottenere il versamento delle retribuzioni non versate.
3.1. Costituisce, invero, principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile
(art. 1218 c.c.) (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n.
15677).
3.2. Nel contratto di lavoro ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato,
4 gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Nella specie, fermo quanto sopra esposto in ordine alla prova circa l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda, che risultano invero provate nei limiti del contratto avente termine di durata fino al 31/8/2021, scegliendo di rimanere contumace, parte convenuta non ha provato di aver pagato in tutto o in parte alla lavoratrice le spettanze in questione, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., peraltro esattamente determinate dall'istante nel conteggio depositato a corredo del libello introduttivo.
4. Ad analoga conclusione non può giungersi con riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute.
Giova a tale riguardo rammentare che per il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che non si ha motivo di disattendere, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute ha “l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. civ. n. 8521/2015).
Nella specie parte istante non ha fornito la prova delle circostanze sopra enunciate, di talché il ricorso non può trovare sul punto accoglimento.
4.1. In definitiva la convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 11.973,85 (€ 14.099,12, pari alle retribuzioni relative al periodo settembre 2020 / agosto 2021, detratte le somme percepite ascendenti a € 2.000 e l'indennità sostitutiva delle festività non godute pari a € 125,27), importo al quale, dal giorno di maturazione del diritto devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
5. In ragione del parziale accoglimento del ricorso e del significativo ridimensionamento della pretesa creditoria, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate in ragione della metà le spese di lite, che per la restante parte vanno poste a carico di parte
5 convenuta, liquidate come da dispositivo alla stregua dei minimi tabellari di cui al D.M. n.
55/2014, tenendo conto del decisum e della moderata complessità della lite.
5.1. Si riconosce, altresì, l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, del citato D.M. nella misura del 10%, in considerazione della limitata utilità dei collegamenti ipertestuali e delle esigue dimensioni dei documenti prodotti.
P.Q.M.
Udito il procuratore della ricorrente e nella contumacia della convenuta, definitivamente pronunciando, condanna a versare alla ricorrente, per i titoli di cui in Controparte_1 motivazione, la somma di € 11.973,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun saldo all'effettivo soddisfo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite e condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente la restante parte, che si liquida in complessivi € 1.160, oltre
IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 28/03/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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