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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
8.9.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Giacomo Gianolla
pec Email_1
ricorrente c o n t r o
NTroparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro De Pascalis
pec Email_2
convenuta pagina 1 di 31
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover pec e dall'avv. Giosafat Riganò pec Email_3
Email_4
convenuta
CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi pec
E
e dall'avv. Raimund Bauer pec Email_5
t Email_7
convenuto e
c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Eloisa Rocco di Torrepadula pec:
, dall' avv. Nicola Rocco di Email_8
Torrepadula pec , dall'avv. Email_9
Luca Scarnato pec e dall'avv. Alessio Eccher pec Email_10
Email_11
terza chiamata
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“In principalità e di merito:
accertato e dichiarato che il sig. ha lavorato presso la Parte_1 [...]
nella unità locale di Trento dal 15.5.2019 al 20.7.2023, NTroparte_2
pagina 2 di 31 nell'ambito di un contratto di appalto tra e NTroparte_2 CP_1
in qualità di lavoratore di quest'ultima quale addetto a mansioni miste di
[...]
magazzino ed inquadrato al livello 6J c.c.n.l. anziché NTroparte_4
al corretto livello di spettanza,
accertato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello 4 del c.c.n.l.
(o comunque a quello di spettanza) e che allo stesso NTroparte_5
nel periodo dal 15.5.2019 al 20.7.2023 sono stati corrisposti salari inferiori a quanto dovutogli nella contrattazione collettiva di settore e che pertanto va creditore di euro
20.345,31 nei confronti di e in NTroparte_1 NTroparte_2
solido ex art. 29 c. 2 d.lgs. 276/03 o della diversa somma di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dalle scadenze dei ratei al saldo,
condannarsi la in solido con la n NTroparte_1 NTroparte_2
persona dei legali rappresentanti pro-tempore, a corrispondere al ricorrente euro
20.345,31 per i titoli di cui in premessa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli all'effettivo saldo o altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
condannarsi le convenute alla regolarizzazione della posizione del ricorrente presso gli istituti assicurativi e previdenziali.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
O, in via subordinata al mancato accertamento dell'esistenza di un legittimo contratto di appalto di lavoro nell'ambito del quale venne impiegato il ricorrente:
accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato presso la NTroparte_2
presso la unità locale di Trento dal 15.5.2019 al 20.7.2023 quale addetto a
[...]
mansioni miste di magazzino inquadrato nel livello 6J c.c.n.l. e NTroparte_4
pagina 3 di 31 nell'ambito di un' illecita intermediazione di lavoro tra CP_4 NTroparte_2
e la interposta dichiarata la costituzione di un rapporto di
[...] NTroparte_1
lavoro subordinato tra il ricorrente e a partire dal NTroparte_2
15.5.2019 o comunque da quando di giustizia, ex art. 29 co. 3 bis d.lgs. 276/03,
accertato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello 4 del c.c.n.l.
, accertato che al ricorrente sono stati corrisposti salari NTroparte_5
inferiori a quanto previsto nella contrattazione collettiva di settore e che pertanto va creditore della delle differenze risultanti tra le somme NTroparte_2
dallo stesso percepite e quanto spettantigli per euro 20.345,31 o comunque per quanto di giustizia condannarsi la società a costituire il rapporto NTroparte_2
con il ricorrente dalla data di inizio dell'impiego nell'ambito dell'interposizione illecita con condanna della alla reintegrazione del lavoratore al NTroparte_2
livello 4 c.c.n.l. , con mansioni di addetto a mansioni NTroparte_4
miste di magazzino e con regolarizzazione previdenziale e contributiva, e a corrispondergli le retribuzioni arretrate e le differenze retributive spettanti per i titoli di cui in premessa per euro 20.345,31 o per quanto risultante di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli all'effettivo saldo o altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre al risarcimento del danno dalla messa in mora all'effettiva ricostituzione del rapporto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
pagina 4 di 31 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
NTroparte_1
“Tenuto conto di quanto espresso nei punti che precedono, in fatto ed in diritto si chiede, respinto il contrario, che il giudice rigetti tutte le domande di accertamento e dichiarative e di condanna di cui a ricorso e che per l'effetto respinga il ricorso.
Si richiede inoltre, e nel contempo si evidenzia a guisa di rituale eccezione, che rigetti/respinga, l'unica domanda di condanna formulata in ricorso e unicamente conseguente all'accertamento del livello 4°, che è l'unica domanda di condanna ritualmente formulata.
Si evidenzia infatti come nelle conclusioni sia del tutto carente una richiesta: i) di accertamento di un diritto ad un inquadramento diverso da quello di cui al 4° livello;
ii) di condanna al pagamento di differenze retributive rispetto a livelli diversi dal 4°; la dicitura o della diversa somma di giustizia è infatti riferibile solo ed esclusivamente ad un eventuale somma diversa da attribuire al previo accertamento del livello 4°.
Manca invece del tutto dalle formulate conclusioni una espressa ed esplicita richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive, che vengono solo indicate in narrativa ma non vengono richieste nelle conclusioni, rispetto alla eventuale indicazione di diversi "livelli di spettanza" rispetto al IV livello.
E dunque che il giudice del lavoro del Tribunale di Trento, per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa,
rigetti la domanda di accertamento rispetto allo svolgimento di mansioni miste di magazzino;
rigetti la domanda di inquadramento al livello 4° del CCNL autotrasporti merci e logistica con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento di euro pagina 5 di 31 20.345,31.- che rimane l'unica domanda di condanna al pagamento rapportata al livello 4° per il quale si richiede l'accertamento;
rigetti la domanda di accertamento e condanna a qualunque altro livello di spettanza;
in ordine alla subordinata se ne chiede il rigetto per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa e in considerazione della produzione documentale di cui al doc. nr. 2
"NTratto di appalto e servizi" tra con vittoria di spese CP_6 NTroparte_7
ed onorari di causa”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
NTroparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
a) in via preliminare
NT accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
b) sempre in via preliminare, e sempre se ritenuto necessario,
fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, a norma dell'art. 269 c.p.c., ossia di in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_2
con sede in Via Luigi Negrelli, 13 – 39100 Bolzano, iscritta al registro delle Imprese di
Bolzano, REA n° 161338, iscritta all'Albo degli Autotrasportatori cose conto terzi di
Bolzano al n. - P.IVA , Autorizzazione Generale ai sensi C.F._1 P.IVA_1
del D.Lgs. 261/99 e s.m.i. n. 4958/2018 - P.E.C in quanto Email_12
soggetto, eventualmente, tenuto quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. n.
276/2002;
c) sempre in via preliminare pagina 6 di 31 accertare e dichiarare la intervenuta decadenza per non avere il ricorrente impugnato l'asserito rapporto di lavoro in somministrazione irregolare entro il termine di sessanta giorni, così come previsto dall'art. 39, d.lgs. n. 81/2015;
d) nel merito rigettare le domande proposte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, carenti di prova;
e) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda relativa alla pretesa somministrazione irregolare,
si chiede che la condanna risarcitoria sia limitata al minino della indennità
risarcitoria prevista, pari a 2,5 mensilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
CP_3
“Il convenuto Istituto chiede di rigettarsi ogni domanda ex adverso formulata e si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, quanto alle domande proposte dal ricorrente e in caso di accoglimento delle stesse, chiede di accertare e dichiarare che la società e/o la sono tenute a versare NTroparte_1 NTroparte_2
all'Istituto i contributi previdenziali e le sanzioni civili per evasione, nell'importo corrispondente all'imponibile retributivo che sarà accertato e che risulterà di giustizia,
oltre ulteriori importi per interessi legali e somme aggiuntive maturate e maturande secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con riserva di precisare le proprie conclusioni nei confronti delle parti convenute e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”
pagina 7 di 31 CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA
Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) in via preliminare:
autorizzare, occorrendo, la chiamata in causa della società (P.IVA CP_1 CP_1
), con sede legale in 39100 Bolzano, Via G. Manci n. 5, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, in via di garanzia e manleva della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c., essendo la suddetta società Parte_2
legittimata a contraddire e obbligata a manlevare la convenuta, occorrendo anche in via di regresso, da quanto quest'ultima fosse condannata a pagare al ricorrente, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle pretese creditorie azionate nei suoi confronti da parte ricorrente, in relazione ai contratti di appalto e (sub)appalto di cui è causa e, per l'effetto, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c.;
b) nel merito, in via principale:
respingere tutte le domande formulate dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via subordinata e riconvenzionale e salvo gravame:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande formulate ex adverso:
- accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, ad essere tenuta indenne e manlevata da in persona del NTroparte_1
legale rappresentante pro tempore, da quanto fosse, in denegata ipotesi, chiamata a pagina 8 di 31 corrispondere, all'esito del presente giudizio, al ricorrente in relazione ai contratti di appalto e (sub)appalto di cui è causa;
- e per l'effetto condannare, occorrendo anche in via riconvenzionale, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore: i) di tutto quanto Parte_2
quest'ultima fosse dichiarata tenuta a corrispondere al ricorrente, in forza della emananda sentenza, per capitale, interessi, rivalutazione e spese;
ii) delle spese legali sostenute da per difendersi nel presente giudizio (doc. Parte_2
n. 9);
- ovvero, in via di subordine,
accertare e dichiarare il diritto di regresso di in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale NTroparte_1
rappresentante pro tempore, per quanto fosse, in denegata ipotesi, tenuta Parte_2
a corrispondere, all'esito del presente giudizio, al ricorrente in relazione ai contratti di appalto e (sub)appalto di cui è causa”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte in via principale dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ che ha lavorato alle dipendenze della società convenuta nel NTroparte_1
periodo dal 15.5.2019 al 20.7.2023, in esecuzione di un contratto in origine a tempo determinato e successivamente trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello 6° J CCNL Autotrasporti Merci e Logistica e con mansioni pagina 9 di 31 di addetto alla logistica di magazzino, presso la filiale, ubicata in Trento, di
[...]
(con la quale presume che la società datrice avesse NTroparte_2
stipulato un contratto di appalto, configurandosi, in caso contrario, un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera);
✓ che le mansioni da lui svolte nel corso dell'intero rapporto erano, in realtà,
riconducibili al livello 4° CCNL cit.
propone:
A)
in via principale
1) domanda volta ad accertare il diritto all'inquadramento nel livello 4° CCNL cit. “o comunque a quello di spettanza”;
2)
domanda di condanna, in solido, della società convenuta quale NTroparte_1
datrice di lavoro, e della società convenuta quale NTroparte_2
responsabile in solido ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 10.9.2003, n. 276:
➢ al pagamento della somma di € 20.345,31 o della diversa somma di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dalle scadenze dei ratei al saldo;
➢ alla regolarizzazione della posizione del ricorrente presso gli istituti assicurativi e previdenziali;
B) in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accertamento dell'esistenza di un legittimo contratto di appalto di lavoro nell'ambito del quale è stato impiegato il ricorrente, con conseguente illecita intermediazione di lavoro tra l'interponente
[...]
e l'interposta CP_2 NTroparte_1
pagina 10 di 31 1)
domanda di accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e a partire dal 15.5.2019 o comunque da NTroparte_2
quando di giustizia, ex art. 29 co. 3bis d.lgs. 276/03, con inquadramento del ricorrente nel livello 4° CCNL cit.;
2)
domanda di condanna della società alla reintegrazione NTroparte_2
del ricorrente nel posto di lavoro presso la filiale di Trento della datrice, alla corresponsione delle differenze tra la retribuzione maturata (corrispondente a quella del livello 4°) e quella percepita (corrispondente a quella del livello 6° J), pari a € 20.345,31,
alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento del danno dalla messa in mora all'effettiva ricostituzione del rapporto.
§2
la domanda proposta in via riconvenzionale trasversale dalla chiamata in causa
Parte_2
Costituendosi in giudizio, la società (che è stata chiamata in causa con Parte_2
ordinanza pronunciata all'udienza del 21.12.2023 “ritenuta l'opportunità di un simultaneus processus con la società in ragione della comunanza Parte_2
NTr oggettiva della causa, essendo indicata da come appaltatrice e da Pt_2
[...]
quale subappaltante”) ha proposto, nei confronti della convenuta società CP_1
datrice in via riconvenzionale trasversale, domanda volta ad NTroparte_1
accertare il diritto, previsto dalla clausola 6.2. (“A&R dichiara di conoscere l'art. 5, Lett.
g) della Legge n. 1369/1960 e sue successive modifiche in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 276/03 (Riforma Biagi). A tale proposito si impegna a manlevare la pagina 11 di 31 CON.FID da ogni responsabilità di ordine retributivo, previdenziale, amministrativo e fiscale e da qualunque rivendicazione dovesse essere effettuata nei confronti della stessa da personale del o da parte del personale di altra società a cui, Parte_3
eventualmente, avesse subappaltato l'esecuzione di alcuni servizi”) del “contratto di appalto di servizi” stipulato, in data 31.1.2015, tra quale subappaltante, Parte_2
e quale subappaltatrice (doc. 3 fasc. e doc. 4 fasc. NTroparte_1 CP_1
, e dalla clausola 10 co.
1. e 2 (“Il Fornitore dichiara di rispettare Pt_2
scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato,
“parasubordinato”, autonomo, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di soci lavoratori/cooperatori ex legge 142/2001 e s.m.i., manlevando e
NT mantenendo integralmente indenne da eventuali controversie intentate anche o esclusivamente nei confronti della medesima a seguito di violazioni delle suddette disposizioni. La presente manleva spiegherà effetti anche nelle ipotesi di violazione delle norme riguardanti le prestazioni assistenziali e previdenziali dovute per legge e/o per contratto dal Fornitore e riconducibili ai sopra richiamati rapporti di collaborazione”) del “contratto di appalto di servizi” stipulato, in data 21.12.2022, tra Parte_2
quale subappaltante e quale subappaltatrice (doc. 3 fasc. NTroparte_1
, a essere manlevata da da quanto fosse chiamata, quale Pt_2 NTroparte_1
corresponsabile solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 29/2003, a corrispondere, all'esito del presente giudizio, al ricorrente.
pagina 12 di 31 §3
le ragioni della decisione
1. il contesto fattuale complessivo
Alla luce delle allegazioni svolte e dei documenti prodotti dalle parti risulta incontestato che:
❖ il ricorrente ha lavorato, nel periodo dal Parte_1
15.5.2019 al 20.7.2023, alle dipendenze della società in NTroparte_1
esecuzione di un contratto in origine a tempo determinato e successivamente trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello 6° J CCNL
(doc. 2 e 3 fasc. ric.) e con mansioni di addetto alla NTroparte_5
logistica di magazzino presso la filiale, ubicata in Trento, di
[...]
CP_2
❖ la società datrice ha, in data 31.1.2015, stipulato, in qualità di NTroparte_1
subappaltatrice, con la società in qualità di subappaltante, un Parte_2
“contratto di appalto di servizi” (doc. 2 fasc. e doc. 4 fasc. CP_1
, avente a oggetto “servizi di smistamento, facchinaggio, movimentazione Pt_2
di merce e pulizie” presso le filiali di Bolzano, Trento e Cagliari;
❖ la società ha, in data 16.12.2013, stipulato, in qualità di appaltatrice, Parte_2
con la società in qualità di appaltante, un NTroparte_2
“contratto di appalto per la fornitura di servizi operativi” (doc. 2 fasc.
[...]
e doc. 2 fasc. , avente a oggetto “la fornitura… NTroparte_2 Pt_2
dei seguenti servizi operativi: a) Prelievo nella Zona di raccolta delle spedizioni in partenza e consegna di quelle in arrivo ai destinatari indicati nelle lettere di vettura,
in conformità agli standard di qualità della committente;
b) incasso dei corrispettivi delle spedizioni e dei valori per le spedizioni in contrassegno in conformità alle pagina 13 di 31 modalità indicate dalla committente e dal mittente contenute nella lettera di vettura e in conformità alle procedure di qualità in essere presso la committente;
c) deposito,
custodia e smistamento delle spedizioni in partenza ed in arrivo in conformità agli standard di qualità della committente e nel rispetto dei tempi di consegna e ritiro relativi alla delivery allegata (1), riportati sul sito www.sda.it e www.poste.it per i prodotti postali”, da e per la sede di Bolzano e di Trento;
❖ la società ha, in data 21.12.2022, stipulato, in qualità di appaltatrice, Parte_2
con la società in qualità di appaltante, un NTroparte_2
“contratto di appalto per la fornitura di servizi operativi” (doc. 3 fasc. CON.FID.),
avente a oggetto l'affidamento de “le attività operative integrate di ritiro,
smistamento, facchinaggio, movimentazione di merce, consegna, gestione del sito,
NT supporto alla produzione e le relative attività amministrative di (cd attività di
Filiale) descritte nell'Allegato 2 Capitolato e Schede Tecniche”.
Quindi sarà superfluo esaminare la domanda proposta dal ricorrente in via subordinata e le deduzioni svolte in proposito dalle parti convenute e dalla parte chiamata.
2. la domanda proposta dal ricorrente in via principale a) il petitum e la causa petendi
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare Parte_1
che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, intercorso con la società
nel periodo dal 15.5.2019 al 20.7.2023, con inquadramento nel NTroparte_1
livello 6° J CCNL Autotrasporti Merci e Logistica e con mansioni di addetto alla logistica di magazzino presso la filiale, ubicata in Trento, di NTroparte_2
ha eseguito prestazioni che, in realtà, sono riconducibili al livello 4° CCNL cit..
[...]
pagina 14 di 31 A sostegno allega di aver svolto “le mansioni di magazziniere: riempiva le diverse gabbie con il contenuto dei camion in arrivo distinguendo i pacchi in base alle etichette,
spostava le gabbie con il muletto o con il transpallet elettrico;
per i pacchi in partenza inseriva i dati dell'indirizzo scritti a mano sulle cartoline su un computer e stampava così
la varie etichette riportanti i codici di spedizione per la lettura da parte del sistema informatico che applicava sui pacchi che sarebbero poi stati inviati alle diverse gabbie e poi verso i camion in uscita”; quindi “ha sempre esercitato mansioni multiple di magazzino, attendendo alle attività
concernenti lo scarico e l'approntamento della merce, lo stoccaggio della stessa tramite l'utilizzo di carrelli elevatori, la gestione del sistema informatico di etichettatura dei colli per le successive spedizioni, espressamente tutte inquadrabili nel loro complesso al 4° livello”; ne desume la sua appartenenza agli operai “con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”,
che il CCNL cit. inquadra nel 4° livello;
ritiene tale declaratoria “certamente… adeguata alla posizione del ricorrente che continuamente svolge le mansioni miste di spunta documenti e scarico e approntamento”.
Nella narrativa del ricorso, a pag. 7, il ricorrente ha indicato “in via del tutto prudenziale… le debenze al 5° e 6° livello”; nelle conclusioni ha chiesto sia accertato “il diritto… ad essere inquadrato al livello 4 del c.c.n.l. (o comunque a quello di spettanza)”, ma ha NTroparte_5
limitato la domanda di condanna alla somma di “€ 20.345,31” (che nella narrativa ha indicato quale differenza tra la retribuzione relativa al livello 4° e la retribuzione al livello 6° J) o “altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”. pagina 15 di 31 Palese, quindi, è la nullità, per indeterminatezza della causa petendi, che affligge le domande di accertamento del diritto all'inquadramento in livelli diversi dal 4°, anche ammettendo che dall'indicazione del solo petitum monetario o da locuzioni prive di contenuto specifico quali “o comunque a quello di spettanza” o “altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” possa ritenersi che siano state proposte.
Infine sintomatico è il silenzio serbato dalla parte ricorrente a fronte delle difese svolte dalla convenuta già in memoria di costituzione (pag. 7) al fine di NTroparte_1
sostenere che l'unica domanda “ritualmente formulata” dal ricorrente è quella concernente la pretesa all'inquadramento nel livello 4°.
b) il contesto normativo-giurisprudenziale
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.3.2021, n.
955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n. 1791; Cass.
22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272) nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatico e/o al diritto alle differenze retributive) non può
prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore. pagina 16 di 31 ad A)
Parte ricorrente richiama la disciplina collettiva (art. 6 CCNL cit.) del livello 4°
(inquadramento preteso) solo nella seguente parte (quindi implicitamente ritenendo irrilevante la residua parte):
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnicopratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi
Operai:
- operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- facchino specializzato: lavoratore che segue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali”.
Gli elementi peculiari necessari ai fini dell'inquadramento nel 4° livello possono essere così sintetizzati:
A) in ordine alle previsioni della declaratoria pagina 17 di 31 l'aver frequentato “periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnicopratiche”
oppure il possesso di una “preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale”
B) in ordine ai profili operai menzionati dal ricorrente a) lo svolgimento di “mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”;
b) il “facchino specializzato” in quanto in possesso di “cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento”
oppure avente la “ responsabilità del carico – scarico;
c) i “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali”.
Nessuno di questi elementi è previsto nella declaratoria del livello 6° J, secondo la quale: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In
particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”.
E' opportuno evidenziare che nell'atto introduttivo il ricorrente ha sussunto la sua situazione nel primo profilo operaio del livello 4° in quanto ha così dedotto:
“la declaratoria contrattuale del livello 4° (art. 6)… certamente è adeguata alla posizione del ricorrente che continuamente svolge le mansioni miste di spunta documenti e scarico e approntamento delle merci… ” (pag. 3-4)… “Il ricorrente nel periodo di cui si discute ha sempre esercitato mansioni multiple di magazzino, attendendo alle attività pagina 18 di 31 concernenti lo scarico e l'approntamento della merce, lo stoccaggio della stessa tramite l'utilizzo di carrelli elevatori, la gestione del sistema informatico di etichettatura dei colli per le successive spedizioni, espressamente tutte inquadrabili nel loro complesso al 4° livello” (pag. 5).
a B)
Il ricorrente allega di aver svolto “le mansioni di magazziniere: riempiva le diverse gabbie con il contenuto dei camion in arrivo distinguendo i pacchi in base alle etichette,
spostava le gabbie con il muletto o con il transpallet elettrico;
per i pacchi in partenza inseriva i dati dell'indirizzo scritti a mano sulle cartoline su un computer e stampava così
la varie etichette riportanti i codici di spedizione per la lettura da parte del sistema informatico che applicava sui pacchi che sarebbero poi stati inviati alle diverse gabbie e poi verso i camion in uscita”.
In proposito è stata svolta un'istruttoria testimoniale con l'ausilio delle fotografie prodotte dal convenuto sub doc. da A a F. NTroparte_1
α
Il teste dipendente della terza chiamata con mansioni Testimone_1 Parte_2
di responsabile del centro operativo di Trento presso la filiale di
[...]
ha così descritto le mansioni che venivano svolte nel settore in cui CP_2
operava il ricorrente:
A) quanto ai pacchi in arrivo
“Presso la filiale di Trento i pacchi in arrivo vengono collocati su una rulliera;
lungo la rulliera vi è una postazione di codifica, il cui addetto stampa una etichetta che indica il gruppo e quindi la zona nell'ambito della quale il pacco deve essere recapitato;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera vi sono pagina 19 di 31 degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli in gabbie con ruote detti “roll”, distinti sulla base della zona di recapito. Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e il roll vi è una distanza di circa un metro, un metro e mezzo…”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste , magazziniere presso la Testimone_2
filiale alle dipendenze della convenuta NTroparte_2 [...]
dal 2013 al 2023: CP_1
“Presso la filiale di Trento i pacchi in arrivo vengono collocati su una rulliera che
NT riconosco nelle fotografie sub doc A) e B) di parte;
lungo la rulliera vi è una postazione di codifica che riconosco nella fotografia sub doc. F) il cui addetto stampa una etichetta che indica il gruppo e quindi la zona nell'ambito della quale il pacco deve essere recapitato;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco… Al
termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli in gabbie con ruote detti roll, che riconosco nella foto C) distinti sulla base della zona di recapito. Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e il roll vi è una distanza di circa un metro, un metro e mezzo”;
dichiarazioni simili sono state rese anche dal teste , responsabile dei Tes_3
magazzinieri presso la filiale alle dipendenze della NTroparte_2
convenuta da circa dieci anni: CP_1
“Presso la filiale di Trento i pacchi in arrivo vengono collocati su una rulliera che
NT riconosco nelle fotografie sub doc A) e B) di parte;
lungo la rulliera vi è una postazione di codifica che riconosco nella fotografia sub doc. F), il cui addetto stampa una etichetta che indica il gruppo e quindi la zona nell'ambito della quale il pacco deve pagina 20 di 31 essere recapitato;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco. Al
termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli in gabbie con ruote detti roll, che riconosco nella foto C) distinti sulla base della zona di recapito. Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e il roll vi è una distanza di circa un metro, un metro e mezzo”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste , magazziniere presso la Testimone_4
filiale già alle dipendenze della convenuta NTroparte_2 [...]
per 14 anni: CP_1
“Per quanto concerne i colli pervenuti presso la filiale e da consegnare a cura degli autisti impiegati nella filiale, era necessario, in primo luogo, collocare i colli sulla rulliera, che riconosco nelle fotografie A) e B); lungo la rulliera vi era una postazione di codifica il cui addetto stampava un'etichetta che indicava la zona nell'ambito della quale il collo doveva essere recapitato. Lo stesso addetto provvedeva ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera era necessario prelevare dalla rulliera i pacchi, come sopra etichettati, e collocarli in gabbie con ruote, detti “roll”, che riconosco nelle fotografie C) e D). Sia la collocazione dei colli sulla rulliera, sia la movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll avvenivano manualmente”;
dichiarazioni simili sono state rese anche dal teste , responsabile dei Tes_5
magazzinieri presso la filiale già alle dipendenze NTroparte_2
della convenuta per 12 anni da circa dieci anni, successivamente alle CP_1
dipendenze di quale addetto all'ufficio che ha in gestione i rapporti con i Parte_2
corrieri:
“Per quanto concerne i colli pervenuti presso la filiale e da consegnare a cura degli autisti impiegati nella filiale, era necessario, in primo luogo, collocare i colli sulla pagina 21 di 31 rulliera, che riconosco nelle fotografie A) e B); lungo la rulliera vi era una postazione di codifica, che riconosco nella fotografia sub F), il cui addetto stampava un'etichetta che indicava la zona nell'ambito della quale il collo doveva essere recapitato. Lo stesso addetto provvedeva ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera era necessario prelevare dalla rulliera i pacchi, come sopra etichettati, e collocarli in gabbie con ruote, detti “roll”, che riconosco nelle fotografie C) e D). Sia la collocazione dei colli sulla rulliera, sia la movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll avvenivano manualmente”;
B) quanto ai pacchi in arrivo secondo il teste “Sempre presso la filiale di Trento i pacchi in partenza (che i Tes_1
corrieri addetti alla filiale avevano raccolto presso i clienti) vengono collocati sulla stessa rulliera;
lungo la rulliera vi è la postazione di codifica di cui ho già detto e il cui addetto stampa una etichetta che indica l'hub di destinazione;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli su bancali, distinti sulla base degli hub di destinazione. Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e i bancali vi è una distanza di circa tre, quattro, metri”.
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_2
“Sempre presso la filiale di Trento i pacchi in partenza (che i corrieri addetti alla filiale avevano raccolto presso i clienti) vengono collocati sulla stessa rulliera;
lungo la rulliera vi è una postazione di codifica di cui ho già detto e il cui addetto stampa una etichetta che indica l'hub di destinazione;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco.
pagina 22 di 31 Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli su bancali, distinti sulla base degli hub di destinazione.
Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali avviene manualmente;
evidenzio che tra la rulliera e i bancali vi è una distanza variabile dato che i bancali sono mobili e quindi vengono collocati il più vicino possibile alla rulliera”.
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_3
“Sempre presso la filiale di Trento i pacchi in partenza (che i corrieri addetti alla filiale avevano raccolto presso i clienti) vengono collocati sulla stessa rulliera;
lungo la rulliera vi è una postazione di codifica di cui ho già detto e il cui addetto stampa una etichetta che indica l'hub di destinazione;
lo stesso addetto provvede ad applicare l'etichetta sul pacco. Al termine della rulliera vi sono degli addetti che hanno il compito di prelevare dalla rulliera i pacchi come sopra etichettati e di collocarli su bancali,
distinti sulla base degli hub di destinazione. Questa operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali avviene mediante transpallet manuale;
evidenzio che tra la rulliera e i bancali vi è una distanza di circa due metri”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_4
“Per quanto concerne i pacchi in partenza, che i corrieri addetti alla filale avevano raccolto presso i clienti, essi venivano collocati sulla stessa rulliera;
anche in questo caso vi era una fase di codifica, durante la quale l'addetto redigeva un'etichetta, che indicava l'hub di destinazione e che veniva applicata sul collo. Al termine della rulliera era necessario prelevare dalla rulliera i colli e collocarli su dei bancali. Sia la collocazione dei colli sulla rulliera, sia la movimentazione dei colli dalla rulliera ai bancali avvenivano manualmente.”
dichiarazioni simili sono state rese dal teste : Tes_5
pagina 23 di 31 “Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll”.
β
Le mansioni, che il ricorrente svolgeva nel corso del suo rapporto di lavoro con
[...]
vengono così indicate dal teste CP_1 Tes_1
A) quanto ai pacchi in arrivo
NT
“Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_2
NT
“Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll”;
lo stesse vale per il teste Tes_3
NT
“Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione nei roll”;
le stesso vale per il teste Tes_4
“Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll”;
lo stesso vale per il teste : Tes_5
“Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll”;
B) quanto ai pacchi in partenza pagina 24 di 31 NT ha dichiarato: “Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era Tes_1
uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali”.
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_2
NT
“Il ricorrente, all'epoca del suo rapporto di lavoro con era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali”;
lo stesso vale per il teste Tes_4
“Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai bancali”;
lo stesso vale per il teste : Tes_5
“Per quanto concerne il ricorrente, egli si occupava delle mansioni costituite dalla collocazione dei colli sulla rulliera e dalla movimentazione dei colli dalla rulliera ai bancali….
Poteva accadere che il ricorrente venisse addetto anche al trasferimento dei bancali presso i veicoli che avrebbero trasportato i colli;
questa operazione la effettuava avvalendosi di un transpallet manuale”
invece il teste a dichiarato: Tes_3
“Preciso che le operazioni riguardanti i pacchi in partenza venivano svolte al pomeriggio. Il ricorrente veniva a lavorare il pomeriggio solo una o due volte al mese.
Quindi partecipava alle operazioni riguardanti i pacchi in partenza. Il ricorrente, quando lavorava di pomeriggio, era uno degli addetti che effettuava l'operazione di prelevamento dalla rulliera e collocazione sui bancali”;
Inoltre il test ha ulteriormente riferito: Tes_1
pagina 25 di 31 “Preciso che il ricorrente non è mai stato addetto alla postazione di codifica di cui ho detto. Evidenzio che per effettuare le mansioni di addetto alla postazione di codifica è
necessaria una password al fine di utilizzare il programma informatico impiegato a tal fine. Il ricorrente non ha mai avuto la disponibilità di una password a tal fine.
Presso la filiale di Trento venivano utilizzati all'epoca del rapporto di lavoro con il ricorrente un transpallet elettrico da condurre manualmente, ma con motore elettrico e un transpallet elettrico con uomo a bordo che veniva impropriamente chiamato muletto.
Per entrambi i macchinari è necessaria un'abilitazione che il ricorrente non aveva all'epoca conseguito.
NT In proposito la società mi aveva indicato i nominativi dei suoi dipendenti titolari di detta abilitazione;
tra questi non vi era il ricorrente”;
dichiarazioni simili sono state rese dal teste Tes_2
“Ero io che solitamente svolgevo le mansioni di addetto alla codifica…
Preciso che il ricorrente non è mai stato addetto alla postazione di codifica di cui ho detto. Evidenzio che per effettuare le mansioni di addetto alla postazione di codifica è
necessaria una password al fine di utilizzare il programma informatico impiegato a tal fine. Il ricorrente non ha mai avuto la disponibilità di una password a tal fine. Preciso
però che vi era una password unica per tutti gli addetti alla codifica.
Presso la filiale di Trento venivano utilizzati all'epoca del rapporto di lavoro con il ricorrente un transpallet elettrico da condurre manualmente ma con motore elettrico e un transpallet elettrico con uomo a bordo che veniva impropriamente chiamato muletto.
Per entrambi i macchinari è necessaria una abilitazione. Non so se il ricorrente l'avesse conseguita. Per quanto io ho visto, il ricorrente non utilizzava alcuno dei due macchinari”;
lo stesse vale per il teste Tes_3
pagina 26 di 31 “Preciso che il ricorrente non è mai stato addetto alla postazione di codifica di cui ho detto. Evidenzio che per effettuare le mansioni di addetto alla postazione di codifica è
necessaria una password al fine di utilizzare il programma informatico impiegato a tal fine. Il ricorrente non ha mai avuto la disponibilità di una password a tal fine. Preciso
però che vi era una password unica per tutti gli addetti alla codifica.
Presso la filiale di Trento venivano utilizzati all'epoca del rapporto di lavoro con il ricorrente un transpallet manuale e un transpallet elettrico con uomo a bordo che veniva impropriamente chiamato muletto. Per utilizzare il muletto è necessaria una abilitazione.
Non so se il ricorrente l'avesse conseguita. Per quanto io ho visto il ricorrente non ha mai utilizzato il muletto”;
lo stesso vale per il teste Tes_4
“Egli invece non era addetto alla fase di codifica e quindi alla redazione e apposizione dell'etichetta.
Poteva accadere che il ricorrente venisse addetto anche al trasferimento dei bancali presso i veicoli che avrebbero trasportato i colli;
questa operazione la effettuava avvalendosi di un transpallet manuale”;
lo stesso vale per il teste : Tes_5
“Egli invece non era addetto alla fase di codifica e quindi alla redazione e apposizione dell'etichetta”.
In definitiva le mansioni espletate dal ricorrente consistevano nel prelevare i pacchi in arrivo dalla rulliera, collocandoli poi nei roll e nel prelevare i pacchi in partenza dalla rulliera, collocandoli poi sui bancali.
Di contro non è mai stato addetto alla postazione e alle mansioni di codifica.
pagina 27 di 31 a C)
E' agevole statuire l'insussistenza nelle mansioni svolte dal ricorrente, come accertate sub B), di tutti gli elementi peculiari necessari ai fini dell'inquadramento nel 4° livello,
come individuati sub A):
A) in ordine alle previsioni della declaratoria il ricorrente nulla ha dedotto circa “periodi di tirocinio o corsi di addestramento” da lui frequentati e neppure la “preparazione” posseduta;
B) in ordine ai profili operai menzionati dal ricorrente il ricorrente eseguiva esclusivamente prestazione di movimentazione dei colli dalla rulliera ai roll o sui bancali;
quindi non poteva considerarsi un operaio con mansioni multiple di magazzino;
il ricorrente non utilizzava, nello svolgimento del suo rapporto di lavoro subordinato con una “pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento”, NTroparte_1
né aveva la responsabilità delle operazioni di carico e scarico;
quindi non poteva considerarsi un “facchino specializzato”; il ricorrente non conduceva carrelli elevatori, tant' è vero che era privo delle abilitazioni necessarie.
In definitiva non è fondata e, quindi, deve essere rigettata la domanda, proposta dal ricorrente di accertamento del diritto Parte_1
all'inquadramento nel livello 4° CCNL cit.
Ogni altra questione di merito deve ritenersi assorbita.
Infatti è opportuno richiamare quanto si è già statuito in limine:
Nella narrativa del ricorso, a pag. 7, il ricorrente ha indicato “in via del tutto prudenziale… le debenze al 5° e 6° livello”;
pagina 28 di 31 nelle conclusioni ha chiesto sia accertato “il diritto… ad essere inquadrato al livello 4 del c.c.n.l. (o comunque a quello di spettanza)”, ma ha NTroparte_5
limitato la domanda di condanna alla somma di “€ 20.345,31” (che nella narrativa ha indicato quale differenza tra la retribuzione relativa al livello 4° e la retribuzione al livello 6° J) o “altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”.
Palese, quindi, è la nullità, per indeterminatezza della causa petendi, che affligge le domande di accertamento del diritto all'inquadramento in livelli diversi dal 4°, anche ammettendo che dall'indicazione del solo petitum monetario o da locuzioni prive di contenuto specifico quali “o comunque a quello di spettanza” o “altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” possa ritenersi che siano state proposte.
Infine sintomatico è il silenzio serbato dalla parte ricorrente a fronte delle difese svolte dalla convenuta già in memoria di costituzione (pag. 7) al fine di NTroparte_1
sostenere che l'unica domanda “ritualmente formulata” dal ricorrente è quella concernente la pretesa all'inquadramento nel livello 4°.
3. la domanda proposta dal ricorrente nelle note finali autorizzate
Soltanto nelle note finali autorizzate il ricorrente Parte_1
afferma di aver diritto all'inquadramento nel 6° livello CCNL cit., adducendo che:
“L'art. 6 dell'applicato c.c.n.l. inquadra al livello 6° gli operai addetti a “attività manuali di scarico e carico merci – facchino”.
Sempre l'art. 6 prevede la possibilità di inquadramento al livello 6J per un periodo di tempo limitato: segnatamente per 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2019.
Il ricorrente assunto il 15.5.2019, rimase invece al 6 J per l'intera durata del rapporto,
ovvero sino al 20.7.2023. Con conseguente diritto al pagamento delle differenze da pagina 29 di 31 sottoinquadramento dal dicembre 2020 al luglio 2023 per retribuzione diretta, ratei e
TFR.”.
Si tratta di deduzioni che integrano una causa petendi diversa da quella sottesa alle domande proposte dal ricorrente nel proprio atto introduttivo e, quindi, da considerarsi nuova e come tale inammissibile alla luce degli artt. 414 n. e 420 cod.proc.civ. dai quali si desume l'applicabilità anche alla parte ricorrente dei principi evincibili dall'art. 416
co. 2 e 3 cod.proc.civ. rispetto al convenuto, come statuito da Corte cost. 4.1.1977, n. 13.
Inoltre, come si è appena ribadito, risulta sintomatico è il silenzio serbato dalla parte ricorrente a fronte delle difese svolte dalla convenuta già in NTroparte_1
memoria di costituzione (pag. 7) al fine di sostenere che l'unica domanda “ritualmente formulata” dal ricorrente è quella concernente la pretesa all'inquadramento nel livello 4°
CCNL cit..
4. in ordine alle spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente Parte_1
nell'atto introduttivo.
2. Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente nelle note finali autorizzate.
pagina 30 di 31 3. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore Parte_1
dei convenuti e NTroparte_1 NTroparte_2 CP_3
nonché della chiamata delle spese di giudizio che liquida, per Parte_2
ciascuno di costoro, nella somma di € 1.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 8 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 31 di 31