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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2348/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2348/2023 vertente tra: TRA
con l'avv. MARIASTELLA MESCOLI;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. VALERIA MUNARI;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'esito di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA Le parti sono genitori del minore (27/09/2013). Persona_1
Con decreto del 29/10/2020, successivamente modificato in data 15/09/2022, il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e che il padre potesse tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
-la prima settimana dal martedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina e dal giovedì dall'uscita da scuola al venerdì mattina;
-la seconda settimana dal sabato dall'uscita da scuola al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì), senza pernottamento. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del minore. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 chiedere di modificare queste condizioni. A tal fine allegato: ▶che il comportamento aggressivo e non collaborante del padre rende impossibile qualsiasi confronto tra le parti e vanifica i progressi ottenuti nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità;
▶che il minore esprime disagio nel frequentare il padre, in quanto questi non è in grado di riconoscere le sue esigenze ed è eccessivamente severo. Ha, pertanto, chiesto l'affido esclusivo e una riduzione dei tempi di visita del padre, prevedendo che nella settimana in cui il minore trascorre il week-end presso di lui il pernottamento sia limitato al sabato sera, oltre a un solo pomeriggio infrasettimanale. Ha, inoltre, chiesto in un primo tempo che il contributo del mantenimento per il minore sia aumentato a € 450. In sede di comparse conclusionali, la ricorrente ha modificato le proprie domande chiedendo l'accoglimento del regime di affidamento condiviso e visite come consigliato dal CTU e l'aggiornamento agli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento (€ 393,05). si è costituito e ha chiesto il rigetto del Controparte_1 rico n si sono compromessi a causa ER del comportamento della madre, che influenza negativamente il figlio e non rispetta il calendario di visite concordato. In sede di comparse conclusionali, ha chiesto la diminuzione dell'assegno di mantenimento a proprio carico a € 150 e la condanna della ricorrente ex art 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole e visite Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha instaurato il presente procedimento per chiedere una modifica del regime di affido del minore da condiviso a esclusivo. La ricorrente ha motivato la sua richiesta allegando che la scelta del padre di interrompere il percorso di sostegno alla genitorialità ha reso impossibile qualsiasi collaborazione tra le parti nella gestione del figlio. Ha dichiarato, inoltre, che si rifiuta di ER frequentare il resistente. Quest'ultimo si è opposto alla richiesta ritenendo che una tale modalità di affido lo estrometterebbe ancora di più dalla vita del figlio. In sede di provvedimenti provvisori, attesa l'evidente conflittualità sussistente tra le parti, si è ritenuto necessario procedere all'espletamento di una consulenza tecnica e di incaricare i Servizi Sociali di compiere un'attività di monitoraggio sul nucleo familiare. La consulenza ha rilevato una accesa e risalente ostilità tra le parti che, tuttavia, il CTU non ha ritenuto ostativa a un regime di affidamento condiviso. La relazione infatti ha evidenziato che:
-le parti sono genitori idonei sul piano dell'accudimento e della cura del figlio, ma non sono in grado di mantenere un dialogo sereno e di accordarsi autonomamente anche su questioni semplici (“Durante i colloqui, entrambi i genitori non sono stati in grado di raggiungere un accordo in maniera autonoma se non grazie all'intervento del CTU e dei rispettivi CTP (come in occasione della Comunione di o per quanto riguarda il “nuovo” ER calendario di frequentazione). I volte, i signori hanno utilizzato lo spazio degli incontri per incolparsi a vicenda, tralasciando ancora una volta o non considerando appieno che il conflitto tra di loro ha inciso e continua a incidere negativamente su , il quale si trova in mezzo ER
a due fuochi e in una situazione molto confusa dal punto di vista relazionale ed emotivo.” p. 91);
-la madre si è mostrata titubante ad assecondare la ripresa dei rapporti tra il minore e il padre, addebitando a quest'ultimo condotte violente nei riguardi del figlio di cui, tuttavia, non è emerso alcun riscontro (“non vi sono dati oggettivi che provino il comportamento violento del SI. CP_1
Come già emerso nel corso della precedente CTU, la mam esclusivamente sulle narrazioni del minore. […] Anche dai colloqui avuti con il minore, non si ravvisano comportamenti violenti messi in atto dal padre. Quando parla di strattonamenti o spintoni o persino di ER
“maltrattamenti”, è plausibile credere che si tratti più di atteggiamenti volti a richiamare il minore come per esempio un afferramento dalla mano
o dal braccio per impedirgli di continuare a fare qualcosa.” p.90);
-il minore è influenzato dalle apprensioni della madre e sulla base di queste modula il suo consenso alle visite con il padre (“nel corso dei vari colloqui avuti con , lo stesso è passato da un netto rifiuto a ER frequentare il padre (primo incontro) a un'apertura circa il pernottare presso la casa paterna (secondo incontro) per poi tornare nuovamente ad una parziale chiusura (terzo ed ultimo incontro). Le ragioni principali riguardano il fatto che il papà continua a trattarlo male, lo riprende spesso e non gli permette di fare ciò che vuole (per esempio, utilizzare di più il cellulare o bere la Coca-Cola). dice di avere paura che il papà ER possa fargli ancora del male (c uto a settembre 2023). Tuttavia, questo timore sembra essere più una preoccupazione materna che per l'appunto la mamma ha trasferito al figlio (cfr. terzo colloquio con
– pag. 54-55).)” p. 93); ER -l'incapacità dei genitori di comunicare si riflette negativamente sul comportamento del minore, che tende a coalizzarsi con il genitore, soprattutto la madre, che più lo asseconda (“Tuttavia, mostra una tendenza a descrivere con aspetti del tutto positivi la madre e con aspetti negativi il padre. Per esempio, anche in relazione ad alcuni rimproveri, il minore dichiara che la mamma lo fa per il suo bene, perché così lui comprende ciò che giusto o sbagliato mentre se è il padre a farlo, non riconosce in questo la stessa valenza educativa. Tale aspetto, è riconducibile al fenomeno del
“conflitto di lealtà”, il quale induce il bambino a coalizzarsi prevalentemente con uno dei due genitori, in questo caso la madre, mostrando difficoltà a voler frequentare il padre e la sua abitazione. Allo stesso tempo, nel corso della CTU, è capitato che avesse invertito ER le parti come se in un frangente la mamma fosse diventata la “cattiva” e di conseguenza il papà fosse diventato il riparo “sicuro””p.95); ciò è stato confermato anche dalle dichiarazioni del dott. che segue il minore da Tes_1 più di un anno, il quale ha segnalato che il e tende a esasperare il racconto di determinati episodi per ottenere il sostegno dell'altro genitore (“l'aspetto centrale riguarda il comportamento mostrato da che ER
“esagera” la portata di certi episodi accaduti con l'uno ltro genitore” p. 67). Ebbene, a fronte di questa situazione, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per derogare a un affidamento ordinario. I genitori hanno infatti dimostrato carenze nell'ambito della comunicazione reciproca, ma non sul piano genitoriale (“ciascun genitore possiede un'adeguata capacità genitoriale, difettando però nel criterio dell'accesso all'altro genitore. In particolare, la SI.ra si è dimostrata maggiormente “resistente” Pt_1
a favorire l'instaura apporto sereno tra padre e figlio oltre a mostrare una certa difficoltà nel garantire una frequentazione continua tra i due e con tutto il ramo famigliare paterno. Nonostante lo sforzo dello scrivente e delle CTP volto a far comprendere alla signora che le narrazioni del minore possano risultare “esagerate”, vista l'eccesiva attivazione emotiva presentata da quest'ultimo, la stessa è rimasta ferma sulle proprie convinzioni. Ad ogni modo, le competenze paterne e materne risultano idonee sul piano dell'accudimento, dell'affettività e della relazione diretta con il figlio. I SI.ri e hanno mostrato, Parte_1 Controparte_1 nel corso della presente CTU così come già emerso durante la precedente valutazione, di non sapersi rapportare in modo adeguato l'uno nei confronti dell'altro. Le dinamiche relazionali sono caratterizzate da un'elevata conflittualità che i genitori non sono capaci di arginare, la quale va a coinvolgere inevitabilmente .” p. 94). ER
Quanto alle visite, il CTU ha proposto un calendario che preveda, all'esito di un periodo di osservazione di circa sei mesi e in assenza di elementi ostativi, un progressivo ampliamento dei tempi di visita del padre, con la previsione di tempi di frequentazione paritari. Tuttavia, i Servizi Sociali -incaricati di verificare la possibilità di implementare il regime definitivo suggerito dal CTU- hanno rilevato un certo disagio del minore a frequentare più assiduamente il padre (“Alla visita domiciliare a casa del padre, è parso piuttosto serio, ER taciturno e teso. Ha faticato ad esprimersi e ad instaurare un dialogo se non stimolato dalle scriventi;
molto spesso il genitore è intervenuto in modo attivo all'interno della conversazione, lasciandogli poco spazio. […] Ad oggi nell'abitazione non è presente uno spazio completamente dedicato al minore” p. 5 relazione del 23/01/2025). Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno accogliere la domanda della ricorrente di mantenere l'attuale calendario di visite, apparendo comunque fondamentale – per contrastare la tendenza del ragazzo a schierarsi ora con l'uno ora con l'altro genitore – che il minore mantenga rapporti significativi con entrambi. Sul punto, come suggerito dallo stesso consulente, si incaricano i Servizi Sociali di continuare a sostenere il nucleo famigliare e di vigilare sul rispetto del calendario delle visite paterne. Il Collegio, pertanto, affida il minore in via condivisa alle parti con collocazione presso la madre e dispone il seguente calendario di visite:
- 1ª settimana: dal lunedì (uscita da scuola) sino a martedì compreso,
starà con il padre che lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì ER da mercoledì (uscita da scuola) sino a venerdì compreso,
starà con la mamma che lo riaccompagnerà a scuola il sabato ER mattina;
da sabato (uscita da scuola) sino a domenica compresa, ER starà con il padre che lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- 2ª settimana: da lunedì (uscita da scuola) sino a mercoledì compreso,
starà con la mamma che lo riaccompagnerà a scuola il giovedì ER mattina;
da giovedì (uscita da scuola) sino a venerdì compreso, ER starà con il padre che lo riaccompagnerà a scuola il sabato m sabato (uscita da scuola) sino a domenica compresa, starà con la ER mamma che lo riaccompagnerà a scuola il lunedì m
- La 3ª e la 4ª settimana sono delle ripetizioni rispettivamente della 1ª e della 2ª settimana;
- Per le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà la ER vigilia con la madre mentre il giorno di Natale con il padre che lo terrà fino al 30 dicembre. Poi dal 30 dicembre al 7 gennaio starà con la madre;
- Per le vacanze di Pasqua, si stabilisce ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Inoltre, trascorrerà tre giorni con ER il padre e tre giorni con la madre;
- Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche ER non consecutive con ciascun genitore. Ogni genitore dovrà provvedere a comunicare all'altro il proprio piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (11 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) La ricorrente lavora come operaia presso la ditta e ha CP_2 dichiarato di percepire una retribuzione mensile netta di ci 0; ciò trova conferma nelle dichiarazioni dei redditi depositate in atti che attestano un reddito netto annuale di circa € 19.200 (cfr. doc. 3). Ha, inoltre, allegato di essere onerata da una rata di mutuo di € 366,50 per l'acquisto dell'immobile in cui vive (doc. 5) e da un finanziamento di € 200 per l'acquisto di un'autovettura. 2) Il resistente è dipendente di un'azienda che si occupa della messa a punto di impianti elettrici civili e industriali. Ha documentato di percepire una retribuzione annuale netta di circa € 22.000 (cfr. doc. 5 e 6). In sede di ricorso per la regolamentazione della prole nel 2020, le parti si erano accordate nel senso che il versasse alla ricorrente la CP_1 somma di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha dapprima chiesto un aumento dell'importo, poi, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che tale assegno fosse aggiornato agli indici ISTAT. Al contrario, il resistente ha chiesto di ridurre l'importo a € 150 in considerazione dei maggiori tempi di permanenza del figlio presso di lui. A parere di questo Collegio, la richiesta del non può essere CP_1 accolta dal momento che la situazione economic ti non è mutata rispetto al provvedimento del 2022 e il calendario di visite disposto in questa sede è pressoché equivalente a quello già concordato e attuato dalle parti in passato. Il Collegio pone, pertanto, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 393,05, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Visto l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate per un terzo. I restanti due terzi vanno posti a carico del resistente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa alle parti;
-regole le visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 393,05 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente a pagare 2/3 delle spese di lite, che si liquidano già ridotte, in € 2.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA, compensando le spese rimanenti Reggio Emilia, 6/3/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2348/2023 vertente tra: TRA
con l'avv. MARIASTELLA MESCOLI;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. VALERIA MUNARI;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'esito di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA Le parti sono genitori del minore (27/09/2013). Persona_1
Con decreto del 29/10/2020, successivamente modificato in data 15/09/2022, il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e che il padre potesse tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
-la prima settimana dal martedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina e dal giovedì dall'uscita da scuola al venerdì mattina;
-la seconda settimana dal sabato dall'uscita da scuola al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì), senza pernottamento. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del minore. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 chiedere di modificare queste condizioni. A tal fine allegato: ▶che il comportamento aggressivo e non collaborante del padre rende impossibile qualsiasi confronto tra le parti e vanifica i progressi ottenuti nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità;
▶che il minore esprime disagio nel frequentare il padre, in quanto questi non è in grado di riconoscere le sue esigenze ed è eccessivamente severo. Ha, pertanto, chiesto l'affido esclusivo e una riduzione dei tempi di visita del padre, prevedendo che nella settimana in cui il minore trascorre il week-end presso di lui il pernottamento sia limitato al sabato sera, oltre a un solo pomeriggio infrasettimanale. Ha, inoltre, chiesto in un primo tempo che il contributo del mantenimento per il minore sia aumentato a € 450. In sede di comparse conclusionali, la ricorrente ha modificato le proprie domande chiedendo l'accoglimento del regime di affidamento condiviso e visite come consigliato dal CTU e l'aggiornamento agli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento (€ 393,05). si è costituito e ha chiesto il rigetto del Controparte_1 rico n si sono compromessi a causa ER del comportamento della madre, che influenza negativamente il figlio e non rispetta il calendario di visite concordato. In sede di comparse conclusionali, ha chiesto la diminuzione dell'assegno di mantenimento a proprio carico a € 150 e la condanna della ricorrente ex art 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole e visite Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha instaurato il presente procedimento per chiedere una modifica del regime di affido del minore da condiviso a esclusivo. La ricorrente ha motivato la sua richiesta allegando che la scelta del padre di interrompere il percorso di sostegno alla genitorialità ha reso impossibile qualsiasi collaborazione tra le parti nella gestione del figlio. Ha dichiarato, inoltre, che si rifiuta di ER frequentare il resistente. Quest'ultimo si è opposto alla richiesta ritenendo che una tale modalità di affido lo estrometterebbe ancora di più dalla vita del figlio. In sede di provvedimenti provvisori, attesa l'evidente conflittualità sussistente tra le parti, si è ritenuto necessario procedere all'espletamento di una consulenza tecnica e di incaricare i Servizi Sociali di compiere un'attività di monitoraggio sul nucleo familiare. La consulenza ha rilevato una accesa e risalente ostilità tra le parti che, tuttavia, il CTU non ha ritenuto ostativa a un regime di affidamento condiviso. La relazione infatti ha evidenziato che:
-le parti sono genitori idonei sul piano dell'accudimento e della cura del figlio, ma non sono in grado di mantenere un dialogo sereno e di accordarsi autonomamente anche su questioni semplici (“Durante i colloqui, entrambi i genitori non sono stati in grado di raggiungere un accordo in maniera autonoma se non grazie all'intervento del CTU e dei rispettivi CTP (come in occasione della Comunione di o per quanto riguarda il “nuovo” ER calendario di frequentazione). I volte, i signori hanno utilizzato lo spazio degli incontri per incolparsi a vicenda, tralasciando ancora una volta o non considerando appieno che il conflitto tra di loro ha inciso e continua a incidere negativamente su , il quale si trova in mezzo ER
a due fuochi e in una situazione molto confusa dal punto di vista relazionale ed emotivo.” p. 91);
-la madre si è mostrata titubante ad assecondare la ripresa dei rapporti tra il minore e il padre, addebitando a quest'ultimo condotte violente nei riguardi del figlio di cui, tuttavia, non è emerso alcun riscontro (“non vi sono dati oggettivi che provino il comportamento violento del SI. CP_1
Come già emerso nel corso della precedente CTU, la mam esclusivamente sulle narrazioni del minore. […] Anche dai colloqui avuti con il minore, non si ravvisano comportamenti violenti messi in atto dal padre. Quando parla di strattonamenti o spintoni o persino di ER
“maltrattamenti”, è plausibile credere che si tratti più di atteggiamenti volti a richiamare il minore come per esempio un afferramento dalla mano
o dal braccio per impedirgli di continuare a fare qualcosa.” p.90);
-il minore è influenzato dalle apprensioni della madre e sulla base di queste modula il suo consenso alle visite con il padre (“nel corso dei vari colloqui avuti con , lo stesso è passato da un netto rifiuto a ER frequentare il padre (primo incontro) a un'apertura circa il pernottare presso la casa paterna (secondo incontro) per poi tornare nuovamente ad una parziale chiusura (terzo ed ultimo incontro). Le ragioni principali riguardano il fatto che il papà continua a trattarlo male, lo riprende spesso e non gli permette di fare ciò che vuole (per esempio, utilizzare di più il cellulare o bere la Coca-Cola). dice di avere paura che il papà ER possa fargli ancora del male (c uto a settembre 2023). Tuttavia, questo timore sembra essere più una preoccupazione materna che per l'appunto la mamma ha trasferito al figlio (cfr. terzo colloquio con
– pag. 54-55).)” p. 93); ER -l'incapacità dei genitori di comunicare si riflette negativamente sul comportamento del minore, che tende a coalizzarsi con il genitore, soprattutto la madre, che più lo asseconda (“Tuttavia, mostra una tendenza a descrivere con aspetti del tutto positivi la madre e con aspetti negativi il padre. Per esempio, anche in relazione ad alcuni rimproveri, il minore dichiara che la mamma lo fa per il suo bene, perché così lui comprende ciò che giusto o sbagliato mentre se è il padre a farlo, non riconosce in questo la stessa valenza educativa. Tale aspetto, è riconducibile al fenomeno del
“conflitto di lealtà”, il quale induce il bambino a coalizzarsi prevalentemente con uno dei due genitori, in questo caso la madre, mostrando difficoltà a voler frequentare il padre e la sua abitazione. Allo stesso tempo, nel corso della CTU, è capitato che avesse invertito ER le parti come se in un frangente la mamma fosse diventata la “cattiva” e di conseguenza il papà fosse diventato il riparo “sicuro””p.95); ciò è stato confermato anche dalle dichiarazioni del dott. che segue il minore da Tes_1 più di un anno, il quale ha segnalato che il e tende a esasperare il racconto di determinati episodi per ottenere il sostegno dell'altro genitore (“l'aspetto centrale riguarda il comportamento mostrato da che ER
“esagera” la portata di certi episodi accaduti con l'uno ltro genitore” p. 67). Ebbene, a fronte di questa situazione, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per derogare a un affidamento ordinario. I genitori hanno infatti dimostrato carenze nell'ambito della comunicazione reciproca, ma non sul piano genitoriale (“ciascun genitore possiede un'adeguata capacità genitoriale, difettando però nel criterio dell'accesso all'altro genitore. In particolare, la SI.ra si è dimostrata maggiormente “resistente” Pt_1
a favorire l'instaura apporto sereno tra padre e figlio oltre a mostrare una certa difficoltà nel garantire una frequentazione continua tra i due e con tutto il ramo famigliare paterno. Nonostante lo sforzo dello scrivente e delle CTP volto a far comprendere alla signora che le narrazioni del minore possano risultare “esagerate”, vista l'eccesiva attivazione emotiva presentata da quest'ultimo, la stessa è rimasta ferma sulle proprie convinzioni. Ad ogni modo, le competenze paterne e materne risultano idonee sul piano dell'accudimento, dell'affettività e della relazione diretta con il figlio. I SI.ri e hanno mostrato, Parte_1 Controparte_1 nel corso della presente CTU così come già emerso durante la precedente valutazione, di non sapersi rapportare in modo adeguato l'uno nei confronti dell'altro. Le dinamiche relazionali sono caratterizzate da un'elevata conflittualità che i genitori non sono capaci di arginare, la quale va a coinvolgere inevitabilmente .” p. 94). ER
Quanto alle visite, il CTU ha proposto un calendario che preveda, all'esito di un periodo di osservazione di circa sei mesi e in assenza di elementi ostativi, un progressivo ampliamento dei tempi di visita del padre, con la previsione di tempi di frequentazione paritari. Tuttavia, i Servizi Sociali -incaricati di verificare la possibilità di implementare il regime definitivo suggerito dal CTU- hanno rilevato un certo disagio del minore a frequentare più assiduamente il padre (“Alla visita domiciliare a casa del padre, è parso piuttosto serio, ER taciturno e teso. Ha faticato ad esprimersi e ad instaurare un dialogo se non stimolato dalle scriventi;
molto spesso il genitore è intervenuto in modo attivo all'interno della conversazione, lasciandogli poco spazio. […] Ad oggi nell'abitazione non è presente uno spazio completamente dedicato al minore” p. 5 relazione del 23/01/2025). Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno accogliere la domanda della ricorrente di mantenere l'attuale calendario di visite, apparendo comunque fondamentale – per contrastare la tendenza del ragazzo a schierarsi ora con l'uno ora con l'altro genitore – che il minore mantenga rapporti significativi con entrambi. Sul punto, come suggerito dallo stesso consulente, si incaricano i Servizi Sociali di continuare a sostenere il nucleo famigliare e di vigilare sul rispetto del calendario delle visite paterne. Il Collegio, pertanto, affida il minore in via condivisa alle parti con collocazione presso la madre e dispone il seguente calendario di visite:
- 1ª settimana: dal lunedì (uscita da scuola) sino a martedì compreso,
starà con il padre che lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì ER da mercoledì (uscita da scuola) sino a venerdì compreso,
starà con la mamma che lo riaccompagnerà a scuola il sabato ER mattina;
da sabato (uscita da scuola) sino a domenica compresa, ER starà con il padre che lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- 2ª settimana: da lunedì (uscita da scuola) sino a mercoledì compreso,
starà con la mamma che lo riaccompagnerà a scuola il giovedì ER mattina;
da giovedì (uscita da scuola) sino a venerdì compreso, ER starà con il padre che lo riaccompagnerà a scuola il sabato m sabato (uscita da scuola) sino a domenica compresa, starà con la ER mamma che lo riaccompagnerà a scuola il lunedì m
- La 3ª e la 4ª settimana sono delle ripetizioni rispettivamente della 1ª e della 2ª settimana;
- Per le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà la ER vigilia con la madre mentre il giorno di Natale con il padre che lo terrà fino al 30 dicembre. Poi dal 30 dicembre al 7 gennaio starà con la madre;
- Per le vacanze di Pasqua, si stabilisce ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Inoltre, trascorrerà tre giorni con ER il padre e tre giorni con la madre;
- Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche ER non consecutive con ciascun genitore. Ogni genitore dovrà provvedere a comunicare all'altro il proprio piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (11 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) La ricorrente lavora come operaia presso la ditta e ha CP_2 dichiarato di percepire una retribuzione mensile netta di ci 0; ciò trova conferma nelle dichiarazioni dei redditi depositate in atti che attestano un reddito netto annuale di circa € 19.200 (cfr. doc. 3). Ha, inoltre, allegato di essere onerata da una rata di mutuo di € 366,50 per l'acquisto dell'immobile in cui vive (doc. 5) e da un finanziamento di € 200 per l'acquisto di un'autovettura. 2) Il resistente è dipendente di un'azienda che si occupa della messa a punto di impianti elettrici civili e industriali. Ha documentato di percepire una retribuzione annuale netta di circa € 22.000 (cfr. doc. 5 e 6). In sede di ricorso per la regolamentazione della prole nel 2020, le parti si erano accordate nel senso che il versasse alla ricorrente la CP_1 somma di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha dapprima chiesto un aumento dell'importo, poi, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che tale assegno fosse aggiornato agli indici ISTAT. Al contrario, il resistente ha chiesto di ridurre l'importo a € 150 in considerazione dei maggiori tempi di permanenza del figlio presso di lui. A parere di questo Collegio, la richiesta del non può essere CP_1 accolta dal momento che la situazione economic ti non è mutata rispetto al provvedimento del 2022 e il calendario di visite disposto in questa sede è pressoché equivalente a quello già concordato e attuato dalle parti in passato. Il Collegio pone, pertanto, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 393,05, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Visto l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate per un terzo. I restanti due terzi vanno posti a carico del resistente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa alle parti;
-regole le visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 393,05 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente a pagare 2/3 delle spese di lite, che si liquidano già ridotte, in € 2.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA, compensando le spese rimanenti Reggio Emilia, 6/3/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Francesco Parisoli Lorenzo Meoli