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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(p.i. Parte_1
), in persona del legale amministratore pro tempore, elettiva- P.IVA_1
mente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Massacci, che lo Pt_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente in riassunzione
contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
e (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
tutti residenti a Pt_1
convenuti in riassunzione-contumaci pagina 1 di 9 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: voglia la Corte, ogni altra istanza respinta, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari 4 dicembre 2015 – 1°
marzo 2016, n. 146/2016, resa inter partes, e in attuazione dei principi di dirit-
to espressi dalla Suprema Corte:
1) accertata la validità della costituzione, sin dal primo grado del giudizio,
del e, fermo il rigetto, nel merito, Parte_1
di tutte le domande proposte dal defunto avv. , condannare i suoi eredi, CP_2
Con sigg.ri e , ciascuno in proporzione della quota ereditaria di sua spet- CP_2
tanza, al pagamento in favore dell'attore in riassunzione delle spese dell'intero giudizio, incluso il rimborso forfetario sulle competenze, con gli accessori di legge, per quanto riguarda il grado d'appello, il grado di Cassazione ed il pre-
sente giudizio di rinvio, ferma la liquidazione delle spese per il primo grado contenuta nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1747/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Cagliari, l'avv.
, costituito in proprio, espose che: Controparte_4
- sull'area distinta in Catasto al foglio 26, mappali 88 e 89, del Comune
di erano state costruite due palazzine con sette appartamenti Pt_1
ciascuna, aventi ingresso rispettivamente da e da via Parte_1
Levante n. 4, le quali erano separate, ma avevano in comune l'area cor-
tilizia;
- nel mese di ottobre 2007 il aveva Parte_1
pagina 2 di 9 unilateralmente avviato nel cortile comune lavori per la realizzazione di parcheggi esterni;
- a fronte delle rimostranze del condominio di via Levante n. 4, che non era stato previamente avvisato e di cui egli faceva parte, i lavori erano stati sospesi;
- il [aveva] prov[veduto] a convocare Parte_1
l'assemblea dei due Condomini per le date del 16 e del 17 dicembre
2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sulla realizzazione di posti macchina e sulla divisione del lotto in parti uguali.
L'avv. impugnò, nei confronti del Controparte_4 Parte_1
, la deliberazione assunta nella riunione del 17 dicembre 2007 dai
[...]
soli condomini dell'edificio di , assenti tutti quelli del fabbri- Parte_1
cato di via Levante n. 4, con la quale era stata decisa la realizzazione dei posti macchina nel cortile comune, rinviando ad altra riunione la questione della di-
visione dei lotti.
Il concluse per il rigetto del ricorso, solle- Parte_1
vando, con memoria ex art. 183 c.p.c., l'eccezione della propria carenza di le-
gittimazione passiva, in quanto legittimato passivo sarebbe stato il supercon-
dominio costituito dai due edifici.
Con sentenza n. 1747 del 23 maggio 2011, il Tribunale di Cagliari dichiarò
il difetto di legittimazione del convenuto in ordine alla domanda Parte_1
proposta dall'avv. e condannò questi alla rifusione delle spese di lite. CP_2
Il primo giudice ritenne che il contenuto dell'avviso di convocazione (sotto-
pagina 3 di 9 scritto da quattro condomini del fabbricato avente accesso in Parte_1
e non dall'amministratore di tale ) e la deliberazione oggetto di im- Parte_1
pugnazione rendessero palese la volontà di ricondurre le determinazioni ri-
guardanti l'area di proprietà comune nella disciplina propria del supercondo- minio, ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c.
Il Tribunale ritenne infondata l'eccezione del ricorrente sulla legittimità del-
la costituzione del secondo la quale l'amministratore non era stato Parte_1
autorizzato a costituirsi in giudizio dell'assemblea, né preventivamente né suc-
cessivamente, in via di ratifica.
*
A seguito dell'impugnazione dell'avv. e nella resistenza del Condo- CP_2
minio di , con la sentenza n. 146/2016, in parziale accogli- Parte_1
mento della sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari dichiarò
l'inammissibilità della costituzione del nel giudizio instaurato Parte_1
nanti al Tribunale di Cagliari e, tuttavia, rigettò il gravame contro la declarato-
ria di difetto di legittimazione passiva dello stesso Condominio.
Quanto al governo delle spese, accertò non essere dovuto alcunché per il primo grado, stante la ritenuta contumacia del e dispose la com- Parte_1
pensazione delle spese del secondo grado.
La Corte d'appello ritenne fondato il primo motivo di impugnazione relativo alla nullità -riqualificato come inammissibilità - della costituzione in giudizio dell'amministratore del per mancanza dell'autorizzazione da parte Parte_1
dell'assemblea a tal fine, non intervenuta neanche successivamente in via di tempestiva ratifica, che sarebbe stata necessaria, trattandosi di materia estranea pagina 4 di 9 alle attribuzioni proprie dell'amministratore, non potendo valere la sopravve-
nuta ratifica dopo la definizione del primo grado di giudizio.
Di contro, la Corte d'appello rilevò l'infondatezza dell'altro motivo di gra-
vame, dato che la deliberazione impugnata era riconducibile al supercondomi-
nio, formatosi solo ed in relazione all'esistenza della comune area cortilizia, ri-
tenendo che:
- la mancanza di un amministratore del supercondominio non po-
teva escludere il potere della sua assemblea di assumere una delibera-
zione relativa alla parte comune in riferimento alla quale esso doveva intendersi costituito;
- la circostanza che all'assemblea del supercondominio del 17 di- cembre 2007 fossero presenti solo i condomini dell'edificio di
[...]
non consentiva di affermare che la delibera fosse adottata Parte_1
solo da essi, e quindi dal loro Condominio, non potendo ritenersi che le deliberazioni di un organo collegiale possano essere imputate ad un soggetto piuttosto che ad un altro in relazione alle persone che vi par-
tecipano;
- era stato ritenuto irrilevante il presupposto che la delibera era stata eseguita dall'amministratore del Parte_1
[...
, anche perché l'avv. aveva impugnato l'adozione della stessa CP_2
in relazione al suo contenuto;
- per sopperire alla mancanza dell'amministratore, l'appellante avrebbe potuto promuovere un procedimento per la nomina di un cu-
ratore speciale, ai sensi dell'art. 65 disp. att. c.c., o convenire in giudi-
pagina 5 di 9 zio tutti i condomini del supercondominio.
*
Affidandosi a sette motivi, il propose ricorso per cassazione Parte_1
contro la sentenza di appello.
L'avv. resistette e, in via incidentale, propose un unico mo- Controparte_4
tivo di opposizione, con il quale lamentò che neanche davanti al giudice di ap-
pello il si era regolarmente costituito, atteso che la procura alle liti Parte_1
non faceva menzione dell'autorizzazione dell'assemblea all'amministratore a costituirsi.
In accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con conseguen-
te assorbimento delle altre censure oltre che dell'unica doglianza prospettata con il ricorso incidentale, la Suprema Corte rilevò che -in considerazione dell'oggetto specifico della domanda originariamente proposta dall'avv. , CP_2
consistente nell'impugnazione di una delibera assembleare del
[...]
di cui egli non faceva parte - per la costituzione in giudizio Parte_1
l'amministratore non avrebbe avuto necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea (rientrando nelle sue attribuzioni in relazione alle previsioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c.), per cui la sua costituzione in giudizio non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.
A fondamento della decisione la Suprema Corte invocò la propria univoca giurisprudenza per cui l'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può
gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o
ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131
pagina 6 di 9 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra tra
le attribuzioni proprie dello stesso amministratore e specificò che a tale prin-
cipio [avrebbe dovuto] uniformarsi il giudice di rinvio.
* * *
2. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notifi-
cato a e , quali eredi dell'avv. Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, il ha riassunto il giudizio
[...] Parte_1 Parte_1
presso questa Corte, formulando le domande sopra trascritte.
Malgrado la regolare notificazione dell'atto di riassunzione, i non CP_5
si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
* * *
3. Avuto riguardo al decisum della sentenza di secondo grado e all'unica questione oggetto dell'impugnazione davanti al Giudice di legittimità, deve ri- tenersi coperto da giudicato il rigetto dell'impugnazione della delibera per cui è
causa; conseguentemente questa Corte è chiamata a pronunciarsi esclusivamen-
te sulla questione della validità della costituzione, sin dal primo grado del giu-
dizio, dell'odierno ricorrente in riassunzione.
Dovendo fare applicazione del principio per cui l'amministratore di condo- minio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante
parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di
autorizzazione o ratifica dell'assemblea, deve ritenersi che il si Parte_1
fosse ritualmente costituito anche davanti al Tribunale in forza della semplice
procura rilasciata dall'amministratore del al procuratore. Parte_1
* * *
pagina 7 di 9 4. Per quanto attiene al governo delle spese processuali, Controparte_1
e , in quanto soccombenti, devono essere condannati a CP_2 CP_3
rifondere, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, il Condominio delle spese dei diversi gradi di giudizio.
La riforma in appello della sentenza di primo grado determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di pri-
mo grado;
tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessa-
ta con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado (tra le tante, Cass., 8 luglio 2013, 16934), posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
ma statuisce direttamente sulle domande delle parti (Cass., ord. 31 maggio
2021, n.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi so-
no liquidati ai valori minimi (tenuto conto del basso valore dell'affare e del numero e della non rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate):
per tutte le fasi del giudizio di primo grado;
per le fasi studio, introduttiva e di decisione del giudizio di appello;
per tutte le fasi studio del giudizio di legittimità;
per le fasi studio, introduttiva e di decisione di questo giudizio di rinvio, con la maggiorazione spettante per il numero delle parti aven-
ti la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra-
ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
- condanna e , in solido fra Controparte_1 CP_2 CP_3
loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in:
i. euro 4.491,65, di cui euro 3.809,00 per compensi ed euro
111,30 per spese esenti, comprese spese generali oltre c.p.a. e i.v.a., per il primo grado;
ii. euro 3.993,95, di cui euro 3.473,00 per compensi, com-
prese spese generali oltre c.p.a. e i.v.a., per il giudizio di ap-
pello;
iii. euro 3.170,55, di cui euro 2.757,00 per compensi, com-
prese spese generali oltre c.p.a. e i.v.a., per il giudizio di le-
gittimità;
iv. euro 4.473,50, di cui euro 3.473,00 per compensi, euro
416,80 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, seconco e quar-
to comma, d.m. 55/2014, comprese spese generali, oltre c.p.a.
e i.v.a., per il presente giudizio.
Cagliari, 8 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(p.i. Parte_1
), in persona del legale amministratore pro tempore, elettiva- P.IVA_1
mente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Massacci, che lo Pt_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente in riassunzione
contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
e (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
tutti residenti a Pt_1
convenuti in riassunzione-contumaci pagina 1 di 9 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: voglia la Corte, ogni altra istanza respinta, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari 4 dicembre 2015 – 1°
marzo 2016, n. 146/2016, resa inter partes, e in attuazione dei principi di dirit-
to espressi dalla Suprema Corte:
1) accertata la validità della costituzione, sin dal primo grado del giudizio,
del e, fermo il rigetto, nel merito, Parte_1
di tutte le domande proposte dal defunto avv. , condannare i suoi eredi, CP_2
Con sigg.ri e , ciascuno in proporzione della quota ereditaria di sua spet- CP_2
tanza, al pagamento in favore dell'attore in riassunzione delle spese dell'intero giudizio, incluso il rimborso forfetario sulle competenze, con gli accessori di legge, per quanto riguarda il grado d'appello, il grado di Cassazione ed il pre-
sente giudizio di rinvio, ferma la liquidazione delle spese per il primo grado contenuta nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1747/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Cagliari, l'avv.
, costituito in proprio, espose che: Controparte_4
- sull'area distinta in Catasto al foglio 26, mappali 88 e 89, del Comune
di erano state costruite due palazzine con sette appartamenti Pt_1
ciascuna, aventi ingresso rispettivamente da e da via Parte_1
Levante n. 4, le quali erano separate, ma avevano in comune l'area cor-
tilizia;
- nel mese di ottobre 2007 il aveva Parte_1
pagina 2 di 9 unilateralmente avviato nel cortile comune lavori per la realizzazione di parcheggi esterni;
- a fronte delle rimostranze del condominio di via Levante n. 4, che non era stato previamente avvisato e di cui egli faceva parte, i lavori erano stati sospesi;
- il [aveva] prov[veduto] a convocare Parte_1
l'assemblea dei due Condomini per le date del 16 e del 17 dicembre
2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sulla realizzazione di posti macchina e sulla divisione del lotto in parti uguali.
L'avv. impugnò, nei confronti del Controparte_4 Parte_1
, la deliberazione assunta nella riunione del 17 dicembre 2007 dai
[...]
soli condomini dell'edificio di , assenti tutti quelli del fabbri- Parte_1
cato di via Levante n. 4, con la quale era stata decisa la realizzazione dei posti macchina nel cortile comune, rinviando ad altra riunione la questione della di-
visione dei lotti.
Il concluse per il rigetto del ricorso, solle- Parte_1
vando, con memoria ex art. 183 c.p.c., l'eccezione della propria carenza di le-
gittimazione passiva, in quanto legittimato passivo sarebbe stato il supercon-
dominio costituito dai due edifici.
Con sentenza n. 1747 del 23 maggio 2011, il Tribunale di Cagliari dichiarò
il difetto di legittimazione del convenuto in ordine alla domanda Parte_1
proposta dall'avv. e condannò questi alla rifusione delle spese di lite. CP_2
Il primo giudice ritenne che il contenuto dell'avviso di convocazione (sotto-
pagina 3 di 9 scritto da quattro condomini del fabbricato avente accesso in Parte_1
e non dall'amministratore di tale ) e la deliberazione oggetto di im- Parte_1
pugnazione rendessero palese la volontà di ricondurre le determinazioni ri-
guardanti l'area di proprietà comune nella disciplina propria del supercondo- minio, ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c.
Il Tribunale ritenne infondata l'eccezione del ricorrente sulla legittimità del-
la costituzione del secondo la quale l'amministratore non era stato Parte_1
autorizzato a costituirsi in giudizio dell'assemblea, né preventivamente né suc-
cessivamente, in via di ratifica.
*
A seguito dell'impugnazione dell'avv. e nella resistenza del Condo- CP_2
minio di , con la sentenza n. 146/2016, in parziale accogli- Parte_1
mento della sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari dichiarò
l'inammissibilità della costituzione del nel giudizio instaurato Parte_1
nanti al Tribunale di Cagliari e, tuttavia, rigettò il gravame contro la declarato-
ria di difetto di legittimazione passiva dello stesso Condominio.
Quanto al governo delle spese, accertò non essere dovuto alcunché per il primo grado, stante la ritenuta contumacia del e dispose la com- Parte_1
pensazione delle spese del secondo grado.
La Corte d'appello ritenne fondato il primo motivo di impugnazione relativo alla nullità -riqualificato come inammissibilità - della costituzione in giudizio dell'amministratore del per mancanza dell'autorizzazione da parte Parte_1
dell'assemblea a tal fine, non intervenuta neanche successivamente in via di tempestiva ratifica, che sarebbe stata necessaria, trattandosi di materia estranea pagina 4 di 9 alle attribuzioni proprie dell'amministratore, non potendo valere la sopravve-
nuta ratifica dopo la definizione del primo grado di giudizio.
Di contro, la Corte d'appello rilevò l'infondatezza dell'altro motivo di gra-
vame, dato che la deliberazione impugnata era riconducibile al supercondomi-
nio, formatosi solo ed in relazione all'esistenza della comune area cortilizia, ri-
tenendo che:
- la mancanza di un amministratore del supercondominio non po-
teva escludere il potere della sua assemblea di assumere una delibera-
zione relativa alla parte comune in riferimento alla quale esso doveva intendersi costituito;
- la circostanza che all'assemblea del supercondominio del 17 di- cembre 2007 fossero presenti solo i condomini dell'edificio di
[...]
non consentiva di affermare che la delibera fosse adottata Parte_1
solo da essi, e quindi dal loro Condominio, non potendo ritenersi che le deliberazioni di un organo collegiale possano essere imputate ad un soggetto piuttosto che ad un altro in relazione alle persone che vi par-
tecipano;
- era stato ritenuto irrilevante il presupposto che la delibera era stata eseguita dall'amministratore del Parte_1
[...
, anche perché l'avv. aveva impugnato l'adozione della stessa CP_2
in relazione al suo contenuto;
- per sopperire alla mancanza dell'amministratore, l'appellante avrebbe potuto promuovere un procedimento per la nomina di un cu-
ratore speciale, ai sensi dell'art. 65 disp. att. c.c., o convenire in giudi-
pagina 5 di 9 zio tutti i condomini del supercondominio.
*
Affidandosi a sette motivi, il propose ricorso per cassazione Parte_1
contro la sentenza di appello.
L'avv. resistette e, in via incidentale, propose un unico mo- Controparte_4
tivo di opposizione, con il quale lamentò che neanche davanti al giudice di ap-
pello il si era regolarmente costituito, atteso che la procura alle liti Parte_1
non faceva menzione dell'autorizzazione dell'assemblea all'amministratore a costituirsi.
In accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con conseguen-
te assorbimento delle altre censure oltre che dell'unica doglianza prospettata con il ricorso incidentale, la Suprema Corte rilevò che -in considerazione dell'oggetto specifico della domanda originariamente proposta dall'avv. , CP_2
consistente nell'impugnazione di una delibera assembleare del
[...]
di cui egli non faceva parte - per la costituzione in giudizio Parte_1
l'amministratore non avrebbe avuto necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea (rientrando nelle sue attribuzioni in relazione alle previsioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c.), per cui la sua costituzione in giudizio non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.
A fondamento della decisione la Suprema Corte invocò la propria univoca giurisprudenza per cui l'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può
gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o
ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131
pagina 6 di 9 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra tra
le attribuzioni proprie dello stesso amministratore e specificò che a tale prin-
cipio [avrebbe dovuto] uniformarsi il giudice di rinvio.
* * *
2. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notifi-
cato a e , quali eredi dell'avv. Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, il ha riassunto il giudizio
[...] Parte_1 Parte_1
presso questa Corte, formulando le domande sopra trascritte.
Malgrado la regolare notificazione dell'atto di riassunzione, i non CP_5
si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
* * *
3. Avuto riguardo al decisum della sentenza di secondo grado e all'unica questione oggetto dell'impugnazione davanti al Giudice di legittimità, deve ri- tenersi coperto da giudicato il rigetto dell'impugnazione della delibera per cui è
causa; conseguentemente questa Corte è chiamata a pronunciarsi esclusivamen-
te sulla questione della validità della costituzione, sin dal primo grado del giu-
dizio, dell'odierno ricorrente in riassunzione.
Dovendo fare applicazione del principio per cui l'amministratore di condo- minio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante
parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di
autorizzazione o ratifica dell'assemblea, deve ritenersi che il si Parte_1
fosse ritualmente costituito anche davanti al Tribunale in forza della semplice
procura rilasciata dall'amministratore del al procuratore. Parte_1
* * *
pagina 7 di 9 4. Per quanto attiene al governo delle spese processuali, Controparte_1
e , in quanto soccombenti, devono essere condannati a CP_2 CP_3
rifondere, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, il Condominio delle spese dei diversi gradi di giudizio.
La riforma in appello della sentenza di primo grado determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di pri-
mo grado;
tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessa-
ta con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado (tra le tante, Cass., 8 luglio 2013, 16934), posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
ma statuisce direttamente sulle domande delle parti (Cass., ord. 31 maggio
2021, n.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi so-
no liquidati ai valori minimi (tenuto conto del basso valore dell'affare e del numero e della non rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate):
per tutte le fasi del giudizio di primo grado;
per le fasi studio, introduttiva e di decisione del giudizio di appello;
per tutte le fasi studio del giudizio di legittimità;
per le fasi studio, introduttiva e di decisione di questo giudizio di rinvio, con la maggiorazione spettante per il numero delle parti aven-
ti la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra-
ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
- condanna e , in solido fra Controparte_1 CP_2 CP_3
loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in:
i. euro 4.491,65, di cui euro 3.809,00 per compensi ed euro
111,30 per spese esenti, comprese spese generali oltre c.p.a. e i.v.a., per il primo grado;
ii. euro 3.993,95, di cui euro 3.473,00 per compensi, com-
prese spese generali oltre c.p.a. e i.v.a., per il giudizio di ap-
pello;
iii. euro 3.170,55, di cui euro 2.757,00 per compensi, com-
prese spese generali oltre c.p.a. e i.v.a., per il giudizio di le-
gittimità;
iv. euro 4.473,50, di cui euro 3.473,00 per compensi, euro
416,80 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, seconco e quar-
to comma, d.m. 55/2014, comprese spese generali, oltre c.p.a.
e i.v.a., per il presente giudizio.
Cagliari, 8 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 9 di 9