Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2195 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. ROSSI DIANA e dall'avv. MAZZONI FRANCESCA con ricorso depositato in data 17/10/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] in [...] - Persona_1
nata il [...] in [...]. Persona_2
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, all'esito della quale le parti precisavano congiuntamente i termini dell'accordo, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Le spese sono compensate, come da accordo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 17/10/2024 e precisato nelle note depositate il 04/02/2025, che integralmente si riportano:
1. le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che li terranno con sé secondo il seguente schema:
• prima settimana: dal lunedì al giovedì mattina le minori staranno presso la madre allorquando costei le accompagnerà a scuola;
dal giovedì all'uscita da scuola (weekend compreso) sino al lunedì pomeriggio, indicativamente alle h. 18 le minori staranno con il padre allorquando costui le riaccompagnerà presso la madre con cui pernotteranno;
• seconda settimana: da lunedì pomeriggio, indicativamente alle h. 18 al giovedì mattina le minori staranno presso la madre;
dal giovedì all'uscita da scuola sino al sabato mattina indicativamente ore 9 e saranno collocate presso il Per_1 Per_2 padre che le riaccompagnerà dalla madre con la quale staranno dal sabato mattina sino al lunedì mattina che le porterà a scuola. E così via a settimane alterne.
2. le minori prenderanno la residenza presso la casa paterna in Via della Fornace n. 5;
3. tutti i trasporti relativi alle minori saranno da dividere in maniera paritaria tra i genitori;
4. durante il periodo invernale, entrambi i genitori terranno rispettivamente le figlie minori e per 7 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 ottobre di Per_1 Per_2 ogni anno mentre, per quanto concerne le festività natalizie, il calendario rimarrà invariato, salvo per le giornate del 23 dicembre, Vigilia di Natale, giorno di Natale, Santo Stefano, 27 dicembre e Capodanno che le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
più precisamente, un anno le minori trascorreranno gli interi giorni 23,24 e 25 sino al pomeriggio alle ore 15.30 con un genitore e dalle 15.30 del Natale, il 26 e 27 dicembre con l'altro genitore e, così, ad anni alterni. Per l'anno 2024/2025 la suddivisione sarà.: 23 dicembre, vigilia di Natale ed il Giorno di Natale e staranno presso la madre sino alle ore Per_1 Per_2
15.30 allorquando il padre le preleverà per trascorrere con loro dalle 15.30 del giorno di Natale sino al 27 dicembre compreso;
Capodanno con il padre;
5. per le vacanze Pasquali, il calendario rimarrà invariato prevedendo che l'alternanza abbia ad oggetto il sabato di pasqua e la domenica e non il lunedì dell'LO (per il quale si applicherà il calendario usuale); per l'anno 2024/2025 la suddivisione sarà Sabato di Pasqua con la madre e Pasqua con il padre;
e così via, ad anni alterni;
6. quanto alle ferie estive, da concordarsi entro il 30 del mese di aprile di ogni anno, entrambi i genitori terranno rispettivamente le figlie minori per 15 giorni consecutivi;
2 7. i genitori potranno, comunque, ove le circostanze ed i rispettivi impegni lo permettano, trascorrere le festività insieme, nell'interesse delle figlie;
8. i compleanni delle minori verranno festeggiati, qualora sussistano le condizioni e si concordi l'organizzazione almeno 2 settimane prima del giorno del compleanno, con entrambi i genitori congiuntamente. In ogni caso, il giorno stesso del compleanno (a prescindere dal giorno di spettanza) ciascuna festeggiata avrà la possibilità di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, quindi, a prescindere da quale sia il genitore presso il quale le minori risultano collocate nel giorno del proprio compleanno, i Sig.ri ed si impegnano affinché il genitore non Pt_1 CP_1 collocatario possa trascorrere con le minori, un paio d'ore da concordarsi almeno 48 h prima in base all'organi77a7ione della giornata delle minori e dei genitori;
9. dalla sottoscrizione dell'accordo, nell'interesse delle minori, ciascun genitore potrà telefonare all'altro al fine di sentire le figlie, due sole volte al giorno (una la mattina prima di scuola ed una nell'intervallo tra le ore 19 e le ore 20.30). Telefonata che servirà per un breve saluto quotidiano alle minori.
10. il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie, con decorrenza dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo, versando sul conto deposito intestato alle figlie minori e a firma congiunta tra i genitori, la somma minima di e 150,00 mensili (con facoltà di versare, compatibilmente con le proprie disponibilità, fino ad un massimo di €. 300,00 mensili) rivalutabili annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite e con le modalità indicate nel
Protocollo del Tribunale di Forlì che si allega (doc. 3);
11. con la firma del presente accordo e nel rispetto dello stesso, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare-avere e di non avere più alcunché da pretendere l'uno dall'altro, se non per quanto espressamente sopra previsto, ad alcun titolo;
12. le spese legali della separazione si intendono compensate ed i rispettivi legali rinunciano alla solidarietà;
13. ogni ulteriore aspetto della vita quotidiana delle minori e sarà Per_1 Per_2 disciplinato dal piano genitoriale richiesto per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 06/02/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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