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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
n. 805/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 805 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Manuti
Appellante e appellato
E già in persona del legale rappresentante rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Francesco Catapano
Appellata e appellante
NONCHE' in persona Controparte_3 del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti del
23.01.2023, Rep. n. 37590, a rogito del dr. dall' avv. Raffaele Tedone Controparte_4
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.630/2024 pubblicata il 21 marzo 2024 il Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti della società datrice di lavoro, volte a ottenere il Controparte_2 riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte nel corso del rapporto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento di somme per danno professionale, esistenziale e biologico con conseguente regolarizzazione contributiva, rigettava “ogni domanda formulata dal ricorrente”, condannava quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente liquidandole in euro 6.700,00 oltre accessori e compensava quelle nei confronti dell' . CP_3 2.Avverso detta sentenza, ha proposto appello. Parte_1
L'appellata ha resistito al gravame, depositando apposita memoria a mezzo della quale ha proposto appello incidentale condizionato.
Si è costituito in appello anche l' . CP_3
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, il lavoratore appellante e l'appellata hanno manifestato CP_1 adesione alla proposta conciliativa formulata da questa Corte, sicché all'udienza del 4 febbraio 2025 è comparso il lavoratore personalmente assistito dal difensore e l'appellata a mezzo del proprio difensore anche quale procuratore speciale della CP_1 che hanno dato atto di aver consensualmente definito la vicenda controversa e
[...] hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla sentenza.
*************
4. In riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.1. La conciliazione intervenuta in data 4 febbraio 2025 fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n.
20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti,
a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò
pag. 2/4 fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”). 4.2 Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 4 febbraio 2025, che fa espressa menzione del presente procedimento e che contiene la rinuncia delle parti alle domande, agli atti e all'azione, nonché regola nel dettaglio – punto 5 - anche le spese processuali. CP_ 4.3Va rilevato che l' parte processuale del presente giudizio, nel quale è stato evocato al fine di rendergli opponibile l'eventuale statuizione di condanna della parte datrice alla regolarizzazione contributiva, non ha preso parte alla conciliazione.
Ciò, tuttavia, non osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che la conciliazione non ha implicato la ricognizione di aspetti del rapporto lavorativo suscettibili di versamenti contributivi, sicché non residua alcun interesse dell'
[...]
a conseguire una pronuncia sul merito della controversia, non potendo CP_5
l'appellante azionare alcun titolo e alcuna pretesa contributiva nei confronti dell'ente previdenziale in relazione alle domande proposte in primo grado rispetto alle quali, nella conciliazione, ha formulato espressa rinuncia (punto 3).
Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare (cfr. sent. n. 709/2023 pubblicata il 05.04.2023 e sentenza n.1257/2023 pubblicata l'08.06.2023), che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non è impedita dalla <mancata adesione CP_ all'accordo da parte dell' che, in seno al presente giudizio, ha evidentemente una posizione processuale meramente accessoria rispetto a quella del lavoratore.
Vero è che, secondo la giurisprudenza, l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l' sussiste indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia rinunciato alle CP_3 pretese retributive ovvero alla domanda di impugnativa del licenziamento, dopo aver conseguito giudizialmente una reintegra (cfr. in termini Cass., 10573/97; n. 3122/2003;
n. 5639/2001); tuttavia è pur vero che il rapporto di lavoro e quello previdenziale sono autonomi e la posizione dell' è meramente adesiva a quella del lavoratore, CP_3 dovendosi osservare che: a) l'unico creditore dei contributi è l'Istituto previdenziale;
b) eccezionalmente si ammette la possibilità che il terzo estraneo al rapporto contributivo
(il lavoratore), che ne ha tutto l'interesse, chieda, come originariamente avvenuto nel caso di specie, la condanna del debitore (il datore) al pagamento di quanto dovuto al creditore (l'Ente); c) nella conciliazione intervenuta tra il lavoratore e il datore il primo dispone non del diritto di credito (che non è suo e quindi non potrebbe farlo), ma del diritto di agire in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento dei contributi dovuti al terzo;
d) questo diritto di azione spetta solo al lavoratore e non
pag. 3/4 all'Ente, sicché solo il lavoratore può disporne, anche ove in precedenza accertato con sentenza;
e) di conseguenza, non è necessario che l' partecipi alla conciliazione o CP_3 vi aderisca;
f) resta fermo che, se l' decide di esercitare il suo credito (del quale CP_3 invece non può disporre) pretendendo il versamento dei contributi, può farlo liberamente, ma deve, a questo punto, agire in via autonoma, dimostrando l'esistenza dei relativi presupposti;
g) in definitiva, la posizione dell non è rilevante ai fini CP_3 della cessazione della materia del contendere, che va comunque dichiarata perché tra le parti in causa (lavoratore, datore di lavoro) è venuta meno ogni ragione di contrasto>>.
4.4Le spese processuali del doppio grado del giudizio nel rapporto fra le parti private CP_ appellanti e l' possono essere integralmente compensate, in quanto nei confronti dell' , per quanto detto in precedenza, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di CP_3 soccombenza (neppure in termini di soccombenza c.d. “virtuale”).
P Q M
La Corte di appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 21 settembre 2024 da nei Parte_1 confronti della già e dell' avverso la sentenza CP_1 Controparte_2 CP_3
n.630/2024 pubblicata dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 21 marzo 2024, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dalla così provvede: CP_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio fra e la e compensa integralmente le spese del doppio grado tra le Parte_1 CP_1 parti private e l' . CP_3
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 4/4
- SEZIONE LAVORO -
n. 805/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 805 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Manuti
Appellante e appellato
E già in persona del legale rappresentante rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Francesco Catapano
Appellata e appellante
NONCHE' in persona Controparte_3 del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti del
23.01.2023, Rep. n. 37590, a rogito del dr. dall' avv. Raffaele Tedone Controparte_4
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.630/2024 pubblicata il 21 marzo 2024 il Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti della società datrice di lavoro, volte a ottenere il Controparte_2 riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte nel corso del rapporto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento di somme per danno professionale, esistenziale e biologico con conseguente regolarizzazione contributiva, rigettava “ogni domanda formulata dal ricorrente”, condannava quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente liquidandole in euro 6.700,00 oltre accessori e compensava quelle nei confronti dell' . CP_3 2.Avverso detta sentenza, ha proposto appello. Parte_1
L'appellata ha resistito al gravame, depositando apposita memoria a mezzo della quale ha proposto appello incidentale condizionato.
Si è costituito in appello anche l' . CP_3
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, il lavoratore appellante e l'appellata hanno manifestato CP_1 adesione alla proposta conciliativa formulata da questa Corte, sicché all'udienza del 4 febbraio 2025 è comparso il lavoratore personalmente assistito dal difensore e l'appellata a mezzo del proprio difensore anche quale procuratore speciale della CP_1 che hanno dato atto di aver consensualmente definito la vicenda controversa e
[...] hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla sentenza.
*************
4. In riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.1. La conciliazione intervenuta in data 4 febbraio 2025 fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n.
20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti,
a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò
pag. 2/4 fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”). 4.2 Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 4 febbraio 2025, che fa espressa menzione del presente procedimento e che contiene la rinuncia delle parti alle domande, agli atti e all'azione, nonché regola nel dettaglio – punto 5 - anche le spese processuali. CP_ 4.3Va rilevato che l' parte processuale del presente giudizio, nel quale è stato evocato al fine di rendergli opponibile l'eventuale statuizione di condanna della parte datrice alla regolarizzazione contributiva, non ha preso parte alla conciliazione.
Ciò, tuttavia, non osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che la conciliazione non ha implicato la ricognizione di aspetti del rapporto lavorativo suscettibili di versamenti contributivi, sicché non residua alcun interesse dell'
[...]
a conseguire una pronuncia sul merito della controversia, non potendo CP_5
l'appellante azionare alcun titolo e alcuna pretesa contributiva nei confronti dell'ente previdenziale in relazione alle domande proposte in primo grado rispetto alle quali, nella conciliazione, ha formulato espressa rinuncia (punto 3).
Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare (cfr. sent. n. 709/2023 pubblicata il 05.04.2023 e sentenza n.1257/2023 pubblicata l'08.06.2023), che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non è impedita dalla <mancata adesione CP_ all'accordo da parte dell' che, in seno al presente giudizio, ha evidentemente una posizione processuale meramente accessoria rispetto a quella del lavoratore.
Vero è che, secondo la giurisprudenza, l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l' sussiste indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia rinunciato alle CP_3 pretese retributive ovvero alla domanda di impugnativa del licenziamento, dopo aver conseguito giudizialmente una reintegra (cfr. in termini Cass., 10573/97; n. 3122/2003;
n. 5639/2001); tuttavia è pur vero che il rapporto di lavoro e quello previdenziale sono autonomi e la posizione dell' è meramente adesiva a quella del lavoratore, CP_3 dovendosi osservare che: a) l'unico creditore dei contributi è l'Istituto previdenziale;
b) eccezionalmente si ammette la possibilità che il terzo estraneo al rapporto contributivo
(il lavoratore), che ne ha tutto l'interesse, chieda, come originariamente avvenuto nel caso di specie, la condanna del debitore (il datore) al pagamento di quanto dovuto al creditore (l'Ente); c) nella conciliazione intervenuta tra il lavoratore e il datore il primo dispone non del diritto di credito (che non è suo e quindi non potrebbe farlo), ma del diritto di agire in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento dei contributi dovuti al terzo;
d) questo diritto di azione spetta solo al lavoratore e non
pag. 3/4 all'Ente, sicché solo il lavoratore può disporne, anche ove in precedenza accertato con sentenza;
e) di conseguenza, non è necessario che l' partecipi alla conciliazione o CP_3 vi aderisca;
f) resta fermo che, se l' decide di esercitare il suo credito (del quale CP_3 invece non può disporre) pretendendo il versamento dei contributi, può farlo liberamente, ma deve, a questo punto, agire in via autonoma, dimostrando l'esistenza dei relativi presupposti;
g) in definitiva, la posizione dell non è rilevante ai fini CP_3 della cessazione della materia del contendere, che va comunque dichiarata perché tra le parti in causa (lavoratore, datore di lavoro) è venuta meno ogni ragione di contrasto>>.
4.4Le spese processuali del doppio grado del giudizio nel rapporto fra le parti private CP_ appellanti e l' possono essere integralmente compensate, in quanto nei confronti dell' , per quanto detto in precedenza, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di CP_3 soccombenza (neppure in termini di soccombenza c.d. “virtuale”).
P Q M
La Corte di appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 21 settembre 2024 da nei Parte_1 confronti della già e dell' avverso la sentenza CP_1 Controparte_2 CP_3
n.630/2024 pubblicata dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 21 marzo 2024, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dalla così provvede: CP_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio fra e la e compensa integralmente le spese del doppio grado tra le Parte_1 CP_1 parti private e l' . CP_3
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
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