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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3736/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALISI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PALISI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALAN Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. DALAN FEDERICA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. (post rito Cartabia) del giorno 14 gennaio 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.7.2023, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ Controparte_1 [...]
), (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) e CP_1 Controparte_2 CP_2 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) al fine di sentir accertare la responsabilità CP_3 CP_3 prevalente di nella causazione del sinistro occorso il giorno 6.6.2021 nel Comune di Longare CP_2
pagina 1 di 8 (VI), alla via Ponte di Costozza n. 23 e, per l'effetto, sentirla condannare in solido con il proprietario del veicolo e l'impresa assicuratrice al risarcimento di tutti i danni subiti, CP_3 Controparte_1 quantificati in euro 23.848,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria e compensi da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In fatto ed in diritto, l'attore esponeva che in data 6.6.2021 in sella alla propria motocicletta Yamaha targata DE33144 percorreva via Ponte di Costozza in Longare con direzione Costozza-Vicenza allorché giunto all'altezza del civico n. 23 non poteva evitare l'impatto con l'autovettura BMW targata
EP015SD, condotta da di proprietà di ed assicurata con Più CP_2 CP_3 Controparte_1 precisamente, lamentava che il veicolo BMW non rispettava l'obbligo di precedenza durante una manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi nel parcheggio collocato all'altro lato della strada, arrestandosi sulla corsia di percorrenza dell'attore quando ancora la manovra non si era compiuta del tutto. Il motociclo proveniente dal lato opposto urtava la BMW e poi il veicolo Fiat Punto targato
CS641HL, del proprietario , assicurato immediatamente Controparte_4 Controparte_5 successivo. A causa delle lesioni riportate, veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale di Vicenza. La compagnia assicurativa offriva l'importo risarcitorio di euro 4.644,00, ma considerata la somma non satisfattiva, l'attore instaurava il presente giudizio. L'attore precisava che in punto di an debeatur la responsabilità prevalente doveva essere attribuita a per non aver rispettato l'obbligo di precedenza e non aver prontamente liberato la corsia, CP_2 attribuendo a sé la quota minoritaria di responsabilità del 30% considerata la non adeguata velocità di percorrenza.
La quantificazione dei danni fisici patiti era stata oggetto della perizia del dott. che ne Persona_1 aveva stimato una invalidità permanente al 11,5%, oltre ad una inabilità temporanea di 90 giorni al
75%, di 40 giorni al 50% e di altri 40 giorni al 25%. La sofferenza morale doveva ritenersi compresa nei valori tabellari, andava poi riconosciuto un aumento a titolo di personalizzazione a fronte dello spavento determinatosi al momento del sinistro, del dolore e delle varie sofferenze patite al momento del sinistro, della durata delle cure e del periodo di ospedalizzazione, del tipo di terapia farmacologica impiegata per lenire il dolore fisico, del grado di impedimento e di rinuncia alle normali attività quotidiane, sportive e ludiche, della lesione della dignità personale per esser stato vittima di un reato e della limitazione dettata dalla cenestesi lavorativa. A fronte di siffatte circostanze chiedeva comunque l'applicazione del valore medio per il danno temporaneo previsto dalle Tabelle di Milano (euro 123,75 al giorno) ed il valore di un ottavo di esso per quello permanente (6%).
Chiedeva ristoro del danno patrimoniale, del tipo danno emergente, per cura e riabilitazione (euro
1.594,68), per gli spostamenti relativi alle cure (euro 400,00), per l'assistenza e la rappresentanza stragiudiziale (euro 610,00), in totale per euro 2.280,14. In aggiunta, chiedeva ristoro del lucro cessante, con riferimento all'inabilità lavorativa assoluta per 60 giorni ed in forma parziale al 50% per
90 giorni. La perdita economica andava quantificata pari ad euro 2.368,26, data dalla differenza tra il reddito imponibile dell'anno 2020 e dell'anno 2021, considerando un importo medio giornaliero di euro 22,55. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.11.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree previo accertamento della integrale responsabilità del sinistro in capo all'attore; in subordine, chiedeva di accertare i gradi di responsabilità pagina 2 di 8 dei veicoli coinvolti, comunque in via prevalente in capo all'attore, e previo scomputo delle somme già anticipate a titolo di acconto, chiedeva di accogliere la domanda risarcitoria nei limiti di responsabilità accertati. Con vittoria di spese e compensi.
In fatto e in diritto, contestava le pretese avversarie sia nell'an che nel quantum Controparte_1 debeatur, ritenendo pienamente satisfattivo l'importo già corrisposto ante giudizio pari ad euro
4.644,00 per ristoro del danno biologico e spese mediche documentate ed euro 200,00 per onorari stragiudiziali.
Evidenziava in effetti che il sinistro era da attribuirsi a responsabilità prevalente del 70%, se non esclusiva, dell'attore che non aveva modulato correttamente la velocità in prossimità di centro abitato, superando il limite previsto di 50 km/h, così come veniva accertato anche dalle forze dell'ordine in loco intervenute, che procedevano ad elevare nei suoi confronti la contestazione e sanzione per violazione dell'art. 141 co. 3 e co. 8 Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992).
In buona sostanza, la dinamica del sinistro andava ricostruita nel senso che era stata la motocicletta a non arrestarsi in tempo prima che l'autovettura concludesse la manovra. Dopo l'urto, peraltro, essa andava a collidere con la vettura Fiat Punto collocata nello stesso senso di marcia dietro la BMW, ma in posizione più arretrata.
In punto di quantum debeatur, esponeva che a fronte di perizia del dott. i postumi Per_2 andavano rimodulati in misura inferiore (danno permanente all'8% e invalidità temporanea di 90 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 50 giorni al 25%); evidenziava dunque l'applicazione della disciplina prevista per le lesioni micropermanenti con l'esclusione delle Tabelle di Milano ai sensi dell'art. 139
Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2006). Contestava comunque la sussistenza di circostanze idonee per la richiesta personalizzazione del danno, nonché la sussistenza di un danno emergente ed un lucro cessante, quali poste di danno patrimoniale, suscettibili di ristoro, eccezion fatta per le somme già liquidate a titolo di acconto. Da ultimo, la convenuta evidenziava che nessuna prova di contrazione reddituale legata alle lesioni del sinistro era stata offerta, tenuto conto che il divario reddituale lamentato riguardava il passaggio dal 2020 al 2021, periodo antecedente al sinistro e comunque certamente dovuto alla situazione pandemica.
e non si costituivano in giudizio e la contumacia veniva dichiarata all'udienza del CP_2 CP_3 giorno 15 febbraio 2024.
* * *
La domanda di risarcimento del danno dell'attore è fondata in parte e va in tali limiti accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Sull'an debeatur.
Ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c. in tema di sinistro stradale la pari responsabilità dei conducenti nella causazione dell'occorso va presunta, salvo la prova contraria.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta nel caso concreto, detta presunzione va reputata superata in senso sfavorevole all'attore, cui va attribuita la prevalente responsabilità del sinistro nella misura del pagina 3 di 8 70% per non aver tenuto una velocità adeguata in corrispondenza dei luoghi di causa e così per non essere stato in grado, dato l'ottimo campo visivo a disposizione, di mettere in atto una manovra di frenata tempestiva volta a scongiurare l'urto.
In effetti, il rapporto di sinistro stradale, prodotto sia da parte attrice sia da parte convenuta, e le testimonianze assunte nel corso del processo (cfr. verbale d'udienza del 4.4.2024, dichiarazioni di consentono di accertare che causa prevalente del sinistro è stata la non adeguata Testimone_1 velocità del motociclo condotto dall'attore, il quale non è stato in grado, proprio perché in evidente superamento del limite di 50 km/h ivi imposto, di effettuare alcuna manovra di emergenza in sicurezza tale da scongiurare la collisione con il veicolo BMW (cfr. doc. 1 attore;
docc. 2 e 3 convenuta).
Le fotografie scattate dagli agenti accertatori nell'immediatezza del sinistro, confermate dal testimone oculare (cfr. verbale d'udienza del 4.4.2024), evidenziano che l'autovettura Testimone_1 condotta da è stata colpita dal motociclo nella parte posteriore destra allorché la carreggiata CP_2 opposta al senso di marcia della prima era quasi interamente libera, essendo la manovra di svolta sinistra pressoché ultimata. Ciononostante, il motociclo condotto da non solo non è stato in Pt_1 Contr grado di avvedersi in tempo della manovra in corso esecuzione da parte della , nonostante il tratto stradale rettilineo e le ottime condizioni di visibilità delle ore 10.40 di una mattinata d'estate, ma addirittura, a fronte della evidentemente eccessiva velocità di transito, non è stato in grado di mettere in atto con successo alcuna manovra di arresto tempestivamente, come dimostra il tentativo non riuscito di frenata documentalmente rappresentato nelle fotografie del rapporto d'incidente stradale (cfr. doc. 1 attore;
doc. 2 convenuta).
Non solo.
Il testimone sentito quale informatore dagli agenti accertatori intervenuti, ha Testimone_1 dichiarato che il veicolo BMW in svolta a sinistra aveva attivato il relativo indicatore di freccia, dovendosi con ciò ritenere che i veicoli in transito ben avrebbero dovuto e potuto adeguare la propria velocità in modo coerente alla manifestata volontà di manovra (cfr. doc. 1 attore;
doc. 2 convenuta;
verbale d'udienza del 4.4.2024). Sicché, in aggiunta alla già contestata violazione dell'art. 141 co. 3 e co. 8 Codice della Strada nell'immediatezza del sinistro, va altresì rimproverato al conducente del motociclo odierno attore, la violazione dell'art. 141 co. 2 Codice della Strada, per non aver saputo arrestare tempestivamente il proprio veicolo in sicurezza senza creare danni od intralcio alla circolazione, attese le pacifiche ottimali condizioni di visibilità presenti al momento del sinistro.
Va comunque rinvenuta una inferiore responsabilità concorrente del 30% in capo al conducente del veicolo BMW, per non aver avvistato per tempo il motociclo in arrivo sul tratto stradale rettilineo di fronte a sé e non aver così atteso un tempo congruo prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, ovvero per non aver ultimato celermente la manovra una volta avvistatolo.
2. Sul quantum debeatur.
In relazione alle lesioni fisiche patite da in seguito all'occorso è stata svolta consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio della dott.ssa che ha raggiunto conclusioni pienamente condivisibili in quanto Persona_3 ampiamente motivate e sorrette da un ragionamento logico privo di vizi.
pagina 4 di 8 Sicché l'ausiliario ha constatato che a seguito del sinistro stradale del 6.6.2021 il conducente odierno attore, sbalzato fuori dal motociclo a seguito della collisione con il veicolo condotto dalla convenuta, ha riportato la frattura III, IV e V dell'osso metatarsale del piede destro e un'ampia ferita lacera al ginocchio destro, lesioni poi esitate in “un quadro menomativo caratterizzato dall'ampio esito cicatriziale distrofico, in parte retraente con associata perdita di sostanza, a livello del ginocchio destro, oltre agli esiti delle fratture metatarsali al piede destro”, al punto che ha ritenuto di tener conto ai fini valutativi “del certo risentimento di natura estetica correlato all'esito cicatriziale al ginocchio destro con sfumato risentimento funzionale, unitamente agli esiti algici delle fratture metatarsali al piede destro senza particolare coinvolgimento funzionale” (cfr. relazione dott.ssa p. 7 e ss). Per_3
Di conseguenza, la dott.ssa ha stimato un'invalidità temporanea di giorni 90 al 75%, di giorni 40 Per_3 al 50% e di giorni 40 al 25%, mentre ha stimato un danno biologico permanente nella misura del 9% e dunque rientrante nelle lesioni cosiddette micropermanenti di cui all'art. 139 Codice delle
Assicurazioni Private. Il livello di sofferenza è stato stimato di misura medio-elevata per i primi 90 giorni di malattia, poi medio per i successivi 90 giorni ed infine lieve in fase di postumi permanenti
(cfr. relazione dott.ssa p. 8). Per_3
La quantificazione del danno non patrimoniale così patito dal danneggiato (di anni 55 al momento del sinistro), in ottemperanza dei criteri di stima di cui art. 139 Codice delle Assicurazioni Private per le lesioni micropemanenti, con adeguamento di valori e punteggi medi per la liquidazione secondo il DM
16.4.2024, è la seguente: danno biologico permanente: euro 15.197,06; danno biologico temporaneo: euro 5.385,90.
Quanto al danno morale, va data applicazione alla diffusa giurisprudenza di legittimità e merito sul punto, che ne ha ammesso il ristoro e liquidazione in aggiunta al danno biologico, a fronte della rigorosa prova del patimento di una lesione in termini di sofferenza e turbamento, da ritenersi compiuta anche per il tramite di presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”). Avuto riguardo al caso di specie, tenuto conto dell'esito cicatriziale della lesione al ginocchio destro e comunque della dinamica della collisione, violenta al punto tale da far sbalzare il conducente attore sul manto stradale lontano dal proprio motociclo, nonché l'ulteriore intervenuta collisione con il veicolo Fiat Punto, va effettivamente ritenuta provata per presunzioni semplici il patimento di una sofferenza e turbamento legata al fatto occorso e alla malattia fisica che ne è derivata quantificabile nell'aumento del 10% del danno biologico stimato come precede, in ossequio a quanto previsto dall'art. 139 co. 3 Codice delle Assicurazioni
Private.
Il danno non patrimoniale va allora complessivamente quantificato pari ad euro 22.641,25 (euro
15.197,06 di danno biologico permanente, euro 5.385,90 di danno biologico temporaneo ed euro
2.058,29 di danno morale). pagina 5 di 8 La somma che immediatamente precede va devalutata al tempo del sinistro (6.6.2021) e poi su di essa vanno aggiunti rivalutazione ed interessi calcolati anno per anno in ossequio alla sentenza della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712 del 17.2.1995 fino alla data della presente sentenza (ultimo aggiornamento Istat disponibile risale al 28.2.2025): si ottiene la somma finale pari ad euro 24.663,48.
A questo punto va scomputato il concorso di colpa del danneggiante accertato e quantificato pari al
70%, sicché la somma abbattuta di tale importo giunge al risultato finale di euro 7.399,04.
Nessun aumento a titolo di personalizzazione è invece dovuto, avendo l'ausiliario altresì messo in luce che i postumi nemmeno hanno inciso sulla sfera relativa alla vita dinamico-relazionale del danneggiato
(cfr. relazione dott.ssa p. 9). Ad ogni modo, va evidenziato che non risultano comprovate in Per_3 giudizio circostanze a carattere anomalo od eccezionale suscettibili di apprezzamento in tal senso.
Quanto al danno patrimoniale di tipo emergente legato alle cure mediche intraprese, la dott.ssa Per_3 ha invece stimato congrue le documentate spese di euro 516,80 per ticket sanitari relativi a cure, di euro
210,83 per acquisto farmaci ed euro 72,00 per acquisto calzatura idonea.
La spesa relativa alla perizia medico legale di parte di euro 600,00 oltre Iva è stata reputata congrua, ma ella ne evidenzia il difetto di prova del relativo pagamento sicché, a fronte della contestazione svolta dalla convenuta in punto di quantum debeatur, assente la prova del relativo pagamento in giudizio, la relativa posta di danno non va riconosciuta.
Ciò posto, va allora riconosciuto a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute e reputate congrue la somma complessiva di euro 799,63, che altresì va abbattuta del 70% a fronte dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro. Ne discende una somma residuale pari ad euro 239,88 che va riconosciuta come dovuta all'attualità non essendo stati prodotti i relativi giustificativi di spesa, pur evidentemente mostrati al c.t.u. in sede peritale, ciò che non consente di operare la devalutazione della cifra al tempo degli esborsi e poi la rivalutazione con interessi anno per anno come già indicato.
Dalla somma data dal danno non patrimoniale biologico (euro 7.399,04) ed il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute (euro 239,88) va poi detratto l'acconto di euro 4.644,00 trattenuto dall'attore, acconto che viene scomputato direttamente dal risultato finale non essendo stata né indicata né provata dalle parti la data corrispondente al relativo pagamento ed incasso. L'importo risarcitorio dovuto per il danno non patrimoniale e patrimoniale patito ammonta allora ad euro 2.994,92.
Vanno poi svolte le seguenti considerazioni avuto riguardo alle ulteriori poste di danno lamentate dall'attore.
L'ausiliario ha accertato che le lesioni fisiche patite non hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, con la conseguenza che nessun danno da cenestesi lavorativa o da contrazione reddituale va riconosciuto, per insussistenza del relativo nesso di causa tra danno evento (lesioni fisiche) e danno conseguenza (danno patrimoniale ovvero non patrimoniale da cenestesi lavorativa), in applicazione del principio sancito dall'art. 1223 c.c.. pagina 6 di 8 Nulla va riconosciuto nemmeno in relazione alle lamentate spese sostenute per gli spostamenti eseguiti al fine di ricevere cure, tenuto conto che nonostante la produzione di una tabella scritta riepilogativa dei medesimi (cfr. doc. 9 attore, in allegato alla seconda memoria istruttoria) la circostanza non può dirsi per ciò solo debitamente provata in giudizio.
Va poi esaminata la richiesta di liquidazione del danno emergente data dagli onorari legali per la fase stragiudiziale quantificata per euro 610,00.
Anzitutto va osservato che ha già liquidato una somma pari ad euro 200,00 a titolo Controparte_1 di ristoro di detta posta di danno.
Ad ogni modo, avuto riguardo al presente giudizio, ne va evidenziata l'assenza di prova in punto di attività stragiudiziale espletata, ritenendosi all'uopo insufficiente la sola produzione delle due missive datate 13.1.2022 e 1.2.2023 a firma dello inoltrate alla compagnia Controparte_7 assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento del danno in nome e per conto dell'attore danneggiato
(cfr. docc. 3 e 4 attore). Ugualmente va ritenuto quanto alla missiva inoltrata dal difensore avv. Palisi in data 19.7.2023 di invito alla negoziazione assistita a (cfr. doc. 9 attore). Non solo. Controparte_1
Va messo in luce che non è stato documentato il relativo giustificativo di spesa e da ultimo che, a fronte della specifica dinamica del sinistro occorso, operando una prognosi ex ante sull'utilità della citata spesa, si deve concludere in senso negativo, atteso che era ben prevedibile per il danneggiato che solo attraverso l'instaurazione del presente giudizio si sarebbe completamente definita la materia del contendere, considerato che la non adeguata velocità del motociclista è sempre stata circostanza pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per
l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio”).
In conclusione, ha diritto ad un risarcimento del danno complessivamente pari ad euro 2.994,92 Pt_1 che va posto a carico di tutti i convenuti in solido tra loro.
3. La regolamentazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione relativo al quantum oggetto di condanna, importi medi per tutte le fasi del giudizio in quanto non sussistono ragioni per discostarsene, come indicato in dispositivo. Stessa sorte per le spese di consulenza tecnica d'ufficio medica e di c.t.p. documentate (dott. per euro 1.098,00). Con distrazione a favore del Per_1 procuratore di parte attrice antistatario. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3736/2023, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità prevalente al 70% di e la responsabilità Parte_1 minoritaria di al 30% nella causazione del sinistro occorso in Longare in data Controparte_2
6.6.2021 tra il motociclo Yamaha targato DE3144 condotto dal primo e l'autovettura BMW targata
EP015SD condotta dalla seconda.
2. NA e al pagamento di euro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2.944,92 in favore di a titolo di risarcimento del danno. Oltre interessi legali dalla data Parte_1 della sentenza al saldo.
3. NA e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice avv. Massimo Palisi, che quantifica in euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed euro 264,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio (dott.ssa e di c.t.p. (dott. Per_3 di euro 1.098,00) a carico di e . Per_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 24 marzo 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3736/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALISI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PALISI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALAN Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. DALAN FEDERICA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. (post rito Cartabia) del giorno 14 gennaio 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.7.2023, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ Controparte_1 [...]
), (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) e CP_1 Controparte_2 CP_2 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) al fine di sentir accertare la responsabilità CP_3 CP_3 prevalente di nella causazione del sinistro occorso il giorno 6.6.2021 nel Comune di Longare CP_2
pagina 1 di 8 (VI), alla via Ponte di Costozza n. 23 e, per l'effetto, sentirla condannare in solido con il proprietario del veicolo e l'impresa assicuratrice al risarcimento di tutti i danni subiti, CP_3 Controparte_1 quantificati in euro 23.848,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria e compensi da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In fatto ed in diritto, l'attore esponeva che in data 6.6.2021 in sella alla propria motocicletta Yamaha targata DE33144 percorreva via Ponte di Costozza in Longare con direzione Costozza-Vicenza allorché giunto all'altezza del civico n. 23 non poteva evitare l'impatto con l'autovettura BMW targata
EP015SD, condotta da di proprietà di ed assicurata con Più CP_2 CP_3 Controparte_1 precisamente, lamentava che il veicolo BMW non rispettava l'obbligo di precedenza durante una manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi nel parcheggio collocato all'altro lato della strada, arrestandosi sulla corsia di percorrenza dell'attore quando ancora la manovra non si era compiuta del tutto. Il motociclo proveniente dal lato opposto urtava la BMW e poi il veicolo Fiat Punto targato
CS641HL, del proprietario , assicurato immediatamente Controparte_4 Controparte_5 successivo. A causa delle lesioni riportate, veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale di Vicenza. La compagnia assicurativa offriva l'importo risarcitorio di euro 4.644,00, ma considerata la somma non satisfattiva, l'attore instaurava il presente giudizio. L'attore precisava che in punto di an debeatur la responsabilità prevalente doveva essere attribuita a per non aver rispettato l'obbligo di precedenza e non aver prontamente liberato la corsia, CP_2 attribuendo a sé la quota minoritaria di responsabilità del 30% considerata la non adeguata velocità di percorrenza.
La quantificazione dei danni fisici patiti era stata oggetto della perizia del dott. che ne Persona_1 aveva stimato una invalidità permanente al 11,5%, oltre ad una inabilità temporanea di 90 giorni al
75%, di 40 giorni al 50% e di altri 40 giorni al 25%. La sofferenza morale doveva ritenersi compresa nei valori tabellari, andava poi riconosciuto un aumento a titolo di personalizzazione a fronte dello spavento determinatosi al momento del sinistro, del dolore e delle varie sofferenze patite al momento del sinistro, della durata delle cure e del periodo di ospedalizzazione, del tipo di terapia farmacologica impiegata per lenire il dolore fisico, del grado di impedimento e di rinuncia alle normali attività quotidiane, sportive e ludiche, della lesione della dignità personale per esser stato vittima di un reato e della limitazione dettata dalla cenestesi lavorativa. A fronte di siffatte circostanze chiedeva comunque l'applicazione del valore medio per il danno temporaneo previsto dalle Tabelle di Milano (euro 123,75 al giorno) ed il valore di un ottavo di esso per quello permanente (6%).
Chiedeva ristoro del danno patrimoniale, del tipo danno emergente, per cura e riabilitazione (euro
1.594,68), per gli spostamenti relativi alle cure (euro 400,00), per l'assistenza e la rappresentanza stragiudiziale (euro 610,00), in totale per euro 2.280,14. In aggiunta, chiedeva ristoro del lucro cessante, con riferimento all'inabilità lavorativa assoluta per 60 giorni ed in forma parziale al 50% per
90 giorni. La perdita economica andava quantificata pari ad euro 2.368,26, data dalla differenza tra il reddito imponibile dell'anno 2020 e dell'anno 2021, considerando un importo medio giornaliero di euro 22,55. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.11.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree previo accertamento della integrale responsabilità del sinistro in capo all'attore; in subordine, chiedeva di accertare i gradi di responsabilità pagina 2 di 8 dei veicoli coinvolti, comunque in via prevalente in capo all'attore, e previo scomputo delle somme già anticipate a titolo di acconto, chiedeva di accogliere la domanda risarcitoria nei limiti di responsabilità accertati. Con vittoria di spese e compensi.
In fatto e in diritto, contestava le pretese avversarie sia nell'an che nel quantum Controparte_1 debeatur, ritenendo pienamente satisfattivo l'importo già corrisposto ante giudizio pari ad euro
4.644,00 per ristoro del danno biologico e spese mediche documentate ed euro 200,00 per onorari stragiudiziali.
Evidenziava in effetti che il sinistro era da attribuirsi a responsabilità prevalente del 70%, se non esclusiva, dell'attore che non aveva modulato correttamente la velocità in prossimità di centro abitato, superando il limite previsto di 50 km/h, così come veniva accertato anche dalle forze dell'ordine in loco intervenute, che procedevano ad elevare nei suoi confronti la contestazione e sanzione per violazione dell'art. 141 co. 3 e co. 8 Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992).
In buona sostanza, la dinamica del sinistro andava ricostruita nel senso che era stata la motocicletta a non arrestarsi in tempo prima che l'autovettura concludesse la manovra. Dopo l'urto, peraltro, essa andava a collidere con la vettura Fiat Punto collocata nello stesso senso di marcia dietro la BMW, ma in posizione più arretrata.
In punto di quantum debeatur, esponeva che a fronte di perizia del dott. i postumi Per_2 andavano rimodulati in misura inferiore (danno permanente all'8% e invalidità temporanea di 90 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 50 giorni al 25%); evidenziava dunque l'applicazione della disciplina prevista per le lesioni micropermanenti con l'esclusione delle Tabelle di Milano ai sensi dell'art. 139
Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2006). Contestava comunque la sussistenza di circostanze idonee per la richiesta personalizzazione del danno, nonché la sussistenza di un danno emergente ed un lucro cessante, quali poste di danno patrimoniale, suscettibili di ristoro, eccezion fatta per le somme già liquidate a titolo di acconto. Da ultimo, la convenuta evidenziava che nessuna prova di contrazione reddituale legata alle lesioni del sinistro era stata offerta, tenuto conto che il divario reddituale lamentato riguardava il passaggio dal 2020 al 2021, periodo antecedente al sinistro e comunque certamente dovuto alla situazione pandemica.
e non si costituivano in giudizio e la contumacia veniva dichiarata all'udienza del CP_2 CP_3 giorno 15 febbraio 2024.
* * *
La domanda di risarcimento del danno dell'attore è fondata in parte e va in tali limiti accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Sull'an debeatur.
Ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c. in tema di sinistro stradale la pari responsabilità dei conducenti nella causazione dell'occorso va presunta, salvo la prova contraria.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta nel caso concreto, detta presunzione va reputata superata in senso sfavorevole all'attore, cui va attribuita la prevalente responsabilità del sinistro nella misura del pagina 3 di 8 70% per non aver tenuto una velocità adeguata in corrispondenza dei luoghi di causa e così per non essere stato in grado, dato l'ottimo campo visivo a disposizione, di mettere in atto una manovra di frenata tempestiva volta a scongiurare l'urto.
In effetti, il rapporto di sinistro stradale, prodotto sia da parte attrice sia da parte convenuta, e le testimonianze assunte nel corso del processo (cfr. verbale d'udienza del 4.4.2024, dichiarazioni di consentono di accertare che causa prevalente del sinistro è stata la non adeguata Testimone_1 velocità del motociclo condotto dall'attore, il quale non è stato in grado, proprio perché in evidente superamento del limite di 50 km/h ivi imposto, di effettuare alcuna manovra di emergenza in sicurezza tale da scongiurare la collisione con il veicolo BMW (cfr. doc. 1 attore;
docc. 2 e 3 convenuta).
Le fotografie scattate dagli agenti accertatori nell'immediatezza del sinistro, confermate dal testimone oculare (cfr. verbale d'udienza del 4.4.2024), evidenziano che l'autovettura Testimone_1 condotta da è stata colpita dal motociclo nella parte posteriore destra allorché la carreggiata CP_2 opposta al senso di marcia della prima era quasi interamente libera, essendo la manovra di svolta sinistra pressoché ultimata. Ciononostante, il motociclo condotto da non solo non è stato in Pt_1 Contr grado di avvedersi in tempo della manovra in corso esecuzione da parte della , nonostante il tratto stradale rettilineo e le ottime condizioni di visibilità delle ore 10.40 di una mattinata d'estate, ma addirittura, a fronte della evidentemente eccessiva velocità di transito, non è stato in grado di mettere in atto con successo alcuna manovra di arresto tempestivamente, come dimostra il tentativo non riuscito di frenata documentalmente rappresentato nelle fotografie del rapporto d'incidente stradale (cfr. doc. 1 attore;
doc. 2 convenuta).
Non solo.
Il testimone sentito quale informatore dagli agenti accertatori intervenuti, ha Testimone_1 dichiarato che il veicolo BMW in svolta a sinistra aveva attivato il relativo indicatore di freccia, dovendosi con ciò ritenere che i veicoli in transito ben avrebbero dovuto e potuto adeguare la propria velocità in modo coerente alla manifestata volontà di manovra (cfr. doc. 1 attore;
doc. 2 convenuta;
verbale d'udienza del 4.4.2024). Sicché, in aggiunta alla già contestata violazione dell'art. 141 co. 3 e co. 8 Codice della Strada nell'immediatezza del sinistro, va altresì rimproverato al conducente del motociclo odierno attore, la violazione dell'art. 141 co. 2 Codice della Strada, per non aver saputo arrestare tempestivamente il proprio veicolo in sicurezza senza creare danni od intralcio alla circolazione, attese le pacifiche ottimali condizioni di visibilità presenti al momento del sinistro.
Va comunque rinvenuta una inferiore responsabilità concorrente del 30% in capo al conducente del veicolo BMW, per non aver avvistato per tempo il motociclo in arrivo sul tratto stradale rettilineo di fronte a sé e non aver così atteso un tempo congruo prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, ovvero per non aver ultimato celermente la manovra una volta avvistatolo.
2. Sul quantum debeatur.
In relazione alle lesioni fisiche patite da in seguito all'occorso è stata svolta consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio della dott.ssa che ha raggiunto conclusioni pienamente condivisibili in quanto Persona_3 ampiamente motivate e sorrette da un ragionamento logico privo di vizi.
pagina 4 di 8 Sicché l'ausiliario ha constatato che a seguito del sinistro stradale del 6.6.2021 il conducente odierno attore, sbalzato fuori dal motociclo a seguito della collisione con il veicolo condotto dalla convenuta, ha riportato la frattura III, IV e V dell'osso metatarsale del piede destro e un'ampia ferita lacera al ginocchio destro, lesioni poi esitate in “un quadro menomativo caratterizzato dall'ampio esito cicatriziale distrofico, in parte retraente con associata perdita di sostanza, a livello del ginocchio destro, oltre agli esiti delle fratture metatarsali al piede destro”, al punto che ha ritenuto di tener conto ai fini valutativi “del certo risentimento di natura estetica correlato all'esito cicatriziale al ginocchio destro con sfumato risentimento funzionale, unitamente agli esiti algici delle fratture metatarsali al piede destro senza particolare coinvolgimento funzionale” (cfr. relazione dott.ssa p. 7 e ss). Per_3
Di conseguenza, la dott.ssa ha stimato un'invalidità temporanea di giorni 90 al 75%, di giorni 40 Per_3 al 50% e di giorni 40 al 25%, mentre ha stimato un danno biologico permanente nella misura del 9% e dunque rientrante nelle lesioni cosiddette micropermanenti di cui all'art. 139 Codice delle
Assicurazioni Private. Il livello di sofferenza è stato stimato di misura medio-elevata per i primi 90 giorni di malattia, poi medio per i successivi 90 giorni ed infine lieve in fase di postumi permanenti
(cfr. relazione dott.ssa p. 8). Per_3
La quantificazione del danno non patrimoniale così patito dal danneggiato (di anni 55 al momento del sinistro), in ottemperanza dei criteri di stima di cui art. 139 Codice delle Assicurazioni Private per le lesioni micropemanenti, con adeguamento di valori e punteggi medi per la liquidazione secondo il DM
16.4.2024, è la seguente: danno biologico permanente: euro 15.197,06; danno biologico temporaneo: euro 5.385,90.
Quanto al danno morale, va data applicazione alla diffusa giurisprudenza di legittimità e merito sul punto, che ne ha ammesso il ristoro e liquidazione in aggiunta al danno biologico, a fronte della rigorosa prova del patimento di una lesione in termini di sofferenza e turbamento, da ritenersi compiuta anche per il tramite di presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”). Avuto riguardo al caso di specie, tenuto conto dell'esito cicatriziale della lesione al ginocchio destro e comunque della dinamica della collisione, violenta al punto tale da far sbalzare il conducente attore sul manto stradale lontano dal proprio motociclo, nonché l'ulteriore intervenuta collisione con il veicolo Fiat Punto, va effettivamente ritenuta provata per presunzioni semplici il patimento di una sofferenza e turbamento legata al fatto occorso e alla malattia fisica che ne è derivata quantificabile nell'aumento del 10% del danno biologico stimato come precede, in ossequio a quanto previsto dall'art. 139 co. 3 Codice delle Assicurazioni
Private.
Il danno non patrimoniale va allora complessivamente quantificato pari ad euro 22.641,25 (euro
15.197,06 di danno biologico permanente, euro 5.385,90 di danno biologico temporaneo ed euro
2.058,29 di danno morale). pagina 5 di 8 La somma che immediatamente precede va devalutata al tempo del sinistro (6.6.2021) e poi su di essa vanno aggiunti rivalutazione ed interessi calcolati anno per anno in ossequio alla sentenza della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712 del 17.2.1995 fino alla data della presente sentenza (ultimo aggiornamento Istat disponibile risale al 28.2.2025): si ottiene la somma finale pari ad euro 24.663,48.
A questo punto va scomputato il concorso di colpa del danneggiante accertato e quantificato pari al
70%, sicché la somma abbattuta di tale importo giunge al risultato finale di euro 7.399,04.
Nessun aumento a titolo di personalizzazione è invece dovuto, avendo l'ausiliario altresì messo in luce che i postumi nemmeno hanno inciso sulla sfera relativa alla vita dinamico-relazionale del danneggiato
(cfr. relazione dott.ssa p. 9). Ad ogni modo, va evidenziato che non risultano comprovate in Per_3 giudizio circostanze a carattere anomalo od eccezionale suscettibili di apprezzamento in tal senso.
Quanto al danno patrimoniale di tipo emergente legato alle cure mediche intraprese, la dott.ssa Per_3 ha invece stimato congrue le documentate spese di euro 516,80 per ticket sanitari relativi a cure, di euro
210,83 per acquisto farmaci ed euro 72,00 per acquisto calzatura idonea.
La spesa relativa alla perizia medico legale di parte di euro 600,00 oltre Iva è stata reputata congrua, ma ella ne evidenzia il difetto di prova del relativo pagamento sicché, a fronte della contestazione svolta dalla convenuta in punto di quantum debeatur, assente la prova del relativo pagamento in giudizio, la relativa posta di danno non va riconosciuta.
Ciò posto, va allora riconosciuto a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute e reputate congrue la somma complessiva di euro 799,63, che altresì va abbattuta del 70% a fronte dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro. Ne discende una somma residuale pari ad euro 239,88 che va riconosciuta come dovuta all'attualità non essendo stati prodotti i relativi giustificativi di spesa, pur evidentemente mostrati al c.t.u. in sede peritale, ciò che non consente di operare la devalutazione della cifra al tempo degli esborsi e poi la rivalutazione con interessi anno per anno come già indicato.
Dalla somma data dal danno non patrimoniale biologico (euro 7.399,04) ed il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute (euro 239,88) va poi detratto l'acconto di euro 4.644,00 trattenuto dall'attore, acconto che viene scomputato direttamente dal risultato finale non essendo stata né indicata né provata dalle parti la data corrispondente al relativo pagamento ed incasso. L'importo risarcitorio dovuto per il danno non patrimoniale e patrimoniale patito ammonta allora ad euro 2.994,92.
Vanno poi svolte le seguenti considerazioni avuto riguardo alle ulteriori poste di danno lamentate dall'attore.
L'ausiliario ha accertato che le lesioni fisiche patite non hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, con la conseguenza che nessun danno da cenestesi lavorativa o da contrazione reddituale va riconosciuto, per insussistenza del relativo nesso di causa tra danno evento (lesioni fisiche) e danno conseguenza (danno patrimoniale ovvero non patrimoniale da cenestesi lavorativa), in applicazione del principio sancito dall'art. 1223 c.c.. pagina 6 di 8 Nulla va riconosciuto nemmeno in relazione alle lamentate spese sostenute per gli spostamenti eseguiti al fine di ricevere cure, tenuto conto che nonostante la produzione di una tabella scritta riepilogativa dei medesimi (cfr. doc. 9 attore, in allegato alla seconda memoria istruttoria) la circostanza non può dirsi per ciò solo debitamente provata in giudizio.
Va poi esaminata la richiesta di liquidazione del danno emergente data dagli onorari legali per la fase stragiudiziale quantificata per euro 610,00.
Anzitutto va osservato che ha già liquidato una somma pari ad euro 200,00 a titolo Controparte_1 di ristoro di detta posta di danno.
Ad ogni modo, avuto riguardo al presente giudizio, ne va evidenziata l'assenza di prova in punto di attività stragiudiziale espletata, ritenendosi all'uopo insufficiente la sola produzione delle due missive datate 13.1.2022 e 1.2.2023 a firma dello inoltrate alla compagnia Controparte_7 assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento del danno in nome e per conto dell'attore danneggiato
(cfr. docc. 3 e 4 attore). Ugualmente va ritenuto quanto alla missiva inoltrata dal difensore avv. Palisi in data 19.7.2023 di invito alla negoziazione assistita a (cfr. doc. 9 attore). Non solo. Controparte_1
Va messo in luce che non è stato documentato il relativo giustificativo di spesa e da ultimo che, a fronte della specifica dinamica del sinistro occorso, operando una prognosi ex ante sull'utilità della citata spesa, si deve concludere in senso negativo, atteso che era ben prevedibile per il danneggiato che solo attraverso l'instaurazione del presente giudizio si sarebbe completamente definita la materia del contendere, considerato che la non adeguata velocità del motociclista è sempre stata circostanza pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per
l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio”).
In conclusione, ha diritto ad un risarcimento del danno complessivamente pari ad euro 2.994,92 Pt_1 che va posto a carico di tutti i convenuti in solido tra loro.
3. La regolamentazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione relativo al quantum oggetto di condanna, importi medi per tutte le fasi del giudizio in quanto non sussistono ragioni per discostarsene, come indicato in dispositivo. Stessa sorte per le spese di consulenza tecnica d'ufficio medica e di c.t.p. documentate (dott. per euro 1.098,00). Con distrazione a favore del Per_1 procuratore di parte attrice antistatario. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3736/2023, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità prevalente al 70% di e la responsabilità Parte_1 minoritaria di al 30% nella causazione del sinistro occorso in Longare in data Controparte_2
6.6.2021 tra il motociclo Yamaha targato DE3144 condotto dal primo e l'autovettura BMW targata
EP015SD condotta dalla seconda.
2. NA e al pagamento di euro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2.944,92 in favore di a titolo di risarcimento del danno. Oltre interessi legali dalla data Parte_1 della sentenza al saldo.
3. NA e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice avv. Massimo Palisi, che quantifica in euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed euro 264,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio (dott.ssa e di c.t.p. (dott. Per_3 di euro 1.098,00) a carico di e . Per_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 24 marzo 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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