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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2022/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II seIOne civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 12.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 2022/2022 promossa da:
, in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_1 Persona_2
in proprio e quale erede di
[...] Persona_1
, in proprio e quale erede di CP_2 Persona_3
in proprio e quale erede di
[...] Persona_4
in proprio e quale erede di
[...] Persona_1
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su CP_3 Persona_2
Avv.ti IO NI e RI CC
Appellanti nei confronti di:
CP_4
Avv.ti Rosa Maria Anna Fiandaca ed Emanuel Foschi
Appellato
già Controparte_5 Controparte_6
Avv. Gianni Frisoni
Appellata
Controparte_7
CP_8 pagina 1 di 25 Appellati contumaci alla quale è riunita la causa n. r.g. 2039/2022 promossa da:
CP_4
Avv.ti Rosa Maria Anna Fiandaca e Emanuel Foschi
Appellante nei confronti di:
, in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_1 Persona_2
in proprio e quale erede di Persona_2 Persona_1
, in proprio e quale erede di CP_2 Persona_3
in proprio e quale erede di
[...] Persona_4
in proprio e quale erede di
[...] Controparte_9
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su
[...] Persona_2
Avv.ti IO NI e RI CC
Appellati
già Controparte_5 Controparte_6
Avv. Gianni Frisoni
Appellata
Controparte_10
[...]
Appellati contumaci
Fatti di causa
rispettivamente genitori e sorella di (nel CP_4 Parte_1 Controparte_1 Persona_5 prosieguo solo “il ), nonché e e CP_1 Persona_2 Persona_1 Persona_3 CP_2
i primi due nonni e gli altri zii materni del nonché e Persona_4 CP_1 Controparte_1 CP_3
quali esercenti la responsabilità genitoriale su IP ex sorore del
[...] Persona_2 CP_1 convenivano avanti al Tribunale di Forlì (di seguito, per brevità, “lo ), Controparte_7 CP_7
e la (di seguito, la CP_8 Controparte_6 [...]
) esponendo che: CP_6
- il 10.10.2013 alle ore 17.45 circa lo alla guida del motociclo Aprilia tg. BD90720 di CP_7
proprietà di su cui il viaggiava come trasportato, indossando il casco, CP_8 CP_1 percorreva la strada provinciale n. 62 quando, giunto all'altezza del muro di cinta del civico n. 1005, in pagina 2 di 25 uscita da una semi-curva a visuale libera, a causa della elevata velocità, perdeva il controllo del mezzo che deviava verso destra fino a sfregare per circa 34 metri il muro di cinta del predetto civico e terminava la propria corsa impattando contro il palo della illuminaIOne pubblica;
- il colpito dal palo, riportava gravissime lesioni che ne determinavano il decesso per CP_1
politrauma con interessamento fratturativo cranico-encefalico, del rachide cervicale e toracico;
- sul posto interveniva la Legione Carabinieri Emilia-Romagna, StaIOne di BE, che provvedeva alla redaIOne del relativo verbale;
- il procedimento penale a carico dello si concludeva con sentenza di applicaIOne della pena CP_7
concordata;
- gli attori inoltravano richiesta di risarcimento danni nei confronti della e Controparte_6 inoltravano l'invito alla stipulaIOne di negoziaIOne assistita alle parti convenute;
- il 27.4.2015 corrispondeva, mediante bonifico, in favore di Controparte_6 CP_4
e la somma totale di € 450.000 (di cui € 190.000 in favore di ciascuno Controparte_1 Parte_1
dei genitori, € 65.000 in favore della sorella e € 5.000 per spese).
Tutti gli attori domandavano iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a titolo di danno morale per la perdita del rapporto parentale e di danno esistenziale. I genitori e la sorella del domandavano, iure proprio, anche il risarcimento del danno biologico psichico sofferto, CP_1
comprensivo di personalizzaIOne, e i danni patrimoniali patiti sub specie di danno emergente consistente nelle spese sostenute a seguito del decesso del loro congiunto e il padre domandava il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante patito in conseguenza della morte del figlio;
a titolo ereditario, domandavano il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita sofferto dal loro congiunto.
Si costituiva la contestando nell'an e nel quantum le avversarie pretese. Controparte_6
Eccepiva la corresponsabilità della vittima ex art. 1227 c.c. nella determinaIOne del danno avendo il
“indubbiamente percepito lo stato di alteraIOne alcolica e la conseguente inabilità alla guida CP_1 del (p. 5 comparsa di costituIOne) e non avendo egli regolarmente allacciato il casco. CP_7
Escludeva la risarcibilità del danno tanatologico in ragione dell'immediato decesso del ed CP_1 eccepiva la carenza di prova e l'esorbitante quantificaIOne delle ulteriori voci di danno pretese.
Dichiarata la contumacia di e la causa veniva istruita mediante Controparte_7 CP_8 prova testimoniale. Indi, l'8.9.2020, nelle more dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., si costituivano per due nuovi difensori, in sostituIOne dei precedenti. Con ordinanza del 9.10.2020 la causa CP_4 veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU medico-legale sulle persone di CP_4
e affidata al dott. Parte_1 Controparte_1 Persona_6
pagina 3 di 25 Con la sentenza n. 470/2022, il Tribunale di Forlì accoglieva parzialmente le domande attoree.
Il Tribunale osservava che la dinamica del sinistro descritta dagli attori trovava pieno riscontro nel rapporto dei Carabinieri di BE che accertava che: “Il giorno 10.10.2013 alle ore 17.45 circa, alla guida del motociclo Aprilia tg. BD90720 di colore azzurro e bianco, sul Controparte_7
quale come passeggero era trasportato il giovane percorreva la strada provinciale Persona_5
n. 62 che nel tratto del centro abitato di BE assume la denominaIOne di via Montanari, con direIOne di marcia Gatteo-BE. Giunto all'altezza del muro di cinta del civico 1005, in uscita da una semi-curva, destrorsa a visuale libera, a causa della fortissima velocità e Controparte_7 della probabile alteraIOne psicofisica dovuta all'assunIOne di bevande alcoliche, deviava verso la propria destra fino a sfregare per circa 34 mt. il muro di cinta del predetto civico, rispetto alla sua direIOne di marcia che terminava con l'impatto contro un palo della pubblica illuminaIOne. In tale fase il conducente a seguito dell'urto fra il motociclo da lui condotto ed il palo Controparte_7
della pubblica illuminaIOne, si separava dal veicolo e rovinava in corsia di marcia, mentre il passeggero colpiva col casco il palo della pubblica illuminaIOne e rovinava in Persona_5 corsia di marcia decedendo”.
Il Tribunale riteneva che la circostanza dell'irregolare tenuta del casco protettivo da parte del CP_1 non trovasse riscontro nei documenti in atti. Infatti, nel rapporto dei Carabinieri veniva descritto che “a seguito dell'urto si separava dal veicolo e rovinava in corsia di marcia, mentre il Controparte_7
passeggero colpiva col casco il palo della pubblica illuminaIOne e rovinava in Persona_5 corsia di marcia decedendo” e lo aveva dichiarato che entrambi indossavano il casco (cfr. CP_7
verbale di spontanee dichiaraIOni); la circostanza risultava confermata anche nel parere medico-legale redatto dal dott. e versato in atto dalle parti attrici sub doc. 29. Pertanto, il Tribunale riteneva Per_7 che l'ecceIOne sollevata dalla convenuta fosse priva di pregio, in quanto non provata l'irregolare tenuta del casco protettivo da parte della vittima.
In relaIOne all'ecceIOne della di concorso di colpa della vittima nel fatto Controparte_6
lesivo, per aver preso posto sul motociclo condotto da un soggetto in palese stato di alteraIOni psico- fisica, il Tribunale riteneva che lo stato di alteraIOne psico-fisica del conducente del motociclo non risultasse adeguatamente provato “in quanto l'unico riscontro all'interno del rapporto dei Carabinieri di BE sullo stato fisico di è riconnesso al rifiuto dello stesso di sottoporsi Controparte_7 ai test tossicologici” mentre “non si rinvengono per il resto riscontri in ordine alla manifestaIOne di effetti dovuti all'alcool in forma percepibile dall'esterno (cfr. doc. 5 e 16 di parte convenuta)”.
Il Tribunale riteneva ampiamente provata la forte velocità di guida tenuta dal conducente, sulla scorta delle sommarie informaIOni rese da e Testimone_1 Testimone_2 Persona_8
pagina 4 di 25 Secondo il Tribunale, l'esposiIOne volontaria al rischio da parte del trasportato che Testimone_3 volontariamente era salito a bordo del veicolo “non rileva fino al punto di rendere inoperante la presunIOne di responsabilità in capo al conducente di cui all'art. 2054 co. 1° c.c., ma nel senso di ridurre proporIOnalmente l'area di responsabilità del danneggiante” in quanto antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento. Precisando che l'accettaIOne consapevole del rischio da parte del avesse realizzato un antecedente causale non del fatto dannoso complessivo, ovvero del CP_1 sinistro, ma dell'evento realizzatosi a suo carico, il Tribunale quantificava nella misura del 30% il concorso colposo a lui attribuibile osservando che “il comportamento del trasportato si pone all'iniIO della sequela eIOlogica, che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, ovvero la morte, in quanto egli ha consapevolmente scelto di salire a bordo del motociclo, condotto a forte velocità, esponendosi volontariamente al rischio della propria incolumità e permanendo a bordo dello stesso, in violaIOne di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale”.
Venendo alla liquidaIOne dei danni, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis da perdita della vita proposta da e CP_4 Parte_1 CP_1 atteso che “nel caso in esame la vittima è morta immediatamente, dopo aver
[...] Persona_5
impattato contro il palo della pubblica illuminaIOne, in conseguenza della forte velocità del motociclo
a bordo del quale stava circolando insieme a , come confermato dalla Controparte_7
documentaIOne in atti (cfr. doc. 16 di parte convenuta, relaIOne dei Carabinieri di BE: “il conducente a seguito dell'urto fra il motociclo da lui condotto e il palo della Controparte_7
pubblica illuminaIOne, si separava dal veicolo e rovinava in corsia di marcia, mentre il passeggero
colpiva col casco il palo della pubblica illuminaIOne e rovinava in corsia di marcia Persona_5 decedendo”; doc. 29 di parte attrice, parere del c.t.p. dott. «Pur non essendo stata eseguita Per_7 un'autopsia direi che risulta assai verosimile che il decesso “sul colpo” sia conseguente alle lesioni cranio encefaliche e soprattutto a quello cervicomidollari»)”.
In relaIOne al danno biologico psico-fisico medicalmente accertabile allegato dagli attori, il Tribunale riteneva che fosse accertato solo nei confronti della sorella e della madre della vittima, rispettivamente nella misura del 10% e del 6%, come accertato dal CTU che aveva ritenuto: “affetta da Controparte_1 disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di grado medio, nella misura del 10%.
Presenza di un danno esistenziale”; “affetta da disturbo dell'adattamento con ansia e Parte_1 umore depresso misti di grado lieve, nella misura del 6%. Presenza di un danno esistenziale”;
[...]
“affetto da condiIOne psicopatologica caratterizzata da tratti di personalità patologici e area CP_4
cognitiva deficitaria, preesistente al gravissimo fatto della morte del figlio Non si rileva la Per_5
relaIOne oggettiva con il fatto per cui si procede e ciò consente di affermare che non è rilevabile il
pagina 5 di 25 nesso di causalità. Di conseguenza il disturbo dell'adattamento probabilmente verificatosi nell'imminenza, è attualmente in remissione e si rilevano, allo stato attuale, unicamente sintomi del deficit psichico preesistente. Danno esistenziale da escludersi”.
In applicaIOne delle Tabelle di Milano dell'anno 2021, il Tribunale liquidava a tale titolo la somma di
€ 18.993 in favore di (anni 32 alla data del sinistro) e la somma di € 7.516 in favore di Controparte_1
(anni 49 alla data del sinistro). Parte_1
Il Tribunale escludeva invece il risarcimento del danno esistenziale perché “come statuito dalla
CassaIOne, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, in quanto il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne rappresenta una componente intrinseca (cfr. Cass. nn. 238/2017 e 30997/2018)”.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale allegato dai genitori, conviventi con il congiunto, e dalla sorella, il Tribunale osservava che “la prova della sofferenza nonché degli sconvolgimenti di vita
e delle abitudini familiari subiti può dirsi raggiunta anche mediante il ricorso a presunIOni semplici
(Cass. nn. 7844/2011 e 29784/2018)” e che “a fronte dell'incontestata sussistenza dello stretto legame di parentela e della provata convivenza preme specificare che sarebbe stato onere di parte convenuta dedurre e provare l'esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed i superstiti”. Proseguiva osservando che “posto che nel caso di specie sono stati accertati la condotta illecita tenuta dal convenuto ed il Controparte_7
concorso colposo nella misura del 30% attribuibile alla vittima riconosciuto e provato Persona_5
il legame familiare degli attori , e con la vittima del CP_4 Parte_1 Controparte_1
sinistro stradale, si configura un danno da perdita parentale da ridurre nella misura del 30% in ragione della citata condotta colposa attribuibile a . In applicaIOne della Tabelle di Persona_5
Roma per l'anno 2019 e senza apportare alcun correttivo “quanto al profilo dell'intensità e della consistenza del rapporto affettivo ritenendo che esso, alla luce delle allegaIOni di parte attrice, sia pienamente rappresentato dal punto variabile adottato per il calcolo”, il Tribunale liquidava la somma di € 313.814,40 a favore di con la riduIOne del 30%, in virtù del concorso colposo della CP_4 vittima, per un totale di € 219.670,08; la somma di € 313.814,40 a favore di con la Parte_1 riduIOne del 30%, per un totale di € 219.670,08; la somma di € 156.907,20 a favore di Controparte_1 con la riduIOne del 30%, per un totale di € 109.835,04.
In merito al danno da perdita del rapporto parentale in favore allegato dai nonni materni, dagli zii materni nonché del IP ex sorore della vittima, il Tribunale osservava che “anche il legame
pagina 6 di 25 parentale fra NO e IP, ovvero fra IO e IP, consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudiIO non patrimoniale in conseguenza della morte del primo, dovuto alla perdita della relaIOne con una figura di riferimento e dei conseguenti rapporti di affetto e di solidarietà familiare, ciò anche in assenza di un rapporto di convivenza. Tuttavia, viene fatta salva la necessità di prendere in consideraIOne l'effettività e la consistenza della relaIOne parentale ai fini della liquidaIOne del danno (cfr. Cass. n° 29332/2017)”. In relaIOne alla fattispecie in esame, il Tribunale osservava che “i nonni materni e , gli zii materni e Persona_2 Persona_1 Persona_3 CP_2
ed il IP non hanno provato in concreto l'esistenza di rapporti Persona_4 Persona_2
costanti e di reciproco affetto con il familiare defunto. In particolare, pur ritenendo presunto il legame parentale sussistente tra IP e NO, ovvero tra IP e IO, nonché l'irrilevanza della convivenza fra gli stessi, gli attori non hanno provato l'esistenza di rapporti affettivi e di solidarietà familiare, tali da comportare un danno conseguente alla perdita di una figura di riferimento” atteso che “dalla documentaIOne in atti non sono emersi elementi volti a far ritenere l'effettiva sussistenza di una frequentaIOne assidua con il defunto, né altro significativo indice del rapporto e della conseguente incidenza della perdita”. Tenuto conto che, in assenza di convivenza, “non è emersa l'esistenza di una relaIOne forte nell'ambito del contesto familiare né di un concreto e valido supporto morale”, il
Tribunale riteneva che tali soggetti non avessero dimostrato di aver subito un danno in conseguenza della perdita del loro familiare e rigettava le loro domande.
Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di danno emergente in favore di per € 217 per spese funerarie ed € 1.555 per spese mediche (cfr. CP_4 doc. 15 di parte attrice); in favore di per € 4.309,58 per spese funerarie ed € 1.052 per Parte_1
spese mediche (cfr. doc. 16 di parte attrice) oltre alle spese per CTU per € 407,30 (cfr. doc. 39 di parte attrice) e di CTP per € 302 (cfr. doc. 37 di parte attrice); in favore di per € 2.319,30 per Controparte_1
spese mediche (cfr. doc. 17, 32, 35, 36 e 38, compreso il rimborso per CTU e CTP).
Quanto al preteso risarcimento del lucro cessante, il Tribunale osservava che “nella specie, gli elementi forniti non sono sufficienti a dimostrare che , padre del defunto avrebbe CP_4 Persona_5
avuto bisogno della prestaIOne del figlio né che questi avrebbe contribuito – ed in quale misura – alle esigenze della famiglia, avendo instaurato il rapporto di lavoro solo nel settembre 2013, mentre il decesso avveniva in data 10.10.2013 (cfr. doc. 18 di parte attrice)” e dunque rigettava la domanda proposta dal padre della vittima.
Pertanto, il danno risarcibile in favore degli attori ammontava a: € 221.442,08 in favore di
[...]
di cui € 219.670,08 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.772 a titolo di danno CP_4 patrimoniale;
€ 233.256,96 in favore di di cui € 227.186,08 a titolo di danno non Parte_1
pagina 7 di 25 patrimoniale ed € 6.070,88 a titolo di danno patrimoniale;
€ 131.147,34 in favore di di Controparte_1 cui € 128.828,04 a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.319,30 a titolo di danno patrimoniale.
Il Tribunale osservava che «considerando che, come precisato dalle parti negli atti introduttivi, è già stato corrisposto agli attori , e da parte di CP_4 Parte_1 Controparte_1 [...] un acconto di € 450.000,00 (somma variamente ripartita Controparte_11 tra gli attori e segnatamente: € 190.000,00 a , € 190.000,00 a ed € CP_4 Parte_1
65.000 a , oltre ad € 5.000,00 per rimborso spese versate dalla compagnia assicurativa), Controparte_1
occorre decurtare dalle somme dovute a titolo di risarcimento le somme percepite a titolo di acconto, procedendo con le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono:
“nelle obbligaIOni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidaIOne del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificaIOne definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuaIOne di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detraIOne dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidaIOne definitiva” (cfr. Cass. n° 25817/2017)». Precisava che il tasso di interesse da applicare era quello legale, che sulla somma netta ottenuta erano dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo e che le somme sopra quantificate erano state determinate
“al valore attuale della moneta per quanto attiene il danno non patrimoniale e al momento dell'esborso per quanto riguarda le spese”.
Indi, rigettate le domande di , Persona_2 Persona_1 CP_2 Persona_3 Per_4
e condannava i convenuti, in solido tra loro, a pagare a
[...] Persona_2 CP_4 Pt_1
e la somma residua dalla detraIOne dell'importo già corrisposto da
[...] Controparte_1 [...]
oltre interessi nei termini sopra indicati. CP_6
Indi, poneva le spese di lite a favore degli attori ed a carico dei convenuti secondo il principio della soccombenza. Precisava che “la liquidaIOne delle spese avviene facendo riferimento al D.M. n°
55/2014, con applicaIOne dei valori medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudiIO (lo scaglione di riferimento è quello da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, in quanto relativo al decisum e non già al disputatum: cfr. art. 5 co. 1° D.M. n° 55/2014 nonché Cass. sez. un. n°
19014/2007, Cass. n° 3996/2010 e Cass. n° 226/2011), non essendo emerse ragioni per doversi
pagina 8 di 25 discostare dal valore medio di riferimento”. Pertanto, condannava i convenuti in solido tra loro a pagare “all'attore le spese di lite del presente giudiIO, liquidate in € 7.804,00 per CP_4
compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, disponendo la distraIOne delle suddette spese in favore dei difensori di parte attrice avv. Rosa Maria Anna Fiandaca e avv. Emanuel Foschi, dichiaratasi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” e “alle attrici e le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudiIO, liquidate in € 20.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed
i.v.a. come per legge”.
Infine, poneva le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in quanto soccombenti.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 Controparte_1 Persona_2 Per_1
e nonché e
[...] Persona_3 CP_2 Persona_4 Controparte_1 CP_3
quali esercenti la responsabilità genitoriale su affidandolo a cinque motivi di gravame, Persona_2
cui resisteva la Controparte_6
Proponeva altresì appello avverso la sentenza, con separato atto, affidandolo a cinque CP_4
motivi di gravame cui resisteva la nel giudiIO così radicato, si costituivano Controparte_6
e e Parte_1 Controparte_1 Persona_2 Persona_1 Persona_3 CP_2
nonché e quali esercenti la responsabilità genitoriale Persona_4 Controparte_1 CP_3
su Persona_2
Disposta la riunione delle due cause e dichiarata la contumacia di e di CP_8 CP_7
la Corte rigettava le istanze istruttorie formulate dagli appellanti e la richiesta di acquisiIOne
[...] dei fascicoli del procedimento penale a carico di Nelle more dell'udienza di Controparte_7
precisaIOne delle conclusioni, si costituivano in giudiIO, quali eredi di il di lei Persona_1
marito e i figli . Persona_2 Parte_1 Persona_3 CP_2
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnaIOne alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello di e Parte_1 Controparte_1 Persona_2 Persona_3 CP_2 Per_4
anche quali eredi di nonché di e quali
[...] Persona_1 Controparte_1 CP_3
esercenti la responsabilità genitoriale su censura la sentenza per i seguenti motivi di cui Persona_2
si riportano anche i titoli:
1) Erra il giudice nella parte in cui attribuisce un concorso di colpa in capo al danneggiato. Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere il concorso di colpa del danneggiato nonostante il fosse salito su una moto omologata per il trasporto di due persone CP_1
e avesse indossato correttamente il casco, il non conoscesse lo e non fosse dimostrato CP_1 CP_7
pagina 9 di 25 lo stato di alteraIOne psicofisica del conducente e non potendosi rimproverare al di non essere CP_1
sceso dal veicolo già lanciato a forte velocità. Gli appellanti evidenziano altresì che il richiamo alla sentenza n. 11698/2014 della Corte di CassaIOne non è pertinente, in quanto attiene ad una fattispecie diversa, ossia quella della morte del trasportato che volontariamente partecipa a una gara automobilistica clandestina. Gli appellanti ritengono che il non abbia assunto alcun rischio CP_1
anormale, ma solo quello normale della circolaIOne stradale;
2) Erra il giudice a pag 22, 23 nella parte in cui non riconosce il risarcimento da perdita parentale a favore dei nonni materni, degli zii materni e del IP della vittima. Gli appellanti affermano che la prova del legame tra il defunto e i nonni materni, gli zii materni e il IP ex sorore è offerta dalle fotografie versate in atti (doc. da 19 a 28) e dalle dichiaraIOni rese dalla teste cugina del Tes_4
figlia di , sui capitoli 15, 21 e 23 della memoria attorea ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. CP_1 CP_2
Allegano l'esistenza di un contesto familiare molto unito, data anche la minima distanza tra le rispettive abitaIOni ed insistono per l'ammissione dei mezzi di prova;
3)Erra il giudice nel non riconoscere alla madre e sorella del defunto la Persona_5
personalizzaIOne del danno biologico sofferto iure proprio a pagina 18 della sentenza. Gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento dell'aumento della quantificaIOne del danno biologico a titolo di personalizzaIOne in favore della madre e della sorella del Quanto a CP_1 Parte_1 rappresentano che “la morte del giovane figlio è da considerarsi la esclusiva causa che ha determinato lo sconvolgimento dell'integrità psico-fisica della stessa (Doc. 13 e Doc. 10 allegati alla citaIOne) e non l'evoluIOne di una patologia preesistente” (p. 13 atto di appello), come confermato dal CTU.
Riguardo a rappresentano che “evidenzia un vero e proprio disturbo depressivo, Controparte_1
caratterizzato da quotidiano umore depresso, sensi di colpa, incubi, difficoltà di addormentamento, scarsa concentraIOne, mancanza di appetito, perdita di qualsiasi interesse” (p. 14 atto di appello).
Domandano, pertanto, che la Corte liquidi il risarcimento dovuto a titolo di danno biologico comprensivo di adeguata personalizzaIOne nella somma di € 15.000 in favore di e Parte_1 nella somma di € 37.767 in favore di Controparte_1
4)Erra il giudice nella parte in cui non riconosce un risarcimento da lucro cessante in capo al danno patrimoniale sofferto dalla madre . Gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia Parte_1
esaminato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante formulata da Pt_1 in sede di precisaIOne delle conclusioni per la misura del 50% (pari a € 45.000) di quanto
[...] richiesto in atto di citaIOne da (€ 90.000), considerato che la richiesta formulata da CP_4 quest'ultimo era “una richiesta della famiglia” (p. 14 atto di appello) e che i due avevano divorziato il
22.12.2020. Rappresentano poi che “contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure
pagina 10 di 25 avevano dato prova del lavoro svolto dal signor che pur se giovane aveva già Persona_5 un'occupaIOne lavorativa” e che “erano state capitolate delle prove al riguardo del futuro del ragazzo in ambito lavorativo ed al fatto che il medesimo aiutasse la famiglia economicamente” (p. 15 atto di appello); prove per la cui ammissione gli appellanti insistono. Rappresentano altresì che “con il divorIO dei genitori del 2020, se fosse stato ancora vivo, visto i rapporti che aveva con la Per_5
madre, sarebbe andato sicuramente a vivere insieme a lei provvedendo magari ad aiutarla visto che la stessa ha un lavoro di operaia e attualmente vive ospite della figlia ” (p. 15 cit.); CP_1
5) Erra il giudice a pag. 26 nella parte in cui non riconosce nelle spese legali alle parti attrici (madre
e sorella del de cuius) il compenso per la fase decisoria, né il compenso aggiuntivo per l'assistenza a più parti. Gli appellanti lamentano che nella liquidaIOne delle spese di lite il Tribunale abbia omesso di liquidare in loro favore i compensi dovuti per la fase decisoria, liquidando solo la somma di €
20.000, corrispondente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria con applicaIOne dei valori medi per lo scaglione da 520.000 a 1.000.000.
L'appello di censura la sentenza per i seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli: CP_4
1) Erronea applicaIOne del concorso di colpa in capo a ai sensi degli artt. 1227 e Persona_5
2054, comma 1, c.c. e manifesta illogicità della sentenza. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il passeggero sarebbe quindi corresponsabile dei danni che potrebbe subire a cagione del trasporto, solo per il fatto di averlo accettato” (p. 8 atto di appello); principio questo che, secondo l'appellante, non è condivisibile perché non conforme né alla normativa né ai principi giurisprudenziali richiamati dal medesimo Tribunale. Secondo il Tribunale “non esistono elementi tali da sostenere che avrebbe potuto avere il sentore di un rischio superiore al Persona_5 normale nell'accettare il passaggio dallo così come è impensabile che, a fronte dell'elevata CP_7
velocità di marcia tenuta dal predetto, questi, accortosi del pericolo, potesse decidere in un qualsiasi momento di scendere dal veicolo in corsa o di tenere una diversa condotta, né peraltro, è stata assunta in causa prova che possa dimostrare il contrario” (p. 11 atto di appello); di tal ché chiede che la responsabilità del sinistro sia attribuita interamente al conducente;
2) Erronea quantificaIOne del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale patito da CP_4
– applicaIOne delle tabelle romane senza la corretta attualizzaIOne del danno. L'appellante
[...]
censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in applicaIOne delle tabelle del Tribunale di Roma del 2019 affermando poi che “le somme sopra quantificate sono state determinate al valore attuale della moneta per quanto attiene il danno non patrimoniale…”, nonostante la mancata adoIOne di disposiIOni sull'applicaIOne alla predetta somma pagina 11 di 25 della dovuta rivalutaIOne monetaria per gli anni decorrenti dal 2019 al 2022. L'appellante precisa che, dopo il deposito della sentenza, la gli ha corrisposto, oltre a quanto liquidato Controparte_6 nell'impugnata sentenza, anche la rivalutaIOne monetaria per le tre annualità.
Insiste, dunque, per l'integrale liquidaIOne del danno da perdita del rapporto parentale quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di gravame;
3) Erronea mancata liquidaIOne del danno psico-biologico in capo a - omessa CP_4
pronuncia in merito alle censure alla ctu del dott. ed alla richiesta di sua Persona_6 rinnovaIOne. L'appellante afferma che “il Giudice a pag. 17 della sentenza, acriticamente riporta le conclusioni cui era pervenuto il CTU riguardo al , rigettando la domanda, senza motivare CP_4
e senza neppure prendere in esame le doglianze alla consulenza, mosse per il tramite del CTP del
Prof. ” (p. 18 atto di appello), a cui anche il CTU aveva replicato in maniera generica. CP_1 Per_9
L'appellante ritiene che la CTU svolta sia affetta da vizi logico-giuridici e denoti un'indagine superficiale, contraddittoria e carente da un punto di vista scientifico: infatti, il CTU esclude il danno biologico di natura psichica sulla scorta di un'unica visita “condotta superficialmente in occasione del primo ed unico incontro con lo stesso, senza che in realtà sia mai stata svolta una compiuta osservaIOne psichiatrica e, peraltro, in assenza di somministraIOne di test valutativi-diagnostici, avendo egli utilizzato quelli somministrati da altro professionista, ovvero dalla Dott.ssa (cfr. Per_10
doc.10), nel lontano 2015, quando il peraltro era sottoposto ad una terapia farmacologica, CP_1 come provato in atti;
limite questo che non rende giustizia all'odierno appellante” (p. 19 atto di appello). L'appellante rappresenta di aver documentato il danno patito mediante la produIOne di consulenza psicologica redatta dal Prof. corredata da test valutativo-diagnostici, coevi Persona_11 all'iniIO del processo (documenti versati in atti sub doc. 12 e 10). L'appellante insiste per il rinnovo della CTU o in subordine per la chiamata a chiarimenti del consulente al fine di “effettuare l'indagine sul mediante una compiuta osservaIOne psichiatrica e la somministraIOne di test aggiornati e CP_1 tramite l'eventuale acquisiIOne, ove ritenuto necessario, di quanto occorrente per l'espletamento del mandato ricevuto dall'A.G.” (p. 23 atto di appello);
4) Erronea esclusione del danno da lucro cessante per la perdita del futuro apporto economico da parte del figlio. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia negato il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante nonostante egli avesse adempiuto all'onere di dimostrare il reddito di cui godeva il al momento della morte. Inoltre, la disponibilità del ad apportare utilità CP_1 CP_1
economiche alla famiglia può essere desunta dalla comune esperienza ex art. 115 c.p.c. e nell'atto di citaIOne gli attori avesse allegato come “il povero per quel poco che aveva vissuto, aveva Per_5
contribuito col suo reddito alle spese generali e comuni della famiglia di appartenenza, articolando sul
pagina 12 di 25 punto apposita capitolaIOne istruttoria (capitolo 16, memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) per la cui ammissione si insiste” (p. 25 atto di appello). Quanto alla propria necessità di sostegno economico da parte del figlio, secondo l'appellante si tratta “di circostanza futura e, come tale semplicemente allegabile, ma non dimostrabile” di cui comunque “sono stati acquisiti in causa tutti gli elementi che avrebbero consentito al Giudice di prime cure di valutarne prognosticamente e probabilisticamente i presupposti, primo fra tutti lo stato patologico cronico da cui risultava e risulta ancora affetto
l'appellante, stato questo constatato anche dal CTU” (p. 25 atto di appello);
5) Omessa integrale liquidaIOne dei compensi di lite ed omessa motivaIOne sul punto. L'appellante rappresenta che a seguito della costituIOne dei nuovi difensori avvenuta con comparsa in data 7.9.2020 la sua difesa si separava da quella degli altri attori. Lamenta che “il Giudice di prime cure nel procedere alla liquidaIOne dei compensi a favore delle due separate difese, in sostanza, limita la liquidaIOne degli stessi alla sola attività della fase conclusionale, omettendo invece di liquidare quella relativa alle altre fasi precedenti di studio, introduttiva e istruttoria, dovute anche alla stregua dell'avvenuta rimessione sul ruolo della causa, con conseguente nomina di CTU” (p. 27 atto di appello);
6) Mancata ammissione richieste istruttorie rimaste escluse dal giudiIO di prime cure. L'appellante insiste per il rinnovo della CTU o la chiamata a chiarimenti, affinché vengano ammesse le prove richieste dalla difesa degli attori con la seconda memoria istruttoria e per l'acquisiIOne del fascicolo penale delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì a carico di
Controparte_7
***
Preliminarmente è opportuno chiarire che del tutto prive di fondamento sono le contestaIOni sollevate dalla in ordine alla legittimaIOne ad agire di Controparte_6 Parte_1 Controparte_1
e anche quali eredi di Persona_2 Persona_3 CP_2 Persona_4 Persona_1
deceduta nel corso del presente giudiIO, in quanto in primo grado mai è stata contestata la dedotta circostanza che fosse moglie di e madre degli altri. Persona_1 Persona_2
Preliminarmente è opportuno ribadire che non ricorrono i presupposti per l'acquisiIOne del fascicolo penale, richiesta da con il sesto motivo di gravame, atteso che gli atti delle indagini CP_4
condotte dai Carabinieri risultano versati in atti dalle parti.
Il primo motivo di appello formulato da e il primo motivo di appello formulato dagli altri CP_4 appellanti ammettono un esame congiunto in quanto entrambi censurano l'accertato concorso di colpa del nella causaIOne dell'evento di cui è causa. CP_1
Entrambi i motivi non meritano accoglimento giacché infondati.
pagina 13 di 25 La Corte condivide l'attribuIOne in capo al del concorso di colpa del 30%, anche se con CP_1
motivaIOne diversa, trovando fondamento nella circostanza che il accettò di essere trasportato CP_1
dallo la cui alteraIOne psico-fisica dovuta all'assunIOne di alcool, certamente determinante CP_7
nella causaIOne del sinistro, era conosciuta o quantomeno conoscibile dal trasportato.
Ora, risulta che lo aveva 43 anni al momento del sinistro ed era gravato da precedenti per CP_7
delitti in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio nonché da innumerevoli violaIOni in materia di codice della strada (v. foglio 15 e 16 del rapporto dei Carabinieri sub doc. 1 allegato all'atto di citaIOne di primo grado) e risiedeva a BE mentre il aveva 18 anni e CP_1
risiedeva nel vicino comune di Gatteo;
data la vicinanza delle località e la loro dimensione paesana, è senz'altro credibile lo quando riferì i Carabinieri che i due si conoscessero “di vista” (verbale CP_7
di spontanee dichiaraIOni all. 4 al rapporto dei Carabinieri cit.).
Risulta dagli accertamenti compiuti dai militi, che il giorno del sinistro (10.10.2013) in un orario compreso tra le 15.00 e le 16.30, lo consumò un bicchiere di sambuca presso il Bar dello CP_7
Sport di BE (v. verbale di sommarie informaIOni rese da all. 15 al Testimone_5
rapporto dei Carabinieri cit.); alle 16.42 lo e il entrarono nel Bar Europa di Gatteo CP_7 CP_1 dove insieme consumarono una birra per poi lasciare il locale, terminata la consumaIOne, Pt_2 appena due minuti dopo, come emerso dall'esame delle immagini della video sorveglianza fornite dal gestore del suddetto bar (v. verbale di annotaIOne di serviIO sub doc. 14 fasc. nonché CP_6
verbale di sommarie informaIOni rese da all. 7 al rapporto dei Carabinieri cit.); Testimone_6
insieme si recarono verso le 17.00 al bar “America” di Gatteo e lì consumarono due birre “Ceres”, rimanendo nel dehors del bar per circa mezz'ora/quaranta minuti. Quindi, i due salirono in sella al motociclo condotto dallo e partirono a forte velocità (v. verbale di sommarie informaIOni CP_7
rese da all. 5 al rapporto dei Carabinieri cit.). Testimone_7
Lasciato il Bar America, i due percorsero in sella al motociclo solo 3,5 km in direIOne BE prima dell'impatto con il muro di cinta del civico n. 1005 della via Montanari di BE (la strada provinciale assume tale denominaIOne nel tratto del centro abitato di BE).
È accertato che, in questo breve tratto di strada, lo mantenne una velocità elevata, anche nel CP_7
percorrere un passaggio pedonale rialzato lì presente, impennò su una ruota e effettuò sorpassi pericolosi (v. verbale di sommarie informaIOni rilasciate da da e da Testimone_1 Testimone_3
, rispettivamente all. 12, 6 e 36 al rapporto dei Carabinieri cit.). Controparte_12
Giunto all'altezza del predetto muro di cinta, in uscita da una semi-curva destrorsa a visuale libera, lo deviò verso la propria destra fino a sfregare per circa 34 metri per poi impattare contro un CP_7
pagina 14 di 25 palo della illuminaIOne pubblica;
qui lo rovinò in corsia di marcia mentre il colpì il CP_7 CP_1
palo, decedendo;
il motociclo proseguì la sua corsa per arrestarsi più avanti.
Ora, da tali circostanze, minuIOsamente riferite dai testi ed accertate dai Carabinieri, si evince che lo si mise alla guida del veicolo versando in uno stato di alteraIOne psico-fisica, dovuta CP_7 all'assunIOne, anche in compagnia al di bevande alcoliche in un breve lasso di tempo e tale CP_1
stato lo indusse a tenere la guida altamente pericolosa descritta dai testi o comunque gli impedì di evitare la perdita di controllo del mezzo.
Depongono in questo senso le seguenti circostanze: a quanto consta, lo bevve – senza CP_7
consumare cibo – prima un bicchiere di sambuca e poi, in presenza del Polizzi, una birra Ceres e metà birra prima di salire a bordo del motociclo;
il sinistro si verificò su strada asfaltata senza Pt_2
anomalie, asciutta e rettilinea in uscita da una semicurva a visuale libera;
non è emerso alcun altro elemento che giustifichi la perdita di controllo del motociclo, atteso che quanto riferito dallo CP_7
(un'auto in senso di marcia contrario avrebbe urtato contro lo specchietto del motociclo) è rimasto privo di qualsivoglia riscontro;
lo rifiutò di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico e, CP_7
a quanto consta, non impugnò la sanIOne elevatagli per il rifiuto opposto ex art. 186 c. 7 e comma 2 lett. c del C.d.S. (v. verbale di contestaIOne del 12.10.2013 all. 32 al rapporto dei Carabinieri cit.).
Ammesso che il indossasse correttamente il casco protettivo, l'esposiIOne al rischio del CP_1 CP_1 si apprezza nella scelta di salire a bordo del motociclo condotto dallo onostante l'alteraIOne CP_7
psico-fisica in cui versava di questi e che deve ritenersi che fosse dal primo apprezzabile, avendo il trascorso almeno l'ora precedente il sinistro in sua compagnia e che in sua presenza consumò la CP_1
birra Ceres e la birra Pt_2
Ora, non ogni esposiIOne al rischio da parte del danneggiato è idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo che il soggetto assuma un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia della normalità e si caratterizza per essere un rischio anormale o anomalo. Si può quindi ritenere che il danneggiato realizzi una condotta – attiva o omissiva – causalmente rilevante in tutti i casi in cui accetti volontariamente di esporsi ad un rischio gratuito, che si traduce nella partecipaIOne anche senza ruolo attivo ad un'attività contra legem o – quand'anche non vietata dalla legge – comunque contraria ad una regola di prudenza avvertita come esistente e vincolante nella coscienza sociale del tempo, che il giudice si limita a registrare. In materia di circolaIOne stradale, in particolare, non risulta giustificata l'applicaIOne a vantaggio del trasportato che si esponga volontariamente e ingiustificatamente ad un trasporto in violaIOne per il conducente delle norme del Codice della strada e per lui delle più elementari regole di prudenza, della presunIOne di responsabilità del conducente.
pagina 15 di 25 Nella fattispecie in esame, si ritiene che il si sia deliberatamente esposto, pur accorgendosi (o CP_1
potendo facilmente accorgersi) dello stato di ebrezza in cui il conducente versava, al rischio che potesse derivarne un incidente stradale, come è poi effettivamente avvenuto;
quindi, consapevole che il conducente si apprestava a tenere una condotta illecita e comunque contraria alle regole di prudenza, si espose volontariamente al rischio di salire in sella al motociclo e tale violaIOne ha effettivamente inciso nell'eIOlogia del sinistro rivelatosi mortale.
Al rigetto del primo motivo di appello proposto dal segue il rigetto del secondo motivo di CP_1
appello dal medesimo avanzato.
Si venga ora all'esame del secondo motivo di appello proposto dai familiari del e avente ad CP_1
oggetto il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nonni materni, degli zii materni e del IP ex sorore del CP_1
Il motivo merita parziale accoglimento perché fondato nei limiti di cui di seguito.
La Corte ritiene che, diversamente da quanto deciso dal Tribunale, spetti anche ai nonni materni (
[...]
e deceduta nel corso del presente giudiIO) e alla zia materna, Per_2 Persona_1 Per_4
il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
[...]
Premesso che nel caso di morte di un prossimo congiunto – ovvero coniuge, genitore, figlio, fratello – è orientamento consolidato della Corte di CassaIOne che «l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano» pur potendo il convenuto
«trattandosi di una praesumptio hominis…dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite» (cfr. Cass. Civ. n.
26140/2023), al contrario, al di fuori del più stretto nucleo familiare, è la parte interessata a dover fornire prova della realtà e intensità dei rapporti affettivi e della gravità delle ricadute della perdita del proprio familiare anche facendo ricorso alle presunIOni, alle massime di comune esperienza e al notorio. La Corte di CassaIOne osserva che «in tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, IP, ascendente, IO, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradiIOnali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostraIOne della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configuraIOne formale (o financo di assente configuraIOne formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del
pagina 16 di 25 coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relaIOnale. Così come ragionevole apparirà la consideraIOne, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra NO e IP, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentaIOne (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitaIOne in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere» (cfr. Cass. Civ. n. 26140/2023).
Nell'atto di citaIOne di primo grado, in relaIOne ai nonni materni, agli zii materni e al IP ex sorore del gli attori allegarono l'esistenza di “un contesto familiare molto unito, solidale”, CP_1
precisando che “sebbene i nonni, gli zii ed il IP non convivessero con la minima Persona_5
distanza sussistente fra le rispettive abitaIOni (appartamenti nello stesso comune) aveva certamente creato un rapporto particolarmente stretto equiparabile ad una convivenza” (p. 10 atto di citaIOne). A fronte di tale allegaIOne, la prova di un intenso legame affettivo e il reale sconvolgimento della vittima secondaria a seguito della morte del può ritenersi raggiunta solo con riguardo ai nonni materni e CP_1
alla zia materna Persona_4
Quanto ai nonni, infatti, oltre ad assumere rilevanza il dato della prossimità del legame parentale, assume rilievo quando dichiarato da (cugina di figlia di ) Tes_4 Persona_5 CP_2
sentita come teste nel corso del giudiIO di primo grado, la quale interrogata sul capitolo 21 di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. attorea (“DCV che i recava frequentemente a pranzare dai Per_5 nonni materni e dalla zia ) ha affermato: “È vero mio cugino spesso mangiava dai nonni Per_4 materni e dalla zia”. Tale dichiaraIOne assume rilievo anche rispetto alla zia per la Persona_4
quale quindi, sebbene il legame parentale sia meno prossimo, può ritenersi raggiunta la prova presuntiva di un danno da perdita del rapporto parentale.
Per gli altri due zii materni ( e invece tale prova non può dirsi raggiunta. CP_2 Persona_3
L'allegaIOne contenuta in atto di citaIOne non è di per sé sufficiente in questo senso;
per altro verso, i capitoli di prova su cui è stata escussa così come gli ulteriori capitoli di prova indicati ai Tes_4
nn. 17, 18, 24 e 25 della predetta memoria (in disparte la loro formulaIOne estremamente generica, che pagina 17 di 25 ne comporta l'inammissibilità) non danno comunque conto dell'esistenza di una frequentaIOne con il IP che andasse al di là della comune partecipaIOne alle ricorrenze familiari, testimoniata anche dalla documentaIOne fotografica versata in atti che, peraltro, è molto risalente nel tempo quando il congiunto era bambino o appena più grande.
Rispetto a IP ex sorore del neppure può ritenersi provata la sussistenza di Persona_2 CP_1
un intenso legame di affetto e lo sconvolgimento del primo a seguito della scomparsa dello IO, per quanto frequente fosse la frequentaIOne del con il IP. È assorbente rilevare che all'epoca CP_1
del sinistro aveva solo tre anni;
non può quindi presumersi in forza del solo dato della Per_2
frequentaIOne tra i due che il bambino abbia effettivamente patito una sofferenza dovuta all'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare o relaIOnale, intesa come significativa modificaIOne delle abitudini di vita. Risultano quindi irrilevanti le dichiaraIOni testimoniali della teste escussa sul capitolo 23 della predetta memoria istruttoria in Tes_4
merito al fatto che lo IO portava il nipotino al parco, così come irrilevante è il capitolo 22 avente ad oggetto vacanze trascorse dalla vittima con la sorella e la di lei famiglia.
Venendo alla liquidaIOne del danno da perdita del rapporto parentale, questa Corte adotta le attuali
Tabelle di Milano (EdiIOne 2024) che, come le precedenti dal 2022, sono state adeguate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ai nuovi principi di diritto affermati dalla Corte di
CassaIOne a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidaIOne equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutaIOne delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudiIO in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adoIOne del criterio a punto, l'estraIOne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicaIOne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaIOne, salvo che l'ecceIOnalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaIOne, una liquidaIOne del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Le attuali Tabelle sono quindi fondate su un sistema “a punto variabile” che prevede l'attribuIOne dei punti in funIOne dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relaIOne affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutaIOne equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivaIOne.
pagina 18 di 25 È opportuno premettere che le attuali Tabelle di Milano non comprendono anche l'ipotesi in cui sia lo IO/la zia a perdere il/la IP ex fratre/ex sorore di talché si ritiene equo applicare i parametri previsti per la liquidaIOne del danno da perdita del fratello/IP ex filio, riducendone della metà l'importo risultante.
Si premette altresì che in relaIOne al parametro di cui alla lett. E “qualità ed intensità della relaIOne affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti” la Corte ritiene equo assegnare 5 punti. Tale attribuIOne è motivata dalla circostanza che, a fronte delle allegaIOni di parte e del compendio probatorio, può ritenersi accertata che la frequentaIOne dei nonni materni e della zia con il IP fosse frequente ma limitata alla condivisione delle ricorrenze familiari e Per_4
di pranzi.
Venendo ai calcoli e premettendo che si arrotonderanno i decimali, in favore dei nonni materni
[...]
e nati nel 1938 e nel 1942, considerati 20 punti in relaIOne all'età della Per_2 Persona_1 vittima primaria e 8 punti in relaIOne all'età della vittima secondaria, 0 punti in relaIOne al parametro
“convivenza”, 9 punti in relaIOne al parametro “sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato” e
5 punti in relaIOne al parametro E, si addiviene alla somma di € 71.316 per ciascuno.
Quanto alla zia nata nel 1971, considerati 20 punti in relaIOne all'età della vittima Persona_4 primaria, 14 punti in relaIOne all'età della vittima secondaria, 0 punti in relaIOne al parametro
“convivenza”, 9 punti in relaIOne al parametro “sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato” e
5 punti in relaIOne al parametro E, si addiviene alla somma di € 81.504, che ridotta della metà ammonta a € 40.752.
Considerato il concorso colposo del nella misura del 30%, il danno da perdita del rapporto CP_1
parentale così liquidato deve essere ridotto del 30%: pertanto, quanto a e Persona_2 Per_1
si addiviene alla somma di € 49.921 per ciascuno.
[...]
Quanto a in base alle tabelle si addiviene alla somma di € 28.526, ma la stessa nell'atto Persona_4 di citaIOne chiese di condannare i convenuti al pagamento di € 20.000 per il risarcimento di tale danno e la domanda va accolta in tale misura;
non può infatti esaminarsi la maggiore pretesa formulata in primo grado in sede di precisaIOne delle conclusioni, in quanto, per l'importo eccedente, è domanda nuova e quindi inammissibile.
Tali somme devono essere maggiorate degli interessi legali dal sinistro (10.10.2013) alla data della presente sentenza d'appello, da calcolarsi sul capitale devalutato al sinistro e via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (SU
1712/1995). Sulla somma risultante, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicaIOne della presente sentenza al soddisfo.
pagina 19 di 25 Si esamini ora il terzo motivo di appello con cui la madre e la sorella del lamentano la mancata CP_1 attribuIOne dell'aumento a titolo di personalizzaIOne del danno biologico psichico sofferto iure proprio. Il motivo non merita accoglimento perché infondato.
In disparte il fatto che le appellanti in atto di appello non menIOnano le circostanze legittimanti l'invocata personalizzaIOne, le circostanze allegate in atto di citaIOne di primo grado non sono comunque tali da ritenere fondata la pretesa. Quanto alla madre del ha allegato la difficoltà di CP_1
addormentamento, la mancanza di energie, la scarsa capacità di concentraIOne e scarsa motivaIOne a lavoro, la perdita del sorriso e della voglia di vivere (p. 11 atto di citaIOne di primo grado); quanto alla sorella, l'umore depresso, i sensi di colpa, gli incubi, la mancanza di appetito, la perdita degli interessi, il ritiro sociale, la sintomatologia ansiosa, la paura nell'utilizzare la motocicletta e che la utilizzino i suoi cari (p. 7 e p. 11 cit.). Tali circostanze, pur nella loro gravità, non sono ecceIOnali rispetto alla generalità delle persone affette dalle stesse lesioni ( è affetta da disturbo Parte_1 dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di grado lieve, nella misura del 6%; è Controparte_1 affetta da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di grado medio, nella misura del
10%). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivaIOne analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzaIOne” in aumento (Cass.
n. 5865/2021 e n. 28988/2019).
Si esamini ora il terzo motivo di appello formulato da inerente al mancato riconoscimento CP_4
in suo favore del risarcimento del danno biologico psichico.
Preliminarmente, non sussistono i presupposti ex art. 198 c.p.c. per disporre la rinnovaIOne della CTU
o la chiamata a chiarimenti del CTU, come richiesto dall'appellante con la formulaIOne del sesto motivo di gravame che non merita accoglimento. Invero, premesso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri discreIOnali del giudice (Cass. n. 22799/2017), nella fattispecie in decisione, le doglianze si risolvono in contestaIOni inidonee a superare le valutaIOni espresse dal CTU, dott. nel contraddittorio fra le parti ed i CTP, dalle Persona_6
quali non vi è motivo di discostarsi, per quanto si va a precisare.
È utile premettere che il danno psichico consiste in un danno biologico consistente nella alteraIOne o soppressione delle facoltà mentali che può manifestarsi in conseguenza della perdita di un familiare pagina 20 di 25 quando il dolore causato da quest'ultima sia degenerato in una sindrome di rilievo neurologico, dovendosi escludere che qualsiasi turbamento costituisca per ciò solo un danno alla salute.
Rispetto a il CTU sulla base dei dati acquisiti durante il colloquio clinico con il CP_4 periziando del 31.3.2021 (“esame psichico e valutaIOne dello stato mentale”, p. da 14 a 16 CTU) e dei risultati dei test psicologici somministrati dalla dott.ssa il 30.3.2015 (test di rorschach;
MMPI- Per_10
2; ) ha escluso la sussistenza in capo a di un danno biologico psichico CP_13 CP_4
eIOlogicamente dipendente dalla morte del figlio. Più precisamente, il CTU ha accertato la sussistenza di un quadro psicopatologico determinante un disturbo di personalità grave che preesisteva alla scomparsa del figlio;
ha ritenuto che la morte del figlio abbia sicuramente determinato un disturbo di adattamento temporaneo, ma che lo stesso si fosse già risolto nel 2015.
In primo luogo, l'appellante lamenta che la visita del periziando da parte del CTU sia stata condotta
“superficialmente…senza che in realtà sia mai stata svolta una compiuta osservaIOne psichiatrica”
(p. 19 atto di appello); in proposito, basti osservare che trattasi di una affermaIOne apodittica e che il
CTP dott. pur avendo partecipato al colloquio clinico, nulla ha rilevato sul punto nelle proprie Per_9
osservaIOni.
Poi, l'appellante e il CTP in sede di osservaIOni lamentano che il CTU abbia fondato la sua valutaIOne sui test somministrati al paziente nel 2015. Ora, i test furono somministrati il 30.3.2015 quindi a distanza di quasi un anno e mezzo dal sinistro, quando quindi l'eventuale danno biologico psichico avrebbe già dovuto essere manifesto;
i predetti test non sono contestati nel merito, anzi sono gli stessi test su cui il dott. - che poi assumerà la veste di CTP per gli attori - redige la propria Per_9 consulenza psicologica del 30.4.2015 (v. doc. 12 allegato all'atto di citaIOne) e dunque non v'è ragione per ritenere che non siano affidabili. È invece eccepita la circostanza che al momento della somministraIOne di tali test assumesse terapia farmacologica con la conseguenza che CP_4
“gli aspetti più reattivi di natura depressiva e ansiosa apparissero meno evidenti dei tratti di personalità e cognitivi” (osservaIOni CTP dott. p. 3 e 4). Invero, il CTP dott. non Per_9 Per_9
nega affatto la preesistenza di una condiIOne morbosa ma ritiene che il grave evento luttuoso abbia aggravato il quadro clinico preesistente.
Ora, in disparte la consideraIOne che non ha prodotto elementi utili ad avere contezza CP_4
del trattamento farmacologico cui era sottoposto nel 2015, è sulla base della valutaIOne clinica
“attuale” del periziando che il CTU, in risposta alle osservaIOni del CTP dott. ha affermato Per_9
la sussistenza delle medesime aree psicopatologiche rilevate nel 2015 e ha escluso un qualsivoglia aggravamento della condiIOne patologica rilevata nel 2015 (p. 28 CTU); di qui la non necessità di sottoporre il periziando a ulteriori test valutativo-diagnostici.
pagina 21 di 25 D'altra parte, non ci sono elementi che inducano a ritenere che già nel 2015 e all'epoca dell'espletamento della CTU presentasse un danno biologico psichico in conseguenza del CP_4
lutto. Le osservaIOni del CTP dott. non sono in grado di inficiare le conclusioni rassegnate dal Per_9
CTU. È opportuno considerare che la consulenza psicologica del dott. del 30.4.2015 (doc. 12 Per_9
cit.) si risolve in una lunga premessa teorica a cui segue l'affermaIOne, del tutto apodittica, della presenza di un disturbo depressivo maggiore di grado medio, riguardo al quale il dott. si limita Per_9
a affermare, in modo del tutto generico, che “nel caso del signor è ben evidente la tipologia di CP_1
Danno a lui causata dall'incidente stradale di cui è stato vittima il figlio, la sua intera persona come unità bio-psichica, etica e giuridica ne è stata coinvolta e gravemente danneggiata, la permanenza dei sintomi psicotici depone quindi per una permanenza del quadro patologico” (p. 3, doc. 12 cit.).
Ora possono essere congiuntamente esaminati i motivi di appello formulati sub n. 4 tanto da
[...]
che dagli altri appellanti, giacché entrambi afferenti alla mancata liquidaIOne del danno da CP_4
lucro cessante in favore del padre e della madre del CP_1
I motivi sono infondati. In disparte la consideraIOne che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante fu tardivamente formulata da nel primo grado di Parte_1
giudiIO solo in sede di precisaIOne delle conclusioni, si osserva che la vittima aveva iniziato a lavorare il 12 agosto 2013 (v. doc. 18 allegato all'atto di citaIOne) e che i genitori in primo grado non allegarono la circostanza che il figlio effettivamente contribuisse alle spese della famiglia (v. p. 17 atto di citaIOne) né a ciò può sopperire la tardiva deduIOne di tale fatto primario contenuta nel capitolo di prova testimoniale n. 16 (“DVC che contribuiva economicamente alla necessità della Persona_5 propria famiglia”) indicato nella memoria istruttoria, di cui è opportuno ribadire l'inammissibilità per genericità. Dunque, non solo non è tempestivamente dedotta, ma nemmeno è provata la circostanza che il figlio, appena diciottenne ed agli esordi lavorativi, destinasse parte dei propri redditi ai bisogni familiari.
Né è allegato e provato che i genitori con lui conviventi avessero o avrebbero in futuro avuto bisogno di tale contribuIOne. Quest'ultima valutaIOne deve essere compiuta secondo criteri non meramente ipotetici, ma probabilistici e gli elementi offerti non sono sufficienti a dimostrare che avrebbe avuto bisogno di tale contribuIOne. Infatti, al momento del decesso del figlio lavorava e dopo CP_4
un breve periodo di interruIOne ha ripreso a lavorare fino alla pensione (cfr. p. 13 CTU); anche la madre godeva e gode di un'occupaIOne lavorativa (p. 11 atto di citaIOne;
p. 15 atto di appello). Ciò considerato, lo stato patologico di così come il divorIO dei due, non è circostanza utile a CP_4 comprovare il bisogno dell'apporto economico del figlio.
pagina 22 di 25 Ammettono un esame congiunto i motivi di appello formulati sub n. 5 tanto da che dagli CP_4
altri appellanti, entrambi afferenti alla liquidaIOne delle spese di lite del primo grado di giudiIO, che sono fondate.
Il Tribunale ha calcolato il totale dei compensi in € 27.804, esattamente in base al valore medio dello scaglione di valore da 520.000 ad € 1.000.000, ed ha poi suddiviso tale importo attribuendo, sostanzialmente, a il compenso previsto per le prime due fasi (di studio e introduttiva) e a CP_4
favore degli altri attori il compenso per le ulteriori due fasi (istruttoria e decisionale). In tal modo, il giudice erroneamente non ha liquidato a favore di il compenso per la terza e quarta fase ed a CP_4
favore degli altri attori non ha liquidato le prime due fasi processuali.
L'accoglimento parziale dell'appello in punto alle domande risarcitorie non muta il valore della causa, talché rimane fermo lo scaglione utilizzato e la quantificaIOne delle spese complessiva operata dal
Tribunale – su cui non v'è alcuna censura, nemmeno incidentale – e, in accoglimento dei motivi di appello in esame, le spese processuali del primo grado devono essere liquidate come segue: quanto alla fase di studio, a quella introduttiva ed alla metà della fase istruttoria (4.388+2.895+6.445=13.728) i compensi devono essere posti in favore di tutti gli attori, mentre i compensi inerenti alla restante metà della fase istruttoria ed a quella decisoria (6.445+7.631=14.076) devono essere riconosciuti sia in favore di che degli altri appellanti, atteso che si è costituito con nuovi CP_4 CP_4 difensori il 7.9.2020, prima che la causa fosse rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU medico- legale.
In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, gli appelli meritano parziale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.
Le spese del presente grado di giudiIO seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relaIOne al valore della causa (determinato dal decisum e dunque in applicaIOne dello scaglione da 52.001 a 260.000 per gli appellanti della causa r.g. 2022/2022 e dello scaglione da 5.201 a 26.000 per , al tasso di difficoltà, nonché in base all'attività e alle CP_4
fasi processuali effettivamente svolte, tenendo conto della ridotta attività istruttoria, ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Gli avv.ti Rosa Maria Anna Fiandaca e Emanuel Foschi, già dichiaratasi antistatari nel primo grado di giudiIO, si sono dischiarati antistatari anche nel presente grado di giudiIO ad ecceIOne della somma di € 2.529 anticipata dal a titolo di contributo unificato (v. nota spese del 10.2.2025). CP_1
Rimane ferma la statuiIOne sulle spese di CTU come da sentenza impugnata.
P.Q.M.
pagina 23 di 25 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 470/2022 del Tribunale di Forlì da in Parte_1
proprio e quale erede di in proprio e in qualità di esercente la Persona_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale su in proprio e quale erede di Persona_2 Persona_2 Per_1
, in proprio e quale erede di in proprio e
[...] CP_2 Persona_1 Persona_3
quale erede di in proprio e quale erede di e Persona_1 Persona_4 Persona_1
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su (r.g. 2022/2022) CP_3 Persona_2
e in parziale accoglimento dell'appello proposto da (r.g. 2039/2022), a parziale modifica CP_4 dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma:
1) condanna, in solido tra loro, e Controparte_7 CP_8 Controparte_5 al pagamento in favore di della somma di € 49.921, in favore degli
[...] Persona_2 eredi di della somma di € 49.921 e in favore di della somma di € Persona_1 Persona_4
20.000 oltre, su ciascun importo, interessi legali dal sinistro (10.10.2013) alla data della presente sentenza, da calcolarsi sul capitale devalutato al sinistro e via via rivalutato anno per anno dal sinistro ad oggi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
oltre, sulla somma risultante, interessi legali dalla pubblicaIOne della presente sentenza al soddisfo;
2) condanna, in solido tra loro, e Controparte_7 CP_8 Controparte_5
alla rifusione:
[...]
- delle spese processuali del primo grado di giudiIO che liquida, per compensi, a favore di tutti gli appellanti in € 13.728, oltre ad ulteriori € 14.076 a favore di Parte_1 Controparte_1 [...]
e in proprio e nelle rispettive qualità, ed Per_2 CP_2 Persona_3 Persona_4 ulteriori € 14.076 a favore di oltre spese generali e IVA, CPA se dovuti;
CP_4
- delle spese processuali del presente grado d'appello che liquida a favore di Parte_1 CP_1
, e in proprio e nelle rispettive
[...] Persona_2 CP_2 Persona_3 Persona_4 qualità, in € 2.529 per spese ed € 13.000 per compensi e a favore di in € 2.529 per spese CP_4 ed in € 4.900 per compensi, oltre spese generali e IVA, CPA se dovuti;
3) distrae le spese processuali liquidate a favore di a favore degli avv.ti Rosa Maria Anna CP_14
Fiandaca e Emanuel Foschi, dichiaratasi antistatari in entrambi i gradi di giudiIO, al netto della somma di € 2.529.
Così deciso dalla seconda seIOne civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 24 di 25 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II seIOne civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 12.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 2022/2022 promossa da:
, in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_1 Persona_2
in proprio e quale erede di
[...] Persona_1
, in proprio e quale erede di CP_2 Persona_3
in proprio e quale erede di
[...] Persona_4
in proprio e quale erede di
[...] Persona_1
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su CP_3 Persona_2
Avv.ti IO NI e RI CC
Appellanti nei confronti di:
CP_4
Avv.ti Rosa Maria Anna Fiandaca ed Emanuel Foschi
Appellato
già Controparte_5 Controparte_6
Avv. Gianni Frisoni
Appellata
Controparte_7
CP_8 pagina 1 di 25 Appellati contumaci alla quale è riunita la causa n. r.g. 2039/2022 promossa da:
CP_4
Avv.ti Rosa Maria Anna Fiandaca e Emanuel Foschi
Appellante nei confronti di:
, in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_1 Persona_2
in proprio e quale erede di Persona_2 Persona_1
, in proprio e quale erede di CP_2 Persona_3
in proprio e quale erede di
[...] Persona_4
in proprio e quale erede di
[...] Controparte_9
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su
[...] Persona_2
Avv.ti IO NI e RI CC
Appellati
già Controparte_5 Controparte_6
Avv. Gianni Frisoni
Appellata
Controparte_10
[...]
Appellati contumaci
Fatti di causa
rispettivamente genitori e sorella di (nel CP_4 Parte_1 Controparte_1 Persona_5 prosieguo solo “il ), nonché e e CP_1 Persona_2 Persona_1 Persona_3 CP_2
i primi due nonni e gli altri zii materni del nonché e Persona_4 CP_1 Controparte_1 CP_3
quali esercenti la responsabilità genitoriale su IP ex sorore del
[...] Persona_2 CP_1 convenivano avanti al Tribunale di Forlì (di seguito, per brevità, “lo ), Controparte_7 CP_7
e la (di seguito, la CP_8 Controparte_6 [...]
) esponendo che: CP_6
- il 10.10.2013 alle ore 17.45 circa lo alla guida del motociclo Aprilia tg. BD90720 di CP_7
proprietà di su cui il viaggiava come trasportato, indossando il casco, CP_8 CP_1 percorreva la strada provinciale n. 62 quando, giunto all'altezza del muro di cinta del civico n. 1005, in pagina 2 di 25 uscita da una semi-curva a visuale libera, a causa della elevata velocità, perdeva il controllo del mezzo che deviava verso destra fino a sfregare per circa 34 metri il muro di cinta del predetto civico e terminava la propria corsa impattando contro il palo della illuminaIOne pubblica;
- il colpito dal palo, riportava gravissime lesioni che ne determinavano il decesso per CP_1
politrauma con interessamento fratturativo cranico-encefalico, del rachide cervicale e toracico;
- sul posto interveniva la Legione Carabinieri Emilia-Romagna, StaIOne di BE, che provvedeva alla redaIOne del relativo verbale;
- il procedimento penale a carico dello si concludeva con sentenza di applicaIOne della pena CP_7
concordata;
- gli attori inoltravano richiesta di risarcimento danni nei confronti della e Controparte_6 inoltravano l'invito alla stipulaIOne di negoziaIOne assistita alle parti convenute;
- il 27.4.2015 corrispondeva, mediante bonifico, in favore di Controparte_6 CP_4
e la somma totale di € 450.000 (di cui € 190.000 in favore di ciascuno Controparte_1 Parte_1
dei genitori, € 65.000 in favore della sorella e € 5.000 per spese).
Tutti gli attori domandavano iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a titolo di danno morale per la perdita del rapporto parentale e di danno esistenziale. I genitori e la sorella del domandavano, iure proprio, anche il risarcimento del danno biologico psichico sofferto, CP_1
comprensivo di personalizzaIOne, e i danni patrimoniali patiti sub specie di danno emergente consistente nelle spese sostenute a seguito del decesso del loro congiunto e il padre domandava il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante patito in conseguenza della morte del figlio;
a titolo ereditario, domandavano il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita sofferto dal loro congiunto.
Si costituiva la contestando nell'an e nel quantum le avversarie pretese. Controparte_6
Eccepiva la corresponsabilità della vittima ex art. 1227 c.c. nella determinaIOne del danno avendo il
“indubbiamente percepito lo stato di alteraIOne alcolica e la conseguente inabilità alla guida CP_1 del (p. 5 comparsa di costituIOne) e non avendo egli regolarmente allacciato il casco. CP_7
Escludeva la risarcibilità del danno tanatologico in ragione dell'immediato decesso del ed CP_1 eccepiva la carenza di prova e l'esorbitante quantificaIOne delle ulteriori voci di danno pretese.
Dichiarata la contumacia di e la causa veniva istruita mediante Controparte_7 CP_8 prova testimoniale. Indi, l'8.9.2020, nelle more dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., si costituivano per due nuovi difensori, in sostituIOne dei precedenti. Con ordinanza del 9.10.2020 la causa CP_4 veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU medico-legale sulle persone di CP_4
e affidata al dott. Parte_1 Controparte_1 Persona_6
pagina 3 di 25 Con la sentenza n. 470/2022, il Tribunale di Forlì accoglieva parzialmente le domande attoree.
Il Tribunale osservava che la dinamica del sinistro descritta dagli attori trovava pieno riscontro nel rapporto dei Carabinieri di BE che accertava che: “Il giorno 10.10.2013 alle ore 17.45 circa, alla guida del motociclo Aprilia tg. BD90720 di colore azzurro e bianco, sul Controparte_7
quale come passeggero era trasportato il giovane percorreva la strada provinciale Persona_5
n. 62 che nel tratto del centro abitato di BE assume la denominaIOne di via Montanari, con direIOne di marcia Gatteo-BE. Giunto all'altezza del muro di cinta del civico 1005, in uscita da una semi-curva, destrorsa a visuale libera, a causa della fortissima velocità e Controparte_7 della probabile alteraIOne psicofisica dovuta all'assunIOne di bevande alcoliche, deviava verso la propria destra fino a sfregare per circa 34 mt. il muro di cinta del predetto civico, rispetto alla sua direIOne di marcia che terminava con l'impatto contro un palo della pubblica illuminaIOne. In tale fase il conducente a seguito dell'urto fra il motociclo da lui condotto ed il palo Controparte_7
della pubblica illuminaIOne, si separava dal veicolo e rovinava in corsia di marcia, mentre il passeggero colpiva col casco il palo della pubblica illuminaIOne e rovinava in Persona_5 corsia di marcia decedendo”.
Il Tribunale riteneva che la circostanza dell'irregolare tenuta del casco protettivo da parte del CP_1 non trovasse riscontro nei documenti in atti. Infatti, nel rapporto dei Carabinieri veniva descritto che “a seguito dell'urto si separava dal veicolo e rovinava in corsia di marcia, mentre il Controparte_7
passeggero colpiva col casco il palo della pubblica illuminaIOne e rovinava in Persona_5 corsia di marcia decedendo” e lo aveva dichiarato che entrambi indossavano il casco (cfr. CP_7
verbale di spontanee dichiaraIOni); la circostanza risultava confermata anche nel parere medico-legale redatto dal dott. e versato in atto dalle parti attrici sub doc. 29. Pertanto, il Tribunale riteneva Per_7 che l'ecceIOne sollevata dalla convenuta fosse priva di pregio, in quanto non provata l'irregolare tenuta del casco protettivo da parte della vittima.
In relaIOne all'ecceIOne della di concorso di colpa della vittima nel fatto Controparte_6
lesivo, per aver preso posto sul motociclo condotto da un soggetto in palese stato di alteraIOni psico- fisica, il Tribunale riteneva che lo stato di alteraIOne psico-fisica del conducente del motociclo non risultasse adeguatamente provato “in quanto l'unico riscontro all'interno del rapporto dei Carabinieri di BE sullo stato fisico di è riconnesso al rifiuto dello stesso di sottoporsi Controparte_7 ai test tossicologici” mentre “non si rinvengono per il resto riscontri in ordine alla manifestaIOne di effetti dovuti all'alcool in forma percepibile dall'esterno (cfr. doc. 5 e 16 di parte convenuta)”.
Il Tribunale riteneva ampiamente provata la forte velocità di guida tenuta dal conducente, sulla scorta delle sommarie informaIOni rese da e Testimone_1 Testimone_2 Persona_8
pagina 4 di 25 Secondo il Tribunale, l'esposiIOne volontaria al rischio da parte del trasportato che Testimone_3 volontariamente era salito a bordo del veicolo “non rileva fino al punto di rendere inoperante la presunIOne di responsabilità in capo al conducente di cui all'art. 2054 co. 1° c.c., ma nel senso di ridurre proporIOnalmente l'area di responsabilità del danneggiante” in quanto antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento. Precisando che l'accettaIOne consapevole del rischio da parte del avesse realizzato un antecedente causale non del fatto dannoso complessivo, ovvero del CP_1 sinistro, ma dell'evento realizzatosi a suo carico, il Tribunale quantificava nella misura del 30% il concorso colposo a lui attribuibile osservando che “il comportamento del trasportato si pone all'iniIO della sequela eIOlogica, che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, ovvero la morte, in quanto egli ha consapevolmente scelto di salire a bordo del motociclo, condotto a forte velocità, esponendosi volontariamente al rischio della propria incolumità e permanendo a bordo dello stesso, in violaIOne di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale”.
Venendo alla liquidaIOne dei danni, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis da perdita della vita proposta da e CP_4 Parte_1 CP_1 atteso che “nel caso in esame la vittima è morta immediatamente, dopo aver
[...] Persona_5
impattato contro il palo della pubblica illuminaIOne, in conseguenza della forte velocità del motociclo
a bordo del quale stava circolando insieme a , come confermato dalla Controparte_7
documentaIOne in atti (cfr. doc. 16 di parte convenuta, relaIOne dei Carabinieri di BE: “il conducente a seguito dell'urto fra il motociclo da lui condotto e il palo della Controparte_7
pubblica illuminaIOne, si separava dal veicolo e rovinava in corsia di marcia, mentre il passeggero
colpiva col casco il palo della pubblica illuminaIOne e rovinava in corsia di marcia Persona_5 decedendo”; doc. 29 di parte attrice, parere del c.t.p. dott. «Pur non essendo stata eseguita Per_7 un'autopsia direi che risulta assai verosimile che il decesso “sul colpo” sia conseguente alle lesioni cranio encefaliche e soprattutto a quello cervicomidollari»)”.
In relaIOne al danno biologico psico-fisico medicalmente accertabile allegato dagli attori, il Tribunale riteneva che fosse accertato solo nei confronti della sorella e della madre della vittima, rispettivamente nella misura del 10% e del 6%, come accertato dal CTU che aveva ritenuto: “affetta da Controparte_1 disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di grado medio, nella misura del 10%.
Presenza di un danno esistenziale”; “affetta da disturbo dell'adattamento con ansia e Parte_1 umore depresso misti di grado lieve, nella misura del 6%. Presenza di un danno esistenziale”;
[...]
“affetto da condiIOne psicopatologica caratterizzata da tratti di personalità patologici e area CP_4
cognitiva deficitaria, preesistente al gravissimo fatto della morte del figlio Non si rileva la Per_5
relaIOne oggettiva con il fatto per cui si procede e ciò consente di affermare che non è rilevabile il
pagina 5 di 25 nesso di causalità. Di conseguenza il disturbo dell'adattamento probabilmente verificatosi nell'imminenza, è attualmente in remissione e si rilevano, allo stato attuale, unicamente sintomi del deficit psichico preesistente. Danno esistenziale da escludersi”.
In applicaIOne delle Tabelle di Milano dell'anno 2021, il Tribunale liquidava a tale titolo la somma di
€ 18.993 in favore di (anni 32 alla data del sinistro) e la somma di € 7.516 in favore di Controparte_1
(anni 49 alla data del sinistro). Parte_1
Il Tribunale escludeva invece il risarcimento del danno esistenziale perché “come statuito dalla
CassaIOne, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, in quanto il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne rappresenta una componente intrinseca (cfr. Cass. nn. 238/2017 e 30997/2018)”.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale allegato dai genitori, conviventi con il congiunto, e dalla sorella, il Tribunale osservava che “la prova della sofferenza nonché degli sconvolgimenti di vita
e delle abitudini familiari subiti può dirsi raggiunta anche mediante il ricorso a presunIOni semplici
(Cass. nn. 7844/2011 e 29784/2018)” e che “a fronte dell'incontestata sussistenza dello stretto legame di parentela e della provata convivenza preme specificare che sarebbe stato onere di parte convenuta dedurre e provare l'esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed i superstiti”. Proseguiva osservando che “posto che nel caso di specie sono stati accertati la condotta illecita tenuta dal convenuto ed il Controparte_7
concorso colposo nella misura del 30% attribuibile alla vittima riconosciuto e provato Persona_5
il legame familiare degli attori , e con la vittima del CP_4 Parte_1 Controparte_1
sinistro stradale, si configura un danno da perdita parentale da ridurre nella misura del 30% in ragione della citata condotta colposa attribuibile a . In applicaIOne della Tabelle di Persona_5
Roma per l'anno 2019 e senza apportare alcun correttivo “quanto al profilo dell'intensità e della consistenza del rapporto affettivo ritenendo che esso, alla luce delle allegaIOni di parte attrice, sia pienamente rappresentato dal punto variabile adottato per il calcolo”, il Tribunale liquidava la somma di € 313.814,40 a favore di con la riduIOne del 30%, in virtù del concorso colposo della CP_4 vittima, per un totale di € 219.670,08; la somma di € 313.814,40 a favore di con la Parte_1 riduIOne del 30%, per un totale di € 219.670,08; la somma di € 156.907,20 a favore di Controparte_1 con la riduIOne del 30%, per un totale di € 109.835,04.
In merito al danno da perdita del rapporto parentale in favore allegato dai nonni materni, dagli zii materni nonché del IP ex sorore della vittima, il Tribunale osservava che “anche il legame
pagina 6 di 25 parentale fra NO e IP, ovvero fra IO e IP, consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudiIO non patrimoniale in conseguenza della morte del primo, dovuto alla perdita della relaIOne con una figura di riferimento e dei conseguenti rapporti di affetto e di solidarietà familiare, ciò anche in assenza di un rapporto di convivenza. Tuttavia, viene fatta salva la necessità di prendere in consideraIOne l'effettività e la consistenza della relaIOne parentale ai fini della liquidaIOne del danno (cfr. Cass. n° 29332/2017)”. In relaIOne alla fattispecie in esame, il Tribunale osservava che “i nonni materni e , gli zii materni e Persona_2 Persona_1 Persona_3 CP_2
ed il IP non hanno provato in concreto l'esistenza di rapporti Persona_4 Persona_2
costanti e di reciproco affetto con il familiare defunto. In particolare, pur ritenendo presunto il legame parentale sussistente tra IP e NO, ovvero tra IP e IO, nonché l'irrilevanza della convivenza fra gli stessi, gli attori non hanno provato l'esistenza di rapporti affettivi e di solidarietà familiare, tali da comportare un danno conseguente alla perdita di una figura di riferimento” atteso che “dalla documentaIOne in atti non sono emersi elementi volti a far ritenere l'effettiva sussistenza di una frequentaIOne assidua con il defunto, né altro significativo indice del rapporto e della conseguente incidenza della perdita”. Tenuto conto che, in assenza di convivenza, “non è emersa l'esistenza di una relaIOne forte nell'ambito del contesto familiare né di un concreto e valido supporto morale”, il
Tribunale riteneva che tali soggetti non avessero dimostrato di aver subito un danno in conseguenza della perdita del loro familiare e rigettava le loro domande.
Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di danno emergente in favore di per € 217 per spese funerarie ed € 1.555 per spese mediche (cfr. CP_4 doc. 15 di parte attrice); in favore di per € 4.309,58 per spese funerarie ed € 1.052 per Parte_1
spese mediche (cfr. doc. 16 di parte attrice) oltre alle spese per CTU per € 407,30 (cfr. doc. 39 di parte attrice) e di CTP per € 302 (cfr. doc. 37 di parte attrice); in favore di per € 2.319,30 per Controparte_1
spese mediche (cfr. doc. 17, 32, 35, 36 e 38, compreso il rimborso per CTU e CTP).
Quanto al preteso risarcimento del lucro cessante, il Tribunale osservava che “nella specie, gli elementi forniti non sono sufficienti a dimostrare che , padre del defunto avrebbe CP_4 Persona_5
avuto bisogno della prestaIOne del figlio né che questi avrebbe contribuito – ed in quale misura – alle esigenze della famiglia, avendo instaurato il rapporto di lavoro solo nel settembre 2013, mentre il decesso avveniva in data 10.10.2013 (cfr. doc. 18 di parte attrice)” e dunque rigettava la domanda proposta dal padre della vittima.
Pertanto, il danno risarcibile in favore degli attori ammontava a: € 221.442,08 in favore di
[...]
di cui € 219.670,08 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.772 a titolo di danno CP_4 patrimoniale;
€ 233.256,96 in favore di di cui € 227.186,08 a titolo di danno non Parte_1
pagina 7 di 25 patrimoniale ed € 6.070,88 a titolo di danno patrimoniale;
€ 131.147,34 in favore di di Controparte_1 cui € 128.828,04 a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.319,30 a titolo di danno patrimoniale.
Il Tribunale osservava che «considerando che, come precisato dalle parti negli atti introduttivi, è già stato corrisposto agli attori , e da parte di CP_4 Parte_1 Controparte_1 [...] un acconto di € 450.000,00 (somma variamente ripartita Controparte_11 tra gli attori e segnatamente: € 190.000,00 a , € 190.000,00 a ed € CP_4 Parte_1
65.000 a , oltre ad € 5.000,00 per rimborso spese versate dalla compagnia assicurativa), Controparte_1
occorre decurtare dalle somme dovute a titolo di risarcimento le somme percepite a titolo di acconto, procedendo con le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono:
“nelle obbligaIOni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidaIOne del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificaIOne definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuaIOne di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detraIOne dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidaIOne definitiva” (cfr. Cass. n° 25817/2017)». Precisava che il tasso di interesse da applicare era quello legale, che sulla somma netta ottenuta erano dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo e che le somme sopra quantificate erano state determinate
“al valore attuale della moneta per quanto attiene il danno non patrimoniale e al momento dell'esborso per quanto riguarda le spese”.
Indi, rigettate le domande di , Persona_2 Persona_1 CP_2 Persona_3 Per_4
e condannava i convenuti, in solido tra loro, a pagare a
[...] Persona_2 CP_4 Pt_1
e la somma residua dalla detraIOne dell'importo già corrisposto da
[...] Controparte_1 [...]
oltre interessi nei termini sopra indicati. CP_6
Indi, poneva le spese di lite a favore degli attori ed a carico dei convenuti secondo il principio della soccombenza. Precisava che “la liquidaIOne delle spese avviene facendo riferimento al D.M. n°
55/2014, con applicaIOne dei valori medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudiIO (lo scaglione di riferimento è quello da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, in quanto relativo al decisum e non già al disputatum: cfr. art. 5 co. 1° D.M. n° 55/2014 nonché Cass. sez. un. n°
19014/2007, Cass. n° 3996/2010 e Cass. n° 226/2011), non essendo emerse ragioni per doversi
pagina 8 di 25 discostare dal valore medio di riferimento”. Pertanto, condannava i convenuti in solido tra loro a pagare “all'attore le spese di lite del presente giudiIO, liquidate in € 7.804,00 per CP_4
compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, disponendo la distraIOne delle suddette spese in favore dei difensori di parte attrice avv. Rosa Maria Anna Fiandaca e avv. Emanuel Foschi, dichiaratasi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” e “alle attrici e le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudiIO, liquidate in € 20.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed
i.v.a. come per legge”.
Infine, poneva le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in quanto soccombenti.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 Controparte_1 Persona_2 Per_1
e nonché e
[...] Persona_3 CP_2 Persona_4 Controparte_1 CP_3
quali esercenti la responsabilità genitoriale su affidandolo a cinque motivi di gravame, Persona_2
cui resisteva la Controparte_6
Proponeva altresì appello avverso la sentenza, con separato atto, affidandolo a cinque CP_4
motivi di gravame cui resisteva la nel giudiIO così radicato, si costituivano Controparte_6
e e Parte_1 Controparte_1 Persona_2 Persona_1 Persona_3 CP_2
nonché e quali esercenti la responsabilità genitoriale Persona_4 Controparte_1 CP_3
su Persona_2
Disposta la riunione delle due cause e dichiarata la contumacia di e di CP_8 CP_7
la Corte rigettava le istanze istruttorie formulate dagli appellanti e la richiesta di acquisiIOne
[...] dei fascicoli del procedimento penale a carico di Nelle more dell'udienza di Controparte_7
precisaIOne delle conclusioni, si costituivano in giudiIO, quali eredi di il di lei Persona_1
marito e i figli . Persona_2 Parte_1 Persona_3 CP_2
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnaIOne alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello di e Parte_1 Controparte_1 Persona_2 Persona_3 CP_2 Per_4
anche quali eredi di nonché di e quali
[...] Persona_1 Controparte_1 CP_3
esercenti la responsabilità genitoriale su censura la sentenza per i seguenti motivi di cui Persona_2
si riportano anche i titoli:
1) Erra il giudice nella parte in cui attribuisce un concorso di colpa in capo al danneggiato. Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere il concorso di colpa del danneggiato nonostante il fosse salito su una moto omologata per il trasporto di due persone CP_1
e avesse indossato correttamente il casco, il non conoscesse lo e non fosse dimostrato CP_1 CP_7
pagina 9 di 25 lo stato di alteraIOne psicofisica del conducente e non potendosi rimproverare al di non essere CP_1
sceso dal veicolo già lanciato a forte velocità. Gli appellanti evidenziano altresì che il richiamo alla sentenza n. 11698/2014 della Corte di CassaIOne non è pertinente, in quanto attiene ad una fattispecie diversa, ossia quella della morte del trasportato che volontariamente partecipa a una gara automobilistica clandestina. Gli appellanti ritengono che il non abbia assunto alcun rischio CP_1
anormale, ma solo quello normale della circolaIOne stradale;
2) Erra il giudice a pag 22, 23 nella parte in cui non riconosce il risarcimento da perdita parentale a favore dei nonni materni, degli zii materni e del IP della vittima. Gli appellanti affermano che la prova del legame tra il defunto e i nonni materni, gli zii materni e il IP ex sorore è offerta dalle fotografie versate in atti (doc. da 19 a 28) e dalle dichiaraIOni rese dalla teste cugina del Tes_4
figlia di , sui capitoli 15, 21 e 23 della memoria attorea ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. CP_1 CP_2
Allegano l'esistenza di un contesto familiare molto unito, data anche la minima distanza tra le rispettive abitaIOni ed insistono per l'ammissione dei mezzi di prova;
3)Erra il giudice nel non riconoscere alla madre e sorella del defunto la Persona_5
personalizzaIOne del danno biologico sofferto iure proprio a pagina 18 della sentenza. Gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento dell'aumento della quantificaIOne del danno biologico a titolo di personalizzaIOne in favore della madre e della sorella del Quanto a CP_1 Parte_1 rappresentano che “la morte del giovane figlio è da considerarsi la esclusiva causa che ha determinato lo sconvolgimento dell'integrità psico-fisica della stessa (Doc. 13 e Doc. 10 allegati alla citaIOne) e non l'evoluIOne di una patologia preesistente” (p. 13 atto di appello), come confermato dal CTU.
Riguardo a rappresentano che “evidenzia un vero e proprio disturbo depressivo, Controparte_1
caratterizzato da quotidiano umore depresso, sensi di colpa, incubi, difficoltà di addormentamento, scarsa concentraIOne, mancanza di appetito, perdita di qualsiasi interesse” (p. 14 atto di appello).
Domandano, pertanto, che la Corte liquidi il risarcimento dovuto a titolo di danno biologico comprensivo di adeguata personalizzaIOne nella somma di € 15.000 in favore di e Parte_1 nella somma di € 37.767 in favore di Controparte_1
4)Erra il giudice nella parte in cui non riconosce un risarcimento da lucro cessante in capo al danno patrimoniale sofferto dalla madre . Gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia Parte_1
esaminato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante formulata da Pt_1 in sede di precisaIOne delle conclusioni per la misura del 50% (pari a € 45.000) di quanto
[...] richiesto in atto di citaIOne da (€ 90.000), considerato che la richiesta formulata da CP_4 quest'ultimo era “una richiesta della famiglia” (p. 14 atto di appello) e che i due avevano divorziato il
22.12.2020. Rappresentano poi che “contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure
pagina 10 di 25 avevano dato prova del lavoro svolto dal signor che pur se giovane aveva già Persona_5 un'occupaIOne lavorativa” e che “erano state capitolate delle prove al riguardo del futuro del ragazzo in ambito lavorativo ed al fatto che il medesimo aiutasse la famiglia economicamente” (p. 15 atto di appello); prove per la cui ammissione gli appellanti insistono. Rappresentano altresì che “con il divorIO dei genitori del 2020, se fosse stato ancora vivo, visto i rapporti che aveva con la Per_5
madre, sarebbe andato sicuramente a vivere insieme a lei provvedendo magari ad aiutarla visto che la stessa ha un lavoro di operaia e attualmente vive ospite della figlia ” (p. 15 cit.); CP_1
5) Erra il giudice a pag. 26 nella parte in cui non riconosce nelle spese legali alle parti attrici (madre
e sorella del de cuius) il compenso per la fase decisoria, né il compenso aggiuntivo per l'assistenza a più parti. Gli appellanti lamentano che nella liquidaIOne delle spese di lite il Tribunale abbia omesso di liquidare in loro favore i compensi dovuti per la fase decisoria, liquidando solo la somma di €
20.000, corrispondente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria con applicaIOne dei valori medi per lo scaglione da 520.000 a 1.000.000.
L'appello di censura la sentenza per i seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli: CP_4
1) Erronea applicaIOne del concorso di colpa in capo a ai sensi degli artt. 1227 e Persona_5
2054, comma 1, c.c. e manifesta illogicità della sentenza. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il passeggero sarebbe quindi corresponsabile dei danni che potrebbe subire a cagione del trasporto, solo per il fatto di averlo accettato” (p. 8 atto di appello); principio questo che, secondo l'appellante, non è condivisibile perché non conforme né alla normativa né ai principi giurisprudenziali richiamati dal medesimo Tribunale. Secondo il Tribunale “non esistono elementi tali da sostenere che avrebbe potuto avere il sentore di un rischio superiore al Persona_5 normale nell'accettare il passaggio dallo così come è impensabile che, a fronte dell'elevata CP_7
velocità di marcia tenuta dal predetto, questi, accortosi del pericolo, potesse decidere in un qualsiasi momento di scendere dal veicolo in corsa o di tenere una diversa condotta, né peraltro, è stata assunta in causa prova che possa dimostrare il contrario” (p. 11 atto di appello); di tal ché chiede che la responsabilità del sinistro sia attribuita interamente al conducente;
2) Erronea quantificaIOne del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale patito da CP_4
– applicaIOne delle tabelle romane senza la corretta attualizzaIOne del danno. L'appellante
[...]
censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in applicaIOne delle tabelle del Tribunale di Roma del 2019 affermando poi che “le somme sopra quantificate sono state determinate al valore attuale della moneta per quanto attiene il danno non patrimoniale…”, nonostante la mancata adoIOne di disposiIOni sull'applicaIOne alla predetta somma pagina 11 di 25 della dovuta rivalutaIOne monetaria per gli anni decorrenti dal 2019 al 2022. L'appellante precisa che, dopo il deposito della sentenza, la gli ha corrisposto, oltre a quanto liquidato Controparte_6 nell'impugnata sentenza, anche la rivalutaIOne monetaria per le tre annualità.
Insiste, dunque, per l'integrale liquidaIOne del danno da perdita del rapporto parentale quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di gravame;
3) Erronea mancata liquidaIOne del danno psico-biologico in capo a - omessa CP_4
pronuncia in merito alle censure alla ctu del dott. ed alla richiesta di sua Persona_6 rinnovaIOne. L'appellante afferma che “il Giudice a pag. 17 della sentenza, acriticamente riporta le conclusioni cui era pervenuto il CTU riguardo al , rigettando la domanda, senza motivare CP_4
e senza neppure prendere in esame le doglianze alla consulenza, mosse per il tramite del CTP del
Prof. ” (p. 18 atto di appello), a cui anche il CTU aveva replicato in maniera generica. CP_1 Per_9
L'appellante ritiene che la CTU svolta sia affetta da vizi logico-giuridici e denoti un'indagine superficiale, contraddittoria e carente da un punto di vista scientifico: infatti, il CTU esclude il danno biologico di natura psichica sulla scorta di un'unica visita “condotta superficialmente in occasione del primo ed unico incontro con lo stesso, senza che in realtà sia mai stata svolta una compiuta osservaIOne psichiatrica e, peraltro, in assenza di somministraIOne di test valutativi-diagnostici, avendo egli utilizzato quelli somministrati da altro professionista, ovvero dalla Dott.ssa (cfr. Per_10
doc.10), nel lontano 2015, quando il peraltro era sottoposto ad una terapia farmacologica, CP_1 come provato in atti;
limite questo che non rende giustizia all'odierno appellante” (p. 19 atto di appello). L'appellante rappresenta di aver documentato il danno patito mediante la produIOne di consulenza psicologica redatta dal Prof. corredata da test valutativo-diagnostici, coevi Persona_11 all'iniIO del processo (documenti versati in atti sub doc. 12 e 10). L'appellante insiste per il rinnovo della CTU o in subordine per la chiamata a chiarimenti del consulente al fine di “effettuare l'indagine sul mediante una compiuta osservaIOne psichiatrica e la somministraIOne di test aggiornati e CP_1 tramite l'eventuale acquisiIOne, ove ritenuto necessario, di quanto occorrente per l'espletamento del mandato ricevuto dall'A.G.” (p. 23 atto di appello);
4) Erronea esclusione del danno da lucro cessante per la perdita del futuro apporto economico da parte del figlio. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia negato il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante nonostante egli avesse adempiuto all'onere di dimostrare il reddito di cui godeva il al momento della morte. Inoltre, la disponibilità del ad apportare utilità CP_1 CP_1
economiche alla famiglia può essere desunta dalla comune esperienza ex art. 115 c.p.c. e nell'atto di citaIOne gli attori avesse allegato come “il povero per quel poco che aveva vissuto, aveva Per_5
contribuito col suo reddito alle spese generali e comuni della famiglia di appartenenza, articolando sul
pagina 12 di 25 punto apposita capitolaIOne istruttoria (capitolo 16, memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) per la cui ammissione si insiste” (p. 25 atto di appello). Quanto alla propria necessità di sostegno economico da parte del figlio, secondo l'appellante si tratta “di circostanza futura e, come tale semplicemente allegabile, ma non dimostrabile” di cui comunque “sono stati acquisiti in causa tutti gli elementi che avrebbero consentito al Giudice di prime cure di valutarne prognosticamente e probabilisticamente i presupposti, primo fra tutti lo stato patologico cronico da cui risultava e risulta ancora affetto
l'appellante, stato questo constatato anche dal CTU” (p. 25 atto di appello);
5) Omessa integrale liquidaIOne dei compensi di lite ed omessa motivaIOne sul punto. L'appellante rappresenta che a seguito della costituIOne dei nuovi difensori avvenuta con comparsa in data 7.9.2020 la sua difesa si separava da quella degli altri attori. Lamenta che “il Giudice di prime cure nel procedere alla liquidaIOne dei compensi a favore delle due separate difese, in sostanza, limita la liquidaIOne degli stessi alla sola attività della fase conclusionale, omettendo invece di liquidare quella relativa alle altre fasi precedenti di studio, introduttiva e istruttoria, dovute anche alla stregua dell'avvenuta rimessione sul ruolo della causa, con conseguente nomina di CTU” (p. 27 atto di appello);
6) Mancata ammissione richieste istruttorie rimaste escluse dal giudiIO di prime cure. L'appellante insiste per il rinnovo della CTU o la chiamata a chiarimenti, affinché vengano ammesse le prove richieste dalla difesa degli attori con la seconda memoria istruttoria e per l'acquisiIOne del fascicolo penale delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì a carico di
Controparte_7
***
Preliminarmente è opportuno chiarire che del tutto prive di fondamento sono le contestaIOni sollevate dalla in ordine alla legittimaIOne ad agire di Controparte_6 Parte_1 Controparte_1
e anche quali eredi di Persona_2 Persona_3 CP_2 Persona_4 Persona_1
deceduta nel corso del presente giudiIO, in quanto in primo grado mai è stata contestata la dedotta circostanza che fosse moglie di e madre degli altri. Persona_1 Persona_2
Preliminarmente è opportuno ribadire che non ricorrono i presupposti per l'acquisiIOne del fascicolo penale, richiesta da con il sesto motivo di gravame, atteso che gli atti delle indagini CP_4
condotte dai Carabinieri risultano versati in atti dalle parti.
Il primo motivo di appello formulato da e il primo motivo di appello formulato dagli altri CP_4 appellanti ammettono un esame congiunto in quanto entrambi censurano l'accertato concorso di colpa del nella causaIOne dell'evento di cui è causa. CP_1
Entrambi i motivi non meritano accoglimento giacché infondati.
pagina 13 di 25 La Corte condivide l'attribuIOne in capo al del concorso di colpa del 30%, anche se con CP_1
motivaIOne diversa, trovando fondamento nella circostanza che il accettò di essere trasportato CP_1
dallo la cui alteraIOne psico-fisica dovuta all'assunIOne di alcool, certamente determinante CP_7
nella causaIOne del sinistro, era conosciuta o quantomeno conoscibile dal trasportato.
Ora, risulta che lo aveva 43 anni al momento del sinistro ed era gravato da precedenti per CP_7
delitti in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio nonché da innumerevoli violaIOni in materia di codice della strada (v. foglio 15 e 16 del rapporto dei Carabinieri sub doc. 1 allegato all'atto di citaIOne di primo grado) e risiedeva a BE mentre il aveva 18 anni e CP_1
risiedeva nel vicino comune di Gatteo;
data la vicinanza delle località e la loro dimensione paesana, è senz'altro credibile lo quando riferì i Carabinieri che i due si conoscessero “di vista” (verbale CP_7
di spontanee dichiaraIOni all. 4 al rapporto dei Carabinieri cit.).
Risulta dagli accertamenti compiuti dai militi, che il giorno del sinistro (10.10.2013) in un orario compreso tra le 15.00 e le 16.30, lo consumò un bicchiere di sambuca presso il Bar dello CP_7
Sport di BE (v. verbale di sommarie informaIOni rese da all. 15 al Testimone_5
rapporto dei Carabinieri cit.); alle 16.42 lo e il entrarono nel Bar Europa di Gatteo CP_7 CP_1 dove insieme consumarono una birra per poi lasciare il locale, terminata la consumaIOne, Pt_2 appena due minuti dopo, come emerso dall'esame delle immagini della video sorveglianza fornite dal gestore del suddetto bar (v. verbale di annotaIOne di serviIO sub doc. 14 fasc. nonché CP_6
verbale di sommarie informaIOni rese da all. 7 al rapporto dei Carabinieri cit.); Testimone_6
insieme si recarono verso le 17.00 al bar “America” di Gatteo e lì consumarono due birre “Ceres”, rimanendo nel dehors del bar per circa mezz'ora/quaranta minuti. Quindi, i due salirono in sella al motociclo condotto dallo e partirono a forte velocità (v. verbale di sommarie informaIOni CP_7
rese da all. 5 al rapporto dei Carabinieri cit.). Testimone_7
Lasciato il Bar America, i due percorsero in sella al motociclo solo 3,5 km in direIOne BE prima dell'impatto con il muro di cinta del civico n. 1005 della via Montanari di BE (la strada provinciale assume tale denominaIOne nel tratto del centro abitato di BE).
È accertato che, in questo breve tratto di strada, lo mantenne una velocità elevata, anche nel CP_7
percorrere un passaggio pedonale rialzato lì presente, impennò su una ruota e effettuò sorpassi pericolosi (v. verbale di sommarie informaIOni rilasciate da da e da Testimone_1 Testimone_3
, rispettivamente all. 12, 6 e 36 al rapporto dei Carabinieri cit.). Controparte_12
Giunto all'altezza del predetto muro di cinta, in uscita da una semi-curva destrorsa a visuale libera, lo deviò verso la propria destra fino a sfregare per circa 34 metri per poi impattare contro un CP_7
pagina 14 di 25 palo della illuminaIOne pubblica;
qui lo rovinò in corsia di marcia mentre il colpì il CP_7 CP_1
palo, decedendo;
il motociclo proseguì la sua corsa per arrestarsi più avanti.
Ora, da tali circostanze, minuIOsamente riferite dai testi ed accertate dai Carabinieri, si evince che lo si mise alla guida del veicolo versando in uno stato di alteraIOne psico-fisica, dovuta CP_7 all'assunIOne, anche in compagnia al di bevande alcoliche in un breve lasso di tempo e tale CP_1
stato lo indusse a tenere la guida altamente pericolosa descritta dai testi o comunque gli impedì di evitare la perdita di controllo del mezzo.
Depongono in questo senso le seguenti circostanze: a quanto consta, lo bevve – senza CP_7
consumare cibo – prima un bicchiere di sambuca e poi, in presenza del Polizzi, una birra Ceres e metà birra prima di salire a bordo del motociclo;
il sinistro si verificò su strada asfaltata senza Pt_2
anomalie, asciutta e rettilinea in uscita da una semicurva a visuale libera;
non è emerso alcun altro elemento che giustifichi la perdita di controllo del motociclo, atteso che quanto riferito dallo CP_7
(un'auto in senso di marcia contrario avrebbe urtato contro lo specchietto del motociclo) è rimasto privo di qualsivoglia riscontro;
lo rifiutò di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico e, CP_7
a quanto consta, non impugnò la sanIOne elevatagli per il rifiuto opposto ex art. 186 c. 7 e comma 2 lett. c del C.d.S. (v. verbale di contestaIOne del 12.10.2013 all. 32 al rapporto dei Carabinieri cit.).
Ammesso che il indossasse correttamente il casco protettivo, l'esposiIOne al rischio del CP_1 CP_1 si apprezza nella scelta di salire a bordo del motociclo condotto dallo onostante l'alteraIOne CP_7
psico-fisica in cui versava di questi e che deve ritenersi che fosse dal primo apprezzabile, avendo il trascorso almeno l'ora precedente il sinistro in sua compagnia e che in sua presenza consumò la CP_1
birra Ceres e la birra Pt_2
Ora, non ogni esposiIOne al rischio da parte del danneggiato è idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo che il soggetto assuma un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia della normalità e si caratterizza per essere un rischio anormale o anomalo. Si può quindi ritenere che il danneggiato realizzi una condotta – attiva o omissiva – causalmente rilevante in tutti i casi in cui accetti volontariamente di esporsi ad un rischio gratuito, che si traduce nella partecipaIOne anche senza ruolo attivo ad un'attività contra legem o – quand'anche non vietata dalla legge – comunque contraria ad una regola di prudenza avvertita come esistente e vincolante nella coscienza sociale del tempo, che il giudice si limita a registrare. In materia di circolaIOne stradale, in particolare, non risulta giustificata l'applicaIOne a vantaggio del trasportato che si esponga volontariamente e ingiustificatamente ad un trasporto in violaIOne per il conducente delle norme del Codice della strada e per lui delle più elementari regole di prudenza, della presunIOne di responsabilità del conducente.
pagina 15 di 25 Nella fattispecie in esame, si ritiene che il si sia deliberatamente esposto, pur accorgendosi (o CP_1
potendo facilmente accorgersi) dello stato di ebrezza in cui il conducente versava, al rischio che potesse derivarne un incidente stradale, come è poi effettivamente avvenuto;
quindi, consapevole che il conducente si apprestava a tenere una condotta illecita e comunque contraria alle regole di prudenza, si espose volontariamente al rischio di salire in sella al motociclo e tale violaIOne ha effettivamente inciso nell'eIOlogia del sinistro rivelatosi mortale.
Al rigetto del primo motivo di appello proposto dal segue il rigetto del secondo motivo di CP_1
appello dal medesimo avanzato.
Si venga ora all'esame del secondo motivo di appello proposto dai familiari del e avente ad CP_1
oggetto il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nonni materni, degli zii materni e del IP ex sorore del CP_1
Il motivo merita parziale accoglimento perché fondato nei limiti di cui di seguito.
La Corte ritiene che, diversamente da quanto deciso dal Tribunale, spetti anche ai nonni materni (
[...]
e deceduta nel corso del presente giudiIO) e alla zia materna, Per_2 Persona_1 Per_4
il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
[...]
Premesso che nel caso di morte di un prossimo congiunto – ovvero coniuge, genitore, figlio, fratello – è orientamento consolidato della Corte di CassaIOne che «l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano» pur potendo il convenuto
«trattandosi di una praesumptio hominis…dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite» (cfr. Cass. Civ. n.
26140/2023), al contrario, al di fuori del più stretto nucleo familiare, è la parte interessata a dover fornire prova della realtà e intensità dei rapporti affettivi e della gravità delle ricadute della perdita del proprio familiare anche facendo ricorso alle presunIOni, alle massime di comune esperienza e al notorio. La Corte di CassaIOne osserva che «in tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, IP, ascendente, IO, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradiIOnali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostraIOne della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configuraIOne formale (o financo di assente configuraIOne formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del
pagina 16 di 25 coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relaIOnale. Così come ragionevole apparirà la consideraIOne, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra NO e IP, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentaIOne (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitaIOne in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere» (cfr. Cass. Civ. n. 26140/2023).
Nell'atto di citaIOne di primo grado, in relaIOne ai nonni materni, agli zii materni e al IP ex sorore del gli attori allegarono l'esistenza di “un contesto familiare molto unito, solidale”, CP_1
precisando che “sebbene i nonni, gli zii ed il IP non convivessero con la minima Persona_5
distanza sussistente fra le rispettive abitaIOni (appartamenti nello stesso comune) aveva certamente creato un rapporto particolarmente stretto equiparabile ad una convivenza” (p. 10 atto di citaIOne). A fronte di tale allegaIOne, la prova di un intenso legame affettivo e il reale sconvolgimento della vittima secondaria a seguito della morte del può ritenersi raggiunta solo con riguardo ai nonni materni e CP_1
alla zia materna Persona_4
Quanto ai nonni, infatti, oltre ad assumere rilevanza il dato della prossimità del legame parentale, assume rilievo quando dichiarato da (cugina di figlia di ) Tes_4 Persona_5 CP_2
sentita come teste nel corso del giudiIO di primo grado, la quale interrogata sul capitolo 21 di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. attorea (“DCV che i recava frequentemente a pranzare dai Per_5 nonni materni e dalla zia ) ha affermato: “È vero mio cugino spesso mangiava dai nonni Per_4 materni e dalla zia”. Tale dichiaraIOne assume rilievo anche rispetto alla zia per la Persona_4
quale quindi, sebbene il legame parentale sia meno prossimo, può ritenersi raggiunta la prova presuntiva di un danno da perdita del rapporto parentale.
Per gli altri due zii materni ( e invece tale prova non può dirsi raggiunta. CP_2 Persona_3
L'allegaIOne contenuta in atto di citaIOne non è di per sé sufficiente in questo senso;
per altro verso, i capitoli di prova su cui è stata escussa così come gli ulteriori capitoli di prova indicati ai Tes_4
nn. 17, 18, 24 e 25 della predetta memoria (in disparte la loro formulaIOne estremamente generica, che pagina 17 di 25 ne comporta l'inammissibilità) non danno comunque conto dell'esistenza di una frequentaIOne con il IP che andasse al di là della comune partecipaIOne alle ricorrenze familiari, testimoniata anche dalla documentaIOne fotografica versata in atti che, peraltro, è molto risalente nel tempo quando il congiunto era bambino o appena più grande.
Rispetto a IP ex sorore del neppure può ritenersi provata la sussistenza di Persona_2 CP_1
un intenso legame di affetto e lo sconvolgimento del primo a seguito della scomparsa dello IO, per quanto frequente fosse la frequentaIOne del con il IP. È assorbente rilevare che all'epoca CP_1
del sinistro aveva solo tre anni;
non può quindi presumersi in forza del solo dato della Per_2
frequentaIOne tra i due che il bambino abbia effettivamente patito una sofferenza dovuta all'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare o relaIOnale, intesa come significativa modificaIOne delle abitudini di vita. Risultano quindi irrilevanti le dichiaraIOni testimoniali della teste escussa sul capitolo 23 della predetta memoria istruttoria in Tes_4
merito al fatto che lo IO portava il nipotino al parco, così come irrilevante è il capitolo 22 avente ad oggetto vacanze trascorse dalla vittima con la sorella e la di lei famiglia.
Venendo alla liquidaIOne del danno da perdita del rapporto parentale, questa Corte adotta le attuali
Tabelle di Milano (EdiIOne 2024) che, come le precedenti dal 2022, sono state adeguate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ai nuovi principi di diritto affermati dalla Corte di
CassaIOne a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidaIOne equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutaIOne delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudiIO in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adoIOne del criterio a punto, l'estraIOne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencaIOne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicaIOne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaIOne, salvo che l'ecceIOnalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaIOne, una liquidaIOne del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Le attuali Tabelle sono quindi fondate su un sistema “a punto variabile” che prevede l'attribuIOne dei punti in funIOne dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relaIOne affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutaIOne equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivaIOne.
pagina 18 di 25 È opportuno premettere che le attuali Tabelle di Milano non comprendono anche l'ipotesi in cui sia lo IO/la zia a perdere il/la IP ex fratre/ex sorore di talché si ritiene equo applicare i parametri previsti per la liquidaIOne del danno da perdita del fratello/IP ex filio, riducendone della metà l'importo risultante.
Si premette altresì che in relaIOne al parametro di cui alla lett. E “qualità ed intensità della relaIOne affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti” la Corte ritiene equo assegnare 5 punti. Tale attribuIOne è motivata dalla circostanza che, a fronte delle allegaIOni di parte e del compendio probatorio, può ritenersi accertata che la frequentaIOne dei nonni materni e della zia con il IP fosse frequente ma limitata alla condivisione delle ricorrenze familiari e Per_4
di pranzi.
Venendo ai calcoli e premettendo che si arrotonderanno i decimali, in favore dei nonni materni
[...]
e nati nel 1938 e nel 1942, considerati 20 punti in relaIOne all'età della Per_2 Persona_1 vittima primaria e 8 punti in relaIOne all'età della vittima secondaria, 0 punti in relaIOne al parametro
“convivenza”, 9 punti in relaIOne al parametro “sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato” e
5 punti in relaIOne al parametro E, si addiviene alla somma di € 71.316 per ciascuno.
Quanto alla zia nata nel 1971, considerati 20 punti in relaIOne all'età della vittima Persona_4 primaria, 14 punti in relaIOne all'età della vittima secondaria, 0 punti in relaIOne al parametro
“convivenza”, 9 punti in relaIOne al parametro “sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato” e
5 punti in relaIOne al parametro E, si addiviene alla somma di € 81.504, che ridotta della metà ammonta a € 40.752.
Considerato il concorso colposo del nella misura del 30%, il danno da perdita del rapporto CP_1
parentale così liquidato deve essere ridotto del 30%: pertanto, quanto a e Persona_2 Per_1
si addiviene alla somma di € 49.921 per ciascuno.
[...]
Quanto a in base alle tabelle si addiviene alla somma di € 28.526, ma la stessa nell'atto Persona_4 di citaIOne chiese di condannare i convenuti al pagamento di € 20.000 per il risarcimento di tale danno e la domanda va accolta in tale misura;
non può infatti esaminarsi la maggiore pretesa formulata in primo grado in sede di precisaIOne delle conclusioni, in quanto, per l'importo eccedente, è domanda nuova e quindi inammissibile.
Tali somme devono essere maggiorate degli interessi legali dal sinistro (10.10.2013) alla data della presente sentenza d'appello, da calcolarsi sul capitale devalutato al sinistro e via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (SU
1712/1995). Sulla somma risultante, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicaIOne della presente sentenza al soddisfo.
pagina 19 di 25 Si esamini ora il terzo motivo di appello con cui la madre e la sorella del lamentano la mancata CP_1 attribuIOne dell'aumento a titolo di personalizzaIOne del danno biologico psichico sofferto iure proprio. Il motivo non merita accoglimento perché infondato.
In disparte il fatto che le appellanti in atto di appello non menIOnano le circostanze legittimanti l'invocata personalizzaIOne, le circostanze allegate in atto di citaIOne di primo grado non sono comunque tali da ritenere fondata la pretesa. Quanto alla madre del ha allegato la difficoltà di CP_1
addormentamento, la mancanza di energie, la scarsa capacità di concentraIOne e scarsa motivaIOne a lavoro, la perdita del sorriso e della voglia di vivere (p. 11 atto di citaIOne di primo grado); quanto alla sorella, l'umore depresso, i sensi di colpa, gli incubi, la mancanza di appetito, la perdita degli interessi, il ritiro sociale, la sintomatologia ansiosa, la paura nell'utilizzare la motocicletta e che la utilizzino i suoi cari (p. 7 e p. 11 cit.). Tali circostanze, pur nella loro gravità, non sono ecceIOnali rispetto alla generalità delle persone affette dalle stesse lesioni ( è affetta da disturbo Parte_1 dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di grado lieve, nella misura del 6%; è Controparte_1 affetta da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di grado medio, nella misura del
10%). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivaIOne analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzaIOne” in aumento (Cass.
n. 5865/2021 e n. 28988/2019).
Si esamini ora il terzo motivo di appello formulato da inerente al mancato riconoscimento CP_4
in suo favore del risarcimento del danno biologico psichico.
Preliminarmente, non sussistono i presupposti ex art. 198 c.p.c. per disporre la rinnovaIOne della CTU
o la chiamata a chiarimenti del CTU, come richiesto dall'appellante con la formulaIOne del sesto motivo di gravame che non merita accoglimento. Invero, premesso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri discreIOnali del giudice (Cass. n. 22799/2017), nella fattispecie in decisione, le doglianze si risolvono in contestaIOni inidonee a superare le valutaIOni espresse dal CTU, dott. nel contraddittorio fra le parti ed i CTP, dalle Persona_6
quali non vi è motivo di discostarsi, per quanto si va a precisare.
È utile premettere che il danno psichico consiste in un danno biologico consistente nella alteraIOne o soppressione delle facoltà mentali che può manifestarsi in conseguenza della perdita di un familiare pagina 20 di 25 quando il dolore causato da quest'ultima sia degenerato in una sindrome di rilievo neurologico, dovendosi escludere che qualsiasi turbamento costituisca per ciò solo un danno alla salute.
Rispetto a il CTU sulla base dei dati acquisiti durante il colloquio clinico con il CP_4 periziando del 31.3.2021 (“esame psichico e valutaIOne dello stato mentale”, p. da 14 a 16 CTU) e dei risultati dei test psicologici somministrati dalla dott.ssa il 30.3.2015 (test di rorschach;
MMPI- Per_10
2; ) ha escluso la sussistenza in capo a di un danno biologico psichico CP_13 CP_4
eIOlogicamente dipendente dalla morte del figlio. Più precisamente, il CTU ha accertato la sussistenza di un quadro psicopatologico determinante un disturbo di personalità grave che preesisteva alla scomparsa del figlio;
ha ritenuto che la morte del figlio abbia sicuramente determinato un disturbo di adattamento temporaneo, ma che lo stesso si fosse già risolto nel 2015.
In primo luogo, l'appellante lamenta che la visita del periziando da parte del CTU sia stata condotta
“superficialmente…senza che in realtà sia mai stata svolta una compiuta osservaIOne psichiatrica”
(p. 19 atto di appello); in proposito, basti osservare che trattasi di una affermaIOne apodittica e che il
CTP dott. pur avendo partecipato al colloquio clinico, nulla ha rilevato sul punto nelle proprie Per_9
osservaIOni.
Poi, l'appellante e il CTP in sede di osservaIOni lamentano che il CTU abbia fondato la sua valutaIOne sui test somministrati al paziente nel 2015. Ora, i test furono somministrati il 30.3.2015 quindi a distanza di quasi un anno e mezzo dal sinistro, quando quindi l'eventuale danno biologico psichico avrebbe già dovuto essere manifesto;
i predetti test non sono contestati nel merito, anzi sono gli stessi test su cui il dott. - che poi assumerà la veste di CTP per gli attori - redige la propria Per_9 consulenza psicologica del 30.4.2015 (v. doc. 12 allegato all'atto di citaIOne) e dunque non v'è ragione per ritenere che non siano affidabili. È invece eccepita la circostanza che al momento della somministraIOne di tali test assumesse terapia farmacologica con la conseguenza che CP_4
“gli aspetti più reattivi di natura depressiva e ansiosa apparissero meno evidenti dei tratti di personalità e cognitivi” (osservaIOni CTP dott. p. 3 e 4). Invero, il CTP dott. non Per_9 Per_9
nega affatto la preesistenza di una condiIOne morbosa ma ritiene che il grave evento luttuoso abbia aggravato il quadro clinico preesistente.
Ora, in disparte la consideraIOne che non ha prodotto elementi utili ad avere contezza CP_4
del trattamento farmacologico cui era sottoposto nel 2015, è sulla base della valutaIOne clinica
“attuale” del periziando che il CTU, in risposta alle osservaIOni del CTP dott. ha affermato Per_9
la sussistenza delle medesime aree psicopatologiche rilevate nel 2015 e ha escluso un qualsivoglia aggravamento della condiIOne patologica rilevata nel 2015 (p. 28 CTU); di qui la non necessità di sottoporre il periziando a ulteriori test valutativo-diagnostici.
pagina 21 di 25 D'altra parte, non ci sono elementi che inducano a ritenere che già nel 2015 e all'epoca dell'espletamento della CTU presentasse un danno biologico psichico in conseguenza del CP_4
lutto. Le osservaIOni del CTP dott. non sono in grado di inficiare le conclusioni rassegnate dal Per_9
CTU. È opportuno considerare che la consulenza psicologica del dott. del 30.4.2015 (doc. 12 Per_9
cit.) si risolve in una lunga premessa teorica a cui segue l'affermaIOne, del tutto apodittica, della presenza di un disturbo depressivo maggiore di grado medio, riguardo al quale il dott. si limita Per_9
a affermare, in modo del tutto generico, che “nel caso del signor è ben evidente la tipologia di CP_1
Danno a lui causata dall'incidente stradale di cui è stato vittima il figlio, la sua intera persona come unità bio-psichica, etica e giuridica ne è stata coinvolta e gravemente danneggiata, la permanenza dei sintomi psicotici depone quindi per una permanenza del quadro patologico” (p. 3, doc. 12 cit.).
Ora possono essere congiuntamente esaminati i motivi di appello formulati sub n. 4 tanto da
[...]
che dagli altri appellanti, giacché entrambi afferenti alla mancata liquidaIOne del danno da CP_4
lucro cessante in favore del padre e della madre del CP_1
I motivi sono infondati. In disparte la consideraIOne che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante fu tardivamente formulata da nel primo grado di Parte_1
giudiIO solo in sede di precisaIOne delle conclusioni, si osserva che la vittima aveva iniziato a lavorare il 12 agosto 2013 (v. doc. 18 allegato all'atto di citaIOne) e che i genitori in primo grado non allegarono la circostanza che il figlio effettivamente contribuisse alle spese della famiglia (v. p. 17 atto di citaIOne) né a ciò può sopperire la tardiva deduIOne di tale fatto primario contenuta nel capitolo di prova testimoniale n. 16 (“DVC che contribuiva economicamente alla necessità della Persona_5 propria famiglia”) indicato nella memoria istruttoria, di cui è opportuno ribadire l'inammissibilità per genericità. Dunque, non solo non è tempestivamente dedotta, ma nemmeno è provata la circostanza che il figlio, appena diciottenne ed agli esordi lavorativi, destinasse parte dei propri redditi ai bisogni familiari.
Né è allegato e provato che i genitori con lui conviventi avessero o avrebbero in futuro avuto bisogno di tale contribuIOne. Quest'ultima valutaIOne deve essere compiuta secondo criteri non meramente ipotetici, ma probabilistici e gli elementi offerti non sono sufficienti a dimostrare che avrebbe avuto bisogno di tale contribuIOne. Infatti, al momento del decesso del figlio lavorava e dopo CP_4
un breve periodo di interruIOne ha ripreso a lavorare fino alla pensione (cfr. p. 13 CTU); anche la madre godeva e gode di un'occupaIOne lavorativa (p. 11 atto di citaIOne;
p. 15 atto di appello). Ciò considerato, lo stato patologico di così come il divorIO dei due, non è circostanza utile a CP_4 comprovare il bisogno dell'apporto economico del figlio.
pagina 22 di 25 Ammettono un esame congiunto i motivi di appello formulati sub n. 5 tanto da che dagli CP_4
altri appellanti, entrambi afferenti alla liquidaIOne delle spese di lite del primo grado di giudiIO, che sono fondate.
Il Tribunale ha calcolato il totale dei compensi in € 27.804, esattamente in base al valore medio dello scaglione di valore da 520.000 ad € 1.000.000, ed ha poi suddiviso tale importo attribuendo, sostanzialmente, a il compenso previsto per le prime due fasi (di studio e introduttiva) e a CP_4
favore degli altri attori il compenso per le ulteriori due fasi (istruttoria e decisionale). In tal modo, il giudice erroneamente non ha liquidato a favore di il compenso per la terza e quarta fase ed a CP_4
favore degli altri attori non ha liquidato le prime due fasi processuali.
L'accoglimento parziale dell'appello in punto alle domande risarcitorie non muta il valore della causa, talché rimane fermo lo scaglione utilizzato e la quantificaIOne delle spese complessiva operata dal
Tribunale – su cui non v'è alcuna censura, nemmeno incidentale – e, in accoglimento dei motivi di appello in esame, le spese processuali del primo grado devono essere liquidate come segue: quanto alla fase di studio, a quella introduttiva ed alla metà della fase istruttoria (4.388+2.895+6.445=13.728) i compensi devono essere posti in favore di tutti gli attori, mentre i compensi inerenti alla restante metà della fase istruttoria ed a quella decisoria (6.445+7.631=14.076) devono essere riconosciuti sia in favore di che degli altri appellanti, atteso che si è costituito con nuovi CP_4 CP_4 difensori il 7.9.2020, prima che la causa fosse rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU medico- legale.
In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, gli appelli meritano parziale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.
Le spese del presente grado di giudiIO seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relaIOne al valore della causa (determinato dal decisum e dunque in applicaIOne dello scaglione da 52.001 a 260.000 per gli appellanti della causa r.g. 2022/2022 e dello scaglione da 5.201 a 26.000 per , al tasso di difficoltà, nonché in base all'attività e alle CP_4
fasi processuali effettivamente svolte, tenendo conto della ridotta attività istruttoria, ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Gli avv.ti Rosa Maria Anna Fiandaca e Emanuel Foschi, già dichiaratasi antistatari nel primo grado di giudiIO, si sono dischiarati antistatari anche nel presente grado di giudiIO ad ecceIOne della somma di € 2.529 anticipata dal a titolo di contributo unificato (v. nota spese del 10.2.2025). CP_1
Rimane ferma la statuiIOne sulle spese di CTU come da sentenza impugnata.
P.Q.M.
pagina 23 di 25 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 470/2022 del Tribunale di Forlì da in Parte_1
proprio e quale erede di in proprio e in qualità di esercente la Persona_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale su in proprio e quale erede di Persona_2 Persona_2 Per_1
, in proprio e quale erede di in proprio e
[...] CP_2 Persona_1 Persona_3
quale erede di in proprio e quale erede di e Persona_1 Persona_4 Persona_1
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su (r.g. 2022/2022) CP_3 Persona_2
e in parziale accoglimento dell'appello proposto da (r.g. 2039/2022), a parziale modifica CP_4 dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma:
1) condanna, in solido tra loro, e Controparte_7 CP_8 Controparte_5 al pagamento in favore di della somma di € 49.921, in favore degli
[...] Persona_2 eredi di della somma di € 49.921 e in favore di della somma di € Persona_1 Persona_4
20.000 oltre, su ciascun importo, interessi legali dal sinistro (10.10.2013) alla data della presente sentenza, da calcolarsi sul capitale devalutato al sinistro e via via rivalutato anno per anno dal sinistro ad oggi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
oltre, sulla somma risultante, interessi legali dalla pubblicaIOne della presente sentenza al soddisfo;
2) condanna, in solido tra loro, e Controparte_7 CP_8 Controparte_5
alla rifusione:
[...]
- delle spese processuali del primo grado di giudiIO che liquida, per compensi, a favore di tutti gli appellanti in € 13.728, oltre ad ulteriori € 14.076 a favore di Parte_1 Controparte_1 [...]
e in proprio e nelle rispettive qualità, ed Per_2 CP_2 Persona_3 Persona_4 ulteriori € 14.076 a favore di oltre spese generali e IVA, CPA se dovuti;
CP_4
- delle spese processuali del presente grado d'appello che liquida a favore di Parte_1 CP_1
, e in proprio e nelle rispettive
[...] Persona_2 CP_2 Persona_3 Persona_4 qualità, in € 2.529 per spese ed € 13.000 per compensi e a favore di in € 2.529 per spese CP_4 ed in € 4.900 per compensi, oltre spese generali e IVA, CPA se dovuti;
3) distrae le spese processuali liquidate a favore di a favore degli avv.ti Rosa Maria Anna CP_14
Fiandaca e Emanuel Foschi, dichiaratasi antistatari in entrambi i gradi di giudiIO, al netto della somma di € 2.529.
Così deciso dalla seconda seIOne civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 24 di 25 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 25 di 25