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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 17430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17430/2023 R.G. promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Ingino e dell'avv. Giovanni Ingino, come da procura
[...] acclusa all'atto di citazione in opposizione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, a Milano, via E. Cernuschi n. 1 (PEC: ; Email_1
; Email_2
OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del curatore Controparte_3 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonio Lattanzio, come da procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Locorotondo (BA), Via Martina
Franca n. 19 (PEC: ); Email_3
OPPOSTA
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e, comunque, essendo il credito su cui si fonda insussistente per carenza dei suoi presupposti contrattuali, o estinto per compensazione con il maggior credito opposto in via di eccezione da per le causali tutte di cui alla parte espositiva CP_1 dell'opposizione
- respingere l'avversa domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Con vittoria di competenze di causa
pagina 1 di 5 Per l'opposta Quale difensore costituito nel procedimento in epigrafe indicato, nell'interesse della Curatela opposta, con le presenti note ci si riporta, anzitutto, al contenuto della propria “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” del 25.10.2023, nonché a tutti i propri atti e scritti difensivi ulteriori, insistendo per l'integrale accoglimento delle richieste, deduzioni ed eccezioni ivi formulate. Lo scrivente precisa le proprie conclusioni e chiede che venga confermato il decreto ingiuntivo n.5403/2023 (Proc. n.3072/2023 R.G.) ed accolta la domanda riconvenzionale di € 250.000,00. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con rigetto di ogni avversa istanza.
*
FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. Controparte_3
5403/2023 in data 25.3.2023, notificato in data 27.3.2023, con il quale veniva ingiunto a
[...] il pagamento della somma di € 333.460,38 oltre accessori e spese a titolo di corrispettivo CP_1 per saldo contrattuale.
(già ) con atto di citazione ritualmente Controparte_1 Controparte_4 notificato in data 2.5.2023, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
- erano stati stipulati tra le parti i seguenti n. 3 contratti:
1. n. 1BD0943F PFH011 dell'8.2.2017 intitolato “prefabbricazione struttura in acciaio modular per convezione e irraggiamento e tamburo vapore e generatore irraggiamento di calore WHB”, che prevedeva la consegna di tutti i materiali franco fabbrica (clausola INCOTERM EXW) e caricati sui mezzi (loaded on trucks);
2. n. 2BE0078A PIT015 del 1.9.2017 intitolato “tamburi, P.G.E., strutture in acciaio prefabbricazione di parti sotto pressione”, che prevedeva distinte forniture con distinte date di consegna;
3. n. 2BE0090A PFH007 del 4.1.2018 intitolato “prefabbricazione di strutture in acciaio e parti in pressione”, che prevedeva la consegna entro il 29/6/2018 della “radiant section with pression parts”;
- tutti i contratti di fornitura stabilivano date tassative per la consegna dei materiali, con previsione di una penale per il ritardo nella consegna, variabile fino al 5% del valore del contratto;
- era stata inadempiente rispetto ai contratti di fornitura e ai termini di consegna;
CP_3
- le penali per i ritardi assorbono integralmente il credito dell'opposta;
- le penali sono richieste in compensazione del credito di residuando un credito CP_3 differenziale a favore dell'opponente, con riserva di farlo valere con le forme dell'insinuazione al passivo fallimentare.
In particolare, eccepisce in compensazione: Controparte_1
- per il primo contratto un credito per penali di € 180.811,00 a fronte di una pretesa dell'opposta di € 56.611,00;
- per il secondo contratto un credito per penali di € 161.508,00 a fronte di una pretesa dell'opposta di
€ 148.708,00;
- per il terzo contratto un credito per penali di € 109.250,00 a fronte di una pretesa dell'opposta di € 109.250,00. Eccepiva inoltre in compensazione gli ulteriori importi di € 26.509,00 e di € 348.650,00 per extra costi sostenuti per porre rimedio alle forniture non completate dalla stessa importi che CP_3 giustificherebbero la mancata restituzione delle somme trattenute in garanzia.
Per tali ragioni ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_1
pagina 2 di 5 Il costituitosi con comparsa del 25.10.2023, insisteva per il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rilevando che per i contratti di cui trattasi erano state approvate delle revisioni che hanno mutato e spostato in avanti i termini delle pattuizioni contrattuali, di comune intesa e con il previsto riequilibrio delle reciproche pretese e dei reciprochi obblighi.
Evidenziava che n. 7 dipendenti non erano stati collocati in cassa integrazione, proprio con la finalità di portare a termine la commessa con Controparte_1
Rilevava, in ogni caso, che la domanda di compensazione formulata da doveva essere Controparte_1 formulata in sede di insinuazione al passivo fallimentare ed era pertanto da respingere. L'opposta formulava inoltre domanda riconvenzionale per l'importo di € 250.000,00 relativa ai danni subiti a seguiti del comportamento dell'opponente che, approfittando dello stato di insolvenza di
, aveva preteso la prosecuzione dei rapporti contrattuali. CP_3
*
Alla prima udienza, in data 14.11.2023, il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e accordava i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c. All' esito della successiva udienza del 27.2.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ammetteva in parte la prova testimoniale richiesta da parte opposta. Al termine della prova testimoniale, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, tenutasi con le modalità della trattazione scritta.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra e il giudice, con provvedimento in data 15 ottobre 2024, tratteneva la causa in decisione e accordava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* Tra le parti si sono perfezionati - e hanno trovato esecuzione - tre contratti di appalto con cui
[...]
aveva incaricato di realizzare una serie di attività presso la raffineria di Gela, CP_1 CP_3
a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito.
Trova dunque applicazione la disciplina di cui agli artt. 1655 e segg. c.c.
I rispettivi titoli contrattuali sono pacifici e documentali.
* L'opponente ha contestato che l'opposta non abbia eseguito a regola d'arte le prestazioni di cui ai contratti in oggetto. Più precisamente, ritiene di avere diritto al pagamento di extracosti e delle penali contrattuali da ritardo, in quanto ritardo imputabile alla condotta dell'opposta, e chiede pertanto di accertare la compensazione di tale controcredito. L'opposta in sede di comparsa di costituzione oltre ad insistere per la conferma dell'ingiunzione e comunque per il pagamento della somma azionata, ha avanzato in via riconvenzionale un'ulteriore domanda, non oggetto del ricorso per D.I.. Ha chiesto il risarcimento dei danni per l'importo di € 250.000,00. Ciò premesso, occorre innanzitutto chiarire che la domanda svolta dall'opponente nei confronti del e volta al mero accertamento della sussistenza di un controcredito è ammissibile. CP_3
Infatti, “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. Civ. Sez. III, 14/5/2024 n. 13345), e ancora “nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dalla L.Fall., artt. 93 e ss., atteso che tale eccezione - diversamente
pagina 3 di 5 dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui "petitum" riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sè favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice e ad ottenerne il rigetto, totale o parziale” (Cass. Civ. Sez. II, 7/12/2021 n. 38888). Ciò chiarito, si osserva che sono richiamate e prodotte dalle parti numerose revisioni dei contratti esistenti che hanno modificato le originarie previsioni contrattuali, anche in relazione a proroghe e ai nuovi termini di consegna dei materiali. Le revisioni successive mutano e spostano in avanti i termini delle pattuizioni contrattuali, di comune intesa tra le parti e con riequilibrio delle reciproche pretese e dei reciproci obblighi. In particolare, risulta documentalmente provato che ha proseguito l'attività, continuando ad CP_3 applicare n. 7 dipendenti , , , e nei mesi di Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3 CP_5 Pt_2 Pt_3 novembre e dicembre 2018 per proseguire le forniture e i lavori relativi a , nell'interesse CP_1 anche di quest'ultima a portare a termine quanto contrattualmente pattuito. Anche dall'escussione dei testimoni e sentiti all'udienza del 12 aprile 2024, è emerso Tes_1 Tes_2
l'interesse di a mantenere aperto lo stabilimento di proprio al fine di CP_1 CP_3 completare le commesse in corso e terminare il lavoro.
In ragione di tutto ciò, si evince in concreto il perpetrarsi di un comportamento concludente tra le parti in causa, finalizzato a completare le forniture e i lavori, con modifica condivisa delle originarie previsioni contrattuali, con conseguente differimento dei termini di consegna inizialmente pattuiti.
Dunque, al di là del ritardo in sé rispetto ai termini inizialmente pattuiti, non risulta provato la riferibilità dello stesso alla condotta inadempiente dell'opposta, con riferimento alle circostanze che hanno causato il differimento dei termini e alla individuazione e pattuizione di nuovi termini da parte dei contraenti. La domanda di compensazione di relativa all'addotto controcredito per penali da ritardo CP_1
è quindi infondata.
Diversamente, con riguardo alla domanda di compensazione legata agli extra costi per lavorazioni sostenuti dall'opponente e resesi necessari per permettere l'esecuzione dell'opera, si deve rilevare che risultano documentati (doc. da 6 a 15 fasc. opponente) i costi riferiti al contratto PFH 011 indicati nella fattura n. 181001646/2018 di € 26.508,93, oltre IVA 22%, pari a complessivi € 32.340,89 (doc. 17 fasc. opponente).
Non risulta invece documentata la prova degli extra costi ( e del pagamento degli stessi) che l'opponente riferisce di aver sostenuto relativi alla fattura n. 18101645/2018 di € 348.649,74, oltre IVA 22% (doc. 35 fasc. opponente). In tal senso, le dichiarazioni rese dal testimone sono Tes_1 generiche, non sufficienti e inidonee a ritenere provato quanto sopra (“sul capitolo preciso che sono intervenute ditte esterne che già operavano nello stabilimento;
per era essenziale terminare il CP_1 lavoro;
ha precisato che si sarebbe fatta carico dei pagamenti direttamente verso le stesse ditte;
CP_1 le ditte erano sub fornitori di che erano già presenti”). CP_3 L'opposizione risulta quindi parzialmente fondata in relazione all'importo di € 32.340,89, relativo agli extra costi sostenuti da per rimediare ad errori e difetti di fornitura. Tale importo Controparte_1 deve essere posto in compensazione fino alla concorrenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
In ragione di quanto sopra, accertato che il credito dell'opposta ammonta ad euro 301.119,49 ( iva già inclusa), deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 5403/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di per un importo superiore a quello risultato dovuto. Controparte_3 deve essere condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_3 somma di € 301.119,49 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dal 25.3.2023 sino al soddisfo.
*
pagina 4 di 5 Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opposta con la comparsa di costituzione per il risarcimento dei danni, quantificati in € 250.000,00, essa è inammissibile, non costituendo un'ipotesi di reconventio reconventionis.
Tale domanda non è innanzitutto attinente e relativa alle eccezioni e alle domande svolte da
[...] nell'atto di opposizione, non consegue alle stesse. CP_1
In proposito si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (ex multis Cass. n. 5415/2019; Cass. n. 3386/2019;
Cass. n. 16564/2018). Si rammenta, al riguardo, che l'opposto, quale attore sostanziale, ha delineato, con il deposito del ricorso per D.I. il perimetro e i confini della propria pretesa in questa sede.
* Ai fini della soccombenza si deve tenere conto che la pretesa dell'opposta è risultata fondata per un importo inferiore rispetto a quello azionato e che la domanda riconvenzionale, svolta dalla stessa per l'importo di euro 250.000,00, è stata disattesa. Per tali ragioni le spese di lite devono essere compensate nella misura di 2\3 e poste a carico dell'opponente per la restante parte. Vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri legali, tenuto conto in particolar modo del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento e del grado di complessità delle questioni trattate.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5403/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di
[...]
; Controparte_3
2) accerta il credito vantato da nei confronti di Controparte_3 CP_1
[... per € 301.119,49 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dal 25.3.2023 sino al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 dell'importo di € 301.119,49 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dal 25.3.2023 sino al soddisfo;
4) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_3
nei confronti di
[...] Controparte_1
5) compensa per 2\3 le spese di lite, condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della restante parte, liquidata per compensi in complessivi euro 7.500,00 Controparte_3 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 2 febbraio 2025
Il giudice
Ernesta Occhiuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17430/2023 R.G. promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Ingino e dell'avv. Giovanni Ingino, come da procura
[...] acclusa all'atto di citazione in opposizione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, a Milano, via E. Cernuschi n. 1 (PEC: ; Email_1
; Email_2
OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del curatore Controparte_3 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonio Lattanzio, come da procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Locorotondo (BA), Via Martina
Franca n. 19 (PEC: ); Email_3
OPPOSTA
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e, comunque, essendo il credito su cui si fonda insussistente per carenza dei suoi presupposti contrattuali, o estinto per compensazione con il maggior credito opposto in via di eccezione da per le causali tutte di cui alla parte espositiva CP_1 dell'opposizione
- respingere l'avversa domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Con vittoria di competenze di causa
pagina 1 di 5 Per l'opposta Quale difensore costituito nel procedimento in epigrafe indicato, nell'interesse della Curatela opposta, con le presenti note ci si riporta, anzitutto, al contenuto della propria “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” del 25.10.2023, nonché a tutti i propri atti e scritti difensivi ulteriori, insistendo per l'integrale accoglimento delle richieste, deduzioni ed eccezioni ivi formulate. Lo scrivente precisa le proprie conclusioni e chiede che venga confermato il decreto ingiuntivo n.5403/2023 (Proc. n.3072/2023 R.G.) ed accolta la domanda riconvenzionale di € 250.000,00. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con rigetto di ogni avversa istanza.
*
FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. Controparte_3
5403/2023 in data 25.3.2023, notificato in data 27.3.2023, con il quale veniva ingiunto a
[...] il pagamento della somma di € 333.460,38 oltre accessori e spese a titolo di corrispettivo CP_1 per saldo contrattuale.
(già ) con atto di citazione ritualmente Controparte_1 Controparte_4 notificato in data 2.5.2023, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
- erano stati stipulati tra le parti i seguenti n. 3 contratti:
1. n. 1BD0943F PFH011 dell'8.2.2017 intitolato “prefabbricazione struttura in acciaio modular per convezione e irraggiamento e tamburo vapore e generatore irraggiamento di calore WHB”, che prevedeva la consegna di tutti i materiali franco fabbrica (clausola INCOTERM EXW) e caricati sui mezzi (loaded on trucks);
2. n. 2BE0078A PIT015 del 1.9.2017 intitolato “tamburi, P.G.E., strutture in acciaio prefabbricazione di parti sotto pressione”, che prevedeva distinte forniture con distinte date di consegna;
3. n. 2BE0090A PFH007 del 4.1.2018 intitolato “prefabbricazione di strutture in acciaio e parti in pressione”, che prevedeva la consegna entro il 29/6/2018 della “radiant section with pression parts”;
- tutti i contratti di fornitura stabilivano date tassative per la consegna dei materiali, con previsione di una penale per il ritardo nella consegna, variabile fino al 5% del valore del contratto;
- era stata inadempiente rispetto ai contratti di fornitura e ai termini di consegna;
CP_3
- le penali per i ritardi assorbono integralmente il credito dell'opposta;
- le penali sono richieste in compensazione del credito di residuando un credito CP_3 differenziale a favore dell'opponente, con riserva di farlo valere con le forme dell'insinuazione al passivo fallimentare.
In particolare, eccepisce in compensazione: Controparte_1
- per il primo contratto un credito per penali di € 180.811,00 a fronte di una pretesa dell'opposta di € 56.611,00;
- per il secondo contratto un credito per penali di € 161.508,00 a fronte di una pretesa dell'opposta di
€ 148.708,00;
- per il terzo contratto un credito per penali di € 109.250,00 a fronte di una pretesa dell'opposta di € 109.250,00. Eccepiva inoltre in compensazione gli ulteriori importi di € 26.509,00 e di € 348.650,00 per extra costi sostenuti per porre rimedio alle forniture non completate dalla stessa importi che CP_3 giustificherebbero la mancata restituzione delle somme trattenute in garanzia.
Per tali ragioni ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_1
pagina 2 di 5 Il costituitosi con comparsa del 25.10.2023, insisteva per il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rilevando che per i contratti di cui trattasi erano state approvate delle revisioni che hanno mutato e spostato in avanti i termini delle pattuizioni contrattuali, di comune intesa e con il previsto riequilibrio delle reciproche pretese e dei reciprochi obblighi.
Evidenziava che n. 7 dipendenti non erano stati collocati in cassa integrazione, proprio con la finalità di portare a termine la commessa con Controparte_1
Rilevava, in ogni caso, che la domanda di compensazione formulata da doveva essere Controparte_1 formulata in sede di insinuazione al passivo fallimentare ed era pertanto da respingere. L'opposta formulava inoltre domanda riconvenzionale per l'importo di € 250.000,00 relativa ai danni subiti a seguiti del comportamento dell'opponente che, approfittando dello stato di insolvenza di
, aveva preteso la prosecuzione dei rapporti contrattuali. CP_3
*
Alla prima udienza, in data 14.11.2023, il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e accordava i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c. All' esito della successiva udienza del 27.2.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ammetteva in parte la prova testimoniale richiesta da parte opposta. Al termine della prova testimoniale, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, tenutasi con le modalità della trattazione scritta.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra e il giudice, con provvedimento in data 15 ottobre 2024, tratteneva la causa in decisione e accordava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* Tra le parti si sono perfezionati - e hanno trovato esecuzione - tre contratti di appalto con cui
[...]
aveva incaricato di realizzare una serie di attività presso la raffineria di Gela, CP_1 CP_3
a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito.
Trova dunque applicazione la disciplina di cui agli artt. 1655 e segg. c.c.
I rispettivi titoli contrattuali sono pacifici e documentali.
* L'opponente ha contestato che l'opposta non abbia eseguito a regola d'arte le prestazioni di cui ai contratti in oggetto. Più precisamente, ritiene di avere diritto al pagamento di extracosti e delle penali contrattuali da ritardo, in quanto ritardo imputabile alla condotta dell'opposta, e chiede pertanto di accertare la compensazione di tale controcredito. L'opposta in sede di comparsa di costituzione oltre ad insistere per la conferma dell'ingiunzione e comunque per il pagamento della somma azionata, ha avanzato in via riconvenzionale un'ulteriore domanda, non oggetto del ricorso per D.I.. Ha chiesto il risarcimento dei danni per l'importo di € 250.000,00. Ciò premesso, occorre innanzitutto chiarire che la domanda svolta dall'opponente nei confronti del e volta al mero accertamento della sussistenza di un controcredito è ammissibile. CP_3
Infatti, “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. Civ. Sez. III, 14/5/2024 n. 13345), e ancora “nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dalla L.Fall., artt. 93 e ss., atteso che tale eccezione - diversamente
pagina 3 di 5 dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui "petitum" riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sè favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice e ad ottenerne il rigetto, totale o parziale” (Cass. Civ. Sez. II, 7/12/2021 n. 38888). Ciò chiarito, si osserva che sono richiamate e prodotte dalle parti numerose revisioni dei contratti esistenti che hanno modificato le originarie previsioni contrattuali, anche in relazione a proroghe e ai nuovi termini di consegna dei materiali. Le revisioni successive mutano e spostano in avanti i termini delle pattuizioni contrattuali, di comune intesa tra le parti e con riequilibrio delle reciproche pretese e dei reciproci obblighi. In particolare, risulta documentalmente provato che ha proseguito l'attività, continuando ad CP_3 applicare n. 7 dipendenti , , , e nei mesi di Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3 CP_5 Pt_2 Pt_3 novembre e dicembre 2018 per proseguire le forniture e i lavori relativi a , nell'interesse CP_1 anche di quest'ultima a portare a termine quanto contrattualmente pattuito. Anche dall'escussione dei testimoni e sentiti all'udienza del 12 aprile 2024, è emerso Tes_1 Tes_2
l'interesse di a mantenere aperto lo stabilimento di proprio al fine di CP_1 CP_3 completare le commesse in corso e terminare il lavoro.
In ragione di tutto ciò, si evince in concreto il perpetrarsi di un comportamento concludente tra le parti in causa, finalizzato a completare le forniture e i lavori, con modifica condivisa delle originarie previsioni contrattuali, con conseguente differimento dei termini di consegna inizialmente pattuiti.
Dunque, al di là del ritardo in sé rispetto ai termini inizialmente pattuiti, non risulta provato la riferibilità dello stesso alla condotta inadempiente dell'opposta, con riferimento alle circostanze che hanno causato il differimento dei termini e alla individuazione e pattuizione di nuovi termini da parte dei contraenti. La domanda di compensazione di relativa all'addotto controcredito per penali da ritardo CP_1
è quindi infondata.
Diversamente, con riguardo alla domanda di compensazione legata agli extra costi per lavorazioni sostenuti dall'opponente e resesi necessari per permettere l'esecuzione dell'opera, si deve rilevare che risultano documentati (doc. da 6 a 15 fasc. opponente) i costi riferiti al contratto PFH 011 indicati nella fattura n. 181001646/2018 di € 26.508,93, oltre IVA 22%, pari a complessivi € 32.340,89 (doc. 17 fasc. opponente).
Non risulta invece documentata la prova degli extra costi ( e del pagamento degli stessi) che l'opponente riferisce di aver sostenuto relativi alla fattura n. 18101645/2018 di € 348.649,74, oltre IVA 22% (doc. 35 fasc. opponente). In tal senso, le dichiarazioni rese dal testimone sono Tes_1 generiche, non sufficienti e inidonee a ritenere provato quanto sopra (“sul capitolo preciso che sono intervenute ditte esterne che già operavano nello stabilimento;
per era essenziale terminare il CP_1 lavoro;
ha precisato che si sarebbe fatta carico dei pagamenti direttamente verso le stesse ditte;
CP_1 le ditte erano sub fornitori di che erano già presenti”). CP_3 L'opposizione risulta quindi parzialmente fondata in relazione all'importo di € 32.340,89, relativo agli extra costi sostenuti da per rimediare ad errori e difetti di fornitura. Tale importo Controparte_1 deve essere posto in compensazione fino alla concorrenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
In ragione di quanto sopra, accertato che il credito dell'opposta ammonta ad euro 301.119,49 ( iva già inclusa), deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 5403/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di per un importo superiore a quello risultato dovuto. Controparte_3 deve essere condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_3 somma di € 301.119,49 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dal 25.3.2023 sino al soddisfo.
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pagina 4 di 5 Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opposta con la comparsa di costituzione per il risarcimento dei danni, quantificati in € 250.000,00, essa è inammissibile, non costituendo un'ipotesi di reconventio reconventionis.
Tale domanda non è innanzitutto attinente e relativa alle eccezioni e alle domande svolte da
[...] nell'atto di opposizione, non consegue alle stesse. CP_1
In proposito si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (ex multis Cass. n. 5415/2019; Cass. n. 3386/2019;
Cass. n. 16564/2018). Si rammenta, al riguardo, che l'opposto, quale attore sostanziale, ha delineato, con il deposito del ricorso per D.I. il perimetro e i confini della propria pretesa in questa sede.
* Ai fini della soccombenza si deve tenere conto che la pretesa dell'opposta è risultata fondata per un importo inferiore rispetto a quello azionato e che la domanda riconvenzionale, svolta dalla stessa per l'importo di euro 250.000,00, è stata disattesa. Per tali ragioni le spese di lite devono essere compensate nella misura di 2\3 e poste a carico dell'opponente per la restante parte. Vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri legali, tenuto conto in particolar modo del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento e del grado di complessità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5403/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di
[...]
; Controparte_3
2) accerta il credito vantato da nei confronti di Controparte_3 CP_1
[... per € 301.119,49 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dal 25.3.2023 sino al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 dell'importo di € 301.119,49 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dal 25.3.2023 sino al soddisfo;
4) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_3
nei confronti di
[...] Controparte_1
5) compensa per 2\3 le spese di lite, condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della restante parte, liquidata per compensi in complessivi euro 7.500,00 Controparte_3 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 2 febbraio 2025
Il giudice
Ernesta Occhiuto
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