Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/09/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01601/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del decreto in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Questore di -OMISSIS- ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente per cure mediche, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d- bis , del d.lgs. n. 286/1998, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 22 d.lgs. n. 286/1998;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il decreto adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS- con cui è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente medesimo per cure mediche, ex art. 19, comma 2, lett. d- bis , d.lgs. n. 286/1998, in permesso per motivi di lavoro subordinato ex art. 22, con contestuale avviso circa l’avvio della procedura di espulsione ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto.
2. Espone, in fatto, il ricorrente:
- di essere entrato in Italia il -OMISSIS- al fine di richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche, resosi necessario in ragione della grave patologia oncologica (“ -OMISSIS- ”) da cui risulta affetto;
- di aver presentato in data -OMISSIS- un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, titolo rilasciato il -OMISSIS- con scadenza fissata al -OMISSIS- e successivamente rinnovato con validità fino al 14 marzo 2025;
- di aver intrapreso, durante la permanenza in Italia, un percorso di progressiva integrazione sociale e lavorativa, reperendo e mantenendo occupazioni lavorative, sino a raggiungere una condizione di relativa stabilità, e di aver partecipato ad attività di volontariato, nonché a corsi di lingua italiana;
- di aver presentato in data -OMISSIS- apposita istanza di conversione del titolo di soggiorno, da cure mediche in quello per lavoro subordinato;
- che la Questura di -OMISSIS- con il provvedimento impugnato ha dichiarato irricevibile la domanda sul presupposto che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 (in vigore dal 6 maggio 2023), era stata abrogata la disposizione (art. 6, comma 1- bis , lett. h- bis , T.U.I.) che consentiva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato.
3. Del provvedimento impugnato il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
3.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, commi 2, 2-bis e 3, d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, nonché dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 .
La Questura ha omesso di applicare la disciplina transitoria che mantiene in vigore la precedente normativa per i permessi rilasciati a seguito di istanze presentate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. Poiché la prima domanda di permesso per cure mediche del ricorrente risale al -OMISSIS-, sussistono i presupposti per la conversione del titolo di soggiorno.
3.2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998 .
È illegittimo l’avviso di espulsione contenuto nel decreto in quanto la legge esclude espressamente l’espulsione dello straniero titolare di permesso per cure mediche e, alla data della richiesta di conversione, il ricorrente era titolare di un permesso valido fino al 14 marzo 2025.
3.3. Violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria – Nullità del diniego per omessa comunicazione dei motivi ostativi .
L’Amministrazione non comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza e non ha svolto un’istruttoria adeguata sulla posizione personale e sanitaria del ricorrente, né su altri fattori rilevanti (occupazione lavorativa, integrazione sociale, volontariato), adottando una decisione del tutto immotivata.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 209 del 22 maggio 2025 ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinando alla Questura di -OMISSIS- di riesaminare l’istanza di conversione per cui è causa alla luce della disciplina transitoria introdotta dall’art. 7 d.l. n. 20/2023.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita in data 17 luglio 2025, depositando una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. In esecuzione della predetta ordinanza la Questura di -OMISSIS- ha riesaminato la posizione del ricorrente e con provvedimento del -OMISSIS- - prodotto in giudizio dall’Amministrazione resistente il giorno successivo - ha confermato il rigetto dell’istanza per cui è causa.
7. In particolare, nella motivazione di tale provvedimento sopravvenuto è richiamata la sentenza di questo stesso Tribunale n. 2417/2024, ove si legge che «ai sensi della disposizione transitoria dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 20/2023, la disciplina previgente si applica soltanto laddove lo straniero abbia presentato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legge (10 marzo 2023) e …, trattandosi di una norma eccezionale, non è possibile superare il dato letterale, chiaramente a circoscrivere l’ambito del/a deroga, dilatandolo/ino a ricomprendere fattispecie in essa non previste. Ne consegue che non giova al ricorrente invocare la disposizione transitoria dell’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 20/2023 perché egli solo in data 21 ottobre 2023 ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; né giova al ricorrente invocare la disposizione transitoria dell’art. 7 comma 3 del decreto legge n. 20/2023, perché anche a tal riguardo deve ribadirsi che, trattandosi di una norma eccezionale, 1a stessa non è suscettibile di applicazioni analogiche e, quindi, trova applicazione solo per i permessi di protezione speciale attribuiti sulla base della disciplina pregressa e in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. 1, del d.lgs. n. 286/1998» . Inoltre, con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, in motivazione si afferma che questi: A) «alla data di entrata in vigore della Legge 50/2023, era già titolare di soggiorno per motivi di cure mediche, ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. d bis del D.Lgs 286/98, consegnato all’interessato in data 02/05/2023 ed emesso con scadenza al 29/12/2023» ; B) «non aveva istanze sospese ovvero procedimenti avviati in forza della disciplina abrogata, per cui possa applicarsi la norma indicata dall’art. 7 co.2 del D.L. 20/2023» ; C) «ha rinnovato in data 09/02/2024, ovverosia successivamente all’emanazione della Legge 50/2023, nuovamente il titolo di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell’art. 19 co.2 lett. d) bis del D.Lgs 286/98» ; D) «ha inoltrato l’istanza di conversione del proprio titolo di soggiorno, in data 18/11/2024, ovvero in data successiva all’entrata in vigore della precitata Legge 50/2023 (06.05.2023), con conseguente comprovata irricevibilità della richiesta» . Conclude, quindi, la Questura che «quanto indicato dall’art. 7 co.2 della Legge 50/2023, riguarda la presentazione dell’istanza di conversione, indipendentemente da quando sia intervenuta quella di rilascio del permesso per cure mediche».
8. Il ricorrente con memoria depositata il 2 settembre 2025 ha affermato di aver notificato, ma non ancora depositato, un «ricorso in opposizione del nuovo provvedimento di rigetto… al fine di far ottenere al ricorrente il permesso di soggiorno di cui ha diritto» , insistendo per l’accoglimento del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 17 settembre 2025 è stata sottoposta alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. una causa di possibile improcedibilità del ricorso, in ragione del sopravvenuto provvedimento della Prefettura, rispetto al quale il ricorrente ha dichiarato l’intenzione di proporre un’autonoma impugnazione. La causa quindi è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente il Collegio osserva che il deposito del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cui è causa - pur essendo avvenuto in data -OMISSIS-, ossia dopo la scadenza del termine per il deposito di documenti di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. (tenuto conto del periodo di sospensione feriale) - non può essere ritenuto inammissibile.
Difatti non si tratta di un documento prodotto in giudizio per finalità difensive, ossia per confutare le censure dedotte con il ricorso, bensì di un provvedimento sopravvenuto con il quale l’Amministrazione, a seguito della suddetta ordinanza cautelare di questo Tribunale, ha proceduto ad un complessivo riesame della posizione del ricorrente, pervenendo a confermare la propria precedente statuizione.
11. Inoltre, il sopravvenuto provvedimento del -OMISSIS- si configura come una nuova manifestazione del potere dell’Amministrazione, che non ha effetti meramente confermativi della precedente statuizione, trattandosi piuttosto di un provvedimento di conferma in senso proprio, come tale idoneo ad incidere sulla persistenza dell’interesse al ricorso (sulla distinzione tra provvedimento di conferma e atto con effetti meramente confermativi, ex multis , T.A.R. NE, Sez. III, 12 maggio 2025, n. 720).
Difatti, come emerge dal confronto tra la motivazione del provvedimento impugnato con il presente ricorso e il sopravvenuto provvedimento del -OMISSIS-, l’adozione di tale provvedimento è stata preceduta da un complessivo riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie, ed è giustificata da una motivazione che analiticamente illustra le ragioni del rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Dunque, l’archiviazione originariamente gravata risulta oramai superata dal sopravvenuto provvedimento di diniego, avverso il quale il ricorrente ha dichiarato di voler proporre un’autonoma impugnazione, ragion per cui il ricorrente non ha più interesse a coltivare il presente giudizio, dal cui eventuale esito favorevole non trarrebbe alcuna utilità. Ne consegue che il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. Stante la definizione in rito del giudizio, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.