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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4302 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato MERCANTE MARTA
e
GIATTI MATTEO, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'avvocato SEGALA DANIELE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 principale presso l'abitazione materna. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
1 2) Quanto alle permanenze di presso il padre, questi potrà tenere con sè il figlio nel rispetto Per_1
dei seguenti termini:
Fino al 30 novembre 2025:
- il martedì fuori dal periodo scolastico, e nello specifico da luglio ai primi di settembre, dalle 9 alle
18:00, a settimane alternate;
- tutti i mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 9 in periodo non scolastico) sino al giovedì alle 18, e tutti i sabati dalle 9 alle 18;
- un weekend al mese da sabato alle 9 a domenica alle 18:00.
Dal 1° dicembre 2025:
- il martedì fuori dal periodo scolastico, e nello specifico da luglio in caso di scuola dell'infanzia e da giugno in caso di scuola primaria fino ai primi di settembre, dalle 9 alle 18:00, a settimane alternate;
- tutti i mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 9 in periodo non scolastico) alle 18 del giovedì;
- weekend alternati dal sabato alle 9 alle 18 di domenica;
quando starà con la mamma nel Per_1 fine settimana, il padre avrà diritto di avere con sè il figlio anche il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle 12:30 in periodo non scolastico) sino alle 18.
I genitori si accordano affinché il piccolo sia riaccompagnato a casa della madre dal genitore Per_1 che non l'abbia accompagnato a casa del papà di modo da suddividersi equamente la relativa attività.
Ovviamente sono fatte salve le esigenze contingenti di ambo i genitori e, sin d'ora, i sig.ri e Pt_1
TT si impegnano a rendersi disponibili ad accompagnare a casa dell'uno o dell'altro Per_1
genitore per agevolarsi reciprocamente in caso di difficoltà.
Quanto alle vacanze estive, dall'estate 2025, starà con il papà 1 settimana consecutiva;
Per_1
dall'estate 2027, due settimane in tutto, sia consecutive che non consecutive.
Fino all'inizio della scuola dell'obbligo, le ferie estive potranno essere godute eccezionalmente anche nel mese di giugno, settembre o ottobre;
in ogni caso, i periodi dovranno concordarsi preventivamente tra i genitori entro il mese di giugno e tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi.
I compleanni del figlio, con un genitore ad anni alternati e, se ci sono le condizioni, festeggiandolo insieme. Del pari, i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità.
starà con l'uno o l'altro genitore nel giorno del rispettivo compleanno di questi ultimi;
la festa Per_1
del papà con il padre, la festa della mamma con la madre.
Per l'anno 2024, il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con la sig.ra e Natale Pt_1
con il sig. TT. Da Natale 2025: ad anni alterni dal 25 dicembre alle 10:30 al 31 dicembre alle 16:00 con un genitore (iniziando con la madre) e dal 31 dicembre alle 16:00 al 6 gennaio alle 16:00 con l'altro; chi non avrà il giorno di Natale ce l'avrà con sé la Vigilia dalle 9 di mattina fino a Per_1
2 Natale alle 10:30.
Pasqua: ad anni alterni, da venerdì a domenica di Pasqua con un genitore, da domenica sera a mercoledì alle 18:00 con l'altro.
E' fatto salvo, in ogni caso, il diverso accordo tra i genitori in ragione delle necessità lavorative degli stessi e/o scolastiche del figlio.
3) Il signor TT continuerà a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario del figlio la Per_1
somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il 15 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50%, determinate e concordate secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza, da intendersi parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere, con le seguenti deroghe:
- il sig. TT non si farà carico delle spese per babysitter in quanto vi è disponibilità sua e dei di lui genitori a tenere nelle ore in cui la mamma avesse esigenze di lavoro incompatibili con il Per_1 tenere con sè il figlio (del trasporto si occuperanno un po' l'uno e un po' l'altro genitore). Tuttavia, qualora il sig. TT e i nonni paterni non dessero la propria disponibilità in orario lavorativo della madre, la babysitter verrebbe divisa al 50% tra i genitori;
è escluso in ogni caso che il sig. TT si faccia carico delle spese di babysitter che fossero necessarie a copertura di esigenze della sig.ra diverse da quelle di lavoro. Pt_1
- spese mediche/dentistiche: non necessiteranno di preventivo accordo solo ove pari o inferiori alla soglia di euro 100,00 a visita/prestazione;
- spese per computer ed elettronica: necessiteranno sempre di preventivo accordo su modello, caratteristiche dell'apparecchio ed entità spesa;
- spese lo sport: entro la soglia di euro 1.200,00 annui non sarà necessario preventivo accordo;
oltre tale soglia sarà invece necessario l'accordo tra genitori.
4) L'assegno unico per il figlio a carico continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori secondo quanto di rispettiva spettanza.
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
6) Spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/11/2024 e TT MA hanno chiesto Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore . Per_1
3 All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza e con le deroghe previste dalle parti, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 15.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4302 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato MERCANTE MARTA
e
GIATTI MATTEO, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'avvocato SEGALA DANIELE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 principale presso l'abitazione materna. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
1 2) Quanto alle permanenze di presso il padre, questi potrà tenere con sè il figlio nel rispetto Per_1
dei seguenti termini:
Fino al 30 novembre 2025:
- il martedì fuori dal periodo scolastico, e nello specifico da luglio ai primi di settembre, dalle 9 alle
18:00, a settimane alternate;
- tutti i mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 9 in periodo non scolastico) sino al giovedì alle 18, e tutti i sabati dalle 9 alle 18;
- un weekend al mese da sabato alle 9 a domenica alle 18:00.
Dal 1° dicembre 2025:
- il martedì fuori dal periodo scolastico, e nello specifico da luglio in caso di scuola dell'infanzia e da giugno in caso di scuola primaria fino ai primi di settembre, dalle 9 alle 18:00, a settimane alternate;
- tutti i mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 9 in periodo non scolastico) alle 18 del giovedì;
- weekend alternati dal sabato alle 9 alle 18 di domenica;
quando starà con la mamma nel Per_1 fine settimana, il padre avrà diritto di avere con sè il figlio anche il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle 12:30 in periodo non scolastico) sino alle 18.
I genitori si accordano affinché il piccolo sia riaccompagnato a casa della madre dal genitore Per_1 che non l'abbia accompagnato a casa del papà di modo da suddividersi equamente la relativa attività.
Ovviamente sono fatte salve le esigenze contingenti di ambo i genitori e, sin d'ora, i sig.ri e Pt_1
TT si impegnano a rendersi disponibili ad accompagnare a casa dell'uno o dell'altro Per_1
genitore per agevolarsi reciprocamente in caso di difficoltà.
Quanto alle vacanze estive, dall'estate 2025, starà con il papà 1 settimana consecutiva;
Per_1
dall'estate 2027, due settimane in tutto, sia consecutive che non consecutive.
Fino all'inizio della scuola dell'obbligo, le ferie estive potranno essere godute eccezionalmente anche nel mese di giugno, settembre o ottobre;
in ogni caso, i periodi dovranno concordarsi preventivamente tra i genitori entro il mese di giugno e tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi.
I compleanni del figlio, con un genitore ad anni alternati e, se ci sono le condizioni, festeggiandolo insieme. Del pari, i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità.
starà con l'uno o l'altro genitore nel giorno del rispettivo compleanno di questi ultimi;
la festa Per_1
del papà con il padre, la festa della mamma con la madre.
Per l'anno 2024, il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con la sig.ra e Natale Pt_1
con il sig. TT. Da Natale 2025: ad anni alterni dal 25 dicembre alle 10:30 al 31 dicembre alle 16:00 con un genitore (iniziando con la madre) e dal 31 dicembre alle 16:00 al 6 gennaio alle 16:00 con l'altro; chi non avrà il giorno di Natale ce l'avrà con sé la Vigilia dalle 9 di mattina fino a Per_1
2 Natale alle 10:30.
Pasqua: ad anni alterni, da venerdì a domenica di Pasqua con un genitore, da domenica sera a mercoledì alle 18:00 con l'altro.
E' fatto salvo, in ogni caso, il diverso accordo tra i genitori in ragione delle necessità lavorative degli stessi e/o scolastiche del figlio.
3) Il signor TT continuerà a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario del figlio la Per_1
somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il 15 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50%, determinate e concordate secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza, da intendersi parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere, con le seguenti deroghe:
- il sig. TT non si farà carico delle spese per babysitter in quanto vi è disponibilità sua e dei di lui genitori a tenere nelle ore in cui la mamma avesse esigenze di lavoro incompatibili con il Per_1 tenere con sè il figlio (del trasporto si occuperanno un po' l'uno e un po' l'altro genitore). Tuttavia, qualora il sig. TT e i nonni paterni non dessero la propria disponibilità in orario lavorativo della madre, la babysitter verrebbe divisa al 50% tra i genitori;
è escluso in ogni caso che il sig. TT si faccia carico delle spese di babysitter che fossero necessarie a copertura di esigenze della sig.ra diverse da quelle di lavoro. Pt_1
- spese mediche/dentistiche: non necessiteranno di preventivo accordo solo ove pari o inferiori alla soglia di euro 100,00 a visita/prestazione;
- spese per computer ed elettronica: necessiteranno sempre di preventivo accordo su modello, caratteristiche dell'apparecchio ed entità spesa;
- spese lo sport: entro la soglia di euro 1.200,00 annui non sarà necessario preventivo accordo;
oltre tale soglia sarà invece necessario l'accordo tra genitori.
4) L'assegno unico per il figlio a carico continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori secondo quanto di rispettiva spettanza.
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
6) Spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/11/2024 e TT MA hanno chiesto Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore . Per_1
3 All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza e con le deroghe previste dalle parti, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 15.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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