Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 193
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa considerazione delle osservazioni e controdeduzioni avanzate dal contribuente e omessa attivazione del contraddittorio informato

    La doglianza è priva di fondamento poiché per la fattispecie di atto di recupero non è previsto né applicabile il principio del contraddittorio preventivo. L'atto è stato adottato dopo un contraddittorio cartolare (schema d'atto) che appare idoneo ad assicurare la pertinente difesa procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione di norma di diritto e eccesso di potere della Pubblica Amministrazione

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate non abbia effettuato valutazioni tecniche specialistiche, ma si sia limitata a evidenziare la non correttezza della documentazione giustificativa, la superficialità del progetto e l'assenza di un effettivo prodotto di ricerca, basandosi sull'applicabilità del "Manuale di Frascati" e riscontrando la carenza dei criteri di novità imposti dalla normativa. Inoltre, vengono evidenziati altri elementi probatori come la mancanza di attività progettuali precedenti, il riutilizzo di materiali da fonti note, la certificazione successiva alla realizzazione del progetto e incongruenze nel costo del personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 193
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 193
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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