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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
*****
Il Tribunale, composto dai Magistrati, Dr.ssa Giuliana Segna Presidente Dr.ssa Giuseppina Passarelli Giudice rel. Dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 Marzo 2025; letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul reclamo iscritto al n. 2978/2024 R.G., proposto da:
- C.F. - (rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
io Ecc , in virtù di procura alle liti allegata agli atti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Pergine Valsugana (TN), in Via Petrarca n. 84)
- Reclamante - NEI CONFRONTI DI
– C.F. - (rappresentato e CP_1 C.F._2
Alberto ura allegata agli atti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Mezzolombardo, in Via Degasperi, n. 51)
- Reclamato - AVVERSO l'ordinanza del Giudice civile di Trento emessa in data 10 Dicembre 2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 838/2024 R.G.A.C.
**** OSSERVA E RILEVA 1. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza indicata in Parte_1 ep quale il Giudice civile di Trento, nell'ambito di un procedimento attivato ai sensi dell'art. 703 c.p.c., ha rigettato il
1 ricorso avanzato dall'odierno reclamante, disponendo la condanna al pagamento delle spese e degli onorari di causa. Il reclamante ha censurato l'ordinanza, deducendo: a) che, da sempre, quasi quotidianamente, raggiunge la propria, originaria casa familiare (oggi seconda casa, p.ed. 247/2 CC Albiano
- all. 2-) a Barco di Sotto (Albiano), attraversando in auto e a piedi il cortile della p.ed. 247/1 CC Albiano, dal 1999; b) che, nel Marzo 2022 l'odierno reclamante, per il tramite della figlia
, ha richiesto ad , per iscritto, con lettera CP_2 CP_1
d.d. 24.03.2022 (all. 5) di rimuovere una “benna di pala meccanica” che il resistente, pochi giorni prima, aveva collocato nel suo cortile p.ed. 247/1 p.m. 2 nell'area evidenziata in giallo nell'all. 4, ostruendo il passaggio da sempre esercitato da;
Parte_1 correttamente provvedeva, nei giorni immediatamente CP_1 successivi, a ri benna;
c) che, continuava quindi ad effettuare la manovra Parte_1 rappres l. 4 sino a Settembre 2023; d) che, nel Settembre 2023, dopo che il Comune di Albiano completava la pavimentazione con cubetti di porfido di gran parte della strada comunale, , in maniera del tutto illegittima ed al solo fine di CP_1 impedire il , sull'area pertinenziale all'edificio di sua Parte_1 proprietà p.ed. 247/1 p.m. 2 C.C. Albiano, localizzava la legna all'interno del proprio cortile e, dopo averla rimossa, poneva sulla linea di confine fra il cortile e la p.ed. 247/1 e la strada comunale p.f. 3115/2, il segnale di proprietà privata, fissato con un ferro ad un blocco di canna fumaria in cemento, allocando ai lati altri due blocchi del medesimo tipo;
e) che, il Giudice della prima fase ha errato nel ritenere inattendibili i testi di parte ricorrente in ragione della sussistenza di pregressi rapporti di amicizia;
f) che, le testimonianze rese da e sono precise e Tes_1 Tes_2 circostanziate, con molte indica u usa;
g) che, la tesi dell' di aver concesso solo un passaggio CP_1 temporaneo al almente sconfessata: è sempre Pt_1 Pt_1 passato di lì, sia prima dell'ormai vetusto spanciamento del muro limitrofo al percorso alternativo a quello oggetto della presente vertenza ( proprietario della p.ed. 247/1 p.m. 2 dal 1999), il CP_1 tutto fino mbre 2023; h) che, dalle testimonianze emerge che è sempre passato per Pt_1 il percorso indicato nel doc. 4 e lo ha f odo continuo sino a Settembre 2023; i) che, del tutto, inattendibili risultano, invece, le testimonianze degli informatori di parte resistente e aventi un rapporto CP_3 Per_1
d'interesse con per qua u olgimento di attività CP_1 venatorie e di zione nei suoi fondi;
2 l) che, risulta errata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene non compatibili le dichiarazioni dei testi di con le pretese CP_1 avanzate dal;
Pt_1
m) che, nel p e lasso di tempo in cui il avrebbe potuto CP_3 vedere il (dall'Ottobre 2021 al Dice 022 - la caccia Pt_1 inizia a settembre ma dal Settembre 2023 il percorso era impedito), non ha visto il e il transito con la sua auto;
CP_3 Pt_1
e, neppure la nianza della figlia del resistente, Per_2
che di fatto ha confermato le circostanze riportate da
[...] nel proprio atto introduttivo, mina le certezze provenienti dalle dichiarazioni univoche dei testi di parte ricorrente
, oltreché di , visto che la figlia del Parte_2 Pt_1 arato di frequ Barco di Sotto in modo saltuario nell'ultimo anno e mezzo e nel pomeriggio. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte reclamante ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “
1. Voglia reintegrare e/o manutenere nel possesso del passo a piedi e con mezzi a motore, Parte_1 anche agricoli, dallo stesso esercitato sul cortile/pertinenza, da sempre e fino a settembre 2023 e localizzato sulla p.ed. 247/1 p.m. 2 C.C. Albiano meglio descritto nell'allegato 4 e per l'effetto condannare a cessare ogni CP_1 condotta idonea a perpetrare lo spoglio e/o molest sercitato sulla predetta area dal ricorrente;
2. Voglia disporre la rimozione dall'area pertinenziale della p.ed. 247/1 p.m. 2 CC Albiano adibita da sempre a transito, pedonale e a mezzo mezzi a motore (autoveicolo e trattore) del CP_4
la segnaletica ivi presente, la catena, il cordolo in calcestruzzo,
[...] lapideo, i blocchi in cemento (da camino) e comunque qualsivoglia bene che ostacoli o impedisca il passaggio a piedi e con mezzi meccanici a motore sul percorso indicato nell'allegato 4; 3. Voglia inibire l'esecuzione di qualsiasi opera o il posizionamento di qualsiasi oggetto o materiale sul cortile della p.ed. 247/1 p.m. 2 C.C. Albiano che possa ostacolare o impedire il passaggio a piedi e con mezzi meccanici da parte dell'odierno ricorrente (all. 4); Il tutto con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, di spese documentate e compenso all'avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte reclamata, la quale ha eccepito: a) che, le testimonianze assunte nella prima fase non provano il transito di sulla particella oggetto di contestazione;
Pt_1
b) che, l'in e del momento nel quale un tale transito sarebbe stato visto esercitarsi, invece, assume carattere essenziale e dirimente nella presente vicenda procedurale perché il , sul Pt_1 cortile dell' certamente ci è passato ma lo ha fa ed CP_1 esclusivam po il 4 Aprile del 2022, dopo aver ricevuto
3 dall' che all'uopo aveva spostato la nota benna, il permesso CP_1 di transitare;
c) che, le dichiarazioni dei testi avversi, ivi comprese quelle del
, risultino palesemente inverosimili e non credibili, posto Tes_2 pettive deposizioni hanno avuto ad oggetto azioni, quali quelle dinamiche di porre in essere manovre di accesso e transito, che è improbabile si siano potute vedere, essendo più che difficilissimo che qualcuno possa essere giunto in quel di Barco di Sotto;
d) che, del tutto inconferente risulta la circostanza secondo cui i testi abbiano riconosciuto la vettura del “parcheggiata” sul cortile Pt_1 di quest'ultimo, essendo evidente “parcheggio” rappresenta una situazione statica e nulla dice su come quel veicolo abbia raggiunto il luogo di quiete;
e) che, quanto affermato dalla figlia di rispetto ai CP_1 capitoli di prova 6 e 7, ha trovato erma nelle dichiarazioni rese dagli altri due testi, e e, cosa ancor CP_3 Per_1 più rilevante, la dimostrazione di quanto riportato nei capitoli da 1 a 5 (quelli relativi alla telefonata intercorsa con la figlia del Pt_1 subito dopo la ricezione della nota raccomandata inviata pe del reclamante e nella quale la prima chiedeva il favore di lasciar passare il padre fino a che il muro ceduto non fosse stato riparato) e negli screenshot dei messaggi whatsapp (sub docc. da 2 a 6) ove si rinvengono numerosi riferimenti proprio al contenuto di quella pregressa comunicazione telefonica;
f) che, la legna vista dal teste sul cortile dell' ia quella CP_3 CP_1 del Settembre 2023 è una mera ettura del é il teste, Pt_1 dopo aver precisato di aver frequentato i lu all'Ottobre del 2021, ha solamente detto di aver visto la legna;
g) che, quanto ai messaggi telefonici che controparte qualificherebbe come “asseritamente -non certamente- scambiati” tra le figlie delle parti (figlie che, ricordiamo, a nome e per conto dei padri parlavano), evidenziamo trattarsi di messaggi sulla cui certezza dubbi non possono sussistere, essendone stati prodotti i relativi screenschot, mai ex adverso contestati e che dunque hanno piena valenza documentale;
h) che, prima del 4 Aprile 2022, non può esservi transitato per la presenza dei noti ostacoli e, dopo il 4 Aprile 2022, vi è saltuariamente passato solo in virtù del favore ricevuto e che, in ogni caso, già a far tempo dal Giugno 2022 ogni libero accesso/transito verso quello del è stato di fatto sempre impedito dal continuo Pt_1 parcheggio da ell' della sua autovettura sul proprio CP_1 cortile;
i) che, si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui le spese di lite sono state liquidate nella misura minima e non in quella media.
4 Per tali ragioni, la parte reclamata ha chiesto il rigetto del reclamo e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di ambedue le fasi, con rideterminazione nella misura media degli onorari indicati nella prima fase.
3. Tanto premesso, il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza impugnata quanto al profilo inerente alla reiezione del ricorso, seppur sulla scorta di un difforme corredo motivazionale. Occorre preliminarmente richiamare i presupposti applicativi dell'azione di spoglio di cui all'art. 1168 c.c., dati dalla sussistenza di un elemento oggettivo, costituito dalla privazione totale o parziale del possesso o della detenzione del bene realizzata con violenza o clandestinità, e di un elemento soggettivo rappresentato dall'animus spoliandi ossia dalla consapevolezza dell'agente di attentare all'altrui possesso, contro la volontà presunta o manifesta del possessore. A sua volta, l'art. 1170 c.c. definisce molestia o turbativa del possesso qualsiasi condotta che abbia un contenuto di congruo e apprezzabile disturbo del possesso altrui o che ne renda più difficoltoso l'estrinsecarsi, potendo paventarsi sia una molestia di diritto che una molestia di fatto. Nel caso che ci occupa il reclamante ha proposto nel corso della prima fase ambedue le domande. Orbene, da un esame del compendio documentale in atti, che rende superfluo, in tale sede, ogni ulteriore approfondimento istruttorio, si ritiene che le doglianze sollevate nell'atto di reclamo siano prive di pregio. In particolare, risulta fondata l'eccezione di decadenza formulata dall'odierna reclamata nella memoria di costituzione depositata nel corso della prima fase, ove a pag. 8 evidenzia che, pur volendo ipotizzare in via del tutto astratta una situazione di possesso in capo a , l'azione sarebbe stata, comunque, esperita oltre il Parte_1 te le previsto dall'ordinamento, atteso che, dal mese di Giugno 2022, ha sempre parcheggiato l'auto nel proprio CP_1 cortile, come risulta dalla messaggistica whatsapp scambiata tra le figlie della parti dell'odierno giudizio. L'assunto difensivo merita accoglimento. L'azione di reintegrazione deve essere, infatti, proposta, mediante deposito in cancelleria del ricorso, entro un anno dal compimento dello spoglio (si v. art. 1168, c. 1, c.c.), mentre l'azione di manutenzione deve essere proposta entro un anno dall'inizio della molestia (si v. art. 1170, c. 1, c.c.).
5 Tali termini sono previsti pena di decadenza e, pertanto, sono soggetti alle cause di interruzione e di sospensione della prescrizione. Si tratta di termini sostanziali, sicché il loro inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso. Il decorso del termine di decadenza è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, una volta eccepita e allegata dal resistente la decadenza per decorso del termine annuale, spetta alla parte ricorrente la prova della tempestività dell'azione o, più limitatamente, la prova di un atto di spoglio o molestia ulteriore e successivo rispetto a quello per il quale il resistente ha provato il decorso del termine (cfr. Cass. Civ., sentt. nn. 7481 del 1997; 6428 del 2014 e 15784 del 2002). Se lo spoglio o la molestia sono riconducibili ad una pluralità di atti connessi oggettivamente e soggettivamente, anche se distanziati nel tempo, il termine di decadenza decorre dal primo atto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8148 del 2012). Orbene, dalla documentazione allegata al fascicolo di causa, risulta che, in data 24 Marzo 2022, la figlia del reclamante, , CP_2 ha inviato, per conto del padre, all' na lettera i CP_1 riferimento ad un asserito diritto di passo e di transito che Pt_1
avrebbe da sempre esercitato sulla p.m. 2 della p.ed. 247
[...] iungere la p.ed. 247/2. Indipendentemente dalle ragioni poste a corredo della richiesta, la benna che ostruiva il passaggio risulta stata rimossa, come è dato riscontrare dai documenti di causa (si v. messaggi whatsapp del 4 Aprile 2024, sub doc. 2 del fasc. di parte resistente, nella prima fase), in tal modo eliminandosi la situazione asseritamente lesiva o, comunque, turbativa del possesso evocato dal reclamante sulla res. Questo Collegio, però, ritiene di rilievo, ai fini di causa, la circostanza risultante dalla successiva messaggistica whatsapp oggetto di scambio tra le figlie delle parti del presente giudizio. In particolare, dagli screenshot dei messaggi inviati dalla figlia di
[...]
, , a risulta che, già in da Pt_1 CP_2 Persona_2
nta parcheggiasse CP_1
l'auto nel proprio cortile, occludend del proprio genitore (si v. doc. 3 allegato al fascicolo di parte resistente nel corso della prima fase). Di tal guisa, risulta per tabulas che il transito del reclamante fosse impedito già a far data dal mese di Giugno del 2022, non potendo ritenersi le successive condotte segnalate a Settembre 2023 ovvero il posizionamento della legna, la realizzazione del cordolo in calcestruzzo e l'apposizione di un segnale di proprietà privata e di divieto di accesso, come autonome e scisse rispetto a quella posta in 6 essere in precedenza, essendo tutte volte all'unico scopo di ostacolare il passaggio. Si palesa una situazione di connessione oggettiva di tali atti, in ragione della loro univoca destinazione volta ad impedire o rendere disagevole il transito, e di connessione soggettiva, in quanto posti in essere dalla stessa persona e non da persone diverse. Sussiste, dunque, una connotazione teleologica unitaria di tali contegni, seppure siano collocati a distanza di tempo gli uni dagli altri, trattandosi di eventi che in modo omogeneo sono atti a concretare una limitazione del possesso ossia dell'esercizio dell'asserito passaggio da parte di sui luoghi di causa. Parte_1
Giova precisare che la giurisprud timità, a riguardo, ha chiarito che: “Occorre tenere distinti i casi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia un solo, ancorché preceduto da altri atti di carattere strumentale. Nell'un caso il termine utile per l'esperimento dell'azione di reintegrazione nel possesso decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 16053 del 2019). Nel caso che ci occupa la denunciata condotta costituente spoglio o turbativa ossia quella che ha reso evidente la funzionalità alla lesione del cd. jus possessionis è costituita dal posizionamento dell'auto da parte dell' in prossimità della zona di transito fra le due CP_1 particelle, to dal quale il contegno lesivo è risultato percepibile, con la conseguenza che il termine decorre dal 6 Giugno 2022, come risulta dai messaggi whatsapp scambiati tra le figlie delle parti ed in merito ai quali non è sorta alcuna contestazione precisa e circostanziata. Dai documenti in atti emerge semmai che tra le figlie delle parti vi siano stati spesso contatti e interlocuzioni proprio con riguardo a tale problematica di cui erano entrambe a conoscenza. La Corte di Cassazione ha chiarito, sul punto, che: “I messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati”, essendo tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c. e assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà, anche se sono allegate sotto forma di screenshot, come nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1254 del 2025 e sent. n. 11197 del 2023). Del resto, non risulta essere stata fornita dal reclamante una prova in senso contrario, emergendo dal compendio probatorio in atti la continuità e univocità di tutte le condotte lamentate nel tempo come munite di un'unitaria e continuativa vis lesiva del possesso.
7 Pertanto, essendo il primo evento lesivo riconducibile alla data del 6 Giugno 2022 e la proposizione del ricorso ex art. 703 c.p.c. avvenuta in data 28 Marzo 2024 (data di iscrizione a ruolo), il termine annuale risultava ampiamente spirato. L'accoglimento dell'eccezione di decadenza comporta l'inammissibilità dei rimedi possessori esperiti, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata, seppur sulla scorta di un difforme corredo motivazionale. Non può trovare accoglimento in tale sede la domanda di parte reclamata di riforma dell'ordinanza impugnata con riguardo al capo sulle spese, ove è stata disposta la condanna al pagamento degli onorari di lite nella misura dei minimi tabellari e non dei medi, da ritenersi, pertanto, assorbita nella statuizione di conferma del provvedimento censurato. Come ha ribadito, infatti, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite: “La parte che ha visto rigettata la domanda di provvedimento cautelare, con compensazione delle spese, può proporre il reclamo sul merito (senza necessità di proporre impugnazione sulle spese), mentre la controparte che voglia impugnare la statuizione sulle spese può, a propria volta, o proporre reclamo o attendere la decisione sul reclamo da altri proposto e, in quest'ultimo caso, ove la pronuncia sia confermativa di quella di prima istanza e contenga una statuizione sulle spese, potrà, contro quest'ultima, proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 16214 del 2001).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2024, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 1.614,00, per competenze professionali, di cui Euro 1.175,00 per la fase di studio, Euro 851,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.202,00 per la fase decisionale, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia di natura cautelare, di valore indeterminabile, di complessità bassa e nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo ed applicazione della riduzione di cui all'art. 4, c. 9 del cit. D.M. In considerazione dell'esito del presente giudizio, la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, c. 1-quater, del T.U. di cui al d.P.R. del 30 Maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, c. 17 e 18, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
8 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata, seppur sulla scorta di un difforme corredo motivazionale;
2) condanna la parte reclamante a rifondere, in favore della parte reclamata, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.614,00, per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. La parte reclamante soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20 Marzo 2025, su relazione della Dr.ssa Giuseppina Passarelli. Si comunichi.
Il Giudice est. Il Presidente Dr.ssa Giuseppina Passarelli Dr.ssa Giuliana Segna
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