Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 819/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. COMI STEFANO;
Parte_1
contro
– con Avv. ODDO Controparte_1
FRANCESCO;
e contro
– con Avv. Controparte_2
NADIA PEREGO;
oggi 9/4/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. COMI STEFANO in collegamento da remoto, per la parte resistente , l' Avv. ODDO Controparte_1
FRANCESCO in collegamento da remoto;
per l l'Avv. NADIA PEREGO. CP_3
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. COMI eccepisce la prescrizione dei contributi maturata prima della notifica della cartella, in quanto il termine di prescrizione è decorso prima della notifica della cartella nel 2008. Richiama l'ordinanza della Corte do Cassazione 18152/2024 in materia di termine per eccepire la prescrizione. Si riporta al ricorso.
L'Avv. ODDO si riporta agli atti evidenziando che l'attività dell'agente della riscossione è stata rituale.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 819/2024 , avente per oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
COMI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO ODDO
E CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parti resistenti.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 28/12/2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l e l CP_3 Controparte_1
, opponendo l'intimazione di pagamento n. 13420249002517640/000,
[...]
notificata in data 18.11.2024, avente ad oggetto la cartella n. 13420080002445865000 riferibile a debiti previdenziali per complessivi euro 82.236,43.
3 A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto che la cartella non gli è mai stata notificata e che il credito deve comunque dichiararsi estinto, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si è costituito in giudizio l , Controparte_2
assumendo di essere stato estraneo al procedimento di notificazione e riscossione della cartella.
Si è costituita in giudizio anche l , documentando la Controparte_1
notificazione della cartella in data 18.8.2008 ed assumendo che il termine di prescrizione, a suo dire decennale, non è decorso in ragione degli atti di riscossione così elencati, sulla base delle date di notifica (pag. 4 della memoria difensiva):
- in data 5.9.09 l'intimazione di pagamento prot. 2009/0004588, 134200990000458874, (cfr all.4);
- in data 8.10.09 il pignoramento presso terzi 540/2009 cui è seguita assegnazione delle somme comunicata alla contribuente in data 11.1.10 la quale ha peraltro promosso opposizione agli atti esecutivi rigettata con provvedimento del 9.5.2011 (cfr all.5);
- dal 9.4.2014 ad oggi il terzo pignorato esegue il versamento periodico tuttavia di modesta entità rispetto al debito (cfr all.6)
- in data 7.10.15 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 13476201500001182
(all.7);
- 23.12.2021 l'intimazione di pagamento 13420219000298332 (cfr all.8);
-in data 18.11.2024 l'intimazione di pagamento impugnata (cfr all.9).
La difesa dell ha anche dedotto che, ai fini del computo della prescrizione Controparte_4
devono considerarsi i periodi di sospensione ex artt. 1, comma 623, legge 147/2013 e art. 68, comma 1, DL 18/2020.
All'odierna udienza il procuratore attoreo ha anche eccepito la prescrizione maturata prima della notifica della cartella, trattandosi di contributi relativi agli anni '80.
Fatta discutere la causa, essa viene decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
2. Alla luce della sentenza del 17 novembre 2016 n. 23397, pronunciata dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma
4 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (conf. ord. Cass. n. 1826/2020).
I crediti previdenziali oggetto del presente giudizio sono quindi assoggettati ad un termine di prescrizione quinquennale. A nulla rileva che essi siano risalenti a data antecedente all'entrata in vigore della legge 335/1995.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 6173 del 7.3.2008, ha statuito che in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel rispetto della normativa preesistente (circostanze, queste, Controparte_5
non dedotte e tantomeno provate nel presente giudizio)- il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
3. Nel caso di specie deve allora rilevarsi che, la notifica della cartella esattoriale, avvenuta nel
2008, non è stata seguita da tempestiva impugnazione, sicchè l'obbligo di pagamento dei contributi non può più essere messo in discussione, nemmeno in ragione dell'eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella stessa.
L'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dei titoli (oltre ad essere stata eccepita tardivamente solo all'odierna udienza), doveva essere fatta valere nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notificazione, trattandosi del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs.
5 46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall dall'art. 30, co. 14, D.L. 78/2019, conv. in L. 122/2019), la cui mancata CP_3
osservanza determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da sent. Cass. n. 18145/2012), con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo, sia ogni contestazione circa il merito della pretesa.
Sugli effetti dell'irretrattabilità del credito, in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d. lgs. 46/99, con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore, la recente sentenza della
Corte di Cassazione n. 6713/2022, ha rilevato come “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella
(nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del
17/11/2016)”.
4. In questa sede la ricorrente può invece far valere il termine di prescrizione quinquennale eventualmente maturato dopo la notificazione della cartella.
In effetti tale termine appare decorso proprio sulla base della cronologia riferita dall
[...]
con riferimento agli atti interruttivi. Controparte_1
Infatti, tra la notifica del pignoramento in data 8.10.2009 e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 7.10.2015 -o comunque dal provvedimento di assegnazione delle somme comunicato alla debitrice il 11.1.2010- sono decorsi più di 5 anni, non potendosi attribuire effetto interruttivo né alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, né ai pagamenti da parte del terzo pignorato.
Il termine di prescrizione non può nemmeno ritenersi sospeso dalla normativa invocata dall'ente della riscossione, sia perché la normativa emergenziale incide solo per il periodo successivo al 2020, sia perché la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (colloca tra le disposizioni finalizzate a consentire ai debitori di
6 “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”, di estinguere il proprio debito pagando l'importo iscritto a ruolo, senza corrispondere gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora) non si applica all che non può farsi rientrare, ai fini in discussione, tra gli “uffici statali” CP_3
contemplati dalla norma citata.
In definitiva la domanda attorea merita accoglimento.
Sussistono le ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di lite nei confronti dell in CP_3
quanto estraneo al procedimento di notifica della cartella e dei successivi atti della riscossione.
L va invece condannata a rifondere alla ricorrente le Controparte_1
spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (escluse le fasi di trattazione-istruttoria e di discussione, in quanto la causa è stata decisa in prima udienza, nella quale i procuratori hanno ribadito il contenuto gli atti introduttivi).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed Pt_1 Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, accerta che il credito oggetto dell'intimazione di pagamento n. 13420249002517640/000 è prescritto;
condanna a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al
15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dell CP_3
Lecco, 9 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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