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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2013/2024 vertente tra parte domiciliata in VIALE ANGELICO 70 00195 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. PALMA PAOLO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA N 29 00196 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. PIERGENTILI RAFFAELLA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 439/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 16-18.1.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18/07/2024 propone appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di dichiarazione di inesistenza, irripetibilità o inesigibilità della pretesa restitutoria dell' , comunicata con nota del CP_1
23/9/2020, dell'importo di € 17.880,10, in ragione dell'indebita erogazione della pensione di invalidità stante il superamento dei limiti reddituali nel periodo dal 1/4/2016 al 31/12/2019.
Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.
2. L'appellante censura detta sentenza articolando due motivi di gravame, uno riguardante la erronea dichiarazione di sussistenza dell'indebito, l'altro la regolamentazione delle spese di lite, erroneamente poste a carico della ricorrente, che ne era invece esonerata ex art. 152 disp att. c.p.c..
3. Si costituisce l' resistendo al gravame, del quale chiede il rigetto riportandosi CP_1 sostanzialmente a quanto eccepito e dedotto in primo grado.
4. Sostituita l'udienza odierna con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
5. La sentenza gravata ha richiamato il principio di diritto secondo cui “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 26036 del 15/10/2019).
6. Su tali basi, il giudice di prime cure ha ritenuto che la vicenda sostanziale corrispondesse all'ipotesi di dolo dell'accipiens conseguente ad un incremento reddituale “talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 28771 del 9/11/2018). Infatti, secondo il giudice di primo grado, il cumulo verificatosi a partire dal 2016 della pensione di invalidità civile con la pensione di reversibilità ha incrementato in misura superiore al doppio le somme percepite fino all'anno precedente, determinando così una maggiorazione talmente significativa da rendere “inequivocabile, per l'accipiens, l'avvenuto superamento dei limiti reddituali ostativi alla percezione della pensione di invalidità”, concludendo, così, per il rigetto del ricorso, altresì condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese di lite.
7. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2033 c.c., al d.l.850/1976, art.
3-ter, conv. in l. 29/1977 e al d.l. n 173/1988, art. 3, co. 9, conv. in l. 291/1988; sostiene a mancanza di dolo in capo all'accipiens, argomentando che la pensionata nulla avrebbe potuto sapere circa l'incompatibilità delle prestazioni cumulate, diversamente dall' che sarebbe stato in possesso di tutti i dati per la corretta liquidazione delle CP_1 medesime.
7.1 Infatti, secondo parte appellante sarebbe “circostanza certamente idonea a ingenerare l'affidamento” l'aver ella “percepito le somme in buona fede in base ad uno stato di invalidità CP_ riconosciutole dall' . Invece, “le ragioni di natura reddituale eventualmente ostative all'erogazione, comunque nemmeno specificate nel provvedimento impugnato, erano comunque presumibilmente note all'ente previdenziale e comunque da esso conoscibili”. Per tal via, giunge l'appellante ad escludere, in ogni caso, la rilevanza della buona o mala fede dell'accipiens, nei casi, come questo, in cui l'ente erogatore, pur avendo già nella sua disponibilità i dati reddituali rilevanti, per omessa diligenza ha erogato importi indebiti, facendo riferimento agli arresti della giurisprudenza di legittimità e a talune sentenze di merito che ne hanno fatto applicazione.
8. Il motivo è infondato.
8.1. In via preliminare, occorre delineare il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante ai fini della decisione.
L'art. 2033 c.c. stabilisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
In tema di indebito assistenziale, è consolidato l'orientamento che esclude l'applicabilità della regola codicistica della incondizionata ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033, lasciando spazio ad un principio di settore che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore “la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 11921/2015).
In termini generali, la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che operi in questa materia “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (Corte Costituzionale, ord. n. 264/2004). Ciò, in ragione dell'affidamento serbato dai pensionati nella “irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale, sent. n. 1 del 13/01/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale, sent. n. 431 del 14/12/1993).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 26036 del 15/10/2019; sent. n. 18820 del 02/07/2021; sent. n. 24180 del 4/08/2022; da ultimo, sent. n. 17396 del 28/06/2025).
Ne deriva che, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a far venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale. Il dolo sussiste, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia “talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme” (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 28771/2018).
Il dolo non sussiste invece nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato può ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 31372/2019).
Ulteriormente, la Suprema Corte ha precisato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili” dall , “al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_1 accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”. (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 13223/2020). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha richiamato anche il D.L. n. 78/2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Ne deriva che “tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica” e che CP_1 quindi “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce”. Vale, CP_1 CP_2 pertanto, “anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 13223/2020).
9. Poste queste premesse, è possibile esaminare il motivo di gravame.
9.1 Come visto, per giurisprudenza consolidata l'indebito assistenziale è ripetibile solo in casi (erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale, radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, dolo comprovato) specificamente individuati come sintomi evidenti del venir meno dell'affidamento dell'accipiens nella spettanza dell'erogazione assistenziale, indici della frattura del rapporto di fiducia tra ente erogatore e beneficiario della prestazione.
Valorizzando le disposizioni normative che attribuiscono all' oneri di acquisizione CP_1 dall'Amministrazione finanziaria dei dati reddituali degli assistiti, in ragione delle quali, oggi, l'ente già dispone delle dichiarazioni degli assistiti utili a determinare l'esatto importo delle erogazioni a loro spettanti, la giurisprudenza di legittimità precisa che “laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 13223/2020).
Tale precisazione, ispirata alla condivisibile ratio di responsabilizzazione delle Amministrazioni erogatrici, non va tuttavia letta nel senso di escludere qualsiasi rilevanza al comportamento dell'accipiens. In altri termini, valorizzare la diligenza dell'ente erogatore non può determinare il totale assorbimento di qualsiasi valutazione in ordine alla buona fede del beneficiario. Una tale interpretazione, nella sua assolutezza, condurrebbe all'esito di giustificare qualsiasi locupletazione senza causa per l'accipiens sul presupposto della carente diligenza dell'ente erogatore. Siffatto esito si rivela inaccettabile perché altererebbe in modo sproporzionato a favore del percipiente il rapporto con l'Istituto erogatore, giacché assumerebbe rilievo solo il comportamento di quest'ultimo. Spiegherebbe inoltre effetti negativi sulle finanze pubbliche, in quanto condurrebbe ad una sorta di sanatoria giurisprudenziale di tutte le indebite percezioni in materia assistenziale.
Ad avviso del Collegio, invece, anche a seguito delle precisazioni della Corte di Cassazione
(Sezione Lavoro, sent. n. 13223/2020) evidenziate nell'atto di ricorso, rimane in ogni caso integro il potere del giudice di valutare se, pur in assenza di una piena diligenza dell' circa l'an ed il CP_1 quantum dell'erogazione, sia ravvisabile una delle ipotesi che, in materia assistenziale, giustifica la ripetizione dell'indebito: erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale, radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, dolo comprovato (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 26036 del 15/10/2019; sent. n. 18820 del 02/07/2021; sent. n. 24180 del 4/08/2022; da ultimo, sent. n. 17396 del 28/06/2025).
Con particolare riferimento al dolo dell'accipiens, esso certamente sussiste allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio, compromettendo l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme (Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 28771/2018). In tali casi, la pretesa restitutoria dell'ente assistenziale è fondata.
10. Applicando tali principi al caso di specie, occorre rivolgere l'attenzione ai fatti, non contestati, su cui il Tribunale ordinario di Roma ha fondato la sua decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'odierna appellante ha percepito, a titolo di pensione di invalidità cat. INVCIV n. 07495411 nei 10 anni antecedenti al 2016, rispettivamente, € 3.097 nell'anno 2006, € 3.157 nell'anno 2007, € 3.208 nell'anno 2008, € 3.320 dell'anno 2009, € 4.268 nell'anno 2010, € 4.418 nell'anno 2011, € 4.550 nell'anno 2012, € 4.687 nell'anno 2013, € 4.738 nell'anno 2014 e € 4.743 nell'anno 2015.
A partire dal mese di aprile 2016, l'appellante ha percepito anche il trattamento di reversibilità, in cumulo con la pensione di invalidità. Nell'anno 2016, ha percepito il maggior importo di € 9.765. Perdurando fino al 2020 il cumulo, la ricorrente ha percepito, a titolo di pensione, € 12.987 nell'anno 2017, € 13.690 nell'anno 2018, € 12.936 nell'anno 2019 e € 10.541 nell'anno 2020. Successivamente, cessata l'erogazione della pensione di invalidità, la ricorrente ha percepito, a mero titolo di pensione di reversibilità, € 7.815 per l'anno 2021, € 8.358 per l'anno 2022, € 8.551 per l'anno 2023.
Dall'esame dei dati contabili, emerge il netto superamento dei limiti reddituali ostativi alla percezione della pensione di invalidità, fissati per l'anno 2016 in € 4.743 ed incrementati, per l'anno 2020, a € 4.868.
Di conseguenza, in ragione del cumulo delle due prestazioni, l'appellante ha ricevuto, a partire dal 2016, importi maggiorati in misura superiore al doppio rispetto agli anni precedenti.
Pertanto, correttamente ha ritenuto la sentenza gravata che tale è stato l'aumento delle erogazioni, da doversi escludere che l'odierna ricorrente non avesse piena consapevolezza della non spettanza del beneficio. Tale conclusione costituisce corretta applicazione delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi il dolo dell'accipiens “allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 28771 del 9/11/2018).
Integrato il requisito del dolo del beneficiario, ne deriva la fondatezza della pretesa restitutoria dell'indebito assistenziale di € 17.880,10 da parte dell' di cui al provvedimento di conguaglio CP_1 del 23/09/2020.
11. Con il secondo motivo l'appellante si duole della errata condanna alle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.c. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la depositata attestazione di esenzione dalla condanna alle spese per reddito. Pertanto, la sentenza andrebbe riformata dichiarando le spese di lite irripetibili stante la dichiarazione sostitutiva in atti attestante la situazione reddituale della ricorrente.
12. Il motivo è infondato, in quanto nel fascicolo d'ufficio risulta depositata non già la predetta dichiarazione, bensì una diversa autocertificazione reddituale, utile ai fini dell'esonero del pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 9 co.
1-bis del d.P.R. 30/05/2002, n. 115.
Le due dichiarazioni differiscono quanto ai presupposti reddituali: ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese, è richiesta la dichiarazione di un reddito, compreso quello dei familiari conviventi, non superiore al doppio della soglia fissata pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del citato d.P.R; ai fini dell'esenzione dal contributo unificato, invece, la soglia reddituale fissata è pari o inferiore al triplo del medesimo importo.
Ne deriva che il documento depositato in giudizio non è idoneo a provare la doglianza, che non può pertanto trovare accoglimento.
13. Per le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza in epigrafe deve essere confermata.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, co.
1-bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta l'appello.
-Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario . Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Roma, 21/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giacomo Solfaroli CP_3 Camillocci