Art. 26. (Sanzioni pecuniarie disciplinari) .
Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, a' termini della legge penale militare, sono versate alla Cassa delle ammende, secondo i regolamenti militari approvati con decreto Reale.
Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, a' termini della legge penale militare, sono versate alla Cassa delle ammende, secondo i regolamenti militari approvati con decreto Reale.