Articolo 26 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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Versione
29 luglio 1945
Art. 26. (Sanzioni pecuniarie disciplinari) .


Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, a' termini della legge penale militare, sono versate alla Cassa delle ammende, secondo i regolamenti militari approvati con decreto Reale.
Entrata in vigore il 29 luglio 1945